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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/11/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 165/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. NASO DOMENICO, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
-ricorrente in riassunzione-
e
; Controparte_1
; Controparte_2 rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di L'AQUILA, presso i cui uffici domiciliano, ope legis;
-convenuti in riassunzione-
Oggetto: Altre ipotesi. Giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 588/2020 del 22/10/2020 – appello avverso la sentenza n. 96/2019 del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13/11/2025.
Svolgimento del processo Con sentenza n. 588/2020 questa Corte di Appello ha confermato la sentenza n. 96/2019 del
Tribunale di Lanciano – G.L., che aveva rigettato il ricorso proposto in data 20/06/2018 da
-già dipendente del dal 01/09/1991 al 31/08/2016, con Parte_1 Controparte_1 qualifica di collaboratore amministrativo dal 01/09/1991 al 31/08/2005 ed immissione in ruolo quale DSGA dal 01/09/2005 con riconoscimento integrale di tutti i servizi prestati nell'inferiore qualifica- per l'accertamento dell'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera n. 211/2017 del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “B. Croce” di Quadri, con il quale erano state ricalcolate la carriera e la posizione stipendiale del lavoratore, a far data dal passaggio alla qualifica di DGSA, secondo il metodo della temporizzazione ex art. 4
c. 8 segg. d.P.R. n. 399/1988, e conseguentemente era stata riconosciuta una minore anzianità, accertata la sussistenza di indebito stipendiale per €. 28.588,98 ed avviata la relativa ripetizione.
Questa Corte ha ritenuto: la legittimità dell'applicazione del criterio della temporizzazione ex art. 8 del CCNL comparto Scuola del 15/03/2001, essendo stato il inquadrato nella Pt_1 qualifica di DSGA non a seguito di superamento di ordinaria procedura selettiva richiedente il possesso di laurea, ma in sede di primo inquadramento, in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell'accesso alla qualifica di area superiore mediante procedura concorsuale, laddove l'integrale riconoscimento del servizio prestato nelle qualifiche inferiori, previsto dall'art. 142 del CCNL di comparto del 24/07/2003, era applicabile solo ai DSGA immessi in servizio a seguito di ordinaria procedura concorsuale per titoli ed esami;
l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 21 nonies l. n. 241/1990, vertendosi in tema di atti di gestione del rapporto di lavoro, adottati dalla p.A. datrice con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, e quindi di natura privatistica;
l'inammissibilità della dedotta eccezione di prescrizione della ripetizione dell'indebito, e del motivo di appello relativo alla ripetibilità al netto e non al lordo delle somme percepite, in quanto proposti solo in grado di appello in violazione dell'art. 345 c.p.c..
Avverso detta sentenza l'odierno ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avanti la S.C. sulla base di cinque motivi, deducendo, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per apparenza della motivazione, poiché la sentenza impugnata riportava il contenuto della sentenza di primo grado senza esaminare le doglianze di esso appellante;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 142 C.C.N.L. 2003, dell'art. 66 c. 6 e 7 del
C.C.N.L. 1995 ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio poiché questa Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che esso appellante era stato assunto nei ruoli DSGA dopo il 24/07/2003 e dunque dopo il C.C.N.L. del 1999, con la conseguenza che non poteva applicarsi la disciplina transitoria posta a fondamento delle decisioni di legittimità richiamate;
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies l. n. 241/1990 e del principio di affidamento ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, poiché questa Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che il decreto n.
211/2017 e il provvedimento di recupero erariale n. 29060/2018 erano stati emessi dopo il decorso di 18 mesi dal provvedimento di ricostruzione della carriera n. 110/2007 sul quale esso appellante aveva fatto affidamento allorché aveva chiesto di andare in pensione;
4. violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 414, 433 e 437 c.p.c. e degli artt. 2946 e
2948 c.c. ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio per avere questa Corte territoriale erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione formulata in appello e per aver ritenuto la stessa infondata, essendo state le conseguenze pregiudizievoli del recupero già impugnate in primo grado e decorrendo la prescrizione dal 30/09/2005, data di erogazione delle somme oggetto di ripetizione;
5. violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 414, 433 e 437 c.p.c., degli artt. 2946 e 2948
c.c. ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio per avere questa Corte territoriale erroneamente ritenuto tardiva e nuova la questione relativa alla erroneità dei conteggi delle somme oggetto di ripetizione, essendo state le conseguenze pregiudizievoli del recupero già impugnate in primo grado.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11732/2025 del 19/02/2025-05/05/2025, ha accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, il terzo ed il quarto con assorbimento del quinto, ritenendo che: la giurisprudenza richiamata nella sentenza di questa Corte territoriale, impugnata, era attinente solo alle ipotesi di passaggio degli assistenti amministrativi in sede di prima applicazione della qualifica di nuova istituzione del DSGA a far data dal 1999, in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell'accesso alla qualifica di area superiore mediante procedura concorsuale, con immissione in ruolo prima del 24/07/2003 (e cioè prima del nuovo C.C.N.L. che con l'art. 142 aveva previsto un diverso computo); solo per tali dipendenti, transitati in sede di prima applicazione, era stato previsto un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall'applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio;
la sentenza di questa
Corte territoriale era perciò erronea, avendo fatto applicazione di una disciplina prevista per l'inquadramento nel profilo professionale di DSGA in sede di prima applicazione;
il meccanismo previsto dall'art. 142 CCNL del 2003, attraverso il richiamo al precedente art. 66 del CCNL del 1995, non prevede automaticamente il riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio ma solo l'applicazione di quello, tra i criteri della temporizzazione o del riconoscimento integrale, in concreto più favorevole, ed in termini astratti non è possibile affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione (che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell'inquadramento prescindendo da quella effettiva) e la ricostruzione di carriera pura (che distingue tra anzianità ai fini giuridici ed economici ed anzianità ai soli fini economici che si recupera dopo una certa anzianità), e tra i due metodi, si tratta di scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della immissione in ruolo quale DSGA, considerando che in nessun caso può essere prescelto quel criterio che, seppure in ipotesi suscettibile di assicurare un effetto più favorevole in futuro, non sia tale al momento del primo inquadramento, perché non assicura la conservazione del trattamento economico in precedenza goduto.
La Corte di Cassazione ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione per il nuovo esame della controversia tenendo conto dei principi affermati e per la statuizione sulle spese di lite, anche del giudizio di cassazione.
Con ricorso depositato il 06/06/2025 ha riassunto il giudizio, chiedendo Parte_1
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, in applicazione dei principi di diritto sanciti dalla S.C..
Il ed il si sono Controparte_1 Controparte_2 costituiti in giudizio eccependo l'avvenuta estinzione dell'intero giudizio per omessa notifica personalmente alle amministrazioni, in violazione dell'art. 392 c. 2 c.p.c., e, nel merito, deducendo l'infondatezza delle domande proposte dal ricorrente, in quanto immesso nei ruoli di DSGA in sede di prima applicazione, con conseguente applicabilità del regime di temporizzazione.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dai convenuti è infondata, essendo CP_3 stato il ricorso in riassunzione correttamente notificato ex art. 11 c. 1 r.d. n. 1611/1933 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila quale Avvocatura del distretto in cui ha sede il giudice di rinvio), e comunque essendo state eventuali nullità integralmente sanate dalla costituzione in giudizio dei convenuti (cfr. Cass. Sez. 1 n. 11512 del 17/05/2006 rv. CP_3
589305 - 01) L'appello proposto dall'odierno ricorrente in riassunzione è fondato.
In base ai principi di diritto sanciti dalla S.C. nella pronuncia rescindente indicata in narrativa, deve ritenersi l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 8 del CCNL comparto Scuola del
15/03/2001, essendo stato il ricorrente inquadrato nella qualifica di DSGA dal 01/09/2005, successivamente all'entrata in vigore del successivo CCNL di comparto del 24/07/2003.
Di conseguenza, il riconoscimento nei suoi confronti, all'atto del passaggio di ruolo, dell'anzianità di servizio maturata nell'inferiore qualifica di assistente amministrativo va operato in base alle previsioni del d.l. n. 370/1970 e dell'art. 4 d.P.R. n. 399/1988, richiamate dall'art. 66 c. 4 CCNL comparto Scuola 04/08/1995 e 142 lett. f) n. 8 del CCNL comparto
Scuola 24/07/2003, cioè secondo il più favorevole tra i criteri del riconoscimento integrale dell'anzianità pregressa e della cd. temporizzazione.
Nella fattispecie, deve ritenersi più favorevole all'odierno ricorrente il riconoscimento integrale della pregressa anzianità di servizio nell'inferiore qualifica, come si evince chiaramente dal confronto dei computi dell'anzianità riconoscibile effettuati nel decreto di ricostruzione della carriera n. 110/2007 del dirigente scolastico dell'I.C. di FO (anni
28, mesi 10 e giorni 10, corrispondenti all'intera anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, con collocamento nella posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni
28) ed in quello n. 211/2017 del dirigente scolastico dell'I.C. “B. Croce” di Quadri (anni 21, quantificata secondo il criterio della temporizzazione, con collocamento nella relativa inferiore posizione stipendiale).
Non essendo in contestazione tra le parti la correttezza del computo dell'anzianità maturata nell'inferiore qualifica, operato nel citato decreto n. 110/2017, l'anzianità riconoscibile va quantificata in anni 28, mesi 10 e giorni 10.
Deve perciò ritenersi la legittimità dell'avvenuta percezione, da parte del ricorrente, della retribuzione attribuitagli con il citato decreto n. 110/2007 e dei successivi adeguamenti stipendiali previsti dai CCNL di comparto via via succedutisi, con conseguente insussistenza di indebito stipendiale alcuno, e l'illegittimità del citato decreto n. 211/2017.
In accoglimento dell'appello, deve quindi dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici, all'atto dell'inquadramento nella qualifica di DSGA con decorrenza dal 01/09/2005, dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze del nell'inferiore qualifica di assistente amministrativo, ed Controparte_1 alla percezione della retribuzione di fatto corrispostagli dal 01/09/2005 al 31/08/2016, e conseguentemente condannarsi i convenuti al riconoscimento in suo favore CP_3 dell'anzianità medesima, e dichiararsi l'insussistenza di indebito stipendiale a suo carico. Le spese di tutti i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 588/2020, così provvede: accoglie l'appello avverso la sentenza n. 96/2019 in data 16/09/2019 del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del Lavoro, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed Parte_1 economici, all'atto dell'inquadramento nella qualifica di DSGA con decorrenza dal
01/09/2005, dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze del Controparte_1
nell'inferiore qualifica di assistente amministrativo, ed alla percezione della
[...] retribuzione di fatto corrispostagli dal 01/09/2005 al 31/08/2016; condanna il
[...]
al riconoscimento in favore del ricorrente dell'anzianità Controparte_1 medesima;
dichiara l'insussistenza di indebita percezione di retribuzione da parte di
[...] relativamente al periodo dal 01/01/2005 al 31/08/2016; Pt_1 condanna i appellati, in solido, alla refusione in favore dell'appellante delle spese CP_3 dell'intero giudizio, liquidate quanto al primo grado in complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
quanto al grado di appello in complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
quanto al giudizio di Cassazione in complessivi €. 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado in complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 13/11/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. NASO DOMENICO, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
-ricorrente in riassunzione-
e
; Controparte_1
; Controparte_2 rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di L'AQUILA, presso i cui uffici domiciliano, ope legis;
-convenuti in riassunzione-
Oggetto: Altre ipotesi. Giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 588/2020 del 22/10/2020 – appello avverso la sentenza n. 96/2019 del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13/11/2025.
Svolgimento del processo Con sentenza n. 588/2020 questa Corte di Appello ha confermato la sentenza n. 96/2019 del
Tribunale di Lanciano – G.L., che aveva rigettato il ricorso proposto in data 20/06/2018 da
-già dipendente del dal 01/09/1991 al 31/08/2016, con Parte_1 Controparte_1 qualifica di collaboratore amministrativo dal 01/09/1991 al 31/08/2005 ed immissione in ruolo quale DSGA dal 01/09/2005 con riconoscimento integrale di tutti i servizi prestati nell'inferiore qualifica- per l'accertamento dell'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera n. 211/2017 del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “B. Croce” di Quadri, con il quale erano state ricalcolate la carriera e la posizione stipendiale del lavoratore, a far data dal passaggio alla qualifica di DGSA, secondo il metodo della temporizzazione ex art. 4
c. 8 segg. d.P.R. n. 399/1988, e conseguentemente era stata riconosciuta una minore anzianità, accertata la sussistenza di indebito stipendiale per €. 28.588,98 ed avviata la relativa ripetizione.
Questa Corte ha ritenuto: la legittimità dell'applicazione del criterio della temporizzazione ex art. 8 del CCNL comparto Scuola del 15/03/2001, essendo stato il inquadrato nella Pt_1 qualifica di DSGA non a seguito di superamento di ordinaria procedura selettiva richiedente il possesso di laurea, ma in sede di primo inquadramento, in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell'accesso alla qualifica di area superiore mediante procedura concorsuale, laddove l'integrale riconoscimento del servizio prestato nelle qualifiche inferiori, previsto dall'art. 142 del CCNL di comparto del 24/07/2003, era applicabile solo ai DSGA immessi in servizio a seguito di ordinaria procedura concorsuale per titoli ed esami;
l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 21 nonies l. n. 241/1990, vertendosi in tema di atti di gestione del rapporto di lavoro, adottati dalla p.A. datrice con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, e quindi di natura privatistica;
l'inammissibilità della dedotta eccezione di prescrizione della ripetizione dell'indebito, e del motivo di appello relativo alla ripetibilità al netto e non al lordo delle somme percepite, in quanto proposti solo in grado di appello in violazione dell'art. 345 c.p.c..
Avverso detta sentenza l'odierno ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avanti la S.C. sulla base di cinque motivi, deducendo, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per apparenza della motivazione, poiché la sentenza impugnata riportava il contenuto della sentenza di primo grado senza esaminare le doglianze di esso appellante;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 142 C.C.N.L. 2003, dell'art. 66 c. 6 e 7 del
C.C.N.L. 1995 ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio poiché questa Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che esso appellante era stato assunto nei ruoli DSGA dopo il 24/07/2003 e dunque dopo il C.C.N.L. del 1999, con la conseguenza che non poteva applicarsi la disciplina transitoria posta a fondamento delle decisioni di legittimità richiamate;
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies l. n. 241/1990 e del principio di affidamento ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, poiché questa Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che il decreto n.
211/2017 e il provvedimento di recupero erariale n. 29060/2018 erano stati emessi dopo il decorso di 18 mesi dal provvedimento di ricostruzione della carriera n. 110/2007 sul quale esso appellante aveva fatto affidamento allorché aveva chiesto di andare in pensione;
4. violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 414, 433 e 437 c.p.c. e degli artt. 2946 e
2948 c.c. ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio per avere questa Corte territoriale erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione formulata in appello e per aver ritenuto la stessa infondata, essendo state le conseguenze pregiudizievoli del recupero già impugnate in primo grado e decorrendo la prescrizione dal 30/09/2005, data di erogazione delle somme oggetto di ripetizione;
5. violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 414, 433 e 437 c.p.c., degli artt. 2946 e 2948
c.c. ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio per avere questa Corte territoriale erroneamente ritenuto tardiva e nuova la questione relativa alla erroneità dei conteggi delle somme oggetto di ripetizione, essendo state le conseguenze pregiudizievoli del recupero già impugnate in primo grado.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11732/2025 del 19/02/2025-05/05/2025, ha accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, il terzo ed il quarto con assorbimento del quinto, ritenendo che: la giurisprudenza richiamata nella sentenza di questa Corte territoriale, impugnata, era attinente solo alle ipotesi di passaggio degli assistenti amministrativi in sede di prima applicazione della qualifica di nuova istituzione del DSGA a far data dal 1999, in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell'accesso alla qualifica di area superiore mediante procedura concorsuale, con immissione in ruolo prima del 24/07/2003 (e cioè prima del nuovo C.C.N.L. che con l'art. 142 aveva previsto un diverso computo); solo per tali dipendenti, transitati in sede di prima applicazione, era stato previsto un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall'applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio;
la sentenza di questa
Corte territoriale era perciò erronea, avendo fatto applicazione di una disciplina prevista per l'inquadramento nel profilo professionale di DSGA in sede di prima applicazione;
il meccanismo previsto dall'art. 142 CCNL del 2003, attraverso il richiamo al precedente art. 66 del CCNL del 1995, non prevede automaticamente il riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio ma solo l'applicazione di quello, tra i criteri della temporizzazione o del riconoscimento integrale, in concreto più favorevole, ed in termini astratti non è possibile affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione (che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell'inquadramento prescindendo da quella effettiva) e la ricostruzione di carriera pura (che distingue tra anzianità ai fini giuridici ed economici ed anzianità ai soli fini economici che si recupera dopo una certa anzianità), e tra i due metodi, si tratta di scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della immissione in ruolo quale DSGA, considerando che in nessun caso può essere prescelto quel criterio che, seppure in ipotesi suscettibile di assicurare un effetto più favorevole in futuro, non sia tale al momento del primo inquadramento, perché non assicura la conservazione del trattamento economico in precedenza goduto.
La Corte di Cassazione ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione per il nuovo esame della controversia tenendo conto dei principi affermati e per la statuizione sulle spese di lite, anche del giudizio di cassazione.
Con ricorso depositato il 06/06/2025 ha riassunto il giudizio, chiedendo Parte_1
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, in applicazione dei principi di diritto sanciti dalla S.C..
Il ed il si sono Controparte_1 Controparte_2 costituiti in giudizio eccependo l'avvenuta estinzione dell'intero giudizio per omessa notifica personalmente alle amministrazioni, in violazione dell'art. 392 c. 2 c.p.c., e, nel merito, deducendo l'infondatezza delle domande proposte dal ricorrente, in quanto immesso nei ruoli di DSGA in sede di prima applicazione, con conseguente applicabilità del regime di temporizzazione.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dai convenuti è infondata, essendo CP_3 stato il ricorso in riassunzione correttamente notificato ex art. 11 c. 1 r.d. n. 1611/1933 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila quale Avvocatura del distretto in cui ha sede il giudice di rinvio), e comunque essendo state eventuali nullità integralmente sanate dalla costituzione in giudizio dei convenuti (cfr. Cass. Sez. 1 n. 11512 del 17/05/2006 rv. CP_3
589305 - 01) L'appello proposto dall'odierno ricorrente in riassunzione è fondato.
In base ai principi di diritto sanciti dalla S.C. nella pronuncia rescindente indicata in narrativa, deve ritenersi l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 8 del CCNL comparto Scuola del
15/03/2001, essendo stato il ricorrente inquadrato nella qualifica di DSGA dal 01/09/2005, successivamente all'entrata in vigore del successivo CCNL di comparto del 24/07/2003.
Di conseguenza, il riconoscimento nei suoi confronti, all'atto del passaggio di ruolo, dell'anzianità di servizio maturata nell'inferiore qualifica di assistente amministrativo va operato in base alle previsioni del d.l. n. 370/1970 e dell'art. 4 d.P.R. n. 399/1988, richiamate dall'art. 66 c. 4 CCNL comparto Scuola 04/08/1995 e 142 lett. f) n. 8 del CCNL comparto
Scuola 24/07/2003, cioè secondo il più favorevole tra i criteri del riconoscimento integrale dell'anzianità pregressa e della cd. temporizzazione.
Nella fattispecie, deve ritenersi più favorevole all'odierno ricorrente il riconoscimento integrale della pregressa anzianità di servizio nell'inferiore qualifica, come si evince chiaramente dal confronto dei computi dell'anzianità riconoscibile effettuati nel decreto di ricostruzione della carriera n. 110/2007 del dirigente scolastico dell'I.C. di FO (anni
28, mesi 10 e giorni 10, corrispondenti all'intera anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, con collocamento nella posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni
28) ed in quello n. 211/2017 del dirigente scolastico dell'I.C. “B. Croce” di Quadri (anni 21, quantificata secondo il criterio della temporizzazione, con collocamento nella relativa inferiore posizione stipendiale).
Non essendo in contestazione tra le parti la correttezza del computo dell'anzianità maturata nell'inferiore qualifica, operato nel citato decreto n. 110/2017, l'anzianità riconoscibile va quantificata in anni 28, mesi 10 e giorni 10.
Deve perciò ritenersi la legittimità dell'avvenuta percezione, da parte del ricorrente, della retribuzione attribuitagli con il citato decreto n. 110/2007 e dei successivi adeguamenti stipendiali previsti dai CCNL di comparto via via succedutisi, con conseguente insussistenza di indebito stipendiale alcuno, e l'illegittimità del citato decreto n. 211/2017.
In accoglimento dell'appello, deve quindi dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici, all'atto dell'inquadramento nella qualifica di DSGA con decorrenza dal 01/09/2005, dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze del nell'inferiore qualifica di assistente amministrativo, ed Controparte_1 alla percezione della retribuzione di fatto corrispostagli dal 01/09/2005 al 31/08/2016, e conseguentemente condannarsi i convenuti al riconoscimento in suo favore CP_3 dell'anzianità medesima, e dichiararsi l'insussistenza di indebito stipendiale a suo carico. Le spese di tutti i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 588/2020, così provvede: accoglie l'appello avverso la sentenza n. 96/2019 in data 16/09/2019 del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del Lavoro, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed Parte_1 economici, all'atto dell'inquadramento nella qualifica di DSGA con decorrenza dal
01/09/2005, dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze del Controparte_1
nell'inferiore qualifica di assistente amministrativo, ed alla percezione della
[...] retribuzione di fatto corrispostagli dal 01/09/2005 al 31/08/2016; condanna il
[...]
al riconoscimento in favore del ricorrente dell'anzianità Controparte_1 medesima;
dichiara l'insussistenza di indebita percezione di retribuzione da parte di
[...] relativamente al periodo dal 01/01/2005 al 31/08/2016; Pt_1 condanna i appellati, in solido, alla refusione in favore dell'appellante delle spese CP_3 dell'intero giudizio, liquidate quanto al primo grado in complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
quanto al grado di appello in complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
quanto al giudizio di Cassazione in complessivi €. 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado in complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 13/11/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -