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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 4538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4538 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 9560/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile – nella persona della dott.ssa Anna Scognamiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al numero 9560 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via Nuova Poggioreale 164, presso lo studio dell'avv. Pierluca Ferretti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli al Parte_2 C.F._2
Centro Direzionale Is. F3, presso lo studio degli avv.ti Teresa Falco e Angelo Francesco Vangone, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in n Napoli, Via Tito CP_1 C.F._3
Angelini n. 8, presso lo studio dell'avv. Angelo Volpe, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti, premesso di essere nati in costanza di matrimonio contatto in data 22.06.1072 in Napoli da e la deducevano Controparte_2 CP_1
pagina 1 di 11 che i suddetti coniugi erano comproprietari delle seguenti unità immobiliari: - Immobile sito in Napoli alla Via Tito Angelini n.8 e meglio identificato al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. Avv;
foglio
16; part. 370; sub. 16; zona cens. 6; cat. A/3; cl. 6, vani 5,5; - immobile sito in Napoli alla Via Tito
Angelini n. 8, meglio identificato al N.C.E.U. alla sez. Avv;
foglio 16; part. 370; sub. 15; zona cens. 6; cat. A/2; cl. 6, vani 5; che gli stessi addivenivano alla separazione personale in virtù di decreto di omologa n. 2138/2020 emesso dal Tribunale di Napoli;
che, giusta procura speciale rilasciata innanzi al
Notaio , in data 27.11.2019 la stipulava – in proprio ed in qualità di Persona_1 CP_1 procuratrice speciale di - innanzi al Notaio Avv. Maria Luisa D'Anna, la vendita Controparte_2 dell'unità immobiliare sita alla via Tito Angelini n. 8, sub. 15; che il prezzo di vendita versato, per complessivi € 355.000,00, veniva integralmente trattenuto da che, successivamente al CP_1 decesso di , avvenuto ab intestato in data 25.03.2020, eredi legittimi erano Controparte_2 Parte_1
e quali figli, nonché quale coniuge separato, e l'asse ereditario era
[...] Parte_2 CP_1 formato dall'importo ricavato dalla vendita dell'immobile in Via Tito Angelini n. 8, sub. 15, nella misura del 50% pari ad € 177.500.00 e dall'ulteriore unità immobiliare sita in Napoli alla Via Tito
Angelini n.8, sub. 16, nella misura del 50 %.
Sulla base di tali premesse, rappresentato il proprio interesse ad addivenire ad una divisione giudiziale del suddetto asse ereditario ed evidenziata l'impossibilità di risoluzione della controversia in via stragiudiziale, convenivano in giudizio CP_1
Iscritto a ruolo del Tribunale di Napoli il suddetto atto di citazione, il Tribunale adito, con provvedimento emesso in data 16.06.2022, dichiarava la propria incompetenza territoriale, in favore del
Tribunale di Napoli Nord.
Riassunto tempestivamente il giudizio presso l'intestato Tribunale, gli istanti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e qui di seguito riportate: “I. In via preliminare, nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote II – In via principale, disporre la divisione giudiziale dei beni ereditari e, nel caso di indivisibilità dei beni, ordinare la vendita degli stessi ai sensi dell'art. 788 c.p.c.; III – Per effetto di quanto sopra, attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante previa compensazione con quanto dovuto dalla Sig.ra in forza della somma di €177.500.00 dalla CP_1 stessa illegittimamente trattenuta a seguito della vendita del bene immobile in comproprietà con il defunto Sig. IV - In ogni caso ordinare ad , quale coerede in possesso in Controparte_2 CP_1 uso esclusivo dei beni ereditari, di renderne il conto, con l'attribuzione dei frutti, nella misura della quota di legittima, ai coeredi e ex art 723 c.c.”. Con condanna alle Parte_1 Parte_2 spese di in caso di opposizione. CP_1
pagina 2 di 11 Con comparsa del 04.01.2023, si costituiva in giudizio la quale, eccepita in via CP_1 preliminare l'inammissibilità della domanda per avvenuta instaurazione della procedura di mediazione innanzi ad organismo non territorialmente competente, in punto di merito, allegava che, contrariamente alle determinazioni di cui alla separazione consensuale, il padre degli istanti aveva omesso di versare l'assegno di mantenimento in favore della moglie- concordato in € 600,00 mensili- e che, al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli di cui alla procedura di recupero del credito promossa da CP_1
nel 2017 rilasciava una procura speciale in favore della moglie per la vendita della giusta metà
[...] dell'immobile in Napoli, Via Tito Angelini n. 8 contraddistinto dal numero di interno 14 (Sub. 15), sì che, dal ricavato della quota del marito, l'odierna convenuta potesse recuperare il credito maturato;
che, nelle more, la convenuta aveva sostenuto in via esclusiva i costi di manutenzione straordinaria del fabbricato ove sito il suddetto immobile;
che, una volta perfezionatasi la vendita, la CP_3 convenuta aveva provveduto alla regolarizzazione delle pendenze economiche di cui agli oneri condominiali, per importo complessivo pari ad € 5.000,00; che al 05.03.2020, in virtù dei patti riportati nel decreto di omologa della separazione, la convenuta aveva sostenuto in via esclusiva costi per totale complessivo pari ad € 104.742,50; che, successivamente al decesso del marito, la convenuta aveva integralmente pagato- sia gli oneri condominiali straordinari per entrambe le unità immobiliari de quo, sia quelli derivanti dalle cartelle dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, relative ad entrambi i predetti immobili. Tanto premesso, eccepito in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento della domanda principale il diritto alla parziale compensazione delle quote eventualmente dovute agli istanti, per importo complessivo limitato ad € 72.757,50 residuato sulla maggior somma di €. 177.500,00 all'esito del pagamento di tutti i debiti riferibili al de cuius al momento in cui egli era ancora in vita, da cui andranno ulteriormente detratti - in ragione della quota di legge - i pagamenti anticipati, in via esclusiva, dalla convenuta in seguito al decesso del coniuge (che, al 31 dicembre 2022, ammontano ad ulteriori € 24.816,18), ed oppostasi alla domanda di divisione dell'immobile sub.16, stante in capo alla stessa diritto di abitazione quale coniuge superstite, concludeva come di seguito: “In via principale:
Dichiari l'improcedibilità delle domande proposte dagli attori per aver esperito il tentativo obbligatorio di mediazione avanti ad un Organismo territorialmente incompetente e, per l'effetto,
Condanni gli attori alla refusione delle spese e competenze professionali, oltre spese generali forfettarie nella misura di legge, CPA ed IVA. In via subordinata (nell'ipotesi non creduta che codesto
Ill.mo Giudice ritenesse procedibili le domande degli attori): Rigetti la domanda di rendiconto, così come formulata ex adverso, perché improponibile, inammissibile ed infondata poiché la signora CP_1 non ha alcun relativo obbligo nei confronti degli attori. In accoglimento delle eccezioni riconvenzionali, Confermi, preliminarmente, il legato ope legis in favore della signora CP_1
pagina 3 di 11 (nata a [...] il [...]) relativo ai diritti di abitazione dell'immobile sito in Napoli alla
Via Tito Angelini n. 8 int. 15 (in N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Sez. urbana Avv., Foglio 16,
Particella 370, Sub 16, Categoria A/2) e di uso dei mobili che la corredano - di cui la comparente, prima della morte del marito, era già proprietaria della metà - onerando le parti di rettificare la dichiarazione di successione del de cuius indicando il legato che la legge riserva alla signora CP_1
e, per l'effetto, Non disponga la divisione giudiziale dell'appartamento in Napoli, Via Tito Angelini n. 8 int. 15 (in N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Sez. urbana Avv., Foglio 16, Particella 370, Sub 16,
Categoria A/2), anche perché non divisibile;
Rigetti, per le causali sopra esposte, la domanda di attibuzione dei frutti, in quanto non dovuti agli attori per legge;
nell'ipotesi, non creduta, che codesto
Giudice ritenesse dovute delle somme ai signori e , Compensi Parte_1 Parte_2 parzialmente le quote eventualmente dovute ai signori e Parte_1 Parte_2 sull'importo €. 72.757,50 (euro settantaduemilasettecentocinquantasette/50), residuato sulla maggior somma di €. 177.500,00, risultante dal pagamento di tutti i debiti riferibili al de cuius al momento in cui egli era ancora in vita, da cui andranno ulteriormente detratti - in ragione della quota di legge - i pagamenti anticipati in via esclusiva dalla signora in seguito al decesso del coniuge CP_1
(che, al 31 dicembre 2022, ammontano ad ulteriori €. 24.816,18), e di quanto continuerà ad anticipare;
Condanni gli attori, o chi per quanto di ragione, alla refusione delle spese e competenze professionali, oltre spese generali forfettarie nella misura di legge, CPA ed IVA. Condanni, infine, i signori e - in solido tra loro - al pagamento integrale Parte_1 Parte_2 dell'imposta di registro dovuta per l'emananda sentenza, all'esito della tassazione dell'atto giudiziario da parte dell'Agenzia delle Entrate”.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 31.01.2023, all'esito di rinvio concesso in considerazione della pendenza di trattative di bonario componimento, veniva disposto ulteriore rinvio in prosieguo, onde consentire l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria presso organismo territorialmente competente.
Depositata formale rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., notificata nell'interesse di e Parte_2 alle altre parti costituite, preso atto della mancata accettazione dell'istante , Parte_1 venivano concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Espletata l'istruttoria con la nomina del CT (ing. , che depositava giuramento Persona_2 telematico in data 29.11.2024) - il quale depositava relazione definitiva in data 22.05.2025- all'udienza del 23.09.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
pagina 4 di 11 In via pregiudiziale, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5
D.lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di successione ereditaria (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti con deposito del 15.12.2023).
Quanto alle censure mosse dalla difesa di parte convenuta in ordine all'improcedibilità della domanda, si rileva che le stesse sono da ritenersi infondate, ritenendo che la procedura conciliativa nel caso di specie sia stata regolarmente espletata, ritenendo il Tribunale che siano validi gli inviti alla mediazione ex art. 5 del D.lgs. 28 del 2010 (cfr. deposito 15.12.2023).
Rileva il Tribunale che è l'onere di avvio del procedimento di mediazione delegata, al fine dell'avveramento della condizione di procedibilità, deve ritenersi adempiuto con il deposito tempestivo della relativa istanza presso l'organismo di mediazione da parte dell'onerato; eventuali irregolarità del procedimento di mediazione relative ad attività che competono all'organismo di mediazione - ovvero in ordine alla protocollazione della domanda-possono se del caso costituire per il giudice motivo di rimessione innanzi all'organismo in parola, ma non determinano la improcedibilità della domanda, avendo la parte onerata correttamente adempiuto agli incombenti alla stessa spettanti e non essendo le irregolarità rilevate imputabili alla stessa parte onerata.
Venendo nel merito della res controversa, occorre preliminarmente delimitare l'oggetto del presente giudizio, costituito dalla domanda principale, afferente alla richiesta divisione giudiziale della comunione ereditaria relativa all'asse relitto del de cuius , comprensivo anche del 50% Controparte_2 delle somme ricavate dalla vendita di uno degli immobili in comunione tra i coniugi , Controparte_4 identificato al sub. 15.
Di converso, la convenuta comparente, in conseguenza alle avverse deduzioni, opponendosi alla richiesta divisione, evidenziava il proprio diritto di abitazione, relativamente all'immobile sito in
Napoli alla via Tito Angelini n.8 sub. 16, e, precisato di aver sostenuto in via esclusiva le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni costituenti l'asse ereditario, formulava domanda riconvenzionale subordinata afferente alla compensazione delle stesse.
In particolare, in ordine alla domanda di divisione afferente all'immobile contraddistinto al sub. 16, eletto quale casa coniugale, la parte convenuta si opponeva alla stessa, eccependo il proprio diritto di abitazione, in quanto coniuge superstite, seppur separato.
La Corte di Cassazione, onde dirimere l'annoso contrasto giurisprudenziale riguardante il diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540, comma 2, c.c. in caso di preesistente separazione legale, ha sancito che“ I diritti di abitazione e uso ex art. 540 c.c. spettano anche al coniuge separato senza
pagina 5 di 11 addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi o abbia perso ogni collegamento con la destinazione familiare”(cfr. sentenza n. 22470 del 26.07.2023).
Ciò posto, si rileva che, nel caso di specie, l'immobile oggetto di divisione, secondo le condizioni accessorie di cui alla separazione consensuale, eletto quale casa coniugale, veniva concesso in uso esclusivo unitamente agli arredi alla coniuge la quale tutt'ora lo abita, circostanza riferita CP_1 dalla stessa parte, non constata dalle controparti, confermata dal C.T.U. e dal luogo di notifica delle convocazioni di cui alla procedura di mediazione.
Tanto premesso, ritenuta la sussistenza del diritto di abitazione in capo alla convenuta, rileva il
Tribunale che siano completamente condivisibili le conclusioni raggiunte in merito dal C.T.U., ing.
, il quale, in ordine alla quantificazione dello stesso, riferiva testualmente: “… il valore Persona_2 della nuda proprietà, in virtù del diritto personale di abitazione riservato in favore della sig.ra , CP_1 considerato per l'età di 69 anni (cioè a far data dal 2020, anno del decesso del sig. ) Controparte_2
è pari ad € 55.937,62” (cfr. pag. 15 della relazione C.T.U versata in atti in data 22.05.2025).
Gli istanti hanno, inoltre, richiesto lo scioglimento della comunione ereditaria anche con riguardo alla quota pari ad ½ di cui al prezzo di vendita dell'immobile sito alla via Tito Angelini n.8, sub. 15, integralmente percepito dalla convenuta allo scopo di riassorbire nella massa ereditaria CP_1 le predette somme, pari ad € 177.500,00.
Così delimitato l'oggetto del giudizio, deve in primo luogo escludersi che in relazione alla somma di €
177.500,00 sia maturata l'eccepita prescrizione, posto che, tale azione è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione che decorre dal momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. civ. II,
29-02- 2016, n. 3932; Cass. 21 febbraio 2007 n. 4021, Cass. n 5158/18).
L'eccezione di prescrizione è, pertanto, destituita di fondamento non essendo decorso il termine decennale al momento dell'introduzione del presente giudizio (il de cuius è deceduto Controparte_2 nel 2020).
Venendo al merito, giova evidenziare che, di converso, parte convenuta ha giustificato l'avvenuto incasso dell'intero pretium (pari ad € 355.000,00) a fronte delle pretese creditorie vantate nei confronti del proprio coniuge, manchevole rispetto al saldo dell'assegno di mantenimento mensile, concordato in sede di separazione consensuale in € 600,00, e degli oneri condominiali e di cui alle utenze, ad esclusivo carico del de cuius, secondo le condizioni accessorie recepite nel decreto di omologa.
A fronte di ciò, si è limitato ad allegare in atti procura speciale del 14.06.2017, n. rep. Parte_3
24528, dalla cui consultazione non risulta alcun riferimento all'asserito accordo tra i due coniugi affinché la convenuta trattenesse integralmente il prezzo di compravendita, a saldo Pt_3 dell'esposizione debitoria del di lei coniuge. pagina 6 di 11 In ordine all'esatta determinazione dei crediti vantati, la convenuta comparente allegava un atto di precetto, notificato al coniuge in data 11.11.2016, a fronte della debenza di € 61.625,56- di cui €
47.502,00 dovuti a titolo di mantenimento ed € 14.123,56 dovuti a fronte delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di fornitura anticipate dalla stessa-, nonché secondo atto di precetto notificato in data 20.03.2017 alla società “SRL Club Medici” afferente all'esposizione debitoria di importo pari ad € 65.405,16- di cui € cui € 50.653,65 dovuti a titolo di mantenimento ed € 14.123,56 dovuti a fronte delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di fornitura anticipate dalla stessa-.
Avuto riguardo alle somme di cui al mantenimento, soggette al termine quinquennale di prescrizione
(cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 13414 del 2010), rileva che il Tribunale che, considerato l'insorgenza degli oneri alimentari a decorrere dalla data di emanazione del decreto di omologa,
01.07.2020, considerato che il primo atto risultante in atti valido ai fini dell'interruzione del regolare decorso dei suindicati termini risale al mese di novembre 2016, non avendo alcun valore interruttivo il precetto notificato in data 20.03.2017 alla società SRL Club Medici- in assenza di prova circa la sussistenza di eventuali collegamenti con stesso dovrà essere preso in Parte_4 considerazione limitatamente alla somma di € 36.000,00.
Inoltre, si evidenzia che benchè in virtù delle condizioni di avvenuta separazione consensuale, erano state poste a carico esclusivo del coniuge le spese relative alla manutenzione ordinaria Controparte_2
e straordinaria degli immobili in comproprietà, agli oneri condominiali e le somme di cui alla fornitura di utenze serventi le predette unità abitative, parte creditrice al fine del recupero coattivo delle predette somme avrebbe dovuto procedere- attesa la non certezza e liquidità del credito- alla precostituzione di un apposito titolo esecutivo.
Non appare quindi meritevole di accoglimento la domanda formulata in via riconvenzionale subordinata dalla comparente convenuta, in ordine alla richiesta compensazione delle somme riunite alla massa ereditaria rispetto agli oneri di natura condominiale ordinari e straordinarie- relativi ai beni di cui alla massa- nonché alle somme di cui alle cartelle esattoriali notificate alla convenuta CP_1
e dalla stessa integralmente saldate.
[...]
Al riguardo, si evidenzia, che avuto riguardo agli oneri di natura condominiale ordinaria, risulta in atti una dichiarazione a firma dell'amministratore p.t. del Condominio sito in Napoli alla via Tito Angelini
n. 8, risalente al 25.11.2019, con cui si dava atto dell'avvenuto saldo da parte dei coniugi CP_2
e in di indicazioni circa l'effettivo saldo a carico esclusivo della
[...] CP_1 CP_5 convenuta comparente-.
pagina 7 di 11 Avuto, invece, riguardo agli oneri di cui ai lavori di manutenzione straordinaria deliberati e relativi al predetto stabile, risulta in atti un'attestazione a firma del predetto amministratore p.t., unitamente ad un rendiconto di cui al piano di rateizzo, in assenza di documentazione contabile probante un effettivo esborso a carico della convenuta comparente.
In ultimo e relativamente alle cartelle esattoriali notificate alla convenuta corredate di CP_1 documentazione probante l'avvenuto saldo, il Tribunale rileva che le stesse sono relative all'omesso pagamento dell'imposta sostitutiva del canone di locazione di cui all'immobile contraddistinto a sub.
15 versato, secondo le condizioni di separazione personale, alla sola ne consegue che CP_1
l'esposizione debitoria suddetta non può essere opposta agli altri eredi.
Tanto premesso, avuto riguardo alla richiesta compensazione limitatamente agli esborsi di cui agli oneri condominiali ordinari e straordinari, si rileva che “Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone
l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (cfr. Cass. S.S. U.U. sentenza n. 23225 del 15.11.2016).
Ciò posto, in carenza del requisito della certezza di cui al controcredito vantato dalla comparente convenuta, lo stesso non è opponibile in compensazione. Considerata la mancata allegazione di documentazione probante le somme asseritamente anticipate, ai fini della compensazione, dovrà tenersi conto del solo credito di cui all'assegno di mantenimento, pari, alla data di notifica dell'atto di precetto avvenuta nel mese di novembre 2016 ad € 36.000,00 - (€ 600,00 per 60 mensilità, a decorrere dal mese di novembre 2011 al novembre 2016).
