Art. 15.
Il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione esaminatrice e' composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
un sovraintendente sanitario di ruolo - componente;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;
un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente;
un funzionario medico con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario".
Il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione esaminatrice e' composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
un sovraintendente sanitario di ruolo - componente;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;
un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente;
un funzionario medico con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario".