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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 13443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13443 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SCOGNAMIGLIO RAFFAELLA presso la quale elettivamente domicilia in Torre del Greco (NA) alla piazza Luigi Palomba n.14
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SOLARO ANGELA presso la quale elettivamente domicilia in Ercolano (NA) alla Via Sacerdote Benedetto Cozzolino n.22
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.2024 e , premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio in Ercolano (NA) il 24.08.1981, che dalla predetta unione erano nati
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 quattro figli. , e tutti maggiorenni e, ad eccezione di che viveva Per_1 Per_2 Pt_3 Pt_4 Pt_4
con la madre ed era in cerca di occupazione, anche economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, dopo un rinvio dell'udienza resosi necessario onde consentire alle parti di integrare i patti separativi, all'udienza cartolare del 17.12.2024 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso e successivamente integrate e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c..Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1.I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto dando atto che Pt_2
unitamente alla figlia ha già spostato altrove la propria residenza da Asola (MN) a
[...] Pt_4
Ercolano al Vico Zappella n. 16;
2. verserà al coniuge, entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento di , maggiorenne ma non autosufficiente e in cerca di prima occupazione, la Pt_4
somma mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche e/o sportive, a condizione che le decisioni relative alle predette spese necessarie per la salute e lo svago di Pt_4
siano assunte di comune accordo fra i genitori. Tale importo sarà rivalutato secondo gli indici ISTAT, come per legge. Nulla per il coniuge che espressamente rinuncia all'assegno di mantenimento. La sig.ra
percepirà, per patto espresso, integralmente l'eventuale importo erogato dall' a titolo di Pt_2 CP_1
assegno unico universale in favore della figlia.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 3. I coniugi dichiarano di aver regolato separatamente ogni pendenza tra loro e di non aver nulla a pretendere reciprocamente.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_5 Pt_2
così provvede:
[...]
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.184 , parte II, S. A reg. Atti Matrimonio anno 1981);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13443 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SCOGNAMIGLIO RAFFAELLA presso la quale elettivamente domicilia in Torre del Greco (NA) alla piazza Luigi Palomba n.14
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SOLARO ANGELA presso la quale elettivamente domicilia in Ercolano (NA) alla Via Sacerdote Benedetto Cozzolino n.22
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.2024 e , premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio in Ercolano (NA) il 24.08.1981, che dalla predetta unione erano nati
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 quattro figli. , e tutti maggiorenni e, ad eccezione di che viveva Per_1 Per_2 Pt_3 Pt_4 Pt_4
con la madre ed era in cerca di occupazione, anche economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, dopo un rinvio dell'udienza resosi necessario onde consentire alle parti di integrare i patti separativi, all'udienza cartolare del 17.12.2024 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso e successivamente integrate e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c..Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1.I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto dando atto che Pt_2
unitamente alla figlia ha già spostato altrove la propria residenza da Asola (MN) a
[...] Pt_4
Ercolano al Vico Zappella n. 16;
2. verserà al coniuge, entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento di , maggiorenne ma non autosufficiente e in cerca di prima occupazione, la Pt_4
somma mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche e/o sportive, a condizione che le decisioni relative alle predette spese necessarie per la salute e lo svago di Pt_4
siano assunte di comune accordo fra i genitori. Tale importo sarà rivalutato secondo gli indici ISTAT, come per legge. Nulla per il coniuge che espressamente rinuncia all'assegno di mantenimento. La sig.ra
percepirà, per patto espresso, integralmente l'eventuale importo erogato dall' a titolo di Pt_2 CP_1
assegno unico universale in favore della figlia.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 3. I coniugi dichiarano di aver regolato separatamente ogni pendenza tra loro e di non aver nulla a pretendere reciprocamente.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_5 Pt_2
così provvede:
[...]
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.184 , parte II, S. A reg. Atti Matrimonio anno 1981);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4