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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n. 45/2023
Tra:
in persona del socio accomandatario semplificata, Parte_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Biscaroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Todi, Via A. Cortesi n.91, come da delega in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Gianmario Parola del foro di Cuneo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cuneo, Corso Nizza n.16, come da procura speciale alle liti apposta su fogli allegato alla comparsa di costituzione e risposta Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.911/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, in accoglimento dell'Appello ed in totale riforma della Sentenza impugnata contrariis reiectis:
In via preliminare: valutare la condotta tenuta dalla convenuta in sede di procedimento di CP_3
mediazione ai fini della decisione del presente giudizio ed anche ai fini della condanna alle spese ex art.13 D.Lgs. 28/2010; In via istruttoria: Si producono, oltre alla procura, i seguenti atti e documenti: I) Senteza n.911/22 del 23.12.22 del tribunale di Spoleto nella causa R.g. 918/19; II) Fascicolo di parte del Primo grado con tutti gli Atti ed i documenti prodotti al Tribunale di Spoleto causa R.G.918/19; III) Memoria con produzione di documenti del 7.5.20 di UBI Banca con documenti allegati;
IV) Condizioni economiche conto s.b.f. 3.4.96; V) Consulenza tecnica con osservazioni di parte inviate al CTU. Richiamate le produzioni documentali e le istanze in atti, si chiede disporre la rinnovazione della CTU al fine di integrare la Consulenza tecnica già agli atti del fascicolo di I° grado secondo quanto richiesto da parte attrice nelle osservazioni alla CTU e nelle Note per l'udienza del 7.4.21 depositate il 31.3.21 da intendersi qui integralmente trascritte in particolare con riferimento a: 1) mancato calcolo degli indebiti nel periodo 4° trimestre 1980 – 1° trimestre 1997; 2) errata applicazione delle condizioni contrattuali contenute nel documento del 3.4.96, non sottoscritto dall'attrice, al conto n. 264; 3) mancata applicazione del criterio indicato nel quesito sub E) lett.c) posto al CTU in primo grado, a partire dal saldo negativo del 31.12.80, detraendo dal primo saldo successivo tutti gli interessi, commissioni e spese illegittime risultanti dai documenti prodotti dall'attrice nel periodo successivo fino al I° trimestre '97; 4) errata individuazione e quantificazione delle rimesse solutorie;
5) mancato calcolo dell'eventuale tasso usurario applicato ai conti bancari per cui è giudizio.
Nel merito: Preso atto del parziale adempimento della convenuta all'Ordine di esibizione CP_3
impartito dal Giudice e del mancato adempimento all'obbligo di rendiconto ex art.1713 c.c.: 1) accertare e dichiarare che la convenuta ha applicato interessi usurari non pattuiti, ha CP_3
applicato interessi anatocistici in tutti i rapporti di conto corrente per cui è giudizio, sia prima che dopo il 30.6.2000, ha addebitato interessi ultra legali non pattuiti, CMS non pattuite e spese collegate al credito usurarie e, per l'effetto dichiarare non dovuto dalla Attrice il saldo debitore apparente di
Euro -491,45 calcolato dalla al momento della chiusura del conto n. 13080 per cui è giudizio;
CP_3
2) Preso atto della mancata pattuizione tra l'Attrice e la delle condizioni economiche da CP_3
applicare ai conti, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi in misura ultra legale in riferimento ai rapporti bancari per cui
è giudizio, determinati in violazione dell'art.1284 C.c. e 117 TUB, in quanto mai concordati e comunque variati nel corso del rapporto in senso sfavorevole all'attrice senza pattuizione scritta;
3) Ritenere e dichiarare illegittime e non dovute le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e spese nonché a titolo di commissioni di massimo scoperto, addebitate dalla convenuta in costanza dei rapporti bancari per cui è CP_3
causa;
4) Per effetto di quanto sopra determinare l'importo di tutti gli indebiti come sopra reclamati, oltre
a tutto quant'altro accertabile ai sensi di giustizia sulla base della documentazione prodotta, aggiornando il saldo del conto corrente n.13080, anche come conseguenza dello scomputo delle somme non dovute negli altri rapporti bancari dedotti in giudizio, calcolando gli interessi passivi come per legge e senza alcuna capitalizzazione, sulla base della valuta effettiva dalla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
5) Condannare conseguentemente la convenuta (succeduta a titolo universale all'istituto CP_3
bancario originariamente citato in giudizio) alla restituzione in favore della società attrice delle somme che quest'ultima ha indebitamente corrisposto per il periodo di durata dei rapporti bancari per cui è causa per l'ammontare di Euro 94.226,16 o quella maggiore o minor somma risultante all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di chiusura del conto al soddisfo.
In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per : Controparte_2
“in via principale, nel merito: respingersi, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso proposto contro la sentenza n. 911/2022 resa dal Tribunale Ordinario di Spoleto, nella persona del giudice dott.ssa Marina Martini, in data 20/23 dicembre 2022; in via subordinata e preliminare: dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito con riferimento a tutte le rimesse di natura solutoria effettuate sul conto corrente oggetto di giudizio precedenti alla data dell'8 aprile 2009, ovvero in data precedente ai dieci anni dalla notifica dell'avversario atto di citazione;
in via subordinata nel merito: dichiararsi infondata nei confronti della conchiudente e conseguentemente respingersi ogni attorea domanda;
in via ulteriormente subordinata, nel merito: limitarsi le avversarie pretese al giusto ed al provato. in ogni caso, in punto spese: con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
All'udienza del 28/3/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e interponeva appello avverso la Pt_1 Parte_1
sentenza con cui il Tribunale di Spoleto aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condanna dell'allora poi divenuta Banca popolare di Ancona ed infine acquisita da Controparte_4 alla restituzione in suo favore della somma di euro 94.226,16 illegittimamente CP_5
addebitati a suo carico sul conto corrente n.13080 da essa intrattenuto con la controparte sottoforma di interessi ultra-legali non pattuiti, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto ed altre spese non pattuite. L'appellante dava atto che in quella sede si era costituita la banca eccependo la prescrizione del suo diritto alla restituzione degli importi corrispondenti a tutte le rimesse solutorie da essa effettuate prima del 8/4/09 e l'assenza di prove circa il carattere illegittimo degli addebiti risultanti sul conto corrente in questione ed aggiungeva che, all'esito dell'istruttoria, comprensiva anche di una CTU contabile, il Tribunale aveva così deciso: “RIGETTA la domanda di parte Attrice per le ragioni esposte in parte motiva;
CONDANNA parte Attrice al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 7.052,00 oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente a carico di parte Attrice le spese di CTU liquidate in separato provvedimento”.
Orbene, con il primo motivo di appello la censurava la sentenza di I grado laddove Parte_1 le aveva addossato l'onere della prova in ordine alla produzione del contratto di conto corrente al fine di dimostrarne il contenuto quando invece, sin dall'atto di citazione, essa aveva dedotto proprio la mancanza della forma scritta, ciò che comportava che avrebbe dovuto cedere a carico della banca - che aveva sostenuto l'esistenza del contratto scritto e, in esso, delle clausole che giustificavano gli addebiti in questione - l'onere di produrlo;
senza considerare che essa appellante aveva comunque richiesto tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il contratto, sia direttamente all'istituto di credito ex art.119 TUB sia mediante ordine di esibizione ex art.210 cpc concesso poi dal Giudice.
Con il secondo motivo la società appellante censurava poi la sentenza del Tribunale laddove aveva ritenuto che essa non avesse assolto al suo onere della prova nemmeno in relazione alla produzione degli estratti conto, rispetto ai quali, al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'inottemperanza della banca alla richiesta di esibizione ex art.119 TUB, prima, e all'ordine ex art.210 cpc, poi.
Con il terzo motivo di appello, ancora, la lamentava la decisione del primo Giudice Parte_1
laddove aveva considerato la serie degli estratti conto agli atti troppo lacunosi in molti periodi per poter fornire conclusioni attendibili nonostante la CTU espletata: al riguardo osservava che in realtà
v'erano lunghi periodi rispetto ai quali gli estratti conto erano stati prodotti integralmente – di contro il CTU aveva escluso dal ricalcolo i periodi in cui mancavano gli estratti completi - sicché in ogni caso il primo Giudice non avrebbe potuto rigettare sic et simpliciter la sua domanda.
Con il quarto motivo parte appellante rilevava poi la necessità di un'integrazione della consulenza espletata in I grado ritenendo possibile un ricalcolo anche relativamente agli addebiti avvenuti nel lungo periodo (dal 1980 al 1997) in cui mancavano gli estratti conto e v'erano solo i prospetti delle competenze addebitate e ciò in quanto, non essendovi un contratto che giustificasse tali addebiti, questi andavano comunque tutti eliminati in sede di ricalcolo – da operarsi partendo dal saldo negativo esistente al 31/12/80 - dei movimenti del conto. Inoltre deduceva che il CTU aveva erroneamente applicato, a partire dal 3/4/96 ai fini del ricalcolo, le condizioni economiche contenute in un contratto di conto corrente di corrispondenza datato, appunto, 3/4/96 che in realtà non indicava a quale numero di rapporto facesse riferimento e che non era nemmeno sottoscritto da essa appellante, ma solo dalla banca. Aggiungeva altresì che la necessità di un'integrazione peritale era dovuta anche all'esigenza di rivedere il criterio in base al quale il CTU aveva calcolato le rimesse solutorie in relazione alla corrispondente eccezione di prescrizione sollevata da nonché all'esigenza di Controparte_2
riconsiderare alcuni addebiti per interessi usurari in ragione del fatto che, contrariamente a quanto opinato dal CTU, si trattava di usura pattizia, giacché conseguente ad esercizio dello jus variandi da parte della banca, e non di usura sopravvenuta. Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra.
Si costituiva anche in questa sede la osservando, quanto al primo motivo di Controparte_2
appello, che correttamente il primo Giudice aveva stigmatizzato il fatto che parte attrice non aveva chiaramente dedotto l'inesistenza dei contratti scritti sicché l'onere della prova della produzione di essi, al fine di dimostrare che taluni addebiti sul conto non erano giustificati da corrispondenti pattuizioni, cedeva a suo carico;
stessa cosa – continuava la banca – doveva rilevarsi con riguardo agli estratti conto, la cui produzione integrale rappresentava un onere di parte attrice dalla stessa non assolto, con conseguente impossibilità di giungere ad una puntuale ricostruzione delle movimentazioni del conto.
In merito, poi, al terzo motivo di appello la banca ha evidenziato la fondatezza delle argomentazioni del primo Giudice secondo cui la CTU non poteva considerarsi attendibile proprio in ragione delle enormi lacune dei documenti attestanti l'andamento del rapporto di conto corrente, i cui estratti conto erano stati prodotti in forma continuativa, a fronte di un rapporto iniziato nel 1980, solo dal 2010 al
2017.
deduceva poi l'intervenuto giudicato in punto di condanna della controparte alle Controparte_2 spese processuali del I grado e, in subordine, per il caso in cui fosse stato accolto l'appello anche in parte, ribadiva le proprie difese, già svolte innanzi al Tribunale, in punto di prescrizione delle rimesse solutorie, per tali dovendosi intendere nella specie tutte le rimesse presenti sul conto stante l'assenza di prove in ordine ad eventuali aperture di credito concesse alla società correntista. Concludeva quindi come sopra. Con ordinanza in data 18/5/23 il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava al
28/3/24 per la precisazione delle conclusioni e, in quella sede, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
La Corte osserva che l'appello è fondato per quanto di ragione.
Va anzitutto accolto il primo motivo di gravame poiché dalla lettura dell'atto di citazione della
[...] in I grado emerge come la stessa, nella sostanza, avesse in effetti dedotto l'inesistenza di Parte_1
un contratto di conto corrente redatto per iscritto: se infatti le locuzioni contenute nell'atto introduttivo relative all'addebito di oneri “non pattuiti” o simili potrebbero astrattamente interpretarsi sia nel senso voluto dall'appellante sia nel senso che si trattava di oneri non risultanti sul contratto comunque esistente, diverse altre espressioni contenute nella citazione in I grado depongono a favore del primo termine di tale alternativa. Ed invero, in primo luogo, sin dalle prime righe della citazione la società ha dedotto di aver intrattenuto “rapporti di conto corrente” e non ha mai detto di aver firmato contratti;
anzi, alla pag.3 della citazione, ha chiaramente specificato che “l'unico documento contrattuale, sottoscritto soltanto dalla società cliente, risulta datato 3.4.1996”, con il che, se solo quello era il documento contrattuale esistente, ha evidentemente sostenuto che in relazione al rapporto di conto corrente n.13080 acceso già nel 1980 non vi era alcun “documento contrattuale”. Inoltre, nella sua I memoria ex art.183 cpc – memoria deputata, tra l'altro, alla precisazione delle domande – la società correntista, alla pag.2, ha dedotto che “giova evidenziare che parte attrice ha già fornito la prova dell'esistenza dei rapporti bancari intercorsi con la Banca convenuta depositando tutta la documentazione che la ha consegnato nel corso del rapporto contrattuale e quella acquisita CP_3
mediante richiesta ex art.119 comma 4° del TUB. E' appena il caso di sottolineare che, con tale ultima richiesta (doc.9 e 10), la non ha richiesto soltanto copia di tutti gli estratti Parte_1
conto, ma specificamente anche copia dei contratti ove esistenti e che controparte assume essere stati sottoscritti, senza tuttavia produrli”: con ciò chiarendo ulteriormente che era la controparte ad assumere che i contratti erano stati sottoscritti, avendone essa richiesto la copia solo “ove esistenti”, condotta che si giustifica tenendo conto che si trattava, appunto, di una società, in cui era anche verosimile che il legale rappresentante in carica al momento in cui era stato instaurato il presente giudizio, nel 2019, poteva non essere a conoscenza dell'eventuale sottoscrizione o meno di un contratto scritto da parte di altro legale rappresentante nel lontano 1980 (30 anni prima) o della sua conservazione o smarrimento;
nello stesso senso, poi, l'ulteriore indicazione di cui alla predetta prima memoria ex art.183 cpc secondo cui “E' evidente, infatti, che nel caso di specie risultando pacifica
l'esistenza del rapporto di conto corrente, ciò che potrebbe assumere rilevanza sono le pattuizioni tra le parti, ma in assenza di un documento che le provi si dovrà necessariamente concludere per l'assenza di un accordo sulle stesse” dove anche l'espressione “in assenza di un documento che le provi” si risolve chiaramente nell'allegazione dell'inesistenza del contratto scritto.
Ciò posto, dal momento che la società attrice aveva effettuato tale allegazione, l'onere della prova di dimostrare invece l'esistenza delle pattuizioni scritte fondanti gli addebiti in questione, in quanto risultanti dal contratto sottoscritto dalle parti, cedeva a carico della banca sicché ha errato il Tribunale laddove ha affermato che l'onere di produrre il contratto al fine di verificare quali pattuizioni vi fossero e quali non vi fossero era in capo all'attrice. E poiché la banca non ha prodotto alcun contratto, la stessa non ha dimostrato che gli addebiti oggetto di contestazione da parte della correntista fossero legittimi.
Si ritengono poi errate le affermazioni del primo Giudice laddove ha rilevato che, pur avendo la società attrice inviato alla banca la richiesta di documentazione, relativa sia all'eventuale contratto scritto sia agli estratti conto, la stessa non aveva assolto ai suoi oneri probatori non avendo prodotto né il contratto né gli estratti conto integrali. La società attrice – e ne dà atto lo stesso Tribunale – aveva sia inviato alla l'istanza ex art.119 TUB, sia (non avendo la banca ottemperato Controparte_2
a quell'istanza) richiesto poi in I grado un ordine di esibizione ex art.210 cpc, ordine che era stato anche concesso dal Tribunale ma al quale non aveva, anche in questo caso, fatto seguito la produzione da parte della banca di tutta la documentazione richiesta, ivi compresi gli estratti conto mancanti. Ma se così è la aveva fatto tutto quanto in suo potere per ottemperare al suo onere Parte_1
probatorio sicché non potrebbe certo sostenersi che la stessa non vi avesse assolto, con conseguente accoglimento anche del suo secondo motivo di appello.
Dovrà poi accogliersi anche il III motivo di appello non condividendo la Corte la valutazione del
Tribunale di totale inattendibilità della CTU, peraltro da esso stesso disposta sulla base della documentazione in atti, salvo poi, in sentenza, ritenere tale documentazione insufficiente per effettuare qualunque ricalcolo. Orbene è vero (come del resto opinato anche dal CTU) che non poteva essere utilmente effettuato alcun attendibile ricalcolo, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, con riguardo a quella lunga parte del rapporto di conto corrente che va dal IV trimestre del 1980 sino al I trimestre del 1997: relativamente, infatti, a questi 17 anni non v'è agli atti alcun estratto conto, né appaiono condivisibili i rilievi della società correntista secondo cui sarebbe stato comunque possibile per il CTU effettuare un ricalcolo sulla base dei soli riepiloghi delle competenze, questi sì, presenti per gran parte del periodo indicato, poiché non avendo la banca depositato alcun contratto che giustificasse tali addebiti questi sarebbero stati inevitabilmente tutti illegittimi e quindi da aggiungere al saldo positivo finale del rapporto calcolato dal CTU. Tale tesi infatti non convince in quanto, tenuto conto che comunque qualunque ipotesi di ricalcolo in assenza di estratti conto continui deve presentare quantomeno – come osservato dalla parte appellata - un elevato grado di approssimazione e, deve aggiungersi, di verosimiglianza, è oggettivamente inverosimile che gli accordi originari tra le parti non prevedessero l'applicazione di alcun interesse a carico della correntista, nemmeno al tasso legale – questo certamente dovuto anche in assenza di diverse pattuizioni – sicché non potendosi conoscere quali degli addebiti riportati nel corso di tale lungo periodo fossero dovuti all'applicazione di interessi entro il limite legale piuttosto che di altri oneri non pattuiti, un ricalcolo in tali condizioni si risolverebbe in una sorta di “invenzione” del tutto sganciata dal reale andamento del rapporto. Deve anche considerarsi che su tale conto corrente di corrispondenza venivano riversate anche le competenze provenienti dai conti anticipi s.b.f. n.264 (che potrebbe essere stato esistente anche tra il 1980 ed il 1997 giacché, nonostante quanto riferito dal
CTU, non sembra coincidere con il doc.11 allegato all'atto di citazione, ove non si legge alcun numero e ci si riferisce ad un conto corrente di corrispondenza acceso in data 3/4/96) e n.16087 (che il CTU, alla pag.14 del suo elaborato, ha evidenziato essere stato attivo sin da epoca anteriore al 31/3/93): ne consegue che gli addebiti risultanti sui riepiloghi competenze relativi a quei 17 anni, almeno in parte
(ma di tale parte si sconosce del tutto l'entità) dovevano rappresentare il legittimo corrispettivo delle anticipazioni che la banca erogava sulle fatture emesse dalla società. Non si ritiene pertanto che, come vorrebbe l'appellante, in assenza del contratto e di tutti gli estratti conto per 17 anni si possa automaticamente ritenere non dovuto ogni e qualunque addebito effettuato dalla banca sul conto, sicché, in tale parte, si condividono le conclusioni del primo Giudice in ordine all'impossibilità di procedere al ricalcolo.
Ricalcolo che invece si ritiene attendibile così come effettuato dal perito d'ufficio per il periodo che va dal II trimestre 1997 sino alla chiusura del rapporto avvenuta nel 2017: in merito ai criteri operativi seguiti dal CTU in relazione a tale periodo, nel quale vi sono agli atti estratti completi solo dal 2010 al 2017 mentre vi sono alcune lacune intermedie negli estratti per l'arco temporale che va dal 1997 al 2010 (precisa il CTU alla pag.12 dell'elaborato che mancavano gli estratti relativi al “1° Trim 1998
– 4° Trim 2002 e 1° Trim 2004 – 4° Trim 2005”, lacune tuttavia molto minoritarie rispetto ai periodi coperti dagli estratti conto) lo stesso ha spiegato che “la siffatta frammentarietà della documentazione versata in atti, ha reso alquanto difficoltoso per il CTU procedere ad una compiuta ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti al fine di poter fornire una risposta puntuale ai quesiti disposti dal
G.I.. Il nominato Consulente ha, quindi, provveduto nel rispetto della metodologia di cui al disposto del quesito del G.I. di cui alla lettera E) punto c), ovvero ha provveduto alla ricostruzione con frazionamento di tanti periodi dotati di continuità, calcolando il saldo parziale finale di ognuno di loro e riportando la differenza originata in ogni periodo quale ammontare del saldo iniziale risultante dall'estratto conto del successivo periodo documentato.” (cfr. pag.27 della CTU). La metodologia risulta dunque corretta, sia in relazione al quesito posto dal Tribunale di cui alla lett. E, punto c), sia in relazione alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. civ., sez. I, n.2660 del 30/1/19) secondo cui laddove nel corso del rapporto vi siano alcuni periodi intermedi per cui manchino estratti conto agli atti, all'esito del ricalcolo di un periodo coperto da estratti conto la differenza così originata andrà sommata (o sottratta) algebricamente al saldo iniziale del primo periodo coperto da estratti conto successivo a quello ove questi siano mancanti: in base a tale ricalcolo il CTU ha concluso che “Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 47.374,28” (cfr. pag.46 dell'elaborato peritale), conclusione che questa
Corte condivide e fa propria.
Sotto altro aspetto, si rileva che non si è ritenuto di dover procedere ad un'integrazione della CTU in relazione all'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, non potendosi considerare tali – come richiesto dalla banca - tutte quelle registrate sul conto giacché il CTU aveva riscontrato che in alcuni periodi il conto risultava, seppure di fatto, affidato: sul punto il CTU ha specificato che “Per quanto attiene la determinazione dell'affidato si è tenuto conto di quanto risultante dagli estratti conto relativamente al conto corrente ordinario n. 13080” (cfr. pag.18).
Né, ancora, si ravvisano errori del CTU in punto di ritenuta usurarietà sopravvenuta, e quindi irrilevante, dei tassi debitori applicati in alcuni trimestri: cedeva infatti, semmai, a carico dell'appellante l'onere di provare che si trattava in realtà di usura originaria producendo la documentazione da cui risultasse l'avvenuto esercizio da parte della banca dello jus variandi, ciò che però la società correntista non ha provato, non potendosi nemmeno tenere conto a tal fine del citato documento in data 3/4/96 che non è con certezza attribuibile, per le ragioni su evidenziate, ad uno dei rapporti oggetto del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza, a carico della banca, sia per il I che per il II grado: non può accogliersi infatti la tesi di parte appellata secondo cui, non avendo la società correntista proposto uno specifico motivo di appello in merito alla regolazione delle spese effettuata dal Tribunale, si sarebbe formato il giudicato sul punto;
ed invero la necessità, a tal fine, di apposito motivo di gravame sussiste laddove la Corte d'Appello non modifichi la decisione di I grado mentre, laddove vi sia stata una riforma totale o parziale, come nella specie, il giudice di II grado procede anche d'ufficio alla modifica del regime delle spese del I grado. Il principio è stato ribadito, di recente, anche dalla Corte di Cassazione puntualizzando che “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito
e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione» (cfr. Cass.civ., sez.VI, ord. n.7616 depositata il 18/3/21). Dette spese andranno liquidate come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto dalla condanna Parte_1 Controparte_2
al pagamento della somma di euro 47.374,28 oltre interessi a decorrere dalla domanda e
[...]
