Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00709/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00759/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2022, proposto da
SI MA, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gerbi ed Emanuele Gerbi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, via Roma n. 11/1;
contro
Comune di Camporosso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Borello, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Roma n. 10/3;
nei confronti
ER Fazio, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento 10 novembre 2022 prot. 16635, notificato il 12 novembre 2022, avente ad oggetto accertamento di inottemperanza ad ordinanza di demolizione, irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria ed acquisizione gratuita.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Camporosso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 24 novembre 2022 e depositato il 7 dicembre successivo, il signor SI MA ha impugnato il provvedimento del 10 novembre 2022 con cui il Comune di Camporosso, accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 3482 del 4 giugno 2021, aveva irrogato una sanzione pecuniaria e disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni abusivamente realizzati e della relativa area di sedime.
Costituitosi in resistenza, il Comune di Camporosso eccepiva l’inammissibilità del ricorso, argomentando anche sull’infondatezza delle dedotte censure.
L’istanza cautelare accedente al ricorso è stata accolta con l’ordinanza n. 4 del 12 gennaio 2023.
Con memoria depositata il 7 aprile 2025, parte ricorrente dichiara che è venuta meno la materia del contendere in quanto, nelle more del giudizio, il Comune ha favorevolmente valutato l’istanza di riesame della pratica edilizia presentata il 30 ottobre 2023 e, infine, ha rilasciato un permesso di costruire in sanatoria in data 4 aprile 2025. La memoria è sottoscritta anche dal difensore del Comune con la formula “ per accettazione e adesione alla compensazione delle spese ”.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2025, la causa è passata in decisione.
Alla luce delle circostanze sopravvenute, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Vista l’adesione dell’Amministrazione resistente anche in relazione alla regolazione delle spese di lite, queste possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO