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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 7309/2021, riservato in decisione all'udienza collegiale del 14 gennaio 2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali ex art. 127 ter c.p.c. in virtù del decreto di questa Corte depositato il 6.12.2024, vertente tra:
[..
[...] CF in persona dei Parte_1 P.IVA_1
procuratori speciali, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Calogero
Lanza e Matteo Giarratana ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Giovanni Coppola, Piazzale degli Eroi
n. 16, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
Appellante
E
CF Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Gennaro, Patrizio
Gennaro e Massimiliano Gennaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via Duccio Galimberti n. 27, per procura in epigrafe alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
8062/2021 pubblicata il giorno 10.5.2021.
Conclusioni:
2 Per “accertare che nulla è dovuto da Parte_1
nei confronti della Sig.ra Parte_1 [...]
, per l'effetto, rigettare la domanda della Controparte_1
stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta da ogni e Parte_1
qualsivoglia pretesa dell'appellata, accogliendo dunque le domande tutte proposte da in primo grado Parte_1
(già richiamate nella descrizione dell'iter processuale) da ritenersi qui integralmente riproposte e non rinunciate.
Per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado (doc.
5). In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio”;
Per “Piaccia all'Ill.ma Corte di Controparte_1
Appello adita, contariis reiectis, respingere le domande tutte formulate dalla (già Parte_1 Parte_1
perché infondate in fatto e diritto e, per lo effetto, confermare integralmente la portata e gli effetti della sentenza n. 8062/2021 del 07.5.2021 resa dal Tribunale di Roma nel giudizio recante il
3 n. 52804/2017 di ruolo generale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche in via forfettaria, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano sin da ora antistatari”.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1. La sig.ra convenne in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Parte_1
deducendo che:
in data 14.5.2009 aveva sottoscritto con la convenuta il contratto di finanziamento per l'importo complessivo di € 34.020,00 da restituirsi in 60 rate mensili, ciascuna per l'importo di € 567,00 con un TAN del 14,35% e un Taeg del 15,51%;
il contratto prevedeva l'addebito di € 1.810,07 relativo ai premi di due polizze assicurative, di cui € 540,00 per la polizza Personal
Protection ed € 1.270,07 per la polizza Credit Cardif Protection per l'importo di € 1.270,07;
il finanziamento era stato estinto anticipatamente in data
2.10.2013;
inserendo il costo della polizza Credit Cardif Protection nel TEG,
ne risultava superato il tasso soglia usurario, con conseguente
4 diritto della consumatrice alla ripetizione degli interessi versati e al rimborso dei premi assicurativi non goduti a seguito dell'estinzione anticipata.
Costituitasi in giudizio, la banca contestò la domanda deducendo:
che nel calcolo del Teg come del Taeg andava inclusa la spesa per le assicurazioni facoltative e che la polizza in questione era infatti facoltativa, come poteva trarsi dal previsto diritto di recesso previsto in favore del finanziato entro 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa;
che le istruzioni di CA d'AL applicabili in relazione alla data di sottoscrizione del finanziamento erano quelle del 2006, che includevano nel calcolo del Teg solo il costo delle polizze imposte al consumatore;
invece, le istruzioni tecniche successive, redatte da CA d'AL nel 2009, che prevedevano la rilevanza ai fini della verifica dell'usura anche del costo delle polizze facoltative erano entrate in vigore solo in data 1.1.2010 e non potevano applicarsi al caso di specie;
che la domanda era contrastante con il principio di omogeneità e simmetria tra il e il Teg contrattuale. CP_2
5 La banca, inoltre, contestò:
l'ingiustificato frazionamento della domanda, per aver l'attrice introdotto altro giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma con oggetto in parte coincidente con quello del presente giudizio;
il difetto di legittimazione passiva in ordine alla restituzione della parte di premio non goduto per l'anticipata estinzione del finanziamento.
La causa è stata decisa con la sentenza impugnata, con la quale:
in parziale accoglimento della domanda, accertata e dichiarata la natura usuraria del contratto di finanziamento e la nullità della clausola determinativa degli interessi, la convenuta è stata condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.
