Articolo 1 della Legge 8 marzo 1994, n. 205
Articolo 2
Versione
27 marzo 1994
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990.
Entrata in vigore il 27 marzo 1994