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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5170 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
4932/2021 N.R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del GOP Dott.
Antonio Cerruti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4932/2021, avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 553/2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Debora Parte_1
AS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Salerno alla Via F.lli De Mattia n. 6
- Opponente/Attore –
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed CP_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Verona, v.lo
S. AR 5°
- Opposta/Convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del
12/12/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 553/2021 del 10 marzo 2021, questo
Tribunale ingiungeva a il pagamento della somma Parte_1
di euro 8.317,22 oltre interessi e spese, ad istanza di
[...]
per credito derivante da contratto di finanziamento CP_1
personale n. 13967173 stipulato con PA S.p.A. e successivamente ceduto.
Con atto di citazione depositato l'8 giugno 2021, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo:
• mancata notifica del contratto di cessione e carenza di legittimazione attiva di;
CP_1
• incolpevole e non imputabile ritardo nell'adempimento.
si costituiva contestando l'opposizione e chiedendo la CP_1
conferma del decreto.
All'udienza del 31 dicembre 2021, il precedente Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria.
Le parti depositavano le rispettive memorie nei termini assegnati, confermando le proprie posizioni processuali.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
1. Questioni preliminari
L'opposizione è tempestiva e ritualmente proposta. Non sussistono eccezioni processuali ostative alla decisione nel merito.
2. Sulla legittimazione attiva di e sulla validità della CP_1
cessione del credito
Il motivo centrale dell'opposizione si fonda sulla pretesa mancanza di legittimazione attiva di per difetto di notifica della cessione del CP_1
credito e per mancata prova dell'avvenuta cessione. Tale argomentazione è manifestamente infondata sotto il profilo giuridico.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la cessione del credito è un contratto consensuale che si perfeziona per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario, determinando effetti traslativi immediati non solo tra essi ma anche nei confronti del debitore ceduto. La notificazione prevista dall'art. 1264
c.c. non attiene al perfezionamento della cessione, ma ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito dal debitore al cedente anziché al cessionario.
Nel caso di specie, ha fornito adeguata prova della propria CP_1
legittimazione attiva mediante la produzione di:
- contratto di cessione del credito intervenuto tra PA S.p.A. e in data 21 novembre 2018 (doc. 3 monitorio); CP_1
- elenco dei crediti ceduti (allegato A1) nel quale risulta specificamente individuata la posizione debitoria n. 13967173 intestata a (doc. 6 comparsa); Parte_1
- il contratto di finanziamento originario stipulato con PA
S.p.A. (doc. 2 monitorio);
- l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc. 4 monitorio).
Come precisato dalla giurisprudenza di merito, Tribunale civile Nola sentenza n. 1778 del 9 giugno 2025, "il contratto di cessione del credito, avendo natura consensuale, si perfeziona con il solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la qualità di creditore esclusivo e unico legittimato a pretendere la prestazione anche in via esecutiva. La notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. non è necessaria per il perfezionamento del trasferimento del credito, ma è funzionale esclusivamente ad assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto". La documentazione prodotta da dimostra inequivocabilmente CP_1
che il credito per cui è causa era incluso nell'operazione di cessione, come risulta dalla perfetta corrispondenza tra il numero di contratto indicato nell'elenco dei crediti ceduti (n. 13967173) e quello riportato nel contratto di finanziamento e nell'estratto conto.
3. Sulla comunicazione della cessione
Quanto alla pretesa mancanza di comunicazione della cessione, va rilevato che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto costituisce atto a forma libera che può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
Come chiarito dalla Corte d'appello civile Campobasso sentenza n. 268 del 10 settembre 2025 e da Cass. n. 654/2025 e Cass. n. 1770/2014,
"la notificazione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 comma 1 c.c. non deve essere intesa come notificazione in forma processuale, ma costituisce un atto a forma libera che può concretarsi in qualsiasi atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, ivi compresa la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo da parte del creditore cessionario".
Nel caso di specie, la comunicazione della cessione è avvenuta validamente quantomeno mediante la notifica del decreto ingiuntivo stesso, con il quale ha agito per il recupero del credito ceduto, CP_1
ponendo così il debitore a conoscenza della mutata titolarità del credito.
4. Sull'esistenza e l'esigibilità del credito
Il credito di risulta pienamente provato mediante la CP_1
produzione del contratto di finanziamento personale n. 13967173 stipulato dall'opponente con PA S.p.A. e dell'estratto conto certificato che evidenzia l'inadempimento del debitore. Come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
L'opponente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento del finanziamento, limitandosi ad allegazioni generiche e non supportate da documentazione probatoria.
Le vicende personali invocate dall'opponente (separazione dalla moglie, prelievi dal conto corrente cointestato, emergenza sanitaria da Covid-
19) sono del tutto inconferenti rispetto all'oggetto del contendere e non possono giustificare l'inadempimento contrattuale.
5. Sulla condanna per mancata partecipazione alla mediazione
Dalle risultanze processuali emerge che l'opponente non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, nonostante la regolare convocazione.
Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, "Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio".
Nel caso di specie, trattandosi di controversia in materia bancaria soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs.
n. 28/2010, e considerato che l'opponente non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, deve essere condannato al versamento della sanzione prevista dalla norma.
6. Spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di , e considerate la natura, il Parte_1
valore e la complessità (bassa) delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale) spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge a favore di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
RIGETTA l'opposizione proposta da . Parte_1
CONFERMA e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 553/2021 del 10 marzo 2021.
CONDANNA al pagamento delle spese processuali Parte_1
in favore di e per essa Controparte_1 Controparte_2
, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella
[...]
misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
CONDANNA al versamento all'entrata del bilancio Parte_1
dello Stato di euro 237,00 per mancata partecipazione al primo incontro di mediazione ex art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 28/2010.
Così deciso in Salerno il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cerruti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del GOP Dott.
Antonio Cerruti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4932/2021, avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 553/2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Debora Parte_1
AS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Salerno alla Via F.lli De Mattia n. 6
- Opponente/Attore –
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed CP_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Verona, v.lo
S. AR 5°
- Opposta/Convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del
12/12/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 553/2021 del 10 marzo 2021, questo
Tribunale ingiungeva a il pagamento della somma Parte_1
di euro 8.317,22 oltre interessi e spese, ad istanza di
[...]
per credito derivante da contratto di finanziamento CP_1
personale n. 13967173 stipulato con PA S.p.A. e successivamente ceduto.
Con atto di citazione depositato l'8 giugno 2021, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo:
• mancata notifica del contratto di cessione e carenza di legittimazione attiva di;
CP_1
• incolpevole e non imputabile ritardo nell'adempimento.
si costituiva contestando l'opposizione e chiedendo la CP_1
conferma del decreto.
All'udienza del 31 dicembre 2021, il precedente Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria.
Le parti depositavano le rispettive memorie nei termini assegnati, confermando le proprie posizioni processuali.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
1. Questioni preliminari
L'opposizione è tempestiva e ritualmente proposta. Non sussistono eccezioni processuali ostative alla decisione nel merito.
2. Sulla legittimazione attiva di e sulla validità della CP_1
cessione del credito
Il motivo centrale dell'opposizione si fonda sulla pretesa mancanza di legittimazione attiva di per difetto di notifica della cessione del CP_1
credito e per mancata prova dell'avvenuta cessione. Tale argomentazione è manifestamente infondata sotto il profilo giuridico.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la cessione del credito è un contratto consensuale che si perfeziona per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario, determinando effetti traslativi immediati non solo tra essi ma anche nei confronti del debitore ceduto. La notificazione prevista dall'art. 1264
c.c. non attiene al perfezionamento della cessione, ma ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito dal debitore al cedente anziché al cessionario.
Nel caso di specie, ha fornito adeguata prova della propria CP_1
legittimazione attiva mediante la produzione di:
- contratto di cessione del credito intervenuto tra PA S.p.A. e in data 21 novembre 2018 (doc. 3 monitorio); CP_1
- elenco dei crediti ceduti (allegato A1) nel quale risulta specificamente individuata la posizione debitoria n. 13967173 intestata a (doc. 6 comparsa); Parte_1
- il contratto di finanziamento originario stipulato con PA
S.p.A. (doc. 2 monitorio);
- l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc. 4 monitorio).
Come precisato dalla giurisprudenza di merito, Tribunale civile Nola sentenza n. 1778 del 9 giugno 2025, "il contratto di cessione del credito, avendo natura consensuale, si perfeziona con il solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la qualità di creditore esclusivo e unico legittimato a pretendere la prestazione anche in via esecutiva. La notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. non è necessaria per il perfezionamento del trasferimento del credito, ma è funzionale esclusivamente ad assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto". La documentazione prodotta da dimostra inequivocabilmente CP_1
che il credito per cui è causa era incluso nell'operazione di cessione, come risulta dalla perfetta corrispondenza tra il numero di contratto indicato nell'elenco dei crediti ceduti (n. 13967173) e quello riportato nel contratto di finanziamento e nell'estratto conto.
3. Sulla comunicazione della cessione
Quanto alla pretesa mancanza di comunicazione della cessione, va rilevato che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto costituisce atto a forma libera che può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
Come chiarito dalla Corte d'appello civile Campobasso sentenza n. 268 del 10 settembre 2025 e da Cass. n. 654/2025 e Cass. n. 1770/2014,
"la notificazione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 comma 1 c.c. non deve essere intesa come notificazione in forma processuale, ma costituisce un atto a forma libera che può concretarsi in qualsiasi atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, ivi compresa la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo da parte del creditore cessionario".
Nel caso di specie, la comunicazione della cessione è avvenuta validamente quantomeno mediante la notifica del decreto ingiuntivo stesso, con il quale ha agito per il recupero del credito ceduto, CP_1
ponendo così il debitore a conoscenza della mutata titolarità del credito.
4. Sull'esistenza e l'esigibilità del credito
Il credito di risulta pienamente provato mediante la CP_1
produzione del contratto di finanziamento personale n. 13967173 stipulato dall'opponente con PA S.p.A. e dell'estratto conto certificato che evidenzia l'inadempimento del debitore. Come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
L'opponente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento del finanziamento, limitandosi ad allegazioni generiche e non supportate da documentazione probatoria.
Le vicende personali invocate dall'opponente (separazione dalla moglie, prelievi dal conto corrente cointestato, emergenza sanitaria da Covid-
19) sono del tutto inconferenti rispetto all'oggetto del contendere e non possono giustificare l'inadempimento contrattuale.
5. Sulla condanna per mancata partecipazione alla mediazione
Dalle risultanze processuali emerge che l'opponente non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, nonostante la regolare convocazione.
Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, "Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio".
Nel caso di specie, trattandosi di controversia in materia bancaria soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs.
n. 28/2010, e considerato che l'opponente non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, deve essere condannato al versamento della sanzione prevista dalla norma.
6. Spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di , e considerate la natura, il Parte_1
valore e la complessità (bassa) delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale) spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge a favore di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
RIGETTA l'opposizione proposta da . Parte_1
CONFERMA e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 553/2021 del 10 marzo 2021.
CONDANNA al pagamento delle spese processuali Parte_1
in favore di e per essa Controparte_1 Controparte_2
, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella
[...]
misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
CONDANNA al versamento all'entrata del bilancio Parte_1
dello Stato di euro 237,00 per mancata partecipazione al primo incontro di mediazione ex art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 28/2010.
Così deciso in Salerno il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cerruti