Art. 6.
Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.
Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.