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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/08/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 755/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 755/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. DARIO TINO VLADIMIRO GAMBA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA
PINASCA, 12 10138 TORINO, presso lo studio dello stesso in forza di procura speciale allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c. parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MARISA OLGA MERONI (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._1 in CORSO ITALIA 13 20122 MILANO, per procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c parte appellata
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie
e provvidenze, in accoglimento delle ragioni di gravame ed in riforma della sentenza n. 979/2021 pronunciata dal Tribunale
pagina 1 di 22 di Asti – dott. Carena, nella causa R.G. 4075/2019 pubblicata in data 06/12/2021 e non notificata: - in via preliminare e/o pregiudiziale: - accogliersi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'appellata sentenza - sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: - dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di in favore del Pt_1
Tribunale di Torino, per i motivi di cui in narrativa;
- sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: - dichiarare il difetto di Cont legittimazione attiva della e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
- in via istruttoria: - disporsi CTU contabile - nel merito: - revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, poiché infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa, che dovranno intendersi qui integralmente trascritte, dichiarando in ogni caso la pregressa avvenuta tacitazione di tutte le pretese creditorie eventualmente vantate dalla - in totale riforma CP_1 dell'appellata sentenza, mandare assolta l' da qualsiasi pretesa creditoria nei suoi confronti avanzata da parte CP_2 dell'PE ; - in ogni caso - con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre rimborso CP_1 forfettario, spese generali, CPA e IVA come per legge.”
Per parte appellata:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: in via preliminare, in rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348-bis c.p.c. dell'impugnazione avversaria e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Asti n. 979 del 6 dicembre 2021; in via principale, nel merito: accertare e dichiarare
l'infondatezza dell'impugnazione avversaria e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Asti n. 979 del 6 dicembre
2021; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. IL FATTO
La controversia in esame origina da forniture di prodotti farmaceutici e sanitari all' Parte_1 effettuate da diverse società farmaceutiche, i cui crediti sono stati successivamente ceduti alla
[...] [...]
(ora . Le forniture hanno riguardato contratti di fornitura di beni e Controparte_1 Controparte_3 prodotti sanitari, non appalti di servizi, stipulati in parte direttamente tra i fornitori e l'ASL AT, in parte in esecuzione di convenzioni quadro gestite dalla Società di Committenza Regionale (SCR) Piemonte.
I crediti oggetto di causa derivano da fatture emesse per forniture di prodotti farmaceutici e sanitari da parte di OS, DA Italia, IE, IA, IC Italia, MG, CU Medical,
VA Italia, DI, Criosalento, Pfizer S.r.l., AN Italia, AN S.p.A., Pfizer Italia S.r.l., Baxter S.p.A.,
Bristol-Myers Squibb S.r.l. e Inter Farmaci Italia S.r.l. Tali crediti sono stati oggetto di cessione a CP_3
che ha provveduto a notificare gli atti di cessione all'ASL AT.
[...]
assumendo di essere cessionaria dei suddetti crediti, ha ottenuto dal Tribunale di Asti il decreto CP_3 ingiuntivo n. 992/2019 per l'importo complessivo di euro 958.115,78, di cui euro 154.570,80 a titolo di pagina 2 di 22 capitale per fatture non pagate ed euro 804.830,14 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre fatture già saldate.
Nel corso del giudizio di opposizione, come si vedrà, è poi emerso che parte delle fatture azionate erano state nel frattempo pagate dall'ASL AT, con conseguente riduzione del credito in linea capitale da euro
154.570,80 ad euro 97.876,99. È rimasta invariata la pretesa relativa agli interessi di mora, documentata attraverso note di debito accompagnate da fogli riepilogativi indicanti, per ciascuna fattura tardivamente pagata, gli estremi del documento, l'importo, le date di emissione e scadenza, i giorni di ritardo e il tasso di interesse applicato.
L'ASL AT ha gestito i pagamenti in modalità differenziate: in alcuni casi ha effettuato i versamenti direttamente in favore dei fornitori originari, in altri casi in favore di in forza di procure CP_3 all'incasso. L' ha sostenuto di aver già provveduto al pagamento di gran parte delle fatture azionate, Pt_1
Cont producendo documentazione – di cui ha contestato la tardività – relativa ai mandati di pagamento emessi dalla tesoreria dell'ente.
2. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il giudizio di primo grado ha preso avvio con l'opposizione proposta dall'ASL AT avverso il decreto ingiuntivo n. 992/2019 emesso dal Tribunale di Asti in data 24-25 luglio 2019, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma complessiva di euro 958.115,78 oltre interessi e spese. CP_3
L'opponente ha dedotto in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Asti in favore del
Tribunale di Torino, sostenendo che per tutti i contratti sottoscritti dalle società fornitrici con la SCR
(Società di Committenza Regionale) era individuata pattiziamente la competenza del Foro di Torino. A sostegno dell'eccezione ha prodotto lo "schema convenzione SCR" (doc. 03 ASL primo grado), consistente in una bozza di convenzione priva dell'indicazione di uno dei due soggetti contraenti e della sottoscrizione delle parti.
L'ASL AT ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a per mancato CP_3 perfezionamento delle cessioni dei crediti azionati, sostenendo l'applicabilità del combinato disposto dell'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, con gli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923, che subordinerebbero l'efficacia della cessione all'adesione dell'amministrazione interessata.
Nel merito, l'opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo e l'esistenza del credito ex adverso vantato, allegando di aver già provveduto al pagamento di gran parte delle fatture azionate. si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, in via CP_3 principale quale cessionaria dei crediti e in via subordinata quale procuratrice all'incasso. Nel corso del giudizio ha dato atto che, a seguito dei pagamenti effettuati dall'ASL, il credito azionato in linea capitale si pagina 3 di 22 era ridotto da euro 154.570,80 ad euro 97.876,99, mentre è rimasta ferma la pretesa di euro 804.830,14 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre fatture.
Il Tribunale, con ordinanza del 30 settembre 2020, ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per il deposito delle rispettive memorie istruttorie.
L'ASL AT, con la terza memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c., ha depositato i mandati di pagamento relativi alle Cont fatture che assumeva di aver già saldato. ha eccepito la tardività di tale produzione, sostenendo che la prova dell'adempimento, in quanto prova diretta gravante sul debitore, dovesse essere fornita con la seconda memoria istruttoria.
Il Tribunale, con ordinanza del 4 marzo 2021, ha rigettato le istanze istruttorie delle parti ritenendo che i capitoli di prova orale dedotti dall'attrice fossero generici e avessero ad oggetto circostanze in parte documentali e in parte valutative, mentre la richiesta di CTU tecnico-contabile è stata ritenuta di natura esplorativa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 luglio 2021, l'ASL ha precisato le conclusioni "come da atto di opposizione", senza reiterare espressamente le istanze istruttorie precedentemente formulate. La causa è stata quindi trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
3. DECISIONE IMPUGNATA
Con sentenza n. 979/2021 del 6 dicembre 2021, il Tribunale di Asti ha parzialmente accolto parzialmente l'opposizione e così revocato il decreto ingiuntivo n. 992/2019, condannando l'opponente al pagamento delle somme ritenute ancora dovute.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'ASL AT, ritenendola inammissibile per violazione dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 38 c.p.c., in quanto l'opponente aveva indicato il Tribunale di Torino come competente solo per alcune delle posizioni creditorie azionate, senza individuarle specificamente. Nel merito, il giudice ha rilevato l'assenza di prova dell'avvenuta stipulazione della clausola di deroga della competenza territoriale, considerando lo schema di convenzione prodotto dall'ASL una "mera bozza di convenzione, priva dell'indicazione di uno dei due soggetti contraenti e della sottoscrizione delle parti e, come tale, inidonea a produrre qualsivoglia effetto giuridico".
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di il Tribunale l'ha respinta ritenendo CP_3 inapplicabile alle la disciplina speciale sulla cessione dei crediti verso le Controparte_4 amministrazioni statali. Il giudice ha richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 costituisce normativa eccezionale applicabile esclusivamente all'amministrazione statale e risulta insuscettibile di applicazione analogica nei confronti delle aziende sanitarie locali, le quali sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali.
pagina 4 di 22 Nel merito, il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sull'esistenza dei crediti sul comportamento extraprocessuale dell'ASL AT, rilevando come quest'ultima, nelle comunicazioni inviate ai cessionari, non avesse negato l'esistenza del rapporto con i cedenti né contestato specificamente l'esistenza dei crediti ceduti, avendo in alcuni casi implicitamente ammesso l'esistenza dell'obbligazione allegando di averla già estinta. Il giudice ha ritenuto inammissibili i mandati di pagamento prodotti dall'ASL con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., considerandoli tardivi in quanto la prova dell'adempimento costituiva prova diretta gravante sul debitore da fornirsi con la seconda memoria istruttoria.
Per quanto attiene agli interessi moratori, il Tribunale ha ritenuto legittima la richiesta di CP_3 applicando la disciplina del D.Lgs. 231/2002 anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il giudice di prime cure ha al riguardo affermato che gli interessi moratori maturano automaticamente dalla scadenza dei termini di pagamento senza necessità di costituzione in mora, richiamando il principio secondo cui devono estendersi anche alla P.A. le norme ordinarie in tema di inadempimento e di costituzione in mora, contenute nel codice civile, con la conseguenza che la stessa non è esonerata dagli effetti della mora fino al momento dell'emissione del mandato di pagamento.
Il Tribunale ha inoltre applicato gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dal giorno della domanda giudiziale sugli interessi scaduti da almeno sei mesi.
All'esito del giudizio, il Tribunale ha condannato l'ASL AT al pagamento di euro 97.876,99 a titolo di capitale per le forniture farmaceutiche, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, nonché al pagamento di euro 804.830,14 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre forniture, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo.
Quanto alle spese processuali, il Tribunale ha condannato l'ASL AT alla rifusione sia delle spese del procedimento monitorio che di quelle del giudizio di opposizione, ritenendo che l'accoglimento solo parziale dell'opposizione e la conseguente condanna nel merito giustificassero tale statuizione, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo.
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
L'ASL AT ha impugnato la sentenza n. 979/2021 del Tribunale di Asti articolando sei motivi di gravame, preceduti da istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato l'erronea valutazione dell'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che lo schema quadro di convenzione prodotto in primo grado dimostrerebbe inequivocabilmente la sussistenza di una clausola di deroga della competenza in favore del Tribunale di
Torino per tutte le controversie relative ai contratti stipulati tramite SCR Piemonte. L'appellante ha evidenziato come la contestazione circa la mancata sottoscrizione dello schema sia inconferente, trattandosi del modello standard cui devono necessariamente aderire tutti i fornitori che contraggono con la centrale di committenza regionale. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola riferita a pagina 5 di 22 "qualsiasi controversia" deve essere interpretata quale deroga alla competenza ordinaria e, laddove attribuisca al giudice designato competenza esclusiva, non esige la contestazione di tutti i fori legali alternativamente concorrenti.
Il secondo motivo censura il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_3 richiamando la disciplina speciale dettata per la cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni.
L'appellante ha evidenziato l'applicabilità dell'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, che subordina l'efficacia della cessione all'adesione dell'amministrazione interessata, e dell'art. 117 comma 4-bis del D.L.
34/2020 che subordina espressamente l'efficacia delle cessioni dei crediti sanitari all'accettazione dell'ente debitore. Ha prodotto una pronuncia dello stesso Tribunale di Asti che, in altra controversia tra le medesime parti, ha accolto analoga eccezione ritenendo necessaria l'espressa adesione dell'amministrazione alla cessione dei crediti.
Con il terzo motivo l'ASL ha dedotto il vizio di motivazione in punto onere della prova, contestando l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto tardiva la produzione dei mandati di pagamento con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. Secondo l'appellante, tale produzione costituiva prova contraria rispetto alle contestazioni sollevate da controparte nella seconda memoria e doveva quindi ritenersi tempestiva. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore opposto dimostrare la fondatezza della propria pretesa, non potendo la fattura costituire di per sé prova del credito in caso di contestazione.
Il quarto motivo censura l'applicazione della disciplina sugli interessi moratori, sostenendo che per i crediti sanitari non opererebbe l'automatismo previsto dal D.Lgs. 231/2002 ma sarebbe necessaria la previa costituzione in mora. L'appellante ha contestato l'applicazione degli interessi anatocistici e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le obbligazioni pecuniarie delle aziende sanitarie locali assumono natura
"querable" e richiedono formale costituzione in mora per la maturazione degli interessi moratori.
Con il quinto motivo è stata censurata la mancata ammissione della CTU contabile, che sarebbe stata necessaria per verificare la correttezza dei conteggi relativi agli interessi. L'appellante ha sostenuto che il
Tribunale avrebbe dovuto disporre consulenza tecnica per essere supportato nell'analisi economica dei contratti e delle ricadute pecuniarie degli stessi.
Il sesto motivo ha ad oggetto l'erronea regolamentazione delle spese di lite, sia in relazione alla condanna alle spese del procedimento monitorio nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, sia per la mancata compensazione a fronte della reciproca soccombenza. L'appellante ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la revoca del decreto ingiuntivo con riduzione dell'importo determina una situazione di soccombenza reciproca che consente la compensazione delle spese processuali. si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Quanto CP_3 all'eccezione di incompetenza, l'appellata ha evidenziato come l'ASL non abbia indicato quali, tra i crediti pagina 6 di 22 azionati, deriverebbero da contratti stipulati tramite SCR né abbia prodotto le convenzioni quadro asseritamente contenenti la clausola di deroga della competenza.
In relazione alla legittimazione attiva, ha sostenuto l'inapplicabilità alle ASL della disciplina sulla cessione dei crediti verso le amministrazioni statali, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 costituisce normativa eccezionale applicabile esclusivamente all'amministrazione statale e risulta insuscettibile di applicazione analogica nei confronti delle aziende sanitarie locali.
L'appellata ha inoltre difeso la correttezza della decisione in punto onere della prova, evidenziando come la prova dell'adempimento costituisca prova diretta gravante sul debitore da fornirsi con la seconda memoria istruttoria. Ha sostenuto la piena applicabilità del D.Lgs. 231/2002 anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha difeso la correttezza della liquidazione delle spese operata dal Tribunale.
All'udienza del 29 novembre 2022 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ravvisando il periculum in mora nel rischio di una moltiplicazione del contenzioso derivante dalla necessità per l'ASL di agire in ripetizione nei confronti dei cedenti per le somme già corrisposte. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle memorie conclusionali le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, con particolare riferimento alla qualificazione giuridica delle ASL ai fini dell'applicabilità della disciplina sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione e alla tempestività delle produzioni documentali relative ai pagamenti effettuati.
L'ASL ha insistito sulla necessità dell'espressa accettazione della cessione da parte dell'ente pubblico Cont debitore, mentre ha sostenuto l'applicabilità del meccanismo del silenzio-assenso previsto dalla normativa sui contratti pubblici.
5. TEMA DEL CONTENDERE
La Corte, respinta la sospensiva richiesta dall'appellante, concessi i termini ex art. 190 cpc, rimessa in istruttoria la causa anche al fine di consentire la prosecuzione di trattative fra le parti ed, infine, vanamente concluse queste ultime, rimessa la causa in decisione previa nuova assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali, è dunque chiamata a pronunciarsi sui sei motivi di appello proposti dall'ASL AT avverso la sentenza n. 979/2021 del Tribunale di Asti, che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo revocando il provvedimento monitorio ma condannando l'opponente al pagamento delle somme ritenute ancora dovute. All'esito del contraddittorio esperito nel presente grado, le questioni tuttora controverse sono così compendiabili:
a. competenza territoriale del Tribunale di Asti. L'ASL AT ha eccepito l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torino, sostenendo che parte delle forniture deriverebbero da contratti stipulati nell'ambito di convenzioni quadro gestite da SCR Piemonte contenenti clausola di deroga della competenza. Il punto centrale della controversia riguarda l'interpretazione della clausola contenuta nello schema di convenzione SCR che prevede la competenza esclusiva del Foro di pagina 7 di 22 Torino per "qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relative ai singoli contratti di fornitura". Occorre stabilire se tale clausola si estenda alle controversie tra fornitori e singole aziende sanitarie aderenti alla convenzione e se l'ASL abbia adeguatamente provato l'esistenza di una valida clausola derogatoria della competenza;
b. legittimazione attiva di quale cessionaria dei crediti. Il punto centrale della controversia CP_3 attiene alla qualificazione giuridica delle ai fini dell'applicabilità della Controparte_4 disciplina sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione. L'ASL AT ha sostenuto l'applicabilità dell'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, che subordina l'efficacia della cessione all'adesione dell'amministrazione interessata, nonché dell'art. 117 comma 4-bis del D.L.
34/2020 che subordina espressamente l'efficacia delle cessioni dei crediti sanitari all'accettazione dell'ente debitore. ha replicato sostenendo l'inapplicabilità alle ASL della disciplina CP_3 speciale prevista per le amministrazioni statali e l'operatività del meccanismo del silenzio-assenso previsto dalla normativa sui contratti pubblici;
c. tempestività – o meno – della produzione dei mandati di pagamento con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. L'ASL AT ha sostenuto che tale produzione costituiva prova contraria rispetto alle contestazioni sollevate da controparte nella seconda memoria e doveva quindi ritenersi tempestiva.
Il Tribunale ha invece ritenuto tale produzione tardiva, sul presupposto che la prova dell'adempimento costituisse prova diretta gravante sul debitore da fornirsi con la seconda memoria istruttoria. La questione attiene alla qualificazione della natura della prova dell'adempimento e alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dell'esistenza del credito;
d. regime degli interessi moratori applicabile ai crediti sanitari. L'ASL AT ha sostenuto che per i crediti sanitari non opererebbe l'automatismo previsto dal D.Lgs. 231/2002 ma sarebbe necessaria la previa costituzione in mora, richiamando la natura "querable" delle obbligazioni pecuniarie delle aziende sanitarie. ha sostenuto la piena applicabilità del decreto legislativo 231/2002 CP_3 anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La questione riguarda inoltre l'applicazione degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
e. mancata ammissione della CTU contabile richiesta dall'ASL AT per verificare la correttezza dei conteggi relativi agli interessi. Il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendola di natura esplorativa, mentre l'appellante ha sostenuto che sarebbe stata necessaria per l'analisi economica dei contratti e delle ricadute pecuniarie degli stessi.
f. regolamentazione delle spese di lite. L'ASL AT ha censurato la condanna alle spese del procedimento monitorio nonostante la revoca del decreto ingiuntivo e la mancata compensazione a fronte della reciproca soccombenza, considerato che il credito riconosciuto (euro 97.876,99) pagina 8 di 22 risultava significativamente inferiore a quello originariamente ingiunto (euro 154.570,80). CP_3 ha sostenuto la correttezza della liquidazione operata dal Tribunale, richiamando il principio secondo cui la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono un unico processo.
Non è invece oggetto di contestazione la circostanza che parte delle fatture azionate siano state effettivamente emesse dai fornitori cedenti nei confronti dell'ASL AT, né che abbia provveduto CP_3
a notificare all'ente gli atti di cessione dei crediti. È altresì pacifico che l'ASL abbia effettuato alcuni pagamenti direttamente in favore dei fornitori originari e altri in favore di in forza di procure CP_3 all'incasso, con conseguente riduzione del credito in linea capitale da euro 154.570,80 ad euro 97.876,99.
Resta ovviamente controversa la debenza della somma di euro 804.830,14 richiesta a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre fatture.
6. MOTIVI DELLA DECISIONE
6.1. Quadro normativo di riferimento
La disciplina giuridica applicabile alla controversia si articola su più livelli normativi che regolano la natura delle la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione e il regime degli Controparte_4 interessi moratori.
Le Aziende sono disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 3, Controparte_4 che ha previsto la loro costituzione "in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale", la cui "organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali". Tale previsione normativa ha determinato la qualificazione delle ASL come enti pubblici economici che, pur dotati di autonomia imprenditoriale, mantengono natura pubblicistica e sono estranei al novero delle amministrazioni statali.
La cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione è regolata da una stratificazione normativa che ha visto susseguirsi diverse discipline. L'articolo 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, tuttora vigente, stabilisce che "sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata". Gli articoli 69 e 70 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 hanno specificato le modalità formali per la cessione dei crediti verso lo Stato, richiedendo atto pubblico o scrittura privata autenticata e notifica nelle forme di legge.
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 117, comma 3 (Codice dei contratti pubblici), ha introdotto un meccanismo di silenzio-assenso stabilendo che "le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione".
pagina 9 di 22 Tale disciplina è stata successivamente ripresa dall'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, che ha confermato il meccanismo del silenzio-assenso per le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto verso le amministrazioni pubbliche.
L'articolo 117, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020,
n. 77, ha modificato radicalmente il regime introducendo il principio del silenzio-rigetto per i crediti sanitari: "I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale [...] possono essere ceduti [...] solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore [...] comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata".
Il regime degli interessi moratori è disciplinato dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, che prevede la decorrenza automatica degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento nelle transazioni commerciali, anche quando il debitore sia una pubblica amministrazione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 costituisce normativa eccezionale applicabile esclusivamente all'amministrazione statale e risulta pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva nei confronti delle aziende sanitarie locali, le quali sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali. Tuttavia, le aziende sanitarie locali mantengono la qualificazione di enti pubblici economici e organismi di diritto pubblico che devono uniformarsi al Codice dei contratti pubblici, con conseguente applicazione della disciplina speciale sulla cessione dei crediti (Cass. sent. n. 24640 del 2/12/2016; in termini, sebbene in fattispecie diversa da quella in esame anche Cass. S.U. sent. n. 26496 del 20/11/2020) per cui “l'attività di dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici, svolta dal farmacista in esecuzione del rapporto concessorio con l'azienda sanitaria locale, essendo intesa a realizzare, quale segmento del servizio sanitario nazionale, l'interesse pubblico della tutela della salute collettiva, ha natura pubblicistica e, pertanto, non può essere inquadrata nel paradigma della transazione commerciale di cui all'art. 2,comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo”).
6.2. Sul primo motivo d'appello (competenza)
L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'ASL AT deve essere respinta per difetto dei presupposti normativi e fattuali richiesti.
Ai fini della decisione sull'eccezione di incompetenza territoriale fondata su una clausola contrattuale di deroga, la competenza va determinata "allo stato degli atti", sulla base delle produzioni documentali effettuate con gli atti introduttivi (da ultimo, ancora Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 30619/2024). La pattuizione di un foro esclusivo ha l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, che restano pertanto inoperanti. pagina 10 di 22 Nel caso di specie, l'ASL ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Asti in favore del Tribunale di
Torino, sulla base di una clausola di deroga della competenza asseritamente contenuta nelle convenzioni quadro stipulate con SCR Piemonte. Tuttavia, come rilevato dal Tribunale, l'ASL ha prodotto solo uno schema contrattuale privo di sottoscrizione, senza indicare specificamente quali, tra i crediti azionati, deriverebbero da contratti stipulati nell'ambito di tali convenzioni.
L'eccezione è infondata sotto un duplice profilo;
in primo luogo perché, pur avendo l'ASL indicato il
Tribunale di Torino come competente, la protestata incompetenza non investe la totalità della res in judicium deducta, bensì solo i rapporti in ipotesi sussumibili sotto lo schema di convenzione prodotto, sicché la questione risulta prospettata genericamente in quanto riferita solo ad alcune delle posizioni creditorie azionate, senza individuarle specificamente;
in secondo luogo perché lo schema contrattuale medesimo è privo di sottoscrizione, non potendo costituire, pertanto, idonea prova dell'avvenuta stipulazione di una valida clausola derogatoria della competenza, né essa sarebbe ricavabile per via critica o presuntiva;
d'altro canto, è la stessa opponente ad invocare, sotto altro profilo – del che, infra – la forma ad substantiam dei contratti costituenti fonte delle obbligazioni ad essa ascrivibili, quale organismo di diritto pubblico, talché non si vede come, in utilibus, tale vincolo dovrebbe invece venir meno proprio per la medesima parte processuale.
Il primo motivo di appello deve quindi essere respinto, confermando sul punto la sentenza impugnata.
6.3. Sul secondo motivo d'appello (legittimazione attiva)
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di quale cessionaria dei crediti deve essere CP_3 respinta per le ragioni che seguono.
La questione centrale attiene all'applicabilità alle della disciplina speciale sulla Controparte_4 cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione, che richiede l'accettazione dell'ente debitore.
Secondo un oramai consolidato orientamento interpretativo (in luogo di molte Cass. Civ. Sez. III, ord. n.
30658/2017), l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 costituisce normativa eccezionale applicabile esclusivamente all'amministrazione statale e risulta pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva nei confronti delle aziende sanitarie locali, le quali, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali.
Tale orientamento è stato confermato dalla già citata giurisprudenza (cfr. par. 6.1), secondo cui le aziende sanitarie locali, qualificate come enti pubblici economici ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, pur potendo ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali, mantengono la qualifica di "organismi di diritto pubblico" secondo la previsione del d.lgs. n.
163 del 2006.
L'art. 117 comma 4-bis del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, ha recentemente introdotto una disciplina specifica – che trova applicazione esclusivamente per le cessioni dei crediti successive alla sua pagina 11 di 22 entrata in vigore – per i crediti sanitari, stabilendo che "I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale [...] possono essere ceduti [...] solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso". Tale norma prevede il meccanismo del silenzio-rigetto, per cui "decorsi inutilmente i quali [quarantacinque giorni] la cessione si intende rifiutata".
Nel caso di specie, le cessioni dei crediti sono avvenute anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 117 comma 4-bis del D.L. 34/2020, pertanto trova applicazione la disciplina previgente.
Orbene, osserva la Corte che è del tutto pacifico che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. abbia natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e seguenti c.c.; le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno infatti introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile. In linea generale, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1260 c.c. - che disciplina il principio della libera cedibilità del credito - la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione;
perché quindi la cessione sia opponibile, è necessario che l'ente pubblico esprima il proprio consenso;
già l'art. 9 della L.n. 2248/1865 prevedeva che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Successivamente il legislatore, nell'ambito della normativa di cui al Regio Decreto n. 2440/1923, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla Legge 2248/1865: l'art. 70 del predetto RD, infatti, prevede che in caso di somme dovute dallo
Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
Come già ricordato, costituisce tuttavia jus receptum l'applicabilità di tale plesso normativo solamente alle amministrazioni dello Stato in senso tecnico e dunque, inter alia, non anche alle A.S.L.
Peraltro, anche il Codice dei Contratti Pubblici, all'articolo 117 del D.lgs. 163/2006, ha previsto, per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, che le stesse siano efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Del tutto pacifico è oramai peraltro il principio applicativo giurisprudenziale (v., ex plurimis,
Cassazione civile, sez. II , 25/08/2023 , n. 25284) secondo il quale “il divieto di cessione senza l'adesione della
P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 c.c.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto. L'argomentazione muove dall'esame della questione se la disposizione originaria della l. 2248 del 1865, art. 9 all. E, che nella sua generalità concerne tutti i contratti, sia stata confermata da quella successiva del R.D. 2440 del 1923, art. 70, oppure se la seconda abbia ristretto la portata pagina 12 di 22 della prima, limitando la necessità dell'adesione della P.A. solo alla cessione di determinati crediti, cioè appunto per quelli derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura”.
In sintesi, la cessione di crediti derivanti da contratti di fornitura nei confronti di enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali è soggetta alla disciplina di cui all'art. 117 del D.lgs. 163/2006, secondo cui tali cessioni sono efficaci e opponibili alle amministrazioni pubbliche solo qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Nel caso di specie, ha prodotto gli atti di cessione e ha dato prova della loro notifica all'ASL AT. CP_3
L' non ha validamente contestato l'esistenza dei rapporti con i cedenti, avendo in alcuni casi Pt_1 implicitamente ammesso l'esistenza dell'obbligazione allegando di averla già estinta mediante pagamento.
Non risulta agli atti che l'ASL abbia comunicato il rifiuto delle cessioni nei termini e nelle forme previste dalla legge.
Pertanto, non sussistendo i presupposti per l'applicazione della disciplina speciale sulla cessione dei crediti verso le amministrazioni statali e risultando provata la cessione dei crediti secondo la disciplina applicabile alle stazioni appaltanti, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva di CP_3
Il secondo motivo di appello deve quindi essere respinto, confermando sul punto la sentenza impugnata.
6.4. Sul terzo motivo d'appello (produzione dei mandati di pagamento)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, si determina un'inversione meramente formale della posizione processuale delle parti, rimanendo l'opposto l'attore sostanziale della controversia, sulla quale incombe l'onere di allegare e provare il proprio credito sia in punto di an che di quantum debeatur, per cui chi agisce in adempimento deve allegare e provare la fonte dell'obbligazione che assume inadempiuta, mentre spetta al preteso debitore allegare e provare di aver esattamente adempiuto.
Nel caso di specie, l'ASL AT afferma di avere già indicato nelle prime memorie istruttorie gli estremi dei mandati di pagamento emessi dalla tesoreria dell'ente, fornendo il principio di prova dell'avvenuto adempimento. Nella seconda memoria istruttoria ha contestato tale procedura chiedendo CP_3 ulteriore documentazione, ed in riscontro l'ASL ha depositato i mandati di pagamento in allegato alla terza memoria istruttoria.
La produzione dei mandati di pagamento con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. non costituirebbe, allora, prova diretta dell'adempimento da fornirsi necessariamente con la seconda memoria, bensì prova contraria rispetto alle specifiche contestazioni sollevate da nella seconda memoria istruttoria. L'ASL, CP_3 sempre secondo la prospettazione di parte appellante, avrebbe dunque già assolto all'onere di allegazione dell'adempimento nelle prime memorie, indicando puntualmente gli estremi dei mandati di pagamento, e la successiva produzione della documentazione costituiva mero completamento probatorio reso necessario dalle contestazioni avversarie. La decisione del Tribunale di ritenere tardiva la produzione dei mandati di pagina 13 di 22 pagamento, in tale traiettoria argomentativa, sarebbe allora erronea, in quanto tale documentazione costituiva prova contraria rispetto alle contestazioni della controparte e la sua mancata valutazione ha viziato la decisione in punto esistenza del credito.
Ciò premesso, pare opportuno riportarsi alla terza memoria ex art. 183, sesto comma cpc, di parte appellante, dal contenuto ben più ampio della mera contestazione agli avversi mezzi di prova e/o della deduzione di prova contraria, nel corpo della quale, in ordine a tali supposti mandati di pagamento, dopo l'enunciazione di uno scarsamente comprensibile ed eterogeneo elenco riportante un certo numero di fatture (elenco numerato fino al 56 e successivamente non numerato) nonché, per ciascuna di queste, la deduzione della variabile ragione ostativa alla ricezione, accettazione, pagamento, la difesa della ASL così deduce (pag. 15 e s. della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, cpc):” Dal prospetto che precede emerge:
• l'esito relativo alla fattura elettronica pervenuta in azienda e se questa sia stata accettata o rifiutata dal sistema elettronico;
il
" codice id. servizio interscambio" riporta il numero identificativo con il quale può essere verificato l'esito della fattura a semplice digitazione nel software dell'Agenzia delle Entrate;
• la data ricezione che dimostra come fattura elettronica sia pervenuta con molto ritardo rispetto alla data portata dal documento: in questi casi si rende necessario il ricalcolo scadenze ( es. MG, n. 28 e n. 29)
• la totale mancanza di alcune fatture che non sono mai state ricevute, (es. codifi n. 45) Dall'analisi dei documenti contabili si noterà che i pagamenti o erano già stati effettuati o le fatture erano state formalmente respinte dal sistema di interscambio o non risultano mai neppure pervenute all'Ente. A corredo di tale schema si produce schema riepilogativo fatture e copia mandati di pagamento anni 2014 -2015-2016-2017-2018-2019 – 2020 (doc. n. 11-12-13-14-15-16-17)”.
In sede di comparsa conclusionale di primo grado (prima difesa successiva alle produzioni effettuate dalla Cont controparte con la detta memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 cpc), affermava: “ESISTENZA DEI
CREDITI L' eccepisce, inoltre, l'inesistenza dei crediti sulla base: - di asseriti pagamenti delle fatture ingiunte;
- di Pt_1 asserite compensazioni con note di credito;
- della mancata ricezione delle fatture ingiunte;
L'eccezione è anzitutto inammissibile per genericità della stessa (controparte si limita a contestare le fatture azionate in quanto “non ricevute”, “in attesa di nota di credito”, “stornate con nota di credito”) e, comunque, infondata in quanto priva di ogni riscontro probatorio.
Inoltre: - per quel che attiene la contestazione di intervenuto pagamento si evidenzia che i documenti (docc. 12-18) che il convenuto ha prodotto con la terza memoria ex art. 183 n. 3 sono inammissibili, essendo stati prodotti tardivamente, e comunque non idonei a provare alcunché. Tali documenti, infatti, sono unicamente i provvedimenti amministrativi prodromici all'emissione (prima) e all'esecuzione (poi) del mandato di pagamento, ma naturalmente non provano affatto che il pagamento, deliberato, sia poi stato effettivamente eseguito. È appena il caso di ricordare che incombe sul debitore che eccepisca l'avvenuto adempimento l'onere di fornire la relativa prova;
- per quel che attiene l'asserita compensazione con note di credito (o l'attesa di note di credito) si rileva che la totale genericità della contestazione di controparte non permette alcun rilievo al riguardo”; la parte, anche nel presente grado, si riporta – nel merito – alla medesima linea argomentativa.
pagina 14 di 22 In sede di memoria di replica alla conclusionale di primo grado avversaria, sul punto, ASL così deduceva:
”In merito alle fatture allegate ( docc. n. 27 e ss). L'analisi che si è svolta e che si richiama ha dimostrato che numerose fatture Cont sono state pagate direttamente alle ditte fornitrici, difettando, quindi in tali circostanze per qualsiasi titolo per pretenderne il saldo. Per facilitare la comprensione dei rilievi posti dalla difesa scrivente alle allegazioni di controparte, sono stati esplicitate le risultanze dei dati della ragioneria centrale dell'ASL, puntualmente analizzate nei precedenti atti.
Dall'analisi dei documenti contabili è emerso che, rispetto ai crediti azionati, o l'ASL AT aveva già provveduto al pagamento delle fatture alle ditte fornitrici, oppure le stesse erano state formalmente respinte dal sistema di interscambio o non erano mai neppure pervenute all'Ente. (cfr doc. n. 11-12-13-14-15-16-17)”.
Così ricapitolati i termini delle contrapposte allegazioni in ordine alla questione in esame, come emergenti verbatim dai pertinenti atti del giudizio di primo grado, va in primo luogo osservato che la motivazione del primo giudice in ordine alla fondatezza nel merito dell'opposizione, circa il quantum del contestato credito non si riduce alla sola censura della tardività della produzione: ”Nel merito. Parte attrice ha eccepito, nel merito, la mancanza di prova del credito ex adverso azionato in via monitoria in punto capitale, e, in ogni caso, l'inesistenza dello stesso.
Al riguardo, in particolare, si è limitata, genericamente, a lamentare l'insufficienza delle fatture prodotte in sede monitoria, aggiungendo che gli atti di cessione dei crediti in oggetto sono stati respinti, come da comunicazioni prodotte sub. docc. nn. 6, 7
e 9. Nei documenti ora richiamati, tuttavia, l'ASL AT non ha contestato specificamente l'esistenza dei crediti, ma si è limitata, nella maggior parte dei casi, a dichiarare, senza alcuna motivazione, di non accettare la cessione degli stessi (con la seguente formula: “non intende accettare, come in effetti non accetta, la cessione di cui sopra”). In alcuni casi, a fronte della comunicazione di avvenuta cessione, l'odierna attrice ha invece comunicato di aver già provveduto al pagamento del credito nei confronti del cedente e, in altri casi, ha affermato di non aver ricevuto documentazione richiesta. Il contegno extraprocessuale tenuto dalla ASL AT, come risultante dai documenti nn. 6, 7 e 9 dalla stessa prodotti in giudizio, appare incompatibile con il disconoscimento, in larga parte generico, dei crediti oggetto di causa, effettuato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'odierna attrice, infatti, non ha negato, nelle comunicazioni inviate ai cessionari, l'esistenza del rapporto con i cedenti
(dimostrato, anzi, dallo stesso documento n. 4 dalla stessa prodotto), né ha contestato specificamente l'esistenza dei crediti ceduti. In alcuni casi, invero, ha allegato di aver già provveduto ad estinguere l'obbligazione di pagamento (la cui esistenza ha quindi implicitamente ammesso), ma, con riferimento a tali circostanze, l'odierna opponente non ha assolto all'onere, su essa gravante, di provare l'effettivo pagamento. Al riguardo, infatti, si osserva come la difesa attorea abbia prodotto copia dei mandati di pagamento effettuati solo con la memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c., e, quindi, oltre il termine di preclusione previsto dalla legge processuale (né può dubitarsi del fatto che la documentazione comprovante l'avvenuta estinzione dell'obbligazione costituiva oggetto di prova diretta), con la conseguenza che tali documenti devono ritenersi inammissibili. Ciò premesso, può quindi ritenersi dimostrata, sulla base delle fatture prodotte con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, dei numerosi solleciti di pagamento inviati all'ASL AT, del tenore delle dichiarazioni di non accettazione delle cessioni dei crediti rilasciate da quest'ultima, della determinazione n. 577/2016 dell'ASL AT (doc. n. 4 parte attrice), e del contegno serbato dall'odierna opponente, come indicato in precedenza, la sussistenza dei crediti azionati in via monitoria da parte della Banca pagina 15 di 22 a titolo di capitale. SI rileva, peraltro, al riguardo, che la convenuta opposta, con memoria ex art. 183 Controparte_1
n. 2 c.p.c. ha dato atto che “l'importo dovuto in linea capitale si è ridotto ad € 97.876,99”. Ne consegue, pertanto, che la somma dovuta a titolo di capitale dovrà essere rideterminata, con conseguente necessità di revoca del decreto ingiuntivo, con condanna al pagamento della somma ancora dovuta (cfr., ex pluribus, Cass. n, 2404/2016)”.
La ratio decidendi su cui si fonda il mancato riconoscimento di una maggior decurtazione del debito in linea capitale, ovvero – ex ipothesi – la sua totale elisione, rispetto alla riduzione del petitum operata dalla stessa parte ingiungente in relazione ai pagamenti riconosciuti, fa dunque perno, prima ancora che sulla tardività delle produzioni, sulla genericità delle allegazioni di parte opponente, nonché sull'almeno parziale contraddittorietà delle stesse, con specifico riguardo al disconoscimento, accettazione e/o rifiuto del credito (e buona parte della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cpc è spesa dolendosi della mancata produzione ex adverso delle “accettazioni” da parte dell'ASL di ciascuna fattura: accettazione manifestamente irrilevante per le ragioni di cui sopra).
Tale ratio, autosufficiente ed autonoma rispetto a quella processuale della tardività delle produzioni, è fondata e pienamente condivisibile. L'ASL, infatti, non si è limitata a contestare tempestivamente il debito, deducendo una serie ulteriore di pagamenti parziali, in relazione ai quali, secondo le ordinarie regole di distribuzione dell'onere della prova, sarebbe stato suo onere documentare (e, in tal senso, ineccepibilmente, il giudice di prime cure osserva che “né può dubitarsi del fatto che la documentazione comprovante l'avvenuta estinzione dell'obbligazione costituiva oggetto di prova diretta”), ma deduce un'eterogenea congerie di contestazioni variamente ostative alla pretesa avversa che vanno dalla mancata “ricezione” della fattura, alla sua contestazione, respinte dal “sistema d'interscambio” o, ancora, pagate direttamente ai fornitori e correda tali allegazioni, inerenti ben diverse e distinte ragioni di opposizione alla pretesa creditoria, di un richiamo ad omnia della documentazione prodotta con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, cpc (“A corredo di tale schema si produce schema riepilogativo fatture e copia mandati di pagamento anni 2014 -2015-2016-2017-2018-2019 Cont
– 2020 ( doc. n. 11-12-13-14-15-16-17”); tali documenti, come espressamente controdedotto da non costituiscono affatto “mandati di pagamento”, ma -per quanto è dato intendere in assenza di specifica allegazione e di puntuale richiamo a ciascun documento – schemi riassuntivi degli uffici di contabilità dell'ASL, da cui, volta a volta, può evincersi un'allegazione di parte relativa talora ad un pagamento, talaltra ad un possibile rifiuto (quello che, ove espresso e documentato, osta alla legittimazione della cessionaria), talaltra ancora ad un diverso, per così dire impedimento impediente. La prova del singolo pagamento effettuato ulteriore rispetto a quelli riconosciuti o dello specifico rifiuto, tardiva o meno che si voglia qualificare la produzione, non v'è, né, a monte, v'è una specifica allegazione relativa ad ogni partita che consenta il dovuto contraddittorio e verifica.
Il terzo motivo di appello deve quindi essere respinto.
6.5. Sul quarto motivo d'appello (regime degli interessi moratori) pagina 16 di 22 L'eccezione relativa al regime degli interessi moratori applicabile ai crediti vantati nei confronti dell'ASL AT deve essere accolta per le ragioni che seguono.
La questione centrale attiene alla validità dei contratti originari da cui deriverebbero gli interessi moratori richiesti e alla natura delle obbligazioni pecuniarie delle aziende sanitarie locali.
Come chiarito da Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 28854/2023, i contratti stipulati con le aziende sanitarie locali devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam. Tale requisito non è meramente probatorio, ma costitutivo del rapporto contrattuale, la cui mancanza determina nullità insanabile non suscettibile di convalida o ratifica. Il diritto al pagamento del corrispettivo da parte dell'ASL presuppone necessariamente la stipulazione di un apposito contratto in forma scritta ad substantiam, costituendo il fatto costitutivo del diritto di credito che deve essere provato dalla parte che agisce per il pagamento. La forma scritta del contratto stipulato da ente pubblico costituisce garanzia indeclinabile del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi (Cass. civ. Sez. III, 10/01/2019 n. 453). La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (ex multis: Cass. 26/10/2007, n. 22537; Cass. 23/01/2018 n. 1549). Né sono sufficienti a provare l'accordo, richieste di preventivi ed accettazioni intervenute successivamente in quanto “i contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrivi la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano oggetto, richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto”. (Cass. civ. Sez. I, 22/06/2018
n. 16562). Ne segue che, in assenza del contratto scritto, neanche l'intervenuto pagamento ad opera delle somme rivendicate a titolo di sorte capitale dalla cessionaria potrà sopperire alla mancata allegazione del contratto di somministrazione e fornitura, ai fini della prova del credito.
pagina 17 di 22 Nel caso di specie, dalle risultanze processuali emerge che agli atti non sono stati prodotti i contratti scritti tra le società cedenti e l'ASL AT, ma solo le fatture che documentano le forniture effettuate;
in tale traiettoria, non possono pertanto ritenersi dovute le somme richieste a titolo di interessi di mora e anatocistici. Difatti, gli interessi di mora, in quanto accessori rispetto all'obbligazione principale, trovano il proprio presupposto proprio nell'inadempimento contrattuale e comunque devono essere espressamente approvati dalle parti. Pertanto, in mancanza dell'accordo scritto, o qualora un contratto sia dichiarato nullo o annullato, venendo meno (o non essendo documentato) il titolo originario del rapporto, viene altresì meno il suddetto inadempimento, ossia il fondamento giustificativo, nel caso in esame, della richiesta di pagamento degli interessi moratori e di qualsiasi altra somma derivante dal suddetto rapporto.
La nullità dei contratti originari per difetto di forma scritta comporta conseguenze decisive sulla debenza degli interessi moratori. Gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 presuppongono l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti, non potendo sorgere in assenza del titolo che giustifica l'obbligazione principale. Come chiarito, ancora una volta, da Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 29493/2024, in tema di prestazioni sanitarie erogate da strutture private per conto del Servizio Sanitario Nazionale, il diritto alla remunerazione è subordinato alla sussistenza di tre requisiti cumulativi: l'autorizzazione regionale ex art.
8- ter D.Lgs. 502/1992, l'accreditamento istituzionale ex art.
8-quater e la stipula di specifici accordi contrattuali ex art.
8-quinquies. L'obbligo di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio, non essendo ammissibile la conclusione di accordi per facta concludentia. Con il contratto la struttura accetta le tariffe, le condizioni di determinazione dell'eventuale regressione tariffaria e i limiti quantitativi delle prestazioni erogabili in relazione ai tetti di spesa, mentre l'ente pubblico si obbliga al pagamento dei corrispettivi secondo le modalità e i tempi pattuiti. La forma scritta ad substantiam è requisito indefettibile di validità del contratto, la cui mancanza determina la nullità insanabile dell'accordo, non essendo ammesse convalide o ratifiche successive né manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi, anche se protratti nel tempo. Il diritto agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 sorge solo in presenza di un contratto scritto stipulato dopo l'8 agosto 2002, non rilevando a tal fine il mero provvedimento amministrativo di accreditamento. La volontà della PA di concludere il negozio deve essere manifestata dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, unico soggetto abilitato a vincolare l'amministrazione.
Inoltre, per i debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende sanitarie, è necessaria una formale costituzione in mora, non ricorrendo alcuna ipotesi di mora ex re, giacché non si tratta di obbligazioni portabili ma querables, dovendo il pagamento avvenire presso gli uffici di tesoreria (principio costantemente affermato, tanto come ratio decidendi, quanto in obiter dictum, nell'ambito dell'esame della pagina 18 di 22 Part successione di norme nel passaggio da ad ASL e cfr., fra le altre: Cass. 15579/2019, Cass. 15175/2017,
Cass. 14655/2015, Cass. Civ. 11905/2014; Css. 18377/2010; Cass. 25402/2009; Cass.8823/2007).
Nel caso di specie, non risulta agli atti che o le società cedenti abbiano mai costituito in mora CP_3
l'ASL AT, circostanza che esclude la maturazione degli interessi moratori anche nell'ipotesi in cui dovessero ritenersi esistenti validi contratti scritti.
Pertanto, in assenza di validi contratti scritti tra le società cedenti e l'ASL AT e di formale costituzione in mora, deve escludersi la debenza degli interessi moratori richiesti da CP_3
Il quarto motivo di appello deve quindi essere accolto.
6.6. Sul quinto motivo d'appello (mancata ammissione della CTU contabile)
L'eccezione relativa alla mancata ammissione della CTU contabile deve essere respinta per le ragioni che seguono.
La consulenza tecnica d'ufficio, come noto, non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, ma uno strumento di valutazione delle prove già acquisite al processo, rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, siccome essenzialmente finalizzato a coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze tecniche, e pertanto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume.
Il ricorso alla consulenza tecnica risulta legittimamente negato qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine meramente esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, essendo pienamente legittimato il giudice a negare la consulenza tecnica quando la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (da ultimo Cass., Sez. III, ord. 8498 del 31.3.2025, Cass. 3191 del 14.2.2006).
Nel caso di specie, l'ASL AT ha richiesto la CTU contabile per verificare la correttezza dei conteggi relativi agli interessi moratori, senza tuttavia fornire specifiche allegazioni circa le presunte irregolarità nei calcoli effettuati da Come evidenziato dal Tribunale nell'ordinanza del 4 marzo 2021, la richiesta di CP_3
CTU tecnico-contabile è stata ritenuta di natura esplorativa, in quanto formulata in assenza di specifiche contestazioni sui conteggi prodotti dalla controparte.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore procedente, quale attore in senso sostanziale, è tenuto a provare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetta al preteso debitore allegare e provare specificamente le circostanze che contesta. Nel caso di specie, l'ASL AT non ha fornito specifiche contestazioni sui conteggi degli interessi prodotti da limitandosi a richiedere genericamente una CP_3 verifica tecnica senza indicare i profili di presunta irregolarità.
Inoltre, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 luglio 2021, l'ASL ha precisato le conclusioni
"come da atto di opposizione", senza reiterare espressamente le istanze istruttorie precedentemente pagina 19 di 22 formulate. Orbene, se è pur vero che la disponibilità officiosa del mezzo non impediva al giudice di esperire comunque l'accertamento contabile, certo non può costituire ex se ragione di censura della sentenza il non averlo fatto, al cospetto di una sollecitazione di parte financo venuta meno.
La decisione del Tribunale di non disporre la consulenza tecnica appare quindi non censurabile, tanto processualmente che sotto il profilo del concreto governo dei mezzi istruttori, tale mezzo istruttorio essendo stato richiesto in assenza di specifiche allegazioni circa le presunte irregolarità nei conteggi e configurandosi al postutto come finalizzato ad un'indagine meramente esplorativa volta a supplire alle carenze probatorie dell'opponente.
Peraltro, la riforma della sentenza di primo grado in punto interessi moratori ex D. lgs. 231/2002 e la rideterminazione del dovuto a titolo d'interessi solamente a far data dalla domanda giudiziale elide ogni concreta necessità di accertamento tecnico-contabile, essendo la posta pienamente determinabile, né constando dalle allegazioni di parte, esplicitamente o implicitamente, l'esigenza di un accertamento tecnico- contabile anche al mero fine di quantificare gli interessi legali ordinari ex art. 1284, primo comma, c.c.
Il quinto motivo di appello deve quindi essere parimenti respinto.
6.7. Esito della lite
Dei primi cinque motivi di appello (il sesto vertendo sulle spese), è dunque accolto solamente il quarto, con conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata, respinti gli altri.
L'accoglimento del quarto motivo comporta l'esclusione della debenza degli interessi moratori richiesti da per euro 804.830,14. Come accertato, in assenza di validi contratti scritti tra le società cedenti e CP_3
l'ASL AT, viene meno il presupposto per la maturazione degli interessi moratori previsti dal D.Lgs.
231/2002, che presuppongono l'esistenza di un valido rapporto contrattuale. Inoltre, non risultando agli atti alcuna formale costituzione in mora dell'ASL da parte di o delle società cedenti, deve CP_3 escludersi la maturazione degli interessi moratori anche nell'ipotesi residuale di esistenza di rapporti contrattuali validi.
Sulla base della documentazione agli atti e della riduzione già operata da nel corso del giudizio di CP_3 primo grado, il credito dell'appellata deve essere quantificato in euro 97.876,99 a titolo di capitale per le forniture effettivamente non pagate, come già riconosciuto dalla sentenza impugnata.
Quanto agli interessi sul capitale residuo, in assenza di validi contratti scritti che giustifichino l'applicazione del D.Lgs. 231/2002, trovano applicazione i principi generali di cui agli artt. 1282 e 1284 c.c., con decorrenza degli interessi legali dalla domanda giudiziale.
Per quanto attiene alla domanda di interessi anatocistici, la stessa deve essere accolta limitatamente agli interessi legali maturati sul capitale residuo di € 97.876,99, purché scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c., non essendo stata specificamente contestata tale pretesa da parte dell'ASL e avendo il Tribunale già statuito in tal senso, caduto il giudicato interno al riguardo e non pagina 20 di 22 essendovi questione da parte opponente circa la genericità della pretesa al cospetto dei pagamenti sopravvenuti, venuta meno, per le ragioni esposte, la debenza degli interessi moratori ex D. lgs. 231/2002, gli interessi anatocistici potranno maturare esclusivamente sugli interessi legali che risultino scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con applicazione dei criteri di imputazione dei pagamenti di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c.
In conclusione, ha diritto al pagamento della somma di euro 97.876,99 a titolo di capitale per le CP_3 forniture non pagate, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, ai sensi degli artt. 1282 e 1284
c.c. ed interessi anatocistici nei limiti di cui all'art. 1283 c.c.
6.8. Regolamentazione delle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio e della soccombenza reciproca verificatasi nei due gradi di giudizio e in ciò, in sostanza, è assorbito il sesto motivo relativo alla regolazione delle spese di primo grado, di cui parte opponente parimenti si duole.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione della soccombenza ai fini della condanna alle spese va rapportata all'esito finale della lite, considerando unitariamente la fase monitoria e quella di opposizione come parti di un unico processo (cfr. ancora, Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 1213/2025). Il creditore opposto che veda riconosciuto il proprio credito, anche solo parzialmente rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il decreto ingiuntivo, pur subendo legittimamente la revoca integrale del decreto, non può qualificarsi tout court come soccombente.
Nel caso di specie, all'esito del giudizio di primo grado, ha ottenuto il riconoscimento di un CP_3 credito di euro 97.876,99 in linea capitale oltre a euro 804.830,14 a titolo di interessi moratori, per un totale di euro 902.706,63, a fronte di una domanda originaria di euro 958.115,78. La riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quello richiesto era dovuta ai pagamenti effettuati dall'ASL nel corso del giudizio, non a contestazioni sulla fondatezza del credito.
All'esito del presente giudizio di appello, invece, consegue una significativa modifica dell'esito della lite.
L'accoglimento del quarto motivo di appello comporta che abbia diritto esclusivamente alla CP_3 somma di euro 97.876,99 a titolo di capitale, con esclusione degli interessi moratori per euro 804.830,14.
Orbene, se è pacifico – in ragione delle superiori premesse – che l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, siccome configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte, tale esito può tuttavia giustificare la compensazione totale o parziale delle spese processuali quando la riduzione sia significativa rispetto alla pretesa originaria.
Nel caso di specie, la pretesa di risulta accolta per soli euro 97.876,99 su un totale richiesto di CP_3 euro 958.115,78, con una percentuale di accoglimento pari al 10,2% circa. Tale amplissima riduzione pagina 21 di 22 giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi, fermo restando che la parte ingiungente è e restando creditrice, peraltro all'esito di un lungo contenzioso fondato anche su motivi manifestamente infondati proposti dall'opponente e poi reiterati in sede di appello (competenza territoriale, legittimazione attiva della controparte, indimostrati e genericamente dedotti ulteriori “pagamenti”), non può dirsi tecnicamente soccombente e, dunque, non potrebbe essere condanna alla rifusione, anche solo parziale, delle spese di lite. Tale statuizione in punto spese, relativa a quelle di entrambi i gradi di giudizio, assorbe l'esame del sesto motivo, appunto inerente il regolamento delle spese di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 979/2021 del Tribunale di Asti, ogni altra Parte_1 istanza, domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto, dato atto della già intervenuta revoca del decreto ingiuntivo per effetto della sentenza n. 979/2021 del Tribunale di Asti, in questa sede gravata ed n conseguente, parziale riforma della stessa:
DICHIARA TENUTA E CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...] della minor somma di euro 97.876,99 a titolo di capitale per le forniture farmaceutiche non CP_3 pagate, oltre interessi legali ex artt. 1282 e 1284, primo comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, nonché interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sugli interessi legali scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda giudiziale;
RIGETTA ogni altra domanda di Controparte_3
COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del procedimento monitorio.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 755/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. DARIO TINO VLADIMIRO GAMBA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA
PINASCA, 12 10138 TORINO, presso lo studio dello stesso in forza di procura speciale allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c. parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MARISA OLGA MERONI (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._1 in CORSO ITALIA 13 20122 MILANO, per procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c parte appellata
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie
e provvidenze, in accoglimento delle ragioni di gravame ed in riforma della sentenza n. 979/2021 pronunciata dal Tribunale
pagina 1 di 22 di Asti – dott. Carena, nella causa R.G. 4075/2019 pubblicata in data 06/12/2021 e non notificata: - in via preliminare e/o pregiudiziale: - accogliersi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'appellata sentenza - sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: - dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di in favore del Pt_1
Tribunale di Torino, per i motivi di cui in narrativa;
- sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: - dichiarare il difetto di Cont legittimazione attiva della e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
- in via istruttoria: - disporsi CTU contabile - nel merito: - revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, poiché infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa, che dovranno intendersi qui integralmente trascritte, dichiarando in ogni caso la pregressa avvenuta tacitazione di tutte le pretese creditorie eventualmente vantate dalla - in totale riforma CP_1 dell'appellata sentenza, mandare assolta l' da qualsiasi pretesa creditoria nei suoi confronti avanzata da parte CP_2 dell'PE ; - in ogni caso - con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre rimborso CP_1 forfettario, spese generali, CPA e IVA come per legge.”
