CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata per le controversie
agrarie, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Gianluca Guidi Esperto
Dott. Fiorenzo Pandini Esperto
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 12/25 R.G. promossa d a
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
OGGETTO: difeso dall'avv. GIATTI GIANFREDO, elettivamente domiciliato in VIA
Azione di condanna al
48 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso il Controparte_1 rilascio del fondo per difensore avv. GIATTI GIANFREDO scadenza del contratto
APPELLANTE
pagina 1 di 19 c o n t r o
Controparte_2
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
GENNARI MARCELLA, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 26
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso il difensore avv.
GENNARI MARCELLA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, sezione specializzata agraria, pubblicata in data 19.11.2024 con il n. 834/24.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello adito Contrariis rejectis:
- Ritenere fondanti i motivi suesposti e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata n. 834/2024 emessa dal Tribunale di Mantova, Sezione
Specializzata Agraria, in data 18.10.2024 e pubblicata in data 19.11.2024 e notificata in data 6.12.2024, nella causa iscritta al n. R.G. 748/2024 del
Tribunale di Mantova, Sezione Specializzata Agraria, e accogliere le seguenti conclusioni:
In Via Preliminare
- Concedere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata n. 834/2024 emessa dal Tribunale di Mantova, Sezione
Specializzata Agraria, in data 18.10.2024 e pubblicata in data 19.11.2024 e pagina 2 di 19 notificata in data 6.12.2024, nella causa iscritta al n. R.G. 748/2024 del
Tribunale di Mantova, Sezione Specializzata Agraria;
IN VIA PRINCIPALE
- rigettarsi le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE
- Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 4 della Legge 203/1982, il rinnovo ordinario e tacito per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni del contratto di affitto del fondo di circa HA 19.86.50, pari a circa 63,29 biolche mantovane, catastalmente individuate nel Foglio 10 mappali 92, 93,94, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,136, 147, 196,
241, 1246, 124, 149, Foglio 11 mappali 73, 74, 75, Foglio 18 mappali 112,
113, Foglio 19 mappali 26, 31, 32, 33, Foglio 20 mappali 55 e 86 di proprietà
dell' al Sig. Controparte_2
, quale coltivatore diretto, e per l'effetto Parte_1
- Ordinare il rinnovo ordinario e tacito per il periodo minimo, rispettivamente,
di quindici anni del contratto di affitto del fondo di circa HA 19.86.50, pari a circa 63,29 biolche mantovane, catastalmente individuate nel Foglio 10
mappali 92, 93, 94, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 147, 196, 241, 1246, 124, 149, Foglio 11 mappali 73, 74,
75, Foglio 18 mappali 112, 113, Foglio 19 mappali 26, 31, 32, 33, Foglio 20
mappali 55 e 86 di proprietà dell Controparte_2
pagina 3 di 19 al Sig. , quale coltivatore diretto;
Controparte_2 Parte_1
- In via subordinata accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 4 della Legge
203/1982, il rinnovo tacito per tre anni con cessazione il 14 novembre 2026
del contratto di affitto del fondo di circa HA 19.86.50, pari a circa 63,29
biolche mantovane, catastalmente individuate nel Foglio 10 mappali 92, 93,
94, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
147, 196, 241, 1246, 124, 149, Foglio 11 mappali 73, 74, 75, Foglio 18
mappali 112, 113, Foglio 19 mappali 26, 31, 32, 33, Foglio 20 mappali 55 e 86
di proprietà dell' Controparte_2
al Sig. , quale coltivatore diretto, e per l'effetto
[...] Parte_1
- Ordinare, ai sensi dell'art. 4 della Legge 203/1982, il rinnovo tacito per tre anni con cessazione il 14 novembre 2026 del contratto di affitto del fondo di circa HA 19.86.50, pari a circa 63,29 biolche mantovane, catastalmente individuate nel Foglio 10 mappali 92, 93, 94, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 196, 241, 1246, 124, 149,
Foglio 11 mappali 73, 74, 75, Foglio 18 mappali 112, 113, Foglio 19 mappali
26, 31, 32, 33, Foglio 20 mappali 55 e 86 di proprietà dell' Controparte_2
al Sig. , quale
[...] Controparte_2 Parte_1
coltivatore diretto;
- In via ulteriore subordinata accertare e dichiarare la violazione dell'art. 4 bis della Legge 203/1982 e per l'effetto ordinare il rinnovo tacito per tre anni con cessazione il 14 novembre 2026 del contratto di affitto del fondo di circa HA
pagina 4 di 19 19.86.50, pari a circa 63,29 biolche mantovane, catastalmente individuate nel
Foglio 10 mappali 92, 93, 94, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 196, 241, 1246, 124, 149, Foglio 11
mappali 73, 74, 75, Foglio 18 mappali 112, 113, Foglio 19 mappali 26, 31, 32,
33, Foglio 20 mappali 55 e 86 di proprietà dell'
[...]
al Sig. , quale Controparte_2 Parte_1
coltivatore diretto;
- In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare, ai sensi dei commi 10
e 11 del Decreto legislativo del 01/09/2011 - N. 150, il rinnovo tacito per sino al 31 dicembre 2024 del contratto di affitto del fondo di circa HA 19.86.50,
pari a circa 63,29 biolche mantovane, catastalmente individuate nel Foglio 10
mappali 92, 93, 94, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 147, 196, 241, 1246, 124, 149, Foglio 11 mappali 73, 74,
75, Foglio 18 mappali 112, 113, Foglio 19 mappali 26, 31, 32, 33, Foglio 20
mappali 55 e 86 di proprietà dell Controparte_2
al Sig. , quale coltivatore diretto, e per
[...] Parte_1
l'effetto
- Ordinare, ai sensi dei commi 10 e 11 del Decreto legislativo del 01/09/2011 -
N. 150, il rinnovo tacito per sino al 31 dicembre 2024 del contratto di affitto del fondo di circa HA 19.86.50, pari a circa 63,29 biolche mantovane,
catastalmente individuate nel Foglio 10 mappali 92, 93, 94, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,136, 147, 196, 241,
pagina 5 di 19 1246, 124, 149, Foglio 11 mappali 73, 74, 75, Foglio 18 mappali 112, 113,
Foglio 19 mappali 26, 31, 32, 33, Foglio 20 mappali 55 e 86 di proprietà
dell' al Sig. Controparte_2
, quale coltivatore diretto;
Parte_1
In ogni caso, accertare e dichiarare l'affidamento posto nel rinnovo del contratto di affitto del fondo di circa HA 19.86.50, pari a circa 63,29 biolche mantovane, catastalmente individuate nel Foglio 10 mappali 92, 93,94, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,136, 147, 196,
241, 1246, 124, 149, Foglio 11 mappali 73, 74, 75, Foglio 18 mappali 112,
113, Foglio 19 mappali 26, 31, 32, 33, Foglio 20 mappali 55 e 86 di proprietà
dell' da parte Controparte_2
del Sig. e la sussistenza di un credito del deducente nei Parte_1
confronti della ricorrente, nella misura di € 90.000,00 o nella diversa misura accertata in giudizio per le causali enunciate e, per l'effetto
- Condannare l' e Controparte_2 Controparte_2
a risarcire tutti danni subito dal Sig. quantificati nella Parte_1
somma pari ad € 90.000,00 ovvero nella diversa misura accertata in giudizio per le causali enunciate con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
- Condannare, com'è d'uopo, in applicazione del principio sancito dall'art. 91
c.p.c., l'odierna appellata al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
pagina 6 di 19 In Via Istruttoria:
Con ogni più ampia riserva. In ogni caso disporre C.T.U. sui fondi oggetto di affitto al fine di stabilire il danno patrimoniale che il Sig. Pt_1
riceverebbe dalla mancata conduzione dei terreni nei prossimi anni e la perdita della misura 11, nonché la svalutazione che gli stessi terreni subirebbero a seguito della mancata conferma della certificazione biologica.
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze dei capitoli tutti di cui in narrativa, ove le stesse fossero oggetto di contestazione o non documentalmente provate;
capitoli da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione “Vero che” oltre ai seguenti capitoli di prova:
1) Vero che alla data del 14 novembre 2023 nessuna comunicazione di disdetta ovvero richiesta di restituzione del fondo era stata inviata al Sig.
; Parte_1
2) Vero che la famiglia coltiva il fondo oggetto del contratto di Pt_1
affitto da molto tempo ovvero da più di 20 anni;
3) Vero che il fondo era stato concesso in affitto al padre del Sig. Parte_1
che era già sprovvisto dei segni di confine;
[...]
Si indicano come testi il Sig. di Castiglione delle Stiviere Testimone_1
(MN)
Dell'appellato:
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 7 di 19 - Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c., per le motivazioni di cui in narrativa.
- In ogni caso, rigettarsi la domanda avversaria, svolta in via preliminare, di sospensiva della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado,
siccome destituita di ogni fondamento, in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE:
Rigettarsi l'appello avversario, in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza di primo grado impugnata.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compenso professionale di lite, per entrambi i gradi di giudizio.
Con condanna dell'appellante, altresì, per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. e 96, comma 3°, c.p.c. e, così, al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 10.000 ovvero della diversa ritenuta di giustizia.
Con ulteriori condanne accessorie ex art. 96 c.p.c. del medesimo appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Mantova, sezione specializzata per le controversie agrarie, con sentenza n. 834/24 accoglieva il ricorso proposto dall Controparte_2
e sorella fu nei confronti di
[...] CP_2 CP_2 Parte_1
pagina 8 di 19 affittuario di un fondo sito in Castiglione Delle Stiviere (MN) di sua proprietà
e condannava quest'ultimo: al rilascio del fondo, previo accertamento che il contratto era scaduto alla data del 14.11.2023 nonchè al pagamento di €
3.797,40 a titolo di indennità per indebita occupazione per il periodo ricompreso tra la data di scadenza del contratto di affitto e la data della sentenza (19.11.2024).
Rigettava al contempo le domande riconvenzionali avanzate dall'affittuario di:
I) accertamento che il contratto di affitto si era tacitamente rinnovato per un periodo di 15 anni, o, in via subordinata, per tre anni;
II) accertamento che l'Istituto proprietario, che intendeva affittare il fondo a terzi, aveva violato la prelazione che gli spettava in quanto coltivatore diretto (art. 4 bis della L
203/82), con conseguente proroga del contratto vigente;
III) proroga del contratto almeno fino al 31 dicembre 2024 ai sensi delle norme procedurali di cui agli artt. 10 e 11 del D. leg.vo 150/11 ; IV) condanna al risarcimento del danno di € 90.000 causati dal mancato rinnovo dell'affitto del fondo, derivati alla perdita dei contributi connessi al mancato ottenimento della certificazione
UE 20218/848 (azienda a coltivazione biologica) nonché per violazione del suo legittimo affidamento nel rinnovo del contratto.
Le spese processuali erano poste a carico del soccombente.
Le argomentazioni addotte dal Tribunale possono essere così riassunte.
Il contratto di affitto del fondo era stato concluso dalle parti con l'assistenza pagina 9 di 19 dei rappresentati delle reciproche associazioni di categoria, in conformità a quanto stabilito dall'art 45 L. 203782; dovevano quindi ritenersi validamente pattuite le condizioni riguardanti sia la durata del contratto (di tre invece che quindici anni, art. 1, comma II L. 203/82) che la rinuncia alla rinnovazione tacita in assenza di preventiva disdetta (art. 4 L. 203/82).
Accoglieva pertanto le domande di condanna al rilascio e di pagamento dell'indennità per occupazione senza titolo proposte dall' Controparte_2
che erano fondate sull'intervenuta scadenza del contratto al 14.11.2023, alla quale non aveva fatto seguito la restituzione volontaria del fondo richiesta dal proprietario.
Nessuna rilevanza potevano assumere le eccezioni e allegazioni difensive presentate da , relative alla sanatoria della morosità nonché Parte_1
alla circostanza che il contratto in vigore fosse la proroga “di fatto” di precedenti contratti, tutti di durata triennale.
Il Tribunale evidenziava che con la sottoscrizione dell'ultimo contratto le parti avevano manifestato la volontà di stipulare un nuovo accordo, di durata triennale e scadenza al 14.11.2023, senza possibilità di rinnovo automatico in caso di mancata tempestiva disdetta.
Non erano quindi fondate le domande riconvenzionali di accertamento della conclusione di un nuovo contratto di affitto.
Il contratto scaduto non si era rinnovato automaticamente in seguito al pagina 10 di 19 mancato invio di disdetta preventiva, né in forza del diritto di prelazione spettante all'affittuario, atteso che si era limitato ad un Parte_1
generico richiamo dell'istituto previsto dall'art. 4-bis l. 203/82.
Il Tribunale infine rigettava le domande riconvenzionali risarcitorie.
non poteva aver riposto alcun affidamento sulla volontà Parte_1
dell' di concedere una proroga o di concludere un nuovo Controparte_2
contratto, poichè aveva allegato che il proprietario gli aveva permesso di permanere sul fondo anche successivamente alla scadenza del contratto nonché di iniziarvi le coltivazioni, che erano elementi significativi dell'intenzione del proprietario di proseguire nel rapporto con l'affittuario.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna Controparte_2
dell'appellante per abuso del processo ex art. 96 comma terzo c.p.c.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce che le clausole del contratto concluso il 15.11.2020 prevedevano la deroga alla durata legale del contratto, ma non la rinuncia alla disdetta preventiva, non rinvenendosi alcun richiamo esplicito all'art. 4 della L. 203/82.
pagina 11 di 19 Osserva che l'istituto proprietario del fondo non aveva inviato alcuna disdetta anteriormente allo scadere del termine ( 14.11.2023), con la conseguenza che il contratto si è tacitamente rinnovato per il periodo predeterminato ex lege (
15 anni) o per quello di 3 anni, che le parti avevano pattuito nei due precedenti contratti di affitto conclusi ex art. 45 L. 203/82.
A tal fine deduce che con la missiva del 21 settembre 2023, l'appellato aveva richiesto soltanto il pagamento della morosità pregressa, che era stata integralmente sanata il 9 novembre, prima della scadenza.
La successiva missiva era pervenuta il 2 dicembre, quando il contratto si era rinnovato per quindici anni, secondo la durata legale, oppure per tre anni,
qualora si dovesse ritenere tutelato il legittimo affidamento dell'affittuario nella conclusione di un contratto di pari durata di quello non disdettato.
Allega che aveva riposto una ragionevole convinzione nella continuazione del rapporto in ragione di questi elementi, tra loro convergenti: I) la prima missiva conteneva l'ambigua locuzione “data inoltre la prossima scadenza del
contratto.. ci riserviamo di valutare l'opportunità di procedere o meno con il
rinnovo) con la quale l' aveva palesato i propri dubbi in ragione della CP_2
morosità maturata, sanata anteriormente alla scadenza del contratto;
II) una volta scaduto il termine, gli era stata consentita la permanenza nel fondo,
sicchè aveva iniziato le coltivazioni ad ottobre in vista del raccolto primaverile.
pagina 12 di 19 Con il secondo motivo deduce l'erroneità e la genericità delle argomentazioni con le quali il Tribunale ha respinto l'eccezione di inadempimento che aveva rivolto all contestandogli la violazione del diritto di prelazione CP_2
dell'affittuario diretta alla conclusione di un nuovo contratto ex art. 4 bis della
L. 203/82.
Con il terzo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha disatteso la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali in nesso causale con il mancato rinnovo del contratto di affitto, in violazione del legittimo affidamento che vi aveva posto.
Chiede che la Corte rivaluti, con esito opposto a quello del primo giudice, la condotta dell' che gli aveva consentito di continuare la Controparte_2
coltivazione anche in epoca successiva alla scadenza del contratto, così
avvantaggiandosi del suo lavoro a beneficio del fondo.
Con il quarto motivo sostiene che la condanna al ristoro delle spese processuali sia nulla non avendo il Tribunale determinato i compensi in relazione alle fasi processuali, metodo che non consente il controllo della congruità della liquidazione al rispetto dei limiti previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/14, che stabiliscono importi minimi/medi/massimi in rapporto allo scaglione di valore della causa.
Chiede che le spese vengano compensate in ragione della parziale soccombenza reciproca, atteso che la domanda di condanna al pagamento di pagina 13 di 19 indennità di occupazione è stata accolta in misura inferiore a quanto richiesto dall' nonché della condotta dell'appellato che, rifiutando di Controparte_2
aderire alla proposta transattiva di rinnovo del contratto che aveva formulato nel tentativo di conciliazione, aveva reso inevitabile il ricorso giurisdizionale.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente.
Non è mai stata contestata la validità del contratto per quanto attiene al rispetto formale dell'art. 45 L. 203/82, che consente alle parti di concludere accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari con l'assistenza dei rappresentanti delle reciproche associazioni di categoria.
L'appellante sostiene che il contratto non deroghi all'art. 4 della L. 203/82,
con conseguente applicabilità del rinnovo tacito in assenza della disdetta da inviarsi tramite lettera raccomandata almeno un anno prima della scadenza del contratto.
Tale deroga può risultare anche in modo indiretto, purchè la volontà delle parti risulti inequivoca ( V. Cass. 30.1.2014 n. 2082).
Il contratto prevede testualmente alla clausola n. 2 ) “: La durata del presente contratto viene concordemente stabilita ed accettata dalle parti in deroga all'art. 1 e/o 22 della legge 203/1982 in anni 3 (tre) con decorrenza dal 15
novembre 2020 e con termine al giorno 14 novembre 2023. In tale data la parte conduttrice, si impegna per sé, successori ed aventi causa, a porre nella piena e completa disponibilità della proprietà, libero da persone e cose sue e/o pagina 14 di 19 di terzi, il fondo in oggetto, ovviamente senza nessun indennizzo, senza bisogno di alcuna disdetta, questa data ed accettata ora per allora e senza altre formalità”.
Il contenuto della pattuizione evidenza senza alcun margine di dubbio che nella valutazione complessiva della durata del contratto l'affittuario avesse, sin dal momento genetico del contratto, accettato che non fosse necessaria alcuna disdetta preventiva al fine della estinzione del rapporto di affittanza del fondo,
rinunciando al diritto di ottenere un rinnovo tacito in assenza di formale e tempestiva disdetta.
Al fine della prosecuzione del rapporto di affitto sul fondo era quindi necessaria la conclusione di un nuovo contratto con l' Controparte_2
proprietario del fondo, che aveva manifestato sin dalla missiva tramite PEC
del 21 settembre, le proprie riserve sul punto, del tutto giustificate data la morosità accumulata dall'affittuario, che persisteva dal 2020.
Il tenore della comunicazione non poteva creare alcun affidamento sulla possibile e tanto meno probabile prosecuzione del rapporto: dopo la richiesta del saldo dei canoni inevasi, l' rappresentava che “ data inoltre la CP_2
prossima scadenza del contratto (15.11.2023) ci riserviamo l'opportunità o meno di procedere con il rinnovo”.
La volontà di rinnovare o meno il contratto era collegata non tanto alla pregressa morosità, che poteva al più costituire un motivo di incertezza pagina 15 di 19 sull'affidabilità dell'affittuario, quanto alla vicina scadenza del termine di durata triennale, che sin dalla stipula del contratto, secondo le condizioni pattuite, segnava il momento conclusivo del rapporto.
Considerato quindi che già prima della scadenza del Parte_1
termine era stato posto al corrente delle perplessità che la sua condotta aveva generato nell'Istituto in merito al rinnovo, nessuna rilevanza può assumere la circostanza della sua permanenza nel fondo al fine di motivare la diversa volontà del proprietario.
Né all può essere imputato di non aver concesso Controparte_2
all'appellante il diritto di prelazione nella conclusione di un nuovo contratto,
in assenza di alcuna allegazione, da parte dell'appellante, sull'esistenza degli elementi costitutivi dell'istituto in esame.
L'art. 4 bis della L. 203/82, comma primo presuppone la concreta volontà del proprietario di concludere un contratto di affitto del fondo con terzi, mediante una proposta formulata prima della scadenza del contratto, da inviare all'affittuario al fine di consentirgli l'esercizio della prelazione.
Le considerazioni sinora esposte, che escludono una condotta inadempiente di natura contrattuale in capo all'affittante, impediscono il riconoscimento di alcun danno patrimoniale in favore dell'appellante.
Il quarto motivo va parimenti rigettato.
Il Tribunale ha regolato le spese processuali del grado attribuendole a carico di pagina 16 di 19 in quanto soccombente. Parte_1
A giudizio della Corte non esistono gli elementi per la compensazione richiesti dall'art. 92 c.p.c.
Segnatamente:
-l'accoglimento della domanda condanna al pagamento di indennità in misura minore a quanto richiesto dall' non costituisce soccombenza parziale CP_2
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi ( v. Cass.
S.U. n. 32061/22);
- non vi sono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione, atteso che la mancata adesione dell'appellato alla proposta di rinnovo del contratto avanzata dall'appellante nel tentativo di conciliazione obbligatorio ex art. 46
L. 203/82 era giustificata, poiché il giudizio ha dato piena ragione al proprietario.
Va infine rigettata l'eccezione di nullità del capo di condanna al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha liquidato le spese “sia delle fase cautelare che di merito” in €
264,00 per esborsi ed € 6.414,50 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/14, C.N.P.A. e I.V.A.”
pagina 17 di 19 Nel corso del giudizio di primo grado aveva proposto un Parte_1
ricorso cautelare al fine di ottenere una proroga della concessione di utilizzo del fondo almeno sino al 31.1.2024, che era stato rigettato dal Tribunale.
La liquidazione delle spese processuali, sebbene avvenuta unificando le due procedure ( del processo di cognizione e del cautelare), consente il controllo sul rispetto da parte del Tribunale dei parametri tabellari.
Sulla base dello scaglione di valore dichiarato (indeterminabile, complessità
bassa) le tabelle allegate al D.M. 14/55 (nella formulazione in vigore)
prevedono: per il giudizio di cognizione, nel valore minimo, € 3.809 ( di cui €
851 per la fase di studio, € 602 per la fase introduttiva, € 903 per la fase di trattazione o istruttoria, € 1.453 per la fase decisionale); per il giudizio cautelare, nel valore minimo, € 2.608 ( di cui € 588 per la fase di studio, € 426
per la fase introduttiva, € 993 per la fase di trattazione o istruttoria, € 601 per la fase decisionale), per un totale di € 6.417 quanto ai compensi.
Della trascurabile differenza ( di 3 euro) potrebbe dolersi l'appellato, ma non l'appellante.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'
appellato le spese del grado, che la Corte liquida in € 6.946 ( di cui € 2058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 2.905 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA.
L domanda di condanna dell'appellante al pagamento di una somma ai sensi pagina 18 di 19 dell'art. 96 comma terzo c.p.c. non può essere accolta poiché le condotte processuali addebitategli dall'appellato in sede esecutiva non possono essere valutate nel presente giudizio, mentre la proposizione dell'appello rientrava nell'ambito del diritto di difesa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Sezione Specializzata per le controversie agrarie, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 382/24 del Tribunale di Mantova, Sezione
[...]
Specializzata per le controversie agrarie, così provvede:
rigetta l'appello;
rigetta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado,
liquidate come in parte motiva;
dà atto che sussistono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di un importo pari al contributo unificato già corrisposto.
Brescia, 4 aprile 2025
La Consigliere est. La Presidente
Lucia Cannella Daniela Fedele
pagina 19 di 19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata per le controversie
agrarie, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Gianluca Guidi Esperto
Dott. Fiorenzo Pandini Esperto
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 12/25 R.G. promossa d a
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
OGGETTO: difeso dall'avv. GIATTI GIANFREDO, elettivamente domiciliato in VIA
Azione di condanna al
48 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso il Controparte_1 rilascio del fondo per difensore avv. GIATTI GIANFREDO scadenza del contratto
APPELLANTE
pagina 1 di 19 c o n t r o
Controparte_2
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
GENNARI MARCELLA, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 26
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso il difensore avv.
GENNARI MARCELLA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, sezione specializzata agraria, pubblicata in data 19.11.2024 con il n. 834/24.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello adito Contrariis rejectis:
- Ritenere fondanti i motivi suesposti e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata n. 834/2024 emessa dal Tribunale di Mantova, Sezione
Specializzata Agraria, in data 18.10.2024 e pubblicata in data 19.11.2024 e notificata in data 6.12.2024, nella causa iscritta al n. R.G. 748/2024 del
Tribunale di Mantova, Sezione Specializzata Agraria, e accogliere le seguenti conclusioni:
In Via Preliminare
- Concedere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata n. 834/2024 emessa dal Tribunale di Mantova, Sezione
Specializzata Agraria, in data 18.10.2024 e pubblicata in data 19.11.2024 e pagina 2 di 19 notificata in data 6.12.2024, nella causa iscritta al n. R.G. 748/2024 del
Tribunale di Mantova, Sezione Specializzata Agraria;
IN VIA PRINCIPALE
- rigettarsi le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE
- Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 4 della Legge 203/1982, il rinnovo ordinario e tacito per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni del contratto di affitto del fondo di circa HA 19.86.50, pari a circa 63,29 biolche mantovane, catastalmente individuate nel Foglio 10 mappali 92, 93,94, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,136, 147, 196,
241, 1246, 124, 149, Foglio 11 mappali 73, 74, 75, Foglio 18 mappali 112,
113, Foglio 19 mappali 26, 31, 32, 33, Foglio 20 mappali 55 e 86 di proprietà
dell' al Sig. Controparte_2
, quale coltivatore diretto, e per l'effetto Parte_1
- Ordinare il rinnovo ordinario e tacito per il periodo minimo, rispettivamente,
di quindici anni del contratto di affitto del fondo di circa HA 19.86.50, pari a circa 63,29 biolche mantovane, catastalmente individuate nel Foglio 10
mappali 92, 93, 94, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 147, 196, 241, 1246, 124, 149, Foglio 11 mappali 73, 74,
75, Foglio 18 mappali 112, 113, Foglio 19 mappali 26, 31, 32, 33, Foglio 20
mappali 55 e 86 di proprietà dell Controparte_2
pagina 3 di 19 al Sig. , quale coltivatore diretto;
Controparte_2 Parte_1
- In via subordinata accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 4 della Legge
203/1982, il rinnovo tacito per tre anni con cessazione il 14 novembre 2026
del contratto di affitto del fondo di circa HA 19.86.50, pari a circa 63,29
biolche mantovane, catastalmente individuate nel Foglio 10 mappali 92, 93,
94, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
147, 196, 241, 1246, 124, 149, Foglio 11 mappali 73, 74, 75, Foglio 18
mappali 112, 113, Foglio 19 mappali 26, 31, 32, 33, Foglio 20 mappali 55 e 86
di proprietà dell' Controparte_2
al Sig. , quale coltivatore diretto, e per l'effetto
[...] Parte_1
- Ordinare, ai sensi dell'art. 4 della Legge 203/1982, il rinnovo tacito per tre anni con cessazione il 14 novembre 2026 del contratto di affitto del fondo di circa HA 19.86.50, pari a circa 63,29 biolche mantovane, catastalmente individuate nel Foglio 10 mappali 92, 93, 94, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 196, 241, 1246, 124, 149,
Foglio 11 mappali 73, 74, 75, Foglio 18 mappali 112, 113, Foglio 19 mappali
26, 31, 32, 33, Foglio 20 mappali 55 e 86 di proprietà dell' Controparte_2
al Sig. , quale
[...] Controparte_2 Parte_1
coltivatore diretto;
- In via ulteriore subordinata accertare e dichiarare la violazione dell'art. 4 bis della Legge 203/1982 e per l'effetto ordinare il rinnovo tacito per tre anni con cessazione il 14 novembre 2026 del contratto di affitto del fondo di circa HA
pagina 4 di 19 19.86.50, pari a circa 63,29 biolche mantovane, catastalmente individuate nel
Foglio 10 mappali 92, 93, 94, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 196, 241, 1246, 124, 149, Foglio 11
mappali 73, 74, 75, Foglio 18 mappali 112, 113, Foglio 19 mappali 26, 31, 32,
33, Foglio 20 mappali 55 e 86 di proprietà dell'
[...]
al Sig. , quale Controparte_2 Parte_1
coltivatore diretto;
- In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare, ai sensi dei commi 10
e 11 del Decreto legislativo del 01/09/2011 - N. 150, il rinnovo tacito per sino al 31 dicembre 2024 del contratto di affitto del fondo di circa HA 19.86.50,
pari a circa 63,29 biolche mantovane, catastalmente individuate nel Foglio 10
mappali 92, 93, 94, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 147, 196, 241, 1246, 124, 149, Foglio 11 mappali 73, 74,
75, Foglio 18 mappali 112, 113, Foglio 19 mappali 26, 31, 32, 33, Foglio 20
mappali 55 e 86 di proprietà dell Controparte_2
al Sig. , quale coltivatore diretto, e per
[...] Parte_1
l'effetto
- Ordinare, ai sensi dei commi 10 e 11 del Decreto legislativo del 01/09/2011 -
N. 150, il rinnovo tacito per sino al 31 dicembre 2024 del contratto di affitto del fondo di circa HA 19.86.50, pari a circa 63,29 biolche mantovane,
catastalmente individuate nel Foglio 10 mappali 92, 93, 94, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,136, 147, 196, 241,
pagina 5 di 19 1246, 124, 149, Foglio 11 mappali 73, 74, 75, Foglio 18 mappali 112, 113,
Foglio 19 mappali 26, 31, 32, 33, Foglio 20 mappali 55 e 86 di proprietà
dell' al Sig. Controparte_2
, quale coltivatore diretto;
Parte_1
In ogni caso, accertare e dichiarare l'affidamento posto nel rinnovo del contratto di affitto del fondo di circa HA 19.86.50, pari a circa 63,29 biolche mantovane, catastalmente individuate nel Foglio 10 mappali 92, 93,94, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,136, 147, 196,
241, 1246, 124, 149, Foglio 11 mappali 73, 74, 75, Foglio 18 mappali 112,
113, Foglio 19 mappali 26, 31, 32, 33, Foglio 20 mappali 55 e 86 di proprietà
dell' da parte Controparte_2
del Sig. e la sussistenza di un credito del deducente nei Parte_1
confronti della ricorrente, nella misura di € 90.000,00 o nella diversa misura accertata in giudizio per le causali enunciate e, per l'effetto
- Condannare l' e Controparte_2 Controparte_2
a risarcire tutti danni subito dal Sig. quantificati nella Parte_1
somma pari ad € 90.000,00 ovvero nella diversa misura accertata in giudizio per le causali enunciate con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
- Condannare, com'è d'uopo, in applicazione del principio sancito dall'art. 91
c.p.c., l'odierna appellata al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
pagina 6 di 19 In Via Istruttoria:
Con ogni più ampia riserva. In ogni caso disporre C.T.U. sui fondi oggetto di affitto al fine di stabilire il danno patrimoniale che il Sig. Pt_1
riceverebbe dalla mancata conduzione dei terreni nei prossimi anni e la perdita della misura 11, nonché la svalutazione che gli stessi terreni subirebbero a seguito della mancata conferma della certificazione biologica.
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze dei capitoli tutti di cui in narrativa, ove le stesse fossero oggetto di contestazione o non documentalmente provate;
capitoli da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione “Vero che” oltre ai seguenti capitoli di prova:
1) Vero che alla data del 14 novembre 2023 nessuna comunicazione di disdetta ovvero richiesta di restituzione del fondo era stata inviata al Sig.
; Parte_1
2) Vero che la famiglia coltiva il fondo oggetto del contratto di Pt_1
affitto da molto tempo ovvero da più di 20 anni;
3) Vero che il fondo era stato concesso in affitto al padre del Sig. Parte_1
che era già sprovvisto dei segni di confine;
[...]
Si indicano come testi il Sig. di Castiglione delle Stiviere Testimone_1
(MN)
Dell'appellato:
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 7 di 19 - Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c., per le motivazioni di cui in narrativa.
- In ogni caso, rigettarsi la domanda avversaria, svolta in via preliminare, di sospensiva della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado,
siccome destituita di ogni fondamento, in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE:
Rigettarsi l'appello avversario, in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza di primo grado impugnata.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compenso professionale di lite, per entrambi i gradi di giudizio.
Con condanna dell'appellante, altresì, per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. e 96, comma 3°, c.p.c. e, così, al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 10.000 ovvero della diversa ritenuta di giustizia.
Con ulteriori condanne accessorie ex art. 96 c.p.c. del medesimo appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Mantova, sezione specializzata per le controversie agrarie, con sentenza n. 834/24 accoglieva il ricorso proposto dall Controparte_2
e sorella fu nei confronti di
[...] CP_2 CP_2 Parte_1
pagina 8 di 19 affittuario di un fondo sito in Castiglione Delle Stiviere (MN) di sua proprietà
e condannava quest'ultimo: al rilascio del fondo, previo accertamento che il contratto era scaduto alla data del 14.11.2023 nonchè al pagamento di €
3.797,40 a titolo di indennità per indebita occupazione per il periodo ricompreso tra la data di scadenza del contratto di affitto e la data della sentenza (19.11.2024).
Rigettava al contempo le domande riconvenzionali avanzate dall'affittuario di:
I) accertamento che il contratto di affitto si era tacitamente rinnovato per un periodo di 15 anni, o, in via subordinata, per tre anni;
II) accertamento che l'Istituto proprietario, che intendeva affittare il fondo a terzi, aveva violato la prelazione che gli spettava in quanto coltivatore diretto (art. 4 bis della L
203/82), con conseguente proroga del contratto vigente;
III) proroga del contratto almeno fino al 31 dicembre 2024 ai sensi delle norme procedurali di cui agli artt. 10 e 11 del D. leg.vo 150/11 ; IV) condanna al risarcimento del danno di € 90.000 causati dal mancato rinnovo dell'affitto del fondo, derivati alla perdita dei contributi connessi al mancato ottenimento della certificazione
UE 20218/848 (azienda a coltivazione biologica) nonché per violazione del suo legittimo affidamento nel rinnovo del contratto.
Le spese processuali erano poste a carico del soccombente.
Le argomentazioni addotte dal Tribunale possono essere così riassunte.
Il contratto di affitto del fondo era stato concluso dalle parti con l'assistenza pagina 9 di 19 dei rappresentati delle reciproche associazioni di categoria, in conformità a quanto stabilito dall'art 45 L. 203782; dovevano quindi ritenersi validamente pattuite le condizioni riguardanti sia la durata del contratto (di tre invece che quindici anni, art. 1, comma II L. 203/82) che la rinuncia alla rinnovazione tacita in assenza di preventiva disdetta (art. 4 L. 203/82).
Accoglieva pertanto le domande di condanna al rilascio e di pagamento dell'indennità per occupazione senza titolo proposte dall' Controparte_2
che erano fondate sull'intervenuta scadenza del contratto al 14.11.2023, alla quale non aveva fatto seguito la restituzione volontaria del fondo richiesta dal proprietario.
Nessuna rilevanza potevano assumere le eccezioni e allegazioni difensive presentate da , relative alla sanatoria della morosità nonché Parte_1
alla circostanza che il contratto in vigore fosse la proroga “di fatto” di precedenti contratti, tutti di durata triennale.
Il Tribunale evidenziava che con la sottoscrizione dell'ultimo contratto le parti avevano manifestato la volontà di stipulare un nuovo accordo, di durata triennale e scadenza al 14.11.2023, senza possibilità di rinnovo automatico in caso di mancata tempestiva disdetta.
Non erano quindi fondate le domande riconvenzionali di accertamento della conclusione di un nuovo contratto di affitto.
Il contratto scaduto non si era rinnovato automaticamente in seguito al pagina 10 di 19 mancato invio di disdetta preventiva, né in forza del diritto di prelazione spettante all'affittuario, atteso che si era limitato ad un Parte_1
generico richiamo dell'istituto previsto dall'art. 4-bis l. 203/82.
Il Tribunale infine rigettava le domande riconvenzionali risarcitorie.
non poteva aver riposto alcun affidamento sulla volontà Parte_1
dell' di concedere una proroga o di concludere un nuovo Controparte_2
contratto, poichè aveva allegato che il proprietario gli aveva permesso di permanere sul fondo anche successivamente alla scadenza del contratto nonché di iniziarvi le coltivazioni, che erano elementi significativi dell'intenzione del proprietario di proseguire nel rapporto con l'affittuario.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna Controparte_2
dell'appellante per abuso del processo ex art. 96 comma terzo c.p.c.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce che le clausole del contratto concluso il 15.11.2020 prevedevano la deroga alla durata legale del contratto, ma non la rinuncia alla disdetta preventiva, non rinvenendosi alcun richiamo esplicito all'art. 4 della L. 203/82.
pagina 11 di 19 Osserva che l'istituto proprietario del fondo non aveva inviato alcuna disdetta anteriormente allo scadere del termine ( 14.11.2023), con la conseguenza che il contratto si è tacitamente rinnovato per il periodo predeterminato ex lege (
15 anni) o per quello di 3 anni, che le parti avevano pattuito nei due precedenti contratti di affitto conclusi ex art. 45 L. 203/82.
A tal fine deduce che con la missiva del 21 settembre 2023, l'appellato aveva richiesto soltanto il pagamento della morosità pregressa, che era stata integralmente sanata il 9 novembre, prima della scadenza.
La successiva missiva era pervenuta il 2 dicembre, quando il contratto si era rinnovato per quindici anni, secondo la durata legale, oppure per tre anni,
qualora si dovesse ritenere tutelato il legittimo affidamento dell'affittuario nella conclusione di un contratto di pari durata di quello non disdettato.
Allega che aveva riposto una ragionevole convinzione nella continuazione del rapporto in ragione di questi elementi, tra loro convergenti: I) la prima missiva conteneva l'ambigua locuzione “data inoltre la prossima scadenza del
contratto.. ci riserviamo di valutare l'opportunità di procedere o meno con il
rinnovo) con la quale l' aveva palesato i propri dubbi in ragione della CP_2
morosità maturata, sanata anteriormente alla scadenza del contratto;
II) una volta scaduto il termine, gli era stata consentita la permanenza nel fondo,
sicchè aveva iniziato le coltivazioni ad ottobre in vista del raccolto primaverile.
pagina 12 di 19 Con il secondo motivo deduce l'erroneità e la genericità delle argomentazioni con le quali il Tribunale ha respinto l'eccezione di inadempimento che aveva rivolto all contestandogli la violazione del diritto di prelazione CP_2
dell'affittuario diretta alla conclusione di un nuovo contratto ex art. 4 bis della
L. 203/82.
Con il terzo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha disatteso la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali in nesso causale con il mancato rinnovo del contratto di affitto, in violazione del legittimo affidamento che vi aveva posto.
Chiede che la Corte rivaluti, con esito opposto a quello del primo giudice, la condotta dell' che gli aveva consentito di continuare la Controparte_2
coltivazione anche in epoca successiva alla scadenza del contratto, così
avvantaggiandosi del suo lavoro a beneficio del fondo.
Con il quarto motivo sostiene che la condanna al ristoro delle spese processuali sia nulla non avendo il Tribunale determinato i compensi in relazione alle fasi processuali, metodo che non consente il controllo della congruità della liquidazione al rispetto dei limiti previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/14, che stabiliscono importi minimi/medi/massimi in rapporto allo scaglione di valore della causa.
Chiede che le spese vengano compensate in ragione della parziale soccombenza reciproca, atteso che la domanda di condanna al pagamento di pagina 13 di 19 indennità di occupazione è stata accolta in misura inferiore a quanto richiesto dall' nonché della condotta dell'appellato che, rifiutando di Controparte_2
aderire alla proposta transattiva di rinnovo del contratto che aveva formulato nel tentativo di conciliazione, aveva reso inevitabile il ricorso giurisdizionale.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente.
Non è mai stata contestata la validità del contratto per quanto attiene al rispetto formale dell'art. 45 L. 203/82, che consente alle parti di concludere accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari con l'assistenza dei rappresentanti delle reciproche associazioni di categoria.
L'appellante sostiene che il contratto non deroghi all'art. 4 della L. 203/82,
con conseguente applicabilità del rinnovo tacito in assenza della disdetta da inviarsi tramite lettera raccomandata almeno un anno prima della scadenza del contratto.
Tale deroga può risultare anche in modo indiretto, purchè la volontà delle parti risulti inequivoca ( V. Cass. 30.1.2014 n. 2082).
Il contratto prevede testualmente alla clausola n. 2 ) “: La durata del presente contratto viene concordemente stabilita ed accettata dalle parti in deroga all'art. 1 e/o 22 della legge 203/1982 in anni 3 (tre) con decorrenza dal 15
novembre 2020 e con termine al giorno 14 novembre 2023. In tale data la parte conduttrice, si impegna per sé, successori ed aventi causa, a porre nella piena e completa disponibilità della proprietà, libero da persone e cose sue e/o pagina 14 di 19 di terzi, il fondo in oggetto, ovviamente senza nessun indennizzo, senza bisogno di alcuna disdetta, questa data ed accettata ora per allora e senza altre formalità”.
Il contenuto della pattuizione evidenza senza alcun margine di dubbio che nella valutazione complessiva della durata del contratto l'affittuario avesse, sin dal momento genetico del contratto, accettato che non fosse necessaria alcuna disdetta preventiva al fine della estinzione del rapporto di affittanza del fondo,
rinunciando al diritto di ottenere un rinnovo tacito in assenza di formale e tempestiva disdetta.
Al fine della prosecuzione del rapporto di affitto sul fondo era quindi necessaria la conclusione di un nuovo contratto con l' Controparte_2
proprietario del fondo, che aveva manifestato sin dalla missiva tramite PEC
del 21 settembre, le proprie riserve sul punto, del tutto giustificate data la morosità accumulata dall'affittuario, che persisteva dal 2020.
Il tenore della comunicazione non poteva creare alcun affidamento sulla possibile e tanto meno probabile prosecuzione del rapporto: dopo la richiesta del saldo dei canoni inevasi, l' rappresentava che “ data inoltre la CP_2
prossima scadenza del contratto (15.11.2023) ci riserviamo l'opportunità o meno di procedere con il rinnovo”.
La volontà di rinnovare o meno il contratto era collegata non tanto alla pregressa morosità, che poteva al più costituire un motivo di incertezza pagina 15 di 19 sull'affidabilità dell'affittuario, quanto alla vicina scadenza del termine di durata triennale, che sin dalla stipula del contratto, secondo le condizioni pattuite, segnava il momento conclusivo del rapporto.
Considerato quindi che già prima della scadenza del Parte_1
termine era stato posto al corrente delle perplessità che la sua condotta aveva generato nell'Istituto in merito al rinnovo, nessuna rilevanza può assumere la circostanza della sua permanenza nel fondo al fine di motivare la diversa volontà del proprietario.
Né all può essere imputato di non aver concesso Controparte_2
all'appellante il diritto di prelazione nella conclusione di un nuovo contratto,
in assenza di alcuna allegazione, da parte dell'appellante, sull'esistenza degli elementi costitutivi dell'istituto in esame.
L'art. 4 bis della L. 203/82, comma primo presuppone la concreta volontà del proprietario di concludere un contratto di affitto del fondo con terzi, mediante una proposta formulata prima della scadenza del contratto, da inviare all'affittuario al fine di consentirgli l'esercizio della prelazione.
Le considerazioni sinora esposte, che escludono una condotta inadempiente di natura contrattuale in capo all'affittante, impediscono il riconoscimento di alcun danno patrimoniale in favore dell'appellante.
Il quarto motivo va parimenti rigettato.
Il Tribunale ha regolato le spese processuali del grado attribuendole a carico di pagina 16 di 19 in quanto soccombente. Parte_1
A giudizio della Corte non esistono gli elementi per la compensazione richiesti dall'art. 92 c.p.c.
Segnatamente:
-l'accoglimento della domanda condanna al pagamento di indennità in misura minore a quanto richiesto dall' non costituisce soccombenza parziale CP_2
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi ( v. Cass.
S.U. n. 32061/22);
- non vi sono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione, atteso che la mancata adesione dell'appellato alla proposta di rinnovo del contratto avanzata dall'appellante nel tentativo di conciliazione obbligatorio ex art. 46
L. 203/82 era giustificata, poiché il giudizio ha dato piena ragione al proprietario.
Va infine rigettata l'eccezione di nullità del capo di condanna al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha liquidato le spese “sia delle fase cautelare che di merito” in €
264,00 per esborsi ed € 6.414,50 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/14, C.N.P.A. e I.V.A.”
pagina 17 di 19 Nel corso del giudizio di primo grado aveva proposto un Parte_1
ricorso cautelare al fine di ottenere una proroga della concessione di utilizzo del fondo almeno sino al 31.1.2024, che era stato rigettato dal Tribunale.
La liquidazione delle spese processuali, sebbene avvenuta unificando le due procedure ( del processo di cognizione e del cautelare), consente il controllo sul rispetto da parte del Tribunale dei parametri tabellari.
Sulla base dello scaglione di valore dichiarato (indeterminabile, complessità
bassa) le tabelle allegate al D.M. 14/55 (nella formulazione in vigore)
prevedono: per il giudizio di cognizione, nel valore minimo, € 3.809 ( di cui €
851 per la fase di studio, € 602 per la fase introduttiva, € 903 per la fase di trattazione o istruttoria, € 1.453 per la fase decisionale); per il giudizio cautelare, nel valore minimo, € 2.608 ( di cui € 588 per la fase di studio, € 426
per la fase introduttiva, € 993 per la fase di trattazione o istruttoria, € 601 per la fase decisionale), per un totale di € 6.417 quanto ai compensi.
Della trascurabile differenza ( di 3 euro) potrebbe dolersi l'appellato, ma non l'appellante.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'
appellato le spese del grado, che la Corte liquida in € 6.946 ( di cui € 2058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 2.905 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA.
L domanda di condanna dell'appellante al pagamento di una somma ai sensi pagina 18 di 19 dell'art. 96 comma terzo c.p.c. non può essere accolta poiché le condotte processuali addebitategli dall'appellato in sede esecutiva non possono essere valutate nel presente giudizio, mentre la proposizione dell'appello rientrava nell'ambito del diritto di difesa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Sezione Specializzata per le controversie agrarie, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 382/24 del Tribunale di Mantova, Sezione
[...]
Specializzata per le controversie agrarie, così provvede:
rigetta l'appello;
rigetta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado,
liquidate come in parte motiva;
dà atto che sussistono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di un importo pari al contributo unificato già corrisposto.
Brescia, 4 aprile 2025
La Consigliere est. La Presidente
Lucia Cannella Daniela Fedele
pagina 19 di 19