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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 7797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7797 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 5.11.2024 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 16183/2023 RG Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] (cf. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Torino n.118, presso lo studio dell'Avv. Antonio Panico, che lo rappresenta e lo difende giusta procura in atti (pec:
) Email_1
-ricorrente-
E
, nella persona del Direttore generale Dr. Ing , Controparte_1 CP_2 con sede legale in 80145 Napoli (NA) alla Via Comunale del Principe 13/A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Monica Laiso, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Comunale del Principe n. 13, (pec: Email_2
- convenuta -
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente , Controparte_3 in persona del Dirigente p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli alla via Cupa del Principe n.13/a presso ex Ospedale Frullone, al pagamento delle in favore del ricorrente per il periodo 01.04.2020 al 31.12.2022 dell'importo di € 1.385,70 oltre interessi da quantificarsi;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario.”
per parte resistente:
“per l'integrale rigetto dell'avverso ricorso perché affetto da decadenza e prescrizione e comunque infondato in fatto e diritto e, in ogni caso, non provato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.9.2023 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la deducendo: Controparte_1 Cont
- di lavorare alle dipendenze della convenuta, svolgendo un turno di lavoro diversamente articolato - in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno - su sei giorni settimanali;
- che, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro datoriale, ha espletato talvolta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientrante nella normale Cont articolazione dei turni lavorativi predisposta dalla
- che in particolare per il periodo dal 01.04.2020 al 31.12.2022, non ha mai fruito del riposo compensativo a fronte della prestazione lavorativa resa nei giorni infrasettimanali, così come risulta pacificamente dai cedolini allegati, né ha mai percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Sulla base di tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nella pronuncia della Corte di cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha convenuto in lite la Controparte_1 rassegnando le conclusioni esposte. Cont Fissata udienza di discussione al 05.11.2024, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Preliminarmente ha eccepito la nullità del ricorso, nonché la decadenza. Contr Nel merito ha dedotto che parte ricorrente lavora alle dipendenze della resistente quale turnista, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che l'articolazione oraria dell'istante, come di tutti i lavoratori turnisti, è di 6 ore e 10 minuti il primo giorno, 6 ore e 10 minuti il secondo, 12 ore e 10 minuti il terzo, seguiti da due giorni di riposo;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004; che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario); che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che infatti nulla controparte ha provato circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate festive indicate in ricorso;
che il ricorrente ha goduto di tutti i riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non ha alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario;
che parimenti non risulta provato che il lavoro festivo sia stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione lavorativa abbia ecceduto il normale orario di lavoro;
che l'art. 29 comma 6 del CCNL prevede che il godimento del riposo compensativo e, in via alternativa, la fruizione dello straordinario maggiorato, debba avvenire con richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, e nel caso di specie parte ricorrente era decaduta dal beneficio non avendo mai inoltrato la relativa richiesta all' CP_4
Ciò premesso, ha rassegnato le conclusioni esposte.
In data 9.4.2024 la causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 5.11.2024 con concessione alle parti di un termine per il deposito di note finali di discussione.
A tale ultima data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa retributiva, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione. La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 – integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e
12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del
2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021, confermata).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore.
La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del
2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Contr Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n.
1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività
(...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Da ultimo, rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei Cartellini Marcatempo in atti. E anche laddove risulti espletata una prestazione lavorativa articolata su 3 giorno di lavoro e 2 giorni di riposo compensativo, il riposo fruito, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva infrasettimanale, non può considerarsi solutorio al fine che ne occupa (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 5138/2023, G. Ruggiero). Così come si Cont deve ritenere generica e comunque non provata l'allegazione dell' resistente in ordine alla avvenuta fruizione integrale dei riposi compensativi previsti dalla norma di cui all'art.
9. In relazione all'attività espletata in tali giorni festivi infrasettimanali, pertanto, al ricorrente spetta l'ulteriore compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018. Per la quantificazione del dovuto per il periodo che va dal 01.04.2020 al 31.12.2022 possono essere utilizzati i conteggi attorei - decurtati delle sole somme relative al giorno Cont 15.8.2022, in cui (come correttamente eccepito dalla convenuta) la maggiorazione retributiva non è dovuta, poiché non risulta dalla documentazione allegata, alcuna prestazione lavorativa svolta in quel giorno - in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, anche considerato che le ulteriori contestazioni di parte convenuta sul quantum della pretesa attorea non ineriscono le modalità di calcolo della voce retributiva richiesta, ma la incompatibilità del compenso ex art. 29 CCNL con le maggiorazioni già riconosciute in busta paga per alcuni dei giorni festivi infrasettimanali indicati dal ricorrente.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, la va condannata al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 4.136,42 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo al saldo.
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione del parziale accoglimento della domanda nonché della natura seriale del giudizio e per la restante parte Cont seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, così decide:
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 19.9.2018 sino al 26.12.2022;
2) condanna per l'effetto la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi euro 4.136,42 oltre interessi legali dal 6.6.2023 al saldo;
3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in 1.400,00 euro oltre rimborso Contributo unificato, IVA, CPA e spese forfettarie, con attribuzione al difensore antistatario;
Napoli, 15.11.2024
Il Giudice
Dott. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 5.11.2024 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 16183/2023 RG Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] (cf. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Torino n.118, presso lo studio dell'Avv. Antonio Panico, che lo rappresenta e lo difende giusta procura in atti (pec:
) Email_1
-ricorrente-
E
, nella persona del Direttore generale Dr. Ing , Controparte_1 CP_2 con sede legale in 80145 Napoli (NA) alla Via Comunale del Principe 13/A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Monica Laiso, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Comunale del Principe n. 13, (pec: Email_2
- convenuta -
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente , Controparte_3 in persona del Dirigente p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli alla via Cupa del Principe n.13/a presso ex Ospedale Frullone, al pagamento delle in favore del ricorrente per il periodo 01.04.2020 al 31.12.2022 dell'importo di € 1.385,70 oltre interessi da quantificarsi;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario.”
per parte resistente:
“per l'integrale rigetto dell'avverso ricorso perché affetto da decadenza e prescrizione e comunque infondato in fatto e diritto e, in ogni caso, non provato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.9.2023 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la deducendo: Controparte_1 Cont
- di lavorare alle dipendenze della convenuta, svolgendo un turno di lavoro diversamente articolato - in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno - su sei giorni settimanali;
- che, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro datoriale, ha espletato talvolta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientrante nella normale Cont articolazione dei turni lavorativi predisposta dalla
- che in particolare per il periodo dal 01.04.2020 al 31.12.2022, non ha mai fruito del riposo compensativo a fronte della prestazione lavorativa resa nei giorni infrasettimanali, così come risulta pacificamente dai cedolini allegati, né ha mai percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Sulla base di tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nella pronuncia della Corte di cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha convenuto in lite la Controparte_1 rassegnando le conclusioni esposte. Cont Fissata udienza di discussione al 05.11.2024, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Preliminarmente ha eccepito la nullità del ricorso, nonché la decadenza. Contr Nel merito ha dedotto che parte ricorrente lavora alle dipendenze della resistente quale turnista, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che l'articolazione oraria dell'istante, come di tutti i lavoratori turnisti, è di 6 ore e 10 minuti il primo giorno, 6 ore e 10 minuti il secondo, 12 ore e 10 minuti il terzo, seguiti da due giorni di riposo;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004; che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario); che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che infatti nulla controparte ha provato circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate festive indicate in ricorso;
che il ricorrente ha goduto di tutti i riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non ha alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario;
che parimenti non risulta provato che il lavoro festivo sia stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione lavorativa abbia ecceduto il normale orario di lavoro;
che l'art. 29 comma 6 del CCNL prevede che il godimento del riposo compensativo e, in via alternativa, la fruizione dello straordinario maggiorato, debba avvenire con richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, e nel caso di specie parte ricorrente era decaduta dal beneficio non avendo mai inoltrato la relativa richiesta all' CP_4
Ciò premesso, ha rassegnato le conclusioni esposte.
In data 9.4.2024 la causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 5.11.2024 con concessione alle parti di un termine per il deposito di note finali di discussione.
A tale ultima data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
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Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa retributiva, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione. La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 – integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e
12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del
2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021, confermata).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore.
La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del
2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Contr Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n.
1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività
(...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Da ultimo, rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei Cartellini Marcatempo in atti. E anche laddove risulti espletata una prestazione lavorativa articolata su 3 giorno di lavoro e 2 giorni di riposo compensativo, il riposo fruito, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva infrasettimanale, non può considerarsi solutorio al fine che ne occupa (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 5138/2023, G. Ruggiero). Così come si Cont deve ritenere generica e comunque non provata l'allegazione dell' resistente in ordine alla avvenuta fruizione integrale dei riposi compensativi previsti dalla norma di cui all'art.
9. In relazione all'attività espletata in tali giorni festivi infrasettimanali, pertanto, al ricorrente spetta l'ulteriore compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018. Per la quantificazione del dovuto per il periodo che va dal 01.04.2020 al 31.12.2022 possono essere utilizzati i conteggi attorei - decurtati delle sole somme relative al giorno Cont 15.8.2022, in cui (come correttamente eccepito dalla convenuta) la maggiorazione retributiva non è dovuta, poiché non risulta dalla documentazione allegata, alcuna prestazione lavorativa svolta in quel giorno - in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, anche considerato che le ulteriori contestazioni di parte convenuta sul quantum della pretesa attorea non ineriscono le modalità di calcolo della voce retributiva richiesta, ma la incompatibilità del compenso ex art. 29 CCNL con le maggiorazioni già riconosciute in busta paga per alcuni dei giorni festivi infrasettimanali indicati dal ricorrente.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, la va condannata al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 4.136,42 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo al saldo.
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione del parziale accoglimento della domanda nonché della natura seriale del giudizio e per la restante parte Cont seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, così decide:
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 19.9.2018 sino al 26.12.2022;
2) condanna per l'effetto la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi euro 4.136,42 oltre interessi legali dal 6.6.2023 al saldo;
3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in 1.400,00 euro oltre rimborso Contributo unificato, IVA, CPA e spese forfettarie, con attribuzione al difensore antistatario;
Napoli, 15.11.2024
Il Giudice
Dott. Federico Bile