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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14137/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 14137/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
GUERRIERI LAURACHIARA del Foro di Bologna
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
ZACCONE FELICE del Foro di Bologna
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 19/11/2024;
pagina 1 di 4
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 24/05/2022 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 2083/22 del Tribunale di Bologna del 17/06/2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
visto l'intervento del P.M. in data 07/01/2025; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
CERIGNOLA (FG) il 28/11/1954, celebrato a MILANO il 27/07/1975 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MILANO al n. 1239, parte 2, serie A, anno 1975;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. la signora ha trasferito altrove la propria residenza, mentre il signor Parte_2 [...]
risiede nella casa coniugale ubicata in Monte San Pietro (BO), via Antonio Pizzoli Parte_1
n. 6, immobile identificato al N.C.E.U del predetto comune al Fg 23, map. 680, sub. 2 (app.to e cantina) e map. 680 sub. 9 (autorimessa);
2. l'immobile di cui al capo 1) è stato acquistato al 100% dal sig. in data 5 aprile Parte_1
2022, unitamente al terreno sito in Comune di Sasso Marconi, via Mongardino (fg. 29, map.
343 di mq. 3618), il quale ha già provveduto a liquidare la quota del 50% di spettanza alla sig.ra
Pt_3
pagina 2 di 4 3. tutti i beni mobili comuni sono stati equamente divisi, e quelli di esclusiva proprietà della signora sono stati ritirati dalla casa coniugale a cura della stessa;
Parte_2
4. il sig. verserà alla moglie una somma mensile pari ad euro 500,00= Parte_1
(diconsi euro cinquecento/00), a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tenendo come base il mese di febbraio 2023. Tale importo sarà corrisposto,
entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora di cui all'IBAN: [...] (la quale si Parte_4
impegna a comunicare con tempestività eventuali future sue variazioni, per consentire al sig.
l'esatto adempimento dell'obbligazione in parola). Parte_1
5. il veicolo Golf Volkswagen, tg D150JN, intestato al sig. , è rimasto nella Parte_1
disponibilità e proprietà esclusiva dello stesso;
il sig. signor si impegna a sostenere Parte_1
tutte le spese necessarie, ordinarie e straordinarie di manutenzione, alla circolazione della predetta autovettura, ivi compresa l'imposta di bollo, nonché a stipulare contratto di assicurazione per la RCA a suo esclusivo nome e a sue spese;
6. i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già precedentemente definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale, precorso e pendente, di null'altro avere a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione e titolo;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di MILANO di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 20/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 14137/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
GUERRIERI LAURACHIARA del Foro di Bologna
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
ZACCONE FELICE del Foro di Bologna
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 19/11/2024;
pagina 1 di 4
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 24/05/2022 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 2083/22 del Tribunale di Bologna del 17/06/2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
visto l'intervento del P.M. in data 07/01/2025; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
CERIGNOLA (FG) il 28/11/1954, celebrato a MILANO il 27/07/1975 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MILANO al n. 1239, parte 2, serie A, anno 1975;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. la signora ha trasferito altrove la propria residenza, mentre il signor Parte_2 [...]
risiede nella casa coniugale ubicata in Monte San Pietro (BO), via Antonio Pizzoli Parte_1
n. 6, immobile identificato al N.C.E.U del predetto comune al Fg 23, map. 680, sub. 2 (app.to e cantina) e map. 680 sub. 9 (autorimessa);
2. l'immobile di cui al capo 1) è stato acquistato al 100% dal sig. in data 5 aprile Parte_1
2022, unitamente al terreno sito in Comune di Sasso Marconi, via Mongardino (fg. 29, map.
343 di mq. 3618), il quale ha già provveduto a liquidare la quota del 50% di spettanza alla sig.ra
Pt_3
pagina 2 di 4 3. tutti i beni mobili comuni sono stati equamente divisi, e quelli di esclusiva proprietà della signora sono stati ritirati dalla casa coniugale a cura della stessa;
Parte_2
4. il sig. verserà alla moglie una somma mensile pari ad euro 500,00= Parte_1
(diconsi euro cinquecento/00), a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tenendo come base il mese di febbraio 2023. Tale importo sarà corrisposto,
entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora di cui all'IBAN: [...] (la quale si Parte_4
impegna a comunicare con tempestività eventuali future sue variazioni, per consentire al sig.
l'esatto adempimento dell'obbligazione in parola). Parte_1
5. il veicolo Golf Volkswagen, tg D150JN, intestato al sig. , è rimasto nella Parte_1
disponibilità e proprietà esclusiva dello stesso;
il sig. signor si impegna a sostenere Parte_1
tutte le spese necessarie, ordinarie e straordinarie di manutenzione, alla circolazione della predetta autovettura, ivi compresa l'imposta di bollo, nonché a stipulare contratto di assicurazione per la RCA a suo esclusivo nome e a sue spese;
6. i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già precedentemente definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale, precorso e pendente, di null'altro avere a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione e titolo;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di MILANO di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 20/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
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