TAR Roma, sez. 4B, sentenza 20/01/2026, n. 1109
TAR
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
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Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione

    Il Collegio rileva che la mancanza dell'attestazione rumena non è ostativa al riconoscimento e che l'Amministrazione deve verificare in concreto l'idoneità della formazione estera. La valutazione ministeriale è considerata inadeguatamente motivata, basata su argomentazioni deboli e non considera la sovrapposizione tra il percorso rumeno e quello italiano, né la possibilità di misure compensative. Viene inoltre trascurata l'esperienza lavorativa della ricorrente. Il rigetto netto contrasta con i principi europei che promuovono il libero riconoscimento delle professioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 20/01/2026, n. 1109
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1109
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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