Per parte appellata:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: in via preliminare, in rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348-bis c.p.c. dell'impugnazione avversaria e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Asti n. 979 del 6 dicembre 2021; in via principale, nel merito: accertare e dichiarare
l'infondatezza dell'impugnazione avversaria e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Asti n. 979 del 6 dicembre
2021; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. IL FATTO
La controversia in esame origina da forniture di prodotti farmaceutici e sanitari all' Parte_1 effettuate da diverse società farmaceutiche, i cui crediti sono stati successivamente ceduti alla
[...] [...]
(ora . Le forniture hanno riguardato contratti di fornitura di beni e Controparte_1 Controparte_3 prodotti sanitari, non appalti di servizi, stipulati in parte direttamente tra i fornitori e l'ASL AT, in parte in esecuzione di convenzioni quadro gestite dalla Società di Committenza Regionale (SCR) Piemonte.
I crediti oggetto di causa derivano da fatture emesse per forniture di prodotti farmaceutici e sanitari da parte di OS, DA Italia, IE, IA, IC Italia, MG, CU Medical,
VA Italia, DI, Criosalento, Pfizer S.r.l., AN Italia, AN S.p.A., Pfizer Italia S.r.l., Baxter S.p.A.,
Bristol-Myers Squibb S.r.l. e Inter Farmaci Italia S.r.l. Tali crediti sono stati oggetto di cessione a CP_3
che ha provveduto a notificare gli atti di cessione all'ASL AT.
[...]
assumendo di essere cessionaria dei suddetti crediti, ha ottenuto dal Tribunale di Asti il decreto CP_3 ingiuntivo n. 992/2019 per l'importo complessivo di euro 958.115,78, di cui euro 154.570,80 a titolo di pagina 2 di 22 capitale per fatture non pagate ed euro 804.830,14 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre fatture già saldate.
Nel corso del giudizio di opposizione, come si vedrà, è poi emerso che parte delle fatture azionate erano state nel frattempo pagate dall'ASL AT, con conseguente riduzione del credito in linea capitale da euro
154.570,80 ad euro 97.876,99. È rimasta invariata la pretesa relativa agli interessi di mora, documentata attraverso note di debito accompagnate da fogli riepilogativi indicanti, per ciascuna fattura tardivamente pagata, gli estremi del documento, l'importo, le date di emissione e scadenza, i giorni di ritardo e il tasso di interesse applicato.
L'ASL AT ha gestito i pagamenti in modalità differenziate: in alcuni casi ha effettuato i versamenti direttamente in favore dei fornitori originari, in altri casi in favore di in forza di procure CP_3 all'incasso. L' ha sostenuto di aver già provveduto al pagamento di gran parte delle fatture azionate, Pt_1
Cont producendo documentazione – di cui ha contestato la tardività – relativa ai mandati di pagamento emessi dalla tesoreria dell'ente.
2. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il giudizio di primo grado ha preso avvio con l'opposizione proposta dall'ASL AT avverso il decreto ingiuntivo n. 992/2019 emesso dal Tribunale di Asti in data 24-25 luglio 2019, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma complessiva di euro 958.115,78 oltre interessi e spese. CP_3
L'opponente ha dedotto in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Asti in favore del
Tribunale di Torino, sostenendo che per tutti i contratti sottoscritti dalle società fornitrici con la SCR
(Società di Committenza Regionale) era individuata pattiziamente la competenza del Foro di Torino. A sostegno dell'eccezione ha prodotto lo "schema convenzione SCR" (doc. 03 ASL primo grado), consistente in una bozza di convenzione priva dell'indicazione di uno dei due soggetti contraenti e della sottoscrizione delle parti.
L'ASL AT ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a per mancato CP_3 perfezionamento delle cessioni dei crediti azionati, sostenendo l'applicabilità del combinato disposto dell'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, con gli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923, che subordinerebbero l'efficacia della cessione all'adesione dell'amministrazione interessata.
Nel merito, l'opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo e l'esistenza del credito ex adverso vantato, allegando di aver già provveduto al pagamento di gran parte delle fatture azionate. si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, in via CP_3 principale quale cessionaria dei crediti e in via subordinata quale procuratrice all'incasso. Nel corso del giudizio ha dato atto che, a seguito dei pagamenti effettuati dall'ASL, il credito azionato in linea capitale si pagina 3 di 22 era ridotto da euro 154.570,80 ad euro 97.876,99, mentre è rimasta ferma la pretesa di euro 804.830,14 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre fatture.
Il Tribunale, con ordinanza del 30 settembre 2020, ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per il deposito delle rispettive memorie istruttorie.
L'ASL AT, con la terza memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c., ha depositato i mandati di pagamento relativi alle Cont fatture che assumeva di aver già saldato. ha eccepito la tardività di tale produzione, sostenendo che la prova dell'adempimento, in quanto prova diretta gravante sul debitore, dovesse essere fornita con la seconda memoria istruttoria.
Il Tribunale, con ordinanza del 4 marzo 2021, ha rigettato le istanze istruttorie delle parti ritenendo che i capitoli di prova orale dedotti dall'attrice fossero generici e avessero ad oggetto circostanze in parte documentali e in parte valutative, mentre la richiesta di CTU tecnico-contabile è stata ritenuta di natura esplorativa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 luglio 2021, l'ASL ha precisato le conclusioni "come da atto di opposizione", senza reiterare espressamente le istanze istruttorie precedentemente formulate. La causa è stata quindi trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
3. DECISIONE IMPUGNATA
Con sentenza n. 979/2021 del 6 dicembre 2021, il Tribunale di Asti ha parzialmente accolto parzialmente l'opposizione e così revocato il decreto ingiuntivo n. 992/2019, condannando l'opponente al pagamento delle somme ritenute ancora dovute.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'ASL AT, ritenendola inammissibile per violazione dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 38 c.p.c., in quanto l'opponente aveva indicato il Tribunale di Torino come competente solo per alcune delle posizioni creditorie azionate, senza individuarle specificamente. Nel merito, il giudice ha rilevato l'assenza di prova dell'avvenuta stipulazione della clausola di deroga della competenza territoriale, considerando lo schema di convenzione prodotto dall'ASL una "mera bozza di convenzione, priva dell'indicazione di uno dei due soggetti contraenti e della sottoscrizione delle parti e, come tale, inidonea a produrre qualsivoglia effetto giuridico".
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di il Tribunale l'ha respinta ritenendo CP_3 inapplicabile alle la disciplina speciale sulla cessione dei crediti verso le Controparte_4 amministrazioni statali. Il giudice ha richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 costituisce normativa eccezionale applicabile esclusivamente all'amministrazione statale e risulta insuscettibile di applicazione analogica nei confronti delle aziende sanitarie locali, le quali sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali.
pagina 4 di 22 Nel merito, il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sull'esistenza dei crediti sul comportamento extraprocessuale dell'ASL AT, rilevando come quest'ultima, nelle comunicazioni inviate ai cessionari, non avesse negato l'esistenza del rapporto con i cedenti né contestato specificamente l'esistenza dei crediti ceduti, avendo in alcuni casi implicitamente ammesso l'esistenza dell'obbligazione allegando di averla già estinta. Il giudice ha ritenuto inammissibili i mandati di pagamento prodotti dall'ASL con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., considerandoli tardivi in quanto la prova dell'adempimento costituiva prova diretta gravante sul debitore da fornirsi con la seconda memoria istruttoria.
Per quanto attiene agli interessi moratori, il Tribunale ha ritenuto legittima la richiesta di CP_3 applicando la disciplina del D.Lgs. 231/2002 anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il giudice di prime cure ha al riguardo affermato che gli interessi moratori maturano automaticamente dalla scadenza dei termini di pagamento senza necessità di costituzione in mora, richiamando il principio secondo cui devono estendersi anche alla P.A. le norme ordinarie in tema di inadempimento e di costituzione in mora, contenute nel codice civile, con la conseguenza che la stessa non è esonerata dagli effetti della mora fino al momento dell'emissione del mandato di pagamento.
Il Tribunale ha inoltre applicato gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dal giorno della domanda giudiziale sugli interessi scaduti da almeno sei mesi.
All'esito del giudizio, il Tribunale ha condannato l'ASL AT al pagamento di euro 97.876,99 a titolo di capitale per le forniture farmaceutiche, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, nonché al pagamento di euro 804.830,14 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre forniture, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo.
Quanto alle spese processuali, il Tribunale ha condannato l'ASL AT alla rifusione sia delle spese del procedimento monitorio che di quelle del giudizio di opposizione, ritenendo che l'accoglimento solo parziale dell'opposizione e la conseguente condanna nel merito giustificassero tale statuizione, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo.
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
L'ASL AT ha impugnato la sentenza n. 979/2021 del Tribunale di Asti articolando sei motivi di gravame, preceduti da istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato l'erronea valutazione dell'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che lo schema quadro di convenzione prodotto in primo grado dimostrerebbe inequivocabilmente la sussistenza di una clausola di deroga della competenza in favore del Tribunale di
Torino per tutte le controversie relative ai contratti stipulati tramite SCR Piemonte. L'appellante ha evidenziato come la contestazione circa la mancata sottoscrizione dello schema sia inconferente, trattandosi del modello standard cui devono necessariamente aderire tutti i fornitori che contraggono con la centrale di committenza regionale. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola riferita a pagina 5 di 22 "qualsiasi controversia" deve essere interpretata quale deroga alla competenza ordinaria e, laddove attribuisca al giudice designato competenza esclusiva, non esige la contestazione di tutti i fori legali alternativamente concorrenti.
Il secondo motivo censura il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_3 richiamando la disciplina speciale dettata per la cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni.
L'appellante ha evidenziato l'applicabilità dell'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, che subordina l'efficacia della cessione all'adesione dell'amministrazione interessata, e dell'art. 117 comma 4-bis del D.L.
34/2020 che subordina espressamente l'efficacia delle cessioni dei crediti sanitari all'accettazione dell'ente debitore. Ha prodotto una pronuncia dello stesso Tribunale di Asti che, in altra controversia tra le medesime parti, ha accolto analoga eccezione ritenendo necessaria l'espressa adesione dell'amministrazione alla cessione dei crediti.
Con il terzo motivo l'ASL ha dedotto il vizio di motivazione in punto onere della prova, contestando l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto tardiva la produzione dei mandati di pagamento con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. Secondo l'appellante, tale produzione costituiva prova contraria rispetto alle contestazioni sollevate da controparte nella seconda memoria e doveva quindi ritenersi tempestiva. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore opposto dimostrare la fondatezza della propria pretesa, non potendo la fattura costituire di per sé prova del credito in caso di contestazione.
Il quarto motivo censura l'applicazione della disciplina sugli interessi moratori, sostenendo che per i crediti sanitari non opererebbe l'automatismo previsto dal D.Lgs. 231/2002 ma sarebbe necessaria la previa costituzione in mora. L'appellante ha contestato l'applicazione degli interessi anatocistici e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le obbligazioni pecuniarie delle aziende sanitarie locali assumono natura
"querable" e richiedono formale costituzione in mora per la maturazione degli interessi moratori.
Con il quinto motivo è stata censurata la mancata ammissione della CTU contabile, che sarebbe stata necessaria per verificare la correttezza dei conteggi relativi agli interessi. L'appellante ha sostenuto che il
Tribunale avrebbe dovuto disporre consulenza tecnica per essere supportato nell'analisi economica dei contratti e delle ricadute pecuniarie degli stessi.
Il sesto motivo ha ad oggetto l'erronea regolamentazione delle spese di lite, sia in relazione alla condanna alle spese del procedimento monitorio nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, sia per la mancata compensazione a fronte della reciproca soccombenza. L'appellante ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la revoca del decreto ingiuntivo con riduzione dell'importo determina una situazione di soccombenza reciproca che consente la compensazione delle spese processuali. si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Quanto CP_3 all'eccezione di incompetenza, l'appellata ha evidenziato come l'ASL non abbia indicato quali, tra i crediti pagina 6 di 22 azionati, deriverebbero da contratti stipulati tramite SCR né abbia prodotto le convenzioni quadro asseritamente contenenti la clausola di deroga della competenza.
In relazione alla legittimazione attiva, ha sostenuto l'inapplicabilità alle ASL della disciplina sulla cessione dei crediti verso le amministrazioni statali, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 costituisce normativa eccezionale applicabile esclusivamente all'amministrazione statale e risulta insuscettibile di applicazione analogica nei confronti delle aziende sanitarie locali.
L'appellata ha inoltre difeso la correttezza della decisione in punto onere della prova, evidenziando come la prova dell'adempimento costituisca prova diretta gravante sul debitore da fornirsi con la seconda memoria istruttoria. Ha sostenuto la piena applicabilità del D.Lgs. 231/2002 anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha difeso la correttezza della liquidazione delle spese operata dal Tribunale.
All'udienza del 29 novembre 2022 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ravvisando il periculum in mora nel rischio di una moltiplicazione del contenzioso derivante dalla necessità per l'ASL di agire in ripetizione nei confronti dei cedenti per le somme già corrisposte. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle memorie conclusionali le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, con particolare riferimento alla qualificazione giuridica delle ASL ai fini dell'applicabilità della disciplina sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione e alla tempestività delle produzioni documentali relative ai pagamenti effettuati.
L'ASL ha insistito sulla necessità dell'espressa accettazione della cessione da parte dell'ente pubblico Cont debitore, mentre ha sostenuto l'applicabilità del meccanismo del silenzio-assenso previsto dalla normativa sui contratti pubblici.
5. TEMA DEL CONTENDERE
La Corte, respinta la sospensiva richiesta dall'appellante, concessi i termini ex art. 190 cpc, rimessa in istruttoria la causa anche al fine di consentire la prosecuzione di trattative fra le parti ed, infine, vanamente concluse queste ultime, rimessa la causa in decisione previa nuova assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali, è dunque chiamata a pronunciarsi sui sei motivi di appello proposti dall'ASL AT avverso la sentenza n. 979/2021 del Tribunale di Asti, che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo revocando il provvedimento monitorio ma condannando l'opponente al pagamento delle somme ritenute ancora dovute. All'esito del contraddittorio esperito nel presente grado, le questioni tuttora controverse sono così compendiabili:
a. competenza territoriale del Tribunale di Asti. L'ASL AT ha eccepito l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torino, sostenendo che parte delle forniture deriverebbero da contratti stipulati nell'ambito di convenzioni quadro gestite da SCR Piemonte contenenti clausola di deroga della competenza. Il punto centrale della controversia riguarda l'interpretazione della clausola contenuta nello schema di convenzione SCR che prevede la competenza esclusiva del Foro di pagina 7 di 22 Torino per "qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relative ai singoli contratti di fornitura". Occorre stabilire se tale clausola si estenda alle controversie tra fornitori e singole aziende sanitarie aderenti alla convenzione e se l'ASL abbia adeguatamente provato l'esistenza di una valida clausola derogatoria della competenza;
b. legittimazione attiva di quale cessionaria dei crediti. Il punto centrale della controversia CP_3 attiene alla qualificazione giuridica delle ai fini dell'applicabilità della Controparte_4 disciplina sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione. L'ASL AT ha sostenuto l'applicabilità dell'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, che subordina l'efficacia della cessione all'adesione dell'amministrazione interessata, nonché dell'art. 117 comma 4-bis del D.L.
34/2020 che subordina espressamente l'efficacia delle cessioni dei crediti sanitari all'accettazione dell'ente debitore. ha replicato sostenendo l'inapplicabilità alle ASL della disciplina CP_3 speciale prevista per le amministrazioni statali e l'operatività del meccanismo del silenzio-assenso previsto dalla normativa sui contratti pubblici;
c. tempestività – o meno – della produzione dei mandati di pagamento con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. L'ASL AT ha sostenuto che tale produzione costituiva prova contraria rispetto alle contestazioni sollevate da controparte nella seconda memoria e doveva quindi ritenersi tempestiva.
Il Tribunale ha invece ritenuto tale produzione tardiva, sul presupposto che la prova dell'adempimento costituisse prova diretta gravante sul debitore da fornirsi con la seconda memoria istruttoria. La questione attiene alla qualificazione della natura della prova dell'adempimento e alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dell'esistenza del credito;
d. regime degli interessi moratori applicabile ai crediti sanitari. L'ASL AT ha sostenuto che per i crediti sanitari non opererebbe l'automatismo previsto dal D.Lgs. 231/2002 ma sarebbe necessaria la previa costituzione in mora, richiamando la natura "querable" delle obbligazioni pecuniarie delle aziende sanitarie. ha sostenuto la piena applicabilità del decreto legislativo 231/2002 CP_3 anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La questione riguarda inoltre l'applicazione degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
e. mancata ammissione della CTU contabile richiesta dall'ASL AT per verificare la correttezza dei conteggi relativi agli interessi. Il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendola di natura esplorativa, mentre l'appellante ha sostenuto che sarebbe stata necessaria per l'analisi economica dei contratti e delle ricadute pecuniarie degli stessi.
f. regolamentazione delle spese di lite. L'ASL AT ha censurato la condanna alle spese del procedimento monitorio nonostante la revoca del decreto ingiuntivo e la mancata compensazione a fronte della reciproca soccombenza, considerato che il credito riconosciuto (euro 97.876,99) pagina 8 di 22 risultava significativamente inferiore a quello originariamente ingiunto (euro 154.570,80). CP_3 ha sostenuto la correttezza della liquidazione operata dal Tribunale, richiamando il principio secondo cui la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono un unico processo.
Non è invece oggetto di contestazione la circostanza che parte delle fatture azionate siano state effettivamente emesse dai fornitori cedenti nei confronti dell'ASL AT, né che abbia provveduto CP_3
a notificare all'ente gli atti di cessione dei crediti. È altresì pacifico che l'ASL abbia effettuato alcuni pagamenti direttamente in favore dei fornitori originari e altri in favore di in forza di procure CP_3 all'incasso, con conseguente riduzione del credito in linea capitale da euro 154.570,80 ad euro 97.876,99.
Resta ovviamente controversa la debenza della somma di euro 804.830,14 richiesta a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre fatture.
6. MOTIVI DELLA DECISIONE
6.1. Quadro normativo di riferimento
La disciplina giuridica applicabile alla controversia si articola su più livelli normativi che regolano la natura delle la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione e il regime degli Controparte_4 interessi moratori.
Le Aziende sono disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 3, Controparte_4 che ha previsto la loro costituzione "in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale", la cui "organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali". Tale previsione normativa ha determinato la qualificazione delle ASL come enti pubblici economici che, pur dotati di autonomia imprenditoriale, mantengono natura pubblicistica e sono estranei al novero delle amministrazioni statali.
La cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione è regolata da una stratificazione normativa che ha visto susseguirsi diverse discipline. L'articolo 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, tuttora vigente, stabilisce che "sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata". Gli articoli 69 e 70 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 hanno specificato le modalità formali per la cessione dei crediti verso lo Stato, richiedendo atto pubblico o scrittura privata autenticata e notifica nelle forme di legge.
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 117, comma 3 (Codice dei contratti pubblici), ha introdotto un meccanismo di silenzio-assenso stabilendo che "le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione".
pagina 9 di 22 Tale disciplina è stata successivamente ripresa dall'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, che ha confermato il meccanismo del silenzio-assenso per le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto verso le amministrazioni pubbliche.
L'articolo 117, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020,
n. 77, ha modificato radicalmente il regime introducendo il principio del silenzio-rigetto per i crediti sanitari: "I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale [...] possono essere ceduti [...] solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore [...] comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata".
Il regime degli interessi moratori è disciplinato dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, che prevede la decorrenza automatica degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento nelle transazioni commerciali, anche quando il debitore sia una pubblica amministrazione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 costituisce normativa eccezionale applicabile esclusivamente all'amministrazione statale e risulta pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva nei confronti delle aziende sanitarie locali, le quali sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali. Tuttavia, le aziende sanitarie locali mantengono la qualificazione di enti pubblici economici e organismi di diritto pubblico che devono uniformarsi al Codice dei contratti pubblici, con conseguente applicazione della disciplina speciale sulla cessione dei crediti (Cass. sent. n. 24640 del 2/12/2016; in termini, sebbene in fattispecie diversa da quella in esame anche Cass. S.U. sent. n. 26496 del 20/11/2020) per cui “l'attività di dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici, svolta dal farmacista in esecuzione del rapporto concessorio con l'azienda sanitaria locale, essendo intesa a realizzare, quale segmento del servizio sanitario nazionale, l'interesse pubblico della tutela della salute collettiva, ha natura pubblicistica e, pertanto, non può essere inquadrata nel paradigma della transazione commerciale di cui all'art. 2,comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo”).
6.2. Sul primo motivo d'appello (competenza)
L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'ASL AT deve essere respinta per difetto dei presupposti normativi e fattuali richiesti.
Ai fini della decisione sull'eccezione di incompetenza territoriale fondata su una clausola contrattuale di deroga, la competenza va determinata "allo stato degli atti", sulla base delle produzioni documentali effettuate con gli atti introduttivi (da ultimo, ancora Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 30619/2024). La pattuizione di un foro esclusivo ha l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, che restano pertanto inoperanti. pagina 10 di 22 Nel caso di specie, l'ASL ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Asti in favore del Tribunale di
Torino, sulla base di una clausola di deroga della competenza asseritamente contenuta nelle convenzioni quadro stipulate con SCR Piemonte. Tuttavia, come rilevato dal Tribunale, l'ASL ha prodotto solo uno schema contrattuale privo di sottoscrizione, senza indicare specificamente quali, tra i crediti azionati, deriverebbero da contratti stipulati nell'ambito di tali convenzioni.
L'eccezione è infondata sotto un duplice profilo;
in primo luogo perché, pur avendo l'ASL indicato il
Tribunale di Torino come competente, la protestata incompetenza non investe la totalità della res in judicium deducta, bensì solo i rapporti in ipotesi sussumibili sotto lo schema di convenzione prodotto, sicché la questione risulta prospettata genericamente in quanto riferita solo ad alcune delle posizioni creditorie azionate, senza individuarle specificamente;
in secondo luogo perché lo schema contrattuale medesimo è privo di sottoscrizione, non potendo costituire, pertanto, idonea prova dell'avvenuta stipulazione di una valida clausola derogatoria della competenza, né essa sarebbe ricavabile per via critica o presuntiva;
d'altro canto, è la stessa opponente ad invocare, sotto altro profilo – del che, infra – la forma ad substantiam dei contratti costituenti fonte delle obbligazioni ad essa ascrivibili, quale organismo di diritto pubblico, talché non si vede come, in utilibus, tale vincolo dovrebbe invece venir meno proprio per la medesima parte processuale.
Il primo motivo di appello deve quindi essere respinto, confermando sul punto la sentenza impugnata.
6.3. Sul secondo motivo d'appello (legittimazione attiva)
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di quale cessionaria dei crediti deve essere CP_3 respinta per le ragioni che seguono.
La questione centrale attiene all'applicabilità alle della disciplina speciale sulla Controparte_4 cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione, che richiede l'accettazione dell'ente debitore.
Secondo un oramai consolidato orientamento interpretativo (in luogo di molte Cass. Civ. Sez. III, ord. n.
30658/2017), l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 costituisce normativa eccezionale applicabile esclusivamente all'amministrazione statale e risulta pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva nei confronti delle aziende sanitarie locali, le quali, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali.
Tale orientamento è stato confermato dalla già citata giurisprudenza (cfr. par. 6.1), secondo cui le aziende sanitarie locali, qualificate come enti pubblici economici ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, pur potendo ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali, mantengono la qualifica di "organismi di diritto pubblico" secondo la previsione del d.lgs. n.
163 del 2006.
L'art. 117 comma 4-bis del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, ha recentemente introdotto una disciplina specifica – che trova applicazione esclusivamente per le cessioni dei crediti successive alla sua pagina 11 di 22 entrata in vigore – per i crediti sanitari, stabilendo che "I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale [...] possono essere ceduti [...] solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso". Tale norma prevede il meccanismo del silenzio-rigetto, per cui "decorsi inutilmente i quali [quarantacinque giorni] la cessione si intende rifiutata".
Nel caso di specie, le cessioni dei crediti sono avvenute anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 117 comma 4-bis del D.L. 34/2020, pertanto trova applicazione la disciplina previgente.
Orbene, osserva la Corte che è del tutto pacifico che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. abbia natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e seguenti c.c.; le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno infatti introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile. In linea generale, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1260 c.c. - che disciplina il principio della libera cedibilità del credito - la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione;
perché quindi la cessione sia opponibile, è necessario che l'ente pubblico esprima il proprio consenso;
già l'art. 9 della L.n. 2248/1865 prevedeva che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Successivamente il legislatore, nell'ambito della normativa di cui al Regio Decreto n. 2440/1923, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla Legge 2248/1865: l'art. 70 del predetto RD, infatti, prevede che in caso di somme dovute dallo
Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
Come già ricordato, costituisce tuttavia jus receptum l'applicabilità di tale plesso normativo solamente alle amministrazioni dello Stato in senso tecnico e dunque, inter alia, non anche alle A.S.L.
Peraltro, anche il Codice dei Contratti Pubblici, all'articolo 117 del D.lgs. 163/2006, ha previsto, per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, che le stesse siano efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Del tutto pacifico è oramai peraltro il principio applicativo giurisprudenziale (v., ex plurimis,
Cassazione civile, sez. II , 25/08/2023 , n. 25284) secondo il quale “il divieto di cessione senza l'adesione della
P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 c.c.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto. L'argomentazione muove dall'esame della questione se la disposizione originaria della l. 2248 del 1865, art. 9 all. E, che nella sua generalità concerne tutti i contratti, sia stata confermata da quella successiva del R.D. 2440 del 1923, art. 70, oppure se la seconda abbia ristretto la portata pagina 12 di 22 della prima, limitando la necessità dell'adesione della P.A. solo alla cessione di determinati crediti, cioè appunto per quelli derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura”.
In sintesi, la cessione di crediti derivanti da contratti di fornitura nei confronti di enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali è soggetta alla disciplina di cui all'art. 117 del D.lgs. 163/2006, secondo cui tali cessioni sono efficaci e opponibili alle amministrazioni pubbliche solo qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Nel caso di specie, ha prodotto gli atti di cessione e ha dato prova della loro notifica all'ASL AT. CP_3
L' non ha validamente contestato l'esistenza dei rapporti con i cedenti, avendo in alcuni casi Pt_1 implicitamente ammesso l'esistenza dell'obbligazione allegando di averla già estinta mediante pagamento.
Non risulta agli atti che l'ASL abbia comunicato il rifiuto delle cessioni nei termini e nelle forme previste dalla legge.
Pertanto, non sussistendo i presupposti per l'applicazione della disciplina speciale sulla cessione dei crediti verso le amministrazioni statali e risultando provata la cessione dei crediti secondo la disciplina applicabile alle stazioni appaltanti, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva di CP_3
Il secondo motivo di appello deve quindi essere respinto, confermando sul punto la sentenza impugnata.
6.4. Sul terzo motivo d'appello (produzione dei mandati di pagamento)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, si determina un'inversione meramente formale della posizione processuale delle parti, rimanendo l'opposto l'attore sostanziale della controversia, sulla quale incombe l'onere di allegare e provare il proprio credito sia in punto di an che di quantum debeatur, per cui chi agisce in adempimento deve allegare e provare la fonte dell'obbligazione che assume inadempiuta, mentre spetta al preteso debitore allegare e provare di aver esattamente adempiuto.
Nel caso di specie, l'ASL AT afferma di avere già indicato nelle prime memorie istruttorie gli estremi dei mandati di pagamento emessi dalla tesoreria dell'ente, fornendo il principio di prova dell'avvenuto adempimento. Nella seconda memoria istruttoria ha contestato tale procedura chiedendo CP_3 ulteriore documentazione, ed in riscontro l'ASL ha depositato i mandati di pagamento in allegato alla terza memoria istruttoria.
La produzione dei mandati di pagamento con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. non costituirebbe, allora, prova diretta dell'adempimento da fornirsi necessariamente con la seconda memoria, bensì prova contraria rispetto alle specifiche contestazioni sollevate da nella seconda memoria istruttoria. L'ASL, CP_3 sempre secondo la prospettazione di parte appellante, avrebbe dunque già assolto all'onere di allegazione dell'adempimento nelle prime memorie, indicando puntualmente gli estremi dei mandati di pagamento, e la successiva produzione della documentazione costituiva mero completamento probatorio reso necessario dalle contestazioni avversarie. La decisione del Tribunale di ritenere tardiva la produzione dei mandati di pagina 13 di 22 pagamento, in tale traiettoria argomentativa, sarebbe allora erronea, in quanto tale documentazione costituiva prova contraria rispetto alle contestazioni della controparte e la sua mancata valutazione ha viziato la decisione in punto esistenza del credito.
Ciò premesso, pare opportuno riportarsi alla terza memoria ex art. 183, sesto comma cpc, di parte appellante, dal contenuto ben più ampio della mera contestazione agli avversi mezzi di prova e/o della deduzione di prova contraria, nel corpo della quale, in ordine a tali supposti mandati di pagamento, dopo l'enunciazione di uno scarsamente comprensibile ed eterogeneo elenco riportante un certo numero di fatture (elenco numerato fino al 56 e successivamente non numerato) nonché, per ciascuna di queste, la deduzione della variabile ragione ostativa alla ricezione, accettazione, pagamento, la difesa della ASL così deduce (pag. 15 e s. della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, cpc):” Dal prospetto che precede emerge:
• l'esito relativo alla fattura elettronica pervenuta in azienda e se questa sia stata accettata o rifiutata dal sistema elettronico;
il
" codice id. servizio interscambio" riporta il numero identificativo con il quale può essere verificato l'esito della fattura a semplice digitazione nel software dell'Agenzia delle Entrate;
• la data ricezione che dimostra come fattura elettronica sia pervenuta con molto ritardo rispetto alla data portata dal documento: in questi casi si rende necessario il ricalcolo scadenze ( es. MG, n. 28 e n. 29)
• la totale mancanza di alcune fatture che non sono mai state ricevute, (es. codifi n. 45) Dall'analisi dei documenti contabili si noterà che i pagamenti o erano già stati effettuati o le fatture erano state formalmente respinte dal sistema di interscambio o non risultano mai neppure pervenute all'Ente. A corredo di tale schema si produce schema riepilogativo fatture e copia mandati di pagamento anni 2014 -2015-2016-2017-2018-2019 – 2020 (doc. n. 11-12-13-14-15-16-17)”.
In sede di comparsa conclusionale di primo grado (prima difesa successiva alle produzioni effettuate dalla Cont controparte con la detta memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 cpc), affermava: “ESISTENZA DEI
CREDITI L' eccepisce, inoltre, l'inesistenza dei crediti sulla base: - di asseriti pagamenti delle fatture ingiunte;
- di Pt_1 asserite compensazioni con note di credito;
- della mancata ricezione delle fatture ingiunte;
L'eccezione è anzitutto inammissibile per genericità della stessa (controparte si limita a contestare le fatture azionate in quanto “non ricevute”, “in attesa di nota di credito”, “stornate con nota di credito”) e, comunque, infondata in quanto priva di ogni riscontro probatorio.
Inoltre: - per quel che attiene la contestazione di intervenuto pagamento si evidenzia che i documenti (docc. 12-18) che il convenuto ha prodotto con la terza memoria ex art. 183 n. 3 sono inammissibili, essendo stati prodotti tardivamente, e comunque non idonei a provare alcunché. Tali documenti, infatti, sono unicamente i provvedimenti amministrativi prodromici all'emissione (prima) e all'esecuzione (poi) del mandato di pagamento, ma naturalmente non provano affatto che il pagamento, deliberato, sia poi stato effettivamente eseguito. È appena il caso di ricordare che incombe sul debitore che eccepisca l'avvenuto adempimento l'onere di fornire la relativa prova;
- per quel che attiene l'asserita compensazione con note di credito (o l'attesa di note di credito) si rileva che la totale genericità della contestazione di controparte non permette alcun rilievo al riguardo”; la parte, anche nel presente grado, si riporta – nel merito – alla medesima linea argomentativa.
pagina 14 di 22 In sede di memoria di replica alla conclusionale di primo grado avversaria, sul punto, ASL così deduceva:
”In merito alle fatture allegate ( docc. n. 27 e ss). L'analisi che si è svolta e che si richiama ha dimostrato che numerose fatture Cont sono state pagate direttamente alle ditte fornitrici, difettando, quindi in tali circostanze per qualsiasi titolo per pretenderne il saldo. Per facilitare la comprensione dei rilievi posti dalla difesa scrivente alle allegazioni di controparte, sono stati esplicitate le risultanze dei dati della ragioneria centrale dell'ASL, puntualmente analizzate nei precedenti atti.
Dall'analisi dei documenti contabili è emerso che, rispetto ai crediti azionati, o l'ASL AT aveva già provveduto al pagamento delle fatture alle ditte fornitrici, oppure le stesse erano state formalmente respinte dal sistema di interscambio o non erano mai neppure pervenute all'Ente. (cfr doc. n. 11-12-13-14-15-16-17)”.
Così ricapitolati i termini delle contrapposte allegazioni in ordine alla questione in esame, come emergenti verbatim dai pertinenti atti del giudizio di primo grado, va in primo luogo osservato che la motivazione del primo giudice in ordine alla fondatezza nel merito dell'opposizione, circa il quantum del contestato credito non si riduce alla sola censura della tardività della produzione: ”Nel merito. Parte attrice ha eccepito, nel merito, la mancanza di prova del credito ex adverso azionato in via monitoria in punto capitale, e, in ogni caso, l'inesistenza dello stesso.
Al riguardo, in particolare, si è limitata, genericamente, a lamentare l'insufficienza delle fatture prodotte in sede monitoria, aggiungendo che gli atti di cessione dei crediti in oggetto sono stati respinti, come da comunicazioni prodotte sub. docc. nn. 6, 7
e 9. Nei documenti ora richiamati, tuttavia, l'ASL AT non ha contestato specificamente l'esistenza dei crediti, ma si è limitata, nella maggior parte dei casi, a dichiarare, senza alcuna motivazione, di non accettare la cessione degli stessi (con la seguente formula: “non intende accettare, come in effetti non accetta, la cessione di cui sopra”). In alcuni casi, a fronte della comunicazione di avvenuta cessione, l'odierna attrice ha invece comunicato di aver già provveduto al pagamento del credito nei confronti del cedente e, in altri casi, ha affermato di non aver ricevuto documentazione richiesta. Il contegno extraprocessuale tenuto dalla ASL AT, come risultante dai documenti nn. 6, 7 e 9 dalla stessa prodotti in giudizio, appare incompatibile con il disconoscimento, in larga parte generico, dei crediti oggetto di causa, effettuato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'odierna attrice, infatti, non ha negato, nelle comunicazioni inviate ai cessionari, l'esistenza del rapporto con i cedenti
(dimostrato, anzi, dallo stesso documento n. 4 dalla stessa prodotto), né ha contestato specificamente l'esistenza dei crediti ceduti. In alcuni casi, invero, ha allegato di aver già provveduto ad estinguere l'obbligazione di pagamento (la cui esistenza ha quindi implicitamente ammesso), ma, con riferimento a tali circostanze, l'odierna opponente non ha assolto all'onere, su essa gravante, di provare l'effettivo pagamento. Al riguardo, infatti, si osserva come la difesa attorea abbia prodotto copia dei mandati di pagamento effettuati solo con la memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c., e, quindi, oltre il termine di preclusione previsto dalla legge processuale (né può dubitarsi del fatto che la documentazione comprovante l'avvenuta estinzione dell'obbligazione costituiva oggetto di prova diretta), con la conseguenza che tali documenti devono ritenersi inammissibili. Ciò premesso, può quindi ritenersi dimostrata, sulla base delle fatture prodotte con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, dei numerosi solleciti di pagamento inviati all'ASL AT, del tenore delle dichiarazioni di non accettazione delle cessioni dei crediti rilasciate da quest'ultima, della determinazione n. 577/2016 dell'ASL AT (doc. n. 4 parte attrice), e del contegno serbato dall'odierna opponente, come indicato in precedenza, la sussistenza dei crediti azionati in via monitoria da parte della Banca pagina 15 di 22 a titolo di capitale. SI rileva, peraltro, al riguardo, che la convenuta opposta, con memoria ex art. 183 Controparte_1
n. 2 c.p.c. ha dato atto che “l'importo dovuto in linea capitale si è ridotto ad € 97.876,99”. Ne consegue, pertanto, che la somma dovuta a titolo di capitale dovrà essere rideterminata, con conseguente necessità di revoca del decreto ingiuntivo, con condanna al pagamento della somma ancora dovuta (cfr., ex pluribus, Cass. n, 2404/2016)”.
La ratio decidendi su cui si fonda il mancato riconoscimento di una maggior decurtazione del debito in linea capitale, ovvero – ex ipothesi – la sua totale elisione, rispetto alla riduzione del petitum operata dalla stessa parte ingiungente in relazione ai pagamenti riconosciuti, fa dunque perno, prima ancora che sulla tardività delle produzioni, sulla genericità delle allegazioni di parte opponente, nonché sull'almeno parziale contraddittorietà delle stesse, con specifico riguardo al disconoscimento, accettazione e/o rifiuto del credito (e buona parte della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cpc è spesa dolendosi della mancata produzione ex adverso delle “accettazioni” da parte dell'ASL di ciascuna fattura: accettazione manifestamente irrilevante per le ragioni di cui sopra).
Tale ratio, autosufficiente ed autonoma rispetto a quella processuale della tardività delle produzioni, è fondata e pienamente condivisibile. L'ASL, infatti, non si è limitata a contestare tempestivamente il debito, deducendo una serie ulteriore di pagamenti parziali, in relazione ai quali, secondo le ordinarie regole di distribuzione dell'onere della prova, sarebbe stato suo onere documentare (e, in tal senso, ineccepibilmente, il giudice di prime cure osserva che “né può dubitarsi del fatto che la documentazione comprovante l'avvenuta estinzione dell'obbligazione costituiva oggetto di prova diretta”), ma deduce un'eterogenea congerie di contestazioni variamente ostative alla pretesa avversa che vanno dalla mancata “ricezione” della fattura, alla sua contestazione, respinte dal “sistema d'interscambio” o, ancora, pagate direttamente ai fornitori e correda tali allegazioni, inerenti ben diverse e distinte ragioni di opposizione alla pretesa creditoria, di un richiamo ad omnia della documentazione prodotta con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, cpc (“A corredo di tale schema si produce schema riepilogativo fatture e copia mandati di pagamento anni 2014 -2015-2016-2017-2018-2019 Cont
– 2020 ( doc. n. 11-12-13-14-15-16-17”); tali documenti, come espressamente controdedotto da non costituiscono affatto “mandati di pagamento”, ma -per quanto è dato intendere in assenza di specifica allegazione e di puntuale richiamo a ciascun documento – schemi riassuntivi degli uffici di contabilità dell'ASL, da cui, volta a volta, può evincersi un'allegazione di parte relativa talora ad un pagamento, talaltra ad un possibile rifiuto (quello che, ove espresso e documentato, osta alla legittimazione della cessionaria), talaltra ancora ad un diverso, per così dire impedimento impediente. La prova del singolo pagamento effettuato ulteriore rispetto a quelli riconosciuti o dello specifico rifiuto, tardiva o meno che si voglia qualificare la produzione, non v'è, né, a monte, v'è una specifica allegazione relativa ad ogni partita che consenta il dovuto contraddittorio e verifica.
Il terzo motivo di appello deve quindi essere respinto.
6.5. Sul quarto motivo d'appello (regime degli interessi moratori) pagina 16 di 22 L'eccezione relativa al regime degli interessi moratori applicabile ai crediti vantati nei confronti dell'ASL AT deve essere accolta per le ragioni che seguono.
La questione centrale attiene alla validità dei contratti originari da cui deriverebbero gli interessi moratori richiesti e alla natura delle obbligazioni pecuniarie delle aziende sanitarie locali.
Come chiarito da Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 28854/2023, i contratti stipulati con le aziende sanitarie locali devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam. Tale requisito non è meramente probatorio, ma costitutivo del rapporto contrattuale, la cui mancanza determina nullità insanabile non suscettibile di convalida o ratifica. Il diritto al pagamento del corrispettivo da parte dell'ASL presuppone necessariamente la stipulazione di un apposito contratto in forma scritta ad substantiam, costituendo il fatto costitutivo del diritto di credito che deve essere provato dalla parte che agisce per il pagamento. La forma scritta del contratto stipulato da ente pubblico costituisce garanzia indeclinabile del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi (Cass. civ. Sez. III, 10/01/2019 n. 453). La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (ex multis: Cass. 26/10/2007, n. 22537; Cass. 23/01/2018 n. 1549). Né sono sufficienti a provare l'accordo, richieste di preventivi ed accettazioni intervenute successivamente in quanto “i contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrivi la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano oggetto, richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto”. (Cass. civ. Sez. I, 22/06/2018
n. 16562). Ne segue che, in assenza del contratto scritto, neanche l'intervenuto pagamento ad opera delle somme rivendicate a titolo di sorte capitale dalla cessionaria potrà sopperire alla mancata allegazione del contratto di somministrazione e fornitura, ai fini della prova del credito.
pagina 17 di 22 Nel caso di specie, dalle risultanze processuali emerge che agli atti non sono stati prodotti i contratti scritti tra le società cedenti e l'ASL AT, ma solo le fatture che documentano le forniture effettuate;
in tale traiettoria, non possono pertanto ritenersi dovute le somme richieste a titolo di interessi di mora e anatocistici. Difatti, gli interessi di mora, in quanto accessori rispetto all'obbligazione principale, trovano il proprio presupposto proprio nell'inadempimento contrattuale e comunque devono essere espressamente approvati dalle parti. Pertanto, in mancanza dell'accordo scritto, o qualora un contratto sia dichiarato nullo o annullato, venendo meno (o non essendo documentato) il titolo originario del rapporto, viene altresì meno il suddetto inadempimento, ossia il fondamento giustificativo, nel caso in esame, della richiesta di pagamento degli interessi moratori e di qualsiasi altra somma derivante dal suddetto rapporto.
La nullità dei contratti originari per difetto di forma scritta comporta conseguenze decisive sulla debenza degli interessi moratori. Gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 presuppongono l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti, non potendo sorgere in assenza del titolo che giustifica l'obbligazione principale. Come chiarito, ancora una volta, da Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 29493/2024, in tema di prestazioni sanitarie erogate da strutture private per conto del Servizio Sanitario Nazionale, il diritto alla remunerazione è subordinato alla sussistenza di tre requisiti cumulativi: l'autorizzazione regionale ex art.
8- ter D.Lgs. 502/1992, l'accreditamento istituzionale ex art.
8-quater e la stipula di specifici accordi contrattuali ex art.
8-quinquies. L'obbligo di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio, non essendo ammissibile la conclusione di accordi per facta concludentia. Con il contratto la struttura accetta le tariffe, le condizioni di determinazione dell'eventuale regressione tariffaria e i limiti quantitativi delle prestazioni erogabili in relazione ai tetti di spesa, mentre l'ente pubblico si obbliga al pagamento dei corrispettivi secondo le modalità e i tempi pattuiti. La forma scritta ad substantiam è requisito indefettibile di validità del contratto, la cui mancanza determina la nullità insanabile dell'accordo, non essendo ammesse convalide o ratifiche successive né manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi, anche se protratti nel tempo. Il diritto agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 sorge solo in presenza di un contratto scritto stipulato dopo l'8 agosto 2002, non rilevando a tal fine il mero provvedimento amministrativo di accreditamento. La volontà della PA di concludere il negozio deve essere manifestata dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, unico soggetto abilitato a vincolare l'amministrazione.
Inoltre, per i debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende sanitarie, è necessaria una formale costituzione in mora, non ricorrendo alcuna ipotesi di mora ex re, giacché non si tratta di obbligazioni portabili ma querables, dovendo il pagamento avvenire presso gli uffici di tesoreria (principio costantemente affermato, tanto come ratio decidendi, quanto in obiter dictum, nell'ambito dell'esame della pagina 18 di 22 Part successione di norme nel passaggio da ad ASL e cfr., fra le altre: Cass. 15579/2019, Cass. 15175/2017,
Cass. 14655/2015, Cass. Civ. 11905/2014; Css. 18377/2010; Cass. 25402/2009; Cass.8823/2007).
Nel caso di specie, non risulta agli atti che o le società cedenti abbiano mai costituito in mora CP_3
l'ASL AT, circostanza che esclude la maturazione degli interessi moratori anche nell'ipotesi in cui dovessero ritenersi esistenti validi contratti scritti.
Pertanto, in assenza di validi contratti scritti tra le società cedenti e l'ASL AT e di formale costituzione in mora, deve escludersi la debenza degli interessi moratori richiesti da CP_3
Il quarto motivo di appello deve quindi essere accolto.
6.6. Sul quinto motivo d'appello (mancata ammissione della CTU contabile)
L'eccezione relativa alla mancata ammissione della CTU contabile deve essere respinta per le ragioni che seguono.
La consulenza tecnica d'ufficio, come noto, non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, ma uno strumento di valutazione delle prove già acquisite al processo, rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, siccome essenzialmente finalizzato a coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze tecniche, e pertanto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume.
Il ricorso alla consulenza tecnica risulta legittimamente negato qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine meramente esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, essendo pienamente legittimato il giudice a negare la consulenza tecnica quando la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (da ultimo Cass., Sez. III, ord. 8498 del 31.3.2025, Cass. 3191 del 14.2.2006).
Nel caso di specie, l'ASL AT ha richiesto la CTU contabile per verificare la correttezza dei conteggi relativi agli interessi moratori, senza tuttavia fornire specifiche allegazioni circa le presunte irregolarità nei calcoli effettuati da Come evidenziato dal Tribunale nell'ordinanza del 4 marzo 2021, la richiesta di CP_3
CTU tecnico-contabile è stata ritenuta di natura esplorativa, in quanto formulata in assenza di specifiche contestazioni sui conteggi prodotti dalla controparte.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore procedente, quale attore in senso sostanziale, è tenuto a provare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetta al preteso debitore allegare e provare specificamente le circostanze che contesta. Nel caso di specie, l'ASL AT non ha fornito specifiche contestazioni sui conteggi degli interessi prodotti da limitandosi a richiedere genericamente una CP_3 verifica tecnica senza indicare i profili di presunta irregolarità.
Inoltre, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 luglio 2021, l'ASL ha precisato le conclusioni
"come da atto di opposizione", senza reiterare espressamente le istanze istruttorie precedentemente pagina 19 di 22 formulate. Orbene, se è pur vero che la disponibilità officiosa del mezzo non impediva al giudice di esperire comunque l'accertamento contabile, certo non può costituire ex se ragione di censura della sentenza il non averlo fatto, al cospetto di una sollecitazione di parte financo venuta meno.
La decisione del Tribunale di non disporre la consulenza tecnica appare quindi non censurabile, tanto processualmente che sotto il profilo del concreto governo dei mezzi istruttori, tale mezzo istruttorio essendo stato richiesto in assenza di specifiche allegazioni circa le presunte irregolarità nei conteggi e configurandosi al postutto come finalizzato ad un'indagine meramente esplorativa volta a supplire alle carenze probatorie dell'opponente.
Peraltro, la riforma della sentenza di primo grado in punto interessi moratori ex D. lgs. 231/2002 e la rideterminazione del dovuto a titolo d'interessi solamente a far data dalla domanda giudiziale elide ogni concreta necessità di accertamento tecnico-contabile, essendo la posta pienamente determinabile, né constando dalle allegazioni di parte, esplicitamente o implicitamente, l'esigenza di un accertamento tecnico- contabile anche al mero fine di quantificare gli interessi legali ordinari ex art. 1284, primo comma, c.c.
Il quinto motivo di appello deve quindi essere parimenti respinto.
6.7. Esito della lite
Dei primi cinque motivi di appello (il sesto vertendo sulle spese), è dunque accolto solamente il quarto, con conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata, respinti gli altri.
L'accoglimento del quarto motivo comporta l'esclusione della debenza degli interessi moratori richiesti da per euro 804.830,14. Come accertato, in assenza di validi contratti scritti tra le società cedenti e CP_3
l'ASL AT, viene meno il presupposto per la maturazione degli interessi moratori previsti dal D.Lgs.
231/2002, che presuppongono l'esistenza di un valido rapporto contrattuale. Inoltre, non risultando agli atti alcuna formale costituzione in mora dell'ASL da parte di o delle società cedenti, deve CP_3 escludersi la maturazione degli interessi moratori anche nell'ipotesi residuale di esistenza di rapporti contrattuali validi.
Sulla base della documentazione agli atti e della riduzione già operata da nel corso del giudizio di CP_3 primo grado, il credito dell'appellata deve essere quantificato in euro 97.876,99 a titolo di capitale per le forniture effettivamente non pagate, come già riconosciuto dalla sentenza impugnata.
Quanto agli interessi sul capitale residuo, in assenza di validi contratti scritti che giustifichino l'applicazione del D.Lgs. 231/2002, trovano applicazione i principi generali di cui agli artt. 1282 e 1284 c.c., con decorrenza degli interessi legali dalla domanda giudiziale.
Per quanto attiene alla domanda di interessi anatocistici, la stessa deve essere accolta limitatamente agli interessi legali maturati sul capitale residuo di € 97.876,99, purché scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c., non essendo stata specificamente contestata tale pretesa da parte dell'ASL e avendo il Tribunale già statuito in tal senso, caduto il giudicato interno al riguardo e non pagina 20 di 22 essendovi questione da parte opponente circa la genericità della pretesa al cospetto dei pagamenti sopravvenuti, venuta meno, per le ragioni esposte, la debenza degli interessi moratori ex D. lgs. 231/2002, gli interessi anatocistici potranno maturare esclusivamente sugli interessi legali che risultino scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con applicazione dei criteri di imputazione dei pagamenti di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c.
In conclusione, ha diritto al pagamento della somma di euro 97.876,99 a titolo di capitale per le CP_3 forniture non pagate, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, ai sensi degli artt. 1282 e 1284
c.c. ed interessi anatocistici nei limiti di cui all'art. 1283 c.c.
6.8. Regolamentazione delle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio e della soccombenza reciproca verificatasi nei due gradi di giudizio e in ciò, in sostanza, è assorbito il sesto motivo relativo alla regolazione delle spese di primo grado, di cui parte opponente parimenti si duole.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione della soccombenza ai fini della condanna alle spese va rapportata all'esito finale della lite, considerando unitariamente la fase monitoria e quella di opposizione come parti di un unico processo (cfr. ancora, Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 1213/2025). Il creditore opposto che veda riconosciuto il proprio credito, anche solo parzialmente rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il decreto ingiuntivo, pur subendo legittimamente la revoca integrale del decreto, non può qualificarsi tout court come soccombente.
Nel caso di specie, all'esito del giudizio di primo grado, ha ottenuto il riconoscimento di un CP_3 credito di euro 97.876,99 in linea capitale oltre a euro 804.830,14 a titolo di interessi moratori, per un totale di euro 902.706,63, a fronte di una domanda originaria di euro 958.115,78. La riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quello richiesto era dovuta ai pagamenti effettuati dall'ASL nel corso del giudizio, non a contestazioni sulla fondatezza del credito.
All'esito del presente giudizio di appello, invece, consegue una significativa modifica dell'esito della lite.
L'accoglimento del quarto motivo di appello comporta che abbia diritto esclusivamente alla CP_3 somma di euro 97.876,99 a titolo di capitale, con esclusione degli interessi moratori per euro 804.830,14.
Orbene, se è pacifico – in ragione delle superiori premesse – che l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, siccome configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte, tale esito può tuttavia giustificare la compensazione totale o parziale delle spese processuali quando la riduzione sia significativa rispetto alla pretesa originaria.
Nel caso di specie, la pretesa di risulta accolta per soli euro 97.876,99 su un totale richiesto di CP_3 euro 958.115,78, con una percentuale di accoglimento pari al 10,2% circa. Tale amplissima riduzione pagina 21 di 22 giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi, fermo restando che la parte ingiungente è e restando creditrice, peraltro all'esito di un lungo contenzioso fondato anche su motivi manifestamente infondati proposti dall'opponente e poi reiterati in sede di appello (competenza territoriale, legittimazione attiva della controparte, indimostrati e genericamente dedotti ulteriori “pagamenti”), non può dirsi tecnicamente soccombente e, dunque, non potrebbe essere condanna alla rifusione, anche solo parziale, delle spese di lite. Tale statuizione in punto spese, relativa a quelle di entrambi i gradi di giudizio, assorbe l'esame del sesto motivo, appunto inerente il regolamento delle spese di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 979/2021 del Tribunale di Asti, ogni altra Parte_1 istanza, domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto, dato atto della già intervenuta revoca del decreto ingiuntivo per effetto della sentenza n. 979/2021 del Tribunale di Asti, in questa sede gravata ed n conseguente, parziale riforma della stessa:
DICHIARA TENUTA E CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...] della minor somma di euro 97.876,99 a titolo di capitale per le forniture farmaceutiche non CP_3 pagate, oltre interessi legali ex artt. 1282 e 1284, primo comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, nonché interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sugli interessi legali scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda giudiziale;
RIGETTA ogni altra domanda di Controparte_3
COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del procedimento monitorio.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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