TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/09/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 420/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 420/2023
avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità di maggiorenne promossa da
(C.F. ), Persona_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_1 C.F._2 con gli avv.ti Giuliano Valer e Andrea Mantovani attori contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3 con l'avv. Annarosa Molinari convenuto
E con l'intervento del P.M posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza cartolare del 19 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “
1. accertare e dichiarare che nato CP_1
a Arco (TN) in data 6 febbraio 1963, è il padre di nato a [...] il giorno Persona_1
27 gennaio 1999;
2. accertare e dichiarare il diritto di nei confronti di al Persona_1 CP_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale riportato a causa del mancato riconoscimento e pertanto condannare a pagare a la somma CP_1 Persona_1
1 ritenuta equa, più rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal giorno 15 febbraio 2023;
3. accertare e dichiarare che è tenuto al mantenimento di CP_1 Persona_1 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dell'attore, in proporzione da un lato alle sue esigenze di studio e dall'altro lato in relazione alle disponibilità economiche del padre, nella misura di € 1.000 mensili o della somma diversa che risulterà di giustizia, condannando a pagare tale contributo dal giorno 15 febbraio 2023, più CP_1 interessi legali ex art.1284/4 c.c. o in subordine ex art.1284/1 c.c. e maggior danno ex art.1224/2 c.c.;
4. accertare e dichiarare il diritto di al pagamento da parte di Parte_1 CP_1
a titolo di regresso la quota che risulterà di giustizia delle spese sostenute durante la vita di per il suo mantenimento e perciò condannare l pagamento Persona_1 CP_1 in favore di dell'importo di € 500 mensili, o quello diverso che risulterà di Parte_1 giustizia, dalla nascita di nonché la quota che risulterà di giustizia delle spese ER straordinarie sostenute dall'attrice per il figlio nella misura che risulterà dovuta, più interessi legali ex art.1284/4 c.c. o in subordine ex art.1284/1 c.c. e maggior danno ex art. 1224/2 c.c.;
5. accertare e dichiarare il diritto di ad esser risarcita da del Parte_1 CP_1 danno non patrimoniale riportato per esser stata da lui abbandonata in occasione della nascita del figlio e pertanto condannare al pagamento in Persona_1 CP_1 favore di dell'importo che risulterà equa, più rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi legali sulla somma via via rivalutata dal giorno 15 febbraio 2023;
6. respingere le domande di CP_1
7. con vittoria di spese e compenso di avvocato, IVA e CNPA.”
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
In ordine alla domanda di accertamento della paternità: non ci si oppone al suo accoglimento, all'esito dell'eventuale riscontro positivo degli accertamenti probatori che il Giudice riterrà più opportuni.
2 In via subordinata: in caso di accertamento della paternità del padre , CP_1
CP_ attribuirsi il cognome in aggiunta a quello di ordinandone Persona_1
l'annotazione sui registri di stato civile.
In via ulteriormente subordinata: disporsi i provvedimenti più opportuni per instaurare con il figlio un rapporto personale ed affettivo ed un'eventuale relazione genitoriale da parte del SI . CP_1
In ordine alle domande svolte da Persona_1
- per le ragioni esposte in atti, respingersi la domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, oltre perché non provati;
- per le ragioni esposte in narrativa, respingersi altresì la domanda di mantenimento nella misura invocata di € 1.000,00 al mese.
In via subordinata: accertare e dichiarare dovuto a carico del padre in favore CP_1 del figlio in concorso con la madre, un assegno di mantenimento Persona_1 proporzionato alle sue capacità economiche, liquidando lo stesso in una somma mensile non superiore ad € 100,00. Il tutto dalla data della domanda fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dell'attore e comunque non oltre il 29° anno di età dello stesso.
In ordine alle domande svolte da : Parte_1
- per le ragioni esposte in atti, respingersi ogni domanda di risarcimento del danno patrimoniale e/o morale per difetto di prova, in fatto ed in diritto, e perché prescritte;
- respingersi anche le domande di rimborso della quota del 50% delle spese di mantenimento ordinario e delle spese straordinarie, per totale genericità e difetto di prova.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 17 febbraio 2023, gli attori e Persona_1
hanno agito in questa sede chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia il Tribunale di Trento, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare che il convenuto è padre dell'attore - accertare e dichiarare il CP_1 Persona_1 diritto di nei confronti di al risarcimento del danno Persona_1 CP_1
3 patrimoniale e non patrimoniale subìto a causa del mancato riconoscimento e per
l'effetto condannare a pagare in favore di una somma di CP_1 Persona_1 denaro nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia da codesto Tribunale;
- accertare e dichiarare che deve provvedere al mantenimento di CP_1 ER quanto meno a titolo di concorso, fino al raggiungimento dell'autosufficienza
[...] economica dello stesso, e ciò in proporzione da un lato alle esigenze di studio e di lavoro del figlio e dall'altro lato in relazione alle disponibilità economiche del convenuto;
quantificando tale mantenimento nella somma di € 1.000,00 mensili o quel diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia con condanna di a CP_1 corrispondere tale importo all'attore a far capo dalla notifica dell'atto di citazione;
oltre interessi e rivalutazione come per Legge;
- accertare e dichiarare il diritto di Pt_1
a vedersi corrisposto da a titolo di regresso la metà delle spese
[...] CP_1 sostenutedurante la vita di per il mantenimento dello stesso, e per l'effetto ER condannare a pagare in favore di una somma di denaro nella CP_1 Parte_1 misura di € 500,00 mensili dalla nascita di o nella maggiore o minore Persona_1 misura che sarà ritenuta equa e di giustizia da codesto Tribunale;
oltre al 50% delle spese straordinarie via via sostenute nel tempo dalla madre per il figlio nella misura che emergerà in corso di causa;
oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di ad essere risarcita da del danno non Parte_1 CP_1 patrimoniale subìto per essere stata da lui abbandonata in occasione della nascita del figlio e per l'effetto condannare a pagare in favore di Persona_1 CP_1 Pt_1
una somma di denaro nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia da codesto
[...]
Tribunale; oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
Gli attori hanno esposto che il figlio è nato in data [...] dalla Persona_1 relazione sentimentale tra la madre e il convenuto Parte_1 CP_1 rappresentando che il figlio, dopo il raggiungimento della maggiore età, è venuto a conoscenza di essere figlio di e di aver tentato alcuni contatti con il padre CP_1 naturale (anche in via stragiudiziale con l'intervento di legali) per ottenere dallo stesso il riconoscimento di tale condizione, ricevendone rifiuto.
Gli stessi hanno dedotto che la sig.ra e il sig. tra il 1988 e il Parte_1 CP_1
1998 avevano intrattenuto una relazione sentimentale, che si era poi bruscamente CP_ interrotta allorquando la madre comunicò al sig. di essere rimasta incinta di lui,
4 rappresentando che inutili furono i tentativi della madre, anche per il tramite dei propri familiari, di far cambiare idea al padre rispetto alla sua determinazione di non assumersi gli impegni correlati alla genitorialità o anche solo di fargli incontrare il figlio poco dopo la nascita dello stesso. Gli attori hanno esposto che, nei suoi ventiquattro anni di vita,
non è mai stato contattato dal padre né ha avuto occasioni di incontrarlo, venendo ER accudito dalla sola madre (con l'aiuto della nonna materna), la quale, con il suo modesto reddito, ha provveduto integralmente al mantenimento del figlio. Gli stessi hanno, altresì, rappresentato che la completa assenza del padre dalla vita del figlio ha inciso sempre di più sulla vita del ragazzo – il quale ha subito tanto una sofferta evoluzione del suo carattere (divenuto nel tempo sempre più chiuso ed introverso) quanto una compromissione delle relazioni sociali anche con i coetanei fino nelle occasioni più elementari (ad esempio non partecipando mai alla annuale “festa del papà” tenuta presso gli istituti scolastici frequentati) – ed è stata fonte di sofferenza psichica e di pregiudizio esistenziale, ragione per cui si è dovuto rivolgere ad uno psicologo. ER
In ragione di quanto sopra, gli attori hanno chiesto in questa sede, oltre all'accertamento della paternità in capo al convenuto, la condanna di al risarcimento del danno, CP_1 patrimoniale e non patrimoniale, in favore del figlio, tenuto conto della sofferenza patita dal figlio e della perdita di chances, intese quali possibilità di lavoro redditizie che il figlio avrebbe potuto avere ove fosse stato cresciuto anche dal padre;
gli stessi hanno, inoltre, domandato di porsi a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente una CP_1 somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio – maggiorenne ma non economicamente autosufficiente – oltre di condannarlo al pagamento, in favore della madre, a titolo di regresso, delle spese da questa sostenute per l'integrale mantenimento del figlio e al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di , in Parte_1 ragione del turbamento esistenziale dovuto all'essere lasciata sola durante tutta la crescita e l'accudimento del figlio.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto, deducendo che l'interruzione della relazione tra lui e la signora derivò non già Pt_1
CP_ dalla volontà unilaterale del signor quanto piuttosto da una irremovibile presa di posizione della signora che, volendo restare a Pergine presso la casa della madre, Pt_1
CP_ in convivenza con la stessa, chiese al signor di farsi da parte e lo escluse dalla sua vita e da quella del nascituro, tanto che non ebbe cura di avvisare il presunto padre della
5 CP_ nascita di , né gli diede mai più sue notizie, tanto che il sig. iniziò a maturare ER il pensiero che il figlio non fosse suo.
