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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 6347/2024 promossa da
assistito dall'avv. ROBERTO CARAPELLE Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito, ai sensi dell'art. Controparte_1
417 bis comma 1 c.p.c., dalle dott.sse TECLA RIVERSO, ELISA CESARO,
e dal dott. ANGELO MAURIZIO RAGUSA CP_2
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Carta elettronica del docente
1. Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale del lavoro di Parte_1
Torino esponendo di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine negli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023 senza poter fruire della somma di
€ 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”) prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Lamentando la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ha chiesto la condanna del a Parte_1 CP_1 corrispondergli l'importo di € 1.500 nelle forme della carta docenti.
2. Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento. Non è stato invece contestato, in fatto, che parte ricorrente abbia svolto attività di docente a tempo determinato negli a.s. indicati in ricorso.
1 3. La domanda risulta fondata e va pertanto accolta per le seguenti ragioni e nei seguenti limiti.
4. La “carta elettronica” di cui si discute è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
5. Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati quindi regolati con DPCM: dapprima quello del 23 settembre 2015 e poi quello del 28 novembre 2016.
6. Nell'ambito di una controversia identica alla presente, promossa da docente a termine che lamentava la mancata erogazione dell'importo annuo di € 500 di cui art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, il Tribunale di Vercelli ha investito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
7. Nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e CP_1 non al personale docente a tempo determinato di tale il be n CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
2 8. La Corte è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che - “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” - in base agli elementi forniti dal Tribunale di Vercelli l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti CP_1 professionali a distanza”, valorizzando altresì il fatto che la carta elettronica
“dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio” desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
9. La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto
“ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. 10. Con la sentenza n. 29961/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. in data 4 ottobre 2023 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo
3 consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)”.
11. La Corte ha fondato tale conclusione sulla considerazione della taratura in misura “annua” e “per anno scolastico” dell'istituto e sulla connessione temporale che essa genera tra il sostegno alla formazione offerto con la Carta Docenti e la didattica annua a cui è chiamato il personale docente di ruolo, rilevando che esse non consentono di escludere dalla sua identica percezione “anche quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” e dunque attribuiscono il diritto ad ottenerla ai docenti con supplenza annua ai sensi dell'art. 4 comma 1 (scadenza al 31 agosto) o comma 2 (scadenza al 30 giugno).
12. Alla luce di quanto sinora esposto non vi è dubbio sulla fondatezza della domanda svolta da parte ricorrente in relazione ai rapporti di lavoro a termine con scadenza al 30 giugno relativi agli anni a.s. 2020/2021 e 2022/2023..
13. Il discorso è necessariamente diverso per i rapporti di lavoro a termine stipulati per le “supplenze temporanee” previste dall'art. 4 comma 3 della legge n. 124/1999 come tipologia residuale a cui ricorrere “nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2“.
14. Quelle stesse caratteristiche della carta docenti che hanno portato la giurisprudenza ad affermare il diritto a percepirla dei docenti a termine che stipulano contratti ai sensi del comma 1 e 2, infatti, conducono ad escluderlo per la maggior parte dei docenti che prestano servizio in forza di contratti conclusi ai sensi del comma 3 e ciò per le seguenti ragioni.
15. Argomentando ampiamente in merito alla taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, che evidenzia la “connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”, nella sentenza n. 29961/2023 la Suprema Corte ha qualificato la carta docenti come uno strumento di sostegno alla didattica “annua” frutto di una scelta di discrezionalità normativa finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
16. Il legislatore ne ha riservato l'attribuzione ai soli docenti di ruolo, cioè a coloro che rappresentano “la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo”, ma l'identificazione della ragione oggettiva perseguita dal legislatore nel sostegno alla didattica annua impone di ritenere che i docenti a termine che hanno un'analoga prospettiva annuale di servizio - e cioè gli insegnanti incaricati di supplenze annuali ex art. 4 comma 1 L. 124/1999 o fino al termine delle attività didattiche ex art. 4 comma 2 - sono pienamente comparabili ai docenti di ruolo.
17. In applicazione del fondamentale principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, dunque, la carta docenti spetta anche ad essi.
18. A differenza delle supplenze di cui ai commi 1 e 2 - previste rispettivamente per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali
4 per l'intero anno scolastico” e per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico” - le supplenze di cui al comma 3 servono a soddisfare l'esigenza di sostituire i docenti che si assentino per periodi corrispondenti ad una parte soltanto dell'anno scolastico, ad esempio per malattia, maternità e congedo parentale.
19. Come tali, esse non hanno né una collocazione temporale, né una durata predeterminata: la loro durata varia da pochi giorni ad alcuni mesi, infatti, a seconda della prospettiva di durata dell'assenza che le rende necessarie, ad esempio indicata nel certificato medico o nella richiesta di fruire del congedo.
20. La Corte di Cassazione non ha escluso che la comparabilità con i docenti di ruolo da cui scaturisce il diritto alla carta docenti possa sussistere anche per coloro che insegnano in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 3, precisando al riguardo che l'indagine va però “indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici per decidere quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”.
21. La sentenza n. 29961/2023 - i cui passaggi sono stati ripresi dall'ordinanza n. 7254/2024 con cui la prima presidente della Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio ex art. 363 bis c.p.c. proprio in merito alle cd. supplenze brevi e saltuarie - spiega in proposito che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, come il fatto che la carta docenti spetti anche al docente di ruolo part time o che non svolge attività di insegnamento in tutto o in parte dell'anno scolastico per inidoneità per motivi di salute o perché comandato o distaccato o che prenda servizio solo ad anno scolastico iniziato, perché si tratta “di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone” e “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, in quanto “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. 22. A fronte di quanto così chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non possono esservi dubbi sul fatto che i docenti con rapporto a termine ai sensi dell'art. 4 comma 3 possono risultare comparabili con i docenti di ruolo - e dunque risultare indebitamente discriminati dalla mancata erogazione della carta docenti - soltanto se il rapporto ha una durata sostanzialmente corrispondente all'anno scolastico, mentre la comparabilità manca per tutti
5 coloro che sono chiamati a svolgere supplenze che coprono mere porzioni dell'anno scolastico: soltanto nel primo caso, infatti, è presente quella connessione con la didattica annua in presenza della quale l'attribuzione della carta docenti consente a quest'ultima di assolvere alla sua funzione di sostegno alla stessa.
23. Come emerge chiaramente anche dalle parole della Suprema Corte riportate ai punti 20 e 21, ciò non significa che, nel valutare se la carta docenti spetta o no, ci si debba fermare alla terminologia usata nel contratto o alla norma ivi richiamata ed escludere a priori i contratti stipulati ai sensi del comma 3.
24. Benché non sia frequente, infatti, a volte questi ultimi vengono conclusi per una durata sostanzialmente coincidente con l'anno scolastico che attribuisce all'insegnamento richiesto la predetta connessione con la didattica annua.
25. A fronte della grande variabilità delle situazioni, è indispensabile individuare la durata minima al di sopra della quale si possa ritenere che questi contratti hanno una tale prospettiva sostanzialmente annuale.
26. Nell'ordinanza n. 7254/2024 già citata al punto 21 la prima presidente della Corte di Cassazione ha affermato l'inidoneità del dato normativo dei 180 giorni
- valorizzato da alcune norme del sistema scolastico per regolare alcuni specifici fenomeni, come la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo (art. 489 d. lgs. 297/1994 nel contenuto anteriore al giugno 2023), la retribuzione nei mesi estivi (art. 527), l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova (art. 438) - a definire il senso dell'"annualità" di una "didattica" ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, a causa della singolarità dei fini per i quali sono dettate.
27. Alla luce di tali condivisibili osservazioni, appare corretto orientare la ricerca del parametro di riferimento tra le previsioni che riguardano proprio le supplenze temporanee.
28. A tale riguardo, appare pertinente la previsione dell'art. 37 CCNL 29 novembre 2007 relativo al personale del comparto scuola, secondo cui “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima”.
29. Escludendo la ripresa dell'insegnamento del docente che, in un anno scolastico, sia stato assente per almeno 150 giorni continuativi con il dichiarato scopo di garantire la continuità didattica, infatti, la previsione esprime chiaramente la valutazione delle parti sociali che una supplenza continuativa di 150 giorni, di fatto, è idonea ad attribuire l'anno scolastico al supplente sotto il profilo della didattica. 30. Ne è conferma il fatto che il sistema consente la stipulazione di contratti ai sensi dell'art. 4 comma 2 per supplire alle vacanze cd. “di fatto” che si concretizzino fino al 31 dicembre: il rapporto di lavoro sino al termine delle
6 lezioni instaurato ai primi di gennaio per coprire una vacanza che sopraggiunga negli ultimi giorni dell'anno – rapporto che ormai pacificamente dà diritto alla carta docenti, in quanto il servizio reso con esso soddisfa la condizione della connessione con la didattica annua – ha infatti una durata che si aggira proprio intorno ai 150 giorni.
31. Alla luce delle considerazioni che precedono, ai fini della valutazione circa la sussistenza di una disparità di trattamento da sanare con l'attribuzione della carta docenti, appare pertanto equo individuare il necessario discrimine tra supplenze temporanee ex art. 4 comma 3 che sono comparabili con il servizio di ruolo e quelle che non lo sono nel fatto che il contratto preveda una durata di almeno 150 giorni.
32. Ne consegue che, non concedendo la carta docenti ai docenti con cui stipula un contratto ai sensi del comma 3 superiore a 150 giorni, il – primo CP_1 soggetto tenuto a disapplicare la norma che viola il principio di parità di trattamento tra dipendenti a termine e a tempo indeterminato e, dunque, a mettere la carta docenti a disposizione dei docenti a termine che siano comparabili ai docenti di ruolo – pone in essere un inadempimento che ne giustifica la condanna da parte del giudice.
33. Capita con una certa frequenza che, guardando a posteriori il servizio prestato in un certo anno scolastico, il docente risulti aver insegnato per almeno 150 giorni.
34. Le ragioni di seguito esposte, tuttavia, escludono la possibilità di affermare anche in tal caso la comparabilità con il docente di ruolo da cui scaturisce il diritto alla carta docenti.
35. Nel dare esecuzione alla delega contenuta nell'art. 1 comma 222 della legge n. 107/2015, il D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha previsto che “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” ed è notorio che l'importo annuo di € 500 viene messo a disposizione dei docenti all'inizio dell'anno scolastico.
36. La funzione di sostegno alla didattica annua che costituisce la ragione obiettiva dell'istituto viene così garantita offrendo al docente, all'inizio di ogni anno ed entro certi limiti di valore e di tipologia, la possibilità di procurarsi a sua scelta formazione ed aggiornamento destinati anche e prima di tutto a soddisfare le particolari esigenze dell'insegnamento che si accinge a rendere in quello specifico anno scolastico.
37. A fronte di ciò non possono esservi dubbi sul fatto che, affinché la carta docenti possa assolvere a tale funzione, la connessione con la didattica annua deve sussistere già al momento dell'instaurazione del rapporto e dunque va verificata con un'ottica ex ante.
38. Non è ostativo a tale conclusione il fatto che l'importo possa essere utilizzato nel corso di tutto l'anno scolastico e, se non speso, possa esserlo anche nell'anno successivo. Ciò è infatti la conseguenza della decisione legislativa di affidare al docente stesso la scelta di come spendere l'importo messogli a disposizione nell'ambito di numerose tipologie di strumenti di formazione ed
7 aggiornamento, la cui esigenza e/o disponibilità possono definirsi nel corso dell'anno scolastico, e della necessità di evitare scelte poco utili e meditate, dettate dalla fretta di effettuare la spesa.
39. Le ragioni oggettive perseguite dal legislatore con la carta docenti, che costituiscono l'imprescindibile punto di riferimento della valutazione di comparabilità, vanno individuate alla luce di quanto appena sottolineato, da cui emerge che la connessione con la didattica annua a cui il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha agganciato la possibilità di integrare in modo personalizzato l'offerta formativa destinata a tutti è solo quella ex ante che sussiste per chi si trova all'inizio di un periodo di insegnamento annuale.
40. Ebbene, una tale connessione ex ante con la didattica annua indubbiamente manca nei contratti stipulati per brevi periodi anche se poi, guardando a posteriori il servizio complessivamente prestato in forza di essi, si scopre che la somma dei servizi resi supera i 150 giorni, magari anche di molto, e che il docente, di fatto, ha concorso seriamente alla didattica annua o addirittura l'ha gestita interamente.
41. Quando vengono stipulati, infatti, i singoli contratti hanno necessariamente una prospettiva limitata alla loro durata, la quale a sua volta è condizionata dalla durata dell'esigenza sostitutiva che essi mirano a soddisfare.
42. In quel momento la possibilità che l'esigenza sostitutiva si prolunghi è solo una eventualità più o meno concreta che non autorizza certo l'Amministrazione scolastica ad attribuire alla supplenza una durata più lunga dell'assenza prevista in quel momento e che, mancando la prospettiva annuale, non consente di ravvisare alcun inadempimento del . CP_1
43. A fronte della chiara scelta del legislatore di concedere la carta docenti all'inizio dell'anno scolastico, d'altronde, non si può certo affermare che l'obbligo ed il conseguente inadempimento, inesistenti nel momento iniziale del rapporto per difetto della prospettiva annuale di insegnamento, possano sorgere a posteriori, ad anno scolastico avanzato, per il fatto che successivi prolungamenti dell'esigenza sostitutiva hanno poi condotto alla conclusione di altri contratti a termine che, ex post, hanno avuto una durata complessiva analoga a quella annuale.
44. Si può ragionare sul fatto che la necessità di formazione integrativa rispetto a quella generale sussiste in realtà per tutti i docenti non di ruolo e sull'opportunità, de iure condendo, di impostare questo sostegno alla formazione su presupposti e in termini diversi (ad esempio, di rimborso ex post delle spese compiute dal docente, eventualmente anche con un tetto variabile con il progredire del servizio reso nel corso dell'anno scolastico) che risultino compatibili con singole supplenze brevi o con una sommatoria delle stesse.
45. Laddove è chiamato a verificare se è stata o meno rispettata la parità di trattamento tra docenti di ruolo e a termine, tuttavia, il giudice non può sindacare la scelta discrezionale compiuta dal legislatore e dunque, nel caso di specie, può e deve verificare ex ante il superamento della durata minima di 150 giorni che dà diritto alla carta docenti, solo guardando alla durata prevista dal contratto.
8 46. Non è sufficiente a condurre a diversa conclusione neanche il fatto in sé che i servizi resi in forza dei vari contratti di durata inferiore a 150 giorni siano stati continuativi presso la stessa scuola e per la stessa tipologia di posto o, addirittura, risulti da essi che hanno fatto tutti fronte alla medesima esigenza sostitutiva.
47. Se infatti i singoli contratti sono la conseguenza di esigenze sostitutive sorte man mano e non prevedibili al momento della conclusione del primo contratto (successivi certificati medici che prolungano la malattia dell'insegnante sostituito, successivi passaggi obbligatori di una maternità, successive decisioni di fruire del congedo parentale), anche in queste situazioni il non ha CP_1 scelta se non quella di concludere un contratto a termine di durata analoga e allora, nel momento in cui ciò avviene, la prospettiva di concorso del docente alla didattica annua corrisponde soltanto ad una porzione corrispondente di anno scolastico e di programmazione a cui dare corso.
48. Il discorso sarebbe diverso, ovviamente, ove il docente che si duole del mancato riconoscimento della carta docenti allegasse ed offrisse di provare l'esistenza di un abuso nel ricorso alle supplenze temporanee e cioè che l'esigenza sostitutiva aveva sin dall'inizio una durata maggiore di quella attribuita al primo contratto della serie e tale da raggiungere subito i 150 giorni, così attribuendo già ex ante alla supplenza una prospettiva sostanzialmente annua.
49. Alla luce di quanto sinora esposto, la domanda di parte ricorrente per l'a.s. 2021/2022 non è fondata.
50. Nell' anno scolastico in questione, infatti, parte ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti successivi nessuno dei quali ha avuto una durata pari o superiore a 150 giorni, né parte ricorrente ha allegato e offerto di provare che tali contratti sono il frutto di una ingiustificata ed arbitraria frammentazione di una esigenza unica che avrebbe potuto essere soddisfatta con un unico contratto di durata superiore a 150 giorni.
51. Nella citata sentenza la Corte di Cassazione, richiamando i “principi generalissimi del diritto delle obbligazioni” secondo cui “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale” ha ritenuto che “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo” e che l'inserimento nel sistema scolastico che attribuisce al docente il diritto all'adempimento permane finché questi “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza” e “ancor più se poi egli transiti in ruolo”.
52. La permanenza nel sistema scolastico attribuisce dunque il diritto all'”adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre a fronte di una fuoriuscita dal
9 sistema scolastico, come in caso di cancellazione dalle graduatorie, “resta solo il diritto al risarcimento”. 53. Nel caso di specie parte ricorrente è attualmente in servizio in forza di un contratto a termine e dunque è tuttora presente nel sistema scolastico e pertanto non vi sono ostacoli all'affermazione del suo diritto a percepire l'importo di € 500 nelle forme della cd. carta elettronica docente in relazione agli a.s. dedotti in giudizio indicati al punto 12. 54. Non essendovi questioni di quantificazione, né eccezione di prescrizione, l'importo complessivo che il convenuto va condannato a rendere CP_1 disponibile a nelle forme di cui al D.P.C.M. 28 novembre Parte_1
2016 - o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è quello di € 1.000.
55. In conformità a quanto affermato dalla sentenza n. 29961/2023, al valore delle carte docenti perdute si aggiunge quello di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo.
56. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza del con la CP_1 richiesta distrazione e la liquidazione avviene in base ai valori minimi in ragione della serialità della causa.
57. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato nella misura del 15%, in considerazione della concreta utilità delle stesse (no navigabilità, ma link ai documenti utili e funzionanti).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli a.s. 2020/2021 e 2022/2023 e, per l'effetto,
- condanna il , in persona del ministro Controparte_1 pro-tempore, a mettere a disposizione di per il Parte_1 tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi legali;
- condanna altresì il a rimborsare a parte ricorrente le spese di CP_1 causa liquidate in € 258,00, oltre maggiorazione del 15% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva, Cpa e € 49,00 per contributo unificato, con distrazione.
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 6347/2024 promossa da
assistito dall'avv. ROBERTO CARAPELLE Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito, ai sensi dell'art. Controparte_1
417 bis comma 1 c.p.c., dalle dott.sse TECLA RIVERSO, ELISA CESARO,
e dal dott. ANGELO MAURIZIO RAGUSA CP_2
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Carta elettronica del docente
1. Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale del lavoro di Parte_1
Torino esponendo di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine negli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023 senza poter fruire della somma di
€ 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”) prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Lamentando la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ha chiesto la condanna del a Parte_1 CP_1 corrispondergli l'importo di € 1.500 nelle forme della carta docenti.
2. Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento. Non è stato invece contestato, in fatto, che parte ricorrente abbia svolto attività di docente a tempo determinato negli a.s. indicati in ricorso.
1 3. La domanda risulta fondata e va pertanto accolta per le seguenti ragioni e nei seguenti limiti.
4. La “carta elettronica” di cui si discute è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
5. Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati quindi regolati con DPCM: dapprima quello del 23 settembre 2015 e poi quello del 28 novembre 2016.
6. Nell'ambito di una controversia identica alla presente, promossa da docente a termine che lamentava la mancata erogazione dell'importo annuo di € 500 di cui art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, il Tribunale di Vercelli ha investito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
7. Nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e CP_1 non al personale docente a tempo determinato di tale il be n CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
2 8. La Corte è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che - “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” - in base agli elementi forniti dal Tribunale di Vercelli l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti CP_1 professionali a distanza”, valorizzando altresì il fatto che la carta elettronica
“dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio” desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
9. La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto
“ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. 10. Con la sentenza n. 29961/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. in data 4 ottobre 2023 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo
3 consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)”.
11. La Corte ha fondato tale conclusione sulla considerazione della taratura in misura “annua” e “per anno scolastico” dell'istituto e sulla connessione temporale che essa genera tra il sostegno alla formazione offerto con la Carta Docenti e la didattica annua a cui è chiamato il personale docente di ruolo, rilevando che esse non consentono di escludere dalla sua identica percezione “anche quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” e dunque attribuiscono il diritto ad ottenerla ai docenti con supplenza annua ai sensi dell'art. 4 comma 1 (scadenza al 31 agosto) o comma 2 (scadenza al 30 giugno).
12. Alla luce di quanto sinora esposto non vi è dubbio sulla fondatezza della domanda svolta da parte ricorrente in relazione ai rapporti di lavoro a termine con scadenza al 30 giugno relativi agli anni a.s. 2020/2021 e 2022/2023..
13. Il discorso è necessariamente diverso per i rapporti di lavoro a termine stipulati per le “supplenze temporanee” previste dall'art. 4 comma 3 della legge n. 124/1999 come tipologia residuale a cui ricorrere “nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2“.
14. Quelle stesse caratteristiche della carta docenti che hanno portato la giurisprudenza ad affermare il diritto a percepirla dei docenti a termine che stipulano contratti ai sensi del comma 1 e 2, infatti, conducono ad escluderlo per la maggior parte dei docenti che prestano servizio in forza di contratti conclusi ai sensi del comma 3 e ciò per le seguenti ragioni.
15. Argomentando ampiamente in merito alla taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, che evidenzia la “connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”, nella sentenza n. 29961/2023 la Suprema Corte ha qualificato la carta docenti come uno strumento di sostegno alla didattica “annua” frutto di una scelta di discrezionalità normativa finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
16. Il legislatore ne ha riservato l'attribuzione ai soli docenti di ruolo, cioè a coloro che rappresentano “la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo”, ma l'identificazione della ragione oggettiva perseguita dal legislatore nel sostegno alla didattica annua impone di ritenere che i docenti a termine che hanno un'analoga prospettiva annuale di servizio - e cioè gli insegnanti incaricati di supplenze annuali ex art. 4 comma 1 L. 124/1999 o fino al termine delle attività didattiche ex art. 4 comma 2 - sono pienamente comparabili ai docenti di ruolo.
17. In applicazione del fondamentale principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, dunque, la carta docenti spetta anche ad essi.
18. A differenza delle supplenze di cui ai commi 1 e 2 - previste rispettivamente per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali
4 per l'intero anno scolastico” e per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico” - le supplenze di cui al comma 3 servono a soddisfare l'esigenza di sostituire i docenti che si assentino per periodi corrispondenti ad una parte soltanto dell'anno scolastico, ad esempio per malattia, maternità e congedo parentale.
19. Come tali, esse non hanno né una collocazione temporale, né una durata predeterminata: la loro durata varia da pochi giorni ad alcuni mesi, infatti, a seconda della prospettiva di durata dell'assenza che le rende necessarie, ad esempio indicata nel certificato medico o nella richiesta di fruire del congedo.
20. La Corte di Cassazione non ha escluso che la comparabilità con i docenti di ruolo da cui scaturisce il diritto alla carta docenti possa sussistere anche per coloro che insegnano in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 3, precisando al riguardo che l'indagine va però “indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici per decidere quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”.
21. La sentenza n. 29961/2023 - i cui passaggi sono stati ripresi dall'ordinanza n. 7254/2024 con cui la prima presidente della Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio ex art. 363 bis c.p.c. proprio in merito alle cd. supplenze brevi e saltuarie - spiega in proposito che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, come il fatto che la carta docenti spetti anche al docente di ruolo part time o che non svolge attività di insegnamento in tutto o in parte dell'anno scolastico per inidoneità per motivi di salute o perché comandato o distaccato o che prenda servizio solo ad anno scolastico iniziato, perché si tratta “di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone” e “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, in quanto “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. 22. A fronte di quanto così chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non possono esservi dubbi sul fatto che i docenti con rapporto a termine ai sensi dell'art. 4 comma 3 possono risultare comparabili con i docenti di ruolo - e dunque risultare indebitamente discriminati dalla mancata erogazione della carta docenti - soltanto se il rapporto ha una durata sostanzialmente corrispondente all'anno scolastico, mentre la comparabilità manca per tutti
5 coloro che sono chiamati a svolgere supplenze che coprono mere porzioni dell'anno scolastico: soltanto nel primo caso, infatti, è presente quella connessione con la didattica annua in presenza della quale l'attribuzione della carta docenti consente a quest'ultima di assolvere alla sua funzione di sostegno alla stessa.
23. Come emerge chiaramente anche dalle parole della Suprema Corte riportate ai punti 20 e 21, ciò non significa che, nel valutare se la carta docenti spetta o no, ci si debba fermare alla terminologia usata nel contratto o alla norma ivi richiamata ed escludere a priori i contratti stipulati ai sensi del comma 3.
24. Benché non sia frequente, infatti, a volte questi ultimi vengono conclusi per una durata sostanzialmente coincidente con l'anno scolastico che attribuisce all'insegnamento richiesto la predetta connessione con la didattica annua.
25. A fronte della grande variabilità delle situazioni, è indispensabile individuare la durata minima al di sopra della quale si possa ritenere che questi contratti hanno una tale prospettiva sostanzialmente annuale.
26. Nell'ordinanza n. 7254/2024 già citata al punto 21 la prima presidente della Corte di Cassazione ha affermato l'inidoneità del dato normativo dei 180 giorni
- valorizzato da alcune norme del sistema scolastico per regolare alcuni specifici fenomeni, come la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo (art. 489 d. lgs. 297/1994 nel contenuto anteriore al giugno 2023), la retribuzione nei mesi estivi (art. 527), l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova (art. 438) - a definire il senso dell'"annualità" di una "didattica" ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, a causa della singolarità dei fini per i quali sono dettate.
27. Alla luce di tali condivisibili osservazioni, appare corretto orientare la ricerca del parametro di riferimento tra le previsioni che riguardano proprio le supplenze temporanee.
28. A tale riguardo, appare pertinente la previsione dell'art. 37 CCNL 29 novembre 2007 relativo al personale del comparto scuola, secondo cui “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima”.
29. Escludendo la ripresa dell'insegnamento del docente che, in un anno scolastico, sia stato assente per almeno 150 giorni continuativi con il dichiarato scopo di garantire la continuità didattica, infatti, la previsione esprime chiaramente la valutazione delle parti sociali che una supplenza continuativa di 150 giorni, di fatto, è idonea ad attribuire l'anno scolastico al supplente sotto il profilo della didattica. 30. Ne è conferma il fatto che il sistema consente la stipulazione di contratti ai sensi dell'art. 4 comma 2 per supplire alle vacanze cd. “di fatto” che si concretizzino fino al 31 dicembre: il rapporto di lavoro sino al termine delle
6 lezioni instaurato ai primi di gennaio per coprire una vacanza che sopraggiunga negli ultimi giorni dell'anno – rapporto che ormai pacificamente dà diritto alla carta docenti, in quanto il servizio reso con esso soddisfa la condizione della connessione con la didattica annua – ha infatti una durata che si aggira proprio intorno ai 150 giorni.
31. Alla luce delle considerazioni che precedono, ai fini della valutazione circa la sussistenza di una disparità di trattamento da sanare con l'attribuzione della carta docenti, appare pertanto equo individuare il necessario discrimine tra supplenze temporanee ex art. 4 comma 3 che sono comparabili con il servizio di ruolo e quelle che non lo sono nel fatto che il contratto preveda una durata di almeno 150 giorni.
32. Ne consegue che, non concedendo la carta docenti ai docenti con cui stipula un contratto ai sensi del comma 3 superiore a 150 giorni, il – primo CP_1 soggetto tenuto a disapplicare la norma che viola il principio di parità di trattamento tra dipendenti a termine e a tempo indeterminato e, dunque, a mettere la carta docenti a disposizione dei docenti a termine che siano comparabili ai docenti di ruolo – pone in essere un inadempimento che ne giustifica la condanna da parte del giudice.
33. Capita con una certa frequenza che, guardando a posteriori il servizio prestato in un certo anno scolastico, il docente risulti aver insegnato per almeno 150 giorni.
34. Le ragioni di seguito esposte, tuttavia, escludono la possibilità di affermare anche in tal caso la comparabilità con il docente di ruolo da cui scaturisce il diritto alla carta docenti.
35. Nel dare esecuzione alla delega contenuta nell'art. 1 comma 222 della legge n. 107/2015, il D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha previsto che “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” ed è notorio che l'importo annuo di € 500 viene messo a disposizione dei docenti all'inizio dell'anno scolastico.
36. La funzione di sostegno alla didattica annua che costituisce la ragione obiettiva dell'istituto viene così garantita offrendo al docente, all'inizio di ogni anno ed entro certi limiti di valore e di tipologia, la possibilità di procurarsi a sua scelta formazione ed aggiornamento destinati anche e prima di tutto a soddisfare le particolari esigenze dell'insegnamento che si accinge a rendere in quello specifico anno scolastico.
37. A fronte di ciò non possono esservi dubbi sul fatto che, affinché la carta docenti possa assolvere a tale funzione, la connessione con la didattica annua deve sussistere già al momento dell'instaurazione del rapporto e dunque va verificata con un'ottica ex ante.
38. Non è ostativo a tale conclusione il fatto che l'importo possa essere utilizzato nel corso di tutto l'anno scolastico e, se non speso, possa esserlo anche nell'anno successivo. Ciò è infatti la conseguenza della decisione legislativa di affidare al docente stesso la scelta di come spendere l'importo messogli a disposizione nell'ambito di numerose tipologie di strumenti di formazione ed
7 aggiornamento, la cui esigenza e/o disponibilità possono definirsi nel corso dell'anno scolastico, e della necessità di evitare scelte poco utili e meditate, dettate dalla fretta di effettuare la spesa.
39. Le ragioni oggettive perseguite dal legislatore con la carta docenti, che costituiscono l'imprescindibile punto di riferimento della valutazione di comparabilità, vanno individuate alla luce di quanto appena sottolineato, da cui emerge che la connessione con la didattica annua a cui il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha agganciato la possibilità di integrare in modo personalizzato l'offerta formativa destinata a tutti è solo quella ex ante che sussiste per chi si trova all'inizio di un periodo di insegnamento annuale.
40. Ebbene, una tale connessione ex ante con la didattica annua indubbiamente manca nei contratti stipulati per brevi periodi anche se poi, guardando a posteriori il servizio complessivamente prestato in forza di essi, si scopre che la somma dei servizi resi supera i 150 giorni, magari anche di molto, e che il docente, di fatto, ha concorso seriamente alla didattica annua o addirittura l'ha gestita interamente.
41. Quando vengono stipulati, infatti, i singoli contratti hanno necessariamente una prospettiva limitata alla loro durata, la quale a sua volta è condizionata dalla durata dell'esigenza sostitutiva che essi mirano a soddisfare.
42. In quel momento la possibilità che l'esigenza sostitutiva si prolunghi è solo una eventualità più o meno concreta che non autorizza certo l'Amministrazione scolastica ad attribuire alla supplenza una durata più lunga dell'assenza prevista in quel momento e che, mancando la prospettiva annuale, non consente di ravvisare alcun inadempimento del . CP_1
43. A fronte della chiara scelta del legislatore di concedere la carta docenti all'inizio dell'anno scolastico, d'altronde, non si può certo affermare che l'obbligo ed il conseguente inadempimento, inesistenti nel momento iniziale del rapporto per difetto della prospettiva annuale di insegnamento, possano sorgere a posteriori, ad anno scolastico avanzato, per il fatto che successivi prolungamenti dell'esigenza sostitutiva hanno poi condotto alla conclusione di altri contratti a termine che, ex post, hanno avuto una durata complessiva analoga a quella annuale.
44. Si può ragionare sul fatto che la necessità di formazione integrativa rispetto a quella generale sussiste in realtà per tutti i docenti non di ruolo e sull'opportunità, de iure condendo, di impostare questo sostegno alla formazione su presupposti e in termini diversi (ad esempio, di rimborso ex post delle spese compiute dal docente, eventualmente anche con un tetto variabile con il progredire del servizio reso nel corso dell'anno scolastico) che risultino compatibili con singole supplenze brevi o con una sommatoria delle stesse.
45. Laddove è chiamato a verificare se è stata o meno rispettata la parità di trattamento tra docenti di ruolo e a termine, tuttavia, il giudice non può sindacare la scelta discrezionale compiuta dal legislatore e dunque, nel caso di specie, può e deve verificare ex ante il superamento della durata minima di 150 giorni che dà diritto alla carta docenti, solo guardando alla durata prevista dal contratto.
8 46. Non è sufficiente a condurre a diversa conclusione neanche il fatto in sé che i servizi resi in forza dei vari contratti di durata inferiore a 150 giorni siano stati continuativi presso la stessa scuola e per la stessa tipologia di posto o, addirittura, risulti da essi che hanno fatto tutti fronte alla medesima esigenza sostitutiva.
47. Se infatti i singoli contratti sono la conseguenza di esigenze sostitutive sorte man mano e non prevedibili al momento della conclusione del primo contratto (successivi certificati medici che prolungano la malattia dell'insegnante sostituito, successivi passaggi obbligatori di una maternità, successive decisioni di fruire del congedo parentale), anche in queste situazioni il non ha CP_1 scelta se non quella di concludere un contratto a termine di durata analoga e allora, nel momento in cui ciò avviene, la prospettiva di concorso del docente alla didattica annua corrisponde soltanto ad una porzione corrispondente di anno scolastico e di programmazione a cui dare corso.
48. Il discorso sarebbe diverso, ovviamente, ove il docente che si duole del mancato riconoscimento della carta docenti allegasse ed offrisse di provare l'esistenza di un abuso nel ricorso alle supplenze temporanee e cioè che l'esigenza sostitutiva aveva sin dall'inizio una durata maggiore di quella attribuita al primo contratto della serie e tale da raggiungere subito i 150 giorni, così attribuendo già ex ante alla supplenza una prospettiva sostanzialmente annua.
49. Alla luce di quanto sinora esposto, la domanda di parte ricorrente per l'a.s. 2021/2022 non è fondata.
50. Nell' anno scolastico in questione, infatti, parte ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti successivi nessuno dei quali ha avuto una durata pari o superiore a 150 giorni, né parte ricorrente ha allegato e offerto di provare che tali contratti sono il frutto di una ingiustificata ed arbitraria frammentazione di una esigenza unica che avrebbe potuto essere soddisfatta con un unico contratto di durata superiore a 150 giorni.
51. Nella citata sentenza la Corte di Cassazione, richiamando i “principi generalissimi del diritto delle obbligazioni” secondo cui “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale” ha ritenuto che “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo” e che l'inserimento nel sistema scolastico che attribuisce al docente il diritto all'adempimento permane finché questi “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza” e “ancor più se poi egli transiti in ruolo”.
52. La permanenza nel sistema scolastico attribuisce dunque il diritto all'”adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre a fronte di una fuoriuscita dal
9 sistema scolastico, come in caso di cancellazione dalle graduatorie, “resta solo il diritto al risarcimento”. 53. Nel caso di specie parte ricorrente è attualmente in servizio in forza di un contratto a termine e dunque è tuttora presente nel sistema scolastico e pertanto non vi sono ostacoli all'affermazione del suo diritto a percepire l'importo di € 500 nelle forme della cd. carta elettronica docente in relazione agli a.s. dedotti in giudizio indicati al punto 12. 54. Non essendovi questioni di quantificazione, né eccezione di prescrizione, l'importo complessivo che il convenuto va condannato a rendere CP_1 disponibile a nelle forme di cui al D.P.C.M. 28 novembre Parte_1
2016 - o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è quello di € 1.000.
55. In conformità a quanto affermato dalla sentenza n. 29961/2023, al valore delle carte docenti perdute si aggiunge quello di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo.
56. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza del con la CP_1 richiesta distrazione e la liquidazione avviene in base ai valori minimi in ragione della serialità della causa.
57. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato nella misura del 15%, in considerazione della concreta utilità delle stesse (no navigabilità, ma link ai documenti utili e funzionanti).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli a.s. 2020/2021 e 2022/2023 e, per l'effetto,
- condanna il , in persona del ministro Controparte_1 pro-tempore, a mettere a disposizione di per il Parte_1 tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi legali;
- condanna altresì il a rimborsare a parte ricorrente le spese di CP_1 causa liquidate in € 258,00, oltre maggiorazione del 15% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva, Cpa e € 49,00 per contributo unificato, con distrazione.
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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