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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.565/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 26.11.2024 vertente
TRA
in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Parte_1
in qualità di mandataria in nome e per conto di Parte_2 [...]
elettivamente domiciliata in Pescara, al Viale Pindaro n.27 presso CP_1 lo studio dell'Avv. Augusto La Morgia del Foro di Pescara, rappresentata e difesa dal medesimo giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Pagano
[...] del Foro di Napoli e dall'Avv. Florindo Di Lucente del Foro di Isernia, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Isernia, al Corso
Garibaldi 45, in uno con l'Avv. Pagano;
APPELLATA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da ordinanza all'esito della camera di consiglio da remoto del 26.11.2024.
OGGETTO: Bancario. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n.
788/2021 del 01.12.2021, pubblicata in pari data.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_2 conveniva in giudizio la già Controparte_1 Controparte_4
deducendo di avere acceso in data 15.06.2006 il conto
[...]
corrente bancario n. 502930, su cui era regolata un'apertura di credito, e di avere acceso in data 20.06.2006 il conto anticipi n. 503041, le cui competenze poi rifluivano sul conto principale.
Deduceva che su detto conto corrente erano stati addebitati importi non dovuti per:
a) tassi di interessi debitori usurari;
b) tassi di interessi effettivi debitori ultralegali, mai legalmente pattuiti;
c) commissioni di massimo scoperto, mai legalmente pattuite e comunque nulle;
d) spese, commissioni variamente denominate e oneri vari mai legalmente pattuiti;
e) capitalizzazione trimestrale degli interessi;
f) capitalizzazione trimestrale delle commissioni di massimo scoperto e delle spese;
g) interessi creditori inferiori a quelli dovuti;
h) applicazione erronea ed arbitraria delle valute;
i) peggioramento delle condizioni non comunicate e comunque non sorrette da giustificato motivo.
Concludeva pertanto per l'accertamento delle sopradette violazioni di legge e per le dovute rettifiche contabili. In via subordinata chiedeva l'accertamento e la determinazione delle somme indebitamente riscosse dalla convenuta con CP_1
2 riguardo al rapporto citato, sulla base dei risultati del ricalcolo da effettuarsi a mezzo CTU tecnico contabile. Con vittoria delle spese di lite.
Nello specifico chiedeva al Tribunale, per come specificato nella memoria n.1,
VI comma, c.p.c. di:
“A) accertare e dichiarare che, in relazione al conto corrente ordinario n.
502930 e al rapporto anticipo n. 503041, sui quali erano regolate linee di credito, la ha richiesto e applicato tassi di interessi debitori usurari in violazione CP_1
della legge 108/1996;
B) accertare e dichiarare, in relazione ai contratti relativi ai medesimi rapporti, per i rilievi svolti in narrativa, la nullità per indeterminabilità dell'oggetto e per mancanza di forma scritta, ex art. 1418 e in virtù degli artt.
1346 e 1284 c.c., delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per cd. giorni-valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, a titolo di “commissione massimo scoperto” in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa e in ogni caso per indeterminabilità dell'oggetto, per i rilievi formulati in premessa;
D) in ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, operati dall'Istituto di Credito convenuto in applicazione del cd. “sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa;
E) in ogni caso, accertare che la ha capitalizzato trimestralmente sul CP_1
conto corrente ordinario n. 502930, le competenze del medesimo conto e del conto anticipi n. 503041, in violazione dell'art. 1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
3 F) accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del conto corrente ordinario n. 502930 – comprensivo delle competenze del conto anticipi
n. 503041 ivi addebitate e da ricondurre a criteri di giustizia, secondo i rilievi di cui in premessa - nonché che il reale saldo del suddetto conto - stornate le competenze illegittime non dovute provenienti dal conto anticipi – è pari, in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, al 31/03/2020 a €
45.034,98 a credito della Società correntista, in base ai risultati della consulenza di parte agli atti o che lo stesso è pari alla diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale adito riterrà di giustizia, anche a seguito del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri seguiti dal
CTP o, in via gradata, secondo quelli indicati nell'atto di citazione, o in via ancora più gradata, secondo i criteri che l'Ill.mo G.I. riterrà di giustizia;
G) per l'effetto condannare la banca convenuta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tali conti, nei modi risultanti dalla determinazione di cui innanzi;
H) in via gradata rispetto al punto G) accertare e determinare le somme indebitamente riscosse dalla banca convenuta in ordine ai predetti rapporti, sempre in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri seguiti dal Ctp o in via gradata secondo i criteri di cui all'atto di citazione, o, in via ancora più gradata, secondo i criteri che saranno ritenuti di giustizia dall'Ill.mo GI;
I) condannare, altresì, la banca convenuta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo”.
Chiedeva quindi “in via istruttoria, disporsi C.T.U. contabile per la ricostruzione dei rapporti de quibus con l'applicazione dei criteri indicati in premessa”.
4 Chiedeva, ancora “ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della seguente documentazione:
- per il rapporto ordinario n. 502930: • copia degli estratti conto, comprensivi di conti scalari e dettaglio competenze, dall'inizio del rapporto sino al 31.03.2009
e dal 01.04.2020 alla data di notifica del presente atto;
• copia conti scalare dall'inizio del rapporto al 31.03.2020.
- per il rapporto anticipi n. 503041: • copia degli estratti conto, comprensivi di conti scalari e dettaglio competenze, dall'inizio del rapporto sino al 31.12.2008 e dal 01.04.2020 alla data di notifica del presente atto;
• copia conti scalare dall'inizio del rapporto al 31.03.2020”.
La convenuta non si costituiva in giudizio. CP_1
Istruita la causa a mezzo prova documentale fornita da parte attrice, il giudice del
Tribunale di Chieti - ritenuto assolto l'onere probatorio da parte della società attraverso una produzione documentale esaustiva, evidenziato che “la relazione stragiudiziale in atti dà contezza ed evidenza delle doglianze attoree e ad essa si può rendere utile richiamo, con specifico riferimento alle pagg. 3-8, ai prospetti di cui alle pagg.
7-8 e agli allegati tutti” - con la sentenza n. 788/2021 resa ex art. 281 sexies c.p.c. decideva la causa nei termini che seguono:
“accoglie le domande rese con la memoria ex art. 183 c.6 n°1 cod. proc. civ. da intendersi qui richiamate;
per l'effetto dichiara saldo contabile - al 30/3/2020 - dei rapporti “de quo” per €
45.034,98 a favore della parte attorea;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 545,00 per spese ed € 7.254,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP 4% e IVA 22%; a distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
5 Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_1
(in seguito , in qualità di mandataria in nome e per conto di
[...] Parte_1
affidando l'impugnativa ai motivi di seguito sintetizzati: Controparte_1
1. Nullità della sentenza – Omessa motivazione – Motivazione apparente.
A dire di parte appellante, il giudice di primo grado aveva omesso di esplicitare le ragioni del proprio convincimento, così impedendo all'appellante di operare sullo stesso alcuna verifica, sia di natura fattuale che giuridica. “Appare, infatti, evidente – scriveva nell'atto di appello la - come, nel caso di specie, Parte_1
il Tribunale non abbia compiutamente motivato la propria decisione se non mediante il richiamo, generale e generalizzato, a taluni passaggi della relazione tecnica di parte prodotta dalla all'atto della iscrizione a ruolo Controparte_2
del giudizio (doc. 1 fascicolo di parte attrice del primo grado), senza tuttavia esplicitare, neppure in sintesi, le ragioni logico-giuridiche del proprio convincimento, anche rispetto al pieno recepimento delle risultanze della relazione tecnica redatta nell'interesse dell'appellata”. Peraltro – evidenziava – dalla documentazione prodotta emergeva la specifica pattuizione di tutte le condizioni economiche lamentate. Non si comprendeva quindi come avesse potuto il giudice accertare le ipotesi di nullità contrattuali sostenute dalla condividendo apoditticamente la ricostruzione contabile, Controparte_2
metodologicamente errata, senza palesare le ragioni del proprio convincimento.
Dunque, doveva essere dichiarata nulla la sentenza in esame, e doveva essere rivalutata la domanda introdotta dalla società da rigettarsi Controparte_2
integralmente sulla base di quanto specificato al successivo motivo di appello.
2. Violazione e/o errata applicazione dei principi e delle disposizioni normative in materia di nullità dei contratti bancari, di applicazione degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e delle valute – di illegittimità del sistema di contabilizzazione degli interessi – di riparto dell'onere della prova – omessa valutazione dei regolamenti negoziali.
A dire dell'appellante, fermo quanto sopra detto, la domanda dell'attore in primo grado doveva ritenersi infondata non ricorrendo alcuna delle ipotesi di
6 nullità allegate avendo le parti specificamente pattuito per iscritto tutte le voci di costo applicabili ai rapporti intercorsi tra le medesime “sempre addebitate dall'istituto in conformità a quanto convenuto, in ossequio e sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente”.
La stessa ritenuta illegittimità dell'anatocismo doveva ritenersi insussistente stante la pattuita regolazione con identica periodicità (trimestrale) degli interessi, sia debitori che creditori, in ossequio alla delibera CICR del 09.02.2000.
Lamentava pertanto la “inattendibilità dei conteggi contenuti nella relazione tecnica a firma del Dott. prodotta dalla Controparte nel grado Persona_1 consunto all'atto della iscrizione a ruolo del giudizio (doc. 1 fascicolo di parte attrice del primo grado, riprodotto con il presente atto sub 5), avendo il detto professionista, sebbene le richiamate specifiche pattuizioni inter partes, provveduto a ricostruire i rapporti in rassegna mediante applicazione dei saggi legali tempo per tempo vigenti (non si comprende per quale ragione tecnico- giuridica individuati in luogo dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 del TUB) ed espunzione di ogni addebito a titolo di commissione di massimo scoperto e di valute, oltre che di ogni forma di capitalizzazione degli interessi per l'intera durata degli stessi, così inevitabilmente determinando una anomala riduzione del credito contabile della odierna appellante, in nessun modo giustificata dalle ipotizzate nullità negoziali”.
Non corretto neanche l'azzeramento del saldo debitore del conto n. 502930 pari, alla data del 01.04.2009, ad € 34.056,80: azzeramento effettuato dal CTP al fine di colmare la lacuna determinata dalla mancata allegazione da parte dell'attrice di tutti gli estratti conto di riferimento dalla data di apertura sino a quella di chiusura del relativo rapporto negoziale. Richiamava sul punto giurisprudenza costante della Suprema Corte secondo cui il meccanismo del c.d. 'saldo zero' trova applicazione solo nel caso in cui ad agire in giudizio sia la banca, e non quando sia, invece, come nel caso di specie, il correntista a promuovere l'accertamento negativo del credito risultante dalle scritture contabili della Banca.
Quanto alla soglia usura, parte appellante evidenziava come lo stesso perito ne avesse escluso il superamento con riguardo al conto ordinario n. 502930, e come
7 nessun accertamento contabile fosse stato compiuto con riferimento al conto anticipi (di nessun pregio le mere enunciazioni di stile avulse dalle peculiarità del caso di specie).
In disparte il mancato rispetto in parte qua dei criteri di computo delle CMS come affermati dalla Corte di AZ a SS.UU. nella nota pronuncia n.
16303/2018 – deduceva ancora l'istituto appellante – l'attrice in primo grado aveva fatto riferimento, in modo strumentale, a soglie usura più contenute dettate con riferimento alle operazioni di affidamenti su conto corrente sul presupposto – infondato – della inesistenza, nella fattispecie, di un vero e proprio contratto di apertura di credito a valere sui rapporti di corrispondenza dedotti in giudizio: assunto sconfessato però dalla stessa società con la produzione in CP_2
giudizio del contratto di affidamento n. 5171560 del 30.06.2006.
Concludeva nei termini che seguono:
“a- in via principale dichiarare la nullità della sentenza gravata e, previo accertamento della infondatezza delle prospettazioni avversarie, rigettare tutte le domande proposte dalla nel grado consunto, per l'effetto, Controparte_2
confermare il saldo contabile dei conti correnti nn. 502930 e 503041;
b - in via subordinata, in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande formulate dalla nel grado consunto, siccome infondate Controparte_2 in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il saldo contabile dei conti correnti nn. 502930 e 503041;
c– in ogni caso, condannare la alla refusione delle spese e dei Controparte_2
compensi del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sull'imponibile ed oltre all'IVA ed al CAP come per legge”.
Si costituiva la società contestando gli avversi assunti e Controparte_2
concludendo nei termini che seguono:
“In via principale, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi suesposti;
8 2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, antistatari”.
Sulla dedotta nullità della sentenza di cui al primo motivo di appello la Corte rileva quanto segue.
Come è noto, la tecnica della motivazione per relationem è uno degli strumenti che possono essere utilizzati per semplificare la redazione dei provvedimenti giudiziari e, quindi, per attuare l'obbligo di sinteticità.
Come emerge da Cass. SS.UU. n. 642/15: “Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto
d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive” (si veda anche Cass. n. 18754/16; Cass. n. 22562/17).
Ciò che per la Suprema Corte è dunque determinante è che le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, nel senso che il rinvio per relationem sia operato in modo tale da far comprendere la fattispecie concreta ed il processo deliberativo del giudice (si veda sentenza n. 28517/2024 della sezione tributaria della AZ).
Ciò detto, la Corte ritiene – a prescindere dalle censurate modalità espositive - che il primo giudice, richiamando le tesi espresse nell'atto di citazione e nelle risultanze della CTP, abbia di fatto indicato le ragioni in forza delle quali ha inteso aderire alle difese di parte attrice espresse nella CTP. Dunque, nessun impedimento si può ravvisare all'effettuazione di un controllo da parte
9 dell'odierna appellante in ordine alla correttezza e logicità del ragionamento seguito dal Tribunale.
Conclusivamente, la Corte ritiene che una sentenza motivata “per relationem”, mediante adesione all'atto introduttivo del giudizio (nel caso di specie, affidato agli esiti di una CTP), sia pure senza l'indicazione delle ragioni di condivisione, non possa dirsi affetta da nullità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto corredata da motivazione, seppure per relationem, che non può ritenersi apparente.
Alla luce di quanto argomentato la Corte ritiene di dover rigettare il primo motivo di appello.
Sul secondo motivo di appello – teso a contrastare, alla luce delle eccezioni formulate sul punto dalla difesa di parte appellante, la statuita fondatezza della domanda attorea - la Corte rileva quanto segue.
La perizia con cui parte attrice ha ritenuto di dare prova della legittimità della domanda - perizia analiticamente contestata dalla - ha messo in evidenza CP_1 diversi errori metodologici in cui è incorso il perito, non da ultimo l'omessa valutazione delle pattuizioni in merito alle condizioni contrattuali dei rapporti intercorsi tra le parti: errori che hanno dimostrato l'inattendibilità della perizia ai fini dell'accoglimento delle domande attoree. Senza contare l'erronea applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, nonché l'adozione di criteri di calcolo non attendibili.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla società attrice in primo grado
(ed utilizzata dal Consulente di parte ai fini della redazione dell'elaborato peritale su cui ha fondato la decisione il primo giudice), si rileva come in occasione dell'apertura di ciascuno dei rapporti intercorsi tra le parti (incluso il rapporto di affidamento a valere sui due conti correnti oggetto di contestazione, di cui al doc.
4 fascicolo di parte attrice del primo grado), siano state pattuite espressamente tutte le voci di costo agli stessi applicabili. Nei disciplinari sottoscritti dalla
10 società in data 15.6.2006 per l'apertura del conto corrente ordinario n. CP_2
502930 e in data 20.6.2006 per l'apertura del conto tecnico n. 503041 (si cfr doc.
2 e 3 fascicolo parte attrice del primo grado), risulta, infatti, una espressa elencazione dei saggi di interesse debitori e creditori, delle spese, delle commissioni e delle valute (nessuna indeterminatezza, a parere della Corte, può riscontrarsi con il riferimento, contenuto nella prima parte del contratto del
20.6.2006, in corrispondenza della dicitura “Convenzione”, all'indice “Euribor 3
Mesi Media”, tenuto conto che nel relativo disciplinare economico viene poi espressamente indicato un tasso debitore preciso, nello specifico del 8,250%, quale saggio concretamente applicabile al rapporto).
Parimenti il contratto di affidamento a revoca n. 5171760 del 30.6.2006, di cui al doc. 4 fascicolo di parte attrice del primo grado, e relativo ad entrambi i rapporti di corrispondenza di cui è causa (apertura di credito a revoca a valere sul conto n. 502930 sino a concorrenza della somma di € 50.000,00 e apertura di credito per anticipo fatture a revoca a valere sul conto n. 503041 sino a concorrenza della somma di € 100.000,00) riporta, anch'esso, la specifica pattuizione delle condizioni negoziali ed economiche relative alle agevolazioni di riferimento, tra cui i tassi debitori da applicarsi, rispettivamente, “intra-fido” ed
“extrafido” (nella specie, 6,0000% - 8,5000% in relazione al conto n. 502930, e
3,6420% - 8,0000 % in relazione al conto n. 503041), oltre che le commissioni.
Ed ancora.
Sia, i contratti di apertura dei conti correnti nn. 502930 e 503041, sia, la successiva pratica di affidamento del 30.6.2006, per quanto concerne la
Commissione di Massimo Scoperto, recano, non solo, la pattuizione dell'aliquota di calcolo delle CMS oltre il limite di fido, ma anche l'indicazione del periodo di riferimento, convenuto su base trimestrale nella sezione relativa alla
“capitalizzazione”, come meglio specificato nelle clausole relative alla “Chiusura periodica del conto corrente e regolamento degli interessi, commissioni e spese”
(art. 7 dei contratti del 15.6.2006 e del 20.6.2006 - docc.ti 2 e 3 fascicolo di parte
11 attrice del primo grado): motivo per cui la clausola relativa alla CMS, espressamente pattuita dalle parti, non può essere dichiarata nulla..
Ed infatti la Corte di AZ con ordinanza del 15 gennaio 2024, n. 1373, ha stabilito che la commissione di massimo scoperto (CMS) non può ritenersi nulla per indeterminatezza qualora, nonostante le parti non abbiano 'esplicitamente' individuato la periodicità di applicazione, quest'ultima sia desumibile dai canoni ermeneutici. La Corte, inquadrata la questione da risolvere, nel caso alla medesima affidato, nella violazione dei canoni ermeneutici (quindi nel sindacato di legittimità della Corte, Cass. 10745/2022), ha richiamato Cass. 19825/2022 per cui la CMS può ritenersi nulla solo nel caso di indeterminatezza “effettiva e radicale”, non riscontrabile ove i canoni ermeneutici consentano all'interprete di individuare il periodo di riferimento.
Ora, applicando i principi sopra detti al caso in esame, la Corte di merito oggi adita ritiene che detti canoni ermeneutici concordemente portino a concludere che le parti avessero inteso applicare la CMS trimestralmente. Ciò lo si ricava dal principio di interpretazione complessiva (art. 1363 c.c.) poiché nel contratto si
è stabilito di regolare di tutti i rapporti in dare e avere con identica periodicità, e, contestualmente, la chiusura del conto trimestrale. Da richiamare poi anche il principio di interpretazione secondo buona fede (art 1366 c.c.), e quello per cui deve essere dato alla clausola il senso in cui può avere un effetto (art. 1367).
Senza contare la pratica generalmente in uso (art. 1368) che era, in effetti, di applicazione trimestrale della commissione.
Quanto all'onere della prova ex art. 2697 c.c. gravante sul correntista e sulla banca, la Corte rileva come la AZ (si veda sul punto Cass. 4 febbraio
2020, n. 2435) abbia distinto le seguenti differenti ipotesi, già ampiamente note, riassumendole secondo i seguenti passaggi:
- ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, essendo attore in giudizio, egli dovrà farsi carico della produzione dell'intera serie
12 degli estratti conto: con tale produzione, infatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi. Se poi il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo incompleto, il giudice può integrare la prova carente “anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”. Dunque, per l'ipotesi in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito e la banca a resistere in giudizio, in mancanza di elementi utili che consentano di affermare che il debito del cliente, nel periodo non documentato, fosse inesistente o inferiore o che addirittura, in quel periodo, fosse maturato un credito per il cliente, dovrà assumersi come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni il saldo iniziale, a debito e quindi sfavorevole allo stesso attore, risultante dal primo degli estratti conto acquisiti in giudizio.
I conteggi – in mancanza di elementi dirimenti - devono pertanto essere elaborati partendo dal primo saldo debitore documentato (si veda sul punto anche Cass.
Civ., sentenza n. 29575/2020 e Cass. Civ., sentenza n. 10140/2022);
- ove viceversa sia la banca ad agire giudizialmente per il pagamento delle somme portate dal saldo di conto corrente, tenuto comunque conto che l'estratto- conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, sarà la banca a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto, cosicché, in difetto, i conteggi verranno rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti (principio del cd. saldo zero).
Alla luce di quanto detto, pertanto, nel caso di specie, il conteggio elaborato dal
CTP – che muove dal c.d. saldo zero, e non già dal saldo iniziale debitore riscontrato nel primo estratto conto prodotto in giudizio, saldo pari, alla data del
01.04.2009, ad € 34.056,80 - non può trovare adesione, risultando non in linea con i principi della Suprema Corte sopra espressi.
13 Ma veniamo nello specifico ai contenuti della perizia di parte.
Si legge nell'elaborato peritale di parte a pag. 6 alla voce “Ricostruzione del saldo e criteri utilizzati” “… si è proceduto a ricostruire il saldo del conto oggetto di analisi secondo i seguenti criteri:
Per il conto corrente n. 502930:
- esclusione di ogni competenza nei periodi in cui il tasso effettivo è risultato superiore ai tassi soglia antiusura;
- applicazione per gli altri periodi del tasso legale sul presupposto che non sussiste, (. . .), una valida pattuizione sotto il punto di vista formale;
- esclusione delle forme addebitate a titolo di commissione massimo scoperto perché non sorrette da valida pattuizione;
- esclusione di tutte le forme addebitate a titolo di oneri e commissioni variamente denominati e non sorrette da valido titolo giustificativo;
- esclusione di qualsivoglia forma di capitalizzazione delle competenze;
- esclusione, per tutto il periodo, di ogni forma di competenza non giustificata da alcun documento valido per il conto anticipi n. 503041;
- esclusione di qualsivoglia forma di capitalizzazione delle competenze del conto anticipi;
- azzeramento saldo debitore iniziale”.
Adottando i criteri sopra citati, secondo le indicazioni della difesa attorea e senza alcuna ulteriore specifica, conclude sul punto il CTP:
14 “Dalla ricostruzione del conto scalare (all. 3 con il confronto con lo scalare come da estratti banca) secondo i predetti parametri risulta un saldo attivo al
31/03/2020 a favore del cliente pari a € 45.034,98 a fronte del saldo passivo risultante dagli estratti conto della pari a € - 34.965,05”. CP_1
Da un esame della perizia e dai criteri adottati dal Consulente per giungere ai dati sopra riportati, la Corte ritiene, per quanto sopra ampiamente argomentato, di non poter condividere – per lo più, per quanto si dirà - le conclusioni cui la società attrice, il CTP della medesima, ed il giudice di primo grado sono pervenuti.
Ciò perché, ribadendo sinteticamente i concetti già espressi:
a) le condizioni economiche di cui ai rapporti bancari intercorsi tra le parti, in termini di interessi, oneri e commissioni, risultano espressamente pattuite;
b) parimente pattuita la CMS;
c) trattandosi di azione avanzata dalla società correntista, i calcoli approntati dal consulente di parte ai fini della ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti, non potevano muovere dal c.d. saldo zero.
Quanto all'assenza in atti degli estratti conto fin dall'inizio dei rapporti intercorsi tra le parti (periodo 2006-2009), la Corte rileva come nessun addebito – anche a voler prescindere dal corretto riparto dell'onere probatorio - poteva comunque essere mosso alla Banca per la mancata consegna degli stessi, tenuto conto che l'art. 119 del TUB ha individuato come limite massimo per la conservazione della documentazione bancaria, il limite decennale. La Corte di AZ con la sentenza 35039/2022 ha affermato infatti, ribadendo un concetto già espresso, che
“deve ritenersi vigente il principio generale di conservazione, da parte di ogni imprenditore commerciale” (e, dunque, ex art. 2195 c.c. anche di quello che esercita l'attività bancaria), “di tutta la documentazione contabile esclusivamente per la durata di dieci anni”. Sostiene la AZ che, è vero, che l'istituto di credito, nell'esecuzione del rapporto di conto corrente bancario, è tenuto a dare
15 conto al correntista delle modalità di impiego del denaro custodito e delle operazioni eseguite in tale ambito, fornendo, a richiesta dello stesso cliente, documentazione relativa a tutti i movimenti effettuati sul conto corrente, anche in base a quanto previsto dall'art. 1713 c.c.; ma è anche vero, che l'art. 119 del Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1 settembre
1993, n. 385), circoscrive la pretesa del cliente-correntista ad ottenere l'esibizione della copia di siffatta documentazione entro il decennio, termine oltre il quale la banca non può essere chiamata a rispondere, sotto alcun profilo, della mancata conservazione di dette scritture. Nel caso di specie, la richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB effettuata dalla società – come si evince dai documenti Controparte_2
allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. – è del 24.06.2020; il sollecito, con particolare riguardo alla consegna degli estratti conto antecedenti all'aprile 2009,
è del 21.09.2020.
Per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori – anch'essa oggetto, perlomeno formalmente, di espressa pattuizione in termini di
'reciprocità' – la Corte rileva come essa non sia stata però, in concreto, regolata nelle dette condizioni di reciprocità.
Se è vero, infatti, che, come è noto, nei contratti di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 120 T.U.B., D. Lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n. 342/1999, ed in virtù della successiva Delibera C.I.C.R. del
09.02.2000, la capitalizzazione degli interessi è ammessa a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta;
e se è vero, che non può ritenersi alterato il sinallagma contrattuale di fronte ad una disparità dei tassi di interesse attivi e passivi, rimessa pur sempre alla libera volontà delle parti;
è però parimenti vero, che non può esserci una condizione di reciprocità nella capitalizzazione laddove non sia previsto un incremento del tasso effettivo annuo creditore (del correntista) rispetto a quello nominale. Sebbene infatti le disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 6 della Delibera
CICR de 09.02.2000 consentano che la banca preveda tassi creditori e debitori differenti, la rispettiva capitalizzazione, però, in virtù del criterio della c.d.
16 'reciprocità' sancito dalla detta normativa, deve comunque avvenire 'secondo le medesime modalità'; in sostanza non può essere consentito un criterio di calcolo elastico che si accresce in proporzione geometrica, quando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale a favore della banca, ed invece si ritrae – fino ad annullarsi – quando si deve quantificare l'anatocismo in favore del cliente.
La Corte di AZ con una recente pronuncia del 10 febbraio 2022, n.
4321/2022, ha evidenziato come l'anatocismo nei rapporti di conto corrente sia stato subordinato, non solo, alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione “suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa”. L'indicazione di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi – giacchè sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione – e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.6 della Delibera CICR del
09.02.2000. “La previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale” – spiega la Corte – “equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”. Conclude la Corte di
AZ: “… delle due l'una. O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l'art. 3 della delibera;
oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un
17 qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l'art. 6 della delibera stessa”.
La Corte di AZ ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib.
CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Le argomentazioni dell'appellante sul punto – al netto della documentazione contrattuale in atti e delle pattuizioni ivi espresse, anche tenuto conto delle deduzioni già espresse, seppure in modo non circostanziato, già in primo grado dalla società attrice – non appaiono pertanto pertinenti e condivisibili. Deve pertanto essere dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale censurata.
La rideterminazione del saldo del rapporto senza capitalizzazione, a parere della
Corte, tenuto conto della sopra dichiarata legittimità delle altre condizioni economiche sottoscritte dalle parti, rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento di una CTU contabile.
Per quanto attiene alla lamentata asserita “usurarietà” dei tassi, la Corte rileva quanto segue.
A prescindere dal fatto che la censura all'operato della in termini di CP_1
usurarietà, per come emersa ad un esame dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è, all'evidenza, alquanto generica (ed infatti parte appellata, nell'individuare tutte le voci da tenere in debito conto ai fini del superamento tasso soglia antiusura, richiama “oneri connessi all'erogazione del credito, quali
18 spese varie riportate in contratto e commissioni varie”, senza indicare la tipologia delle commissioni a vario titolo richieste e l'ammontare delle stesse), la Corte rileva come, sulla statuizione del primo giudice – con adesione incondizionata a quanto riscontrato dal CTP sul punto, ed espresso a pag. 6 della perizia, secondo cui comunque “non si assiste (…), alla luce dei calcoli svolti, ad un superamento dei tassi soglia antiusura” – non sia stato proposto dalla società Controparte_2
appello incidentale: per tale motivo sul punto si è formato ormai il giudicato.
Ciò detto, emerge conclusivamente la necessità di un riesame dei rapporti bancari intercorsi tra le parti, alla luce della riscontrata nullità dell'anatocismo, ma anche della ritenuta legittimità di interessi ultralegali, spese e commissioni espressamente pattuite, ivi compresa la CMS.
Pertanto, la Corte ritiene necessario disporre CTU tecnico-contabile al fine di determinare, sulla base delle indicazioni e dei quesiti proponendi, il corretto saldo finale tra le parti: CTU che si dispone con separata ordinanza.
Riservata pertanto la pronuncia con riferimento a quanto non definito con la presente sentenza, la Corte, ex art.279 c.p.c., riserva la pronuncia anche in ordine alle spese che verranno determinate in sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte, non definitivamente pronunciando:
1) rigetta il primo motivo di appello;
2) in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, accerta e dichiara che le condizioni economiche di cui ai rapporti bancari intercorsi tra le parti, in termini di interessi, oneri e commissioni, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, risultano legittimamente pattuite;
3) rimette la causa, con separata ordinanza, in istruttoria per l'acquisizione di
CTU contabile.
19 Si riserva di pronunciarsi sul resto dell'appello, nonché in ordine alle spese, con la sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto del 04.04.2025.
Il Cons. Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Barbara Del Bono
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