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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4794/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
7581/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata il 13.11.2020 e notificata il
20.11.2020.
t r a
(p.iva ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., ed (c.f. Parte_1
), nella qualità di fideiussore della società, rapp.ti e CodiceFiscale_1 difesi dall'avv. Pasquale Di Perna, (c.f. ); C.F._2
APPELLANTI
e
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rapp.te p.t, elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Antonio Ferrara (c.f. CodiceFiscale_3
che la rappresenta e difende;
APPELLATA CONTUMACE nonché
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata dalla ad unico Controparte_4 socio, (p. iva ), rappresentata e difesa dell'avv. Antonio P.IVA_4
Ferrara (c.f. ; CodiceFiscale_3
INTERVENTRICE ex art. 111, 3° comma, c.p.c
1 Oggetto: mutuo
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 30 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 28/11/2017, ed Controparte_1
convenivano in giudizio Parte_1 Controparte_2
innanzi al Tribunale di Napoli, deducendo:
[...]
-che, in data 1/6/2006, la società e la Controparte_5 CP_2
(oggi )
[...] CP_6 Controparte_2
avevano stipulato in Caserta, per atto del Notaio (rep. Persona_1
n.84961, racc. n.24402), atto di accollo, per la quota di Euro 378.354,00, del mutuo ipotecario a rogito Notaio (rep. 252/123) del Per_2
14/11/2002, intervenuto tra la medesima Banca e la soc. Ing. A. Morra
Costruzioni srl;
-che, a seguito della scissione societaria del 31 ottobre 2008, avevano assunto le obbligazioni derivanti dall'atto di accollo del 1° giugno 2006, inizialmente in capo alla Controparte_5
-che, nel contratto di accollo (e nei relativi allegati contrattuali: "B”, “C”,
“D”), erano state pattuite, tra l'altro, le seguenti condizioni: a) quota capitale accollata di Euro 378.354,00; b) restituzione del capitale mediante versamento di n .23 rate semestrali di ammortamento posticipate, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 31/10 ed il 30/4 di ciascun anno, con scadenza prima rata il 31/10/2006 e scadenza ultima rata il
31/10/2017; c) tasso di interesse nominale annuo (TAN), pari al tasso
Euribor a 6 mesi (base 365), rilevato dal Comitato di gestione dell'Euribor per valuta il giorno di inizio maturazione interessi di ciascun semestre, aumentato del 1,65% (spread); d) valore del tasso, come sopra determinato, alla stipula, indicato in contratto nella misura del 4,858% annuale, 2,429% semestrale;
e) tasso di mora pari al 6,15%; spese emissione avviso rata pari ad Euro 6,00; f) certificazione periodica
2 interessi corrisposti pari ad Euro 60,00; g) commissione di risoluzione contrattuale e di decadenza dal beneficio del termine pari allo 0,8% dell'importo del residuo debito capitale per ogni anno solare o frazione mancante alla scadenza contrattuale del finanziamento;
- che, nel medesimo atto di accollo dell'1/6/2006, si era costituito fideiussore della società accollante;
Parte_1
- che, in data 29/9/2017, ad istanza della Controparte_7
, in nome e per conto della
[...] Controparte_2
, era stato notificato alla società un atto di
[...] CP_1
precetto per le seguenti somme: 1) Euro 89.483,17 per rate scadute dal
31/10/2014 al 31/10/2016: 2) Euro 119.616,77 per capitale residuo al
31/10/2016; il tutto oltre gli oneri accessori per l'estinzione anticipata del mutuo, da quantificarsi al momento dell'effettivo pagamento, nonché interessi di mora ai tassi convenzionali, dalle singole scadenze al soddisfo nonché spese di precetto e consequenziali;
-che la asseriva di essere creditrice delle predette somme in forza CP_2
del contratto di accollo mutuo ipotecario dell'1/6/2006, risolto a causa dell'inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate di rimborso a partire dal 31/10/2014;
- che il pagamento delle somme era stato intimato, in solido, anche nei confronti di nella sua qualità di fideiussore. Parte_1
Tanto premesso, chiedevano all'adito giudice: “In via principale, per tutto quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la nullità per usura della clausola degli interessi convenuta nel contratto di accollo mutuo ipotecario dell'1/6/2006 e, conseguentemente, l'illegittimità e la non debenza, ai sensi dell'art. 1815 c.2 cc, degli interessi relativi al medesimo rapporto. Con espressa riserva di agire con separato giudizio per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interesse: 2) sempre in via principale, per tutto quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la nullità dell'intero contratto di accollo mutuo ipotecario dell'1/6/2006 per violazione dell'art. 117 c.8 del D.Lgs. 385/93, stante l'omessa indicazione dell'ISC, obbligatorio ai sensi dell'art.9 c.2 della Delibera CICR del
3 4/3/2003. Conseguentemente dichiarare la nullità della garanzie accessorie convenute nel medesimo contratto, con effetto liberatorio per il fideiussore 3) in via subordinata, accertare e dichiarare, Parte_1
in ogni caso e per tutto quanto esposto in premessa, la nullità della clausola degli interessi convenuta nel contratto di accollo mutuo ipotecario dell'1/6/2006 per violazione del principio generale di determinatezza e determinabilità ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1284 c.c., dell'art.117 c.4 e
c.6 del D.Lgs. 385/93, dell'art.6 della Delibera CICR del 9/2/2000 e dell'art.9 c.2 della Delibera CICR del 4/3/2003 e, conseguentemente,
l'illegittimità degli interessi relativi al suddetto contratto così come addebitati dalla convenuta. Con espressa riserva di agire con separato giudizio per la ripetizione delle maggiori somme corrisposte a titolo di interesse rispetto a quelli effettivamente dovuti a tale titolo e calcolati ai tassi BOT sostitutivi;
4) conseguentemente e per l'effetto di tutto quanto ai punti precedenti, dichiarare l'illegittimità della risoluzione esercitata dalla convenuta del contratto di accollo mutuo ipotecario dell'1/6/2006 e della conseguente decadenza dal beneficio del termine e ripristino dell'ammortamento contrattuale;
5) con vittoria di spese diritti ed onerari di causa, oltre maggiorazione del 15,00%, iva e cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi
i secondi. Si chiede altresì che l'Ill.mo Giudicante voglia disporre perizia contabile (C.T.U.) avente ad oggetto i seguenti quesiti: a) verificare se nel contratto di accollo mutuo ipotecario del 1/6/2006 risulta convenuto
l'indicatore sintetico di costo (ISC); b) verificare nel contratto richiamato
l'eventuale ricorrenza dell'usura all'atto della stipula dell'1/6/2006 (usura originaria), rispettando il dettato letterale dell'art. 644 Cp così come risarcito dalla Legge n.108/1996 e, pertanto, confrontando gli interessi, le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate al credito, inclusa la commissione di risoluzione contrattuale, pattuite tra le parti, con il tasso soglia antiusura pro tempore vigente;
c) verificare se la clausola contrattuale degli interessi convenuta nel contratto de quo rispetta il requisito della determinatezza e determinabilità ai sensi degli art.
1346, 1418 e 1284 c.c., dell'art. 117 c.4 e c.6 del D.Lgs. 385/93, dell'art.6
4 della Delibera CICR del 9/2/2000 e dell'art.9 c.2 della Delibera CICR del
4/3/2003”.
Si costituiva la con Controparte_2
comparsa depositata in data 19/03/2018, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale rigettare le domande formulate dagli attori;
2)
In via subordinata rigettare la richiesta di CTU, 3) con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Con ordinanza dell'11.01.2019 il giudice di prime cure disponeva
Consulenza Tecnica d'Ufficio in materia contabile, nominando il dott.
Persona_3
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7581/2020, così provvedeva: “1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta delle spese processuali, che si liquidano in euro
7.254,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% IVA e
CPA come per legge”.
Il giudizio di appello
ed con atto di appello, notificato in data Controparte_1 Parte_1
18/12/2020 a hanno Controparte_2
impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in riforma della appellata Sentenza iscritta al n. 7581/2020, del Tribunale di Napoli, II
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Fabiana Ucchiello, nel giudizio rg.n.
33154/2017, pubblicata il 13.11.2020, notificata il 20.11.2020, ed in accoglimento del presente appello, - in via principale, per tutto quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento innanzi detti per violazione dello scopo cui era stati accordati e, di conseguenza la nullità del contratto di accollo mutuo ipotecario dell'1/6/2006 - sempre, per tutto quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la nullità dell'intero contratto di accollo mutuo ipotecario dell'1/6/2006 per violazione dell'art.117 c.8 del D.Lgs. 385/93,
5 Par stante l'omessa indicazione dell' , obbligatorio ai sensi dell'art.9 c.2 della Delibera CICR del 4/3/2003 e, per l'effetto, ridurre la pretesa creditoria;
- condannare la società appellata, al pagamento di spese, e delle competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 20/04/2021, si è costituita in giudizio la
, in nome e per conto della Controparte_4 [...]
, a società beneficiaria della Controparte_3
scissione della rappresentando Controparte_7
che, dal giorno 1 dicembre 2020, si è scissa parzialmente CP_8
trasferendo ad un compendio di crediti deteriorati e passività, CP_3
inclusi quelli ricevuti da a seguito di una scissione Controparte_2
infragruppo; pertanto, è subentrata nei relativi rapporti giuridici CP_3
mantenendo le garanzie ex art. 58 TUB.
L'interventrice ha chiesto dunque a questa Corte: “In via preliminare dichiarare improcedibile il presente atto di appello ai sensi dell'art. 342 cpc;
- in subordine dichiarare inammissibile la domanda di nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 345 cpc;
-nel merito confermare la sentenza impugnata n. 7581/2020 del 13.11.2020; -con vittoria di spese diritti ed onorari”.
All'udienza del 30 gennaio 2025, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
6 doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere dunque esaminata nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza impugnata, addebitando al giudice di primo grado l'omessa dichiarazione della nullità del contratto di finanziamento, nonostante le violazioni degli articoli 1421 e 1418 c.c.
In particolare, evidenziano che Il finanziamento concesso alla società
[...]
inizialmente destinato alla realizzazione di un Parte_3
insediamento produttivo, sarebbe stato utilizzato in modo difforme dallo scopo contrattualmente previsto, poiché l'erogazione di somme ulteriori sarebbe avvenuta dopo il completamento dell'opera, quando il fine per cui il mutuo era stato originariamente concesso era già stato raggiunto. Tale violazione, pertanto, avrebbe dovuto comportare la nullità del contratto, qualificabile come mutuo di scopo e, conseguentemente, la nullità del contratto di accollo successivamente stipulato. Il primo giudice, secondo la tesi degli impugnanti, avrebbe dovuto, inoltre, ai sensi dell'articolo 1421
c.c., rilevare d'ufficio la detta nullità, anche in difetto di specifica eccezione
7 sollevata nel giudizio di primo grado.
Con un secondo motivo di impugnazione gli appellanti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 1346, 1418 e 1284 c.c., nonché degli articoli 117, comma 4 e 6 del D.lgs. 385/93, dell'art. 6 della delibera CICR 9/2/2000 e dell'art. 9, comma 2, della delibera CICR
4/3/2003.
In particolare, rilevano che il contratto di finanziamento in esame risultava privo dell'indicazione obbligatoria dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC), previsto dall'art. 9, comma 2, della delibera CICR del 4 marzo 2003. Tale omissione, unita alla discrepanza tra il tasso di interesse indicato nel contratto (4,858%) e quello effettivamente applicato dalla banca (4,917%), avrebbe reso la clausola sugli interessi indeterminata e, pertanto, nulla.
Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso che la mancanza
Par dell' potesse comportare la nullità del contratto, ritenendo che tale indicatore fosse solo un dato informativo, non essenziale ai fini della
Par validità del contratto. Secondo la ricostruzione degli appellanti, l non sarebbe un semplice elemento informativo, ma costituirebbe un elemento fondamentale del contratto, poiché rappresenterebbe il costo complessivo dell'operazione posto a tutela non solo del cliente ma anche della trasparenza del mercato e della concorrenza tra gli operatori finanziari. La sua omissione, quindi, costituirebbe violazione di una norma imperativa, causativa della nullità dell'intero contratto, ai sensi dell'art. 117, comma 8 del TUB, in quanto il cliente sarebbe privato della possibilità di valutare correttamente l'onerosità dell'operazione e di compararla con altre offerte sul mercato.
L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Con riguardo alla doglianza sollevata per la prima volta in appello, ed avente ad oggetto la pretesa nullità del mutuo ipotecario a rogito Notaio
(rep. 252/123) del 14/11/2002 per difetto di causa, la Corte Per_2
rileva che il detto contratto non risulta essere stato prodotto agli atti del giudizio, né in primo grado, né in sede di gravame.
8 Come è noto, in base ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto sentenze delle Sezioni Unite del 2014, n. 26242 e n. 26243), il giudice ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio la nullità del contratto, ogniqualvolta tale questione rilevi ai fini della decisione sulle domande introdotte dalle parti.
Tuttavia, detto rilievo officioso presuppone che gli elementi da cui possa desumersi la nullità siano ritualmente acquisiti al processo.
La nullità contrattuale, infatti, “siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie” (cfr. Cass. 4 aprile
2025, n. 8913, Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851; Cass. 23 febbraio 2024,
n. 4867; Cass. 18 ottobre 2023, n. 28983; Cass. 19 ottobre 2022, n.
30885).
Come chiarito, tra le altre, da Cass. n. 6170/2005, la nullità può (anzi, deve) essere rilevata dal giudice anche in sede di domanda di risoluzione o di annullamento, ma tale potere-dovere sorge solo ove il contratto sia stato prodotto in giudizio e risulti valutabile sulla base degli atti processuali.
La mancanza del documento negoziale impedisce qualsiasi verifica sulla struttura e sul contenuto del contratto medesimo, impedendo, di conseguenza, l'esercizio del potere di rilievo officioso della nullità, (così come delineato anche da Cass. n. 2858/1997 e da Cass. n. 2956/2011).
Nel caso di specie, gli appellanti non hanno depositato in atti il contratto di mutuo, che costituisce necessario presupposto al fine di valutare la validità del negozio stesso.
La doglianza formulata in grado di appello in ordine all'omesso rilievo, da parte del giudice di primo grado, della nullità del contratto di mutuo per assenza di causa non può, quindi, trovare accoglimento, non risultando ritualmente acquisiti al processo gli elementi da cui possa desumersi la stessa nullità dedotta. Né potrebbe sopperirsi alla detta mancata
9 allegazione con presunzioni o ricostruzioni indirette, mancando in atti l'elemento essenziale (ovvero il contratto asseritamente affetto da nullità), valutando il quale sarebbe stato possibile, eventualmente, esercitare il potere officioso sollecitato dall'appellante nel presente grado del giudizio
(ove il contratto potesse essere qualificato quale “mutuo di scopo” e ove effettivamente emergesse il dedotto difetto di causa).
Palesemente infondato è poi il motivo di appello relativo all'errata Par indicazione dell' , atteso che la stessa non potrebbe, in alcun modo, giustificare, come invece sostenuto dall'impugnante, la nullità del contratto di accollo di mutuo ipotecario.
In primo luogo, deve condividersi l'assunto del giudice di primo grado, Par secondo cui l costituisce un indicatore di natura informativa, il cui scopo è esclusivamente quello di fornire al cliente una visione sintetica e comprensibile del costo complessivo del finanziamento. Tale indicatore, disciplinato dalla normativa regolamentare del CICR e dai provvedimenti della Banca d'Italia in materia di trasparenza bancaria, non assume la natura di una condizione economica vincolante del contratto, né equivale a un tasso di interesse o a un onere contrattuale specifico.
L'articolo 117, comma 6, del Testo Unico Bancario (TUB), richiamato quale presunta base per la nullità, è norma volta a tutelare la correttezza nella indicazione dei tassi, prezzi e condizioni contrattuali effettivamente pattuiti, prevedendo la nullità di clausole che impongano condizioni più onerose di quelle pubblicizzate. Tuttavia, detta disposizione si riferisce specificamente ai tassi e alle condizioni contrattuali e non può essere estesa all'ISC, il quale è un mero indicatore e non un elemento determinante e vincolante del rapporto negoziale (cfr. sul punto ord. n. 397 in data 08 gennaio 2025 Cass. Sez. 1; ord. n. 4597 del 14/02/2023; sent.
n. 39169 del 09/12/2021; Cass. Sez. 1 -).
Par La mancata o errata indicazione dell' , sebbene costituisca una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, non determina nullità contrattuale ma può costituire al più, fonte di responsabilità risarcitoria, qualora venga provato il danno subito dal cliente in
10 conseguenza dell'inadempimento.
Nel caso di specie, non risultano dimostrati né la sussistenza di un danno
Par effettivo né il nesso causale tra l'errata indicazione dell' e un eventuale pregiudizio subito dall'odierno impugnante.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Nei rapporti tra gli appellanti e l'interventrice, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Nulla per le spese nei confronti di Controparte_2
, rimasta contumace.
[...]
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed Controparte_1 Pt_1
avverso la sentenza 7581/2020 del Tribunale di Napoli,
[...]
pubblicata il 13.11.2020 e notificata il 20.11.2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
Co
- rigetta l'appello proposto da ed e CP_1 Parte_1
conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- condanna ed al pagamento, in favore Controparte_1 Parte_1
di delle spese del presente Controparte_3 grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori
11 accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del
D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 22/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4794/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
7581/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata il 13.11.2020 e notificata il
20.11.2020.
t r a
(p.iva ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., ed (c.f. Parte_1
), nella qualità di fideiussore della società, rapp.ti e CodiceFiscale_1 difesi dall'avv. Pasquale Di Perna, (c.f. ); C.F._2
APPELLANTI
e
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rapp.te p.t, elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Antonio Ferrara (c.f. CodiceFiscale_3
che la rappresenta e difende;
APPELLATA CONTUMACE nonché
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata dalla ad unico Controparte_4 socio, (p. iva ), rappresentata e difesa dell'avv. Antonio P.IVA_4
Ferrara (c.f. ; CodiceFiscale_3
INTERVENTRICE ex art. 111, 3° comma, c.p.c
1 Oggetto: mutuo
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 30 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 28/11/2017, ed Controparte_1
convenivano in giudizio Parte_1 Controparte_2
innanzi al Tribunale di Napoli, deducendo:
[...]
-che, in data 1/6/2006, la società e la Controparte_5 CP_2
(oggi )
[...] CP_6 Controparte_2
avevano stipulato in Caserta, per atto del Notaio (rep. Persona_1
n.84961, racc. n.24402), atto di accollo, per la quota di Euro 378.354,00, del mutuo ipotecario a rogito Notaio (rep. 252/123) del Per_2
14/11/2002, intervenuto tra la medesima Banca e la soc. Ing. A. Morra
Costruzioni srl;
-che, a seguito della scissione societaria del 31 ottobre 2008, avevano assunto le obbligazioni derivanti dall'atto di accollo del 1° giugno 2006, inizialmente in capo alla Controparte_5
-che, nel contratto di accollo (e nei relativi allegati contrattuali: "B”, “C”,
“D”), erano state pattuite, tra l'altro, le seguenti condizioni: a) quota capitale accollata di Euro 378.354,00; b) restituzione del capitale mediante versamento di n .23 rate semestrali di ammortamento posticipate, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 31/10 ed il 30/4 di ciascun anno, con scadenza prima rata il 31/10/2006 e scadenza ultima rata il
31/10/2017; c) tasso di interesse nominale annuo (TAN), pari al tasso
Euribor a 6 mesi (base 365), rilevato dal Comitato di gestione dell'Euribor per valuta il giorno di inizio maturazione interessi di ciascun semestre, aumentato del 1,65% (spread); d) valore del tasso, come sopra determinato, alla stipula, indicato in contratto nella misura del 4,858% annuale, 2,429% semestrale;
e) tasso di mora pari al 6,15%; spese emissione avviso rata pari ad Euro 6,00; f) certificazione periodica
2 interessi corrisposti pari ad Euro 60,00; g) commissione di risoluzione contrattuale e di decadenza dal beneficio del termine pari allo 0,8% dell'importo del residuo debito capitale per ogni anno solare o frazione mancante alla scadenza contrattuale del finanziamento;
- che, nel medesimo atto di accollo dell'1/6/2006, si era costituito fideiussore della società accollante;
Parte_1
- che, in data 29/9/2017, ad istanza della Controparte_7
, in nome e per conto della
[...] Controparte_2
, era stato notificato alla società un atto di
[...] CP_1
precetto per le seguenti somme: 1) Euro 89.483,17 per rate scadute dal
31/10/2014 al 31/10/2016: 2) Euro 119.616,77 per capitale residuo al
31/10/2016; il tutto oltre gli oneri accessori per l'estinzione anticipata del mutuo, da quantificarsi al momento dell'effettivo pagamento, nonché interessi di mora ai tassi convenzionali, dalle singole scadenze al soddisfo nonché spese di precetto e consequenziali;
-che la asseriva di essere creditrice delle predette somme in forza CP_2
del contratto di accollo mutuo ipotecario dell'1/6/2006, risolto a causa dell'inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate di rimborso a partire dal 31/10/2014;
- che il pagamento delle somme era stato intimato, in solido, anche nei confronti di nella sua qualità di fideiussore. Parte_1
Tanto premesso, chiedevano all'adito giudice: “In via principale, per tutto quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la nullità per usura della clausola degli interessi convenuta nel contratto di accollo mutuo ipotecario dell'1/6/2006 e, conseguentemente, l'illegittimità e la non debenza, ai sensi dell'art. 1815 c.2 cc, degli interessi relativi al medesimo rapporto. Con espressa riserva di agire con separato giudizio per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interesse: 2) sempre in via principale, per tutto quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la nullità dell'intero contratto di accollo mutuo ipotecario dell'1/6/2006 per violazione dell'art. 117 c.8 del D.Lgs. 385/93, stante l'omessa indicazione dell'ISC, obbligatorio ai sensi dell'art.9 c.2 della Delibera CICR del
3 4/3/2003. Conseguentemente dichiarare la nullità della garanzie accessorie convenute nel medesimo contratto, con effetto liberatorio per il fideiussore 3) in via subordinata, accertare e dichiarare, Parte_1
in ogni caso e per tutto quanto esposto in premessa, la nullità della clausola degli interessi convenuta nel contratto di accollo mutuo ipotecario dell'1/6/2006 per violazione del principio generale di determinatezza e determinabilità ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1284 c.c., dell'art.117 c.4 e
c.6 del D.Lgs. 385/93, dell'art.6 della Delibera CICR del 9/2/2000 e dell'art.9 c.2 della Delibera CICR del 4/3/2003 e, conseguentemente,
l'illegittimità degli interessi relativi al suddetto contratto così come addebitati dalla convenuta. Con espressa riserva di agire con separato giudizio per la ripetizione delle maggiori somme corrisposte a titolo di interesse rispetto a quelli effettivamente dovuti a tale titolo e calcolati ai tassi BOT sostitutivi;
4) conseguentemente e per l'effetto di tutto quanto ai punti precedenti, dichiarare l'illegittimità della risoluzione esercitata dalla convenuta del contratto di accollo mutuo ipotecario dell'1/6/2006 e della conseguente decadenza dal beneficio del termine e ripristino dell'ammortamento contrattuale;
5) con vittoria di spese diritti ed onerari di causa, oltre maggiorazione del 15,00%, iva e cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi
i secondi. Si chiede altresì che l'Ill.mo Giudicante voglia disporre perizia contabile (C.T.U.) avente ad oggetto i seguenti quesiti: a) verificare se nel contratto di accollo mutuo ipotecario del 1/6/2006 risulta convenuto
l'indicatore sintetico di costo (ISC); b) verificare nel contratto richiamato
l'eventuale ricorrenza dell'usura all'atto della stipula dell'1/6/2006 (usura originaria), rispettando il dettato letterale dell'art. 644 Cp così come risarcito dalla Legge n.108/1996 e, pertanto, confrontando gli interessi, le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate al credito, inclusa la commissione di risoluzione contrattuale, pattuite tra le parti, con il tasso soglia antiusura pro tempore vigente;
c) verificare se la clausola contrattuale degli interessi convenuta nel contratto de quo rispetta il requisito della determinatezza e determinabilità ai sensi degli art.
1346, 1418 e 1284 c.c., dell'art. 117 c.4 e c.6 del D.Lgs. 385/93, dell'art.6
4 della Delibera CICR del 9/2/2000 e dell'art.9 c.2 della Delibera CICR del
4/3/2003”.
Si costituiva la con Controparte_2
comparsa depositata in data 19/03/2018, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale rigettare le domande formulate dagli attori;
2)
In via subordinata rigettare la richiesta di CTU, 3) con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Con ordinanza dell'11.01.2019 il giudice di prime cure disponeva
Consulenza Tecnica d'Ufficio in materia contabile, nominando il dott.
Persona_3
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7581/2020, così provvedeva: “1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta delle spese processuali, che si liquidano in euro
7.254,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% IVA e
CPA come per legge”.
Il giudizio di appello
ed con atto di appello, notificato in data Controparte_1 Parte_1
18/12/2020 a hanno Controparte_2
impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in riforma della appellata Sentenza iscritta al n. 7581/2020, del Tribunale di Napoli, II
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Fabiana Ucchiello, nel giudizio rg.n.
33154/2017, pubblicata il 13.11.2020, notificata il 20.11.2020, ed in accoglimento del presente appello, - in via principale, per tutto quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento innanzi detti per violazione dello scopo cui era stati accordati e, di conseguenza la nullità del contratto di accollo mutuo ipotecario dell'1/6/2006 - sempre, per tutto quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la nullità dell'intero contratto di accollo mutuo ipotecario dell'1/6/2006 per violazione dell'art.117 c.8 del D.Lgs. 385/93,
5 Par stante l'omessa indicazione dell' , obbligatorio ai sensi dell'art.9 c.2 della Delibera CICR del 4/3/2003 e, per l'effetto, ridurre la pretesa creditoria;
- condannare la società appellata, al pagamento di spese, e delle competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 20/04/2021, si è costituita in giudizio la
, in nome e per conto della Controparte_4 [...]
, a società beneficiaria della Controparte_3
scissione della rappresentando Controparte_7
che, dal giorno 1 dicembre 2020, si è scissa parzialmente CP_8
trasferendo ad un compendio di crediti deteriorati e passività, CP_3
inclusi quelli ricevuti da a seguito di una scissione Controparte_2
infragruppo; pertanto, è subentrata nei relativi rapporti giuridici CP_3
mantenendo le garanzie ex art. 58 TUB.
L'interventrice ha chiesto dunque a questa Corte: “In via preliminare dichiarare improcedibile il presente atto di appello ai sensi dell'art. 342 cpc;
- in subordine dichiarare inammissibile la domanda di nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 345 cpc;
-nel merito confermare la sentenza impugnata n. 7581/2020 del 13.11.2020; -con vittoria di spese diritti ed onorari”.
All'udienza del 30 gennaio 2025, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
6 doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere dunque esaminata nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza impugnata, addebitando al giudice di primo grado l'omessa dichiarazione della nullità del contratto di finanziamento, nonostante le violazioni degli articoli 1421 e 1418 c.c.
In particolare, evidenziano che Il finanziamento concesso alla società
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inizialmente destinato alla realizzazione di un Parte_3
insediamento produttivo, sarebbe stato utilizzato in modo difforme dallo scopo contrattualmente previsto, poiché l'erogazione di somme ulteriori sarebbe avvenuta dopo il completamento dell'opera, quando il fine per cui il mutuo era stato originariamente concesso era già stato raggiunto. Tale violazione, pertanto, avrebbe dovuto comportare la nullità del contratto, qualificabile come mutuo di scopo e, conseguentemente, la nullità del contratto di accollo successivamente stipulato. Il primo giudice, secondo la tesi degli impugnanti, avrebbe dovuto, inoltre, ai sensi dell'articolo 1421
c.c., rilevare d'ufficio la detta nullità, anche in difetto di specifica eccezione
7 sollevata nel giudizio di primo grado.
Con un secondo motivo di impugnazione gli appellanti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 1346, 1418 e 1284 c.c., nonché degli articoli 117, comma 4 e 6 del D.lgs. 385/93, dell'art. 6 della delibera CICR 9/2/2000 e dell'art. 9, comma 2, della delibera CICR
4/3/2003.
In particolare, rilevano che il contratto di finanziamento in esame risultava privo dell'indicazione obbligatoria dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC), previsto dall'art. 9, comma 2, della delibera CICR del 4 marzo 2003. Tale omissione, unita alla discrepanza tra il tasso di interesse indicato nel contratto (4,858%) e quello effettivamente applicato dalla banca (4,917%), avrebbe reso la clausola sugli interessi indeterminata e, pertanto, nulla.
Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso che la mancanza
Par dell' potesse comportare la nullità del contratto, ritenendo che tale indicatore fosse solo un dato informativo, non essenziale ai fini della
Par validità del contratto. Secondo la ricostruzione degli appellanti, l non sarebbe un semplice elemento informativo, ma costituirebbe un elemento fondamentale del contratto, poiché rappresenterebbe il costo complessivo dell'operazione posto a tutela non solo del cliente ma anche della trasparenza del mercato e della concorrenza tra gli operatori finanziari. La sua omissione, quindi, costituirebbe violazione di una norma imperativa, causativa della nullità dell'intero contratto, ai sensi dell'art. 117, comma 8 del TUB, in quanto il cliente sarebbe privato della possibilità di valutare correttamente l'onerosità dell'operazione e di compararla con altre offerte sul mercato.
L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Con riguardo alla doglianza sollevata per la prima volta in appello, ed avente ad oggetto la pretesa nullità del mutuo ipotecario a rogito Notaio
(rep. 252/123) del 14/11/2002 per difetto di causa, la Corte Per_2
rileva che il detto contratto non risulta essere stato prodotto agli atti del giudizio, né in primo grado, né in sede di gravame.
8 Come è noto, in base ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto sentenze delle Sezioni Unite del 2014, n. 26242 e n. 26243), il giudice ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio la nullità del contratto, ogniqualvolta tale questione rilevi ai fini della decisione sulle domande introdotte dalle parti.
Tuttavia, detto rilievo officioso presuppone che gli elementi da cui possa desumersi la nullità siano ritualmente acquisiti al processo.
La nullità contrattuale, infatti, “siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie” (cfr. Cass. 4 aprile
2025, n. 8913, Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851; Cass. 23 febbraio 2024,
n. 4867; Cass. 18 ottobre 2023, n. 28983; Cass. 19 ottobre 2022, n.
30885).
Come chiarito, tra le altre, da Cass. n. 6170/2005, la nullità può (anzi, deve) essere rilevata dal giudice anche in sede di domanda di risoluzione o di annullamento, ma tale potere-dovere sorge solo ove il contratto sia stato prodotto in giudizio e risulti valutabile sulla base degli atti processuali.
La mancanza del documento negoziale impedisce qualsiasi verifica sulla struttura e sul contenuto del contratto medesimo, impedendo, di conseguenza, l'esercizio del potere di rilievo officioso della nullità, (così come delineato anche da Cass. n. 2858/1997 e da Cass. n. 2956/2011).
Nel caso di specie, gli appellanti non hanno depositato in atti il contratto di mutuo, che costituisce necessario presupposto al fine di valutare la validità del negozio stesso.
La doglianza formulata in grado di appello in ordine all'omesso rilievo, da parte del giudice di primo grado, della nullità del contratto di mutuo per assenza di causa non può, quindi, trovare accoglimento, non risultando ritualmente acquisiti al processo gli elementi da cui possa desumersi la stessa nullità dedotta. Né potrebbe sopperirsi alla detta mancata
9 allegazione con presunzioni o ricostruzioni indirette, mancando in atti l'elemento essenziale (ovvero il contratto asseritamente affetto da nullità), valutando il quale sarebbe stato possibile, eventualmente, esercitare il potere officioso sollecitato dall'appellante nel presente grado del giudizio
(ove il contratto potesse essere qualificato quale “mutuo di scopo” e ove effettivamente emergesse il dedotto difetto di causa).
Palesemente infondato è poi il motivo di appello relativo all'errata Par indicazione dell' , atteso che la stessa non potrebbe, in alcun modo, giustificare, come invece sostenuto dall'impugnante, la nullità del contratto di accollo di mutuo ipotecario.
In primo luogo, deve condividersi l'assunto del giudice di primo grado, Par secondo cui l costituisce un indicatore di natura informativa, il cui scopo è esclusivamente quello di fornire al cliente una visione sintetica e comprensibile del costo complessivo del finanziamento. Tale indicatore, disciplinato dalla normativa regolamentare del CICR e dai provvedimenti della Banca d'Italia in materia di trasparenza bancaria, non assume la natura di una condizione economica vincolante del contratto, né equivale a un tasso di interesse o a un onere contrattuale specifico.
L'articolo 117, comma 6, del Testo Unico Bancario (TUB), richiamato quale presunta base per la nullità, è norma volta a tutelare la correttezza nella indicazione dei tassi, prezzi e condizioni contrattuali effettivamente pattuiti, prevedendo la nullità di clausole che impongano condizioni più onerose di quelle pubblicizzate. Tuttavia, detta disposizione si riferisce specificamente ai tassi e alle condizioni contrattuali e non può essere estesa all'ISC, il quale è un mero indicatore e non un elemento determinante e vincolante del rapporto negoziale (cfr. sul punto ord. n. 397 in data 08 gennaio 2025 Cass. Sez. 1; ord. n. 4597 del 14/02/2023; sent.
n. 39169 del 09/12/2021; Cass. Sez. 1 -).
Par La mancata o errata indicazione dell' , sebbene costituisca una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, non determina nullità contrattuale ma può costituire al più, fonte di responsabilità risarcitoria, qualora venga provato il danno subito dal cliente in
10 conseguenza dell'inadempimento.
Nel caso di specie, non risultano dimostrati né la sussistenza di un danno
Par effettivo né il nesso causale tra l'errata indicazione dell' e un eventuale pregiudizio subito dall'odierno impugnante.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Nei rapporti tra gli appellanti e l'interventrice, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Nulla per le spese nei confronti di Controparte_2
, rimasta contumace.
[...]
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed Controparte_1 Pt_1
avverso la sentenza 7581/2020 del Tribunale di Napoli,
[...]
pubblicata il 13.11.2020 e notificata il 20.11.2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
Co
- rigetta l'appello proposto da ed e CP_1 Parte_1
conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- condanna ed al pagamento, in favore Controparte_1 Parte_1
di delle spese del presente Controparte_3 grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori
11 accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del
D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 22/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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