Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. ..sent.
N.. .R.G.
N.. ..cron.
N.. ..rep.
OGGETTO....
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha NOTIF. SENTENZA pronunciato la seguente
SENTENZA NOTIF. APPELLO nella causa iscritta al n. 2401/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
PAGAMENTO RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
,nata a [...] il [...] ed residente Parte_1 c.f. C.F. 1 in Campobasso (CB) alla via Svevo n.93, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine de
Benedittis, c.f. ed elettivamente domiciliata in Castellammare C.F._2 di Stabia (NA) presso lo studio dell'avv. Vincenzo Apuzzo al C.so Garibaldi n.108, giusto mandato speciale a margine dell'atto di citazione
OPPONENTE
E
P.IVA 1 ), in (p. iva Controparte_1 persona del Curatore dott. (c.f. CP_2 C.F. 3 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, alla via Giacomo Matteotti n. 14, presso lo studio dell'avv. Alessandro Mauriello (cod. fisc.:
), che la C.F._4 rappresenta e difende in virtù di procura in atti, rilasciata giusta autorizzazione del G.D. resa il 15.07.2024
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 20/02/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.255/2017 emesso in data 27/02/2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1 della somma di €
5.003,00, oltre interessi e spese, quale corrispettivo di lavori di ristrutturazione parziale effettuati su un immobile di proprietà della stessa.
Parte opponente premetteva quanto segue: Parte_1 commissionava alla ditta
I.CON. s.r.l. alcuni lavori di impermeabilizzazione del sottotetto dell'abitazione sita in Castellammare di Stabia in Via Nocera n. 86, F.8, particella n.254 del catasto
Fabbricati; i lavori da eseguirsi, prevedevano una spesa complessiva di € 10.500,00 oltre
IVA, a corpo, per n. 3 falde del sottotetto aventi una diversa inclinazione e, cioè: per
1
N.R.G. 2401/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO
come risulta dalla perizia di parte i lavori di manutenzione eseguiti dall'opposta divergono da quelli stabiliti con la committente società I.CON. s.r.l., dal momento che i lavori accertati ed eseguiti dalla società Controparte_1 interessavano solo la falda n.2, rispetto a quelli che prevedevano invece la impermeabilizzazione di tutte e tre le falde del sottotetto interessate dalle infiltrazioni;
il Ctp provvedeva ad elaborare una stima delle opere eseguite che risultava essere di complessivi € 7.096,39 più tasse di legge;
Parte_1 a fronte del lavoro eseguito, in buona fede aveva provveduto a versare l'importo di complessivi € 9.000,00 mediante n. tre assegni bancari rispettivamente in data 17/2/2014, 30/7/2014 e 20/9/2014, rispettivamente di €
3.000,00 ciascuno riservandosi il saldo;
in data 24/11/2014, a fronte delle richieste dell'opposta mediante lettera raccomandata alla quale allegava la fattura n.41 del
08/11/2014 e richiedeva il pagamento a saldo della somma di € 5.003,00, l'odierna opponente, a seguito della perizia effettuata sulle opere eseguite, con raccomandata a.r. del 17/3/2015 lamentava all'opposta lo smantellamento solo parziale delle tegole del tetto e la mancata ricostruzione totale dello stesso e, a fronte della stima dei lavori effettivi eseguiti per € 7.096,39 ed avendo già pagato l'importo complessivo di €
9.000,00, richiedeva all'opposta la restituzione della somma di € 1.903,61.
Concludeva, dunque, chiedendo: A) revocare il decreto ingiuntivo n. 225/2017 emesso in data 27.02.2017; B) Nel Merito: a) dichiarare che i lavori pattuiti dalla sig.ra Pt_1
[...] con la società I.CON. s.r.l. e commissionati da quest'ultima alla società [...]
CP_1 sono stati eseguiti solo parzialmente rispetto a quelli previsti dal contratto;
b) dichiarare che i lavori eseguiti dalla società opposta hanno un valore complessivo di € 7.096,39 come stimati dalla perizia di parte giurata depositata o dalla somma minore o maggiore risultante da esperita C.T.U.; c) dichiarare che a seguito dei lavori eseguiti dalla ditta nulla è dovuto all'opposta perla Controparte_1 differenza richiesta di Euro 5.003,00 in relazione alla fattura n.41 del 08.11.2014. C) In via riconvenzionale: d) dichiarare che la somma versata dall'opponente di € 9.000,00 è superiore rispetto ai lavori parziali eseguiti dall'opposta e, per l'effetto, e) condannare la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante, al rimborso in favore dell'opposta della somma di € 1.903,61 pagata in più o della somma, minore o maggiore, a seguito di espletata C.T.U.
