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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/11/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5411/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5411/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. TEODOLI PAOLO ricorrente e rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. CUBEDDU SEBASTIANO giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato affermava di Parte_1
essere stata ammessa con decreto dichiarato esecutivo al passivo del
[...]
e che con domanda del 25.01.2024 aveva richiesto l'erogazione Controparte_2
diretta degli ANF da parte dell' per il periodo corrente tra il 14-12-2018 ed il 30- CP_1
6-2019, domanda respinta dall'Istituto di previdenza qui convenuto con lettera datata
28.02.2024 con la seguente motivazione: “PRESTAZIONE NON EROGABILE PER IL SUDDETTO IMPORTO RICHIESTO”.
Sosteneva di aver compiuto tutto quanto necessario per ottenere il pagamento dal datore di lavoro e concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente all'erogazione da parte dell' delle somme dovute a titolo CP_1
di ANF per il periodo 14-12-2018 ed il 30-6-2019, fondate su titolo giudiziale;
in conseguenza, condannare l' odierno convenuto al pagamento in favore della CP_1
Sig.ra della somma di Euro 2.909,20, dovuta per i titoli di Parte_1
cui in narrativa, ovvero della somma maggiore o minore, riconosciuta in corso di giudizio.
L' si costituiva dimostrando di aver erogato la prestazione seppure con importo CP_1
diverso da quello richiesto.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa previo deposito di note scritte.
Deve osservarsi come parte ricorrente abbia dato atto in sede di note ex art 127 ter c.p.c. dell'avvenuto soddisfacimento della propria pretesa.
La materia del contendere non può che ritenersi cessata.
Quanto alle spese di lite si osserva come il pagamento sia avvenuto nel corso del processo e con lo stesso sia stata integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente di talché il ritardo dell non possa gravare sulla sfera giuridico economica della parte CP_1
in virtù del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda della parte ricorrente, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € 2697,00 oltre CP_1
spese generali, iva e cpa come per legge.
Tivoli, il 5.11.2025
Il giudice
TA RI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5411/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. TEODOLI PAOLO ricorrente e rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. CUBEDDU SEBASTIANO giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato affermava di Parte_1
essere stata ammessa con decreto dichiarato esecutivo al passivo del
[...]
e che con domanda del 25.01.2024 aveva richiesto l'erogazione Controparte_2
diretta degli ANF da parte dell' per il periodo corrente tra il 14-12-2018 ed il 30- CP_1
6-2019, domanda respinta dall'Istituto di previdenza qui convenuto con lettera datata
28.02.2024 con la seguente motivazione: “PRESTAZIONE NON EROGABILE PER IL SUDDETTO IMPORTO RICHIESTO”.
Sosteneva di aver compiuto tutto quanto necessario per ottenere il pagamento dal datore di lavoro e concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente all'erogazione da parte dell' delle somme dovute a titolo CP_1
di ANF per il periodo 14-12-2018 ed il 30-6-2019, fondate su titolo giudiziale;
in conseguenza, condannare l' odierno convenuto al pagamento in favore della CP_1
Sig.ra della somma di Euro 2.909,20, dovuta per i titoli di Parte_1
cui in narrativa, ovvero della somma maggiore o minore, riconosciuta in corso di giudizio.
L' si costituiva dimostrando di aver erogato la prestazione seppure con importo CP_1
diverso da quello richiesto.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa previo deposito di note scritte.
Deve osservarsi come parte ricorrente abbia dato atto in sede di note ex art 127 ter c.p.c. dell'avvenuto soddisfacimento della propria pretesa.
La materia del contendere non può che ritenersi cessata.
Quanto alle spese di lite si osserva come il pagamento sia avvenuto nel corso del processo e con lo stesso sia stata integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente di talché il ritardo dell non possa gravare sulla sfera giuridico economica della parte CP_1
in virtù del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda della parte ricorrente, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € 2697,00 oltre CP_1
spese generali, iva e cpa come per legge.
Tivoli, il 5.11.2025
Il giudice
TA RI