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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 16.09.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3075/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. JACOPO Parte_1
ARCANGELI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, alla via Lungotevere dei Mellini n. 44;
APPELLANTE E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, n. 11172/2024 pubblicata in data 07.11.2024;
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1 esponeva che il Tribunale in data 06.03.2024 aveva emesso decreto di omologa R.G.
[...] 25808/2023, con cui aveva accertato la sussistenza dei requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 17.01.23; che, nonostante la notifica del decreto di omologa in data 14.03.24 e l'inoltro del modello AP70 in data 27.03.24, l non aveva provveduto, nel Controparte_2 termine di legge, a liquidare l'emolumento spettante.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1, L. 18/80
(indennità di accompagnamento), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda CP_ amministrativa del 17.1.2023; 2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei relativi maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore antistatario.”
Si costituiva l' deducendo di aver provveduto in data 16.09.2024 alla liquidazione degli importi CP_1 spettanti;
chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con note autorizzate depositate per l'udienza del 06.11.24, la ricorrente documentava di aver ricevuto il pagamento degli arretrati con data di accredito 07.10.2024, a seguito di emissione del modello di
TE08 in data 16.9.2024 e, rilevato la tardività del pagamento in quanto successivo alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, rappresentava che lo stesso non era comprensivo degli interessi CP_ legali maturati. Insisteva, pertanto, nella condanna dell' al pagamento degli interessi dovuti per legge a far data dalle singole scadenze sino al pagamento del 07.10.2024 e, quanto alla liquidazione delle spese, chiedeva l'applicazione della maggiorazione di cui all'art.4 comma 1 bis del DM
55/2014.
Con sentenza n. 11172 pubblicata del 07.11.2024 il giudice del lavoro dichiarava cessata la materia CP_ CP_ del contendere per avere l' provveduto al pagamento della provvidenza e condannava l' resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 600,00, limitatamente alle fasi di studio e introduzione della causa e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Avverso la sentenza n. 11172/2024 proponeva appello lamentando, in particolare, la Parte_1 liquidazione dei compensi al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. 147/2022 e ciò nonostante la giurisprudenza di legittimità avesse stabilito il principio di diritto secondo cui il giudice può ridurre il compenso del difensore sino alla metà, purché non scenda al di sotto degli importi minimi, aventi carattere inderogabile (Cass. 9815/2023). Assumeva, pertanto, che, nel caso in esame, gli onorari dovevano essere liquidati, ai sensi del D.M.
55/2014 come aggiornato, tenendo conto del valore della controversia corrispondente allo scaglione CP_ tariffario tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 anche in considerazione della somma liquidata dall' nelle more del giudizio di primo grado pari ad € 10.584,60; applicando i minimi tariffari e tenuto conto dello scaglione di riferimento, il compenso minimo era pari ad € 1.863,00, oltre accessori e spese generali, tenuto conto delle fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale.
Chiedeva, infine, la riforma della sentenza impugnata per non avere il primo giudice condannato CP_ l' al pagamento degli interessi legali maturati alla scadenza del saldo e per non aver applicato la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b).
Concludeva, pertanto, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di “condannare CP_ l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi, ai sensi della normativa vigente, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 600,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, comunque, nel diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014
COMMA 1BIS, nonché al pagamento degli interessi legali maturati dalle scadenza al saldo”, oltre alle spese e ai compensi del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'Istituto appellato non si costituiva in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto.
All'odierna udienza del 16 settembre 2025 è stata dichiarata la contumacia dell' e, sulle CP_1 conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è fondato e può trovare accoglimento nei termini di seguito riportati.
Come noto (e ricordato, da ultimo, da Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024), il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Nella specie, correttamente il Tribunale ha individuato la parte virtualmente soccombente nell' CP_1
(che ha pagato la prestazione dovuta in corso di causa) e ha, quindi, condannato l' al CP_2 pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 600,00, oltre accessori. La parte appellante si duole assumendo che la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado
è inferiore ai minimi tariffari.
Orbene, rileva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal
D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del difensore di si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto Parte_1
D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del Codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, in base al valore della controversia (pari all'importo dei ratei in concreto riconosciuti dall' ), i compensi - nei CP_2 valori minimi - corrispondono ai seguenti importi (fatta salva la valutazione, in concreto, delle fasi suscettibili di liquidazione): fase di studio della controversia: euro 464,50; fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; fase istruttoria: euro 832,00; fase decisoria: euro 1.010,50.
Tanto chiarito, occorre ora interrogarsi sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass.
10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre
2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle
“possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' non si è costituito in giudizio. CP_1
Quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1 – bis del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, deve rilevarsi che a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 13 agosto 2022
n. 147 – tale norma prevede che “il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento per quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado, caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, tenuto conto della limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10 per cento.
Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei sensi innanzi specificati e deve disporsi in favore del procuratore dell'appellante, antistatario, la distrazione delle spese del primo grado che si liquidano in € 2.051,50, oltre accessori di legge.
Deve essere altresì accolta la richiesta di condanna al riconoscimento degli interessi legali sui ratei arretrati per come liquidati dall' poiché tale emolumento costituisce parte integrante della CP_1 prestazione spettante al beneficiario , con decorrenza dalla maturazione al saldo
Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei sensi innanzi specificati e deve disporsi la distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario delle spese di lite del doppio grado .
Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono infatti essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf. da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale come liquidate dal primo giudice (€ 600,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 2052,00 sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a
5200,00 euro. Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021) -, con distrazione in favore del procuratore di , antistatario. Parte_1
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna di al pagamento dei ratei dell'indennità ex art. 1 legge 18/80, condanna CP_1
CP_ l al pagamento degli interessi legali sui ratei di indennità di accompagnamento liquidati a
, dalla loro maturazione al saldo;
Parte_1
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del primo grado del giudizio, Parte_1 liquidate in euro 2052,00 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
ARCANGELI JACOPO , antistatario;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del giudizio, Parte_1 liquidate in euro 962,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. ARCANGELI JACOPO, antistatario.
La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 16.09.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3075/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. JACOPO Parte_1
ARCANGELI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, alla via Lungotevere dei Mellini n. 44;
APPELLANTE E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, n. 11172/2024 pubblicata in data 07.11.2024;
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1 esponeva che il Tribunale in data 06.03.2024 aveva emesso decreto di omologa R.G.
[...] 25808/2023, con cui aveva accertato la sussistenza dei requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 17.01.23; che, nonostante la notifica del decreto di omologa in data 14.03.24 e l'inoltro del modello AP70 in data 27.03.24, l non aveva provveduto, nel Controparte_2 termine di legge, a liquidare l'emolumento spettante.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1, L. 18/80
(indennità di accompagnamento), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda CP_ amministrativa del 17.1.2023; 2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei relativi maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore antistatario.”
Si costituiva l' deducendo di aver provveduto in data 16.09.2024 alla liquidazione degli importi CP_1 spettanti;
chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con note autorizzate depositate per l'udienza del 06.11.24, la ricorrente documentava di aver ricevuto il pagamento degli arretrati con data di accredito 07.10.2024, a seguito di emissione del modello di
TE08 in data 16.9.2024 e, rilevato la tardività del pagamento in quanto successivo alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, rappresentava che lo stesso non era comprensivo degli interessi CP_ legali maturati. Insisteva, pertanto, nella condanna dell' al pagamento degli interessi dovuti per legge a far data dalle singole scadenze sino al pagamento del 07.10.2024 e, quanto alla liquidazione delle spese, chiedeva l'applicazione della maggiorazione di cui all'art.4 comma 1 bis del DM
55/2014.
Con sentenza n. 11172 pubblicata del 07.11.2024 il giudice del lavoro dichiarava cessata la materia CP_ CP_ del contendere per avere l' provveduto al pagamento della provvidenza e condannava l' resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 600,00, limitatamente alle fasi di studio e introduzione della causa e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Avverso la sentenza n. 11172/2024 proponeva appello lamentando, in particolare, la Parte_1 liquidazione dei compensi al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. 147/2022 e ciò nonostante la giurisprudenza di legittimità avesse stabilito il principio di diritto secondo cui il giudice può ridurre il compenso del difensore sino alla metà, purché non scenda al di sotto degli importi minimi, aventi carattere inderogabile (Cass. 9815/2023). Assumeva, pertanto, che, nel caso in esame, gli onorari dovevano essere liquidati, ai sensi del D.M.
55/2014 come aggiornato, tenendo conto del valore della controversia corrispondente allo scaglione CP_ tariffario tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 anche in considerazione della somma liquidata dall' nelle more del giudizio di primo grado pari ad € 10.584,60; applicando i minimi tariffari e tenuto conto dello scaglione di riferimento, il compenso minimo era pari ad € 1.863,00, oltre accessori e spese generali, tenuto conto delle fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale.
Chiedeva, infine, la riforma della sentenza impugnata per non avere il primo giudice condannato CP_ l' al pagamento degli interessi legali maturati alla scadenza del saldo e per non aver applicato la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b).
Concludeva, pertanto, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di “condannare CP_ l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi, ai sensi della normativa vigente, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 600,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, comunque, nel diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014
COMMA 1BIS, nonché al pagamento degli interessi legali maturati dalle scadenza al saldo”, oltre alle spese e ai compensi del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'Istituto appellato non si costituiva in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto.
All'odierna udienza del 16 settembre 2025 è stata dichiarata la contumacia dell' e, sulle CP_1 conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è fondato e può trovare accoglimento nei termini di seguito riportati.
Come noto (e ricordato, da ultimo, da Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024), il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Nella specie, correttamente il Tribunale ha individuato la parte virtualmente soccombente nell' CP_1
(che ha pagato la prestazione dovuta in corso di causa) e ha, quindi, condannato l' al CP_2 pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 600,00, oltre accessori. La parte appellante si duole assumendo che la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado
è inferiore ai minimi tariffari.
Orbene, rileva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal
D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del difensore di si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto Parte_1
D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del Codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, in base al valore della controversia (pari all'importo dei ratei in concreto riconosciuti dall' ), i compensi - nei CP_2 valori minimi - corrispondono ai seguenti importi (fatta salva la valutazione, in concreto, delle fasi suscettibili di liquidazione): fase di studio della controversia: euro 464,50; fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; fase istruttoria: euro 832,00; fase decisoria: euro 1.010,50.
Tanto chiarito, occorre ora interrogarsi sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass.
10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre
2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle
“possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' non si è costituito in giudizio. CP_1
Quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1 – bis del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, deve rilevarsi che a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 13 agosto 2022
n. 147 – tale norma prevede che “il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento per quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado, caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, tenuto conto della limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10 per cento.
Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei sensi innanzi specificati e deve disporsi in favore del procuratore dell'appellante, antistatario, la distrazione delle spese del primo grado che si liquidano in € 2.051,50, oltre accessori di legge.
Deve essere altresì accolta la richiesta di condanna al riconoscimento degli interessi legali sui ratei arretrati per come liquidati dall' poiché tale emolumento costituisce parte integrante della CP_1 prestazione spettante al beneficiario , con decorrenza dalla maturazione al saldo
Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei sensi innanzi specificati e deve disporsi la distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario delle spese di lite del doppio grado .
Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono infatti essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf. da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale come liquidate dal primo giudice (€ 600,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 2052,00 sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a
5200,00 euro. Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021) -, con distrazione in favore del procuratore di , antistatario. Parte_1
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna di al pagamento dei ratei dell'indennità ex art. 1 legge 18/80, condanna CP_1
CP_ l al pagamento degli interessi legali sui ratei di indennità di accompagnamento liquidati a
, dalla loro maturazione al saldo;
Parte_1
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del primo grado del giudizio, Parte_1 liquidate in euro 2052,00 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
ARCANGELI JACOPO , antistatario;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del giudizio, Parte_1 liquidate in euro 962,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. ARCANGELI JACOPO, antistatario.
La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia