Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Il giorno 7 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 9453/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Ilaria Giglio, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, Controparte_1
appellato
NONCHÉ
, in persona del Prefetto l.r.p.t., con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. Carlotta Marino,
appellata
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Marco Giordano per delega avv. Ilaria
Giglio,
nessun altro compare alle ore 10.12.
L'avv. Giordano precisa le conclusioni, riportandosi all'atto di appello, e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti
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Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, c. I, c.p.c., citava Controparte_1
in giudizio, dinnanzi il Giudice di Pace di Napoli, l' Parte_1
e la .
[...] Controparte_2
A fondamento della domanda, l'attore dichiarava di essere venuto a conoscenza, mediante rilascio di estratto di ruolo, della cartella di pagamento n. 07120060077940405, della somma di euro 2.640,16, relativo a contravvenzioni del Codice della Strada commesse nel 2002, atteso che né
della cartella, né dei verbali di accertamento, vi era stata rituale notifica.
Eccependo il decorso del termine quinquennale di prescrizione, domandava l'accertamento e la dichiarazione di nullità dell'opposta cartella e della pretesa impositiva ivi riportata, con vittoria di spese.
Nella contumacia della , si costituiva l' Controparte_2 [...]
la quale, lamentando l'inammissibilità Controparte_3
dell'opposizione ad estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c, nonché, nel merito, la regolarità della notifica della cartella,
domandava il rigetto della spiegata opposizione.
Con sentenza n. 4461/22, depositata in data 11.2.22, il Giudice di Pace
Pagina 2 di 7 accoglieva la domanda attorea, rilevando il decorso del termine di prescrizione ex art. 28 L. 689/81, in considerazione dell'insufficienza della prova fornita dal concessionario circa il perfezionamento della notifica della cartella, della quale la parte convenuta non aveva riprodotto né la matrice, né
la copia, ma solo la relata di notifica, con condanna delle parti opposte, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale pronuncia, con atto ritualmente notificato il 12.4.22, ha spiegato appello l' , la quale, riformulando Controparte_3
le medesime doglianze già proposte in primo grado, ha domandato la riforma della sentenza e la dichiarazione di inammissibilità della domanda, con condanna del contribuente al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
La sostenendo l'improponibilità e Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire, non rientrando tale ipotesi in quelle contemplate nell'art. 12, c. IV-bis, D.P.R.
602/73, ha richiesto, in accoglimento dell'appello, la riforma della pronuncia impugnata.
, benché regolarmente citato, è rimasto contumace, Controparte_1
come dichiarato all'esito dell'udienza tenuta il 24.1.23.
2. Occorre preliminarmente osservare che l'art.
3-bis del D.L. n. 146
del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024,
rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”) che così dispone:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento
Pagina 3 di 7 che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di
quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di
soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n.
602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
Pagina 4 di 7 della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par.
13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma IV-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale,
ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della
Pagina 5 di 7 decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento e dei verbali ad essa sottesi, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c.
IV-bis, d.P.R. n. 602/1973.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello (v. Cass.,
Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ne consegue che non si ravvisa la sussistenza del suo interesse ad agire e, pertanto, la domanda si palesa inammissibile.
3. In definitiva, dunque, l'appello va accolto.
4. L'esistenza di un complesso quadro giurisprudenziale circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché il recente intervento del legislatore e l'applicabilità della nuova norma anche ai giudizi pendenti,
chiarita solo a seguito della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., e della per la riforma della sentenza n. Controparte_2
Pagina 6 di 7 4461/2022, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, con citazione notificata il
12.4.2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. revoca la declaratoria di contumacia della;
Controparte_2
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da
; Controparte_1
3. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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