Trib. Napoli, ordinanza 04/04/2025
TRIB
Ordinanza 4 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, presieduto dal dott. Mauro Impresa, in merito a un reclamo avverso il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo. Il reclamante ha sostenuto che la provvisoria esecuzione fosse inadeguata, poiché il credito non era certo, liquido ed esigibile, e ha evidenziato la mancata mediazione e la notifica delle fatture. Ha chiesto quindi la revoca della provvisoria esecuzione, ritenendo che l'ordinanza fosse priva di adeguata motivazione.

Il giudice, tuttavia, ha dichiarato il reclamo inammissibile, argomentando che l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione non fosse impugnabile né modificabile, in base agli articoli 648 e 177 c.p.c. Inoltre, ha chiarito che il procedimento non rientrava nelle fattispecie previste dall'art. 50 bis c.p.c., escludendo quindi la possibilità di un intervento collegiale. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione delle norme processuali, evidenziando l'impossibilità di contestare la provvisoria esecuzione in assenza di gravi motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, ordinanza 04/04/2025
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero :
    Data del deposito : 4 aprile 2025

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