Titolo I : Disposizioni generali
Titolo III : Ufficiali in servizio permanente
Capo I : . - impiego sezione i. - disposizioni generali
Chp iv : <br> il servizio effettivo e' la posizione dell'ufficiale che, essendo idoneo al servizio incondizionato, e' provvisto di impiego, secondo le necessita' di servizio, in base alle leggi di ordinamento o a speciali disposizioni.<br>
Chp v : <br> la posizione di "a disposizione" e' quella dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego.<br> l'ufficiale a disposizione puo' essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo, quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione.<br> l'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di eta' del grado col quale vi e' stato collocato, ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento.<br> all'ufficiale che cessa dal servizio permanente per' aver raggiunto il periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per eta'.<br>
Chp vi : <br> <br> l'aspettativa e' la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo o dalla disposizione per una delle seguenti cause: <br> a) prigionia di guerra; <br> b) infermita' temporanee provenienti da cause di servizio; <br> c) infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio; <br> d) motivi privati; <br> e) riduzione di quadri. <br> l'aspettativa e' disposta di diritto per la causa di cui alla <br>lettera a), a domanda o d'autorita' per le cause di cui alle lettere b), c) ed e), soltanto a domanda per la causa di cui alla lettera d). <br>le cause indicate alle lettere b) e c) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella indicata alla lettera d) deve essere giustificata dall'ufficiale. <br> prima del collocamento in aspettativa per infermita' all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti. <br> nel caso di cui alla lettera d) la concessione della aspettativa e' subordinata alle esigenze del servizio e la sua durata non puo' essere inferiore ai quattro mesi. <br> ove l'aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi l'ufficiale puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio. <br> verificandosi una riduzione di quadri, gli ufficiali in eccedenza ai rispettivi quadri sono collocati, per ciascun grado, in aspettativa con preferenza di coloro che ne facciano domanda.<br>l'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non puo' essere collocato in aspettativa. <br> nel collocamento d'autorita' in aspettativa per riduzione di quadri si osserva un turno per ciascun grado, incominciando dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che nel grado medesimo siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa. <br>
Chp vii : <br> la sospensione dall'impiego puo' avere carattere:<br> a) precauzionale;<br> b) disciplinare;<br> c) penale.<br> la sospensione dall'impiego puo' essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.<br>
Sezione I : . - disposizioni generali
Chp ix : <br> l'ufficiale, che abbia raggiunto il limite di eta' indicato nelle tabelle numeri 1, 2 e 3, annesse alla presente legge, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.<br> l'ufficiale che ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.<br> l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.<br> all'ufficiale che all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto abbia meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'art. 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con
Chp x : <br> l'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, e' tolto dai ruoli del servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.<br> se trattisi di infermita' provenienti da cause di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.<br> se trattisi di infermita' non provenienti da cause di servizio:<br> a) l'ufficiale che ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;<br> b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;<br> c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.<br>
Sezione IV. : Per non idoneita' agli uffici del grado
Chp xii : <br> <br> l'ufficiale, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto un'eta' pari a quella prevista dall'art. 35 ridotta di tre anni, ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianita' di servizio. <br> il periodo di servizio e l'eta' richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantita' pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate o in riserva, per gli ufficiali della marina, o del servizio di volo, per gli ufficiali dell'aeronautica. in nessun caso tale riduzione potra' essere superiore a cinque anni. <br> i colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente potranno, anche prima di aver raggiunto l'eta' richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purche' abbiano raggiunto il limite di eta' all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. in questo caso la pensione sara' loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori. <br> l'ufficiale, che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono, e' collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneita'. l'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, ha pero' diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda. <br> l'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempreche' abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. in tal caso non gli e' concesso alcun trattamento di quiescenza. <br> l'ufficiale e' collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'eta', se di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva. <br> il ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. <br>
Chp xiii : l'ufficiale puo' essere collocato, di autorita', in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni richieste dai primi due commi dell'art. 43 per la cessazione dal servizio permanente a domanda.<br> l'adozione del relativo provvedimento e' subordinata:<br> a) alla deliberazione del consiglio dei ministri su proposta del ministro per la, difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. la proposta e' formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal ministro, e del
Capo DI : Stato maggiore della difesa,
b) alla determinazione del ministro previo parere delle commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.
Sezione VII. : Per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali
Sezione VIII. : In applicazione della legge sull'avanzamento
Titolo IV : Ufficiali in congedo
Capo I : . - disposizioni generali
Chp xvii : <br> la categoria dell'ausiliara comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti. il richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale in ausiliaria e' disposto con decreto ministeriale previa adesione del ministro per il tesoro.<br> l'ufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne' rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. l'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed e' collocato nella riserva con perdita anche dell'indennita' eventualmente spettantegli ai sensi dell'art. 68.<br>
Chp xviii : <br> la categoria di complemento comprende gli ufficiali che, nominati direttamente in tale categoria o provenienti dal servizio permanente, sono destinati a completare i quadri della rispettiva forza armata.<br>
Chp xix : <br> la categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.<br>
Titolo V : Ufficiali in congedo assoluto
Titolo VI : Particolari disposizioni di carattere economico riguardanti gli ufficiali che cessano dal servizio permanente
Titolo VII : Perdita del grado
Capo I : . - sanzioni disciplinari di stato
Sezione I : . - inchiesta formale
Chp xxvi : <br> l'ufficiale che in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all'art. 73, lettera c), e' sottoposto ad un consiglio di disciplina.<br> il consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese dell'interessato, dichiara se l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.<br>
Sezione III. : Residenti all'estero
Titolo IX : Disposizioni per il tempo di guerra
Titolo X : Disposizioni transitorie
Titolo XI : Disposizioni finali
Tabelle della Legge 10 aprile 1954, n. 113