9.657,73 in restituzione degli interessi versati;
è stata respinta la domanda di restituzione dei premi assicurativi non goduti a causa dell'estinzione anticipata, per carenza di legittimazione passiva della convenuta;
sono state compensate le spese di lite in ragione di 1/3 per la soccombenza parziale dell'attrice;
6 la convenuta è stata condannata al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali, liquidate in complessivi €
2.659,68, di cui € 183,02 per spese ed € 2.476,66 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge, con attribuzione ai difensori dell'attrice dichiaratisi antistatari.
Infine, è stata disposta, in caso di riproduzione della sentenza,
l'omissione delle generalità e dei dati identificativi della convenuta ex art. 52 D. Lgs. 196/2003. Parte_1
Con l'appello che ci occupa, nel valido contraddittorio delle parti, la ha concluso per l'accertamento che Parte_1
nulla era dovuto da parte sua nei confronti della odierna appellata;
per la condanna di quest'ultima alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado come da documentazione allegata.
Essa ha posto a fondamento dell'impugnazione il seguente motivo:
il Tribunale, erroneamente, aveva fondato la propria decisione sulla convinzione, supportata da una parte della giurisprudenza, che la polizza era da considerarsi imposta dal finanziatore, in
7 quanto il costo della polizza assicurativa a garanzia del rischio morte, invalidità e perdita dell'impiego del finanziato costituiva una spesa inevitabile per la concessione del finanziamento.
A detta di parte appellante, invece, l'appellata aveva apposto volontariamente la propria sottoscrizione per adesione alla copertura assicurativa credito intercorsa con AR (copertura opzionale), così come previsto dall'art. 10 del contratto.
Il Tribunale, quindi, non avrebbe dovuto ritenere, quale spesa rilevante ai fini antiusura, il costo del suddetto premio assicurativo facoltativo che, su espressa richiesta dell'odierna appellata, aveva provveduto Parte_1
semplicemente a finanziare e di cui la stessa appellata aveva appieno goduto per tutta la durata naturale del contratto assicurativo.
Non solo, in applicazione delle regole tecniche dettate in materia di usura dalla CA D'AL ratione temporis applicabili
(Istruzioni del febbraio 2006) nonché per la normativa di diretta derivazione comunitaria dettata in materia di trasparenza anch'essa ratione temporis applicabile (prima dell'intervento del
8 D.Lgs 141/2010), le polizze facoltative andavano escluse dagli oneri rilevanti sia in materia di TEG che in materia di TAEG.
Solo con le nuove istruzioni di CA d'AL del 2009 emanate in seguito all'intervento legislativo dettato in materia di
Commissione di SS SC ed altri oneri e spese (l.
2/2009), era stato previsto che le spese per le assicurazioni, ancorché facoltative, dovessero essere incluse nel calcolo del
TEG ai fini antiusura, ogni qual volta tali spese fossero contestuali alla sottoscrizione del finanziamento e, al contempo, garantissero i diritti patrimoniali del creditore.
La l. 2/2009, secondo l'appellante, aveva dettato la norma transitoria di cui all'art. 2 bis comma 2 che aveva tracciato un discrimen insormontabile, laddove aveva statuito che tutti i contratti precedenti al 01.01.2010 erano regolati sulla base della precedente legge, proprio per consentire i rilievi antiusura utilizzando la nuova legge.
Poiché il contratto di finanziamento sottoscritto dalla Sig.ra risaliva al 2009, ad esso non era applicabile la l. 2/2009. CP_1
L'inclusione degli oneri assicurativi facoltativi previsti dal contratto per cui è causa quindi, contrariamente a quanto
9 erroneamente sostenuto dal Giudice di primo grado, non dovevano essere inclusi tra gli oneri rilevanti ai fini antiusura.
La facoltatività della suddetta polizza, inoltre, era dimostrata dalla previsione, nell'art. 4 delle condizioni generali di assicurazioni del libero diritto di recesso (da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura), con conseguente restituzione all'assicurato del premio di polizza pagato.
Infine, quanto all'onere probatorio, ha Parte_1
sostenuto di aver fornito gli “elementi di prova contraria” necessari a dimostrare che la polizza sottoscritta dalla Sig.ra non era obbligatoria, né per ottenere il credito né per CP_1
ottenerlo alle medesime condizioni: 1) l'aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risultava l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
2)
l'avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo “merito creditizio”; 3) l'aver concesso all'assicurato il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito.
Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, nel chiedere il rigetto dell'appello, ha sostenuto che:
10 contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento, le era stato richiesto di sottoscrivere la polizza assicurativa collettiva Credit
Protection Cardif n. 5140-5240 dell'importo di euro 1.270,07;
la mutuataria, contraente debole del rapporto, si era sentita costretta a sottoscrivere la polizza assicurativa per il timore di vedersi negare il beneficio dell'accesso al finanziamento;
la polizza in questione prevedeva la copertura assicurativa relativa al decesso, all'invalidità totale o permanente da infortunio, malattia nonché l'inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, disoccupazione e malattia grave;
dalla lettura degli articoli delle condizioni generali emergeva il collegamento con il contratto di finanziamento, che condizionava in maniera evidente la decorrenza, la durata, l'ammontare dell'indennizzo in funzione del debito e gli altri elementi della polizza in esame;
il pagamento del premio avveniva in unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, che l'intermediario aveva trattenuto dall'importo preso a prestito dalla Signora CP_1
11 era evidente, quindi, come i due contratti fossero collegati da un vincolo di strettissima corrispondenza, teso a garantire all'intermediario il rimborso del debito.
È stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, con termini anticipati alle parti per depositare memorie conclusionali.
Essa è stata sostituita dallo scambio, negli stessi termini, di memorie conclusionali anticipate, ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte depositato il 6.12.2024.
Tutte le parti hanno depositato rispettiva memoria conclusionale.
Pertanto, è stata emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
2. L'appello, ad avviso della Corte, è infondato e va respinto.
Nelle fattispecie quali quella di specie, deve registrarsi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
A partire dalla sentenza n.8806 del 4 aprile 2017, seguita da altrettante pronunce conformi (cfr. Cass. 5160/2018, 3025/2022,
31734/2023, 29501/2023), la S.C. ha affermato il principio secondo cui ai fini della ricomprensione di una spesa di
12 assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro della natura usuraria del contratto di credito, è necessario e sufficiente che la spesa risulti collegata all'operazione di credito.
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, risultando presunta in caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione.
Nel caso di specie, oltre a ricorrere la contestualità tra la spesa e l'erogazione rilevabile dal contratto prodotto, emergono anche gli ulteriori elementi presuntivi elaborati dalla giurisprudenza, e cioè la natura della polizza, avente funzione di copertura della soddisfazione credito, nonché il collegamento genetico e funzionale tra il finanziamento e l'assicurazione, cosicché – oltre a quanto già osservato - l'indennizzo è parametrato al debito residuo.
A ciò va aggiunto che beneficiario della polizza è il medesimo finanziatore, il quale, ancor prima, ha collocato la polizza in una unitaria operazione contrattuale.
Occorre evidenziare, peraltro, che la Suprema Corte, investita della medesima questione, ha ribadito il principio secondo cui la
13 polizza assicurativa del credito, lungi dall'essere facoltativa, rinviene la propria essenza nell'esclusivo interesse della finanziatrice, “(…) posto che essa era la beneficiaria della prestazione economica per l'ipotesi di avveramento dell'alea contrattuale (…)”: Cass. Civ., Sez. I, 9298/2018.
Quindi, il costo della polizza, così come prevede l'art. 644 comma
3° c.p., deve essere conteggiato nel calcolo del finanziamento
“(…) in quanto sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato (…)” (Cass.
Civ., Sez. I, 9298/2018), osservazioni che non consentono pertanto di ritenere la polizza facoltativa, cioè svincolata dal finanziamento.
