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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 201/2021
TRA
(C.F. - Partita Iva n. ), in persona del liquidatore e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., (C.F. n. ), rappresentata e difesa, in Parte_2 C.F._1 forza di procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Sergio De
Simone (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, al Centro Direzionale, C.F._2
Isola F10, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(P. IVA n. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla
[...] C.F._3
comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. Giannantonio Di Giuseppe (C.F. n.
), con esso elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Cesare Rosaroll, C.F._4
n. 21, presso lo studio dell'avv. Marta Pagliuca;
APPELLATA
pagina 1 di 15 NONCHE'
(P. Iva n. ), in persona dell'amministratore e legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante p.t., (C.F. n. , subentrata in tutti i diritti Controparte_4 C.F._5
di credito della (P. IVA ), giusta atto di scissione per Notar Controparte_1 P.IVA_2 Per_1
di Cassino del 21 giugno 2021 e giusta atto di cessione dei crediti del 12 luglio 2021, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di intervento, ex art. 111, cpc, dall'avv.
Giannantonio Di Giuseppe (C.F. n. ), presso il cui studio, in alla C.F._4 CP_3
via Europa, n. 24, elettivamente domicilia;
TERZA INTERVENUTA, EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Dodicesima Sezione Civile, n.
8265/2020, depositata in data 3.12.2020, notificata in data 4.12.2020.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 4574/2016, emesso dal Tribunale di Napoli in data 22.6.2016 e depositato in data 23.6.2016, era ingiunto alla , di pagare, in Parte_1
favore della la somma di € 23.551,00, oltre interessi al tasso legale, quale Controparte_1
corrispettivo per le forniture di carburante di cui alle fatture indicate nel ricorso monitorio, ed oltre spese processuali.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo proponeva opposizione la Parte_1
liquidazione, che contestava le fatture poste a fondamento della richiesta monitoria, deducendo di non aver mai ricevuto le forniture di carburante in esse indicate.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale contestava la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, deducendo che: la società opponente aveva svolto attività di trasporto passeggeri nel golfo di nell'estate del 2013, avvalendosi dell'imbarcazione M/N CP_3
“Rais del Golfo”, numero di registro PT 1529, ed aveva acquistato carburante da essa opposta, come risultante dai “memorandum”, recanti la firma degli operatori della ora in Parte_1
liquidazione; le forniture di carburante da essa effettuate in favore dell'opponente erano state pagina 2 di 15 annotate, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, D.M. n. 577/95, su registro carico scarico, Contr previamente vidimato dall' di essa opposta, depositato in atti, nonché su apposito registro carico-scarico dell'imbarcazione, di cui, pertanto, chiedeva ordinarsi all'opponente l'esibizione, ex art. 210 c.p.c.; durante il periodo di lavoro nel golfo di l'opponente aveva CP_3
commissionato ulteriori forniture di carburante, queste tempestivamente pagate, come provato dalla documentazione depositata.
Tanto dedotto, l'opposta concludeva chiedendo, previa concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, di rigettare l'opposizione e di dichiararla temeraria, con condanna specifica, e con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c.; concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; in accoglimento dell'istanza di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., avanzata dalla ordinava alla società opponente Controparte_1
l'esibizione del libretto di controllo, nel quale erano annotati gli imbarchi ed i consumi dei prodotti petroliferi agevolati, ex art. 4, c. 3, d. m. 577/95, della M/N “Rais del Golfo”, numero registro PT 1529; ammetteva l'interrogatorio formale deferito dalla società opposta al rappresentante legale della società opponente, nonché la prova testimoniale articolata dalla
Controparte_1
L'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della opponente Parte_1 [...]
, non aveva luogo per la mancata comparizione dell'interrogando a renderlo;
né la Parte_1
società opponente ottemperava all'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., disposto dal Tribunale;
all'udienza del 21.3.2019, veniva escusso come teste , dipendente della Testimone_1 CP_1
[...]