Il convenuto non si è opposto alla domanda di accertamento della paternità, chiedendo, CP_ in caso di accoglimento, l'attribuzione del cognome in aggiunta a quello di ER
e l'adozione dei più opportuni provvedimenti volti ad instaurare un rapporto
[...] personale con il figlio. Il convenuto ha, invece, chiesto il rigetto delle ulteriori pretese di natura economica, deducendo: - che la richiesta di danno patrimoniale è generica e non supportata da alcun riscontro documentale;
- quanto al danno non patrimoniale patito dal figlio, che ha appreso di essere figlio di solo al raggiungimento della ER CP_1 maggiore età e che i brillanti successi scolastici del ragazzo, oltre quelli sportivi e musicali e, in ultimo, anche quelli politici, non danno motivo di pensare che ci si trovi di fonte ad un ragazzo problematico, introverso, con difficoltà relazionali;
- che la capacità CP_ contributiva del signor è inferiore a quelle della madre, insegnante di sostegno, e che egli è padre di altri tre figli;
- che il signor non ha affatto abbandonato la CP_1 signora atteso che l'interruzione della relazione sentimentale è avvenuta Parte_1 per esclusiva volontà della sig.ra che non accettò mai di creare una famiglia con Pt_1
CP_ il a Santa Massenza, volendo convivere presso la di lei madre a Pergine, senza il sig. CP_
nessun danno morale per abbandono della madre, quindi, può invocarsi, e ciò anche per difetto di prova oltre che per intervenuta prescrizione quinquennale.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e CTU ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza cartolare del 19 febbraio 2015, previa trasmissione degli atti al PM per le proprie conclusioni, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda di accertamento della paternità è fondata e va accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 270 c.c., l'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio e che, ai sensi dell'art. 269 c.c., la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
Nel caso che occupa, l'azione è certamente ammissibile atteso che è stata esercitata
(anche) dal figlio maggiorenne e che si verte in ipotesi in cui il Persona_1 riconoscimento è ammesso ex art. 250 c.c..
6 Va, poi, osservato che, ai sensi dell'art. 269, co. 2 c.c., la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo ma non è sufficiente ai fini della prova della paternità (co. 4) la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento.
Ciò posto, ritiene il Collegio che dall'istruttoria condotta risulti provato che ER
(nato a [...] il giorno 27 gennaio 1999) è figlio di (padre).
[...] CP_1
In particolare, la paternità nei termini sopra evidenziati emerge non solo dalle reciproche deduzioni svolte dalle parti e dalla lettera a firma di (doc. 1) ma è, altresì, CP_1 corroborata dalle risultanze di cui alla relazione peritale in atti in ordine all'esame dei polimorfismi del DNA. Dalla CTU – le cui valutazioni ritiene il Collegio di condividere e fare proprie, essendo basate sull'attenta analisi del caso concreto, apparendo immuni da vizi logici e procedimentali e non essendo, peraltro, state contestate da alcuna delle parti
– risulta, infatti, che “Nel caso in esame, il calcolo biostatistico di probabilità dell'affermata paternità ha consentito di pervenire ad un valore di 99.99999999%, che supera ampiamente i valori soglia segnalati nella letteratura sopracitata, deponendo, pertanto, a favore del rapporto di parentela ipotizzato, ossia che sia padre CP_1 biologico di figlio di . È quindi possibile affermare che Persona_1 Parte_1
l'elaborazione statistica dei dati ottenuti ha portato a risultati che, superando i valori soglia definiti in letteratura, depongono per la sussistenza del rapporto di parentela ipotizzato fra e . Tale risultato ha trovato ulteriore riscontro CP_1 Persona_1 nell'analisi dei polimorfismi STR localizzati sul cromosoma sessuale Y, per i quali
l'aplotipo di è risultato uguale a quello di , deponendo per la Persona_1 CP_1 sussistenza di un rapporto di parentela patrilineare tra e CP_1 Persona_1 figlio di .”. Parte_1
Va, dunque, accertato che (nato a [...] il giorno 27 gennaio 1999) è Persona_1 figlio di (padre). CP_1
Quanto alla richiesta di attribuzione del cognome paterno, osserva il Collegio che nulla può essere in questa sede disposto atteso che, per espressa previsione normativa, la decisione di anteporre, aggiungere o sostituire il cognome paterno a quello materno viene presa dal giudice solo nel caso di figli di età minore (art. 262, co. 4 c.c.), mentre nel caso di figlio maggiorenne la scelta spetta al figlio (art. 262, co. 2 c.c.), in termini di “facoltà
7 discrezionale, cui corrisponde una situazione di soggezione al genitore.” (cfr. Cass.
19734/2015).
Nulla va, inoltre, disposto con riguardo alla domanda di parte convenuta volta all'adozione dei “provvedimenti più opportuni per instaurare con il figlio un rapporto personale ed affettivo”, atteso che il figlio ha già raggiunto la maggiore età. ER
Quanto alle restanti domande, risarcitorie e di mantenimento, ritiene il Collegio che la causa necessiti di essere ulteriormente istruita e vada, pertanto, rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1. accerta e dichiara che (nato a [...] il giorno 27 gennaio 1999) è Persona_1 figlio di (padre); CP_1
2. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di attribuzione del cognome paterno;
3. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di adozione dei provvedimenti più opportuni per instaurare con il figlio un rapporto personale ed affettivo;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
5. spese di lite al definitivo.
Così deciso in data 11 settembre 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Tolettini dott.ssa Laura Di Bernardi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 420/2023
avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità di maggiorenne promossa da
(C.F. ), Persona_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_1 C.F._2 con gli avv.ti Giuliano Valer e Andrea Mantovani attori contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3 con l'avv. Annarosa Molinari convenuto
E con l'intervento del P.M posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza cartolare del 19 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “
1. accertare e dichiarare che nato CP_1
a Arco (TN) in data 6 febbraio 1963, è il padre di nato a [...] il giorno Persona_1
27 gennaio 1999;
2. accertare e dichiarare il diritto di nei confronti di al Persona_1 CP_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale riportato a causa del mancato riconoscimento e pertanto condannare a pagare a la somma CP_1 Persona_1
1 ritenuta equa, più rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal giorno 15 febbraio 2023;
3. accertare e dichiarare che è tenuto al mantenimento di CP_1 Persona_1 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dell'attore, in proporzione da un lato alle sue esigenze di studio e dall'altro lato in relazione alle disponibilità economiche del padre, nella misura di € 1.000 mensili o della somma diversa che risulterà di giustizia, condannando a pagare tale contributo dal giorno 15 febbraio 2023, più CP_1 interessi legali ex art.1284/4 c.c. o in subordine ex art.1284/1 c.c. e maggior danno ex art.1224/2 c.c.;
4. accertare e dichiarare il diritto di al pagamento da parte di Parte_1 CP_1
a titolo di regresso la quota che risulterà di giustizia delle spese sostenute durante la vita di per il suo mantenimento e perciò condannare l pagamento Persona_1 CP_1 in favore di dell'importo di € 500 mensili, o quello diverso che risulterà di Parte_1 giustizia, dalla nascita di nonché la quota che risulterà di giustizia delle spese ER straordinarie sostenute dall'attrice per il figlio nella misura che risulterà dovuta, più interessi legali ex art.1284/4 c.c. o in subordine ex art.1284/1 c.c. e maggior danno ex art. 1224/2 c.c.;
5. accertare e dichiarare il diritto di ad esser risarcita da del Parte_1 CP_1 danno non patrimoniale riportato per esser stata da lui abbandonata in occasione della nascita del figlio e pertanto condannare al pagamento in Persona_1 CP_1 favore di dell'importo che risulterà equa, più rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi legali sulla somma via via rivalutata dal giorno 15 febbraio 2023;
6. respingere le domande di CP_1
7. con vittoria di spese e compenso di avvocato, IVA e CNPA.”
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
In ordine alla domanda di accertamento della paternità: non ci si oppone al suo accoglimento, all'esito dell'eventuale riscontro positivo degli accertamenti probatori che il Giudice riterrà più opportuni.
2 In via subordinata: in caso di accertamento della paternità del padre , CP_1
CP_ attribuirsi il cognome in aggiunta a quello di ordinandone Persona_1
l'annotazione sui registri di stato civile.
In via ulteriormente subordinata: disporsi i provvedimenti più opportuni per instaurare con il figlio un rapporto personale ed affettivo ed un'eventuale relazione genitoriale da parte del SI . CP_1
In ordine alle domande svolte da Persona_1
- per le ragioni esposte in atti, respingersi la domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, oltre perché non provati;
- per le ragioni esposte in narrativa, respingersi altresì la domanda di mantenimento nella misura invocata di € 1.000,00 al mese.
In via subordinata: accertare e dichiarare dovuto a carico del padre in favore CP_1 del figlio in concorso con la madre, un assegno di mantenimento Persona_1 proporzionato alle sue capacità economiche, liquidando lo stesso in una somma mensile non superiore ad € 100,00. Il tutto dalla data della domanda fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dell'attore e comunque non oltre il 29° anno di età dello stesso.
In ordine alle domande svolte da : Parte_1
- per le ragioni esposte in atti, respingersi ogni domanda di risarcimento del danno patrimoniale e/o morale per difetto di prova, in fatto ed in diritto, e perché prescritte;
- respingersi anche le domande di rimborso della quota del 50% delle spese di mantenimento ordinario e delle spese straordinarie, per totale genericità e difetto di prova.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 17 febbraio 2023, gli attori e Persona_1
hanno agito in questa sede chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia il Tribunale di Trento, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare che il convenuto è padre dell'attore - accertare e dichiarare il CP_1 Persona_1 diritto di nei confronti di al risarcimento del danno Persona_1 CP_1
3 patrimoniale e non patrimoniale subìto a causa del mancato riconoscimento e per
l'effetto condannare a pagare in favore di una somma di CP_1 Persona_1 denaro nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia da codesto Tribunale;
- accertare e dichiarare che deve provvedere al mantenimento di CP_1 ER quanto meno a titolo di concorso, fino al raggiungimento dell'autosufficienza
[...] economica dello stesso, e ciò in proporzione da un lato alle esigenze di studio e di lavoro del figlio e dall'altro lato in relazione alle disponibilità economiche del convenuto;
quantificando tale mantenimento nella somma di € 1.000,00 mensili o quel diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia con condanna di a CP_1 corrispondere tale importo all'attore a far capo dalla notifica dell'atto di citazione;
oltre interessi e rivalutazione come per Legge;
- accertare e dichiarare il diritto di Pt_1
a vedersi corrisposto da a titolo di regresso la metà delle spese
[...] CP_1 sostenutedurante la vita di per il mantenimento dello stesso, e per l'effetto ER condannare a pagare in favore di una somma di denaro nella CP_1 Parte_1 misura di € 500,00 mensili dalla nascita di o nella maggiore o minore Persona_1 misura che sarà ritenuta equa e di giustizia da codesto Tribunale;
oltre al 50% delle spese straordinarie via via sostenute nel tempo dalla madre per il figlio nella misura che emergerà in corso di causa;
oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto di ad essere risarcita da del danno non Parte_1 CP_1 patrimoniale subìto per essere stata da lui abbandonata in occasione della nascita del figlio e per l'effetto condannare a pagare in favore di Persona_1 CP_1 Pt_1
una somma di denaro nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia da codesto
[...]
Tribunale; oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
Gli attori hanno esposto che il figlio è nato in data [...] dalla Persona_1 relazione sentimentale tra la madre e il convenuto Parte_1 CP_1 rappresentando che il figlio, dopo il raggiungimento della maggiore età, è venuto a conoscenza di essere figlio di e di aver tentato alcuni contatti con il padre CP_1 naturale (anche in via stragiudiziale con l'intervento di legali) per ottenere dallo stesso il riconoscimento di tale condizione, ricevendone rifiuto.
Gli stessi hanno dedotto che la sig.ra e il sig. tra il 1988 e il Parte_1 CP_1
1998 avevano intrattenuto una relazione sentimentale, che si era poi bruscamente CP_ interrotta allorquando la madre comunicò al sig. di essere rimasta incinta di lui,
4 rappresentando che inutili furono i tentativi della madre, anche per il tramite dei propri familiari, di far cambiare idea al padre rispetto alla sua determinazione di non assumersi gli impegni correlati alla genitorialità o anche solo di fargli incontrare il figlio poco dopo la nascita dello stesso. Gli attori hanno esposto che, nei suoi ventiquattro anni di vita,
non è mai stato contattato dal padre né ha avuto occasioni di incontrarlo, venendo ER accudito dalla sola madre (con l'aiuto della nonna materna), la quale, con il suo modesto reddito, ha provveduto integralmente al mantenimento del figlio. Gli stessi hanno, altresì, rappresentato che la completa assenza del padre dalla vita del figlio ha inciso sempre di più sulla vita del ragazzo – il quale ha subito tanto una sofferta evoluzione del suo carattere (divenuto nel tempo sempre più chiuso ed introverso) quanto una compromissione delle relazioni sociali anche con i coetanei fino nelle occasioni più elementari (ad esempio non partecipando mai alla annuale “festa del papà” tenuta presso gli istituti scolastici frequentati) – ed è stata fonte di sofferenza psichica e di pregiudizio esistenziale, ragione per cui si è dovuto rivolgere ad uno psicologo. ER
In ragione di quanto sopra, gli attori hanno chiesto in questa sede, oltre all'accertamento della paternità in capo al convenuto, la condanna di al risarcimento del danno, CP_1 patrimoniale e non patrimoniale, in favore del figlio, tenuto conto della sofferenza patita dal figlio e della perdita di chances, intese quali possibilità di lavoro redditizie che il figlio avrebbe potuto avere ove fosse stato cresciuto anche dal padre;
gli stessi hanno, inoltre, domandato di porsi a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente una CP_1 somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio – maggiorenne ma non economicamente autosufficiente – oltre di condannarlo al pagamento, in favore della madre, a titolo di regresso, delle spese da questa sostenute per l'integrale mantenimento del figlio e al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di , in Parte_1 ragione del turbamento esistenziale dovuto all'essere lasciata sola durante tutta la crescita e l'accudimento del figlio.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto, deducendo che l'interruzione della relazione tra lui e la signora derivò non già Pt_1
CP_ dalla volontà unilaterale del signor quanto piuttosto da una irremovibile presa di posizione della signora che, volendo restare a Pergine presso la casa della madre, Pt_1
CP_ in convivenza con la stessa, chiese al signor di farsi da parte e lo escluse dalla sua vita e da quella del nascituro, tanto che non ebbe cura di avvisare il presunto padre della
5 CP_ nascita di , né gli diede mai più sue notizie, tanto che il sig. iniziò a maturare ER il pensiero che il figlio non fosse suo.
Il convenuto non si è opposto alla domanda di accertamento della paternità, chiedendo, CP_ in caso di accoglimento, l'attribuzione del cognome in aggiunta a quello di ER
e l'adozione dei più opportuni provvedimenti volti ad instaurare un rapporto
[...] personale con il figlio. Il convenuto ha, invece, chiesto il rigetto delle ulteriori pretese di natura economica, deducendo: - che la richiesta di danno patrimoniale è generica e non supportata da alcun riscontro documentale;
- quanto al danno non patrimoniale patito dal figlio, che ha appreso di essere figlio di solo al raggiungimento della ER CP_1 maggiore età e che i brillanti successi scolastici del ragazzo, oltre quelli sportivi e musicali e, in ultimo, anche quelli politici, non danno motivo di pensare che ci si trovi di fonte ad un ragazzo problematico, introverso, con difficoltà relazionali;
- che la capacità CP_ contributiva del signor è inferiore a quelle della madre, insegnante di sostegno, e che egli è padre di altri tre figli;
- che il signor non ha affatto abbandonato la CP_1 signora atteso che l'interruzione della relazione sentimentale è avvenuta Parte_1 per esclusiva volontà della sig.ra che non accettò mai di creare una famiglia con Pt_1
CP_ il a Santa Massenza, volendo convivere presso la di lei madre a Pergine, senza il sig. CP_
nessun danno morale per abbandono della madre, quindi, può invocarsi, e ciò anche per difetto di prova oltre che per intervenuta prescrizione quinquennale.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e CTU ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza cartolare del 19 febbraio 2015, previa trasmissione degli atti al PM per le proprie conclusioni, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda di accertamento della paternità è fondata e va accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 270 c.c., l'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio e che, ai sensi dell'art. 269 c.c., la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
Nel caso che occupa, l'azione è certamente ammissibile atteso che è stata esercitata
(anche) dal figlio maggiorenne e che si verte in ipotesi in cui il Persona_1 riconoscimento è ammesso ex art. 250 c.c..
6 Va, poi, osservato che, ai sensi dell'art. 269, co. 2 c.c., la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo ma non è sufficiente ai fini della prova della paternità (co. 4) la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento.
Ciò posto, ritiene il Collegio che dall'istruttoria condotta risulti provato che ER
(nato a [...] il giorno 27 gennaio 1999) è figlio di (padre).
[...] CP_1
In particolare, la paternità nei termini sopra evidenziati emerge non solo dalle reciproche deduzioni svolte dalle parti e dalla lettera a firma di (doc. 1) ma è, altresì, CP_1 corroborata dalle risultanze di cui alla relazione peritale in atti in ordine all'esame dei polimorfismi del DNA. Dalla CTU – le cui valutazioni ritiene il Collegio di condividere e fare proprie, essendo basate sull'attenta analisi del caso concreto, apparendo immuni da vizi logici e procedimentali e non essendo, peraltro, state contestate da alcuna delle parti
– risulta, infatti, che “Nel caso in esame, il calcolo biostatistico di probabilità dell'affermata paternità ha consentito di pervenire ad un valore di 99.99999999%, che supera ampiamente i valori soglia segnalati nella letteratura sopracitata, deponendo, pertanto, a favore del rapporto di parentela ipotizzato, ossia che sia padre CP_1 biologico di figlio di . È quindi possibile affermare che Persona_1 Parte_1
l'elaborazione statistica dei dati ottenuti ha portato a risultati che, superando i valori soglia definiti in letteratura, depongono per la sussistenza del rapporto di parentela ipotizzato fra e . Tale risultato ha trovato ulteriore riscontro CP_1 Persona_1 nell'analisi dei polimorfismi STR localizzati sul cromosoma sessuale Y, per i quali
l'aplotipo di è risultato uguale a quello di , deponendo per la Persona_1 CP_1 sussistenza di un rapporto di parentela patrilineare tra e CP_1 Persona_1 figlio di .”. Parte_1
Va, dunque, accertato che (nato a [...] il giorno 27 gennaio 1999) è Persona_1 figlio di (padre). CP_1
Quanto alla richiesta di attribuzione del cognome paterno, osserva il Collegio che nulla può essere in questa sede disposto atteso che, per espressa previsione normativa, la decisione di anteporre, aggiungere o sostituire il cognome paterno a quello materno viene presa dal giudice solo nel caso di figli di età minore (art. 262, co. 4 c.c.), mentre nel caso di figlio maggiorenne la scelta spetta al figlio (art. 262, co. 2 c.c.), in termini di “facoltà
7 discrezionale, cui corrisponde una situazione di soggezione al genitore.” (cfr. Cass.
19734/2015).
Nulla va, inoltre, disposto con riguardo alla domanda di parte convenuta volta all'adozione dei “provvedimenti più opportuni per instaurare con il figlio un rapporto personale ed affettivo”, atteso che il figlio ha già raggiunto la maggiore età. ER
Quanto alle restanti domande, risarcitorie e di mantenimento, ritiene il Collegio che la causa necessiti di essere ulteriormente istruita e vada, pertanto, rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1. accerta e dichiara che (nato a [...] il giorno 27 gennaio 1999) è Persona_1 figlio di (padre); CP_1
2. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di attribuzione del cognome paterno;
3. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di adozione dei provvedimenti più opportuni per instaurare con il figlio un rapporto personale ed affettivo;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
5. spese di lite al definitivo.
Così deciso in data 11 settembre 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Tolettini dott.ssa Laura Di Bernardi
8