Pertanto la avendo incassato l'intera somma dalla vendita del bene pari ad euro 355,000,00 CP_1 doveva al marito la metà pari ad euro 177.500,00; in seguito al decesso di quest'ultimo a lei spetta per legge la quota di 1/3 di tale somma ovvero 59.166,00 essendo quindi debitrice verso la massa di euro
118.333,00
A tale somma va posto in compensazione il proprio credito di euro 36.000,00 rimanendo quindi debitrice di euro 82.333,00 verso la massa
Ciò posto, ai fini della decisione, occorre procedere all'individuazione della massa ereditaria su cui determinare le quote spettanti a ciascun coerede;
massa che, ai sensi dell'art. 556 c.c., è comprensiva pagina 8 di 11 dei beni che appartenevano al de cuius al momento della sua morte, cui vanno detratti i debiti e fittiziamente riuniti i beni di cui il defunto abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione.
Ciò posto, venendo al merito della domanda principale afferente alla divisione giudiziale della massa ereditaria, giova precisare che risulta per tabulas, oltre che pacifico tra le parti, che in seguito al decesso del de cuius , avvenuto in data 25.03.2020, sono divenuti eredi ab intestato Controparte_2 del medesimo i figli, C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nonché il coniuge superstite, benchè separato, C.F. C.F._2 CP_1
C.F._3
Va accertato, dunque, che le parti in causa risultano eredi dei beni ereditari, rappresentati dalla quota pari ad un ½ dell'immobile di esclusiva proprietà dei coniugi e sita in Controparte_2 CP_1
Napoli alla Via Tito Angelini n.8, identificata al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. Avv;
foglio
16, part. 370, sub. 16.
A tal punto, osserva il Tribunale che la domanda giudiziale di divisione della comunione ereditaria è meritevole di accoglimento.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene
e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso” (cfr., in tal senso ed ex multis Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238; Cass. civ., sez.
II, 16 febbraio 2007, n. 3635).
Diversamente, il bene si intende non comodamente divisibile nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, porzioni che, sotto
l'aspetto economico - funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 28 maggio 2007, n. 12406;
Cass. 29 maggio 2007, n. 12498; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577) ovvero allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. 21 maggio 2003, n. 7961). pagina 9 di 11 In tali casi, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., la vendita giudiziale degli immobili non divisibili o non comodamente divisibili è prevista come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza, come nel caso di specie (cfr., ex plurimis, Cass. 1 marzo 1995, n. 2335;
Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14165; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641).
Ciò premesso, con riguardo ai cespiti immobiliari, sovra specificati ed individuati, pienamente condivisibili -anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice (Ing. ) circa la non comoda divisibilità e non Persona_2 commercialità dei beni e che risultano contenute nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Giova precisare che, in sede di relazione depositata in data 22.05.2025, in ordine alla non comoda divisibilità dei beni, lo stesso riferiva: “Nel caso in esame un eventuale frazionamento condurrebbe inevitabilmente ad una riduzione della consistenza (al di sotto dei limiti minimi di abitabilità), nonché ad una disparità di valori delle quote frazionate rispetto al valore dell'intero, in quanto le porzioni di quote scaturite dalla divisione sarebbero poco appetibili nel contesto del mercato immobiliare presente in zona. Vieppiù, la richiamata divisione, comporterebbe esborsi pecuniari per l'esecuzione di tutti quei lavori atti a consentire, per ciascuna unità derivata, la dotazione di servizi per l'assolvimento della stessa funzione” (cfr. pagina 8 C.T.U. in atti).
Per quanto concerne l'aspetto della non commerciabilità del cespite de quo, osserva il Tribunale che nelle cui conclusioni il consulente incaricato riferisce, a fronte di un'appurata differente distribuzione degli spazi interni rispetto alle planimetrie catastali- in seguito all'abbattimento di un tramezzo-,“Le parti non sono a conoscenza di eventuali titoli edilizi relativi alla suddetta modifica;
tuttavia, urbanisticamente è possibile sanare tali difformità mediante S.C.I.A. per accertamento di difformità, ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/2001”.
Ciò posto, si rileva che la parte convenuta al momento occupante in via esclusiva del CP_1 predetto immobile, formulava istanza di attribuzione dello stesso, tuttavia condizionata a che fosse libero da pregiudizi.
Invero, dalla relazione di C.T.U. in atti si evince la sussistenza di un'ipoteca giudiziale, in virtù di iscrizione ipotecaria del 24.02.2023 (Registro Particolare n. 585; Registro Generale n. 5694), derivante dalla sentenza n. 4946/2021 resa dal Tribunale di Napoli in data 25.05.2021 di condanna di Parte_2 al pagamento in favore di della somma di € 73.948,63.
[...] CP_6
In conclusione, sulla scorta della relazione tecnica richiamata, stante l'acclarata indivisibilità del cespite, la determinazione peritale del valore dell'immobile (€ 347.500,00) e del diritto di abitazione riservato ad (€ 55.037,62), ritenuta la necessità di porre in essere attività in sanatoria CP_1
pagina 10 di 11 rispetto alle difformità riscontrate, occorre disporre, con separata ordinanza, in ordine al prosieguo del giudizio, anche al fine di integrare il contradditorio nei confronti della società quale CP_6 beneficiaria dell'ipoteca giudiziale iscritta sul cespite oggetto di divisione.
La natura non definitiva della presente sentenza impone il rinvio della statuizione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Anna Scognamiglio, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 9560/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Divisione ordinaria di beni caduti in successione”, così provvede:
• Dichiara aperta la successione mortis causa di , nato a [...] il Controparte_2
02.05.1945 e deceduto ab intestato in data 20.03.2020;
• Dichiara caduto in comunione ereditaria pro indiviso la quota pari ad ½ del seguente bene: unità immobiliare sita in Napoli alla Via Tito Angelini n.8, identificata al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. Avv;
foglio 16, part. 370, sub. 16.
• Accerta il diritto di abitazione di sull'immobile sito in Napoli alla via Tito Angelini CP_1
n.8 identificata al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. Avv;
foglio 16, part. 370, sub. 16.
• Dichiara compensato il credito di nei confronti della massa ereditaria nei limiti di CP_1 euro 36.000,00 e dichiara la convenuta debitrice della somma di euro 82.333,00
• Dichiara il predetto bene, in comproprietà indivisa, non comodamente divisibile;
• Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
• Spese alla sentenza definitiva.
Aversa 22 Dicembre 2025 Il Giudice Unico Dott.ssa Anna Scognamiglio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile – nella persona della dott.ssa Anna Scognamiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al numero 9560 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via Nuova Poggioreale 164, presso lo studio dell'avv. Pierluca Ferretti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli al Parte_2 C.F._2
Centro Direzionale Is. F3, presso lo studio degli avv.ti Teresa Falco e Angelo Francesco Vangone, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in n Napoli, Via Tito CP_1 C.F._3
Angelini n. 8, presso lo studio dell'avv. Angelo Volpe, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti, premesso di essere nati in costanza di matrimonio contatto in data 22.06.1072 in Napoli da e la deducevano Controparte_2 CP_1
pagina 1 di 11 che i suddetti coniugi erano comproprietari delle seguenti unità immobiliari: - Immobile sito in Napoli alla Via Tito Angelini n.8 e meglio identificato al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. Avv;
foglio
16; part. 370; sub. 16; zona cens. 6; cat. A/3; cl. 6, vani 5,5; - immobile sito in Napoli alla Via Tito
Angelini n. 8, meglio identificato al N.C.E.U. alla sez. Avv;
foglio 16; part. 370; sub. 15; zona cens. 6; cat. A/2; cl. 6, vani 5; che gli stessi addivenivano alla separazione personale in virtù di decreto di omologa n. 2138/2020 emesso dal Tribunale di Napoli;
che, giusta procura speciale rilasciata innanzi al
Notaio , in data 27.11.2019 la stipulava – in proprio ed in qualità di Persona_1 CP_1 procuratrice speciale di - innanzi al Notaio Avv. Maria Luisa D'Anna, la vendita Controparte_2 dell'unità immobiliare sita alla via Tito Angelini n. 8, sub. 15; che il prezzo di vendita versato, per complessivi € 355.000,00, veniva integralmente trattenuto da che, successivamente al CP_1 decesso di , avvenuto ab intestato in data 25.03.2020, eredi legittimi erano Controparte_2 Parte_1
e quali figli, nonché quale coniuge separato, e l'asse ereditario era
[...] Parte_2 CP_1 formato dall'importo ricavato dalla vendita dell'immobile in Via Tito Angelini n. 8, sub. 15, nella misura del 50% pari ad € 177.500.00 e dall'ulteriore unità immobiliare sita in Napoli alla Via Tito
Angelini n.8, sub. 16, nella misura del 50 %.
Sulla base di tali premesse, rappresentato il proprio interesse ad addivenire ad una divisione giudiziale del suddetto asse ereditario ed evidenziata l'impossibilità di risoluzione della controversia in via stragiudiziale, convenivano in giudizio CP_1
Iscritto a ruolo del Tribunale di Napoli il suddetto atto di citazione, il Tribunale adito, con provvedimento emesso in data 16.06.2022, dichiarava la propria incompetenza territoriale, in favore del
Tribunale di Napoli Nord.
Riassunto tempestivamente il giudizio presso l'intestato Tribunale, gli istanti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e qui di seguito riportate: “I. In via preliminare, nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote II – In via principale, disporre la divisione giudiziale dei beni ereditari e, nel caso di indivisibilità dei beni, ordinare la vendita degli stessi ai sensi dell'art. 788 c.p.c.; III – Per effetto di quanto sopra, attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante previa compensazione con quanto dovuto dalla Sig.ra in forza della somma di €177.500.00 dalla CP_1 stessa illegittimamente trattenuta a seguito della vendita del bene immobile in comproprietà con il defunto Sig. IV - In ogni caso ordinare ad , quale coerede in possesso in Controparte_2 CP_1 uso esclusivo dei beni ereditari, di renderne il conto, con l'attribuzione dei frutti, nella misura della quota di legittima, ai coeredi e ex art 723 c.c.”. Con condanna alle Parte_1 Parte_2 spese di in caso di opposizione. CP_1
pagina 2 di 11 Con comparsa del 04.01.2023, si costituiva in giudizio la quale, eccepita in via CP_1 preliminare l'inammissibilità della domanda per avvenuta instaurazione della procedura di mediazione innanzi ad organismo non territorialmente competente, in punto di merito, allegava che, contrariamente alle determinazioni di cui alla separazione consensuale, il padre degli istanti aveva omesso di versare l'assegno di mantenimento in favore della moglie- concordato in € 600,00 mensili- e che, al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli di cui alla procedura di recupero del credito promossa da CP_1
nel 2017 rilasciava una procura speciale in favore della moglie per la vendita della giusta metà
[...] dell'immobile in Napoli, Via Tito Angelini n. 8 contraddistinto dal numero di interno 14 (Sub. 15), sì che, dal ricavato della quota del marito, l'odierna convenuta potesse recuperare il credito maturato;
che, nelle more, la convenuta aveva sostenuto in via esclusiva i costi di manutenzione straordinaria del fabbricato ove sito il suddetto immobile;
che, una volta perfezionatasi la vendita, la CP_3 convenuta aveva provveduto alla regolarizzazione delle pendenze economiche di cui agli oneri condominiali, per importo complessivo pari ad € 5.000,00; che al 05.03.2020, in virtù dei patti riportati nel decreto di omologa della separazione, la convenuta aveva sostenuto in via esclusiva costi per totale complessivo pari ad € 104.742,50; che, successivamente al decesso del marito, la convenuta aveva integralmente pagato- sia gli oneri condominiali straordinari per entrambe le unità immobiliari de quo, sia quelli derivanti dalle cartelle dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, relative ad entrambi i predetti immobili. Tanto premesso, eccepito in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento della domanda principale il diritto alla parziale compensazione delle quote eventualmente dovute agli istanti, per importo complessivo limitato ad € 72.757,50 residuato sulla maggior somma di €. 177.500,00 all'esito del pagamento di tutti i debiti riferibili al de cuius al momento in cui egli era ancora in vita, da cui andranno ulteriormente detratti - in ragione della quota di legge - i pagamenti anticipati, in via esclusiva, dalla convenuta in seguito al decesso del coniuge (che, al 31 dicembre 2022, ammontano ad ulteriori € 24.816,18), ed oppostasi alla domanda di divisione dell'immobile sub.16, stante in capo alla stessa diritto di abitazione quale coniuge superstite, concludeva come di seguito: “In via principale:
Dichiari l'improcedibilità delle domande proposte dagli attori per aver esperito il tentativo obbligatorio di mediazione avanti ad un Organismo territorialmente incompetente e, per l'effetto,
Condanni gli attori alla refusione delle spese e competenze professionali, oltre spese generali forfettarie nella misura di legge, CPA ed IVA. In via subordinata (nell'ipotesi non creduta che codesto
