Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG 67/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 67/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
, in persona del Legale Parte_1
rappresentante pro tempore (c.f. ); P.IVA_1
(c.f. ; Parte_2 C.F._1
(c.f.: ); Parte_1 C.F._2
(c.f.: ; Parte_3 C.F._3
(c.f.: ); Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Aceto appellanti
e con sede in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri n. 1 , iscritta al Controparte_1
registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e P.IVA: e per essa P.IVA_2
qui rappresentata da Controparte_2 [...]
n persona del procuratore speciale Dott. Controparte_3 CP_4
L'udienza dell'08.04.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e parte appellata precisava le conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in data 09.04.2025
Conclusioni dell' appellante, come in atto di appello:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 831/2023 emessa dal
Tribunale di Pescara, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Valeria Battista nell'ambito del giudizio N.R.G. 4878/2021, depositata in cancelleria in data 09/06/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“1) nel merito, accertare e dichiarare il diritto delle opponenti a veder revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile, illegittimo e comunque infondato, per tutte le ragioni ed i motivi espressi in premessa;
2) nel merito ed in via subordinata,:
-accertare e dichiarare che nulla gli opponenti devono alla a titolo di CP_1
commissioni di massimo scoperto;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla , CP_5
divenuta e dalla poi, in conformità a quanto disposto dalla L. CP_6 CP_1
n. 108/96;
pag. 2/21 - accertare se la , divenuta prima e la poi, CP_5 CP_6 CP_1
hanno applicato alla società opponente sui rapporti bancari per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla su tali conti alcun interesse, CP_1
con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
- alla luce di quanto sopra e di tutto quanto esposto, determinata all'attualità il saldo del rapporto di conto corrente n. 119409 e del rapporto di conto anticipi n. 119410 accesi con la divenuta ora ed CP_5 CP_6 CP_1
eventualmente operata la compensazione legale, condannare la a pagare CP_1
alla , in persona del legale rappresentante Controparte_7
pro-tempore, le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”;
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:
“1) Accerti il CTU se siano state applicate correttamente le disposizioni contrattuali intema di spese, valute, ecc. scomputando gli interessi calcolati sulle C.M.S. e su tutto quanto non dovuto dal correntista in quanto non validamente pattuito, partendo da un saldo pari a zero qualora non disponga di tutti gli estratti conto dall'inizio del periodo;
2) scomputi il CTU le C.M.S., qualora applicate non sulla somma messa a disposizione dalla banca e rimasta inutilizzata dal correntista, ma bensì sulle somme massime effettivamente utilizzate in ciascun trimestre di riferimento e pertanto costituenti costo aggiuntivo rispetto all'interesse passivo, come tale privo di giustificazione
3) Accerti il CTU se sono stati convenuti interessi in misura superiore al tasso-soglia di cui alla l.
7.3.1996 n. 108, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi ex art. 1815, ult. co. c.c.; ai fini della determinazione del tasso effettivo globale per l'accertamento
pag. 3/21 del carattere usurario del tasso di interesse applicato, deve tenersi conto di tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con l'uso del credito, tra i quali rientra la commissione di massimo scoperto (e/o commissioni analoghe successivamente in modo diverso denominate), almeno a partire dalla legge n. 2/2009; a tal fine il CTU opererà separati conteggi per il periodo precedente, con e senza le predette commissioni (nel secondo caso tenendo conto delle istruzioni e provvedimenti della Banca d'Italia);
4) Accerti il CTU se sia stata applicata la Normativa in tema di pari capitalizzazione a partire dall'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 in considerazione del fatto che la capitalizzazione degli interessi è possibile solo se conforme a quest'ultima purché espressamente e specificamente pattuita;
1) nel caso di disapplicazione della capitalizzazione trimestrale, gli interessi vanno rideterminati secondo l'art. 2 di detta delibera, nonché dell'art. 7 per la fase transitoria;
alternativamente, senza capitalizzazione alcuna.
2) ancora alternativamente: con il conteggio degli interessi – anche separatamente e specificamente indicati – al tasso legale ed ex art. 117 TUB, - senza capitalizzazione alcuna, - senza c.m.s., spese ed oneri non pattuiti;
5) Infine, attraverso la movimentazione riportata sui conti correnti, voglia il CTU accertare l'effettivo saldo del conto anticipi N.0119410 con particolare attenzione alle fatture che la banca sostiene di aver anticipato e poi radiato per mancato pagamento da parte del Cliente relativamente a :
Documento N. 14 con scadenza 15/12/2009 anticipato per Euro 31.122,00
Documento N. 16 con scadenza 28/02/2010 anticipato per Euro 37.348,95
Interessi e more maturate al settembre 2018 ed elencate per circa euro 18.137,00”
Conclusioni parte appellata:
“Voglia codesta Corte d'Appello, previi gli accertamenti e le declaratorie nel rito e nel merito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, anche in punto CTU, nel rito rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza;
nel merito
pag. 4/21 IN VIA PRINCIPALE rigettare l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare la Sentenza e di conseguenza il Decreto Ingiuntivo;
IN VIA SUBORDINATA dichiarare tenuti e conseguentemente condannare, in solido tra loro,
- , in persona del legale rappresentante pro Controparte_7
tempore, con sede in San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), Via Fossato, C.F. e
P.IVA , PEC master.lapidei. P.IVA_1 Email_1
- , nato a San Valentino in [...] il [...], Parte_2
ivi residente in contrada Fossato n. 1, c.f. , sino alla CodiceFiscale_5
concorrenza di Euro 255.000,00;
- , nata a [...] il [...], residente in [...]
Aldo Moro n. 8, c.f. sino alla concorrenza di Euro 255.000,00; C.F._3
- nata a [...] il [...], residente in [...]
Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), contrada Fossato n. 1, c.f. C.F._2
sino alla concorrenza di Euro 255.000,00;
- , nato a [...] il [...], residente in [...]
Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), contrada Fossato n. 1, c.f. C.F._6
sino alla concorrenza di Euro 255.000,00;
a pagare ad a somma di Euro 150.601,08, oltre interessi convenzionali di mora CP_1 maturati e maturandi dal 24/10/2018 all'effettivo pagamento;
in ogni caso con vittoria dei compensi e delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e con ogni più ampia riserva di legge.
Si dichiara che le conclusioni precisate con il presente atto non modificano il valore della presente controversia”.
FATTO E DIRITTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 831/2023 pubblicata in data 9 giugno 2023 il
Tribunale di Pescara rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1633/2021 proposta da , quale obbligato principale, e da Controparte_7
e Parte_1 Parte_4 Parte_2 Pt_3
pag. 5/21 quali fideiussori, nei confronti di con condanna degli Parte_2 Controparte_1
opponenti, in solido, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite.
1.2 Assumevano gli opponenti che con il decreto ingiuntivo era stato loro intimato il pagamento della somma di € 150.601,08, oltre interessi e spese di ingiunzione, e che l'esposizione debitoria derivava dal rapporto di c/c n. 118409, con apertura di credito per € 40.000,00 con scadenza a revoca, e dal rapporto di apertura di credito in c/c anticipi su fatture n. 119410 fino alla concorrenza di € 130.000,00 con scadenza a revoca, e che entrambi erano stati aperti in data 16.05.2005 dalla società Controparte_7
presso la filiale di Raiano;
in pari data era stata sottoscritta una
[...] CP_5
fideiussione omnibus da parte dei garanti Parte_1 Parte_3
e . Parte_4 Parte_2
Eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso in difetto di idonea documentazione comprovante il credito, avendo la controparte depositato la sola dichiarazione ex art 50 TUB. Contestavano il credito sulla base della nullità per indeterminatezza delle condizioni economiche riportate nei contratti in relazione al meccanismo adottato dalla banca nell'applicazione dei tassi di interesse e nella determinazione della commissione di massimo scoperto, dell'omessa indicazione del
TEG/ISC, dell'usurarietà dei tassi di interesse.
1.3 Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni ed Controparte_1
eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.4 Nel decidere la controversia il primo giudice innanzitutto ricordava che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione in cui vi è un'inversione meramente formale della posizione processuali delle parti per cui quanto all'onere probatorio il creditore ( opposto in senso sostanziale), che agisca per l'adempimento, la risoluzione del contratto e/o per il risarcimento del danno è tenuto a provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione mentre sul debitore, opponente, incombe l'onere di introdurre fatti estintivi, impeditivi, modificativi idonei a paralizzare l'altrui pretesa, e che il giudice dell'opposizione è tenuto ad accertare la fondatezza nel pag. 6/21 merito della pretesa non potendo limitarsi a verificare se il decreto fosse stato emesso legittimamente.
