Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 12/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 39 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 3179/2021(RG 7635/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione ad intimazione di pagamento, promossa da:
Parte 1 subentrata ad Controparte_1
[...] già Controparte_2
,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. A. GIUSTI
-Appellante - contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
Rappr e difesa dall' avv. M. LIPPOLIS
Appellata-Appellante incidentale-
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI, CP_5 CP_6
[
]E 1
in persona del Controparte_7
Direttore pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. E. APRILE
OGGETTO: "Opposizione ad intimazione di pagamento"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 2Con ricorso in appello depositato in data 27/1/2022 ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto l'opposizione dell'appellata avverso l'intimazione di pagamento notificata il 10/9/2019 limitatamente ai crediti CP 8 dichiarandoli non dovuti in quanto rinvenienti da una cartella esattoriale di cui mancava la prova della notifica. Ha assunto Pt 1 che il medesimo credito fosse stato già oggetto di giudizio innanzi al Tribunale di
Lecce, davanti al quale era stata impugnata la cartella sottesa e che fosse stato deciso con sentenza di rigetto dell'opposizione. Pertanto concludeva chiedendo la riforma della sentenza in quanto contrastante con altra assunta sul medesimo titolo.
Si è costituita la società appellata, rilevando di avere inserito per mero errore nell'atto di opposizione ad intimazione anche i crediti CP 8 oggetto di separato giudizio, ragion per cui dichiarava di rinunciare alla opposizione concernente tali crediti.
Ha spiegato poi appello incidentale, ribadendo tutti i motivi di opposizione concernenti i crediti CP CF sollevati in primo grado, ossia inidoneità della notifica dell'intimazione a mezzo pec, incompletezza dell'atto, decadenza dall'iscrivere a ruolo i crediti, mancata notifica degli atti presupposti.
In ordine all'appello incidentale vanno confermate le motivazioni della sentenza di primo grado che hanno giustificato il rigetto dell'opposizione. La notifica è avvenuta e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art. 26 D.P.R. 602/1973 che rinvia, sul punto, al D.P.R. 11.2.2005 n.
68 il cui art. 3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore. L'art. 6 del D.P.R. citato precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati dì certificazione. La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
La notifica nel caso di specie è quindi avvenuta in conformità alla legge. Peraltro l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. E' infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
L'invio via PEC dell'avviso di addebito può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato p7m. Infatti il carattere immodificabile p7m, richiamato dalla parte opponente, riguarda la diversa e specifica ipotesi di disciplina della procedura di notificazione degli atti giudiziari, che prevedono la necessità della firma digitale. Il formato p7m gestisce l'algoritmo che presiede alla firma e che rende l'atto informatico unico e immodificabile. Laddove il caso della notifica dell'avviso è diverso, trattandosi di atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, ma solo dei dati ed elementi stabiliti dalla norma, tutti presenti nel caso in esame. In altri termini non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari bensì di notifica di atti esattoriali (vedi per tutte Cass., 16-2-2018, n. 3805; Cass., 14-3-2017, n.
6518; Cass., 18-4-2016, n. 7665).
In ogni caso, la Suprema Corte (vedi, da ultimo, sent. 5-3-2019, n. 6417) ha ribadito che
"l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620) sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in
"estensione.doc", anzichè "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 18 aprile 2016, n. 7665), sia ancora che in tema di processo telematico, a norma del D. Dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Reg. UE n. 910 del 2014, ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CADES" e di tipo "PADES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf"."
La Suprema Corte ha inoltre precisato che "la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicchè il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale,
a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561)". In conclusione, quindi, la notifica via PEC oggetto di causa, quand'anche si volesse ritenere irregolare il formato del file inviato, deve ritenersi comunque sanata poichè la consegna della cartella esattoriale all'indirizzo di posta certificata del destinatario ha prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
La notifica allora è avvenuta regolarmente, in conformità alla legge ed è pervenuta al destinatario, così come risulta dai documenti esibiti. Ciò vale sia per l'intimazione che per gli avvisi di addebito sottesi. Non può essere incorso nella decadenza il concessionario, posto che gli avvisi di addebito non sono preceduti da iscrizione a ruolo.
In conclusione, l'appello incidentale deve essere rigettato. In ordine a quello principale, la rinuncia all'opposizione da parte della appellata importa comunque la riforma della sentenza sul punto, perché bisogna rimuovere la pronuncia di annullamento emessa. Contr Le spese gravano su nei confronti di tutti gli altri appellati tn ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai crediti CP_8 indicati nell'intimazione opposta. Conferma per il resto la sentenza impugnata. Rigetta l'appello incidentale. Condanna CP 3 alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 3000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come CP per legge, in favore di ciascuna delle parti appellate Parte 1
,CP se nei confronticon distrazione relativamente alla somma liquidata in favore di Parte 2
del suo difensore dichiaratosi anticipante. Ulteriore contributo unificato a carico di CP_3
Taranto, 9/4/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro