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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6532/2022 del Ruolo generale affari contenziosi, discussa all'udienza del 26 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Bartolomeo Pagano e Nunzio Bonaiuto
Appellante
E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6971/2022 del Tribunale civile di Roma – risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee
1 Conclusioni: come in atti.
Motivi della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6971/2022, che Parte_1
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancata remunerazione per il periodo di frequenza del corso di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia a cui è stato iscritto presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II dall'anno accademico 1988/1989 sino all'anno accademico 1992/1993.
L'attore ha agito in giudizio lamentando la tardiva trasposizione della direttiva 362/75/CEE del
Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva riconoscimento”) e della direttiva
363/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva coordinamento”), come modificate dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva “coordinamento” un allegato il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli
Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni.
L'attore ha lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso - in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e ha chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica e dal mancato riconoscimento del titolo e del punteggio lui spettante in base alle direttive comunitarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, accogliendo l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Controparte_1
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, condannando l'attore al pagamento
[...]
delle spese di lite.
L'appellante ha impugnato la suddetta sentenza deducendo che il tribunale ha erroneamente dichiarato decorso il termine decennale di prescrizione, negando l'efficacia interruttiva della prescrizione alla diffida del 2011 prodotta dall'attore.
Si è costituita in giudizio la ribadendo l'eccezione di Controparte_1 prescrizione del diritto al risarcimento del danno, e chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato.
La Corte ritiene che “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo
2 dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (v., ex multis, Cass. 363/2019).
La causa è stata trattata all'udienza del 26.2.2025.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
A prescindere dall'effettiva efficacia interruttiva della diffida del 2011 inviata dall'appellante al e al , Controparte_2 Controparte_3
l'atto interruttivo in esame non avrebbe comunque impedito il decorso del termine di prescrizione per i motivi che seguono.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass. 10813/2011 e seguito ex multis da Cass. 13758/2018, Cass. 16452/2019, Cass. 30502/2019, Cass. 18961/2020, Cass.
39421/2021), al quale questa Corte si è da tempo uniformata:
a) in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie non self-executing (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione ex lege dello Stato (in questi termini v. già Cass., Sez. Un., 9147/2009 che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha escluso che il c.d. illecito del legislatore sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.). Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico sia sul piano del diritto dell'Unione europea che sul piano dell'ordinamento interno (come chiarito da Cass. 10813/2011 e ribadito da Cass. 12725/2012 e da Cass. 30502/2019)
e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito di una delle fonti indicate dall'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della c.d. responsabilità contrattuale, perché non nasce da un fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. ma dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sì che il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale;
b) a seguito della tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.
75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e con effetto a decorrere dall'anno accademico 1991-1992 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello
Stato italiano con riguardo ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 (data in cui la direttiva 82/76/CEE avrebbe dovuto già essere attuata) fino al termine dell'anno accademico 1990-1991. Tale lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Ne consegue che tutti
3 gli aventi diritto ad analoga prestazione, i quali siano stati esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea e nei loro confronti la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia pertanto a decorrere dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del
1999).
Così individuato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione (27 ottobre 1999), già alla data del 27 ottobre 2009 ogni eventuale diritto al risarcimento del danno doveva ritenersi prescritto.
In ogni caso – volendo ammettere la validità e l'efficacia della diffida del 2011 inviata dall'appellante al e al Controparte_2 Controparte_3
– si applica al caso di specie il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, introdotto dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011 ed entrato in vigore il 1° gennaio
2012, per cui anche in questo caso il diritto risulterebbe prescritto.
Al riguardo devono essere qui richiamati i principi espressi da Cass. 35571/2023, secondo cui gli effetti di una legge che abbrevi un termine di prescrizione sono disciplinati dall'art. 252, primo comma, att. c.c., la cui disposizione, sebbene dettata per regolare gli effetti dei nuovi termini di prescrizione introdotti dal Codice civile, deve ritenersi espressione di un principio generale applicabile a qualunque ipotesi di ius superveniens che abbrevi un termine di prescrizione (Corte cost.
20/1994; Cass., Sez. Un., 6173/2008).
Come ribadito da Cass. 35571/2023, l'art. 252, comma primo, disp. att. c.c. detta due regole.
La prima regola è che quando una nuova legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di quello previsto dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge, con decorrenza dall'entrata in vigore di quest'ultima.
La seconda regola, che pone un'eccezione alla prima, è che il termine di prescrizione introdotto dalla legge posteriore non si applica se ha per effetto di prolungare la scadenza del termine previgente già in corso.
Come incisivamente affermato in motivazione “l'art. 252 disp. att. c.c., in definitiva, fissa il principio per cui dall'entrata in vigore d'una legge abbreviatrice d'un termine di prescrizione in corso,
s'applicherà il minor termine tra quello nuovo e quel che residua del termine originario”.
La Corte ha quindi fissato quindi il seguente principio di diritto: “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione d'una direttiva comunitaria a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011 è soggetta alla prescrizione quinquennale, a nulla rilevando che il fatto generatore del danno, od il danno stesso si sia verificato in epoca anteriore, qualora alla data del 1° gennaio 2012 il termine decennale in precedenza vigente,
4 avesse avuto una durata residua maggiore di cinque anni. Ciò in applicazione del criterio indicato dall'art. 252 disp. att. c.c. Viceversa, se alla data del 1° gennaio 2012 il tempo mancante al compimento della prescrizione fosse stato inferiore al quinquennio, continuava a trovare applicazione, sempre ai sensi dell'art. 252 cit., il previgente termine decennale per la sua residua durata.
Se dopo il 1° gennaio 2012, ma prima del maturare della prescrizione nei termini indicati, il medico specializzando creditore ne avesse interrotto il corso, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale” (Cass. 35571/2023).
Applicando tali princìpi al caso di specie, si osserva che il diritto al risarcimento del danno vantato da (che ha utilmente interrotto il decorso della prescrizione in data 30 giugno Parte_1
2001 e, nuovamente, in data 24 giugno 2011) si è prescritto, posto che dall'1.1.2012 non risultano atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione ( introdotto dall'art. dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011), cioè anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado, che è stato introdotto con atto di citazione notificato il 12 settembre 2018.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è dunque infondato e deve pertanto essere rigettato con conseguente assorbimento di ogni altra questione relativa al merito delle domande proposte.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che il mutamento giurisprudenziale sull'argomento ne giustifica la compensazione.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
6971/2022;
2) compensa le spese di lite;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 26.2.2025
Il consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Aversano dott. Diego Rosario Antonio Pinto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6532/2022 del Ruolo generale affari contenziosi, discussa all'udienza del 26 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Bartolomeo Pagano e Nunzio Bonaiuto
Appellante
E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6971/2022 del Tribunale civile di Roma – risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee
1 Conclusioni: come in atti.
Motivi della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6971/2022, che Parte_1
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancata remunerazione per il periodo di frequenza del corso di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia a cui è stato iscritto presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II dall'anno accademico 1988/1989 sino all'anno accademico 1992/1993.
L'attore ha agito in giudizio lamentando la tardiva trasposizione della direttiva 362/75/CEE del
Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva riconoscimento”) e della direttiva
363/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva coordinamento”), come modificate dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva “coordinamento” un allegato il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli
Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni.
L'attore ha lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso - in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e ha chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica e dal mancato riconoscimento del titolo e del punteggio lui spettante in base alle direttive comunitarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, accogliendo l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Controparte_1
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, condannando l'attore al pagamento
[...]
delle spese di lite.
L'appellante ha impugnato la suddetta sentenza deducendo che il tribunale ha erroneamente dichiarato decorso il termine decennale di prescrizione, negando l'efficacia interruttiva della prescrizione alla diffida del 2011 prodotta dall'attore.
Si è costituita in giudizio la ribadendo l'eccezione di Controparte_1 prescrizione del diritto al risarcimento del danno, e chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato.
La Corte ritiene che “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo
2 dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (v., ex multis, Cass. 363/2019).
La causa è stata trattata all'udienza del 26.2.2025.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
A prescindere dall'effettiva efficacia interruttiva della diffida del 2011 inviata dall'appellante al e al , Controparte_2 Controparte_3
l'atto interruttivo in esame non avrebbe comunque impedito il decorso del termine di prescrizione per i motivi che seguono.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass. 10813/2011 e seguito ex multis da Cass. 13758/2018, Cass. 16452/2019, Cass. 30502/2019, Cass. 18961/2020, Cass.
39421/2021), al quale questa Corte si è da tempo uniformata:
a) in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie non self-executing (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione ex lege dello Stato (in questi termini v. già Cass., Sez. Un., 9147/2009 che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha escluso che il c.d. illecito del legislatore sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.). Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico sia sul piano del diritto dell'Unione europea che sul piano dell'ordinamento interno (come chiarito da Cass. 10813/2011 e ribadito da Cass. 12725/2012 e da Cass. 30502/2019)
e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito di una delle fonti indicate dall'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della c.d. responsabilità contrattuale, perché non nasce da un fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. ma dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sì che il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale;
b) a seguito della tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.
75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e con effetto a decorrere dall'anno accademico 1991-1992 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello
Stato italiano con riguardo ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 (data in cui la direttiva 82/76/CEE avrebbe dovuto già essere attuata) fino al termine dell'anno accademico 1990-1991. Tale lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Ne consegue che tutti
3 gli aventi diritto ad analoga prestazione, i quali siano stati esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea e nei loro confronti la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia pertanto a decorrere dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del
1999).
Così individuato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione (27 ottobre 1999), già alla data del 27 ottobre 2009 ogni eventuale diritto al risarcimento del danno doveva ritenersi prescritto.
In ogni caso – volendo ammettere la validità e l'efficacia della diffida del 2011 inviata dall'appellante al e al Controparte_2 Controparte_3
– si applica al caso di specie il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, introdotto dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011 ed entrato in vigore il 1° gennaio
2012, per cui anche in questo caso il diritto risulterebbe prescritto.
Al riguardo devono essere qui richiamati i principi espressi da Cass. 35571/2023, secondo cui gli effetti di una legge che abbrevi un termine di prescrizione sono disciplinati dall'art. 252, primo comma, att. c.c., la cui disposizione, sebbene dettata per regolare gli effetti dei nuovi termini di prescrizione introdotti dal Codice civile, deve ritenersi espressione di un principio generale applicabile a qualunque ipotesi di ius superveniens che abbrevi un termine di prescrizione (Corte cost.
20/1994; Cass., Sez. Un., 6173/2008).
Come ribadito da Cass. 35571/2023, l'art. 252, comma primo, disp. att. c.c. detta due regole.
La prima regola è che quando una nuova legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di quello previsto dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge, con decorrenza dall'entrata in vigore di quest'ultima.
La seconda regola, che pone un'eccezione alla prima, è che il termine di prescrizione introdotto dalla legge posteriore non si applica se ha per effetto di prolungare la scadenza del termine previgente già in corso.
Come incisivamente affermato in motivazione “l'art. 252 disp. att. c.c., in definitiva, fissa il principio per cui dall'entrata in vigore d'una legge abbreviatrice d'un termine di prescrizione in corso,
s'applicherà il minor termine tra quello nuovo e quel che residua del termine originario”.
La Corte ha quindi fissato quindi il seguente principio di diritto: “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione d'una direttiva comunitaria a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011 è soggetta alla prescrizione quinquennale, a nulla rilevando che il fatto generatore del danno, od il danno stesso si sia verificato in epoca anteriore, qualora alla data del 1° gennaio 2012 il termine decennale in precedenza vigente,
4 avesse avuto una durata residua maggiore di cinque anni. Ciò in applicazione del criterio indicato dall'art. 252 disp. att. c.c. Viceversa, se alla data del 1° gennaio 2012 il tempo mancante al compimento della prescrizione fosse stato inferiore al quinquennio, continuava a trovare applicazione, sempre ai sensi dell'art. 252 cit., il previgente termine decennale per la sua residua durata.
Se dopo il 1° gennaio 2012, ma prima del maturare della prescrizione nei termini indicati, il medico specializzando creditore ne avesse interrotto il corso, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale” (Cass. 35571/2023).
Applicando tali princìpi al caso di specie, si osserva che il diritto al risarcimento del danno vantato da (che ha utilmente interrotto il decorso della prescrizione in data 30 giugno Parte_1
2001 e, nuovamente, in data 24 giugno 2011) si è prescritto, posto che dall'1.1.2012 non risultano atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione ( introdotto dall'art. dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011), cioè anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado, che è stato introdotto con atto di citazione notificato il 12 settembre 2018.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è dunque infondato e deve pertanto essere rigettato con conseguente assorbimento di ogni altra questione relativa al merito delle domande proposte.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che il mutamento giurisprudenziale sull'argomento ne giustifica la compensazione.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
6971/2022;
2) compensa le spese di lite;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 26.2.2025
Il consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Aversano dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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