La previsione quindi della possibilità di recesso della polizza assicurativa, anziché confermarne la facoltatività, ne sottolinea l'obbligatorietà: se fosse stata effettivamente facoltativa, scelta cioè liberamente dal soggetto finanziato, non avrebbe avuto ragion d'essere la previsione del suo diritto di recesso, avendo il finanziato l'interesse a garantirsi la copertura assicurativa durante tutto il tempo della restituzione del finanziamento.
14 Ritiene questa Corte di aderire alla giurisprudenza di legittimità anche per quanto attiene al rilievo delle istruzioni di CA
d'AL in punto di inclusione delle spese assicurative nel TEG.
Sul punto, la Corte di legittimità si è espressa affermando che:
“(…) la contestualità tra credito e assicurazione – quale espressione indicativa, e presuntiva, del “collegamento” tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell'art. 644 – si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato che si modella sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero “a pacchetto”, per rendere il concetto in termini evocativi)”. (Cass.
Civ., I, 8806 del 05.04.2017). Tali principi sono stati successivamente ribaditi dalla medesima Corte: “(…) la centralità sistematica di tale norma in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla CA d'AL (…)” (Cass. Civ., Sez.
III, 5160/2018).
15 La giurisprudenza di legittimità, nel ribadire la centralità dell'art. 644 V comma c.p., ha concluso per l'irrilevanza della mancata inclusione dei costi assicurativi ai fini del calcolo dell'usura, all'interno delle istruzioni di CA d'AL del 2006 ( Cass. del
2022 n.3025, con richiami a precedenti conformi).
3. soccombente, deve essere condannata Parte_1
al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellata, che si liquidano come in dispositivo.
Esse vanno distratte in favore dei Procuratori, i quali se ne sono dichiarati anticipatari.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto (così
Cass. S.U. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto da
[...]
[...] nei confronti della Sig.ra Parte_2 [...]
Controparte_1
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore dell'appellata, liquidate in euro 3.500 per onorari, oltre spese generali da distrarsi in favore dei Procuratori che se ne sono dichiarati anticipatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 14.1.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 7309/2021, riservato in decisione all'udienza collegiale del 14 gennaio 2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali ex art. 127 ter c.p.c. in virtù del decreto di questa Corte depositato il 6.12.2024, vertente tra:
[..
[...] CF in persona dei Parte_1 P.IVA_1
procuratori speciali, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Calogero
Lanza e Matteo Giarratana ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Giovanni Coppola, Piazzale degli Eroi
n. 16, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
Appellante
E
CF Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Gennaro, Patrizio
Gennaro e Massimiliano Gennaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via Duccio Galimberti n. 27, per procura in epigrafe alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
8062/2021 pubblicata il giorno 10.5.2021.
Conclusioni:
2 Per “accertare che nulla è dovuto da Parte_1
nei confronti della Sig.ra Parte_1 [...]
, per l'effetto, rigettare la domanda della Controparte_1
stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta da ogni e Parte_1
qualsivoglia pretesa dell'appellata, accogliendo dunque le domande tutte proposte da in primo grado Parte_1
(già richiamate nella descrizione dell'iter processuale) da ritenersi qui integralmente riproposte e non rinunciate.
Per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado (doc.
5). In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio”;
Per “Piaccia all'Ill.ma Corte di Controparte_1
Appello adita, contariis reiectis, respingere le domande tutte formulate dalla (già Parte_1 Parte_1
perché infondate in fatto e diritto e, per lo effetto, confermare integralmente la portata e gli effetti della sentenza n. 8062/2021 del 07.5.2021 resa dal Tribunale di Roma nel giudizio recante il
3 n. 52804/2017 di ruolo generale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche in via forfettaria, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano sin da ora antistatari”.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1. La sig.ra convenne in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Parte_1
deducendo che:
in data 14.5.2009 aveva sottoscritto con la convenuta il contratto di finanziamento per l'importo complessivo di € 34.020,00 da restituirsi in 60 rate mensili, ciascuna per l'importo di € 567,00 con un TAN del 14,35% e un Taeg del 15,51%;
il contratto prevedeva l'addebito di € 1.810,07 relativo ai premi di due polizze assicurative, di cui € 540,00 per la polizza Personal
Protection ed € 1.270,07 per la polizza Credit Cardif Protection per l'importo di € 1.270,07;
il finanziamento era stato estinto anticipatamente in data
2.10.2013;
inserendo il costo della polizza Credit Cardif Protection nel TEG,
ne risultava superato il tasso soglia usurario, con conseguente
4 diritto della consumatrice alla ripetizione degli interessi versati e al rimborso dei premi assicurativi non goduti a seguito dell'estinzione anticipata.
Costituitasi in giudizio, la banca contestò la domanda deducendo:
che nel calcolo del Teg come del Taeg andava inclusa la spesa per le assicurazioni facoltative e che la polizza in questione era infatti facoltativa, come poteva trarsi dal previsto diritto di recesso previsto in favore del finanziato entro 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa;
che le istruzioni di CA d'AL applicabili in relazione alla data di sottoscrizione del finanziamento erano quelle del 2006, che includevano nel calcolo del Teg solo il costo delle polizze imposte al consumatore;
invece, le istruzioni tecniche successive, redatte da CA d'AL nel 2009, che prevedevano la rilevanza ai fini della verifica dell'usura anche del costo delle polizze facoltative erano entrate in vigore solo in data 1.1.2010 e non potevano applicarsi al caso di specie;
che la domanda era contrastante con il principio di omogeneità e simmetria tra il e il Teg contrattuale. CP_2
5 La banca, inoltre, contestò:
l'ingiustificato frazionamento della domanda, per aver l'attrice introdotto altro giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma con oggetto in parte coincidente con quello del presente giudizio;
il difetto di legittimazione passiva in ordine alla restituzione della parte di premio non goduto per l'anticipata estinzione del finanziamento.
La causa è stata decisa con la sentenza impugnata, con la quale:
in parziale accoglimento della domanda, accertata e dichiarata la natura usuraria del contratto di finanziamento e la nullità della clausola determinativa degli interessi, la convenuta è stata condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.
9.657,73 in restituzione degli interessi versati;
è stata respinta la domanda di restituzione dei premi assicurativi non goduti a causa dell'estinzione anticipata, per carenza di legittimazione passiva della convenuta;
sono state compensate le spese di lite in ragione di 1/3 per la soccombenza parziale dell'attrice;
6 la convenuta è stata condannata al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali, liquidate in complessivi €
2.659,68, di cui € 183,02 per spese ed € 2.476,66 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge, con attribuzione ai difensori dell'attrice dichiaratisi antistatari.
Infine, è stata disposta, in caso di riproduzione della sentenza,
l'omissione delle generalità e dei dati identificativi della convenuta ex art. 52 D. Lgs. 196/2003. Parte_1
Con l'appello che ci occupa, nel valido contraddittorio delle parti, la ha concluso per l'accertamento che Parte_1
nulla era dovuto da parte sua nei confronti della odierna appellata;
per la condanna di quest'ultima alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado come da documentazione allegata.
Essa ha posto a fondamento dell'impugnazione il seguente motivo:
il Tribunale, erroneamente, aveva fondato la propria decisione sulla convinzione, supportata da una parte della giurisprudenza, che la polizza era da considerarsi imposta dal finanziatore, in
7 quanto il costo della polizza assicurativa a garanzia del rischio morte, invalidità e perdita dell'impiego del finanziato costituiva una spesa inevitabile per la concessione del finanziamento.
A detta di parte appellante, invece, l'appellata aveva apposto volontariamente la propria sottoscrizione per adesione alla copertura assicurativa credito intercorsa con AR (copertura opzionale), così come previsto dall'art. 10 del contratto.
Il Tribunale, quindi, non avrebbe dovuto ritenere, quale spesa rilevante ai fini antiusura, il costo del suddetto premio assicurativo facoltativo che, su espressa richiesta dell'odierna appellata, aveva provveduto Parte_1
semplicemente a finanziare e di cui la stessa appellata aveva appieno goduto per tutta la durata naturale del contratto assicurativo.
Non solo, in applicazione delle regole tecniche dettate in materia di usura dalla CA D'AL ratione temporis applicabili
(Istruzioni del febbraio 2006) nonché per la normativa di diretta derivazione comunitaria dettata in materia di trasparenza anch'essa ratione temporis applicabile (prima dell'intervento del
8 D.Lgs 141/2010), le polizze facoltative andavano escluse dagli oneri rilevanti sia in materia di TEG che in materia di TAEG.
Solo con le nuove istruzioni di CA d'AL del 2009 emanate in seguito all'intervento legislativo dettato in materia di
Commissione di SS SC ed altri oneri e spese (l.
2/2009), era stato previsto che le spese per le assicurazioni, ancorché facoltative, dovessero essere incluse nel calcolo del
TEG ai fini antiusura, ogni qual volta tali spese fossero contestuali alla sottoscrizione del finanziamento e, al contempo, garantissero i diritti patrimoniali del creditore.
La l. 2/2009, secondo l'appellante, aveva dettato la norma transitoria di cui all'art. 2 bis comma 2 che aveva tracciato un discrimen insormontabile, laddove aveva statuito che tutti i contratti precedenti al 01.01.2010 erano regolati sulla base della precedente legge, proprio per consentire i rilievi antiusura utilizzando la nuova legge.
Poiché il contratto di finanziamento sottoscritto dalla Sig.ra risaliva al 2009, ad esso non era applicabile la l. 2/2009. CP_1
L'inclusione degli oneri assicurativi facoltativi previsti dal contratto per cui è causa quindi, contrariamente a quanto
9 erroneamente sostenuto dal Giudice di primo grado, non dovevano essere inclusi tra gli oneri rilevanti ai fini antiusura.
La facoltatività della suddetta polizza, inoltre, era dimostrata dalla previsione, nell'art. 4 delle condizioni generali di assicurazioni del libero diritto di recesso (da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura), con conseguente restituzione all'assicurato del premio di polizza pagato.
Infine, quanto all'onere probatorio, ha Parte_1
sostenuto di aver fornito gli “elementi di prova contraria” necessari a dimostrare che la polizza sottoscritta dalla Sig.ra non era obbligatoria, né per ottenere il credito né per CP_1
ottenerlo alle medesime condizioni: 1) l'aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risultava l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
2)
l'avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo “merito creditizio”; 3) l'aver concesso all'assicurato il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito.
Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, nel chiedere il rigetto dell'appello, ha sostenuto che:
10 contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento, le era stato richiesto di sottoscrivere la polizza assicurativa collettiva Credit
Protection Cardif n. 5140-5240 dell'importo di euro 1.270,07;
la mutuataria, contraente debole del rapporto, si era sentita costretta a sottoscrivere la polizza assicurativa per il timore di vedersi negare il beneficio dell'accesso al finanziamento;
la polizza in questione prevedeva la copertura assicurativa relativa al decesso, all'invalidità totale o permanente da infortunio, malattia nonché l'inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, disoccupazione e malattia grave;
dalla lettura degli articoli delle condizioni generali emergeva il collegamento con il contratto di finanziamento, che condizionava in maniera evidente la decorrenza, la durata, l'ammontare dell'indennizzo in funzione del debito e gli altri elementi della polizza in esame;
il pagamento del premio avveniva in unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, che l'intermediario aveva trattenuto dall'importo preso a prestito dalla Signora CP_1
11 era evidente, quindi, come i due contratti fossero collegati da un vincolo di strettissima corrispondenza, teso a garantire all'intermediario il rimborso del debito.
È stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, con termini anticipati alle parti per depositare memorie conclusionali.
Essa è stata sostituita dallo scambio, negli stessi termini, di memorie conclusionali anticipate, ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte depositato il 6.12.2024.
Tutte le parti hanno depositato rispettiva memoria conclusionale.
Pertanto, è stata emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
2. L'appello, ad avviso della Corte, è infondato e va respinto.
Nelle fattispecie quali quella di specie, deve registrarsi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
A partire dalla sentenza n.8806 del 4 aprile 2017, seguita da altrettante pronunce conformi (cfr. Cass. 5160/2018, 3025/2022,
31734/2023, 29501/2023), la S.C. ha affermato il principio secondo cui ai fini della ricomprensione di una spesa di
12 assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro della natura usuraria del contratto di credito, è necessario e sufficiente che la spesa risulti collegata all'operazione di credito.
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, risultando presunta in caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione.
Nel caso di specie, oltre a ricorrere la contestualità tra la spesa e l'erogazione rilevabile dal contratto prodotto, emergono anche gli ulteriori elementi presuntivi elaborati dalla giurisprudenza, e cioè la natura della polizza, avente funzione di copertura della soddisfazione credito, nonché il collegamento genetico e funzionale tra il finanziamento e l'assicurazione, cosicché – oltre a quanto già osservato - l'indennizzo è parametrato al debito residuo.
A ciò va aggiunto che beneficiario della polizza è il medesimo finanziatore, il quale, ancor prima, ha collocato la polizza in una unitaria operazione contrattuale.
Occorre evidenziare, peraltro, che la Suprema Corte, investita della medesima questione, ha ribadito il principio secondo cui la
13 polizza assicurativa del credito, lungi dall'essere facoltativa, rinviene la propria essenza nell'esclusivo interesse della finanziatrice, “(…) posto che essa era la beneficiaria della prestazione economica per l'ipotesi di avveramento dell'alea contrattuale (…)”: Cass. Civ., Sez. I, 9298/2018.
Quindi, il costo della polizza, così come prevede l'art. 644 comma
3° c.p., deve essere conteggiato nel calcolo del finanziamento
“(…) in quanto sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato (…)” (Cass.
Civ., Sez. I, 9298/2018), osservazioni che non consentono pertanto di ritenere la polizza facoltativa, cioè svincolata dal finanziamento.
La previsione quindi della possibilità di recesso della polizza assicurativa, anziché confermarne la facoltatività, ne sottolinea l'obbligatorietà: se fosse stata effettivamente facoltativa, scelta cioè liberamente dal soggetto finanziato, non avrebbe avuto ragion d'essere la previsione del suo diritto di recesso, avendo il finanziato l'interesse a garantirsi la copertura assicurativa durante tutto il tempo della restituzione del finanziamento.
14 Ritiene questa Corte di aderire alla giurisprudenza di legittimità anche per quanto attiene al rilievo delle istruzioni di CA
d'AL in punto di inclusione delle spese assicurative nel TEG.
Sul punto, la Corte di legittimità si è espressa affermando che:
“(…) la contestualità tra credito e assicurazione – quale espressione indicativa, e presuntiva, del “collegamento” tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell'art. 644 – si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato che si modella sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero “a pacchetto”, per rendere il concetto in termini evocativi)”. (Cass.
Civ., I, 8806 del 05.04.2017). Tali principi sono stati successivamente ribaditi dalla medesima Corte: “(…) la centralità sistematica di tale norma in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla CA d'AL (…)” (Cass. Civ., Sez.
III, 5160/2018).
15 La giurisprudenza di legittimità, nel ribadire la centralità dell'art. 644 V comma c.p., ha concluso per l'irrilevanza della mancata inclusione dei costi assicurativi ai fini del calcolo dell'usura, all'interno delle istruzioni di CA d'AL del 2006 ( Cass. del
2022 n.3025, con richiami a precedenti conformi).
3. soccombente, deve essere condannata Parte_1
al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellata, che si liquidano come in dispositivo.
Esse vanno distratte in favore dei Procuratori, i quali se ne sono dichiarati anticipatari.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto (così
Cass. S.U. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto da
[...]
[...] nei confronti della Sig.ra Parte_2 [...]
Controparte_1
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore dell'appellata, liquidate in euro 3.500 per onorari, oltre spese generali da distrarsi in favore dei Procuratori che se ne sono dichiarati anticipatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 14.1.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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