Articolo 15 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 14Articolo 16
Versione
20 maggio 1975
Art. 15.
Il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione esaminatrice e' composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
un sovraintendente sanitario di ruolo - componente;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;
un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente;
un funzionario medico con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario".
Entrata in vigore il 20 maggio 1975