Ill.mo Giudice ritenesse procedibili le domande degli attori): Rigetti la domanda di rendiconto, così come formulata ex adverso, perché improponibile, inammissibile ed infondata poiché la signora CP_1 non ha alcun relativo obbligo nei confronti degli attori. In accoglimento delle eccezioni riconvenzionali, Confermi, preliminarmente, il legato ope legis in favore della signora CP_1
pagina 3 di 11 (nata a [...] il [...]) relativo ai diritti di abitazione dell'immobile sito in Napoli alla
Via Tito Angelini n. 8 int. 15 (in N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Sez. urbana Avv., Foglio 16,
Particella 370, Sub 16, Categoria A/2) e di uso dei mobili che la corredano - di cui la comparente, prima della morte del marito, era già proprietaria della metà - onerando le parti di rettificare la dichiarazione di successione del de cuius indicando il legato che la legge riserva alla signora CP_1
e, per l'effetto, Non disponga la divisione giudiziale dell'appartamento in Napoli, Via Tito Angelini n. 8 int. 15 (in N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Sez. urbana Avv., Foglio 16, Particella 370, Sub 16,
Categoria A/2), anche perché non divisibile;
Rigetti, per le causali sopra esposte, la domanda di attibuzione dei frutti, in quanto non dovuti agli attori per legge;
nell'ipotesi, non creduta, che codesto
Giudice ritenesse dovute delle somme ai signori e , Compensi Parte_1 Parte_2 parzialmente le quote eventualmente dovute ai signori e Parte_1 Parte_2 sull'importo €. 72.757,50 (euro settantaduemilasettecentocinquantasette/50), residuato sulla maggior somma di €. 177.500,00, risultante dal pagamento di tutti i debiti riferibili al de cuius al momento in cui egli era ancora in vita, da cui andranno ulteriormente detratti - in ragione della quota di legge - i pagamenti anticipati in via esclusiva dalla signora in seguito al decesso del coniuge CP_1
(che, al 31 dicembre 2022, ammontano ad ulteriori €. 24.816,18), e di quanto continuerà ad anticipare;
Condanni gli attori, o chi per quanto di ragione, alla refusione delle spese e competenze professionali, oltre spese generali forfettarie nella misura di legge, CPA ed IVA. Condanni, infine, i signori e - in solido tra loro - al pagamento integrale Parte_1 Parte_2 dell'imposta di registro dovuta per l'emananda sentenza, all'esito della tassazione dell'atto giudiziario da parte dell'Agenzia delle Entrate”.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 31.01.2023, all'esito di rinvio concesso in considerazione della pendenza di trattative di bonario componimento, veniva disposto ulteriore rinvio in prosieguo, onde consentire l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria presso organismo territorialmente competente.
Depositata formale rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., notificata nell'interesse di e Parte_2 alle altre parti costituite, preso atto della mancata accettazione dell'istante , Parte_1 venivano concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Espletata l'istruttoria con la nomina del CT (ing. , che depositava giuramento Persona_2 telematico in data 29.11.2024) - il quale depositava relazione definitiva in data 22.05.2025- all'udienza del 23.09.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
pagina 4 di 11 In via pregiudiziale, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5
D.lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di successione ereditaria (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti con deposito del 15.12.2023).
Quanto alle censure mosse dalla difesa di parte convenuta in ordine all'improcedibilità della domanda, si rileva che le stesse sono da ritenersi infondate, ritenendo che la procedura conciliativa nel caso di specie sia stata regolarmente espletata, ritenendo il Tribunale che siano validi gli inviti alla mediazione ex art. 5 del D.lgs. 28 del 2010 (cfr. deposito 15.12.2023).
Rileva il Tribunale che è l'onere di avvio del procedimento di mediazione delegata, al fine dell'avveramento della condizione di procedibilità, deve ritenersi adempiuto con il deposito tempestivo della relativa istanza presso l'organismo di mediazione da parte dell'onerato; eventuali irregolarità del procedimento di mediazione relative ad attività che competono all'organismo di mediazione - ovvero in ordine alla protocollazione della domanda-possono se del caso costituire per il giudice motivo di rimessione innanzi all'organismo in parola, ma non determinano la improcedibilità della domanda, avendo la parte onerata correttamente adempiuto agli incombenti alla stessa spettanti e non essendo le irregolarità rilevate imputabili alla stessa parte onerata.
Venendo nel merito della res controversa, occorre preliminarmente delimitare l'oggetto del presente giudizio, costituito dalla domanda principale, afferente alla richiesta divisione giudiziale della comunione ereditaria relativa all'asse relitto del de cuius , comprensivo anche del 50% Controparte_2 delle somme ricavate dalla vendita di uno degli immobili in comunione tra i coniugi , Controparte_4 identificato al sub. 15.
Di converso, la convenuta comparente, in conseguenza alle avverse deduzioni, opponendosi alla richiesta divisione, evidenziava il proprio diritto di abitazione, relativamente all'immobile sito in
Napoli alla via Tito Angelini n.8 sub. 16, e, precisato di aver sostenuto in via esclusiva le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni costituenti l'asse ereditario, formulava domanda riconvenzionale subordinata afferente alla compensazione delle stesse.
In particolare, in ordine alla domanda di divisione afferente all'immobile contraddistinto al sub. 16, eletto quale casa coniugale, la parte convenuta si opponeva alla stessa, eccependo il proprio diritto di abitazione, in quanto coniuge superstite, seppur separato.
La Corte di Cassazione, onde dirimere l'annoso contrasto giurisprudenziale riguardante il diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540, comma 2, c.c. in caso di preesistente separazione legale, ha sancito che“ I diritti di abitazione e uso ex art. 540 c.c. spettano anche al coniuge separato senza
pagina 5 di 11 addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi o abbia perso ogni collegamento con la destinazione familiare”(cfr. sentenza n. 22470 del 26.07.2023).
Ciò posto, si rileva che, nel caso di specie, l'immobile oggetto di divisione, secondo le condizioni accessorie di cui alla separazione consensuale, eletto quale casa coniugale, veniva concesso in uso esclusivo unitamente agli arredi alla coniuge la quale tutt'ora lo abita, circostanza riferita CP_1 dalla stessa parte, non constata dalle controparti, confermata dal C.T.U. e dal luogo di notifica delle convocazioni di cui alla procedura di mediazione.
Tanto premesso, ritenuta la sussistenza del diritto di abitazione in capo alla convenuta, rileva il
Tribunale che siano completamente condivisibili le conclusioni raggiunte in merito dal C.T.U., ing.
, il quale, in ordine alla quantificazione dello stesso, riferiva testualmente: “… il valore Persona_2 della nuda proprietà, in virtù del diritto personale di abitazione riservato in favore della sig.ra , CP_1 considerato per l'età di 69 anni (cioè a far data dal 2020, anno del decesso del sig. ) Controparte_2
è pari ad € 55.937,62” (cfr. pag. 15 della relazione C.T.U versata in atti in data 22.05.2025).
Gli istanti hanno, inoltre, richiesto lo scioglimento della comunione ereditaria anche con riguardo alla quota pari ad ½ di cui al prezzo di vendita dell'immobile sito alla via Tito Angelini n.8, sub. 15, integralmente percepito dalla convenuta allo scopo di riassorbire nella massa ereditaria CP_1 le predette somme, pari ad € 177.500,00.
Così delimitato l'oggetto del giudizio, deve in primo luogo escludersi che in relazione alla somma di €
177.500,00 sia maturata l'eccepita prescrizione, posto che, tale azione è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione che decorre dal momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. civ. II,
29-02- 2016, n. 3932; Cass. 21 febbraio 2007 n. 4021, Cass. n 5158/18).
L'eccezione di prescrizione è, pertanto, destituita di fondamento non essendo decorso il termine decennale al momento dell'introduzione del presente giudizio (il de cuius è deceduto Controparte_2 nel 2020).
Venendo al merito, giova evidenziare che, di converso, parte convenuta ha giustificato l'avvenuto incasso dell'intero pretium (pari ad € 355.000,00) a fronte delle pretese creditorie vantate nei confronti del proprio coniuge, manchevole rispetto al saldo dell'assegno di mantenimento mensile, concordato in sede di separazione consensuale in € 600,00, e degli oneri condominiali e di cui alle utenze, ad esclusivo carico del de cuius, secondo le condizioni accessorie recepite nel decreto di omologa.
A fronte di ciò, si è limitato ad allegare in atti procura speciale del 14.06.2017, n. rep. Parte_3
24528, dalla cui consultazione non risulta alcun riferimento all'asserito accordo tra i due coniugi affinché la convenuta trattenesse integralmente il prezzo di compravendita, a saldo Pt_3 dell'esposizione debitoria del di lei coniuge. pagina 6 di 11 In ordine all'esatta determinazione dei crediti vantati, la convenuta comparente allegava un atto di precetto, notificato al coniuge in data 11.11.2016, a fronte della debenza di € 61.625,56- di cui €
47.502,00 dovuti a titolo di mantenimento ed € 14.123,56 dovuti a fronte delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di fornitura anticipate dalla stessa-, nonché secondo atto di precetto notificato in data 20.03.2017 alla società “SRL Club Medici” afferente all'esposizione debitoria di importo pari ad € 65.405,16- di cui € cui € 50.653,65 dovuti a titolo di mantenimento ed € 14.123,56 dovuti a fronte delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di fornitura anticipate dalla stessa-.
Avuto riguardo alle somme di cui al mantenimento, soggette al termine quinquennale di prescrizione
(cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 13414 del 2010), rileva che il Tribunale che, considerato l'insorgenza degli oneri alimentari a decorrere dalla data di emanazione del decreto di omologa,
01.07.2020, considerato che il primo atto risultante in atti valido ai fini dell'interruzione del regolare decorso dei suindicati termini risale al mese di novembre 2016, non avendo alcun valore interruttivo il precetto notificato in data 20.03.2017 alla società SRL Club Medici- in assenza di prova circa la sussistenza di eventuali collegamenti con stesso dovrà essere preso in Parte_4 considerazione limitatamente alla somma di € 36.000,00.
Inoltre, si evidenzia che benchè in virtù delle condizioni di avvenuta separazione consensuale, erano state poste a carico esclusivo del coniuge le spese relative alla manutenzione ordinaria Controparte_2
e straordinaria degli immobili in comproprietà, agli oneri condominiali e le somme di cui alla fornitura di utenze serventi le predette unità abitative, parte creditrice al fine del recupero coattivo delle predette somme avrebbe dovuto procedere- attesa la non certezza e liquidità del credito- alla precostituzione di un apposito titolo esecutivo.
Non appare quindi meritevole di accoglimento la domanda formulata in via riconvenzionale subordinata dalla comparente convenuta, in ordine alla richiesta compensazione delle somme riunite alla massa ereditaria rispetto agli oneri di natura condominiale ordinari e straordinarie- relativi ai beni di cui alla massa- nonché alle somme di cui alle cartelle esattoriali notificate alla convenuta CP_1
e dalla stessa integralmente saldate.
[...]
Al riguardo, si evidenzia, che avuto riguardo agli oneri di natura condominiale ordinaria, risulta in atti una dichiarazione a firma dell'amministratore p.t. del Condominio sito in Napoli alla via Tito Angelini
n. 8, risalente al 25.11.2019, con cui si dava atto dell'avvenuto saldo da parte dei coniugi CP_2
e in di indicazioni circa l'effettivo saldo a carico esclusivo della
[...] CP_1 CP_5 convenuta comparente-.
pagina 7 di 11 Avuto, invece, riguardo agli oneri di cui ai lavori di manutenzione straordinaria deliberati e relativi al predetto stabile, risulta in atti un'attestazione a firma del predetto amministratore p.t., unitamente ad un rendiconto di cui al piano di rateizzo, in assenza di documentazione contabile probante un effettivo esborso a carico della convenuta comparente.
In ultimo e relativamente alle cartelle esattoriali notificate alla convenuta corredate di CP_1 documentazione probante l'avvenuto saldo, il Tribunale rileva che le stesse sono relative all'omesso pagamento dell'imposta sostitutiva del canone di locazione di cui all'immobile contraddistinto a sub.
15 versato, secondo le condizioni di separazione personale, alla sola ne consegue che CP_1
l'esposizione debitoria suddetta non può essere opposta agli altri eredi.
Tanto premesso, avuto riguardo alla richiesta compensazione limitatamente agli esborsi di cui agli oneri condominiali ordinari e straordinari, si rileva che “Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone
l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (cfr. Cass. S.S. U.U. sentenza n. 23225 del 15.11.2016).
Ciò posto, in carenza del requisito della certezza di cui al controcredito vantato dalla comparente convenuta, lo stesso non è opponibile in compensazione. Considerata la mancata allegazione di documentazione probante le somme asseritamente anticipate, ai fini della compensazione, dovrà tenersi conto del solo credito di cui all'assegno di mantenimento, pari, alla data di notifica dell'atto di precetto avvenuta nel mese di novembre 2016 ad € 36.000,00 - (€ 600,00 per 60 mensilità, a decorrere dal mese di novembre 2011 al novembre 2016).
