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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 304/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
CP_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 10:08 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. BARATTA BARBARA e l'avv. VERNELLI RITA Parte_1 ( ) VICOLO SAN LORENZO 5 05039 STRONCONE;
oggi sostituito dall'avv. C.F._1 D'AVIRRO FEDERICO
Per l'avv. e l'avv. GUALTIERI STEFANIA ( ) Indirizzo Telematico;
CP_1 C.F._2
( VIA DELLE PORTE NUOVE 61 50144 FIRENZE;
Parte_2 C.F._3 oggi sostituito dall'avv. BARONTI
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. D'Avirro chiede che le spese di lite siano distratte a favore dell'avv. Baratta. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 304/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARATTA Parte_1 C.F._4 BARBARA e dell'avv. VERNELLI RITA ( ) VICOLO SAN LORENZO 5 C.F._1
05039 STRONCONE;
, elettivamente domiciliato in VIA CARLO GOLDONI 41 05100 TERNIpresso il difensore avv. BARATTA BARBARA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. GUALTIERI STEFANIA CP_1 P.IVA_1
( ) Indirizzo Telematico;
( VIA C.F._2 Parte_2 C.F._3
DELLE PORTE NUOVE 61 50144 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2024 citava a giudizio Parte_1 CP_1
davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento della origine professionale delle malattie “epicondilite bilaterale” e “tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori, borsite subacromion deltoidea” da cui risultava affetta.
In particolare allegava di aver svolto per tutta la sua attività lavorativa , iniziata nel 1978 , mansioni di estetista che comportavano una serie di attività ripetitive (compiutamente descritte in ricorso) che imponevano uno sforzo costante dei muscoli delle mani e delle braccia, nonché delle strutture ossee associate .
Documentava, inoltre, che le domande avanzate in via amministrativa all' erano state CP_1
rigettate.
Concludeva dunque chiedendo, previo accertamento del nesso di causalità o comunque di concasualità tra mansioni svolte, e malattia , il riconoscimento di un danno complessivo pari al
15% e la condanna dell' a corrispondere l'indennizzo previsto per legge. CP_1
si costituiva contestando l'esistenza dell'allegato nesso tra mansioni svolte e patologia CP_1
accertata e concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
1 La causa, istruita tramite audizione di testi e ctu è stata decisa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nella misura che si va a specificare.
Il ctu designato ha concluso ritenendo l'esistenza del nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia denunciata : “L'attività lavorativa svolta dalla periziata comporta l'utilizzo pressoché esclusivo degli arti superiori, durante l'intero periodo di impiego con innegabile sovraccarico biomeccanico dell'intero arto superiore mano - gomito - spalla mediante movimenti ripetuti che vengono svolti anche con impegno muscolare”.
Ha inoltre calcolato il danno complessivo nella misura del 12 %.
Le conclusioni del c.t.u., raggiunte in maniera metodologicamente corretta ed immuni da vizi logici, possono essere integralmente recepite dal Tribunale, in quanto non contestate da alcune delle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (tenuto conto della natura poco complessa delle questioni affrontate), in complessivi € 2750, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, in assenza di distrazione che può essere richiesta solo da difensore munito di procura ( cfr art 93 cpc) e non da un sostituto, come avvenuto nel caso di specie.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, devono essere definitivamente poste a carico di CP_1
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa:
- dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo di cui all'art. 13 comma 2 lett. Parte_1
a) d.l.vo 38/00, per menomazioni di grado pari al 12 %;
- ordina ad di erogare la relativa prestazione a decorrere dal primo giorno del mese CP_1
successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eccedente questi ultimi a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in CP_1
complessivi € 2750, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge,.;
- pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
2
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 304/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
CP_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 10:08 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. BARATTA BARBARA e l'avv. VERNELLI RITA Parte_1 ( ) VICOLO SAN LORENZO 5 05039 STRONCONE;
oggi sostituito dall'avv. C.F._1 D'AVIRRO FEDERICO
Per l'avv. e l'avv. GUALTIERI STEFANIA ( ) Indirizzo Telematico;
CP_1 C.F._2
( VIA DELLE PORTE NUOVE 61 50144 FIRENZE;
Parte_2 C.F._3 oggi sostituito dall'avv. BARONTI
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. D'Avirro chiede che le spese di lite siano distratte a favore dell'avv. Baratta. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 304/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARATTA Parte_1 C.F._4 BARBARA e dell'avv. VERNELLI RITA ( ) VICOLO SAN LORENZO 5 C.F._1
05039 STRONCONE;
, elettivamente domiciliato in VIA CARLO GOLDONI 41 05100 TERNIpresso il difensore avv. BARATTA BARBARA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. GUALTIERI STEFANIA CP_1 P.IVA_1
( ) Indirizzo Telematico;
( VIA C.F._2 Parte_2 C.F._3
DELLE PORTE NUOVE 61 50144 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2024 citava a giudizio Parte_1 CP_1
davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento della origine professionale delle malattie “epicondilite bilaterale” e “tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori, borsite subacromion deltoidea” da cui risultava affetta.
In particolare allegava di aver svolto per tutta la sua attività lavorativa , iniziata nel 1978 , mansioni di estetista che comportavano una serie di attività ripetitive (compiutamente descritte in ricorso) che imponevano uno sforzo costante dei muscoli delle mani e delle braccia, nonché delle strutture ossee associate .
Documentava, inoltre, che le domande avanzate in via amministrativa all' erano state CP_1
rigettate.
Concludeva dunque chiedendo, previo accertamento del nesso di causalità o comunque di concasualità tra mansioni svolte, e malattia , il riconoscimento di un danno complessivo pari al
15% e la condanna dell' a corrispondere l'indennizzo previsto per legge. CP_1
si costituiva contestando l'esistenza dell'allegato nesso tra mansioni svolte e patologia CP_1
accertata e concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
1 La causa, istruita tramite audizione di testi e ctu è stata decisa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nella misura che si va a specificare.
Il ctu designato ha concluso ritenendo l'esistenza del nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia denunciata : “L'attività lavorativa svolta dalla periziata comporta l'utilizzo pressoché esclusivo degli arti superiori, durante l'intero periodo di impiego con innegabile sovraccarico biomeccanico dell'intero arto superiore mano - gomito - spalla mediante movimenti ripetuti che vengono svolti anche con impegno muscolare”.
Ha inoltre calcolato il danno complessivo nella misura del 12 %.
Le conclusioni del c.t.u., raggiunte in maniera metodologicamente corretta ed immuni da vizi logici, possono essere integralmente recepite dal Tribunale, in quanto non contestate da alcune delle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (tenuto conto della natura poco complessa delle questioni affrontate), in complessivi € 2750, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, in assenza di distrazione che può essere richiesta solo da difensore munito di procura ( cfr art 93 cpc) e non da un sostituto, come avvenuto nel caso di specie.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, devono essere definitivamente poste a carico di CP_1
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa:
- dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo di cui all'art. 13 comma 2 lett. Parte_1
a) d.l.vo 38/00, per menomazioni di grado pari al 12 %;
- ordina ad di erogare la relativa prestazione a decorrere dal primo giorno del mese CP_1
successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eccedente questi ultimi a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in CP_1
complessivi € 2750, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge,.;
- pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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