Articolo 1367 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1366Articolo 1361
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9 ottobre 2010
Art. 1367. Presentazione dei militari puniti 1. Tutti i militari, ultimata la punizione, sono presentati al superiore che l'ha inflitta, se non ne sono espressamente dispensati. 2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorita'.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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