Articolo 6 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395
Articolo 5Articolo 7
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20 luglio 1923
Art. 6.


Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Entrata in vigore il 20 luglio 1923
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