sino al saldo;
- Condanna inoltre la alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla società, che si CP_3
liquidano, per il I grado, in euro 786,00 per spese ed euro 11.500,00 per compenso professionale e, per il II grado, in euro 1.165,50 per spese ed euro 9.991,00 per compenso professionale;
il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge e con distrazione ex art.93 cpc in favore del procuratore antistatario;
- Resteranno infine definitivamente a carico della le già liquidate spese di Controparte_2
CTU.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 10/1/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n. 45/2023
Tra:
in persona del socio accomandatario semplificata, Parte_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Biscaroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Todi, Via A. Cortesi n.91, come da delega in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Gianmario Parola del foro di Cuneo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cuneo, Corso Nizza n.16, come da procura speciale alle liti apposta su fogli allegato alla comparsa di costituzione e risposta Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.911/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, in accoglimento dell'Appello ed in totale riforma della Sentenza impugnata contrariis reiectis:
In via preliminare: valutare la condotta tenuta dalla convenuta in sede di procedimento di CP_3
mediazione ai fini della decisione del presente giudizio ed anche ai fini della condanna alle spese ex art.13 D.Lgs. 28/2010; In via istruttoria: Si producono, oltre alla procura, i seguenti atti e documenti: I) Senteza n.911/22 del 23.12.22 del tribunale di Spoleto nella causa R.g. 918/19; II) Fascicolo di parte del Primo grado con tutti gli Atti ed i documenti prodotti al Tribunale di Spoleto causa R.G.918/19; III) Memoria con produzione di documenti del 7.5.20 di UBI Banca con documenti allegati;
IV) Condizioni economiche conto s.b.f. 3.4.96; V) Consulenza tecnica con osservazioni di parte inviate al CTU. Richiamate le produzioni documentali e le istanze in atti, si chiede disporre la rinnovazione della CTU al fine di integrare la Consulenza tecnica già agli atti del fascicolo di I° grado secondo quanto richiesto da parte attrice nelle osservazioni alla CTU e nelle Note per l'udienza del 7.4.21 depositate il 31.3.21 da intendersi qui integralmente trascritte in particolare con riferimento a: 1) mancato calcolo degli indebiti nel periodo 4° trimestre 1980 – 1° trimestre 1997; 2) errata applicazione delle condizioni contrattuali contenute nel documento del 3.4.96, non sottoscritto dall'attrice, al conto n. 264; 3) mancata applicazione del criterio indicato nel quesito sub E) lett.c) posto al CTU in primo grado, a partire dal saldo negativo del 31.12.80, detraendo dal primo saldo successivo tutti gli interessi, commissioni e spese illegittime risultanti dai documenti prodotti dall'attrice nel periodo successivo fino al I° trimestre '97; 4) errata individuazione e quantificazione delle rimesse solutorie;
5) mancato calcolo dell'eventuale tasso usurario applicato ai conti bancari per cui è giudizio.
Nel merito: Preso atto del parziale adempimento della convenuta all'Ordine di esibizione CP_3
impartito dal Giudice e del mancato adempimento all'obbligo di rendiconto ex art.1713 c.c.: 1) accertare e dichiarare che la convenuta ha applicato interessi usurari non pattuiti, ha CP_3
applicato interessi anatocistici in tutti i rapporti di conto corrente per cui è giudizio, sia prima che dopo il 30.6.2000, ha addebitato interessi ultra legali non pattuiti, CMS non pattuite e spese collegate al credito usurarie e, per l'effetto dichiarare non dovuto dalla Attrice il saldo debitore apparente di
Euro -491,45 calcolato dalla al momento della chiusura del conto n. 13080 per cui è giudizio;
CP_3
2) Preso atto della mancata pattuizione tra l'Attrice e la delle condizioni economiche da CP_3
applicare ai conti, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi in misura ultra legale in riferimento ai rapporti bancari per cui
è giudizio, determinati in violazione dell'art.1284 C.c. e 117 TUB, in quanto mai concordati e comunque variati nel corso del rapporto in senso sfavorevole all'attrice senza pattuizione scritta;
3) Ritenere e dichiarare illegittime e non dovute le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e spese nonché a titolo di commissioni di massimo scoperto, addebitate dalla convenuta in costanza dei rapporti bancari per cui è CP_3
causa;
4) Per effetto di quanto sopra determinare l'importo di tutti gli indebiti come sopra reclamati, oltre
a tutto quant'altro accertabile ai sensi di giustizia sulla base della documentazione prodotta, aggiornando il saldo del conto corrente n.13080, anche come conseguenza dello scomputo delle somme non dovute negli altri rapporti bancari dedotti in giudizio, calcolando gli interessi passivi come per legge e senza alcuna capitalizzazione, sulla base della valuta effettiva dalla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
5) Condannare conseguentemente la convenuta (succeduta a titolo universale all'istituto CP_3
bancario originariamente citato in giudizio) alla restituzione in favore della società attrice delle somme che quest'ultima ha indebitamente corrisposto per il periodo di durata dei rapporti bancari per cui è causa per l'ammontare di Euro 94.226,16 o quella maggiore o minor somma risultante all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di chiusura del conto al soddisfo.
In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per : Controparte_2
“in via principale, nel merito: respingersi, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso proposto contro la sentenza n. 911/2022 resa dal Tribunale Ordinario di Spoleto, nella persona del giudice dott.ssa Marina Martini, in data 20/23 dicembre 2022; in via subordinata e preliminare: dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito con riferimento a tutte le rimesse di natura solutoria effettuate sul conto corrente oggetto di giudizio precedenti alla data dell'8 aprile 2009, ovvero in data precedente ai dieci anni dalla notifica dell'avversario atto di citazione;
in via subordinata nel merito: dichiararsi infondata nei confronti della conchiudente e conseguentemente respingersi ogni attorea domanda;
in via ulteriormente subordinata, nel merito: limitarsi le avversarie pretese al giusto ed al provato. in ogni caso, in punto spese: con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
All'udienza del 28/3/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e interponeva appello avverso la Pt_1 Parte_1
sentenza con cui il Tribunale di Spoleto aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condanna dell'allora poi divenuta Banca popolare di Ancona ed infine acquisita da Controparte_4 alla restituzione in suo favore della somma di euro 94.226,16 illegittimamente CP_5
addebitati a suo carico sul conto corrente n.13080 da essa intrattenuto con la controparte sottoforma di interessi ultra-legali non pattuiti, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto ed altre spese non pattuite. L'appellante dava atto che in quella sede si era costituita la banca eccependo la prescrizione del suo diritto alla restituzione degli importi corrispondenti a tutte le rimesse solutorie da essa effettuate prima del 8/4/09 e l'assenza di prove circa il carattere illegittimo degli addebiti risultanti sul conto corrente in questione ed aggiungeva che, all'esito dell'istruttoria, comprensiva anche di una CTU contabile, il Tribunale aveva così deciso: “RIGETTA la domanda di parte Attrice per le ragioni esposte in parte motiva;
CONDANNA parte Attrice al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 7.052,00 oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente a carico di parte Attrice le spese di CTU liquidate in separato provvedimento”.
Orbene, con il primo motivo di appello la censurava la sentenza di I grado laddove Parte_1 le aveva addossato l'onere della prova in ordine alla produzione del contratto di conto corrente al fine di dimostrarne il contenuto quando invece, sin dall'atto di citazione, essa aveva dedotto proprio la mancanza della forma scritta, ciò che comportava che avrebbe dovuto cedere a carico della banca - che aveva sostenuto l'esistenza del contratto scritto e, in esso, delle clausole che giustificavano gli addebiti in questione - l'onere di produrlo;
senza considerare che essa appellante aveva comunque richiesto tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il contratto, sia direttamente all'istituto di credito ex art.119 TUB sia mediante ordine di esibizione ex art.210 cpc concesso poi dal Giudice.
Con il secondo motivo la società appellante censurava poi la sentenza del Tribunale laddove aveva ritenuto che essa non avesse assolto al suo onere della prova nemmeno in relazione alla produzione degli estratti conto, rispetto ai quali, al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'inottemperanza della banca alla richiesta di esibizione ex art.119 TUB, prima, e all'ordine ex art.210 cpc, poi.
Con il terzo motivo di appello, ancora, la lamentava la decisione del primo Giudice Parte_1
laddove aveva considerato la serie degli estratti conto agli atti troppo lacunosi in molti periodi per poter fornire conclusioni attendibili nonostante la CTU espletata: al riguardo osservava che in realtà
v'erano lunghi periodi rispetto ai quali gli estratti conto erano stati prodotti integralmente – di contro il CTU aveva escluso dal ricalcolo i periodi in cui mancavano gli estratti completi - sicché in ogni caso il primo Giudice non avrebbe potuto rigettare sic et simpliciter la sua domanda.
Con il quarto motivo parte appellante rilevava poi la necessità di un'integrazione della consulenza espletata in I grado ritenendo possibile un ricalcolo anche relativamente agli addebiti avvenuti nel lungo periodo (dal 1980 al 1997) in cui mancavano gli estratti conto e v'erano solo i prospetti delle competenze addebitate e ciò in quanto, non essendovi un contratto che giustificasse tali addebiti, questi andavano comunque tutti eliminati in sede di ricalcolo – da operarsi partendo dal saldo negativo esistente al 31/12/80 - dei movimenti del conto. Inoltre deduceva che il CTU aveva erroneamente applicato, a partire dal 3/4/96 ai fini del ricalcolo, le condizioni economiche contenute in un contratto di conto corrente di corrispondenza datato, appunto, 3/4/96 che in realtà non indicava a quale numero di rapporto facesse riferimento e che non era nemmeno sottoscritto da essa appellante, ma solo dalla banca. Aggiungeva altresì che la necessità di un'integrazione peritale era dovuta anche all'esigenza di rivedere il criterio in base al quale il CTU aveva calcolato le rimesse solutorie in relazione alla corrispondente eccezione di prescrizione sollevata da nonché all'esigenza di Controparte_2
riconsiderare alcuni addebiti per interessi usurari in ragione del fatto che, contrariamente a quanto opinato dal CTU, si trattava di usura pattizia, giacché conseguente ad esercizio dello jus variandi da parte della banca, e non di usura sopravvenuta. Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra.
Si costituiva anche in questa sede la osservando, quanto al primo motivo di Controparte_2
appello, che correttamente il primo Giudice aveva stigmatizzato il fatto che parte attrice non aveva chiaramente dedotto l'inesistenza dei contratti scritti sicché l'onere della prova della produzione di essi, al fine di dimostrare che taluni addebiti sul conto non erano giustificati da corrispondenti pattuizioni, cedeva a suo carico;
stessa cosa – continuava la banca – doveva rilevarsi con riguardo agli estratti conto, la cui produzione integrale rappresentava un onere di parte attrice dalla stessa non assolto, con conseguente impossibilità di giungere ad una puntuale ricostruzione delle movimentazioni del conto.
In merito, poi, al terzo motivo di appello la banca ha evidenziato la fondatezza delle argomentazioni del primo Giudice secondo cui la CTU non poteva considerarsi attendibile proprio in ragione delle enormi lacune dei documenti attestanti l'andamento del rapporto di conto corrente, i cui estratti conto erano stati prodotti in forma continuativa, a fronte di un rapporto iniziato nel 1980, solo dal 2010 al
2017.
deduceva poi l'intervenuto giudicato in punto di condanna della controparte alle Controparte_2 spese processuali del I grado e, in subordine, per il caso in cui fosse stato accolto l'appello anche in parte, ribadiva le proprie difese, già svolte innanzi al Tribunale, in punto di prescrizione delle rimesse solutorie, per tali dovendosi intendere nella specie tutte le rimesse presenti sul conto stante l'assenza di prove in ordine ad eventuali aperture di credito concesse alla società correntista. Concludeva quindi come sopra. Con ordinanza in data 18/5/23 il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava al
28/3/24 per la precisazione delle conclusioni e, in quella sede, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
La Corte osserva che l'appello è fondato per quanto di ragione.
Va anzitutto accolto il primo motivo di gravame poiché dalla lettura dell'atto di citazione della
[...] in I grado emerge come la stessa, nella sostanza, avesse in effetti dedotto l'inesistenza di Parte_1
un contratto di conto corrente redatto per iscritto: se infatti le locuzioni contenute nell'atto introduttivo relative all'addebito di oneri “non pattuiti” o simili potrebbero astrattamente interpretarsi sia nel senso voluto dall'appellante sia nel senso che si trattava di oneri non risultanti sul contratto comunque esistente, diverse altre espressioni contenute nella citazione in I grado depongono a favore del primo termine di tale alternativa. Ed invero, in primo luogo, sin dalle prime righe della citazione la società ha dedotto di aver intrattenuto “rapporti di conto corrente” e non ha mai detto di aver firmato contratti;
anzi, alla pag.3 della citazione, ha chiaramente specificato che “l'unico documento contrattuale, sottoscritto soltanto dalla società cliente, risulta datato 3.4.1996”, con il che, se solo quello era il documento contrattuale esistente, ha evidentemente sostenuto che in relazione al rapporto di conto corrente n.13080 acceso già nel 1980 non vi era alcun “documento contrattuale”. Inoltre, nella sua I memoria ex art.183 cpc – memoria deputata, tra l'altro, alla precisazione delle domande – la società correntista, alla pag.2, ha dedotto che “giova evidenziare che parte attrice ha già fornito la prova dell'esistenza dei rapporti bancari intercorsi con la Banca convenuta depositando tutta la documentazione che la ha consegnato nel corso del rapporto contrattuale e quella acquisita CP_3
mediante richiesta ex art.119 comma 4° del TUB. E' appena il caso di sottolineare che, con tale ultima richiesta (doc.9 e 10), la non ha richiesto soltanto copia di tutti gli estratti Parte_1
conto, ma specificamente anche copia dei contratti ove esistenti e che controparte assume essere stati sottoscritti, senza tuttavia produrli”: con ciò chiarendo ulteriormente che era la controparte ad assumere che i contratti erano stati sottoscritti, avendone essa richiesto la copia solo “ove esistenti”, condotta che si giustifica tenendo conto che si trattava, appunto, di una società, in cui era anche verosimile che il legale rappresentante in carica al momento in cui era stato instaurato il presente giudizio, nel 2019, poteva non essere a conoscenza dell'eventuale sottoscrizione o meno di un contratto scritto da parte di altro legale rappresentante nel lontano 1980 (30 anni prima) o della sua conservazione o smarrimento;
nello stesso senso, poi, l'ulteriore indicazione di cui alla predetta prima memoria ex art.183 cpc secondo cui “E' evidente, infatti, che nel caso di specie risultando pacifica
l'esistenza del rapporto di conto corrente, ciò che potrebbe assumere rilevanza sono le pattuizioni tra le parti, ma in assenza di un documento che le provi si dovrà necessariamente concludere per l'assenza di un accordo sulle stesse” dove anche l'espressione “in assenza di un documento che le provi” si risolve chiaramente nell'allegazione dell'inesistenza del contratto scritto.
Ciò posto, dal momento che la società attrice aveva effettuato tale allegazione, l'onere della prova di dimostrare invece l'esistenza delle pattuizioni scritte fondanti gli addebiti in questione, in quanto risultanti dal contratto sottoscritto dalle parti, cedeva a carico della banca sicché ha errato il Tribunale laddove ha affermato che l'onere di produrre il contratto al fine di verificare quali pattuizioni vi fossero e quali non vi fossero era in capo all'attrice. E poiché la banca non ha prodotto alcun contratto, la stessa non ha dimostrato che gli addebiti oggetto di contestazione da parte della correntista fossero legittimi.
Si ritengono poi errate le affermazioni del primo Giudice laddove ha rilevato che, pur avendo la società attrice inviato alla banca la richiesta di documentazione, relativa sia all'eventuale contratto scritto sia agli estratti conto, la stessa non aveva assolto ai suoi oneri probatori non avendo prodotto né il contratto né gli estratti conto integrali. La società attrice – e ne dà atto lo stesso Tribunale – aveva sia inviato alla l'istanza ex art.119 TUB, sia (non avendo la banca ottemperato Controparte_2
a quell'istanza) richiesto poi in I grado un ordine di esibizione ex art.210 cpc, ordine che era stato anche concesso dal Tribunale ma al quale non aveva, anche in questo caso, fatto seguito la produzione da parte della banca di tutta la documentazione richiesta, ivi compresi gli estratti conto mancanti. Ma se così è la aveva fatto tutto quanto in suo potere per ottemperare al suo onere Parte_1
probatorio sicché non potrebbe certo sostenersi che la stessa non vi avesse assolto, con conseguente accoglimento anche del suo secondo motivo di appello.
Dovrà poi accogliersi anche il III motivo di appello non condividendo la Corte la valutazione del
Tribunale di totale inattendibilità della CTU, peraltro da esso stesso disposta sulla base della documentazione in atti, salvo poi, in sentenza, ritenere tale documentazione insufficiente per effettuare qualunque ricalcolo. Orbene è vero (come del resto opinato anche dal CTU) che non poteva essere utilmente effettuato alcun attendibile ricalcolo, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, con riguardo a quella lunga parte del rapporto di conto corrente che va dal IV trimestre del 1980 sino al I trimestre del 1997: relativamente, infatti, a questi 17 anni non v'è agli atti alcun estratto conto, né appaiono condivisibili i rilievi della società correntista secondo cui sarebbe stato comunque possibile per il CTU effettuare un ricalcolo sulla base dei soli riepiloghi delle competenze, questi sì, presenti per gran parte del periodo indicato, poiché non avendo la banca depositato alcun contratto che giustificasse tali addebiti questi sarebbero stati inevitabilmente tutti illegittimi e quindi da aggiungere al saldo positivo finale del rapporto calcolato dal CTU. Tale tesi infatti non convince in quanto, tenuto conto che comunque qualunque ipotesi di ricalcolo in assenza di estratti conto continui deve presentare quantomeno – come osservato dalla parte appellata - un elevato grado di approssimazione e, deve aggiungersi, di verosimiglianza, è oggettivamente inverosimile che gli accordi originari tra le parti non prevedessero l'applicazione di alcun interesse a carico della correntista, nemmeno al tasso legale – questo certamente dovuto anche in assenza di diverse pattuizioni – sicché non potendosi conoscere quali degli addebiti riportati nel corso di tale lungo periodo fossero dovuti all'applicazione di interessi entro il limite legale piuttosto che di altri oneri non pattuiti, un ricalcolo in tali condizioni si risolverebbe in una sorta di “invenzione” del tutto sganciata dal reale andamento del rapporto. Deve anche considerarsi che su tale conto corrente di corrispondenza venivano riversate anche le competenze provenienti dai conti anticipi s.b.f. n.264 (che potrebbe essere stato esistente anche tra il 1980 ed il 1997 giacché, nonostante quanto riferito dal
CTU, non sembra coincidere con il doc.11 allegato all'atto di citazione, ove non si legge alcun numero e ci si riferisce ad un conto corrente di corrispondenza acceso in data 3/4/96) e n.16087 (che il CTU, alla pag.14 del suo elaborato, ha evidenziato essere stato attivo sin da epoca anteriore al 31/3/93): ne consegue che gli addebiti risultanti sui riepiloghi competenze relativi a quei 17 anni, almeno in parte
(ma di tale parte si sconosce del tutto l'entità) dovevano rappresentare il legittimo corrispettivo delle anticipazioni che la banca erogava sulle fatture emesse dalla società. Non si ritiene pertanto che, come vorrebbe l'appellante, in assenza del contratto e di tutti gli estratti conto per 17 anni si possa automaticamente ritenere non dovuto ogni e qualunque addebito effettuato dalla banca sul conto, sicché, in tale parte, si condividono le conclusioni del primo Giudice in ordine all'impossibilità di procedere al ricalcolo.
Ricalcolo che invece si ritiene attendibile così come effettuato dal perito d'ufficio per il periodo che va dal II trimestre 1997 sino alla chiusura del rapporto avvenuta nel 2017: in merito ai criteri operativi seguiti dal CTU in relazione a tale periodo, nel quale vi sono agli atti estratti completi solo dal 2010 al 2017 mentre vi sono alcune lacune intermedie negli estratti per l'arco temporale che va dal 1997 al 2010 (precisa il CTU alla pag.12 dell'elaborato che mancavano gli estratti relativi al “1° Trim 1998
– 4° Trim 2002 e 1° Trim 2004 – 4° Trim 2005”, lacune tuttavia molto minoritarie rispetto ai periodi coperti dagli estratti conto) lo stesso ha spiegato che “la siffatta frammentarietà della documentazione versata in atti, ha reso alquanto difficoltoso per il CTU procedere ad una compiuta ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti al fine di poter fornire una risposta puntuale ai quesiti disposti dal
G.I.. Il nominato Consulente ha, quindi, provveduto nel rispetto della metodologia di cui al disposto del quesito del G.I. di cui alla lettera E) punto c), ovvero ha provveduto alla ricostruzione con frazionamento di tanti periodi dotati di continuità, calcolando il saldo parziale finale di ognuno di loro e riportando la differenza originata in ogni periodo quale ammontare del saldo iniziale risultante dall'estratto conto del successivo periodo documentato.” (cfr. pag.27 della CTU). La metodologia risulta dunque corretta, sia in relazione al quesito posto dal Tribunale di cui alla lett. E, punto c), sia in relazione alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. civ., sez. I, n.2660 del 30/1/19) secondo cui laddove nel corso del rapporto vi siano alcuni periodi intermedi per cui manchino estratti conto agli atti, all'esito del ricalcolo di un periodo coperto da estratti conto la differenza così originata andrà sommata (o sottratta) algebricamente al saldo iniziale del primo periodo coperto da estratti conto successivo a quello ove questi siano mancanti: in base a tale ricalcolo il CTU ha concluso che “Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 47.374,28” (cfr. pag.46 dell'elaborato peritale), conclusione che questa
Corte condivide e fa propria.
Sotto altro aspetto, si rileva che non si è ritenuto di dover procedere ad un'integrazione della CTU in relazione all'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, non potendosi considerare tali – come richiesto dalla banca - tutte quelle registrate sul conto giacché il CTU aveva riscontrato che in alcuni periodi il conto risultava, seppure di fatto, affidato: sul punto il CTU ha specificato che “Per quanto attiene la determinazione dell'affidato si è tenuto conto di quanto risultante dagli estratti conto relativamente al conto corrente ordinario n. 13080” (cfr. pag.18).
Né, ancora, si ravvisano errori del CTU in punto di ritenuta usurarietà sopravvenuta, e quindi irrilevante, dei tassi debitori applicati in alcuni trimestri: cedeva infatti, semmai, a carico dell'appellante l'onere di provare che si trattava in realtà di usura originaria producendo la documentazione da cui risultasse l'avvenuto esercizio da parte della banca dello jus variandi, ciò che però la società correntista non ha provato, non potendosi nemmeno tenere conto a tal fine del citato documento in data 3/4/96 che non è con certezza attribuibile, per le ragioni su evidenziate, ad uno dei rapporti oggetto del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza, a carico della banca, sia per il I che per il II grado: non può accogliersi infatti la tesi di parte appellata secondo cui, non avendo la società correntista proposto uno specifico motivo di appello in merito alla regolazione delle spese effettuata dal Tribunale, si sarebbe formato il giudicato sul punto;
ed invero la necessità, a tal fine, di apposito motivo di gravame sussiste laddove la Corte d'Appello non modifichi la decisione di I grado mentre, laddove vi sia stata una riforma totale o parziale, come nella specie, il giudice di II grado procede anche d'ufficio alla modifica del regime delle spese del I grado. Il principio è stato ribadito, di recente, anche dalla Corte di Cassazione puntualizzando che “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito
e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione» (cfr. Cass.civ., sez.VI, ord. n.7616 depositata il 18/3/21). Dette spese andranno liquidate come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto dalla condanna Parte_1 Controparte_2
al pagamento della somma di euro 47.374,28 oltre interessi a decorrere dalla domanda e
[...]
sino al saldo;
- Condanna inoltre la alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla società, che si CP_3
liquidano, per il I grado, in euro 786,00 per spese ed euro 11.500,00 per compenso professionale e, per il II grado, in euro 1.165,50 per spese ed euro 9.991,00 per compenso professionale;
il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge e con distrazione ex art.93 cpc in favore del procuratore antistatario;
- Resteranno infine definitivamente a carico della le già liquidate spese di Controparte_2
CTU.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 10/1/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)