Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Il giorno 28 maggio 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 5870/22
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Maria Gabriella D'Arpa in sostituzione dell'avv. Pisciotta per parte opponente e l'avv. Samuele Aru per la curatela opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.00, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Angelo Pisciotta ( per Email_1
procura in atti
OPPONENTE
E
Controparte_1
Tribunale di Palermo - sentenza n. 153/204 del 21.10.2024),
[...]
partita iva , in persona del Curatore Avv. P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata ed assistita dall'avv. Samuele Aru ( Email_2
giusta autorizzazione agli atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1157/22 del Tribunale di Palermo depositato il 16 marzo 2022;
2) dichiara il decreto definitivamente esecutivo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 22 aprile
2022, verte sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1157/22 di questo Tribunale (depositato il 16 marzo
2022), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di
Controparte_1
della somma di € 34.040,80 (oltre interessi e spese del procedimento
[...]
monitorio), a fronte di un presunto mancato pagamento di fatture emesse per fornitura di calcestruzzo, dalla prestazione del servizio di trasporto e conferimento di rifiuti speciali, e dalla fornitura di materiale inerte negli anni 2016 e 2017 sulla scorta di fatture allegate nel monitorio.
Si costituiva la in bonis chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Con sentenza n. 153/204 del 21.10.2024 veniva dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della R.L-G- 77/2024 e, con Controparte_1
successivo provvedimento del 12.12.2024, il G.D. autorizzava il Curatore a costituirsi nel presente procedimento per cui interveniva volontariamente la Curatela della Liquidazione, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il dl n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. ( n.
64/15 ) .
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Tanto premesso, è opportuno osservare che – in base a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una
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volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Con riferimento alla fattispecie in esame, va pure osservato che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 9685/2000, n.
6879/1994 e n. 3261/1979).
In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n. 5915/2011 e n.
5071/2009).
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di fornitura di beni o servizi che siano, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, pur costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi (così Cass. civ. n. 17371/2003).
Nel caso specifico, deve rilevarsi che – a fronte delle specifiche contestazioni sul punto mosse da parte opponente – la in Controparte_1
bonis prima e la Controparte_1
ggi ha ottemperato all'onere di cui era gravata.
[...]
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Nel caso specifico, deve rilevarsi che nonostante il abbia Parte_1
contestato integralmente l'esistenza stessa del credito azionato, dall'esame dei documenti prodotti a corredo dell'atto introduttivo, nonché dall'esame delle prove testimoniali, l'opposta ha dato prova dell'esistenza del credito.
Infatti i documenti di trasporto e i formulari identificativi dei rifiuti depositati sono sufficienti a provare la sussistenza del credito ingiunto.
Dette circostanze hanno altresì trovato conferma nell'espletamento della prova per testi dell'udienza del 27 settembre 2023. A detta udienza i testi escussi e hanno confermato l'intervenuta Testimone_1 Testimone_2
fornitura, la regolarità dell'emissione di documenti di trasporto nonché della compilazione dei Formulari Identificati dei Rifiuti, la consegna del materiale e la sottoscrizione dei documenti da parte del o altro Parte_1
soggetto abilitato.
Sulla scorta di tali conclusioni vanno evidentemente affermate la fondatezza della pretesa avanzata dalla e l'inconsistenza Controparte_1
dell'opposizione proposta in questa sede.
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 1157/2022 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi).
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e, ai sensi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., dichiarato esecutivo.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che essendo parte opposta ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato si ritengono sussistenti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
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Palermo, 28 maggio 2025
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