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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
All'udienza del 6 marzo 2025 svolta in modalità cartolare, nella causa R.G. 14597/2024 promossa da nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
nella qualità di amministratore di sostegno di , nata a [...], il 24
[...] Parte_2 settembre 1998, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Impiduglia CodiceFiscale_2
Giuseppe, presso il cui Studio, sito in Palermo, Via Oberdan n.5, è domiciliato
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
- Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 L. 67/06, depositato in cancelleria il 28 novembre 2024 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, in proprio e quale amministratore Parte_1 di sostegno su , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Impiduglia, ha Parte_2 convenuto in giudizio il , che –seppur abbia ricevuto rituale notifica in data 11 Controparte_1 dicembre 2024 – non si è costituito, chiedendo, in sintesi, volersi: ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore della beneficiaria, affetta da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nel Piano Personalizzato ex art. 14, L.
328/2000, approvato in data 17 ottobre 2024; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati al ricorrente, in proprio e per la beneficiaria da esso rappresentato in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive di parte ricorrente.
- Il ricorrente ha versato in atti, fra l'altro, il piano personalizzato predisposto ex art. 14, L.
328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento
e l'integrazione sociale” di (all. 1). Parte_2
- Orbene, il predetto piano personalizzato reca data 17 ottobre 2024;
- Parte ricorrente ha depositato al fascicolo processuale, in data 3 marzo 2025, nota con cui la
Responsabile dell'U.O. Interventi per Disabili del Comune di Palermo, comunica che “quest'ufficio scrivente allo stato può, in tempi immediati, attivare il piano di con l'ente Parte_2
" , che espleterà sia il servizio di Educativa Domiciliare sia Parte_3
l'assistenza domiciliare, così come previsto dal piano redatto dalla Commissione UVM”.
- In conseguenza di ciò, il procuratore del ricorrente, all'udienza del 6 marzo 2025, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dovendosi perciò presumere che il ricorrente abbia conseguito l'attività richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicchè è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito appare essere stato manifestato col deposito dei documenti richiamati da parte della difesa del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in proprio e Parte_1 quale amministratore di sostegno su , nei confronti del , in Parte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 L. 67/06, notificato in data 11 dicembre 2024, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da Parte_1
in proprio e quale amministratore di sostegno su , nei
[...] Parte_2 confronti del , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 L. 67/06, notificato l'11 dicembre 2024; 2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 3.225,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente dall'atto di invito (18 ottobre 2024) al 24 febbraio 2025;
3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 850,00 per spese di lite, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario sulle spese, IVA e CPA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Palermo, lì 1 aprile 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna