CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1438 dell'anno 2023, vertente tra
, nata in [...] il [...] e res.te in Afragola alla via Montale Parte_1
n° 6, cod. fisc.: ; , nata in [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
10.03.964 e res.te in Afragola alla V Trav.sa San Marco n° 14, cod. fisc.:
[...]
, nata in [...] il [...] e res.te in Afragola alla V C.F._2 Parte_3
Trav.sa San Marco n° 14, rappresentata e difesa dall' Antonio Fusiello cod. fisc.:
[...]
, elett.te dom.te presso lo studio del predetto difensore in Afragola C.F._3
NA alla Via Ludovico Ariosto n° 46,;
-ATTORI IN REVOCAZIONE-
E
, nato in [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 [...]
elett.te dom.to in Afragola NA alla via Settembrini n° 17 nel C.F._4 precedente giudizio di appello presso lo studio dell'avv. Pasquale Tremiterra, cod. fisc.: ; CodiceFiscale_5
pagina 1 di 10 , nato in [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_4 CodiceFiscale_6 res.te ivi alla V Trav.sa San Marco n° 5 e/o 7; , nata in [...] il 09 Parte_5 marzo 1988, cod. fisc.: , res.te in Afragola NA al VI Vicolo CodiceFiscale_7
Nunziatella n° 2; nato in [...] il [...], cod. Parte_6 fisc.: , res.te in Afragola NA alla via Lombardia n° 45; CodiceFiscale_8
, nata in [...] il [...], cod. fisc.: Parte_7 [...]
, res.te in Afragola NA alla V Trav.sa San Marco n° 5 e/o 7; C.F._9 Pt_4
, nato in [...] il [...], cod. fisc.: , res.te ivi
[...] CodiceFiscale_6 alla V Trav.sa San Marco n° 5 e/o 7, n.q. di esercente la potestà genitoriale ex art. 320 c.c. sulla minore , nata in [...] il [...], Persona_1 cod. fisc.: , res.te in Afragola NA alla V Trav.sa San Marco n° CodiceFiscale_10
5 e/o 7; tutti nella qualità eredi di Persona_2
-CONVENUTI IN REVOCAZIONE- CONTUMACI
OGGETTO: Revocazione ordinaria avverso la sentenza n. 942/2023, emessa da questa Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data 3 marzo 2023, nell'appello recante R.G. n° 6231/2016.
CONCLUSIONI: Per l'attrice in revocazione: come da atto di citazione per revocazione ordinaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per revocazione ordinaria, ex art. 395, n.4, c.p.c., regolarmente notificato, , , , hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio, dinanzi a questa Corte, , , , Controparte_1 Parte_4 Parte_5
, , , n.q. di esercente la potestà Parte_6 Parte_7 Parte_4 genitoriale ex art. 320 c.c. sulla minore , tutti nella qualità di eredi Persona_1 di concludendo per l'accoglimento dell'impugnazione per Persona_2 revocazione della sentenza n. 942/2023, emessa da questa Corte di Appello di
Napoli, pubblicata in data 3 marzo 2023, nell'appello recante R.G. n° 6231/2016, rassegnando le seguenti conclusioni: “A)in via incidentale e di sospensione disporre
pagina 2 di 10 inaudita altera parte con ordinanza non impugnabile la sospensione dei termini processuali per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n°
942/2023 della Corte di Appello di Napoli; B) in accoglimento della proposta impugnazione disporre la revocazione della sentenza in oggetto e per l'effetto dichiarare la interruzione del giudizio presupposto di cui al R.G. n° 6231/2016 della
Corte di Appello di Napoli, ovvero adottare i necessari provvedimenti al riguardo;
C)
Condannare i convenuti che resistono alla domanda di revocazione al pagamento delle spese e delle competenze di lite del presente giudizio”.
, , , hanno, in particolare, sostenuto che Parte_1 Parte_2 Parte_3 ricorressero gli estremi della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., attesi gli errori di fatto contenuti nella detta sentenza, per avere, questa Corte erroneamente non dichiarato l'interruzione del giudizio per morte dell'appellante e per la ritenuta erronea partecipazione degli eredi al giudizio.
Secondo gli attori in revocazione, invero, dalla lettura degli atti di causa, emerge in maniera incontrovertibile la circostanza dell'avvenuto decesso del sig. CP_1
in pendenza del giudizio di gravame presupposto e la mancata
[...] partecipazione al detto giudizio degli eredi dello stesso.
In particolare, afferma parte attrice che la circostanza dell'evento morte dell'appellante è stata per la prima volta dichiarata dalla difesa degli odierni attori in revocazione con le note di trattazione scritta depositate in data 13 settembre 2021 unitamente al certificato di morte e risulta confermata e ribadita dallo stesso procuratore di controparte che nella comparsa conclusionale depositata il 03 dicembre 2021 sul punto così dichiarava: “A tal riguardo il decesso dell'attore…, se da un lato non fa venir meno l'interesse dell'attore alla domanda di rilascio degli immobili in suo favore (di carattere strettamente personale), dall'altro non fa venir meno nemmeno l'interesse ad una pronuncia sulla domanda e, soprattutto, sul governo delle spese di lite…, Va solo aggiunto, come elemento di novità, a tutto quanto esposto, la circostanza che, in ogni caso, con la morte del , Controparte_1 comodante, il titolo di detenzione…”; che, successivamente il medesimo procuratore con le note di trattazione scritta depositate in data 08 giugno 2022 così si esprimeva: “dichiara che i propri assistiti, in conseguenza del decesso del padre hanno espresso il loro disinteresse ad una pronuncia nel merito della causa,
pagina 3 di 10 praticamente comunque improduttivo di effetti pratici, per cui si riporta alle conclusioni già rassegnate in merito all'accoglimento dell'appello, con solo riguardo al governo delle spese dell'intero giudizio...”. Trattasi di espressioni che, secondo l'odierna parte attrice in revocazione, integrano ad ogni effetto gli estremi della “dichiarazione” rilevante ex art. 300 c.p.c. ragion per cui dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto al momento dell'evento.
Afferma ancora parte attrice che la circostanza in parola che non ha costituito fatto controverso, ed è stata ritenuta sussistente dallo stesso Collegio dell'appello che così si esprimeva in sentenza: “…deve rilevarsi che nelle more del giudizio, l'appellante
[...]
decedeva in data 16.04.2020, come da documentazione in atti” CP_1
(Sentenza n° 942/2023, pag. 7, punto 10).
Inoltre, dalla lettura della medesima sentenza emerge, secondo parte attrice in revocazione, che l'originario Collegio ai fini della delibazione adottata ha valutato l'interesse “degli eredi ad una pronuncia nel merito” (sentenza n° 942/2023, pag. 7, punto 10.2). In pratica, pur dando atto dell'evento causativo ex lege dell'interruzione, il Collegio statuisce una pronunzia sull'interesse degli eredi senza che gli stessi partecipino al giudizio stesso ex art. 102 cit., in evidente violazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 300 c.p.c..
Di contro, secondo parte attrice in revocazione, il positivo apprezzamento del fatto rappresentato dall'evento morte avrebbe dovuto comportare l'adozione dell'unico provvedimento possibile, rappresentato da una dichiarazione di interruzione del giudizio a mente dell'art. 300 c.p.c..
Inoltre, in difetto di costituzione dei soggetti legittimati ad una eventuale prosecuzione, il Collegio dell'appello non avrebbe potuto statuire sull'interesse degli stessi ad una pronuncia sia di cessazione della materia del contendere che di corretto governo delle spese processuali, per di più di tutti i gradi di giudizio, compreso il primo.
Secondo tale parte, dunque, duplice è l'errore di fatto in cui è incorsa la Corte di
Appello di Napoli con la decisione qui impugnata per essere tale statuizione fondata sulla supposizione di un fatto, ovvero la partecipazione degli eredi del defunto
[...]
al giudizio di gravame la cui verità è incontrastabilmente esclusa CP_1
pagina 4 di 10 dall'esame delle vicende processuali di quel grado, come pure la supposizione della inesistenza di un fatto, ovvero l'evento morte, la cui verità è positivamente stabilita.
Difatti: “L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone
l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa” (Cass.
Civ., Sez. 3, sentenza n° 14952/2022).
Pertanto, secondo parte attrice in revocazione, la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha statuito sulle spese di tutti i gradi di giudizio con espresso riferimento all'interesse degli eredi dell'appellante, dimenticando che siffatti eredi non sono mai intervenuti nel giudizio di gravame presupposto né per richiederne la prosecuzione né, tampoco, una eventuale riassunzione (il che non era possibile stante la mancata dichiarazione di interruzione del giudizio) e dunque, la Corte con una evidente svista ha pronunciato in favore di soggetti del tutto estranei alla vicenda processuale e nella stessa mai intervenuti.
Con decreto del 6.4.2023 il Presidente, letta la richiesta di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4°,
c.p.c., ritenuta la ricorrenza dei presupposti per disporre, prima dell'attuazione del contraddittorio, l'invocata sospensione del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, il quale ha iniziato il suo decorso a partire dal giorno della notificazione della presente impugnazione (v., tra le altre, Cass.
1/7/2020, n. 13446), non apparendo la proposta revocazione prima facie manifestamente infondata, ha sospeso provvisoriamente il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 942/2023 di questa Corte di Appello, II
Sezione Civile, pubblicata in data 3/3/2023.
pagina 5 di 10 Con successiva ordinanza del 27.9.2023, la Corte ha dichiarato la contumacia delle parti convenute in revocazione, ha sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 942/2023 di questa Corte di Appello, II Sezione
Civile, pubblicata in data 3/3/2023 confermando il decreto emesso in data
6/4/2023 dal Presidente del Collegio;
nominato il Consigliere istruttore e, quanto al merito, ha fissato dinanzi all'istruttore, per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352, comma 1, c.p.c., l'udienza del 18/2/2025 a trattazione scritta, assegnando alle parti i termini perentori di sessanta giorni prima della suindicata udienza per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni;
trenta giorni prima della suindicata udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima della suindicata udienza per il deposito di note di replica.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta da parte attrice, con ordinanza del
20.2.2025 riferita all'udienza del 18.2.2025 di rimessione della causa in decisione ( comunicata ritualmente alle parti costituite dalla cancelleria), la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità della revocazione proposta da
[...]
, , , nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_4
, n.q. di esercente la potestà genitoriale ex art. 320 c.c. sulla minore
[...] [...]
, tutti nella qualità eredi di , essendo, in tal caso, Per_1 Persona_2 tempestiva, in quanto proposta nel rispetto del termine di un sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., (cui aggiungere il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969) decorrente dal 3 marzo 2023, ossia dalla data di pubblicazione della sentenza n. 942/2023, emessa da questa Corte di Appello di
Napoli, oggetto di impugnazione.
Tanto premesso, la sentenza impugnata perimetrato il merito del gravame, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti, integralmente compensando le spese di tutti i gradi di giudizio, così argomentando in motivazione:“.. deve rilevarsi che nelle more del giudizio, l'appellante Controparte_1 decedeva in data 16.04.2020, come da documentazione in atti. Pertanto, la Corte con ordinanza del 13.04.2022 rimetteva la causa per l'udienza istruttoria del 15.06.2022
pagina 6 di 10 per valutare la sussistenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio nel merito. Va dichiarata, anzitutto, la cessazione della materia del contendere tra le parti, essendo venuto meno, come reciprocamente affermato tra le stesse, l'interesse alla definizione nel merito del rapporto giuridico controverso dedotto in giudizio. .Cionondimeno, come emerge dalla comparsa conclusionale del 13.09.2022, il procuratore di parte appellante, pur deducendo la mancanza di interesse degli eredi ad una pronuncia nel merito, asserisce la sussistenza di un interesse ad una pronuncia in diritto sulle questioni trattate nel lungo giudizio, soprattutto ai fini del governo delle spese di lite, specie riguardo al giudizio in cassazione ed al presente grado in riassunzione, avendone dichiarato, peraltro, l'anticipazione..”.
Ciò posto, va precisato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ord. n. 2236 del 26/01/2022; Sez. 3, n.
37382 del 21/12/2022; Sez. 3 - , n. 10040 del 29/03/2022; Sez. 5, n. 26890 del
22/10/2019).
In altri termini, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 16439 del 10/06/2021).
L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n.
4, c.p.c., deve consistere, allora, in una "svista" materiale su circostanze decisive,
pagina 7 di 10 emergenti direttamente dagli atti di causa, sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali (cfr. Cass. civ., Sez. 5 n.
27570 del 30/10/2018; Sez. 6 - 5, Ord. n. 20635 del 31/08/2017; Sez. 3, n. 3652 del 20/02/2006).
Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio
(cfr. Cass. civ., Sez. L, n. 8828 del 05/04/2017).
Così come non è configurabile un errore revocatorio quando si denunci non già la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, bensì l'omessa o errata valutazione di un atto processuale (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 13401 del 01/12/1999) e, comunque,
l'omessa valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 25654 del 15/11/2013).
Siffatto errore non è ravvisabile nei casi in cui il giudice abbia omesso di esaminare le prove documentali invocate dalle parti od abbia proceduto ad un'erronea o incompleta valutazione delle risultanze probatorie, incorrendo così in un errore di giudizio denunziabile con ricorso per AZ (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 1902 del
05/07/1973).
Premessi tali principi, la revocazione proposta, ai sensi dell'art. 395, n.4, c.p.c., da
, , , non merita accoglimento atteso che la Parte_1 Parte_2 Parte_3 erronea mancata dichiarazione di interruzione del processo per morte del della parte non costituisce un errore di fatto ma è frutto di valutazione giuridica di una risultanza processuale, atto/fatto del processo come si vuole intendere l'emergenza processuale della morte di e della dichiarazione del difensore della Controparte_1 parte se idonea o meno a significare la volontà di determinare l'interruzione del processo.
Quanto all'ulteriore motivo revocatorio costituito dalla erronea partecipazione degli eredi al processo, la Corte osserva che anche tale motivo deve ritenersi inammissibile, non costituendo errore revocatorio nell'accezione sopra indicata, atteso che peraltro non si evince dalla sentenza impugnata la partecipazione degli eredi al processo, avendo il Collegio soltanto riportato a pag. 7 la mancanza di pagina 8 di 10 interesse degli eredi ad una pronunzia nel merito come circostanza che afferma il procuratore di parte appellante nella comparsa conclusionale del 13.09.2022.
Per tale motivi, va dichiara inammissibile, la revocazione proposta da Parte_1
, , , avverso la sentenza n. 942/2023, emessa da
[...] Parte_2 Parte_3 questa Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data 3 marzo 2023, nell'appello recante R.G. n° 6231/2016, non essendo dunque, un errore percettivo da poter far valere, ai sensi dell'art. 395, c.4, c.p.c., con la revocazione ordinaria quanto dedotto dall'attore in revocazione con il duplice motivo di revocazione costituito dalla erronea non dichiarazione di interruzione del giudizio per morte dell'appellante e dalla ritenuta erronea partecipazione degli eredi al giudizio.
Con tale duplice motivo l'attore in revocazione_ha, infatti, evidentemente lamentato l'omessa e, comunque, l'errata valutazione e interpretazione di risultanze processuali, atti o fatti del processo (anziché eventuali errori di percezione o mere sviste materiali).
****
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, nulla viene disposto stante la contumacia delle parti convenute.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1438/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile, nei confronti di , , Controparte_1 Parte_4
, , , n.q. di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_4
pagina 9 di 10 esercente la potestà genitoriale ex art. 320 c.c. sulla minore , tutti Persona_1 nella qualità eredi di , la revocazione proposta da , Persona_2 Parte_1
, , avverso la sentenza n. 942/2023, emessa da questa Parte_2 Parte_3
Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data 3 marzo 2023, nell'appello recante R.G.
n° 6231/2016.
2. nulla sulle spese;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.M. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la revocazione
[...] proposta.
Napoli, 19.3.2025
Il Consigliere est.
Francesca Sicilia
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
pagina 10 di 10