Pertanto la avendo incassato l'intera somma dalla vendita del bene pari ad euro 355,000,00 CP_1 doveva al marito la metà pari ad euro 177.500,00; in seguito al decesso di quest'ultimo a lei spetta per legge la quota di 1/3 di tale somma ovvero 59.166,00 essendo quindi debitrice verso la massa di euro
118.333,00
A tale somma va posto in compensazione il proprio credito di euro 36.000,00 rimanendo quindi debitrice di euro 82.333,00 verso la massa
Ciò posto, ai fini della decisione, occorre procedere all'individuazione della massa ereditaria su cui determinare le quote spettanti a ciascun coerede;
massa che, ai sensi dell'art. 556 c.c., è comprensiva pagina 8 di 11 dei beni che appartenevano al de cuius al momento della sua morte, cui vanno detratti i debiti e fittiziamente riuniti i beni di cui il defunto abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione.
Ciò posto, venendo al merito della domanda principale afferente alla divisione giudiziale della massa ereditaria, giova precisare che risulta per tabulas, oltre che pacifico tra le parti, che in seguito al decesso del de cuius , avvenuto in data 25.03.2020, sono divenuti eredi ab intestato Controparte_2 del medesimo i figli, C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nonché il coniuge superstite, benchè separato, C.F. C.F._2 CP_1
C.F._3
Va accertato, dunque, che le parti in causa risultano eredi dei beni ereditari, rappresentati dalla quota pari ad un ½ dell'immobile di esclusiva proprietà dei coniugi e sita in Controparte_2 CP_1
Napoli alla Via Tito Angelini n.8, identificata al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. Avv;
foglio
16, part. 370, sub. 16.
A tal punto, osserva il Tribunale che la domanda giudiziale di divisione della comunione ereditaria è meritevole di accoglimento.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene
e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso” (cfr., in tal senso ed ex multis Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238; Cass. civ., sez.
II, 16 febbraio 2007, n. 3635).
Diversamente, il bene si intende non comodamente divisibile nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, porzioni che, sotto
l'aspetto economico - funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 28 maggio 2007, n. 12406;
Cass. 29 maggio 2007, n. 12498; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577) ovvero allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. 21 maggio 2003, n. 7961). pagina 9 di 11 In tali casi, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., la vendita giudiziale degli immobili non divisibili o non comodamente divisibili è prevista come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza, come nel caso di specie (cfr., ex plurimis, Cass. 1 marzo 1995, n. 2335;
Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14165; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641).
Ciò premesso, con riguardo ai cespiti immobiliari, sovra specificati ed individuati, pienamente condivisibili -anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice (Ing. ) circa la non comoda divisibilità e non Persona_2 commercialità dei beni e che risultano contenute nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Giova precisare che, in sede di relazione depositata in data 22.05.2025, in ordine alla non comoda divisibilità dei beni, lo stesso riferiva: “Nel caso in esame un eventuale frazionamento condurrebbe inevitabilmente ad una riduzione della consistenza (al di sotto dei limiti minimi di abitabilità), nonché ad una disparità di valori delle quote frazionate rispetto al valore dell'intero, in quanto le porzioni di quote scaturite dalla divisione sarebbero poco appetibili nel contesto del mercato immobiliare presente in zona. Vieppiù, la richiamata divisione, comporterebbe esborsi pecuniari per l'esecuzione di tutti quei lavori atti a consentire, per ciascuna unità derivata, la dotazione di servizi per l'assolvimento della stessa funzione” (cfr. pagina 8 C.T.U. in atti).
Per quanto concerne l'aspetto della non commerciabilità del cespite de quo, osserva il Tribunale che nelle cui conclusioni il consulente incaricato riferisce, a fronte di un'appurata differente distribuzione degli spazi interni rispetto alle planimetrie catastali- in seguito all'abbattimento di un tramezzo-,“Le parti non sono a conoscenza di eventuali titoli edilizi relativi alla suddetta modifica;
tuttavia, urbanisticamente è possibile sanare tali difformità mediante S.C.I.A. per accertamento di difformità, ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/2001”.
Ciò posto, si rileva che la parte convenuta al momento occupante in via esclusiva del CP_1 predetto immobile, formulava istanza di attribuzione dello stesso, tuttavia condizionata a che fosse libero da pregiudizi.
Invero, dalla relazione di C.T.U. in atti si evince la sussistenza di un'ipoteca giudiziale, in virtù di iscrizione ipotecaria del 24.02.2023 (Registro Particolare n. 585; Registro Generale n. 5694), derivante dalla sentenza n. 4946/2021 resa dal Tribunale di Napoli in data 25.05.2021 di condanna di Parte_2 al pagamento in favore di della somma di € 73.948,63.
[...] CP_6
In conclusione, sulla scorta della relazione tecnica richiamata, stante l'acclarata indivisibilità del cespite, la determinazione peritale del valore dell'immobile (€ 347.500,00) e del diritto di abitazione riservato ad (€ 55.037,62), ritenuta la necessità di porre in essere attività in sanatoria CP_1
pagina 10 di 11 rispetto alle difformità riscontrate, occorre disporre, con separata ordinanza, in ordine al prosieguo del giudizio, anche al fine di integrare il contradditorio nei confronti della società quale CP_6 beneficiaria dell'ipoteca giudiziale iscritta sul cespite oggetto di divisione.
La natura non definitiva della presente sentenza impone il rinvio della statuizione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Anna Scognamiglio, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 9560/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Divisione ordinaria di beni caduti in successione”, così provvede:
• Dichiara aperta la successione mortis causa di , nato a [...] il Controparte_2
02.05.1945 e deceduto ab intestato in data 20.03.2020;
• Dichiara caduto in comunione ereditaria pro indiviso la quota pari ad ½ del seguente bene: unità immobiliare sita in Napoli alla Via Tito Angelini n.8, identificata al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. Avv;
foglio 16, part. 370, sub. 16.
• Accerta il diritto di abitazione di sull'immobile sito in Napoli alla via Tito Angelini CP_1
n.8 identificata al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. Avv;
foglio 16, part. 370, sub. 16.
• Dichiara compensato il credito di nei confronti della massa ereditaria nei limiti di CP_1 euro 36.000,00 e dichiara la convenuta debitrice della somma di euro 82.333,00
• Dichiara il predetto bene, in comproprietà indivisa, non comodamente divisibile;
• Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
• Spese alla sentenza definitiva.
Aversa 22 Dicembre 2025 Il Giudice Unico Dott.ssa Anna Scognamiglio
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