Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, composto dai sig.ri Magistrati: dott. Mauro Impresa presidente rel. dr.ssa Luigia Stravino giudice dr.ssa Alessia Notaro giudice ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia iscritta al n.r.g. 2627/2020 e vertente tra rapp. e dif. dall'Avv. Parte_1
Giovanni Buonocunto
Reclamante
e rapp. e dif. dall'Avv. Salvatore Controparte_1
Ciccarelli
Reclamata
Avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto reclamo ex Parte_1 art. 178, comma 2, c.p.c. avverso l'ordinanza con la quale il
Tribunale ha respinto l'istanza di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Ha premesso: che con decreto ingiuntivo n. 2623/2024 il Tribunale di Napoli gli aveva ingiunto di pagare la somma di euro 72095,69 oltre interessi e spese;
che aveva proposto opposizione al decreto
2623/2024; che durante la prima udienza del 9.12.2024 aveva evidenziato che era non stata esperita la mediazione ma ciononostante il giudice aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
che aveva chiesto la revoca della provvisoria esecuzione;
che la richiesta era stata respinta dal giudice senza considerare l'assenza della notificazione delle fatture al e la mancata emissione del provvedimento di concessione Parte_1 delle note difensive ex art. 171 bis c.p.c..
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che l'esecuzione anticipata era fonte di un grave pregiudizio;
che l'ordinanza di rigetto della revoca della provvisoria esecuzione non era stata adeguatamente motivata ed aveva ignorato il mancato espletamento della mediazione;
che la mancata emissione del provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. gli aveva impedito di articolare in modo più completo le proprie difese.
Sulla base di tali presupposti il reclamante ha chiesto di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
2623/2024 ed in subordine di disporre l'adozione di misure cautelari idonee a tutelare il proprio diritto nelle more del giudizio di opposizione. ha resistito al reclamo eccependo: che CP_1 CP_1
l'ordinanza con la quale è concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non è impugnabile, né con il reclamo né con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., e non è revocabile o modificabile ex art. 177 c.p.c.; che le ordinanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. non hanno natura propriamente cautelare e non rientrano nell'ambito di operatività del procedimento cautelare uniforme;
che l'invio della parti in mediazione dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto era in linea con le previsioni legali;
che non sussisteva la violazione del diritto di difesa in ragione alla mancata emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c..
Ciò premesso il reclamo è inammissibile.
L'art. 178 c.p.c., dedicato al controllo del collegio sulle ordinanze, prevede che le parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189 c.p.c., tutte le questioni risolte dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.
Al secondo comma l'art. 178 c.p.c. stabilisce che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico,
Pagina 2 quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.
Alla luce del dato normativo si ricava che l'intervento del collegio sui provvedimenti assunti dal giudice istruttore è previsto solo nei giudizi in cui, ex art. 50 bis c.p.c., il
Tribunale giudica in composizione collegiale.
Il presente giudizio, che ha ad oggetto il credito azionato in via monitoria da forniture di acqua, non rientra in quelli CP_2 menzionati dall'art. 50 bis c.p.c..
Ciò chiarito, va aggiunto: che l'art. 648 c.p.c. indica espressamente l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione come non impugnabile;
che l'art. 177 c.p.c. include le ordinanze non impugnabili tra quelle che non possono essere modificate né revocate dal giudice che le ha pronunciate;
che l'art. 649 c.p.c. prevede la sospensione per gravi motivi della provvisoria esecuzione del decreto concessa a norma dell'art. 642
c.p.c.(ovvero contestualmente all'emissione dell'ingiunzione)e non di quella accordata ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Consegue che il reclamo è inammissibile.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il reclamo inammissibile.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il presidente
Dott. Mauro Impresa
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