All'esito dell'istruttoria, la causa era decisa con sentenza n. 8265/2020, depositata in data
3.12.2020, con cui il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la società opponente al pagamento della minor somma pari ad € 23.351,00, oltre interessi legali dal
19.7.2016 sino all'effettivo soddisfo, e spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione.
La decisione del primo giudice si fonda sui seguenti passaggi motivazionali:
- era del tutto generica la contestazione effettuata dalla società opponente, la quale, assumendo di non aver mai ricevuto l'erogazione delle forniture dedotte dall'opposta, aveva contestato le forniture di cui quest'ultima chiedeva il pagamento e tutte le fatture indicate nel ricorso pagina 3 di 15 monitorio, ma non anche l'esistenza di un contratto di fornitura tra le parti, cosa che avrebbe dovuto fare, avendo la società opposta prodotto due assegni bancari rilasciati dal legale rappresentante della , in favore della società opposta, emessi in data Parte_1 Parte_2
31.7.2013 e 22.8.2013 e mai disconosciuti;
- in difetto di contestazione del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, validi elementi di prova delle prestazioni eseguite dalla società opposta in favore dell'opponente potevano ricavarsi dalle stesse fatture commerciali, essendo queste prive di adeguato valore probatorio nel giudizio di opposizione solo in caso di specifica contestazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
- elementi di prova delle prestazioni eseguite dalla società opposta in favore dell'opponente potevano trarsi dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, , il quale aveva riferito Testimone_1 che la aveva svolto attività di trasporto passeggeri nel golfo di nell'estate Parte_1 CP_3
2013 con la M/N Rais del Golfo e che aveva acquistato carburante dalla Controparte_1
- ulteriori elementi di prova a sostegno della pretesa creditoria della società opposta si ricavavano dal contegno processuale della società opponente, il cui legale rappresentante, , non Parte_2 si era presentato a rendere l'interrogatorio formale a lui deferito;
sulla base di una valutazione globale del materiale probatorio acquisito, ex art. 232 c.p.c., vi erano elementi per ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;
- infine, parte opponente non aveva neanche esibito la documentazione di cui il giudice aveva ordinato l'esibizione, ex art. 210 c.p.c. (libretto di controllo nel quale erano annotati gli imbarchi ed i consumi dei prodotti petroliferi agevolati ex art. 4, comma 3, d.m. 577/95 della M/N “Rais del Golfo”, numero registro PT1529), e tale comportamento era valutabile, ex art. 116 c.p.c., quale implicita ammissione dei fatti da provare attraverso il documento non esibito;
- sulla base delle risultanze istruttorie e documentali acquisite, oltre che alla luce del contegno processuale dell'opponente, doveva ritenersi fondata la pretesa creditoria vantata dalla CP_1
che, però, andava quantificata nella somma di € 23.351,00 – a fronte della somma ingiunta
[...] di € 23.555,00 - in quanto la fattura 579/2013 non recava l'importo di € 3.000,00, come indicato nel ricorso monitorio, ma di € 2.800,00.
Sulla base dei presupposti sopra indicati, il primo giudice revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento della somma di € 23.351,00,00, oltre interessi legali dal pagina 4 di 15 19.7.2016 al saldo, oltre spese processuali.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 8265/2020, depositata in data 3.12.2020 e notificata in data 4.12.2020, ha proposto tempestivo appello la , con atto di citazione notificato in Parte_1
data 3.1.2021 alla con cui ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di Controparte_1 accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado e, per l'effetto, di dichiarare nullo ovvero annullare e comunque revocare il predetto opposto decreto ingiuntivo;
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi, ex art. 93 c.p.c., al procuratore dichiaratosi antistatario, o, in via subordinata, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che, in via preliminare, ha eccepito il Controparte_1
difetto di ius postulandi del procuratore dell'appellante, atteso che la procura alle liti a lui conferita per il giudizio di primo grado non si estendeva al giudizio di appello;
ha eccepito, poi,
l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., e ne ha contestato la fondatezza del merito, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite e condanna dell'appellate per la temerarietà dell'appello.
In data 23.1.2023, è intervenuta, ex art. 111 c.p.c., la che ha dedotto di Controparte_3
essere cessionaria del credito dedotto in giudizio, in quanto, con atto per notaio del Persona_2
21.6.2021, la si era scissa ed aveva fatto confluire tutti i propri crediti nella Controparte_1
che era interessata, quindi, ad intervenire in giudizio;
concludeva per il Controparte_3 rigetto dell'appello e per la dichiarazione di temerarietà dello stesso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 13.11.2024, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di ius postulandi del procuratore dell'appellante, è infondata, in quanto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ove la procura conferita in primo grado rechi l'espressione per il “presente giudizio”, “processo”,
“causa”, “lite”, senza alcuna indicazione delimitativa, essa risulta esprimere la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso,
e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento della procura solo per il pagina 5 di 15 primo grado, di cui all'art. 83 c.p.c., norma che deve considerarsi operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna indicazione (in tal senso, cass. civ., sez. VI, n. 18633, del 30.6.2021).
C.1. Con il primo motivo di appello, la società appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto generica la contestazione delle fatture effettuata da essa appellante nel giudizio di primo grado, in quanto essa aveva contestato le forniture di cui alle fatture, negando di averle ricevute, senza però mai contestare specificamente che tra le parti fosse intercorso un contratto di fornitura, cosa che, invece, avrebbe dovuto fare, avendo la società opposta, odierna appellata, prodotto due assegni bancari, rilasciati da
[...]
, legale rappresentante della all'ordine della Pt_2 Parte_1 Controparte_1
L'appellante ha dedotto che il ragionamento del primo giudice non era condivisibile, in quanto, ai fini del giudizio, ciò che rilevava non era la sussistenza di un rapporto commerciale tra le parti, rapporto che era effettivamente esistito e non poteva essere contestato da essa appellante, ma l'esistenza delle forniture indicate nelle fatture su cui si fondava la domanda monitoria, ed erano solo queste che essa appellante aveva contestato, negando di averle ricevute. Era pertanto errato il ragionamento del primo giudice di ritenere provate le forniture di cui alle fatture azionate in via monitoria solo perché tra le parti vi erano stati e diversi rapporti commerciali e, d'altro canto, i due assegni bancari prodotti, dell'importo di € 2.800,00 e di 3.040,00, emessi in data 31.7.2013 e
22.8.2013, riguardavano operazioni commerciali diverse da quelle per cui è causa, tanto che l'opposta, odierna appellata, non li aveva imputati al pagamento delle forniture di cui al decreto ingiuntivo.
Pertanto, dovendosi ritenere esaustiva la contestazione delle fatture formulata dall'appellante, opponente in primo grado, spettava all'opposta, odierna appellata, fornire la prova del proprio credito, e a tale scopo non era sufficiente ed adeguata la documentazione depositata dalla medesima opposta (in particolare, i “memorandum” per l'imbarco di provviste a bordo e relativi allegati), da considerare mera cartula prova di valore probatorio, in quanto, a fronte delle contestazioni e del disconoscimento effettuati da essa appellante nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'opposta non era stata in grado neanche di riferire il Controparte_1
nominativo del soggetto che avrebbe sottoscritto per ricevuta i documenti di consegna delle pagina 6 di 15 forniture, né tantomeno quali fossero i poteri rappresentativi della società opponente in capo ai soggetti firmatari.
C.2. Con il secondo motivo di appello, la società appellante ha dedotto l'irrilevanza, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese dal teste escusso, , il quale, nel riferire che Testimone_1 essa appellante aveva svolto attività di trasporto passeggeri nel golfo di nell'estate del 2013 CP_3
con la M/N Rais del Golfo ed aveva acquistato carburante dalla non aveva Controparte_1
fornito nessuna prova della pretesa creditoria della , visto che non era in contestazione CP_1
l'esistenza di rapporti commerciali tra le parti, ma erano in contestazione solo le specifiche forniture di cui alle fatture azionate in via monitoria.
C.3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto di poter trarre un ulteriore elemento di prova della pretesa creditoria dell'opposta in primo grado, odierna appellata, dal contegno processuale di essa appellante, ossia dall'ingiustificata mancata comparizione del legale rappresentante di essa appellante a rendere l'interrogatorio formale a lui deferito.
C.4. Prima di esaminare i motivi di appello, va rilevato che dalla stessa documentazione depositata dall'opposta in primo grado, odierna appellata (vedi documenti denominati “fatture pagate” e “doc. contabili”, allegati dall'opposta alla comparsa di risposta depositata in primo grado), risulta che n. 6 delle n. 12 fatture azionate in via monitoria risultano pagate dalla società opponente: si tratta delle fatture n. 579/2013 del 6.7.2013, dell'importo di € 2.800,00; n.
655/2013 del 24.7.2013 dell'importo di € 3.040,00; n. 666/2013 del 29.7.2013 dell'importo di €
1.000,00; n. 667/2013 del 29.7.2013, dell'importo di € 1.000,00; n. 734/2013 del 3.8.2013, dell'importo di € 770,00; n. 735/2013 del 3.8.2013, dell'importo di € 770,00.
Le predette fatture risultano tra le “fatture pagate”, contenute in un file così denominato ed allegato alla comparsa di risposta depositata dalla in primo grado;
inoltre, il pagamento CP_1
delle fatture sopra indicate è annotato nel Registro IVA della , contenuto nel file CP_1 denominato “doc. contabile” (allegato anch'esso alla comparsa di risposta depositata dalla in primo grado), nel quale, in corrispondenza delle predette fatture, vi è l'annotazione CP_1
“incasso fattura” o “saldo fattura”.
Giova rilevare che il pagamento è un'eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio, anche in grado di appello (cass. civ., 7.2.2025, n. 3155; cass. civ., 24.12.2021, n. 41474; cass. civ.,
pagina 7 di 15 2.7.2018, n. 17196).
Ne deriva che la pretesa creditoria dell'opposta in primo grado, odierna appellata, accertata dal primo giudice nell'importo di € 23.351,00, deve ritenersi estinta nei limiti dell'importo di €
9.380,00 (pari alla sommatoria degli importi delle fatture che risultano pagate).
Occorre, a questo punto, esaminare i motivi di appello, tutti relativi alla prova dell'avvenuta erogazione delle forniture di carburante, in relazione alle fatture per le quali non vi è prova del pagamento, ossia alle fatture n. 753/2013 del 7.8.13 di € 3.040,00; n. 778/2013 del 12.8.13 di €
3.040,00; n. 794/2013 de 17.8.13 di € 1.520,00; n. 795/2013 del 17.8.13 di € 825,00; n. 820/2013 del 23.8.13 di € 2.546,00; n. 838/2013 del 29.8.13 di € 3.000,00.
C.5. Il primo motivo di appello, nella prima parte, è inammissibile, nella seconda parte è, invece, infondato.
Il primo motivo di appello, nella prima parte, è inammissibile, in quanto le censure ivi espresse, seppur fondate, non portano a sovvertire la decisione del primo giudice.
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le contestazioni delle fatture, contenute nell'atto di opposizione, non sono generiche, avendo la società opponente, odierna appellante, chiaramente dedotto di non aver mai ricevuto le forniture di cui alle fatture azionate dall'opposta in via monitoria, e tanto basta a contestare la fondatezza della pretesa creditoria della società opposta, anche se, effettivamente, l'opponente, odierna appellante, almeno nell'atto di opposizione, taceva l'esistenza di rapporti commerciali tra essa e l'opposta.
Ma il fatto che siano intercorsi rapporti commerciali tra le parti in causa non vuol dire che, per ciò solo, debba ritenersi provata l'esecuzione, da parte della in favore della CP_1 Pt_1
delle specifiche forniture di gasolio di cui alle fatture poste a fondamento della richiesta monitoria della . CP_1
Tuttavia, il primo giudice, pur qualificando la contestazione delle fatture, da parte dell'opponente, odierna appellante, come generica, non poneva a fondamento della sua decisione solo l'omessa contestazione specifica delle predette fatture, ma poneva una serie di elementi di prova acquisiti durante il giudizio e, in particolare: le dichiarazioni rese dal teste escusso, ; Testimone_1
l'ingiustificata mancata comparizione del rappresentante legale della Parte_1
liquidazione, odierno appellante, all'udienza del 5.7.2018, fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale a lui deferito;
la mancata ottemperanza, da parte dell'opponente,
pagina 8 di 15 odierna appellante, all'ordine di esibizione disposto dal giudice, ex art. 210 c.p.c.
Le dichiarazioni del teste (integrante una prova) e l'ingiustificata mancata Testimone_1
comparizione del legale rappresentante della società opponente, odierna appellata, a rendere l'interrogatorio formale a lui deferito (integrante un argomento di prova) sono oggetto del secondo e del terzo motivo di appello.
C.6. Le dichiarazioni del teste , oggetto del secondo motivo di appello, devono essere Tes_1
esaminate unitamente ai “memorandum”, a cui danno forza probatoria, e che sono oggetto della seconda parte del primo motivo di appello.
La società , nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, deduceva, CP_1
a sostegno della sua pretesa creditoria, che la fornitura di carburante era effettuata mediante compilazione di un apposito “memorandum”, numerato, datato e firmato sia dall'esercente dell'impianto, o da un suo delegato, sia dal marittimo o comandante dell'imbarcazione rifornita, e produceva in giudizio i predetti “memorandum” (allegati alla comparsa di risposta depositata in primo grado).
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., la società opponente, odierna appellante, deduceva che la documentazione prodotta dall'opposta era priva di valore probatorio, CP_1
tanto che la non sapeva neppure riferire il nominativo del soggetto che avrebbe CP_1
sottoscritto per ricevuta, nell'interesse di essa i documenti di consegna delle forniture Pt_1
di carburante, né, quindi, era in grado di riferire nulla circa i poteri del soggetto sottoscrittore di rappresentare la società opponente, odierna appellante.
Il teste escusso in primo grado, , dipendente della , preposto Testimone_1 CP_1 all'impianto di distribuzione, dopo aver confermato i capi nn. 1 e 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dalla società opposta (“Vero che la ora in liquidazione Pt_1 ha svolto attività di trasporto passeggeri nel golfo di nell'estate del 2013 con la M/N CP_3
“Rais del Golfo” numero di registro PT 159”; “Vero che la ora in liquidazione ha Pt_1 acquistato carburante dalla ), confermava anche il capo n. 4 (“Vero che in Controparte_1
occasione delle forniture di carburante si provvedeva alla compilazione di un apposito
“memorandum”, numerato, datato e firmato sia dal delegato della sia dal Controparte_1 comandante o dal subordinato del comandante”) ed il capo n. 5, riproduttivo del precedente capo
(“Vero che al momento della fornitura il comandante o il subordinato del comandante
pagina 9 di 15 provvedeva ad apporre firma sui memorandum”).
Pertanto, il teste escusso, , anche se non operava uno specifico riferimento alle Tes_1
forniture indicate nelle singole fatture azionate in via monitoria dalla , tutte risalenti ai CP_1
mesi di luglio ed agosto 2013, dichiarava che, nell'estate del 2013, la con Pt_1
l'imbarcazione “Rais del Golfo”, aveva svolto attività di trasporto passeggeri nel golfo di e CP_3
si era rifornita di carburante dalla società ; dichiarava ancora che, in occasione delle CP_1 singole forniture di carburante, si provvedeva alla compilazione di un “memorandum”, numerato e datato, che veniva firmato sia un da un delegato della , sia dal comandante CP_1 dell'imbarcazione che si riforniva di carburante o da un suo subordinato.
Ed effettivamente dall'esame dei “memorandum” in atti (vedi allegato, denominato
“memorandum”, della comparsa di risposta depositata da nel giudizio di primo grado), CP_1 risulta che ciascuno di essi reca un numero, la data, l'indicazione del natante (“Rais del Golfo”, che è, appunto, il nominativo dell'imbarcazione della società appellante), l'indicazione del prezzo della fornitura di carburante erogata e dei litri erogati, nonché due sottoscrizioni, una sotto il timbro della e l'altro sotto il timbro della . Pt_1 CP_1
Poiché il teste escusso, della cui attendibilità neanche l'appellante dubita (come espressamente precisato nell'atto di appello), con specifico riferimento alle sottoscrizioni sui “memorandum”, confermava la circostanza che, in occasione della fornitura di carburate, il “memorandum” era sottoscritto sia dal delegato della sia dal comandante dell'imbarcazione o dal Controparte_1 subordinato del comandante”, risulta provato che la sottoscrizione, apposta sui “memorandum”, sotto il timbro della sia stata apposta o dal comandante dell'imbarcazione, “Rais Parte_1 del Golfo”, o da un suo subordinato.
Se si confrontano i “memorandum” con le n. 6 fatture che non risultano pagate (fatture nn.
753/2013 del 7.8.13 dell'importo di € 3.080,00; n. 778/2013 del 12.8.13 dell'importo di €
3.040,00; n. 794/2013 de 17.8.13 dell'importo di € 1.520,00; n. 795/2013 del 17.8.13 dell'importo di € 825,00; n. 820/2013 del 23.8.13 dell'importo di € 2.546,00; n. 838/2013 del
29/08/13 dell'importo di € 3.000,00) si rileva una corrispondenza relativa alle date delle fatture, alle quantità in litri di carburante fornito ed al prezzo, nel senso che per ogni fattura c'è il corrispondente “memorandum”, che riporta la data della fattura, la quantità di carburante erogato
(che corrisponde a quello indicato in fattura) ed il prezzo relativo (che corrisponde anch'esso a pagina 10 di 15 quello indicato in fattura).
Si registrano lievissime sfasature solo per le fatture n. 794/2013 del 17.8.2013 e n. 795 del
17.8.2013: nella fattura n. 794/2013 è indicato l'importo di € 1.520,00, a fronte dell'importo di €
1.500,00 indicato nel “memorandum” (mentre coincidono la data della fattura ed i litri di gasolio erogati); nella fattura n. 795/2013 è indicato l'importo di € 825,00 a fronte dell'importo di €
750,00 indicato nel “memorandum” (mentre coincidono la data della fattura ed il quantitativo di litri erogati).
La società opponente, odierna appellata, si è limitata ad affermare, sia nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in primo grado, che nell'atto di appello, che i “memorandum” erano privi di valore probatorio perché la controparte, la , non aveva indicato il CP_1
nominativo del soggetto che avrebbe sottoscritto i “memorandum” nell'interesse di essa appellante, e, quindi, non aveva indicato quali fossero i poteri rappresentativi di essa appellante in capo al soggetto sottoscrittore, ma non ha mai contestato specificamente che quelle risultanti sui
“memorandum”, sotto il timbro , fossero le firme del comandante Parte_1 dell'imbarcazione “Rais del Golfo” o di un suo subordinato, come dichiarato dal teste
; né ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del teste , ma, anzi, al Tes_1 Tes_1 contrario, le ha giudicate genuine ed attendibili (“Tutte queste ultime circostanze, confermate dal teste, che effettivamente appaiono genuine e non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità delle stesse,…; cfr., atto di appello, terz'ultima pagina); né ha offerto prove di segno contrario.
L'appellante solo nella memoria di replica depositata nel giudizio di appello ha chiesto che fosse disposta istruttoria “per l'accertamento dell'identità del soggetto che ha sottoscritto le ricevute di consegna contestate, al fine di verificarne la riconducibilità a e di accertare se vi Parte_1 sia stata una corretta contemplatio domini”, ma siffatta richiesta – oltre a non contenere la specifica indicazione del mezzo istruttorio chiesto dall'appellante – è inammissibile per la dirimente ragione che non risulta essere stata formulata in primo grado, né nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, né nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata dall'odierna appellante, a cui non seguiva il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c.
Ne deriva che i “memorandum”, esaminati congiuntamente alle dichiarazioni del teste
, consentono di ritenere provate le erogazioni di carburante, da parte della Tes_1 CP_1
pagina 11 di 15 alla indicate nelle sei fatture rimaste impagate ed allegate al ricorso monitorio, con Pt_1
conseguente infondatezza sia della seconda parte del primo motivo di appello, con cui l'appellante tenta di togliere valore probatorio “ai memorandum”, sia del secondo motivo di appello, volto ad affermare che le dichiarazioni del teste , pur essendo attendibili, non Tes_1
erano idonee a provare la pretesta creditoria della . CP_1
C.7. Il terzo motivo di appello è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione per cui il primo giudice riteneva ingiustificata la mancata comparizione del legale rappresentante della società appellante all'udienza del 5.7.2018 a rendere l'interrogatorio formale a lui deferito dalla . In particolare, il primo giudice affermava che all'udienza del 5.7.2018, fissata per CP_1 assumere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, odierna appellante, l'interrogando non si presentava ed il difensore della società opponente deduceva che l'interrogando era impossibilitato a comparire in quanto imbarcato su una nave in navigazione all'estero, chiedendo rinvio per l'espletamento del mezzo istruttorio;
il giudice rinviava all'udienza del 21.3.2019 per l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, ove l'interrogando avesse giustificato il suo impedimento a comparire all'udienza del 5.7.2018; all'udienza del 21.3.2019 l'interrogando non si presentava ed il difensore della società opponente depositava certificato medico dell'interrogando del 20.3.2019, attestante l'impedimento a comparire per l'udienza del 21.3.2019, mentre restava ingiustificata la mancata comparizione dell'interrogando all'udienza del 5.7.2018.
L'appellante, a fondamento del terzo motivo di appello, ha dedotto che all'udienza del 21.3.2019
l'interrogando non compariva, ma il difensore della società opponente depositava certificato medico del 20.3.2019, attestante l'impedimento a comparire dell'interrogando all'udienza del
21.3.2019 e chiedeva rinvio per l'assunzione dell'interrogatorio formale ed il deposito in originale della documentazione attestante l'impedimento dell'interrogando ad essere presente all'udienza (cfr. sentenza impugnata e verbale di udienza del 21.3.2019), ma il giudice non accoglieva la richiesta.
L'appellante, pertanto, non coglie che il primo giudice riteneva ingiustificata la mancata comparizione dell'interrogando all'udienza del 5.7.2018, nella quale si rinviava all'udienza del
21.3.2019 per assumere l'interrogatorio formale del legale rappresentante di essa società appellante, ma solo se l'interrogando avesse giustificato la sua mancata comparizione all'udienza pagina 12 di 15 del 5.7.2018, cosa che non avveniva.
Giova rilevare che il terzo motivo di appello riguarda solo la giustificata/ingiustificata mancata comparizione dell'interrogando a rendere l'interrogatorio formale, ma non investe la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice affermava che, sulla base di una valutazione globale del materiale probatorio acquisito, ex art. 232 c.p.c., vi erano elementi per ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (che erano gli stessi fatti oggetto dei capitoli di prova testimoniale); pertanto, quest'ultimo passaggio argomentativo resta fermo, una volta confermata l'ingiustificata mancata comparizione dell'interrogando all'udienza del 5.7.2018.
C.8. Deve, infine, osservarsi che la sentenza di primo grado non è stata impugnata nella parte in cui il primo giudice affermava che parte opponente, odierna appellante, non aveva provveduto ad esibire, ex art. 210 c.p.c., la documentazione oggetto dell'ordine di esibizione emesso nei suoi confronti (libretto di controllo, nel quale erano annotati gli imbarchi ed i consumi dei prodotto petroliferi agevolati, ex art. 4, comma 3, d.m. 577/95 della M/N “Rais del Golfo” numero registro
PT 1529), e richiamava il principio per cui la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione costituisce comportamento valutabile, ex art. 116 c.p.c., quale implicita ammissione dei fatti da provare attraverso il documento non esibito.
C.9. In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata la pretesa creditoria dell'appellata nei confronti dell'appellante da € 23.351,00, come accertata dalla sentenza di primo grado, deve ridursi ad €. 13.916,00 (€. 3.080,00, di cui alla fattura n. 753/2013 del
7.8.2013, + €. 3.040,00, di cui alla fattura n. 778/2013, + €. 1.500,00, di cui al memorandum relativo alla fattura n. 794/13, che reca il diverso importo di €. 1.520,00, + €. 750,00, di cui al memorandum relativo alla fattura n. 795/2013, che reca il diverso importo di €. 825,00, + €.
2.546,00, di cui alla fattura n. 820/2013, + €. 3.000,00, di cui alla fattura n. 838/2013), e al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali dal 19.7.2016 al saldo (così come statuito, quanto agli interessi, nella sentenza impugnata, senza contestazione sul punto), l'appellante deve essere condannata in favore dell'appellata Controparte_1
D. Le spese processuali
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio di appello, che ha visto quasi dimezzarsi la pretesa creditoria della , a seguito del rilievo del pagamento di alcune fatture, operato CP_1
dalla Corte sulla base della documentazione ritualmente depositata dall'opposta nel giudizio di pagina 13 di 15 primo grado, le spese del doppio grado di giudizio sono interamente compensate tra l'appellante e l'appellata.
Le spese della fase monitoria devono essere, invece, compensate in ragione di un mezzo, mentre per l'altro mezzo restano a carico dell'appellante, opponente in primo grado;
esse sono liquidate nel loro ammontare unitario nella misura indicata in dispositivo sulla base della tabella n. 8 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., applicando i valori medi, ed utilizzando lo scaglione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,00, tenuto conto del decisum.
Per le stesse ragioni sopra indicate devono essere interamente compensate anche le spese del giudizio di appello relative al rapporto processuale tra l'appellante e la terza intervenuta, quale cessionaria del credito, tenendosi anche conto della contenuta attività processuale e difensiva spiegata dalla terza intervenuta, la quale, qualificandosi come cessionaria del credito per cui è causa, si è limitata ad aderire alle conclusioni dell'appellata.
Deve essere rigettata la domanda dell'appellata e della terza intervenuta di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., per appello temerario, in quanto non è stata dedotta e provata la concreta ed effettiva esistenza di un danno determinato dal comportamento processuale della controparte (cass. civ., 15.4.2013, n. 9080).
Né ricorrono nei confronti dell'odierna appellante i presupposti della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
cfr., cass. civ., sez. un., 20.4.2018, n. 9912) per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., non configurando l'introduzione del giudizio un abuso dello strumento processuale.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla , nei confronti della Parte_1 CP_1
con l'intervento, ex art. 111 c.p.c., della cessionaria della società
[...] Controparte_3
appellata, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Dodicesima Sezione Civile, n. 8265/2020, pubblicata in data 3.12.2020, notificata in data 4.12.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
pagina 14 di 15 1) In parziale riforma della sentenza impugnata, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di € 13.916,00, oltre interessi al tasso legale dal 19.7.2016 al saldo;
2) Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata;
3) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'opposta della metà (1/2) delle spese della fase monitoria, spese che liquida nell'ammontare unitario (1/1) nella somma di € 118,50 per spese e € 567,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e
CPA, se dovute, nella misura come per legge;
compensa tra le parti la residua metà (1/2);
4) Compensa le spese del giudizio di appello tra l'appellante e la terza intervenuta,
[...]
CP_3
Napoli, 16.04.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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