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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 04/02/2026, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1796/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7301/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Caffe' Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Chiaro - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240057775647000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1063/2026 depositato il
23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica la società CAFFE' Società_1 S.N.C. propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2025/90081443/52/000,
e la sottostante cartella di pagamento n. 071/2024/00577756/47/000 relativa ad Addizionali comunali e regionali dovute per l'anno 2020 e ne chiede l'annullamento; sostiene la ricorrente che l'intimazione è nulla per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura degli atti prodotti dall'Ufficio risulta che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data 29.3.24 a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificato della società come da INFOCAMERE.
Legittimamente, dunque, l'Agenzia per la riscossione ha emesso l'atto impugnato.
Una volta accertato che l'atto impugnato non costituisca nuova pretesa tributaria e che pertanto tale pretesa sia divenuta definitiva, occorre verificare se vi sia stata autonoma impugnazione dell'intimazione. Ed invero, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi.
Unico motivo è la prescrizione.
La regolare notifica degli atti interruttivi, da ultimo quello del 29.3.24 esclude che si sia realizzata la prescrizione, anche in considerazione della circostanza che per l'imposta dovuta non sarebbero, in ogni caso, decorsi i 10 anni.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 800,00 euro, oneri accessori come per legge.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7301/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Caffe' Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Chiaro - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240057775647000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1063/2026 depositato il
23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica la società CAFFE' Società_1 S.N.C. propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2025/90081443/52/000,
e la sottostante cartella di pagamento n. 071/2024/00577756/47/000 relativa ad Addizionali comunali e regionali dovute per l'anno 2020 e ne chiede l'annullamento; sostiene la ricorrente che l'intimazione è nulla per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura degli atti prodotti dall'Ufficio risulta che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data 29.3.24 a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificato della società come da INFOCAMERE.
Legittimamente, dunque, l'Agenzia per la riscossione ha emesso l'atto impugnato.
Una volta accertato che l'atto impugnato non costituisca nuova pretesa tributaria e che pertanto tale pretesa sia divenuta definitiva, occorre verificare se vi sia stata autonoma impugnazione dell'intimazione. Ed invero, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi.
Unico motivo è la prescrizione.
La regolare notifica degli atti interruttivi, da ultimo quello del 29.3.24 esclude che si sia realizzata la prescrizione, anche in considerazione della circostanza che per l'imposta dovuta non sarebbero, in ogni caso, decorsi i 10 anni.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 800,00 euro, oneri accessori come per legge.