Rilevava che nel caso di specie, sin dalla fase monitoria, l'opposta aveva fornito adeguata prova della pretesa creditoria con la produzione dell'estratto di saldaconto ex art 50 TUB ( che di per sé costituisce documentazione idonea all'emissione del decreto ingiuntivo), di copia del contratto di c/c n. 119409 e anticipo fatture n. 119410, entrambi aperti in data 24.02.2005, e dei relativi contratti di apertura di credito, a valere fino a revoca per l'importo di € 40.000,00 sul c/c, e dell'anticipo fatture per l'importo di
€ 130.000,00, di copia del contratto di fideiussione omnibus fino alla concorrenza di €
255.000,00, sottoscritto in data 16.05.2005 da Parte_1 Parte_3
e . Parte_4 Parte_2
La predetta documentazione era stata integrata nel giudizio di opposizione mediante produzione di copia integrale degli estratti conto e scalari relativi ad entrambi i rapporti
( c/c n. 1194009 e n. 119410) dalla data di apertura fino al 31.12.12 (stante la decadenza dal beneficio del termine comunicata dalla banca con racc.ta a.r del 17.12.12), e delle copie delle fatture oggetto di anticipazione da parte della regolarmente addebitate CP_5
sul conto anticipi.
A fronte dell'inequivoca ottemperanza della creditrice al proprio onere probatorio, il
Tribunale evidenziava che la parte opponente si era limitata a generiche contestazioni senza alcun supporto probatorio, omettendo di introdurre fatti estintivi, impeditivi, modificativi idonei a paralizzare la pretesa creditoria della controparte dovendosi, pertanto, in mancanza di una contestazione specifica gravante sul debitore ( in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte riportata per la quale il convenuto è tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda), il Tribunale riteneva i fatti non contestati quali fatti pacifici e, dunque, provati.
Applicando tali principi, il Tribunale di primo grado rilevava che i contratti prodotti da riportavano la puntuale indicazione di tutte le condizioni economiche CP_1
regolarmente approvate mediante sottoscrizione del correntista, e che la Cms era stata correttamente determinata essendo indicata la misura percentuale, la periodicità ( trimestrale) e le modalità di calcolo. Riteneva, inoltre, generiche le censure in ordine pag. 7/21 all'usurarietà del TEG, essendo onere dell'opponente indicare i trimestri in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia, il tasso previsto in contratto, quello effettivamente applicato e i termini in cui si sarebbe verificato il superamento, indicando gli importi di cui si chiede la restituzione in quanto illegittimamente corrisposti;
né condivisibili erano ritenute le conclusioni della perizia di parte opponente, elaborate con l'applicazione di criteri metodologici diversi da quelli indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia.
Il Tribunale considerava inconferente la censura dell'opponente sulla mancata indicazione di un parametro di riferimento (quale ad esempio l'Euribor) dal momento che, nel caso di specie, trattasi di contratti di conto corrente e contratti ad esso accessori ove non è prevista alcuna variabilità del tasso di interesse determinato in misura percentuale fissa (mentre l'Euribor è il parametro utilizzato per la determinazione del tasso di interesse nei contratti di mutuo a tasso variabile).
Infondata, secondo il primo giudice, risultava anche l'eccezione derivante dalla mancata indicazione dell'ISC/Taeg in quanto tale tasso, avendo la funzione di mero indicatore del costo complessivo del contratto con finalità informativa in termini di trasparenza, ha valenza di regola di comportamento, la cui violazione determina eventualmente una mera obbligazione restitutoria per responsabilità precontrattuale, mentre la sua mancanza non incide sulla determinatezza delle clausole.
Le spese di lite erano liquidate come in dispositivo secondo il principio della soccombenza.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara hanno proposto appello la società , Controparte_7 Parte_2 Parte_1
e per i seguenti motivi: Parte_3 Parte_4
2.1 “Sull'omessa valutazione della consulenza tecnica di parte nonché sul mancato espletamento dell'invocata consulenza tecnica d'ufficio in materia tecnico-contabile”
Con questo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata in quanto il giudice di prime cure, omettendo di disporre una consulenza d'ufficio, avrebbe impedito l'accertamento, erroneamente ritenuto esplorativo, di questioni tecniche e contabili rilevanti.
pag. 8/21 Ritengono che il Tribunale, addebitando agli appellanti la violazione del principio di specifica allegazione e il mancato supporto probatorio, avrebbe erroneamente omesso di considerare il contenuto della perizia di parte allegata e posta a fondamento di ogni domanda, ritenendola un'allegazione difensiva priva di valore probatorio, senza disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
2.2 “Sull'indeterminatezza e sulla nullità delle clausole contrattuali nonché sul contenuto e sul valore probatorio dei contratti prodotti da ”. CP_1
Gli appellanti sostengono di aver dedotto ed eccepito in primo grado una pluralità di vizi contrattuali, nonché profili di anatocismo ed usurarietà dei tassi applicati, impropriamente disattesi dal Tribunale poiché ritenuti in parte insussistenti e in parte genericamente allegati.
“Sulla mancata indicazione secondo cui le commissioni di massimo scoperto sono state applicate”.
Quanto alla commissione di massimo scoperto sostengono che negli atti prodotti dalla banca non vi sarebbe alcuna indicazione dei relativi criteri di applicazione;
in particolare, non risulterebbe chiaro dalla lettura della clausola contrattuale se la commissione debba calcolarsi sul picco massimo dell'affidamento utilizzato dal cliente o in percentuale sulla somma effettivamente prelevata derivandone la nullità della commissione per indeterminatezza dell'oggetto, essendo indicata nel contratto solo la misura percentuale della c.m.s. rispetto allo scoperto del conto e la periodicità del calcolo, senza specificazioni riguardo al concreto meccanismo di funzionamento della commissione.
“Sull'usurarietà del tasso effettivo globale (TEG)”.
Censurano la sentenza impugnata per avere il Tribunale di Pescara rilevato che gli opponenti non avessero indicato singolarmente i trimestri in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia, non considerando che dalla perizia di parte, le cui conclusioni venivano riportate nell'atto di opposizione, si evinceva per il c/c ordinario n. 0119409 un tasso di pattuizione pari al 16,15% e per il conto anticipi n. 0119410 un tasso in pattuizione finale pari all'11,15, entrambi usurari.
pag. 9/21 Sostengono, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, che i consulenti di parte non si sarebbero discostati dai criteri metodologici e dalle norme tecniche indicate dalla Banca d'Italia.
Rammentano che il TEG è l'indice espresso ai fini della L. 108/96 e che considera tutti gli oneri finanziari, commissioni e spese di un contratto di finanziamento, con esclusione delle spese per imposte e tasse e del costo delle eventuali polizze assicurative obbligatorie per legge;
che l'art 644 c.p. nella versione introdotta dalla L. 108/96 stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono usurari e che l'art. 1815 c.c. sanziona con la nullità le clausole in cui sono convenuti tassi usurari.
Secondo gli appellanti tali disposizioni vanno applicate anche agli interessi nati legittimi ma divenuti usurari durante il rapporto, integrando la cosiddetta usura sopravvenuta.
Rilevano che dal 14 maggio 2011 vige un nuovo sistema di calcolo degli interessi usurari, introdotto dal D.L. 70/2011, ottenuto aumentando il TEGM di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, e che ha modificato l'art. 2 co. 4 L. 108/96 che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50%
“Sui profili di aleatorietà per mancata indicazione del tasso Euribor nelle condizioni economiche riportate nei contratti di apertura di conto corrente”.
Gli appellanti sostengono che nelle condizioni economiche riportate nei contratti di apertura di conto corrente si richiama il parametro Euribor con modalità non determinabile, in quanto non è specificato se lo stesso è riferito ad Euribor a un mese, a tre mesi o a sei mesi.
Lamentano la violazione delle norme in materia di trasparenza contrattuale e determinatezza del contratto, stante il riferimento per il calcolo del tasso di interesse corrispettivo e per la determinazione del piano di ammortamento a parametri non univoci ancorati all'Euribor che notoriamente è influenzato da una serie di variabili determinata da fattori oggettivi (quali data, ora e giorno di rilevazione) e soggettivi ( quali organo di rilevazione, fonte di pubblicità) non univoci, che non consentono al consumatore un'agevole verifica della correttezza del tasso applicato.
Denunciano l'omessa indicazione del divisore 360 o 365 del tasso Euribor a sei mesi, la mancata indicazione del tipo di piano di ammortamento adottato e del regime di pag. 10/21 capitalizzazione (semplice o composta), tutti elementi essenziali del contratto, con conseguente violazione dell'obbligo di informazione ex art 117 co. 4 TUB.
Sulla mancata indicazione contrattuale del parametro di riferimento ISC/TAEG.
Censurano la sentenza di primo grado in quanto, accertata l'omessa indicazione contrattuale dell' , il Tribunale non ha considerato quanto previsto dall'art. Pt_5
125 bis co. 6 TUB, la conseguente nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e la sua sostituzione di diritto con quanto previsto all'art. 125 co. 7 TUB.
2.3 In via istruttoria insistono nella richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio.
3. Si è costituita in grado di appello e per essa Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata da contestando integralmente il
[...] Controparte_3
gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, in particolare ribadendo che il decreto ingiuntivo era stato legittimamente concesso in forza di plurima documentazione prodotta dall'appellata.
Ha evidenziato la genericità delle deduzioni avversarie sulle asserite patologie genetiche dei rapporti bancari oggetto di causa, basate su una perizia di parte priva di valenza probatoria che non giunge ad alcuna conclusione in relazione alle conseguenze economiche delle proprie doglianze.
Ha ribadito che nessuna pretesa di condanna poteva essere legittimamente avanzata nei confronti di che aveva acquisito da esclusivamente il credito azionato e CP_1 CP_6
non anche il rapporto contrattuale.
4) Motivi della decisione.
L'appello è infondato.
4.1 Non condivisibile deve ritenersi il primo motivo di appello osservando al riguardo la
Corte che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e come correttamente evidenziato dal primo giudice, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di revoca del decreto allegando in maniera specifica fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, prendendo posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dalla controparte nel monitorio a fondamento della propria domanda.
pag. 11/21 In relazione all'oggetto e alle modalità di adempimento dell'onere di contestazione secondo la Suprema Corte (Cass.. n. 8376/2020, Cass. n. 17889/2020, Cass. n.
20597/22) in particolare riguardo gali oneri che la legge pone a carico delle parti, costituisce “ovvio corollario dell'onere di contestazione che la contestazione sia chiara
e specifica” poiché la sua finalità è quella di “mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi ( che quindi dovranno essere provati) e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum”. Se si ritenesse “sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere della contestazione tempestiva”.
Tuttavia, continua la Cassazione, “anche l'onere di contestazione dei fatti dedotti dall'attore non è senza eccezioni, venendo meno quando l'attore per primo si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda”. Ciò significa che la regola processuale diretta a fissare il thema decidendum e di conseguenza il thema probandum opera per entrambe le parti per cui “ a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai sui oneri probatori (sez. 3, sentenza n. 21075 del
19/10/2016)”.
Applicando tali principi al caso de quo e analizzando gli atti di causa è evidente che l'appellante non ha contestato in primo grado in maniera specifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c, la pretesa creditoria, limitandosi ad un generico disconoscimento delle operazioni a debito annotate dalla banca senza alcun riferimento concreto al contratto intercorso fra le parti.
Dall'esame degli atti di causa emerge che l'istituto di credito ha assolto al proprio onere probatorio avendo depositato, già nella fase monitoria, il contratto di conto corrente n.
119409 e anticipo fatture aperti in data 24.02.2005 e i relativi contratti di apertura di credito a valere fino a revoca per l'importo di € 40.000,00 sul c/c, e dell'anticipo fatture per l'importo di € 130.000,00, le condizioni economiche, con sottoscrizione del legale rappresentante della società la certificazione ex art 50 D.lgs Parte_1
385/93, la fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 255.000,00 rilasciata in data pag. 12/21 16.05.2005 dai garanti, e nel giudizio di opposizione ha ulteriormente depositato tutti gli estratti conto e scalari relativi ad entrambi i rapporti (c/c 119409 e n. 119410), dalla data di apertura fino al 31.12.12 (avendo la banca inviato con racc.ta a.r. 17.12.12 comunicazione di decadenza dal beneficio del termine), nonché copia delle fatture oggetto di anticipazione addebitate sul conto anticipi, e quindi ha fornito la prova del fatto costitutivo posto a fondamento del credito di cui è stato richiesto il pagamento, rivelandosi la censura degli appellanti sul punto priva di fondamento.
A fronte della documentazione fornita dall'appellata in primo grado, va evidenziata la genericità delle contestazioni mosse dagli appellanti, prive di riferimento alcuno alle specifiche clausole contrattuali, e limitate ad una elencazione di invalidità prive di allegazioni puntuali in ordine all'esistenza di clausole illegittime e alla illegittimità di specifiche voci addebitate dalla banca.
Né risulta dirimente al riguardo il richiamo degli appellanti alla consulenza di parte depositata in primo grado, considerando che secondo la giurisprudenza di legittimità ( da ultimo Cass. n. 5362/25) “ la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023). E vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. 34450/2022
(per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione” ex articolo 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”) e Cass.
2063/2010 (per cui la consulenza di parte “costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”; conformi Cass. ord. 9483/2021, Cass. 20821/2006, Cass. 6432/2002 e Cass. 5151/1998), non essendo tenuto il Giudice, ove di contrario avviso, ad analizzare e confutare il contenuto della perizia di parte quando il proprio convincimento si basi su considerazioni del tutto incompatibili con la stessa.
pag. 13/21 A ciò si aggiunga che nel caso di specie la perizia in questione, oltre a proporre in maniera generica le censure ai rapporti contrattuali senza precisi e puntuali riferimenti rispetto alle criticità riscontrate, risulta elaborata mediante l'adozione di criteri ermeneutici e di calcolo contrastanti con le Istruzioni della Banca d'Italia e con la giurisprudenza di legittimità ( come meglio sarà illustrato di seguito nell'esame dei successivi motivi di gravame) e dunque la doglianza degli appellanti sul mancato accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di CTU risulta del tutto infondata, considerato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (ex multis Cass. n.
19631/20; SS.UU 3086/22, Cass. 26048/23), la CTU non “può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne
l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle a carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886)”. E' chiaro dunque che
“ la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. n. 26048/2023).
4.2 Né appaiono sussistenti i vizi contrattuali denunciati dagli appellanti con il secondo motivo di gravame.
pag. 14/21 Quanto alla C.m.s di cui gli appellanti hanno invocato la nullità per indeterminatezza essendone indicato in contratto solo la misura percentuale, come è noto affinché la clausola sia valida è richiesta una specifica pattuizione con indicazione del tasso della commissione, le modalità di calcolo e la periodicità di tale calcolo precisando al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1373/2024) “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti”: pertanto le pattuizioni contrattuali sulla periodicità trimestrale di chiusura del conto corrente unitamente alle valutazioni sull'intenzione delle parti e l'interpretazione complessiva delle clausole negoziali contribuiscono a definire la periodicità del calcolo e quindi la determinatezza della c.m.s.
Nel caso di specie i contratti riportano quanto alla c.m.s non solo la pattuizione dell'aliquota di calcolo ma anche le modalità di calcolo da intendersi come valore di riferimento per l'applicazione della percentuale e il periodo di tempo considerato per la valutazione del massimo scoperto, stabilito su base trimestrale nella sezione relativa alla
“capitalizzazione” (documento di sintesi , fasc. primo grado appellata) e specificato nelle clausole relative alla “Modalità di contabilizzazione degli interessi e chiusura conto” (art. 8 dei contratti nn 119409 e 119410, fasc. primo grado appellata) ove emerge la periodicità trimestrale della chiusura non riferibile solo alla capitalizzazione ma anche alla chiusura periodica del conto, “poiché, in mancanza , nemmeno potrebbe sussistere la capitalizzazione, sicchè i due parametri non possono che essere congruenti
(Cass. n. 1373/24).
Dalle disposizioni contrattuali emerge che la chiusura periodica del conto avveniva ogni trimestre e che in occasione di ogni chiusura dovevano regolarsi tutti i rapporti di dare e avere fra cliente e la banca , compreso quelle relative alle commissioni.
La Suprema Corte nella predetta pronuncia inquadrava la questione nell'ambito dei canoni ermeneutici di interpretazione dei contratti inferendone in primis che essendo la pag. 15/21 c.m.s una commissione, applicando quanto disposto all'art. 1363 c.c., ne conseguiva la determinatezza o quantomeno la determinabilità della clausola relativa alle c.m.s. applicabili trimestralmente.
Da considerare è anche il criterio interpretativo di cui all'art. 1362 c.c. (comune volontà delle parti) in base al quale dal comportamento complessivo delle parti anche successivo alla conclusione del contratto , in particolare dagli estratti conto prodotti, è possibile evincere che le c.ms erano applicabili trimestralmente, senza che tale periodicità sia stata mai messa in discussione fra le parti ( non risultando in atti contestazioni mosse sul punto dagli appellanti nel corso del rapporto).
Anche il ricorso al principio di buona fede ex art 1366 c.c. e a quello ex art 1367 c.c. per cui le clausole contrattuali devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto depongono nel far ritenere determinata la c.m.s. nella sua periodicità trimestrale a fronte di una chiusura periodica del conto corrente pacificamente trimestrale, senza contare la pratica generalmente in uso (art. 1368 c.c.) che era di applicazione trimestrale della commissione.
Di conseguenza dallo scrutinio delle disposizioni contrattuali e in applicazione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la clausola relativa alla c.m.s essendo espressamente pattuita fra le parti nei termini sopra indicati, non può essere dichiarata nulla.
Riguardo alla censura di usurarietà del tasso effettivo globale, la Corte ritiene, aderendo a precedenti pronunce, che il parametro cui fare riferimento ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi applicati dalla banca, in un lasso di tempo o per una determinata operazione finanziaria, debba essere il TEG, calcolato in base alle Istruzioni della Banca d'Italia e parametrato ai TEGM pubblicati nei decreti ministeriali trimestrali e corrispondente al tasso di interesse medio praticato da tutte le banche e gli intermediari finanziari nel territorio italiano, distinto per categoria omogenea di operazioni.
Il TEG e il TAEG ( cui gli appellanti vorrebbero ricondurre, ricomprendendovi tutte le voci di costo del finanziamento compreso l'interesse moratorio e la c.m.s procedendo pag. 16/21 alla loro sommatoria, la verifica dell'usurarietà del contratto) sono in realtà due parametri diversi per origine normativa, finalità, caratteristiche e criteri di calcolo.
Il TEG, introdotto dalla L.108/96 e previsto dall'art. 644 c.p. è calcolato in base alle
Istruzioni della Banca d'Italia e parametrato ai TEGM pubblicati trimestralmente dai decreti ministeriali e secondo i principi della legge n. 108/96: la formula del TEG ha lo scopo di rilevare il valore fisiologico di mercato mediante la segnalazione trimestrale dei tassi medi da parte degli intermediari alla Banca d'Italia; successivamente, dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati viene determinato il TEGM per ciascuna categoria indicata dal Ministero dell'Economia.
Nel calcolo del TEG non possono essere ricomprese gli interessi di mora, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, venendo ad esistenza nella eventuale fase patologica del rapporto e non direttamente connessi all'erogazione del credito, in quanto dovuti solo in seguito ad un eventuale inadempimento da parte del cliente con funzione risarcitoria del tutto diversa dalla funzione remunerativa degli interessi corrispettivi.
Secondo le SS.UU. della Cassazione (sent. n 16303/18 e n. 19597/20) il giudizio in punto di usurarietà si caratterizza per un'esigenza di omogeneità o simmetria (e non di onnicomprensività) che disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, sicché se il raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava sarà in principio viziato.
L'impossibilità di sommare il tasso contrattuale con l'interesse moratorio (e le altre spese rilevanti ai fini dell'individuazione del TEG) deriva dunque sia dall'esigenza di comparare grandezze omogenee utilizzando gli stessi criteri seguiti dalla Banca d'Italia per la rilevazione trimestrale del TEGM, sia dalla natura accidentale ed eventuale del secondo venendo ad esistenza solo in caso di inadempimento e nella misura che andrà a determinarsi solo a posteriori sulla base dell'entità dell'inadempimento stesso.
Nello specifico i contratti oggetto di causa riportano l'indicazione di tutte le condizioni economiche con espressa indicazione dei saggi di interesse debitori e creditori, delle spese, delle commissioni e delle valute, che sono state sottoscritte dalla società correntista;
in particolare è previsto un tasso di interesse debitore del 13,25% (c/c n.
pag. 17/21 119409) e un tasso del 8,25 per il conto anticipi n. 119410, entrambi sottosoglia ( essendo il TEGM ,secondo il DM primo trimestre 2005, per apertura di credito in c/ c oltre € 5000 pari al 14,265% e per il conto anticipi oltre € 5000 pari al 8,61%), non potendosi condividere l'assunto degli appellanti che hanno indicato rispettivamente un tasso di pattuizione finale del 16,15% e dell'11,15% ottenuto procedendo alla sommatoria del tasso contrattuale con il tasso di mora (2%) e con la c.m.s. (0,90%), in difformità con le Istruzioni della Banca d'Italia e con gli insegnamenti della giurisprudenza sopra richiamata.
Infondato anche il richiamo alla cosiddetta usura sopravvenuta (dovendosi valutare l'usura solo al momento della pattuizione) la cui configurabilità è esclusa anche per il contratto di apertura di credito estendendosi anche a quest'ultima categoria il principio di diritto stabilito dalle SS.UU. n.24675/17 e precisandosi che anche l'esercizio dello ius variandi configura in astratto un'ipotesi di usura originaria (e non sopravvenuta) in quanto il nuovo tasso pattuito è usurario ab origine rispetto all'abbassamento del tasso soglia, per cui un tasso legittimamente pattuito non può diventare illegittimo a seguito di una successiva variazione al ribasso del tasso soglia.
Inconferente anche il riferimento al parametro Euribor tenuto conto che nei contratti sono espressamente indicati i tassi di interesse in misura fissa, nello specifico il 13,25 per il c/c 119409 e l'8,25% per il conto anticipi, come quelli concretamente applicabili al rapporto.
Infondate anche le censure sulla mancata indicazione in contratto dell'ISC/TAEG, osservando al riguardo la Corte che secondo l'insegnamento prevalente della giurisprudenza, cui si intende dar seguito come in precedenti pronunce, “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo
pag. 18/21 costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/21).
Il TAEG/ISC non è, infatti, un tasso di interesse e dunque un elemento essenziale del contratto, bensì un'informativa precontrattuale, uno strumento con finalità meramente informativa del costo del credito che la banca fornisce al cliente. Il TAEG assolve ad una funzione di trasparenza mostrando al cliente il costo complessivo dell'operazione di finanziamento.
L'omessa indicazione del Taeg/Isc non rientra nella previsione di cui all'art. 117 comma 4 TUB, che risulta rispettato quando vi è la chiara indicazione del tasso di interesse, degli altri oneri e delle spese gravanti sul cliente, sicché deve escludersi che l'omessa indicazione del TAEG o la sua erronea elaborazione in valore percentuale comportino conseguenze invalidanti, potendo, semmai, comportare profili risarcitori dovuti alla violazione di un obbligo di trasparenza e di informazione.
Neanche risulta applicabile il comma 6 dell'art. 117 TUB, non solo perché non sembra fare riferimento all'indice sintetico del TAEG, che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma anche perché la norma riguarda ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato, mentre nel caso di specie la censura riguarda l'omessa indicazione del ISC/TAEG senza allegazione di ciò che, invece, è stato pubblicizzato sul mercato.
Non appare applicabile neppure il comma 8 dell'art. 117 TUB, in quanto la nullità, come forma patologica di ordine generale, deve necessariamente ed espressamente essere prevista da una norma di legge, come nel caso dell'art. 125 bis TUB introdotto nel 2010 per il credito al consumo e non applicabile alla fattispecie dal momento che i contratti oggetto di causa sono stati stipulati nel 2005, prima dell'entrata in vigore della predetta norma, (avvenuta il 19.09.2010), ed inoltre da soggetto non rientrante nella categoria del consumatore.
L'omessa o erronea indicazione, dunque, non va ad incidere sulla validità del contratto ex art 117 TUB ma “l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” ( Cass. n. 4597/2023) nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso pag. 19/21 all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sulla banca dovendo, in tal caso, il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo dell'operazione, non avrebbe stipulato il contratto dimostrando il pregiudizio patrimoniale subito, per essergli stata compromessa la possibilità di accedere ad altri servizi bancari presso altri intermediari a condizioni migliori di quelle pattuite con la banca, mentre nel caso di specie un pregiudizio di tale tipo non risulta né puntualmente allegato, né dimostrato.
5. In conclusione, l'appello, assorbita ogni altra questione e ritenuti superflui ai fini della decisione i richiesti approfondimenti istruttori, va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
6. Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (valore della causa da € 52.001 ad € 260.000), fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
7.Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
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Controparte_7 Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza Parte_3 Parte_2 Parte_4
n. 831/2023 resa dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data 09.06.2023, la Corte
d'Appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio liquidate in € 9.991,00 per compensi, oltre al
15% di spese generali ed IVA e CAP come per legge;
3) dichiara gli appellanti tenuti al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
pag. 20/21 Così deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Consigliere est. Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
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