Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 9844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
3) Dott.ssa. Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9844 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno
13.05.2025, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla via F.lli Bandiera n. 1, presso lo studio dell'avvocato Elena Petraio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
Il PM in data 23.05.2025 con il proprio visto nulla ha opposto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 02.12.2024, parte ricorrente, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio, senza l'adozione di ulteriori misure accessorie.
In sede di comparizione personale dinanzi al Giudice delegato, avvenuta all'udienza del 13.05.2025, è comparso esclusivamente il ricorrente poiché la resistente, sebbene ritualmente citata, non si è costituita;
quivi, parte ricorrente ha ribadito la domanda di divorzio senza ulteriori condizioni ed il Giudice, preliminarmente, ha dichiarato la contumacia della resistente e successivamente ha rimesso la causa in decisione al Collegio previo parere del PM il quale, in data
23.05.2025, ha apposto il visto.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale definita con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 799/2015 del
12.10.2015 (il ricorrente è comparso dinanzi al Presidente all'udienza del
28.10.2014) e passata in giudicato e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.
74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Non vi sono statuizioni accessorie da assumere, in assenza di domanda.
2 4. Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, e stante la mancata costituzione di parte resistente, ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 07.10.2009 a
Mugnano di Napoli (NA) da (nato a [...] Parte_1
il 20.02.1957) e (nata a [...] - Polonia Controparte_1
il 27.05.1964);
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Mugnano di Napoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
26, parte I, Serie - , Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2009).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 10.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
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