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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/05/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Antonello VITALE - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 165/2024, avverso la sentenza n. 308/2024 del Tribunale di Foggia tra
quale impresa designata per la gestione del FGVS, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in Foggia presso lo studio dell'avv. Luigi Emanuele Michele Cavallo, che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Palumbo e Alessandro Caterino Controparte_1 come da procura speciale in atti
Appellato
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha evocato davanti al Tribunale di Foggia l' , quale impresa designata alla Controparte_1 Parte_1 gestione del FGVS, per sentirla condannare a pagargli € 67.044,41 oltre accessori (o la diversa somma di giustizia) a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lui subìti alle ore 2,15 del 28.12.13 allorchè, mentre alla guida di una Volkswagen Polo percorreva la SP 78 in direzione Macchia Rotonda, un veicolo di colore scuro era sbucato – a fari spenti e ad alta velocità – da un tratturo interpoderale posto alla sua destra e gli aveva tagliato la strada per poi allontanarsi nella sua stessa direzione di marcia, mentre lui aveva perso il controllo del mezzo ed aveva urtato contro un albero posto sul lato sinistro della carreggiata, quindi era stato accompagnato al P.S. degli OO.RR. di Foggia, dove gli erano state riscontrate lesioni tali da determinare, oltre ad una condizione di invalidità temporanea, postumi permanenti nella misura del 14%.
Si è costituita la convenuta e ha chiesto il rigetto dell'avversa pretesa risarcitoria perché infondata.
La causa è stata istruita mediante assunzione di tre prove testimoniali ed espletamento di una CTU medico- legale, quindi con la sentenza appellata il Tribunale adìto, ritenuta provata la dinamica del sinistro come dedotta dall'attore (alla luce delle dichiarazioni dei testimoni), ma configurabile un concorso di colpa del danneggiato per avere tenuto una velocità non prudenziale (alla luce del verbale di sopralluogo dei
Carabinieri), ha presunto la pari responsabilità dei mezzi coinvolti ai sensi dell'art.2054 co.2 cc e per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, ha condannato l' a risarcire al i danni Pt_1 CP_1 nella misura di € 26.151,14, oltre accessori, condannandola altresì a rifondere la metà delle spese di lite (con compensazione dell'altra metà) e ponendo a carico della stessa i costi di CTU.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello l' per chiedere – previa sospensione dell'efficacia Pt_1 esecutiva – il rigetto della domanda risarcitoria, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Si è costituito il e ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata con CP_1 vittoria delle spese del grado.
Con ordinanza del 24.5.24 la Corte, ravvisato un fumus di fondatezza dell'appello, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
quindi, assegnati alle parti i termini di legge ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 21.5.25, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi del comma 3 dell'anzidetta disposizione.
*****
Con l'unico motivo di impugnazione l' lamenta che il primo giudice, erroneamente valutando il Pt_1 materiale probatorio, in particolare sotto il profilo dell'attendibilità dei testimoni escussi, abbia ravvisato la corresponsabilità di un veicolo non identificato nella verificazione del sinistro, laddove plurimi profili di contraddittorietà delle dichiarazioni in discorso avrebbero dovuto condurlo al rigetto della domanda risarcitoria perché rimasta indimostrata nei suoi elementi costitutivi.
Tale doglianza risulta meritevole di accoglimento, essendo effettivamente le dichiarazioni dei testimoni, su cui è imperniato il percorso motivazionale della sentenza impugnata, affette da decisivi profili di contraddittorietà, tali da non consentire il superamento del doveroso vaglio di attendibilità dette testimonianze, da compiersi nella specie in termini di particolare rigore, considerato il pacifico rapporto amicale tra il danneggiato e i due soggetti chiamati a deporre nella veste di unici testimoni oculari dell'accaduto.
In particolare la circostanza – riferita dal teste all'udienza del 25.11.19 – secondo cui egli avrebbe Tes_1 contattato telefonicamente il servizio 118 nell'immediatezza del sinistro, ma avrebbe ricevuto dall'operatore il consiglio di portare direttamente il ferito al vicino ospedale perché i soccorsi avrebbero avuto difficoltà a raggiungerlo attraverso strade di campagna poco conosciute, non può essere ritenuta credibile, come sbrigativamente valutato dal giudice di prime cure, soltanto in considerazione della vicinanza (peraltro relativa) degli Ospedali Riuniti di Foggia al luogo del sinistro, esponendosi al contrario ad almeno due decisivi rilievi di inverosimiglianza: l'uno relativo al fatto che, a ben vedere, il sinistro si era verificato non già in uno sperduto viottolo di campagna ma su di una strada provinciale a breve distanza da un noto centro abitato
(Borgo Mezzanone), per cui deve ritenersi che il servizio di emergenza, gestito su base locale, non avrebbe avuto alcuna difficoltà a rintracciare il luogo in cui prestare soccorso;
l'altro relativo al fatto che notoriamente non rientra nel modus operandi del servizio 118 rispondere ad una richiesta telefonica di soccorso urgente astenendosi dall'intervenire e consigliando il trasporto diretto del ferito all'ospedale, tanto meno nei casi di politraumi stradali, dove notoriamente la vittima può essere mobilizzata solo da personale esperto, per evitare ogni rischio di aggravamento del danno.
Parimenti non condivisibile è la valutazione del primo giudice, censurata dall'appellante, secondo cui i due testimoni ben potrebbero avere assistito al sinistro, e quindi averne riferito in modo genuino, trovandosi essi a bordo di un'auto con i fari accesi posta “quasi di fronte al tratturo” da cui era sbucato il mezzo non identificato.
Non soltanto, infatti, va puntualizzato che il teste nella sua deposizione ha piuttosto riferito che lui Tes_1
e l'amico erano fermi al cancello di un podere posto a circa 50 metri da un tratturo;
ma va anche aggiunto che, già sulla base delle fotografie prodotte dall'attore (cfr. in particolare fotografia n.1), e a prescindere quindi dall'ulteriore fotogramma la cui produzione in appello da parte dell' è oggetto di contestazione, Pt_1 si evince con estrema chiarezza una cospicua distanza tra il cancello del podere e l'albero su cui l'auto del si è schiantata e quindi, a maggior ragione, tra il punto di osservazione dei testimoni e l'intersezione CP_1 con il tratturo interpoderale. Una simile distanza, ove valutata unitamente alla mancanza di illuminazione stradale (espressamente confermata dai testi), all'ora notturna, alla circostanza che il veicolo non identificato viaggiasse ad alta velocità e a fari spenti, porta a concludere che i due amici erano al più nelle condizioni di intravedere il mezzo non identificato mentre passava davanti a loro dopo avere eseguito la manovra di immissione, ma certo non erano in grado – neppure con l'aiuto dei fari – di percepire quanto invece riferito in udienza circa il veloce transito al buio del mezzo lungo il tratturo, la repentina sua immissione sulla strada provinciale, l'interferenza di tale manovra con il transito dell'auto del CP_1
Concorre ad una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni in esame, ancora, il fatto che i testimoni, pur dichiarando di essere intervenuti nell'immediatezza del sinistro soccorrendo il ferito e portandolo in ospedale, abbiano poi completamente omesso di riferire una circostanza senz'altro fondamentale dell'accaduto quale il ribaltamento del mezzo;
ribaltamento la cui verificazione, invece, si evince in termini inequivoci dal referto di P.S., in cui i sanitari, nel riportare evidentemente le dichiarazioni del danneggiato, parlano di “politrauma da ribaltamento”; né vale invocare da parte dell'appellato, al fine di minimizzare l'incongruenza, la condizione critica del ferito, giacchè dalla documentazione sanitaria si evince che egli era lucido e ben orientato, ancorchè sofferente, per cui non è ragionevole sostenere che abbia potuto rendere dichiarazioni inveritiere sotto l'effetto del trauma subìto.
Va per il resto osservato che nessun elemento di riscontro alle dichiarazioni dei testi è desumibile dalla restante documentazione in atti, posto che nell'occasione i Carabinieri, giunti sul luogo del sinistro, non poterono che prendere atto dello stato dei luoghi e concludere per l'ipotesi di uno sbandamento autonomo del mezzo del per l'alta velocità e per la curva resa viscida dal fango, senza poter effettuare rilievi CP_1
a supporto di ipotesi alternative, posto che il fratello del danneggiato – come dallo stesso confermato in sede testimoniale – aveva precedentemente valutato indispensabile rimuovere il mezzo danneggiato, prima di qualsiasi possibile intervento delle Forze dell'Ordine, per evitare il rischio di incidenti legati alla presenza sulla carreggiata del mezzo incidentato.
Nel quadro di incertezza probatoria sin qui descritto, del resto, sia l'omessa immediata segnalazione dell'accaduto alle Forze dell'Ordine per i rilievi del caso, sia la successiva scelta di non presentare alcuna denuncia o querela contro ignoti, costituiscono elementi indiziari idonei a corroborare le doglianze dell'appellante (cfr. Cass.2716/14).
Alla luce di quanto sopra, deve dunque concludersi che non vi è prova adeguata della circostanza che il sinistro per il quale l'attore ha chiesto i danni si sia realizzato a causa di un mezzo non identificato;
sicchè, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va integralmente riformata nel senso del rigetto della domanda risarcitoria.
Per il criterio della soccombenza le spese sopportate dall' nei due gradi di giudizio, liquidate nella Pt_1 misura indicata nel dispositivo, vanno poste a carico del CP_1
A carico di quest'ultimo vanno altresì posti i costi della CTU espletata in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale impresa designata alla gestione del FGVS, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 avverso la sentenza n.308/2024 emessa dal Tribunale di Foggia in data 1.2.24, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da;
Controparte_1
2) condanna il a rifondere all' le spese di difesa di entrambi i gradi di giudizio, che liquida CP_1 Pt_1 per il primo grado in € 7.052,00 e per il presente grado in € 4.996,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) pone a carico del i costi della CTU. CP_1 Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 14.5.25
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo