TRIB
Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/05/2024, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1741/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 24/05/2024
Oggi innanzi alla Dott.ssa Lorenza Manca compare l'avv. Francesco Marinaro per parte convenuta e l'avv. Giampiero Sechi, in sostituzione dell'avv. Attilio Vittorio Chirico per parte attrice, i quali confermano le conclusioni in atti e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice dopo breve discussione orale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Lorenza Manca ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1741/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. ; , nato Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Buddusò il 15.04.1964, C.F. , e , nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
C.F. , elettivamente domiciliati in Olbia, via Nanni n. 33, presso lo studio dell'avv. Attilio C.F._3
V. Chirico, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del 12.05.2020,
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Sassari, via Roma n. 56, presso lo studio dell'avv. C.F._4
Agostinangelo Marras, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Marinaro,
in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in data 20.10.2020, CONVENUTO
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attore (come precisate nel foglio in data 16.01.2023):
Voglia Ill.mo Tribunale adito – contrariis reiectis –
pagina 2 di 13 Dichiararsi l'avvenuto acquisto della proprietà del terreno di cui è causa sito in Agro di Buddusò località Padru
Oes distinto in Catasto al Foglio 28 mappale 61 e 156 e 158 già mappale 68 in favore degli attori per
intervenuta usucapione.
Dichiararsi gli stessi legittimi proprietari del terreno de quo.
Ordinarsi alla Conservatoria competente la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero del Conservatore
da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese ed onorari.
Nell'interesse del convenuto (come precisate nel foglio in data 20.01.2023):
1) Ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta.
2) Attesa la nullità della scrittura privata del 29 ottobre 1998, respingersi la domanda di usucapione
avversariamente proposta per mancanza dei requisiti di legge;
per l'effetto ordinarsi ai signori , Parte_4
e di rilasciare il terreno de quo, sito in agro di Buddusò località Padru Oes Pt_2 Parte_3
distinto in catasto al Foglio 28 mappale 61 e 156 -157 e 158 mappale 68”, libero da persone e cose nella
piena disponibilità del sig. Controparte_1
3) In ogni caso con vittoria di spese diritti onorari, spese generali 15% e ulteriori accessori ex lege.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto in data 12.05.2020 , e hanno citato in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
assumendo di utilizzare dall'ottobre del 1998 - in modo pacifico, continuo ed Controparte_1
indisturbato - il terreno sito in agro di Buddusò, catastalmente identificato in atti, rilevando che tale bene è
appartenuto al convenuto, il quale dal 1998 ne ha dimesso il possesso in favore di , padre PE
degli attori, attraverso una scrittura privata di compravendita con prezzo integralmente corrisposto.
Hanno, dunque, esposto gli attori che dal 1998 il possesso è stato esercitato dal e dopo il suo PE
decesso, avvenuto il 18.04.2012, dai figli uti domini, che, cumulando il loro possesso con quello esercitato dello loro padre, hanno maturato i requisiti per il riconoscimento dell'avvenuta usucapione in loro favore,
rilevando che il loro dante causa aveva provveduto già dal 1998 a delimitare l'immobile oggetto di causa con paletti, rete metallica e muretto a secco, iniziando a disporne a suo piacimento;
difatti, lo stesso -
personalmente e con maestranze esterne - aveva intrapreso tutte le attività agricole necessarie allo pagina 3 di 13 sfruttamento del terreno finalizzato all'allevamento del bestiame, provvedendo all'aratura annuale con mezzi meccanici;
alla piantagione di avena;
alla coltivazione di foraggio per il bestiame;
all'imballaggio in
loco del fieno e del raccolto;
all'annuale pulizia e manutenzione;
all'uso come pascolo spontaneo.
Hanno esposto, altresì, gli attori di aver sempre utilizzato in maniera esclusiva detto terreno, ritenendosi i proprietari legittimi (tanto da averlo indicato nella denuncia di successione in morte del loro genitore),
senza che alcuno abbia mai avuto alcunché da contestare, precisando che il mappale 157 (derivato dal frazionamento del mappale 68) è stato acquisito in via espropriativa dalla Provincia di Sassari, con immissione nel possesso in data 10.08.2000 nei confronti del . PE
Hanno, dunque, concluso gli attori per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
- Con comparsa in data 20.10.2020 contenente domanda riconvenzionale si è costituito in giudizio
[...]
il quale ha negato che il dante causa degli attori abbia acquisito il possesso del terreno CP_1
oggetto di causa nel corso del 1998, contestualmente al perfezionamento della scrittura privata del 29
ottobre 1998, eccependone la nullità determinata dalla mancata allegazione all'atto del certificato urbanistico ai sensi della Legge 47/1985 (recepita nel D.P.R. n. 380/2001).
Ha, dunque, esposto il convenuto di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di prezzo stante l'invalidità
della compravendita e di aver mantenuto il possesso del terreno su cui si controverte sino al 2012,
provvedendo a tutte le attività necessarie al suo sfruttamento;
in particolare, provvedendo all'aratura, alla piantagione e alla raccolta di foraggio per il proprio bestiame, personalmente e con l'ausilio di collaboratori;
destinando lo stesso fondo a pascolo del proprio bestiame e provvedendo, altresì, alla relativa pulizia per prevenire il pericolo di incendi.
Ha esposto, inoltre, il convenuto di aver consentito agli attori soltanto nel corso del 2012 l'accesso al terreno a titolo precario, assumendo che gli stessi non hanno mai compiuto validi atti d'interversione del possesso, per cui non sussistono le condizioni per la pronuncia dell'invocata usucapione in loro favore, non avendo alcun titolo per la permanenza nel fondo, né avendo rilevanza la lettera inviata dalla Pubblica
amministrazione al . PE
Ha, quindi, chiesto il convenuto l'accoglimento della sopra riportate conclusioni.
pagina 4 di 13 - La causa, istruita mediante prove orali e documentali, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate in atti, all'udienza del 24.05.2024 è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, gli attori hanno prodotto idonea certificazione, da cui risulta che il convenuto è l'intestatario dell'immobile oggetto di causa. Il contraddittorio, Controparte_1
dunque, deve ritenersi correttamente esteso al solo soggetto che potenzialmente potrebbe far valere pretese reali sul bene oggetto di causa.
Nel merito, gli attori hanno chiesto di essere dichiarati proprietari per intervenuta usucapione dell'immobile indicato in atti, assumendo di averne il possesso uti domini da oltre vent'anni, potendo unire al loro possesso quello esercitato in precedenza dal loro padre a far data dal 29.10.1998, allorquando venne PE
stipulata la scrittura privata (non autenticata) tra lo stesso e il convenuto , avente ad oggetto Controparte_1
la vendita dello stesso immobile. Il convenuto, per contro, nel disconoscere la precitata scrittura e nell'eccepirne la nullità, ha chiesto il rigetto della domanda, proponendo domanda riconvenzionale tesa al rilascio del bene de
quo da parte degli attori.
Orbene, quanto al disconoscimento della suddetta scrittura privata, si osserva che lo stesso risulta privo di rilievo, non avendone il convenuto specificato in alcun modo gli elementi;
tale genericità contravviene a quanto statuito circa le modalità in cui deve essere proposto, atteso che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza e non può
costituire una mera formula di stile. Pertanto, va considerata inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese, o sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato (cfr. Cass.
Civ. n.17313/2021). Elementi, appunto, assenti nel predetto disconoscimento.
Quanto all'eccezione di nullità della scrittura privata de qua, si osserva che, ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'“accipiens” può possedere il bene “animo domini” ed anzi proprio la circostanza che la “traditio” sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, era comunque volto a pagina 5 di 13 trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'“accipiens” e la “res tradita” sia sorretto dall'“animus rem sibi habendi” (cfr. Cass. Civ. n. 14115/2013; Cass.
Civ. 17388/2021).
Si osserva, ancora, che ai sensi dell'art. 2704 cod. civ. l'inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la scrittura sia invocata come semplice fatto storico, del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo (cfr. Cass. Civ. n.
24955/2006).
Dunque, tale scrittura privata può essere positivamente valutata - in tema di usucapione - quale elemento significativo dell'intento del possessore di continuare ad esercitare sul bene i poteri spettanti al proprietario;
ciò
tenuto conto della natura dichiarativa della sentenza di usucapione, quale acquisto a titolo originario, per la quale
- dunque - non si rende necessario accertare la regolarità urbanistica del bene.
Fermo quanto sopra osservato, in ordine alla domanda di usucapione del terreno descritto in atti, occorre rilevare che - ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. - l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari trova il suo fondamento in una situazione caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, evidenziando come - in merito alla configurabilità dell'animus possidendi che qui interessa - da tempo la giurisprudenza di legittimità
abbia affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (fra le tante: Cass. Civ. Sez. n.
11878/2013; Cass. Civ. n. 17459/2015; Cass. Civ. n. 6123/2020).
Ancora, è orientamento consolidato della giurisprudenza che colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus; il primo consistente nello svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale;
il secondo pagina 6 di 13 nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011; Cass. Civ. n.
20508/2019).
Dunque, gli elementi costitutivi dell'usucapione (come la continuità per il tempo stabilito dalla legge;
il modo pacifico;
la pubblicità; la non equivocità), devono tutti sussistere ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita prova per il fine medesimo ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., tale da non lasciare perplessità alcuna in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà
protratto per il tempo previsto (cfr. Cass. Civ. n. 23849/2018).
Occorre richiamare, infine, quanto disposto dall'art. 1146, primo comma, cod. civ., secondo il quale “Il
possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”, osservando come il principio della successione nel possesso comporta che questo continui in capo a un diverso soggetto, con le caratteristiche originarie, determinando la formazione di un unico e ininterrotto possesso (cfr. Cass. Civ. n. 14505/2018).
Alla luce di tali premesse e sulla scorta dei principi sopra richiamati, applicabili al caso che qui ci occupa e pienamente condivisibili, la domanda deve essere accolta atteso che gli elementi istruttori assunti, documentali ed orali, consentono di ritenere acquisita la prova degli elementi costitutivi sopra indicati e, dunque, che gli attori abbiano continuato ad esercitare sull'immobile oggetto di causa - in via esclusiva e continuativa uti domini - un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria, come il loro dante causa prima di loro, di cui sono eredi (circostanza non contestata in causa).
Nel corso del giudizio, infatti, i testi indicati dagli attori hanno confermato le circostanze da quest'ultimi allegate a fondamento della domanda, rilevando che sulla loro attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerato che le loro dichiarazioni non si sono prestate a rilievi intrinseci di non genuinità, con la precisazione che - al fine del decidere - sono state prese in considerazione solo le dichiarazioni dei testi privi di rapporto di parentela o affinità
con gli attori medesimi.
Difatti, gli stessi hanno confermato il possesso a far data dal 1998 in capo al , padre e dante causa PE
degli attori, avendo lo stesso svoltovi attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, incompatibili con un'utilizzazione del bene concessa o tollerata per spirito di cortesia;
possesso continuato con le stesse modalità dagli attori subentrati al padre nel relativo possesso dopo il decesso di quest'ultimo.
pagina 7 di 13 Particolarmente significative le dichiarazioni rese dai testi , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
In particolare: Testimone_4
, nel riferire di aver partecipato in qualità di testimone alla stipula della scrittura privata tra il Testimone_1
e l' , ha confermato la presenza dal 1998 dei soli attori nel terreno per cui è PE Controparte_1
Per_ causa, che hanno provveduto alla sua recinzione e manutenzione (“conosco sia gli attori che il convenuto
[...]
in quanto ho una attività di fornitura di materiali per cave di granito;
ho iniziato a lavorare nel 1989 ma la CP_1
ditta a mio nome è dal 1991, da allora, 1989, conosco come detto le parti;
conosco anche il terreno che mi viene indicato
sito in Buddusò Località Padru Oes, preciso in relazione a tale terreno che i fratelli e mi Controparte_1 Per_2
fecero una proposta di acquisto di tale terreno in compensazione al credito che vantavo nei loro confronti maturato per la
fornitura di materiali che avevo fatto loro, dovevo consegnare anche una somma di denaro per il pagamento del prezzo a
conguaglio; non ricordo quando mi venne fatta tale proposta, forse a metà degli anni '90; io non accettai la proposta di
acquisto e dissi loro che se mi avessero pagato la somma a me dovuta mi sarei impegnato a trovare un acquirente;
la
somma mi venne corrisposta. Confermo che a partire dal periodo indicato, ossia il 1998, io ho visto nel terreno di cui ho
Per_ detto i fratelli che ci lavoravano, soprattutto il padre ... ho visto fare questi lavori: la recinzione del PE
terreno e al pulizia dello stesso;
io ci passavo vicino per recarmi nelle cave lì vicino;
non escludo che ci fossero altre
Per_ Per_ persone ma io conoscevo solo i ... che io sappia l'utilizzo del terreno da parte dei era pacifico nel senso che
non vi erano contestazioni ... ricordo qualche mucca all'intern(o) del terreno ... posso solo precisare di aver visto qualche
volta il sig. sul suo trattorino all'interno del terreno ... ho visto solo loro ... confermo che a partire dal 1998 PE
Per_ io nel terreno di cui mi si chiede ho visto i signori ... ribadisco che nel terreno a partire da quella data ho visto solo i
Per_
”).
ha riferito di aver svolto dei lavori nel terreno per cui è causa per conto del , Testimone_2 PE
Per_ confermando il carattere pacifico e pubblico del possesso dallo stesso svolto nel bene (“conosco gli attori e il
convenuto . Conosco anche il terreno di cui mi si chiede sito in località Padru Oes perché da oltre Controparte_1
vent'anni fa sono stato incaricato dal padre degli attori, , di f(a)re dei lavori all'interno dello stesso in Persona_3
CP_ particolare fare il fieno, qualche anno l'ho arato. Quindi posso dire di aver visto il sig. nello stes(s)o terreno ma
CP_ molto tempo fa in data precedente a quella per cui ho iniziato a fare i lavori per il sig. . Il sig. ha un PE
altro terreno che sta vicino a quello di cui mi si chiede diviso da una stradina, per quel che so è ancora suo ... a Buddusò
CP_ tutti sanno, me compreso, che questo terreno fu venduto dagli a , per tutti mi riferisco agli anziani, PE
alle persone grandi ... io quei lavori che ho indicato non li faccio più ma fino a vent'anni fa confermo di averli fatti per
pagina 8 di 13 Per_ conto del nel terreno di cui mi si chiede ... posso dire che da quel periodo in poi nel terreno ho visto sol(o) il
[...]
CP_ Per_
, poi i figli, oggi ho visto che c'è il genero ... nulla so in merito agli accordi tra e i ... Per_1 Persona_4
Confermo che l'incarico per l'esecuzione dei lavori che ho detto lo ricevetti da ”). PE
, proprietario di un terreno confinante con quello per cui è causa dal 2007, ha confermato la Testimone_3
Per_ presenza esclusiva dei o dei soggetti da loro autorizzati nel terreno su cui si controverte a partire dallo stesso anno, riferendo che, dopo l'acquisto del suo terreno, fu con il che accertò i confini dei due PE
Per_ lotti limitrofi, escludendo la presenza di (“conosco gli attori da quando sono arrivato in Controparte_1
Sardegna nell'anno 1989/1990. Conosco anche il terreno di cui mi si chiede sito in località Padru Oes perché sono il
proprietario dal 2007 di un terreno che confina con lo stesso unitamente a mia moglie, quindi posso riferire in ordine alle
Per_ circostanze di cui mi si chiede da allora. Posso dunque confermare di aver visto nel detto terre(n)o solo i signori ho
Per_ visto anche il loro cognato fare l'orto; tale terreno è recintato;
oltre ai nel terreno non ho visto altri ad eccezione del
Tes_ Per_ sig. a cui i hanno consentito di far pascolare le proprie pecore. Quando io acquistai il mio terreno mi dissero
Per_ che i confinanti erano i e io li chiamai per delimitare bene i confini, era una questione di educazione tra vicini;
parlai
Per_ con il padre dei e lui mi disse di mettere la rete nei punti stabilit(i) dal mio geometra ... questo avvenne nel settembre
del 2007. Quando io presi possesso del mio terreno quello dei Fiori era recintato sommariamente, ossia al confine vi erano
sterpaglie che coprivano i paletti di granito che segnavano il confine;
tali sterpaglie erano nel mio terreno che era incolto;
i paletti che segnavano il confine erano coincidenti con quelli stabiliti dal mio geometra;
quindi quando ho posto la rete ho
eliminato io le sterpaglie ... non mi è mai capitato di sentire contestazioni sul fatto i Fiori stiano in quel terreno ... che io
Per_ sappia nessuno ha mai interrotto il loro possesso pos(s)o riferire dal 2007 ... il cognome del cognato dei è ... Per_4
Tes_ preciso che posso confermare sempre dal 2007; quando io ho acquistato il terreno ho visto il sig. far pascolare i suoi
Tes_ Tes_ ovini ... presumo che l'autorizzazione al sig. gliel'abbiano data i Fiore, con il sig. io non ci ho mai parlato,
confermo che la coltivazione dell'orto era fatta dal cognato dei Fiore;
io non ho mai visto il padre dei Fiore far pascolare
bestiame o coltivare il terreno ... io personalmente non ho mai visto il svolgere le attività indicate nel capo, PE
Per_ ho visto le stesse attività svolte dal cognato dei ... il terreno è ben tenuto ho visto svolgere l'attività di pulizia del
Per_ terreno e irrigazione delle piante sempre solo dal cognato dei ... nel terreno di cui mi si chiede, ossia quello che ho
Tes_ detto confina con il mio, non ho mai visto il sig. ... confermo che dal 2007 ho visto il sig. e il Controparte_1
Per_ cognato dei ”).
Per_ ha riferito di essere autorizzato dai a far pascolare i suoi ovini nel terreno de quo e ciò a far Testimone_4
Per_ data “dal 1998 o 1999” e di aver arato lo stesso su incarico dei , confermando - peraltro - le attività svolte pagina 9 di 13 CP_ da questi ultimi per la cura e la coltivazione del bene (“conosco si(a) gli attori che il sig. sia gli uni che l'altro
CP_ sono miei confinati perché ho un terreno sito in località Padru Oes, o meglio fra il terreno dell' e il mio vi è una strada
CP_ da cui accedo al mio terreno. Conosco da sempre sia gli attori che il sig. in quanto compaesani;
in ordine alle
circostanze di cui mi si chiede le confermo in quanto io faccio pascolare le mie pecore in quel terreno;
il permesso di
Per_ accedere a quel terreno per il pascolo delle mie pecore l'ho avuto dai signori ho avuto questo permesso dal 1998 o
1999, le faccio pascolare anche nell'attualità; da poco ho arato questo terreno e questo lavoro l'ho fatto incaricato dai
Per_
... il permesso avviene a titolo gratuito ... quando io non faccio pascolare il mio gregge nel terreno ho visto il cognato
Per_ dei fare l'orto, il cognato si chiama ... quando io ho fatto pascolare le mie pecore nel terreno nessuno è Persona_4
mai venuto a dirmi niente ... preciso che ho conosciuto il sig. , confermo che ho visto coltivare il terreno ad orto e Per_1
Per_ a fieno dal cognato ma (an)che dai come detto l'ho arato almeno una decina di volte un pezzo per volta. Non ho mai
visto bovini ma avevano cavalli ... nel terreno ho visto personalmente il sig. ... come detto venivo incaricato PE
io arare il terreno e di imballare il fieno e il raccolto ... era il sig. che provvedeva alla manutenzione e ora vi Per_1
Per_ sono i figli ... ribadisco quanto detto prima nel terreno vi sono i ...”).
Si osserva che la prova di parte attrice non viene sconfessata neppure dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, sulla cui attendibilità si ha motivo di dubitare, posto che gli stessi per un verso hanno riferito genericamente sulle circostanze dedotte e per l'altro gli stessi non hanno avuto dubbio alcuno sulla presenza dell' fino al 2012, anno più volte ripetuto nella loro narrazione;
incongruenza questa che non può non CP_1
costituire oggetto di valutazione.
Nello specifico:
ha riferito di aver frequentato il terreno per cui è causa fino alla morte del padre, di cui non Testimone_5
ricorda esattamente l'anno (“2011 o 2012”), ricordando - tuttavia - perfettamente che fino al 2012 vi era l' CP_1
“che vi faceva pascolare le sue pecore” e di non esservi più recato proprio dal 2012 (“sono amico di famiglia
dell' ho frequentato il terreno di cui mi si chiede fino alla morte di mio padre avvenuta nel 2011 o 2012 CP_1
non ricordo bene;
confermo quindi che nel terreno di cui mi si chiede fino al 2012 c'è stato Controparte_1
, per quanto riguarda le attività svolte da nel terreno ricordo che vi faceva pascolare le sue pecore.
[...] CP_1
Dalla morte di mio padre io non sono più andato nel terreno perché dovevo curare i miei. Quando io sono
andato nel terreno con l' l'ho aiutato anche a mungere le pecore fino al periodo di cui ho detto ... Nulla so CP_1
Per_ in merito agli accordi tra e i ... confermo che fino al 2012 nel terreno ho visto il sig. ... io i CP_1 CP_1
pagina 10 di 13 non li ho mai visti nel terreno perlomeno fino al 2012 ... ribadisco quanto già detto io non li ho mai visti Per_1
nel terreno ... Nulla so in merito dal 2012 non ci sono più andato ... Nulla so delle circostanze di cui mi si
Per_ chiede. Non ho mai sentito neppure che sia stato venduto ai ”).
, zio del convenuto, ha riferito di aver visto - in una sola occasione ma sempre nel 2012 - uscire Persona_5
delle pecore dal terreno posto dinanzi a quello del nipote (si presume quello per cui è causa e nel quale egli non ha mai avuto accesso) ed entrare in quello dello stesso nipote, così deducendo che gli ovini fossero di proprietà
dell' (“ho frequentato il terreno di proprietà di mio nipote dove la sua famiglia ha la CP_1 Controparte_1
casa, sono andato per alcuni spuntini e per le provviste come agnelli e maialetti, sono andato un sacco di volte,
l'ultima volta un mese fa, nel terreno che è posto dinanzi a quello dove c'è la casa io non sono mai entrato, l'ho
visto solo dall'esterno, so che era di proprietà di un certo ma non so poi i passaggi successivi. In ordine Pt_5
alle circostanze di cui mi si chiede ricordo che nel 2012, era fine anno tra novembre e dicembre, sono passato
sulla strada di fronte al terreno di cui mi si chiede, mi sono fermato nella strada interpoderale bianca non
asfaltata che confina sia con il terreno dove gli hanno la casa sia con quello di fronte per non investire le CP_1
pecore che attraversavano la detta strada, queste pecore uscivano dal terreno posto a destra rispetto al mio
senso di marcia e andare nel terreno di fronte di mio nipote, ho presunto che le pecore fossero di mio nipote
perché andavano nel suo terreno e nell'occasione sono entrato anche nel terreno dove c'è la casa e c'era mio
nipote che preparava la roba per uno spuntino ...”).
ha riferito di aver lavorato nei terreni dell' fino al 2012, aiutandolo per il pascolo delle Testimone_6 CP_1
pecore, e di non aver visto in sua presenza altri nel terreno (“conosco perché lavoravo nei suoi Controparte_1
terreni sito in località Padru Oes, ci ho lavoravo fino al 2012, so precisare questo anno perché da allora non ho più
lavorato per lui, ci sono andato solo qualche volta;
quando io sono andato ho lavorato nei terreni posti da una parte e
CP_ dall'altra della strada;
confermo che il sig. ha svolto nel terreno posto dinanzi a quello dove c'è la sua casa, lo
aiutavo per il pascolo e le pecore le facevo passare da una parte all'altra ... quando io ho() fatto pascolare le pecore non
CP_ CP_ ho mai visto altre persone nel terreno di fronte a quello dove l' ha la casa ... il sig. ha provveduto anche alla
pulizia del detto terreno arandola;
non ha trattore quindi dava incarico ad altri per arare ... fin quando ci sono stato io a
pascolare il bestiame non ho visto altri nel terreno”).
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste , germano del convenuto, anche a non voler considerare lo Testimone_7
stretto rapporto di parentela, si osserva come lo stesso sia risultato particolarmente inattendibile laddove ha pagina 11 di 13 riferito circa la presenza del RA nel terreno per cui è causa fino al 2013, anno diverso da CP_1
Per_ quello indicato dallo stesso convenuto, precisando - tra l'altro - di aver visto raccogliere il fieno dai - “non
so se sia stato il padre o i figli” - dopo il 2013 quando il dante causa degli attori era già deceduto PE
(“... fino al 2013 c'eravamo noi che facevamo pascolare le pecore, io aiutavo mio RA, il terreno è posto proprio
davanti ad altro che era di proprietà di nostro padre;
confermo che mio RA ha svolto anche le altre attività indicate
Per_ come la coltivazione a foraggio, al pascolo e alla pulizia del terreno ... nel 2013 mio RA concesse ai di occupare
il terreno di cui mi si chiede per destinarlo a pascolo;
mio RA non li ha autorizzati a fare delle migliorie nel terreno e
loro comunque non le hanno fatte. Riconosco che nel 2011 venne l'ufficiale giudiziario che ha pignorato il terreno sito a
Padru Oes e allora io chiamai mio RA che parlò con il detto ufficiale. Perciò che l'ufficiale giudiziario CP_1
mi trovò davanti al cancello e mi chiede se ero io il proprietario e io gli risposto che era mio RA ... da quando mio
Per_ RA nel 2013 ha consentito ai di occupare il terreno ci sono rimasti fino ad oggi, anzi mi risulta che lo abbiano
dato in affitto ad altri ... ()in ordine alla circostanza di cui mi si chiede ribadisco che fino al 2013 c'eravamo noi poi dal
Per_ 2013 ci sono i perché sono autorizzati da mio RA;
non conosco i loro accordi ... io non ho mai visto bovini, ho
Per_ visto far pascolare altra gente ossi altri pastori ed all(e)vatori, credo autorizzati dai ... ho visto raccogliere il fieno
non so se sia stato il padre o i figli. Li ho visti dopo il 2013 ... piante ce ne sono poche, quest'anno ne PE
hanno tagliato degli altri senza l'autorizzazione nostra o meglio di mio RA ... al momento della scrittura di vendita io
non ero presente e ho sentito da mio RA che il prezzo non è stato pagato, non ha preso una lira, non mi ricordo quel
fosse il prezzo concordato...”).
Ora, dal raffronto delle dichiarazioni dei testi delle diverse parti in giudizio e alla luce delle suddette considerazioni sulle stesse, non può che concludersi nel ritenere che le fonti di prova fornite dagli attori forniscono elementi sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, per cui deve ritenersi perfezionato in capo agli attori l'acquisto della proprietà dell'immobile oggetto di causa per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dei sopra citati artt. 1158 e 1146 cod. civ.
In virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese e compensi di lite nella misura di cui in dispositivo in favore degli attori, liquidati sulla base dei parametri previsti dai D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022 (per la fase decisionale), tenuto conto che il valore della causa come indicato in citazione.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e/o assorbita, in accoglimento della domanda:
1. accerta e dichiara , nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , e , Parte_2 C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...], C.F. , proprietari esclusivi per intervenuta usucapione C.F._3
ordinaria del terreno, sito in Agro di Buddusò, Località Padru Oes, distinto in Catasto al Foglio 28, mappale
61, 156 e 158, già mappale 68;
2. manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
3. condanna il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di lite in Controparte_1
favore degli attori, che si liquidano in euro 2.779,00, oltre rimborso forf. 15% e accessori di legge;
Sassari, 24.05.2024
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 24/05/2024
Oggi innanzi alla Dott.ssa Lorenza Manca compare l'avv. Francesco Marinaro per parte convenuta e l'avv. Giampiero Sechi, in sostituzione dell'avv. Attilio Vittorio Chirico per parte attrice, i quali confermano le conclusioni in atti e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice dopo breve discussione orale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Lorenza Manca ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1741/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. ; , nato Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Buddusò il 15.04.1964, C.F. , e , nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
C.F. , elettivamente domiciliati in Olbia, via Nanni n. 33, presso lo studio dell'avv. Attilio C.F._3
V. Chirico, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del 12.05.2020,
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Sassari, via Roma n. 56, presso lo studio dell'avv. C.F._4
Agostinangelo Marras, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Marinaro,
in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in data 20.10.2020, CONVENUTO
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attore (come precisate nel foglio in data 16.01.2023):
Voglia Ill.mo Tribunale adito – contrariis reiectis –
pagina 2 di 13 Dichiararsi l'avvenuto acquisto della proprietà del terreno di cui è causa sito in Agro di Buddusò località Padru
Oes distinto in Catasto al Foglio 28 mappale 61 e 156 e 158 già mappale 68 in favore degli attori per
intervenuta usucapione.
Dichiararsi gli stessi legittimi proprietari del terreno de quo.
Ordinarsi alla Conservatoria competente la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero del Conservatore
da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese ed onorari.
Nell'interesse del convenuto (come precisate nel foglio in data 20.01.2023):
1) Ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta.
2) Attesa la nullità della scrittura privata del 29 ottobre 1998, respingersi la domanda di usucapione
avversariamente proposta per mancanza dei requisiti di legge;
per l'effetto ordinarsi ai signori , Parte_4
e di rilasciare il terreno de quo, sito in agro di Buddusò località Padru Oes Pt_2 Parte_3
distinto in catasto al Foglio 28 mappale 61 e 156 -157 e 158 mappale 68”, libero da persone e cose nella
piena disponibilità del sig. Controparte_1
3) In ogni caso con vittoria di spese diritti onorari, spese generali 15% e ulteriori accessori ex lege.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto in data 12.05.2020 , e hanno citato in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
assumendo di utilizzare dall'ottobre del 1998 - in modo pacifico, continuo ed Controparte_1
indisturbato - il terreno sito in agro di Buddusò, catastalmente identificato in atti, rilevando che tale bene è
appartenuto al convenuto, il quale dal 1998 ne ha dimesso il possesso in favore di , padre PE
degli attori, attraverso una scrittura privata di compravendita con prezzo integralmente corrisposto.
Hanno, dunque, esposto gli attori che dal 1998 il possesso è stato esercitato dal e dopo il suo PE
decesso, avvenuto il 18.04.2012, dai figli uti domini, che, cumulando il loro possesso con quello esercitato dello loro padre, hanno maturato i requisiti per il riconoscimento dell'avvenuta usucapione in loro favore,
rilevando che il loro dante causa aveva provveduto già dal 1998 a delimitare l'immobile oggetto di causa con paletti, rete metallica e muretto a secco, iniziando a disporne a suo piacimento;
difatti, lo stesso -
personalmente e con maestranze esterne - aveva intrapreso tutte le attività agricole necessarie allo pagina 3 di 13 sfruttamento del terreno finalizzato all'allevamento del bestiame, provvedendo all'aratura annuale con mezzi meccanici;
alla piantagione di avena;
alla coltivazione di foraggio per il bestiame;
all'imballaggio in
loco del fieno e del raccolto;
all'annuale pulizia e manutenzione;
all'uso come pascolo spontaneo.
Hanno esposto, altresì, gli attori di aver sempre utilizzato in maniera esclusiva detto terreno, ritenendosi i proprietari legittimi (tanto da averlo indicato nella denuncia di successione in morte del loro genitore),
senza che alcuno abbia mai avuto alcunché da contestare, precisando che il mappale 157 (derivato dal frazionamento del mappale 68) è stato acquisito in via espropriativa dalla Provincia di Sassari, con immissione nel possesso in data 10.08.2000 nei confronti del . PE
Hanno, dunque, concluso gli attori per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
- Con comparsa in data 20.10.2020 contenente domanda riconvenzionale si è costituito in giudizio
[...]
il quale ha negato che il dante causa degli attori abbia acquisito il possesso del terreno CP_1
oggetto di causa nel corso del 1998, contestualmente al perfezionamento della scrittura privata del 29
ottobre 1998, eccependone la nullità determinata dalla mancata allegazione all'atto del certificato urbanistico ai sensi della Legge 47/1985 (recepita nel D.P.R. n. 380/2001).
Ha, dunque, esposto il convenuto di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di prezzo stante l'invalidità
della compravendita e di aver mantenuto il possesso del terreno su cui si controverte sino al 2012,
provvedendo a tutte le attività necessarie al suo sfruttamento;
in particolare, provvedendo all'aratura, alla piantagione e alla raccolta di foraggio per il proprio bestiame, personalmente e con l'ausilio di collaboratori;
destinando lo stesso fondo a pascolo del proprio bestiame e provvedendo, altresì, alla relativa pulizia per prevenire il pericolo di incendi.
Ha esposto, inoltre, il convenuto di aver consentito agli attori soltanto nel corso del 2012 l'accesso al terreno a titolo precario, assumendo che gli stessi non hanno mai compiuto validi atti d'interversione del possesso, per cui non sussistono le condizioni per la pronuncia dell'invocata usucapione in loro favore, non avendo alcun titolo per la permanenza nel fondo, né avendo rilevanza la lettera inviata dalla Pubblica
amministrazione al . PE
Ha, quindi, chiesto il convenuto l'accoglimento della sopra riportate conclusioni.
pagina 4 di 13 - La causa, istruita mediante prove orali e documentali, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate in atti, all'udienza del 24.05.2024 è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, gli attori hanno prodotto idonea certificazione, da cui risulta che il convenuto è l'intestatario dell'immobile oggetto di causa. Il contraddittorio, Controparte_1
dunque, deve ritenersi correttamente esteso al solo soggetto che potenzialmente potrebbe far valere pretese reali sul bene oggetto di causa.
Nel merito, gli attori hanno chiesto di essere dichiarati proprietari per intervenuta usucapione dell'immobile indicato in atti, assumendo di averne il possesso uti domini da oltre vent'anni, potendo unire al loro possesso quello esercitato in precedenza dal loro padre a far data dal 29.10.1998, allorquando venne PE
stipulata la scrittura privata (non autenticata) tra lo stesso e il convenuto , avente ad oggetto Controparte_1
la vendita dello stesso immobile. Il convenuto, per contro, nel disconoscere la precitata scrittura e nell'eccepirne la nullità, ha chiesto il rigetto della domanda, proponendo domanda riconvenzionale tesa al rilascio del bene de
quo da parte degli attori.
Orbene, quanto al disconoscimento della suddetta scrittura privata, si osserva che lo stesso risulta privo di rilievo, non avendone il convenuto specificato in alcun modo gli elementi;
tale genericità contravviene a quanto statuito circa le modalità in cui deve essere proposto, atteso che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza e non può
costituire una mera formula di stile. Pertanto, va considerata inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese, o sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato (cfr. Cass.
Civ. n.17313/2021). Elementi, appunto, assenti nel predetto disconoscimento.
Quanto all'eccezione di nullità della scrittura privata de qua, si osserva che, ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'“accipiens” può possedere il bene “animo domini” ed anzi proprio la circostanza che la “traditio” sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, era comunque volto a pagina 5 di 13 trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'“accipiens” e la “res tradita” sia sorretto dall'“animus rem sibi habendi” (cfr. Cass. Civ. n. 14115/2013; Cass.
Civ. 17388/2021).
Si osserva, ancora, che ai sensi dell'art. 2704 cod. civ. l'inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la scrittura sia invocata come semplice fatto storico, del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo (cfr. Cass. Civ. n.
24955/2006).
Dunque, tale scrittura privata può essere positivamente valutata - in tema di usucapione - quale elemento significativo dell'intento del possessore di continuare ad esercitare sul bene i poteri spettanti al proprietario;
ciò
tenuto conto della natura dichiarativa della sentenza di usucapione, quale acquisto a titolo originario, per la quale
- dunque - non si rende necessario accertare la regolarità urbanistica del bene.
Fermo quanto sopra osservato, in ordine alla domanda di usucapione del terreno descritto in atti, occorre rilevare che - ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. - l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari trova il suo fondamento in una situazione caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, evidenziando come - in merito alla configurabilità dell'animus possidendi che qui interessa - da tempo la giurisprudenza di legittimità
abbia affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (fra le tante: Cass. Civ. Sez. n.
11878/2013; Cass. Civ. n. 17459/2015; Cass. Civ. n. 6123/2020).
Ancora, è orientamento consolidato della giurisprudenza che colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus; il primo consistente nello svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale;
il secondo pagina 6 di 13 nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011; Cass. Civ. n.
20508/2019).
Dunque, gli elementi costitutivi dell'usucapione (come la continuità per il tempo stabilito dalla legge;
il modo pacifico;
la pubblicità; la non equivocità), devono tutti sussistere ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita prova per il fine medesimo ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., tale da non lasciare perplessità alcuna in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà
protratto per il tempo previsto (cfr. Cass. Civ. n. 23849/2018).
Occorre richiamare, infine, quanto disposto dall'art. 1146, primo comma, cod. civ., secondo il quale “Il
possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”, osservando come il principio della successione nel possesso comporta che questo continui in capo a un diverso soggetto, con le caratteristiche originarie, determinando la formazione di un unico e ininterrotto possesso (cfr. Cass. Civ. n. 14505/2018).
Alla luce di tali premesse e sulla scorta dei principi sopra richiamati, applicabili al caso che qui ci occupa e pienamente condivisibili, la domanda deve essere accolta atteso che gli elementi istruttori assunti, documentali ed orali, consentono di ritenere acquisita la prova degli elementi costitutivi sopra indicati e, dunque, che gli attori abbiano continuato ad esercitare sull'immobile oggetto di causa - in via esclusiva e continuativa uti domini - un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria, come il loro dante causa prima di loro, di cui sono eredi (circostanza non contestata in causa).
Nel corso del giudizio, infatti, i testi indicati dagli attori hanno confermato le circostanze da quest'ultimi allegate a fondamento della domanda, rilevando che sulla loro attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerato che le loro dichiarazioni non si sono prestate a rilievi intrinseci di non genuinità, con la precisazione che - al fine del decidere - sono state prese in considerazione solo le dichiarazioni dei testi privi di rapporto di parentela o affinità
con gli attori medesimi.
Difatti, gli stessi hanno confermato il possesso a far data dal 1998 in capo al , padre e dante causa PE
degli attori, avendo lo stesso svoltovi attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, incompatibili con un'utilizzazione del bene concessa o tollerata per spirito di cortesia;
possesso continuato con le stesse modalità dagli attori subentrati al padre nel relativo possesso dopo il decesso di quest'ultimo.
pagina 7 di 13 Particolarmente significative le dichiarazioni rese dai testi , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
In particolare: Testimone_4
, nel riferire di aver partecipato in qualità di testimone alla stipula della scrittura privata tra il Testimone_1
e l' , ha confermato la presenza dal 1998 dei soli attori nel terreno per cui è PE Controparte_1
Per_ causa, che hanno provveduto alla sua recinzione e manutenzione (“conosco sia gli attori che il convenuto
[...]
in quanto ho una attività di fornitura di materiali per cave di granito;
ho iniziato a lavorare nel 1989 ma la CP_1
ditta a mio nome è dal 1991, da allora, 1989, conosco come detto le parti;
conosco anche il terreno che mi viene indicato
sito in Buddusò Località Padru Oes, preciso in relazione a tale terreno che i fratelli e mi Controparte_1 Per_2
fecero una proposta di acquisto di tale terreno in compensazione al credito che vantavo nei loro confronti maturato per la
fornitura di materiali che avevo fatto loro, dovevo consegnare anche una somma di denaro per il pagamento del prezzo a
conguaglio; non ricordo quando mi venne fatta tale proposta, forse a metà degli anni '90; io non accettai la proposta di
acquisto e dissi loro che se mi avessero pagato la somma a me dovuta mi sarei impegnato a trovare un acquirente;
la
somma mi venne corrisposta. Confermo che a partire dal periodo indicato, ossia il 1998, io ho visto nel terreno di cui ho
Per_ detto i fratelli che ci lavoravano, soprattutto il padre ... ho visto fare questi lavori: la recinzione del PE
terreno e al pulizia dello stesso;
io ci passavo vicino per recarmi nelle cave lì vicino;
non escludo che ci fossero altre
Per_ Per_ persone ma io conoscevo solo i ... che io sappia l'utilizzo del terreno da parte dei era pacifico nel senso che
non vi erano contestazioni ... ricordo qualche mucca all'intern(o) del terreno ... posso solo precisare di aver visto qualche
volta il sig. sul suo trattorino all'interno del terreno ... ho visto solo loro ... confermo che a partire dal 1998 PE
Per_ io nel terreno di cui mi si chiede ho visto i signori ... ribadisco che nel terreno a partire da quella data ho visto solo i
Per_
”).
ha riferito di aver svolto dei lavori nel terreno per cui è causa per conto del , Testimone_2 PE
Per_ confermando il carattere pacifico e pubblico del possesso dallo stesso svolto nel bene (“conosco gli attori e il
convenuto . Conosco anche il terreno di cui mi si chiede sito in località Padru Oes perché da oltre Controparte_1
vent'anni fa sono stato incaricato dal padre degli attori, , di f(a)re dei lavori all'interno dello stesso in Persona_3
CP_ particolare fare il fieno, qualche anno l'ho arato. Quindi posso dire di aver visto il sig. nello stes(s)o terreno ma
CP_ molto tempo fa in data precedente a quella per cui ho iniziato a fare i lavori per il sig. . Il sig. ha un PE
altro terreno che sta vicino a quello di cui mi si chiede diviso da una stradina, per quel che so è ancora suo ... a Buddusò
CP_ tutti sanno, me compreso, che questo terreno fu venduto dagli a , per tutti mi riferisco agli anziani, PE
alle persone grandi ... io quei lavori che ho indicato non li faccio più ma fino a vent'anni fa confermo di averli fatti per
pagina 8 di 13 Per_ conto del nel terreno di cui mi si chiede ... posso dire che da quel periodo in poi nel terreno ho visto sol(o) il
[...]
CP_ Per_
, poi i figli, oggi ho visto che c'è il genero ... nulla so in merito agli accordi tra e i ... Per_1 Persona_4
Confermo che l'incarico per l'esecuzione dei lavori che ho detto lo ricevetti da ”). PE
, proprietario di un terreno confinante con quello per cui è causa dal 2007, ha confermato la Testimone_3
Per_ presenza esclusiva dei o dei soggetti da loro autorizzati nel terreno su cui si controverte a partire dallo stesso anno, riferendo che, dopo l'acquisto del suo terreno, fu con il che accertò i confini dei due PE
Per_ lotti limitrofi, escludendo la presenza di (“conosco gli attori da quando sono arrivato in Controparte_1
Sardegna nell'anno 1989/1990. Conosco anche il terreno di cui mi si chiede sito in località Padru Oes perché sono il
proprietario dal 2007 di un terreno che confina con lo stesso unitamente a mia moglie, quindi posso riferire in ordine alle
Per_ circostanze di cui mi si chiede da allora. Posso dunque confermare di aver visto nel detto terre(n)o solo i signori ho
Per_ visto anche il loro cognato fare l'orto; tale terreno è recintato;
oltre ai nel terreno non ho visto altri ad eccezione del
Tes_ Per_ sig. a cui i hanno consentito di far pascolare le proprie pecore. Quando io acquistai il mio terreno mi dissero
Per_ che i confinanti erano i e io li chiamai per delimitare bene i confini, era una questione di educazione tra vicini;
parlai
Per_ con il padre dei e lui mi disse di mettere la rete nei punti stabilit(i) dal mio geometra ... questo avvenne nel settembre
del 2007. Quando io presi possesso del mio terreno quello dei Fiori era recintato sommariamente, ossia al confine vi erano
sterpaglie che coprivano i paletti di granito che segnavano il confine;
tali sterpaglie erano nel mio terreno che era incolto;
i paletti che segnavano il confine erano coincidenti con quelli stabiliti dal mio geometra;
quindi quando ho posto la rete ho
eliminato io le sterpaglie ... non mi è mai capitato di sentire contestazioni sul fatto i Fiori stiano in quel terreno ... che io
Per_ sappia nessuno ha mai interrotto il loro possesso pos(s)o riferire dal 2007 ... il cognome del cognato dei è ... Per_4
Tes_ preciso che posso confermare sempre dal 2007; quando io ho acquistato il terreno ho visto il sig. far pascolare i suoi
Tes_ Tes_ ovini ... presumo che l'autorizzazione al sig. gliel'abbiano data i Fiore, con il sig. io non ci ho mai parlato,
confermo che la coltivazione dell'orto era fatta dal cognato dei Fiore;
io non ho mai visto il padre dei Fiore far pascolare
bestiame o coltivare il terreno ... io personalmente non ho mai visto il svolgere le attività indicate nel capo, PE
Per_ ho visto le stesse attività svolte dal cognato dei ... il terreno è ben tenuto ho visto svolgere l'attività di pulizia del
Per_ terreno e irrigazione delle piante sempre solo dal cognato dei ... nel terreno di cui mi si chiede, ossia quello che ho
Tes_ detto confina con il mio, non ho mai visto il sig. ... confermo che dal 2007 ho visto il sig. e il Controparte_1
Per_ cognato dei ”).
Per_ ha riferito di essere autorizzato dai a far pascolare i suoi ovini nel terreno de quo e ciò a far Testimone_4
Per_ data “dal 1998 o 1999” e di aver arato lo stesso su incarico dei , confermando - peraltro - le attività svolte pagina 9 di 13 CP_ da questi ultimi per la cura e la coltivazione del bene (“conosco si(a) gli attori che il sig. sia gli uni che l'altro
CP_ sono miei confinati perché ho un terreno sito in località Padru Oes, o meglio fra il terreno dell' e il mio vi è una strada
CP_ da cui accedo al mio terreno. Conosco da sempre sia gli attori che il sig. in quanto compaesani;
in ordine alle
circostanze di cui mi si chiede le confermo in quanto io faccio pascolare le mie pecore in quel terreno;
il permesso di
Per_ accedere a quel terreno per il pascolo delle mie pecore l'ho avuto dai signori ho avuto questo permesso dal 1998 o
1999, le faccio pascolare anche nell'attualità; da poco ho arato questo terreno e questo lavoro l'ho fatto incaricato dai
Per_
... il permesso avviene a titolo gratuito ... quando io non faccio pascolare il mio gregge nel terreno ho visto il cognato
Per_ dei fare l'orto, il cognato si chiama ... quando io ho fatto pascolare le mie pecore nel terreno nessuno è Persona_4
mai venuto a dirmi niente ... preciso che ho conosciuto il sig. , confermo che ho visto coltivare il terreno ad orto e Per_1
Per_ a fieno dal cognato ma (an)che dai come detto l'ho arato almeno una decina di volte un pezzo per volta. Non ho mai
visto bovini ma avevano cavalli ... nel terreno ho visto personalmente il sig. ... come detto venivo incaricato PE
io arare il terreno e di imballare il fieno e il raccolto ... era il sig. che provvedeva alla manutenzione e ora vi Per_1
Per_ sono i figli ... ribadisco quanto detto prima nel terreno vi sono i ...”).
Si osserva che la prova di parte attrice non viene sconfessata neppure dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, sulla cui attendibilità si ha motivo di dubitare, posto che gli stessi per un verso hanno riferito genericamente sulle circostanze dedotte e per l'altro gli stessi non hanno avuto dubbio alcuno sulla presenza dell' fino al 2012, anno più volte ripetuto nella loro narrazione;
incongruenza questa che non può non CP_1
costituire oggetto di valutazione.
Nello specifico:
ha riferito di aver frequentato il terreno per cui è causa fino alla morte del padre, di cui non Testimone_5
ricorda esattamente l'anno (“2011 o 2012”), ricordando - tuttavia - perfettamente che fino al 2012 vi era l' CP_1
“che vi faceva pascolare le sue pecore” e di non esservi più recato proprio dal 2012 (“sono amico di famiglia
dell' ho frequentato il terreno di cui mi si chiede fino alla morte di mio padre avvenuta nel 2011 o 2012 CP_1
non ricordo bene;
confermo quindi che nel terreno di cui mi si chiede fino al 2012 c'è stato Controparte_1
, per quanto riguarda le attività svolte da nel terreno ricordo che vi faceva pascolare le sue pecore.
[...] CP_1
Dalla morte di mio padre io non sono più andato nel terreno perché dovevo curare i miei. Quando io sono
andato nel terreno con l' l'ho aiutato anche a mungere le pecore fino al periodo di cui ho detto ... Nulla so CP_1
Per_ in merito agli accordi tra e i ... confermo che fino al 2012 nel terreno ho visto il sig. ... io i CP_1 CP_1
pagina 10 di 13 non li ho mai visti nel terreno perlomeno fino al 2012 ... ribadisco quanto già detto io non li ho mai visti Per_1
nel terreno ... Nulla so in merito dal 2012 non ci sono più andato ... Nulla so delle circostanze di cui mi si
Per_ chiede. Non ho mai sentito neppure che sia stato venduto ai ”).
, zio del convenuto, ha riferito di aver visto - in una sola occasione ma sempre nel 2012 - uscire Persona_5
delle pecore dal terreno posto dinanzi a quello del nipote (si presume quello per cui è causa e nel quale egli non ha mai avuto accesso) ed entrare in quello dello stesso nipote, così deducendo che gli ovini fossero di proprietà
dell' (“ho frequentato il terreno di proprietà di mio nipote dove la sua famiglia ha la CP_1 Controparte_1
casa, sono andato per alcuni spuntini e per le provviste come agnelli e maialetti, sono andato un sacco di volte,
l'ultima volta un mese fa, nel terreno che è posto dinanzi a quello dove c'è la casa io non sono mai entrato, l'ho
visto solo dall'esterno, so che era di proprietà di un certo ma non so poi i passaggi successivi. In ordine Pt_5
alle circostanze di cui mi si chiede ricordo che nel 2012, era fine anno tra novembre e dicembre, sono passato
sulla strada di fronte al terreno di cui mi si chiede, mi sono fermato nella strada interpoderale bianca non
asfaltata che confina sia con il terreno dove gli hanno la casa sia con quello di fronte per non investire le CP_1
pecore che attraversavano la detta strada, queste pecore uscivano dal terreno posto a destra rispetto al mio
senso di marcia e andare nel terreno di fronte di mio nipote, ho presunto che le pecore fossero di mio nipote
perché andavano nel suo terreno e nell'occasione sono entrato anche nel terreno dove c'è la casa e c'era mio
nipote che preparava la roba per uno spuntino ...”).
ha riferito di aver lavorato nei terreni dell' fino al 2012, aiutandolo per il pascolo delle Testimone_6 CP_1
pecore, e di non aver visto in sua presenza altri nel terreno (“conosco perché lavoravo nei suoi Controparte_1
terreni sito in località Padru Oes, ci ho lavoravo fino al 2012, so precisare questo anno perché da allora non ho più
lavorato per lui, ci sono andato solo qualche volta;
quando io sono andato ho lavorato nei terreni posti da una parte e
CP_ dall'altra della strada;
confermo che il sig. ha svolto nel terreno posto dinanzi a quello dove c'è la sua casa, lo
aiutavo per il pascolo e le pecore le facevo passare da una parte all'altra ... quando io ho() fatto pascolare le pecore non
CP_ CP_ ho mai visto altre persone nel terreno di fronte a quello dove l' ha la casa ... il sig. ha provveduto anche alla
pulizia del detto terreno arandola;
non ha trattore quindi dava incarico ad altri per arare ... fin quando ci sono stato io a
pascolare il bestiame non ho visto altri nel terreno”).
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste , germano del convenuto, anche a non voler considerare lo Testimone_7
stretto rapporto di parentela, si osserva come lo stesso sia risultato particolarmente inattendibile laddove ha pagina 11 di 13 riferito circa la presenza del RA nel terreno per cui è causa fino al 2013, anno diverso da CP_1
Per_ quello indicato dallo stesso convenuto, precisando - tra l'altro - di aver visto raccogliere il fieno dai - “non
so se sia stato il padre o i figli” - dopo il 2013 quando il dante causa degli attori era già deceduto PE
(“... fino al 2013 c'eravamo noi che facevamo pascolare le pecore, io aiutavo mio RA, il terreno è posto proprio
davanti ad altro che era di proprietà di nostro padre;
confermo che mio RA ha svolto anche le altre attività indicate
Per_ come la coltivazione a foraggio, al pascolo e alla pulizia del terreno ... nel 2013 mio RA concesse ai di occupare
il terreno di cui mi si chiede per destinarlo a pascolo;
mio RA non li ha autorizzati a fare delle migliorie nel terreno e
loro comunque non le hanno fatte. Riconosco che nel 2011 venne l'ufficiale giudiziario che ha pignorato il terreno sito a
Padru Oes e allora io chiamai mio RA che parlò con il detto ufficiale. Perciò che l'ufficiale giudiziario CP_1
mi trovò davanti al cancello e mi chiede se ero io il proprietario e io gli risposto che era mio RA ... da quando mio
Per_ RA nel 2013 ha consentito ai di occupare il terreno ci sono rimasti fino ad oggi, anzi mi risulta che lo abbiano
dato in affitto ad altri ... ()in ordine alla circostanza di cui mi si chiede ribadisco che fino al 2013 c'eravamo noi poi dal
Per_ 2013 ci sono i perché sono autorizzati da mio RA;
non conosco i loro accordi ... io non ho mai visto bovini, ho
Per_ visto far pascolare altra gente ossi altri pastori ed all(e)vatori, credo autorizzati dai ... ho visto raccogliere il fieno
non so se sia stato il padre o i figli. Li ho visti dopo il 2013 ... piante ce ne sono poche, quest'anno ne PE
hanno tagliato degli altri senza l'autorizzazione nostra o meglio di mio RA ... al momento della scrittura di vendita io
non ero presente e ho sentito da mio RA che il prezzo non è stato pagato, non ha preso una lira, non mi ricordo quel
fosse il prezzo concordato...”).
Ora, dal raffronto delle dichiarazioni dei testi delle diverse parti in giudizio e alla luce delle suddette considerazioni sulle stesse, non può che concludersi nel ritenere che le fonti di prova fornite dagli attori forniscono elementi sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, per cui deve ritenersi perfezionato in capo agli attori l'acquisto della proprietà dell'immobile oggetto di causa per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dei sopra citati artt. 1158 e 1146 cod. civ.
In virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese e compensi di lite nella misura di cui in dispositivo in favore degli attori, liquidati sulla base dei parametri previsti dai D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022 (per la fase decisionale), tenuto conto che il valore della causa come indicato in citazione.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e/o assorbita, in accoglimento della domanda:
1. accerta e dichiara , nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , e , Parte_2 C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...], C.F. , proprietari esclusivi per intervenuta usucapione C.F._3
ordinaria del terreno, sito in Agro di Buddusò, Località Padru Oes, distinto in Catasto al Foglio 28, mappale
61, 156 e 158, già mappale 68;
2. manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
3. condanna il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di lite in Controparte_1
favore degli attori, che si liquidano in euro 2.779,00, oltre rimborso forf. 15% e accessori di legge;
Sassari, 24.05.2024
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 13 di 13