In data 10/9/2024 si costituiva la Controparte_1 premettendo quanto segue: la Società Sud Asphalt s.r.l. svolge
[...] attività imprenditoriale nel settore edilizio, in particolare si occupa di impermeabilizzazioni, coperture di tetti piani, realizzazione giardini pensili, isolamento per impianti termoacustici etc.; la Società Sud Asphalt s.r.l e la Controparte_3 all'epoca dei fatti, avevano la medesima compagine sociale e la medesima sede sociale, operavano nello stesso settore e in modo spesso congiunto;
in data 14/02/2014, esse
2
N.R.G. 2401/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO redigevano, su richiesta di Parte_1 e con il tramite del marito Ing. Felice CP_4, una conferma ordine per l'esecuzione di determinati lavori che avevano ad oggetto la ristrutturazione parziale del manto di copertura e finestre da tetto dell'immobile di proprietà dell'opponente ubicato in Castellamare di Stabia;
per l'esecuzione dei predetti lavori le parti convenivano un corrispettivo pari ad € 10.500,00 oltre iva;
i lavori di ristrutturazione parziale venivano poi concretamente eseguiti dalla Società Sud Asphalt per motivi di organizzazione aziendale e del gruppo societario;
nel corso dei lavori, per la richiesta di eseguire alcune attività aggiuntive e spese extra non previste (si determinò un incremento dell'importo finale di ulteriori € 1.950,00 + iva all'importo iniziale
(preventivo aggiuntivo del 10/06/2014) anch'esso concordato e sottoscritto nell'appendice alla conferma d'ordine del 10/06/2014; nello specifico i lavori commissionati ed eseguiti dalla Società Sud Aphalt s.r.l. consistevano in: smontaggio delle tegole marsigliesi esistenti;
smontaggio lattoneria al colmo e laterale copertura;
smontaggio finestre da tetto esistenti;
montaggio di multistrato fenolico su pannelli
Isotec; creazione di areatori speciali al colmo;
impermeabilizzazione del nuovo manto di copertura;
lavori di scarico e trasporto rifiuti;
fornitura di n.1 finestra per mansarde;
fornitura di Tenda Oscurante Elettrica; mano d'opera per montaggio;
il tutto maggiorato di IVA del 10%; l'importo complessivo per lo svolgimento di tali lavori veniva determinato in un ammontare complessivo di € 14.003,00 comprensivo di iva del 10%.
Ciò premesso, parte opposta eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione, avendo la stessa carattere meramente dilatorio.
Evidenziava come parte opponente avesse pacificamente riconosciuto: che l'importo convenuto per l'esecuzione dei lavori in oggetto era pari ad € 10.500,00 più Iva + €
1.950,00 più Iva per lavorazioni aggiuntive, avendo esibito essa stessa la documentazione riproducente tali accordi;
che i lavori commissionati avevano ad oggetto un "intervento parziale" che non riguardava tutto il tetto, discorrendo i documenti prodotti di "ristrutturazione parziale"; che i lavori venivano concretamente eseguiti dalla Controparte_1 tanto che a tale Società la controparte ha effettuato i relativi pagamenti degli acconti;
che il valore delle prestazioni eseguite corrisponde al valore dei lavori commissionati.
Parte opposta specificava che, in relazione ai lavori di impermeabilizzazione del manto di copertura del tetto, i lavori commissionati riguardavano solo una delle tre falde e precisamente quella avente inclinazione (pendenza) pari al 18%, come evidenziato anche nel "preventivo conferma d'ordine" ove si legge espressamente alla pagina n. 2 nella descrizione dei lavori "COPERTURA CON PENDENZA DEL 18%” (cfr. pag. 2 conferma d'ordine del 14.02.2014)
Pertanto, i lavori oggetto di ordine da parte di Parte_1 non consistevano nella copertura ed impermeabilizzazione dell'intero tetto costituito da tre falde, come affermato dall'opposta, ma nella ristrutturazione "parziale" con specifico riferimento alla falda n. 2 avente pendenza del 18%.
Aggiungeva che la variazione di prezzo in eccesso di € 1.950,00 + IVA era stata appositamente cristallizzata dalle parti in un'appendice alla conferma d'ordine,
3
N.R.G. 2401/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO variazione che si era resa necessaria a causa di lavorazioni e installazioni aggiuntive e non previste dalla committenza al momento della stipula del primo ordine.
Precisava che i lavori aggiuntivi furono i seguenti: lavori di scarico e trasporto dei rifiuti,
a mano e con l'ausilio di un montacarichi;
la fornitura di 1 finestra per mansarde
VELUX 94x98 con relativa scossalina e n. 2+2 scossaline di raccordo in sostituzione di quelle esistenti.
Evidenziava l'irrilevanza dell'importo di cui alla perizia di parte, in contrasto con l'importo contrattualmente previsto, contestando altresì il valore probatorio della stessa.
In data 21/11/2017, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
"Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti"
(cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015).
Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr.
SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento").
4
N.R.G. 2401/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO Deve ritenersi che, in ossequio all'onere probatorio sulla stessa gravante, parte opposta abbia provato il titolo (contratto di appalto ed esecuzione dei lavori contrattualmente previsti, unitamente ai lavori extra contratto pure pattuiti) ed ha allegato l'inadempimento parziale della controparte.
Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo il quesito posto in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo.
Come evidenziato correttamente evidenziato dal Ctu, gli interventi indicati nella relazione di consulenza tecnica di parte opponente corrispondono sostanzialmente a quelli realizzati dalla ditta in esecuzione del contratto tra le parti ed ai lavori extra commissionati.
Con riguardo al corrispettivo, non si può che aver riguardo a quanto pattuito dalle parti contrattualmente, in esplicazione della loro autonomia contrattuale, come risulta dalla conferma d'ordine e dalla relativa appendice, debitamente sottoscritti dalle parti.
Parte opponente, non ha, invece, assolto all'onere probatorio posto a suo carico non avendo provato l'adempimento, né altro fatto estintivo e/o impeditivo.
L'opposizione va pertanto rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo. Da quanto sopra discende anche il rigetto della proposta domanda riconvenzionale.
2.Sulle spese di lite. Lespese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2401/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
-
ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. n.255/2017 emesso in data 27/02/2017;
3. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda riconvenzionale;
,al pagamento, in favore della 4. condanna Parte_1
[...] delle spese di giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 5077 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
5. pone definitivamente a carico di Parte_1 le spese di Ctu, liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 12/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
5
T
S
N.R.G. 2401/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9
N.R.G. 2401/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO