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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1223\2023 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via F. Farao n. 4, Parte_1
presso lo studio degli avv.ti Wladimiro Manzione e Gaetano Manzione, che lo rappresentano e difendono come da procura conferita in foglio separato in calce all'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di appello;
APPELLANTE in riassunzione
E
quale impresa designata per la Regione Campania per il Fondo di Controparte_1
Garanzia delle Vittime della Strada, con sede in Mogliano Veneto (TV), in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata a Salerno, alla via Picarielli n. 13,
1 presso lo studio dell'avv. Rosanna Ippoliti, che la rappresenta e difende, giusta procura notarile alle liti per atto del notaio in Treviso del 18\12\2014 (rep. n. Persona_1
186905, racc. n. 30367);
APPELLATA in riassunzione
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
2183/2023, pubblicata in data 11\09\2023; in materia di risarcimento del danno da circolazione
di veicoli;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti nelle comparse conclusionali ex art. 352 c.p.c. e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024 (cfr. note di trattazione scritta in atti)
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24\11\2023, Parte_1
riassumeva ex art. 392 c.p.c. il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno dopo la cassazione (cfr. Cass., ordinanza n. 2183/2023, pubblicata in data 09\11\2023) della sentenza n. 1064\2020 pubblicata il 30\09\2020, con la quale la Corte salernitana aveva confermato la sentenza n. 5582/2014 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 24\11\2014, il quale ultimo aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta dal così statuendo: a) Accoglie, per quanto di ragione, Pt_1
la domanda dell'attore e, per l'effetto, dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi
alla responsabilità del conducente dell'autovettura rimasta non identificata in misura del 40%,
nonché alla concorrente responsabilità dell'attore, in misura del 60%; b) condanna la società
, quale impresa designata ex artt. 19, lett. a), e 20 legge 990/69 per Controparte_2
la Regione Campania, in persona dei suoi legali rapp.ti p.t., a pagare in favore dell'attore la
2 somma di € 80.355,60, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre interessi al tasso
legale, da calcolare con le modalità indicate in parte motiva;
c) condanna la società
, quale impresa designata ex artt. 19, lett. a), e 20 legge 990/69 per Controparte_2
la Regione Campania, in persona dei suoi legali rapp.ti p.t., a pagare in favore dell'attore la
somma di € 14,47, a titolo di risarcimento danni patrimoniali per spese mediche, oltre
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi al tasso legale, da calcolare con le
modalità indicate in parte motiva;
d) condanna la società , quale Controparte_2
impresa designata ex artt. 19, lett. a), e 20 legge 990/69 per la Regione Campania, in persona
dei suoi legali rapp.ti p.t., al pagamento in favore dell'attore della metà (1/2) delle spese di
giudizio, che liquida nel loro complessivo (1/1) ammontare in €356,61 per esborso ed €
8.600,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA nella misura e sulle voci come per legge,
con attribuzione al procuratore antistatario;
dichiara compensata tra le parti la residua metà;
d) pone le spese di c.t.u. a carico della società , quale impresa Controparte_2
designata ex artt. 19, lett. a), e 20 legge 990/69 per la Regione Campania, in persona dei suoi
legali rapp.ti p.t.>.
Invero, con atto di citazione in primo grado, notificato in data 07\01\2005, Parte_1
evocava in giudizio la società quale impresa
[...] Controparte_2
designata alla gestione e liquidazione dei sinistri in nome e per conto del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la Regione Campania, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in via Roma
in Salerno in data 10/06/2001, alle ore 3.00 circa, a causa di un veicolo rimasto ignoto.
In tali circostanze di tempo e luogo, mentre era alla guida della sua Parte_1
autovettura Seat Ibiza, tg. SA 6940531, percorrendo una strada a senso unico di marcia (via
Roma in abitato di Salerno), veniva attinto da un veicolo non meglio identificato, poiché
allontanatosi rapidamente a seguito dell'impatto e senza prestare soccorso. Più precisamente, il rappresentava di essere stato speronato da una vettura di grossa cilindrata, che Pt_1
3 proveniva da tergo e colpiva la fiancata destra della Seat Ibiza, la quale sbandava e finiva contro lo spigolo di un edificio posto sulla sua sinistra;
che, a seguito della collisione, subiva gravissime lesioni che rendevano necessario il trasporto d'urgenza presso il nosocomio salernitano, ove giungeva in stato di incoscienza e veniva sottoposto alle cure con prognosi riservata;
che il conducente del veicolo rimasto ignoto, approfittando della tarda ora notturna,
si dileguava dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso e senza che i presenti ne rilevassero il numero di targa;
che, successivamente, (quale procuratore Persona_2
speciale dell'appellante) sporgeva querela contro ignoti, sicché si istruiva il procedimento penale recante R.G.N.R. 12895/01, il quale veniva archiviato in data 03/11/2003 a causa della mancata individuazione dell'autore dei reati di lesioni colpose e omissione di soccorso;
che la missiva di messa in mora del 16/11/2001, inviata alla rimaneva senza Controparte_1
esito, sicché il era costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere Pt_1
il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando in toto la richiesta risarcitoria in quanto l'attore non aveva dimostrato la sua
[...]
incontrovertibile assenza di colpa nella verificazione dello scontro.
Quindi, assunta la prova testimoniale ammessa (cfr. verbale di udienza del 30\10\2008 per il teste ) ed espletata CTU medico-legale (cfr. relazione del dott.ssa Testimone_1 Per_3
, in atti), previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, il Tribunale di Salerno
[...]
decideva la causa con la sentenza n. 5582\2014, sopra citata, con la quale riconosceva un concorso di colpa del ) e dell'autovettura rimasta ignota (40%), Parte_2
condannando la al risarcimento dei danni non patrimoniali (€ Controparte_1
80.355,60) e patrimoniali (€ 14,47), pari al 40% delle somme quantificate (€ 200.889,00 ed €
36,15), compensando per metà le spese di lite.
4 In particolare, il Tribunale di Salerno, affermava che, pur risultando la responsabilità dell'auto
“pirata” nella causazione del sinistro, per aver urtato sulla fiancata destra l'auto del il danneggiato non aveva dimostrato di aver tenuto una condotta conforme alle Pt_1
norme della circolazione e di comune prudenza. Anzi, per il primo giudice, il terribile impatto della vettura del danneggiato, sebbene determinato dalla condotta imprudente del conducente del veicolo non identificato, era stato amplificato da una condotta altrettanto imperita del il quale riportava gravissimi postumi a causa dell'elevata velocità con cui Pt_1
percorreva la strada teatro del sinistro.
con atto di citazione del 21/05/2015, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza di primo grado, censurandola per i seguenti motivi:
- Per falsa, erronea ed illogica motivazione in ordine all'attribuzione della responsabilità
di nella misura preponderante del 60%, atteso che il Giudice Parte_1
avrebbe potuto addivenire ad una statuizione di esclusiva responsabilità a carico del conducente del veicolo pirata che sopraggiungeva da tergo ad elevatissima velocità,
come emergente dalla testimonianza assunta e dalla CTU in atti. Peraltro, a detta di parte appellante, il Tribunale avrebbe, dapprima ritenuta non superata la presunzione di pari responsabilità (50% - 50%) di cui all'art. 2054, secondo comma, cc e, poi, distribuito la stessa responsabilità in percentuali diversi tra il e il veicolo ignoto;
Pt_1
- Per mancato riconoscimento del danno morale e del danno da perdita della capacità
lavorativa specifica, erroneamente ritenuti tardivi dal Tribunale poiché richiesti per la prima volta solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre secondo l'appellante si tratterebbe di semplici specificazioni di domande già proposte con l'atto di citazione, sia pure in maniera generica.
Si costituiva in secondo grado la chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1
non avendo l'appellante dimostrato di aver assunto una condotta irreprensibile nel rispetto del dettato del codice della strada, né di aver posto in essere tutte le manovre di emergenza per
5 evitare il sinistro, concorrendo con l'elevata velocità alla determinazione delle lesioni accertate,
come emergente anche dalla CTU medico-legale. In relazione al mancato riconoscimento del danno morale e alla capacità lavorativa specifica, l'assicurazione appellata sosteneva che il danneggiato\appellante non avesse ottemperato all'onere di provarne la sussistenza e i riflessi in termini economici delle lesioni nel libello introduttivo, non valendo in senso contrario la successiva e tardiva specificazione nelle precisazioni delle conclusioni.
La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 1064/2020 del 3\6\2020 (pubblicata il
30/09/2020), rigettava tutte le doglianze difensive sollevate dall'appellante, ritenendo non adeguatamente allegata e provata l'assenza della sua responsabilità nella causazione del sinistro, nonché tardiva la rivendicazione del danno patrimoniale da perdita della capacità
lavorativa specifica e morale, avanzata dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie.
Contro la sentenza della Corte territoriale, ricorreva in Cassazione (cfr. Parte_1
ricorso del 27\10\2021), affidando la sua difesa ai seguenti sette motivi:
1. violazione e la falsa applicazione degli artt. 2054, 2697, 2727, 2729 c.c., degli artt. 115,
116 e 132 c.p.c. e degli artt. 148, 3 e 149 Codice della Strada: censura la Corte per non aver affermato la responsabilità esclusiva del conducente della vettura non identificata e per avere addirittura individuato un maggior grado di colpa a carico della vittima, e ciò sulla base della tipologia e della gravità delle lesioni dalla stessa riportate;
evidenzia che l'art. 2054, 2° co. c.c. svolge una funzione sussidiaria che opera soltanto quando non sia possibile accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro;
rileva che,
nella specie, operava una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del veicolo che aveva urtato quello dell'attore; evidenzia che l'affermazione circa l'elevata velocità che sarebbe stata tenuta dal è del tutto Pt_1
«arbitraria e frutto di una errata interpretazione del CTU medico legale», giacché il riferimento compiuto dal consulente alla verosimile elevata velocità con cui si era verificato l'urto contro l'edificio non poteva essere interpretato come prova che l'attore
6 viaggiasse ad alta velocità, essendo più verosimile che la gravità dell'impatto fosse dipesa dall'accelerazione determinata dall'urto subìto dall'auto del contesta Pt_1
il ragionamento presuntivo della Corte in quanto compiuto in violazione del divieto della praesumptio de praesumpto; aggiunge che, a tutto concedere, anche a voler applicare la presunzione di cui al secondo comma dell'art 2054 c.c., il concorso avrebbe dovuto essere determinato in misura paritaria, senza possibilità di individuare una misura prevalente a carico dell'attore;
2. nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Violazione di legge: art 111
Costituzione; art. 132 c.p.c.; art. 2054 c.c.. Error in procedendo ai sensi dell'art. 360 I
n. 4 cpc: assume che le statuizioni della decisione impugnata, «prive di senso logico-
giuridico, rendono del tutto immotivata la sentenza», giacché la stessa «si fonda su argomentazioni inidonee ed illogiche», che integrano una motivazione solo apparente;
precisa che «non può ritenersi giuridicamente esistente la motivazione (appiattita sul primo grado) secondo la quale sarebbe stato determinato il maggior grado di colpa da assegnare alla medesima vittima, in considerazione della tipologia e della gravità delle lesioni da questa riportate»; conclude che «l'illogicità della motivazione è grave e manifesta, tale da non consentire di ritenere la sussistenza di un valido ragionamento»;
3. vizio motivazionale – erronea valutazione delle prove ex artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c.
e 118 disp. att. cpc.; artt. 2054, 2727, 2728, 2729 cc. Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio (che è stato oggetto di discussione fra le parti) in relazione
all'art. 360 I n. 5 cpc: assume che «il fatto allegato (e provato) dal se preso Pt_1
in seria considerazione dalla Corte di appello, avrebbe determinato una decisione diversa, consistente nella disapplicazione dell'art. 2054 cc e la conseguente attribuzione in favore dell'appellante dell'intero importo riconosciuto a titolo di risarcimento per il danno subito»;
7 4. violazione di legge: artt. 1223, 1226, 2043, 2054, 2056, 2059 cc;
artt. 138, 283 e 286
D.Lgs. 07/09/2005 n. 208» e « violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in
relazione all'art. 360 I n. 3 cpc – Danno morale e perdita di capacità lavorativa, già
richiesti nell'atto di citazione di primo grado e solo precisati all'udienza di precisazione delle conclusioni;
5. nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Violazione art. 111 Costituzione e
art. 132 cpc. Error in procedendo ai sensi dell'art. 360 I n. 4 cpc. Danno morale e
perdita della capacità lavorativa;
6. vizio motivazionale - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione
all'art. 360 I n. 5 cpc. Danno morale e perdita di capacità lavorativa;
7. il ricorrente censura la statuizione di condanna alle spese processuali e l'attestazione di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato sull'assunto che l'accoglimento del ricorso per cassazione dovrà comportare la caducazione di tali statuizioni.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2183/2023 del 12\6-11\9\2023, riteneva fondati i primi tre motivi di ricorso, rigettando i motivi dal quarto al quinto, considerato assorbito il settimo sulle spese di lite.
Per quel che qui interessa, la Suprema Corte affermava che la Corte territoriale, pur dichiarando di applicare l'art. 2054 secondo comma, cc, mostrava tuttavia di prescinderne perché, anziché
affermare un concorso di colpa paritario (stante la logica della presunzione prevista fino a prova contraria), poneva a carico del ricorrente in misura maggiore la responsabilità del sinistro (60%)
rispetto al veicolo pirata. La Cassazione criticava, appunto, la scelta della Corte salernitana di ipotizzare, senza alcun elemento probatorio a supporto, un eccesso di velocità del danneggiato sulla base della sola gravità delle lesioni riportate da senza indicare quale Pt_1
l'effettiva velocità sostenuta dal danneggiato, né quale sarebbe stata la velocità alla quale lo stesso avrebbe dovuto procedere. Dunque, la Corte cassava la motivazione della sentenza di
8 appello ritenendola priva di indicazioni ragionevoli idonee a fornire elementi che avrebbero potuto giustificare una ripartizione sperequata del concorso di colpa, comportando un'attribuzione di responsabilità prevalente alla vittima del sinistro.
Di converso, la Suprema Corte riteneva infondati i motivi dal quarto al sesto, in quanto ild anno morale era stato di fatto riconosciuto, avendo il primo giudice liquidato il cd. “punto pesante”
previsto dalle tabelle milanesi, senza necessariamente dover provvedere ad una personalizzazione del danno, posto che l'aumento personalizzato è previso solo laddove l'esito lesivo superi quello standard già considerato dalla tabella. La Corte, infine, confermava la tardività della richiesta di risarcimento per la riduzione della capacità lavorativa specifica.
Con atto di riassunzione del giudizio notificato in data 24\11\2023, Parte_1
citava la compagnia assicurativa innanzi alla Corte d'Appello di Controparte_1
Salerno, in diversa composizione, rivendicando tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'appellante in conseguenza del sinistro nella ulteriore misura di € 120.533,40 a titolo di danno biologico, ovvero nella diversa somma ritenuta equa e/o di giustizia, oltre spese,
interessi commerciali di mora e rivalutazione monetaria, ipotizzando una responsabilità
esclusiva del veicolo rimasto ignoto;
in subordine, l'appellante in riassunzione chiedeva un l'applicazione del concorso di colpa nella causazione del sinistro in misura paritaria, con condanna della della residua somma € 20.088,90 (pari al 10% Controparte_1
dell'intero liquidato in primo grado), oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria. Il tutto con condanna dell'appellata assicurazione al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, mediante revoca della statuizione della Corte d'Appello di condanna alle spese del grado e al versamento del doppio contributo.
Instauratosi il contraddittorio nel presente giudizio di rinvio, si costituiva la
[...]
contestando gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del
12/12/2024 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti - un termine fino a sessanta
9 giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
- un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
-
un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento del 17\12\2024, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12\12\2024, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc.
A. Riassunzione e Giudizio di rinvio.
In via preliminare, giova sottolineare che nel momento in cui la Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata (nel corso di quella che viene definita fase rescindente), si svolge,
su impulso di parte, un'ulteriore fase del processo di merito (c.d. fase rescissoria), destinata a concludersi con nuova sentenza di merito, la quale andrà a sostituirsi a quella cassata.
Il giudizio di rinvio si definisce proprio ed ha luogo quando la sentenza sia cassata per i motivi di cui all'art. 360 del c.p.c., nn. 3 o 5, realizzando quella funzione di prosecuzione del processo,
attraverso cui è possibile giungere ad una nuova definizione della controversia, cioè ad una nuova sentenza di merito in sostituzione di quella cassata. Sotto questo profilo, si dice che il rinvio ha una funzione prosecutoria, in quanto compito del giudice di rinvio è quello di dover pronunciare una nuova sentenza di merito in luogo di quella cassata, tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ex art. 384 del c.p.c..
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio non si configura come un atto di impugnazione, ma come mera attività di impulso processuale, volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, instaurando un processo chiuso.
Ed invero, principio consolidato dalla Suprema Corte si evince dalla sentenza n. 5137 del
21\2\2019, nella quale si chiarisce che con il giudizio di riassunzione della causa innanzi al
Giudice di rinvio si instaura quindi un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni e conclusioni diverse, salvo che queste siano
10 intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria e che, dunque, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Così come ampiamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, con il giudizio di rinvio si costituisce una nuova ed autonoma fase funzionale alla emanazione di una sentenza che statuisce direttamente sulle domande residue proposte dalle parti e che non si sostituisce a quella emanata in precedenza. La cognizione del Giudice del rinvio è, invero, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, motivo per cui, a seconda dei casi, il Giudice del rinvio dovrà
applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte o, compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata,
dando al giudizio in corso carattere prosecutorio, finalizzato all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti o, al contrario, in presenza di vizi procedimentali, avrà natura restitutoria, in virtù della retrocessione alla fase in cui si è
verificato il vizio procedimentale.
B. Valutazione delle risultanze probatorie e dinamica del sinistro;
concorso ex art.
2054, secondo comma, cc.; quantificazione danno.
Il caso sottoposto alla cognizione dell'odierno Collegio di rinvio è sicuramente di carattere prosecutorio: ciò in quanto la Corte di Cassazione, nell'esame congiunto dei primi tre motivi addiveniva all'accoglimento degli stessi per “apparente” motivazione della Corte d'Appello
che, avallando la linea argomentativa su cui il primo Giudice aveva fondato il proprio convincimento, svuotava di contenuto l'interpretazione dell'art. 2054 c.c. in relazione alla determinazione del sinistro di cui era causa.
In effetti, con l'ordinanza di rinvio, i Giudici di legittimità rimarcavano l'inadeguatezza degli assunti motivazionali tracciati nella sentenza gravata, nella misura in cui suffragavano una ricostruzione inadeguata e priva di riscontri oggettivi in ordine alla dinamica dell'incidente,
addivenendo ad un'indebita e sperequata ripartizione delle responsabilità tra i veicoli protagonisti, addirittura in misura ingiustificatamente maggiore per il danneggiato.
11 Peraltro, gli ermellini non contestavano la ricostruzione della dinamica operata dal Tribunale,
ma asserivano che nell'impianto motivazionale non era stata adeguatamente giustificata la diversa graduazione della colpa nello scontro tra i veicoli: “la motivazione della Corte
territoriale sia del tutto apparente e strutturalmente inidonea a fornire indicazione ragionevoli
su elementi che possano giustificare una ripartizione del concorso che, superando la
presunzione di concorso paritario, comporti un'attribuzione di responsabilità prevalente alla
vittima del sinistro” (cfr. ordinanza n. 2183/2023 pag. 8).
Passando al vaglio della censura sulle argomentazioni dedotte dai giudici di grado inferiore, la
Cassazione evidenziava il perimetro all'interno del quale la Corte di rinvio doveva fondare una più adeguata statuizione, circoscrivendolo nelle strette maglie del dettato sancito dall'articolo
2054 c.c. e, più precisamente, nel comma secondo: invero, a pagina 7 dell'ordinanza n.
8123/2023, suggeriva in maniera chiara la linea da seguire, nella parte in cui la Suprema Corte
affermava che: “va rilevato, in primo luogo, che la Corte, pur dichiarando di applicare l'art.
2054, secondo comma c.c., mostra tuttavia di prescinderne giacché, anziché affermare un
concorso paritario (come sarebbe nella logica della presunzione prevista “fino a prova
contraria”, ossia per il caso in cui difettino prove che consentano una diversa ripartizione del
concorso dei conducenti), individua misure differenziate di responsabilità a carico del
e del conducente del veicolo rimasto non identificato;
tanto premesso, va Pt_1
considerato che il criterio valorizzato dalla Corte di Appello (come, in precedenza, dal
Tribunale) per ipotizzare un eccesso di velocità del danneggiato non appare adeguato allo
scopo, poiché il dato della gravità delle lesioni riportate dal non consente, di per sé Pt_1
solo, di risalire alla velocità tenuta dallo stesso e, ulteriormente, di ipotizzare che detta velocità
fosse inadeguata e tale da non consentire alla vittima di «maggiormente» controllare il proprio
mezzo;”.
Orbene, in ordine alla corretta ricostruzione del Tribunale circa la dinamica del sinistro si può
partire dall'assunto che l'incidente non si è verificato a seguito di un tamponamento (il che
12 avrebbe esonerato il danneggiato dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità,
trovando applicazione il primo comma dell'art. 2054 cc), quanto piuttosto di uno scontro o più
precisamente di uno speronamento sulla fiancata destra ai danni del veicolo del Pt_1
In primo luogo, era lo stesso ad affermare la tesi dello scontro, laddove nell'atto Pt_1
introduttivo di primo grado rappresentava che un'autovettura di grossa cilindrata nel tentativo
di operare un sorpasso, attingeva l'autovettura condotta dall'attore alla fiancata destra> (cfr.
punto B della prima pagina della citazione). La dinamica del sinistro come scontro viene ricostruita anche dal testimone escusso in primo grado, il quale riferiva di aver visto una autovettura di grossa cilindrata di colore scuro sopraggiungere da lontano e che la stessa,
sbandando, andava a urtare la fiancata destra della che transitava sul lato sinistro Parte_3
della carreggiata a file parallele, trattandosi di strada a senso unico (cfr. verbale di udienza del
22\5\2008 e sentenza primo grado, pag. 3).
Ne consegue, pertanto, la sussunzione del caso di specie nell'alveo del secondo comma dell'art. 2054 cc, norma che tratta proprio dello scontro tra veicoli e introduce una presunzione legale della corresponsabilità tra i conducenti, come cristallizzato dalla Corte di Cassazione
nell'ordinanza di rinvio.
Punctum dolens è rappresentato dalla percentuale di responsabilità dei conducenti dei mezzi che i Giudici di primo e secondo grado, pronunciatisi in merito, hanno attribuito in diversa percentuale (60% per e 40% per il conducente del veicolo ignoto), Parte_1
prima invocando il dettato normativo indicato dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., per poi bypassarlo completamente.
In via generale, pare utile ricordare che la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054
II comma cod. civ. ha carattere sussidiario, trovando applicazione ogni qual volta non sia possibile ricostruire in concreto l'esatta dinamica dell'incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in maniera diversa a ciascuno dei protagonisti (cfr. ex multis, Cass. n. n.15152/2023; Cass. n. 25412/2017,
13 nonché Cass. 26\4\94 n. 3958; Cass. 28\5\96 n. 4909; Cass. 12\4\96 n. 3434; Cass. 4\4\96 n.
3131; Cass. 7\2\97 n. 1198; Cass. 3\11\2004 n. 21056; ecc.). Infatti, in caso di scontro fra veicoli, l'eventuale accertamento in concreto della responsabilità del conducente non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054, secondo comma cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (cfr. Cass. 18\12\98 n. 1269; Cass. 13\11\97 n. 11235;
Cass. 7\2\97 n. 1198; Cass. 19\4\96 n. 3723, Riv. giur. circ. e trasp., 1996, 325). In particolare,
secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (di merito e di legittimità), in tema di danni da circolazione stradale, essendo quest'ultima un'attività rischiosa, in applicazione del principio dell'autoresponsabilità, ogni conducente è gravato “dell'onere di dimostrare di avere
rispettato le norme del codice stradale e della comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile
per evitare il danno” (cfr. Cass., ordinanza n.16404 del 2024), in relazione al grado di diligenza media che ci si poteva attendere in ragione delle condizioni personali e oggettive del caso specifico verificatosi (esigibilità della condotta ed evitabilità dell'evento). La presunzione di pari responsabilità dei conducenti di veicoli a motore coinvolti in un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma II cc, può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficienza causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (cfr. tra le tante, Cass. n. 13703/2017; Cass. 24\2\98 n. 2979; Cass. 19\4\94
n. 3726; Cass. 16\7\2003 n. 11143). Se per superare la presunzione di corresponsabilità si rende necessario l'accertamento in concreto ed in positivo che la condotta sia stata totalmente estranea alla causazione del sinistro, la prova liberatoria non può essere considerata raggiunta ove dalle risultanze processuali emergano ragioni di dubbio circa gli estremi della colpa afferenti alla condotta esaminata, né su tale specifico punto possono influire considerazioni relative al maggior grado di certezza già in concreto raggiunta in ordine alla responsabilità del conducente antagonista. Il principio secondo cui la condotta colposa di uno dei conducenti non comporta,
14 di per sé, il superamento della presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 comma secondo cod. civ., trova un limite nell'accertamento che il comportamento dell'altro conducente sia stato pienamente conforme alle norme della circolazione e di comune prudenza (cfr. Cass.
17\1\96 n. 343; Cass. 20\3\98 n. 2979; Cass. 15\1\03 n. 477; Cass. n. 12444 del 16/05/2008;
Cass. n. 23431 del 04/11/2014; Cass. n. 7479 del 20/03/2020).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ritiene la Corte che la presunzione di pari responsabilità non può dirsi superata nel caso che qui ci occupa, atteso che dall'istruttoria espletata in primo grado emergono dubbi sulla concreta incidenza causale delle condotte dei conducenti nell'eziologia del sinistro. Non avendo fornito il la prova liberatoria Pt_1
circa la propria regolare condotta di guida e, quindi, di aver osservato tutte le norme di diligenza specifica e generica (cfr. Cass. n. 9550/2009; Cass. n. 13672/2019).
Pertanto, questa Corte ritiene di dover fare applicazione del principio della colpa paritaria secondo il disposto del secondo comma dell'art. 2054 cc.
C. Quantificazione del danno.
Una volta riconosciuto il minor grado di responsabilità ascritta all'appellante in ordine al sinistro va rideterminata la liquidazione del danno nella misura del 50% delle somme già
quantificate dal primo giudice.
Dunque, per il danno non patrimoniale va riconosciuta all'appellante la metà dell'intero (€
200.889,00), ossia la somma di € 100.444,50, ma posto che lo stesso ha già percepito il 40%
della succitata somma (ossia € 80.355,60), la Corte liquida soltanto l'ulteriore importo di €
20.088,90, come richiesto da parte appellante, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale. In relazione al danno patrimoniale, poi, deve riconoscersi il 50%
dell'esborso, pari a € 18,07 (spesa effettiva di € 36,15), provvedendo alla liquidazione solo dell'ulteriore importo di € 3,6, in ragione dell'avvenuta percezione già del 40% (€ 14.47) oltre
15 interessi dalla data del 24\2\2003 (in cui veniva emessa la fattura dal Centro Radiologico
Verrengia srl) alla data di pubblicazione dell'odierna sentenza.
D. Spese processuali.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Sicché, chiarisce la Cassazione che il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, potendo legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale,
senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole.
Di conseguenza, il riconoscimento della presunzione di pari responsabilità rende opportuna la compensazione per metà delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, con condanna della al pagamento della restante metà, come documentate e in ragione del Controparte_1
valore del decisum, in favore del con attribuzione in favore agli avv.ti Pt_1
Wladimiro Manzione e Gaetano Manzione per dichiarato anticipo.
Di contro, le spese di CTU, già liquidate in primo grado, vanno poste a definitivo carico dell'assicurazione appellata.
Per inciso, va rilevato che la cassazione della sentenza di appello n. 1064\2020 ha determinato la caducazione anche della parte relativa al riconoscimento dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ragion per cui nulla può decretarsi in questa sede.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da nei confronti della Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa così Controparte_1
provvede:
16 1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello in riassunzione e, per l'effetto, in
RIFORMA della sentenza n. 5582/2014 del Tribunale di Salerno del 24\11\2014,
- ACCERTA la pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, cc nella causazione del sinistro di e del conducente del veicolo rimasto ignoto;
Parte_1
- RIDETERMINA in € 100.444,50 all'attualità il danno non patrimoniale ed € 18,07 il danno patrimoniale spettante a posto a carico della Parte_1
Controparte_1
- CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma residua di € 20.088,90, a titolo di danno non patrimoniale, oltre
[...]
interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo, detratto l'acconto già ricevuto;
- CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della residua somma di € 3,6 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi
[...]
dall'esborso (24\2\2003) all'effettivo soddisfo;
2) COMPENSA per metà le spese processuali di tutti i gradi di giudizio;
3) CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della restante metà delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in €
[...]
7.000,00 per competenze professionali ed € 356,61 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione agli avv.ti Wladimiro Manzione e
Gaetano Manzione per dichiarato anticipo;
4) CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della metà delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00
[...]
per competenze professionali ed € 1.311,42 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Wladimiro Manzione e dell'avv.
Gaetano Manzione per dichiarato anticipo;
17 5) CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della metà delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.000,00 per
[...]
competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Wladimiro Manzione e dell'avv. Gaetano Manzione per dichiarato anticipo;
6) CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della metà delle spese del giudizio di rinvio, che liquida in € 2.000,00 per
[...]
competenze professionali ed € 1.165,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Wladimiro Manzione e dell'avv.
Gaetano Manzione per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Elena Del Forno –
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1223\2023 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via F. Farao n. 4, Parte_1
presso lo studio degli avv.ti Wladimiro Manzione e Gaetano Manzione, che lo rappresentano e difendono come da procura conferita in foglio separato in calce all'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di appello;
APPELLANTE in riassunzione
E
quale impresa designata per la Regione Campania per il Fondo di Controparte_1
Garanzia delle Vittime della Strada, con sede in Mogliano Veneto (TV), in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata a Salerno, alla via Picarielli n. 13,
1 presso lo studio dell'avv. Rosanna Ippoliti, che la rappresenta e difende, giusta procura notarile alle liti per atto del notaio in Treviso del 18\12\2014 (rep. n. Persona_1
186905, racc. n. 30367);
APPELLATA in riassunzione
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
2183/2023, pubblicata in data 11\09\2023; in materia di risarcimento del danno da circolazione
di veicoli;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti nelle comparse conclusionali ex art. 352 c.p.c. e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024 (cfr. note di trattazione scritta in atti)
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24\11\2023, Parte_1
riassumeva ex art. 392 c.p.c. il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno dopo la cassazione (cfr. Cass., ordinanza n. 2183/2023, pubblicata in data 09\11\2023) della sentenza n. 1064\2020 pubblicata il 30\09\2020, con la quale la Corte salernitana aveva confermato la sentenza n. 5582/2014 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 24\11\2014, il quale ultimo aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta dal così statuendo: a) Accoglie, per quanto di ragione, Pt_1
la domanda dell'attore e, per l'effetto, dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi
alla responsabilità del conducente dell'autovettura rimasta non identificata in misura del 40%,
nonché alla concorrente responsabilità dell'attore, in misura del 60%; b) condanna la società
, quale impresa designata ex artt. 19, lett. a), e 20 legge 990/69 per Controparte_2
la Regione Campania, in persona dei suoi legali rapp.ti p.t., a pagare in favore dell'attore la
2 somma di € 80.355,60, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre interessi al tasso
legale, da calcolare con le modalità indicate in parte motiva;
c) condanna la società
, quale impresa designata ex artt. 19, lett. a), e 20 legge 990/69 per Controparte_2
la Regione Campania, in persona dei suoi legali rapp.ti p.t., a pagare in favore dell'attore la
somma di € 14,47, a titolo di risarcimento danni patrimoniali per spese mediche, oltre
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi al tasso legale, da calcolare con le
modalità indicate in parte motiva;
d) condanna la società , quale Controparte_2
impresa designata ex artt. 19, lett. a), e 20 legge 990/69 per la Regione Campania, in persona
dei suoi legali rapp.ti p.t., al pagamento in favore dell'attore della metà (1/2) delle spese di
giudizio, che liquida nel loro complessivo (1/1) ammontare in €356,61 per esborso ed €
8.600,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA nella misura e sulle voci come per legge,
con attribuzione al procuratore antistatario;
dichiara compensata tra le parti la residua metà;
d) pone le spese di c.t.u. a carico della società , quale impresa Controparte_2
designata ex artt. 19, lett. a), e 20 legge 990/69 per la Regione Campania, in persona dei suoi
legali rapp.ti p.t.>.
Invero, con atto di citazione in primo grado, notificato in data 07\01\2005, Parte_1
evocava in giudizio la società quale impresa
[...] Controparte_2
designata alla gestione e liquidazione dei sinistri in nome e per conto del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la Regione Campania, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in via Roma
in Salerno in data 10/06/2001, alle ore 3.00 circa, a causa di un veicolo rimasto ignoto.
In tali circostanze di tempo e luogo, mentre era alla guida della sua Parte_1
autovettura Seat Ibiza, tg. SA 6940531, percorrendo una strada a senso unico di marcia (via
Roma in abitato di Salerno), veniva attinto da un veicolo non meglio identificato, poiché
allontanatosi rapidamente a seguito dell'impatto e senza prestare soccorso. Più precisamente, il rappresentava di essere stato speronato da una vettura di grossa cilindrata, che Pt_1
3 proveniva da tergo e colpiva la fiancata destra della Seat Ibiza, la quale sbandava e finiva contro lo spigolo di un edificio posto sulla sua sinistra;
che, a seguito della collisione, subiva gravissime lesioni che rendevano necessario il trasporto d'urgenza presso il nosocomio salernitano, ove giungeva in stato di incoscienza e veniva sottoposto alle cure con prognosi riservata;
che il conducente del veicolo rimasto ignoto, approfittando della tarda ora notturna,
si dileguava dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso e senza che i presenti ne rilevassero il numero di targa;
che, successivamente, (quale procuratore Persona_2
speciale dell'appellante) sporgeva querela contro ignoti, sicché si istruiva il procedimento penale recante R.G.N.R. 12895/01, il quale veniva archiviato in data 03/11/2003 a causa della mancata individuazione dell'autore dei reati di lesioni colpose e omissione di soccorso;
che la missiva di messa in mora del 16/11/2001, inviata alla rimaneva senza Controparte_1
esito, sicché il era costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere Pt_1
il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando in toto la richiesta risarcitoria in quanto l'attore non aveva dimostrato la sua
[...]
incontrovertibile assenza di colpa nella verificazione dello scontro.
Quindi, assunta la prova testimoniale ammessa (cfr. verbale di udienza del 30\10\2008 per il teste ) ed espletata CTU medico-legale (cfr. relazione del dott.ssa Testimone_1 Per_3
, in atti), previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, il Tribunale di Salerno
[...]
decideva la causa con la sentenza n. 5582\2014, sopra citata, con la quale riconosceva un concorso di colpa del ) e dell'autovettura rimasta ignota (40%), Parte_2
condannando la al risarcimento dei danni non patrimoniali (€ Controparte_1
80.355,60) e patrimoniali (€ 14,47), pari al 40% delle somme quantificate (€ 200.889,00 ed €
36,15), compensando per metà le spese di lite.
4 In particolare, il Tribunale di Salerno, affermava che, pur risultando la responsabilità dell'auto
“pirata” nella causazione del sinistro, per aver urtato sulla fiancata destra l'auto del il danneggiato non aveva dimostrato di aver tenuto una condotta conforme alle Pt_1
norme della circolazione e di comune prudenza. Anzi, per il primo giudice, il terribile impatto della vettura del danneggiato, sebbene determinato dalla condotta imprudente del conducente del veicolo non identificato, era stato amplificato da una condotta altrettanto imperita del il quale riportava gravissimi postumi a causa dell'elevata velocità con cui Pt_1
percorreva la strada teatro del sinistro.
con atto di citazione del 21/05/2015, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza di primo grado, censurandola per i seguenti motivi:
- Per falsa, erronea ed illogica motivazione in ordine all'attribuzione della responsabilità
di nella misura preponderante del 60%, atteso che il Giudice Parte_1
avrebbe potuto addivenire ad una statuizione di esclusiva responsabilità a carico del conducente del veicolo pirata che sopraggiungeva da tergo ad elevatissima velocità,
come emergente dalla testimonianza assunta e dalla CTU in atti. Peraltro, a detta di parte appellante, il Tribunale avrebbe, dapprima ritenuta non superata la presunzione di pari responsabilità (50% - 50%) di cui all'art. 2054, secondo comma, cc e, poi, distribuito la stessa responsabilità in percentuali diversi tra il e il veicolo ignoto;
Pt_1
- Per mancato riconoscimento del danno morale e del danno da perdita della capacità
lavorativa specifica, erroneamente ritenuti tardivi dal Tribunale poiché richiesti per la prima volta solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre secondo l'appellante si tratterebbe di semplici specificazioni di domande già proposte con l'atto di citazione, sia pure in maniera generica.
Si costituiva in secondo grado la chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1
non avendo l'appellante dimostrato di aver assunto una condotta irreprensibile nel rispetto del dettato del codice della strada, né di aver posto in essere tutte le manovre di emergenza per
5 evitare il sinistro, concorrendo con l'elevata velocità alla determinazione delle lesioni accertate,
come emergente anche dalla CTU medico-legale. In relazione al mancato riconoscimento del danno morale e alla capacità lavorativa specifica, l'assicurazione appellata sosteneva che il danneggiato\appellante non avesse ottemperato all'onere di provarne la sussistenza e i riflessi in termini economici delle lesioni nel libello introduttivo, non valendo in senso contrario la successiva e tardiva specificazione nelle precisazioni delle conclusioni.
La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 1064/2020 del 3\6\2020 (pubblicata il
30/09/2020), rigettava tutte le doglianze difensive sollevate dall'appellante, ritenendo non adeguatamente allegata e provata l'assenza della sua responsabilità nella causazione del sinistro, nonché tardiva la rivendicazione del danno patrimoniale da perdita della capacità
lavorativa specifica e morale, avanzata dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie.
Contro la sentenza della Corte territoriale, ricorreva in Cassazione (cfr. Parte_1
ricorso del 27\10\2021), affidando la sua difesa ai seguenti sette motivi:
1. violazione e la falsa applicazione degli artt. 2054, 2697, 2727, 2729 c.c., degli artt. 115,
116 e 132 c.p.c. e degli artt. 148, 3 e 149 Codice della Strada: censura la Corte per non aver affermato la responsabilità esclusiva del conducente della vettura non identificata e per avere addirittura individuato un maggior grado di colpa a carico della vittima, e ciò sulla base della tipologia e della gravità delle lesioni dalla stessa riportate;
evidenzia che l'art. 2054, 2° co. c.c. svolge una funzione sussidiaria che opera soltanto quando non sia possibile accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro;
rileva che,
nella specie, operava una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del veicolo che aveva urtato quello dell'attore; evidenzia che l'affermazione circa l'elevata velocità che sarebbe stata tenuta dal è del tutto Pt_1
«arbitraria e frutto di una errata interpretazione del CTU medico legale», giacché il riferimento compiuto dal consulente alla verosimile elevata velocità con cui si era verificato l'urto contro l'edificio non poteva essere interpretato come prova che l'attore
6 viaggiasse ad alta velocità, essendo più verosimile che la gravità dell'impatto fosse dipesa dall'accelerazione determinata dall'urto subìto dall'auto del contesta Pt_1
il ragionamento presuntivo della Corte in quanto compiuto in violazione del divieto della praesumptio de praesumpto; aggiunge che, a tutto concedere, anche a voler applicare la presunzione di cui al secondo comma dell'art 2054 c.c., il concorso avrebbe dovuto essere determinato in misura paritaria, senza possibilità di individuare una misura prevalente a carico dell'attore;
2. nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Violazione di legge: art 111
Costituzione; art. 132 c.p.c.; art. 2054 c.c.. Error in procedendo ai sensi dell'art. 360 I
n. 4 cpc: assume che le statuizioni della decisione impugnata, «prive di senso logico-
giuridico, rendono del tutto immotivata la sentenza», giacché la stessa «si fonda su argomentazioni inidonee ed illogiche», che integrano una motivazione solo apparente;
precisa che «non può ritenersi giuridicamente esistente la motivazione (appiattita sul primo grado) secondo la quale sarebbe stato determinato il maggior grado di colpa da assegnare alla medesima vittima, in considerazione della tipologia e della gravità delle lesioni da questa riportate»; conclude che «l'illogicità della motivazione è grave e manifesta, tale da non consentire di ritenere la sussistenza di un valido ragionamento»;
3. vizio motivazionale – erronea valutazione delle prove ex artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c.
e 118 disp. att. cpc.; artt. 2054, 2727, 2728, 2729 cc. Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio (che è stato oggetto di discussione fra le parti) in relazione
all'art. 360 I n. 5 cpc: assume che «il fatto allegato (e provato) dal se preso Pt_1
in seria considerazione dalla Corte di appello, avrebbe determinato una decisione diversa, consistente nella disapplicazione dell'art. 2054 cc e la conseguente attribuzione in favore dell'appellante dell'intero importo riconosciuto a titolo di risarcimento per il danno subito»;
7 4. violazione di legge: artt. 1223, 1226, 2043, 2054, 2056, 2059 cc;
artt. 138, 283 e 286
D.Lgs. 07/09/2005 n. 208» e « violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in
relazione all'art. 360 I n. 3 cpc – Danno morale e perdita di capacità lavorativa, già
richiesti nell'atto di citazione di primo grado e solo precisati all'udienza di precisazione delle conclusioni;
5. nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Violazione art. 111 Costituzione e
art. 132 cpc. Error in procedendo ai sensi dell'art. 360 I n. 4 cpc. Danno morale e
perdita della capacità lavorativa;
6. vizio motivazionale - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione
all'art. 360 I n. 5 cpc. Danno morale e perdita di capacità lavorativa;
7. il ricorrente censura la statuizione di condanna alle spese processuali e l'attestazione di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato sull'assunto che l'accoglimento del ricorso per cassazione dovrà comportare la caducazione di tali statuizioni.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2183/2023 del 12\6-11\9\2023, riteneva fondati i primi tre motivi di ricorso, rigettando i motivi dal quarto al quinto, considerato assorbito il settimo sulle spese di lite.
Per quel che qui interessa, la Suprema Corte affermava che la Corte territoriale, pur dichiarando di applicare l'art. 2054 secondo comma, cc, mostrava tuttavia di prescinderne perché, anziché
affermare un concorso di colpa paritario (stante la logica della presunzione prevista fino a prova contraria), poneva a carico del ricorrente in misura maggiore la responsabilità del sinistro (60%)
rispetto al veicolo pirata. La Cassazione criticava, appunto, la scelta della Corte salernitana di ipotizzare, senza alcun elemento probatorio a supporto, un eccesso di velocità del danneggiato sulla base della sola gravità delle lesioni riportate da senza indicare quale Pt_1
l'effettiva velocità sostenuta dal danneggiato, né quale sarebbe stata la velocità alla quale lo stesso avrebbe dovuto procedere. Dunque, la Corte cassava la motivazione della sentenza di
8 appello ritenendola priva di indicazioni ragionevoli idonee a fornire elementi che avrebbero potuto giustificare una ripartizione sperequata del concorso di colpa, comportando un'attribuzione di responsabilità prevalente alla vittima del sinistro.
Di converso, la Suprema Corte riteneva infondati i motivi dal quarto al sesto, in quanto ild anno morale era stato di fatto riconosciuto, avendo il primo giudice liquidato il cd. “punto pesante”
previsto dalle tabelle milanesi, senza necessariamente dover provvedere ad una personalizzazione del danno, posto che l'aumento personalizzato è previso solo laddove l'esito lesivo superi quello standard già considerato dalla tabella. La Corte, infine, confermava la tardività della richiesta di risarcimento per la riduzione della capacità lavorativa specifica.
Con atto di riassunzione del giudizio notificato in data 24\11\2023, Parte_1
citava la compagnia assicurativa innanzi alla Corte d'Appello di Controparte_1
Salerno, in diversa composizione, rivendicando tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'appellante in conseguenza del sinistro nella ulteriore misura di € 120.533,40 a titolo di danno biologico, ovvero nella diversa somma ritenuta equa e/o di giustizia, oltre spese,
interessi commerciali di mora e rivalutazione monetaria, ipotizzando una responsabilità
esclusiva del veicolo rimasto ignoto;
in subordine, l'appellante in riassunzione chiedeva un l'applicazione del concorso di colpa nella causazione del sinistro in misura paritaria, con condanna della della residua somma € 20.088,90 (pari al 10% Controparte_1
dell'intero liquidato in primo grado), oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria. Il tutto con condanna dell'appellata assicurazione al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, mediante revoca della statuizione della Corte d'Appello di condanna alle spese del grado e al versamento del doppio contributo.
Instauratosi il contraddittorio nel presente giudizio di rinvio, si costituiva la
[...]
contestando gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del
12/12/2024 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti - un termine fino a sessanta
9 giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
- un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
-
un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento del 17\12\2024, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12\12\2024, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc.
A. Riassunzione e Giudizio di rinvio.
In via preliminare, giova sottolineare che nel momento in cui la Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata (nel corso di quella che viene definita fase rescindente), si svolge,
su impulso di parte, un'ulteriore fase del processo di merito (c.d. fase rescissoria), destinata a concludersi con nuova sentenza di merito, la quale andrà a sostituirsi a quella cassata.
Il giudizio di rinvio si definisce proprio ed ha luogo quando la sentenza sia cassata per i motivi di cui all'art. 360 del c.p.c., nn. 3 o 5, realizzando quella funzione di prosecuzione del processo,
attraverso cui è possibile giungere ad una nuova definizione della controversia, cioè ad una nuova sentenza di merito in sostituzione di quella cassata. Sotto questo profilo, si dice che il rinvio ha una funzione prosecutoria, in quanto compito del giudice di rinvio è quello di dover pronunciare una nuova sentenza di merito in luogo di quella cassata, tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ex art. 384 del c.p.c..
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio non si configura come un atto di impugnazione, ma come mera attività di impulso processuale, volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, instaurando un processo chiuso.
Ed invero, principio consolidato dalla Suprema Corte si evince dalla sentenza n. 5137 del
21\2\2019, nella quale si chiarisce che con il giudizio di riassunzione della causa innanzi al
Giudice di rinvio si instaura quindi un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni e conclusioni diverse, salvo che queste siano
10 intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria e che, dunque, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Così come ampiamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, con il giudizio di rinvio si costituisce una nuova ed autonoma fase funzionale alla emanazione di una sentenza che statuisce direttamente sulle domande residue proposte dalle parti e che non si sostituisce a quella emanata in precedenza. La cognizione del Giudice del rinvio è, invero, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, motivo per cui, a seconda dei casi, il Giudice del rinvio dovrà
applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte o, compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata,
dando al giudizio in corso carattere prosecutorio, finalizzato all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti o, al contrario, in presenza di vizi procedimentali, avrà natura restitutoria, in virtù della retrocessione alla fase in cui si è
verificato il vizio procedimentale.
B. Valutazione delle risultanze probatorie e dinamica del sinistro;
concorso ex art.
2054, secondo comma, cc.; quantificazione danno.
Il caso sottoposto alla cognizione dell'odierno Collegio di rinvio è sicuramente di carattere prosecutorio: ciò in quanto la Corte di Cassazione, nell'esame congiunto dei primi tre motivi addiveniva all'accoglimento degli stessi per “apparente” motivazione della Corte d'Appello
che, avallando la linea argomentativa su cui il primo Giudice aveva fondato il proprio convincimento, svuotava di contenuto l'interpretazione dell'art. 2054 c.c. in relazione alla determinazione del sinistro di cui era causa.
In effetti, con l'ordinanza di rinvio, i Giudici di legittimità rimarcavano l'inadeguatezza degli assunti motivazionali tracciati nella sentenza gravata, nella misura in cui suffragavano una ricostruzione inadeguata e priva di riscontri oggettivi in ordine alla dinamica dell'incidente,
addivenendo ad un'indebita e sperequata ripartizione delle responsabilità tra i veicoli protagonisti, addirittura in misura ingiustificatamente maggiore per il danneggiato.
11 Peraltro, gli ermellini non contestavano la ricostruzione della dinamica operata dal Tribunale,
ma asserivano che nell'impianto motivazionale non era stata adeguatamente giustificata la diversa graduazione della colpa nello scontro tra i veicoli: “la motivazione della Corte
territoriale sia del tutto apparente e strutturalmente inidonea a fornire indicazione ragionevoli
su elementi che possano giustificare una ripartizione del concorso che, superando la
presunzione di concorso paritario, comporti un'attribuzione di responsabilità prevalente alla
vittima del sinistro” (cfr. ordinanza n. 2183/2023 pag. 8).
Passando al vaglio della censura sulle argomentazioni dedotte dai giudici di grado inferiore, la
Cassazione evidenziava il perimetro all'interno del quale la Corte di rinvio doveva fondare una più adeguata statuizione, circoscrivendolo nelle strette maglie del dettato sancito dall'articolo
2054 c.c. e, più precisamente, nel comma secondo: invero, a pagina 7 dell'ordinanza n.
8123/2023, suggeriva in maniera chiara la linea da seguire, nella parte in cui la Suprema Corte
affermava che: “va rilevato, in primo luogo, che la Corte, pur dichiarando di applicare l'art.
2054, secondo comma c.c., mostra tuttavia di prescinderne giacché, anziché affermare un
concorso paritario (come sarebbe nella logica della presunzione prevista “fino a prova
contraria”, ossia per il caso in cui difettino prove che consentano una diversa ripartizione del
concorso dei conducenti), individua misure differenziate di responsabilità a carico del
e del conducente del veicolo rimasto non identificato;
tanto premesso, va Pt_1
considerato che il criterio valorizzato dalla Corte di Appello (come, in precedenza, dal
Tribunale) per ipotizzare un eccesso di velocità del danneggiato non appare adeguato allo
scopo, poiché il dato della gravità delle lesioni riportate dal non consente, di per sé Pt_1
solo, di risalire alla velocità tenuta dallo stesso e, ulteriormente, di ipotizzare che detta velocità
fosse inadeguata e tale da non consentire alla vittima di «maggiormente» controllare il proprio
mezzo;”.
Orbene, in ordine alla corretta ricostruzione del Tribunale circa la dinamica del sinistro si può
partire dall'assunto che l'incidente non si è verificato a seguito di un tamponamento (il che
12 avrebbe esonerato il danneggiato dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità,
trovando applicazione il primo comma dell'art. 2054 cc), quanto piuttosto di uno scontro o più
precisamente di uno speronamento sulla fiancata destra ai danni del veicolo del Pt_1
In primo luogo, era lo stesso ad affermare la tesi dello scontro, laddove nell'atto Pt_1
introduttivo di primo grado rappresentava che un'autovettura di grossa cilindrata nel tentativo
di operare un sorpasso, attingeva l'autovettura condotta dall'attore alla fiancata destra> (cfr.
punto B della prima pagina della citazione). La dinamica del sinistro come scontro viene ricostruita anche dal testimone escusso in primo grado, il quale riferiva di aver visto una autovettura di grossa cilindrata di colore scuro sopraggiungere da lontano e che la stessa,
sbandando, andava a urtare la fiancata destra della che transitava sul lato sinistro Parte_3
della carreggiata a file parallele, trattandosi di strada a senso unico (cfr. verbale di udienza del
22\5\2008 e sentenza primo grado, pag. 3).
Ne consegue, pertanto, la sussunzione del caso di specie nell'alveo del secondo comma dell'art. 2054 cc, norma che tratta proprio dello scontro tra veicoli e introduce una presunzione legale della corresponsabilità tra i conducenti, come cristallizzato dalla Corte di Cassazione
nell'ordinanza di rinvio.
Punctum dolens è rappresentato dalla percentuale di responsabilità dei conducenti dei mezzi che i Giudici di primo e secondo grado, pronunciatisi in merito, hanno attribuito in diversa percentuale (60% per e 40% per il conducente del veicolo ignoto), Parte_1
prima invocando il dettato normativo indicato dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., per poi bypassarlo completamente.
In via generale, pare utile ricordare che la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054
II comma cod. civ. ha carattere sussidiario, trovando applicazione ogni qual volta non sia possibile ricostruire in concreto l'esatta dinamica dell'incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in maniera diversa a ciascuno dei protagonisti (cfr. ex multis, Cass. n. n.15152/2023; Cass. n. 25412/2017,
13 nonché Cass. 26\4\94 n. 3958; Cass. 28\5\96 n. 4909; Cass. 12\4\96 n. 3434; Cass. 4\4\96 n.
3131; Cass. 7\2\97 n. 1198; Cass. 3\11\2004 n. 21056; ecc.). Infatti, in caso di scontro fra veicoli, l'eventuale accertamento in concreto della responsabilità del conducente non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054, secondo comma cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (cfr. Cass. 18\12\98 n. 1269; Cass. 13\11\97 n. 11235;
Cass. 7\2\97 n. 1198; Cass. 19\4\96 n. 3723, Riv. giur. circ. e trasp., 1996, 325). In particolare,
secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (di merito e di legittimità), in tema di danni da circolazione stradale, essendo quest'ultima un'attività rischiosa, in applicazione del principio dell'autoresponsabilità, ogni conducente è gravato “dell'onere di dimostrare di avere
rispettato le norme del codice stradale e della comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile
per evitare il danno” (cfr. Cass., ordinanza n.16404 del 2024), in relazione al grado di diligenza media che ci si poteva attendere in ragione delle condizioni personali e oggettive del caso specifico verificatosi (esigibilità della condotta ed evitabilità dell'evento). La presunzione di pari responsabilità dei conducenti di veicoli a motore coinvolti in un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma II cc, può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficienza causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (cfr. tra le tante, Cass. n. 13703/2017; Cass. 24\2\98 n. 2979; Cass. 19\4\94
n. 3726; Cass. 16\7\2003 n. 11143). Se per superare la presunzione di corresponsabilità si rende necessario l'accertamento in concreto ed in positivo che la condotta sia stata totalmente estranea alla causazione del sinistro, la prova liberatoria non può essere considerata raggiunta ove dalle risultanze processuali emergano ragioni di dubbio circa gli estremi della colpa afferenti alla condotta esaminata, né su tale specifico punto possono influire considerazioni relative al maggior grado di certezza già in concreto raggiunta in ordine alla responsabilità del conducente antagonista. Il principio secondo cui la condotta colposa di uno dei conducenti non comporta,
14 di per sé, il superamento della presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 comma secondo cod. civ., trova un limite nell'accertamento che il comportamento dell'altro conducente sia stato pienamente conforme alle norme della circolazione e di comune prudenza (cfr. Cass.
17\1\96 n. 343; Cass. 20\3\98 n. 2979; Cass. 15\1\03 n. 477; Cass. n. 12444 del 16/05/2008;
Cass. n. 23431 del 04/11/2014; Cass. n. 7479 del 20/03/2020).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ritiene la Corte che la presunzione di pari responsabilità non può dirsi superata nel caso che qui ci occupa, atteso che dall'istruttoria espletata in primo grado emergono dubbi sulla concreta incidenza causale delle condotte dei conducenti nell'eziologia del sinistro. Non avendo fornito il la prova liberatoria Pt_1
circa la propria regolare condotta di guida e, quindi, di aver osservato tutte le norme di diligenza specifica e generica (cfr. Cass. n. 9550/2009; Cass. n. 13672/2019).
Pertanto, questa Corte ritiene di dover fare applicazione del principio della colpa paritaria secondo il disposto del secondo comma dell'art. 2054 cc.
C. Quantificazione del danno.
Una volta riconosciuto il minor grado di responsabilità ascritta all'appellante in ordine al sinistro va rideterminata la liquidazione del danno nella misura del 50% delle somme già
quantificate dal primo giudice.
Dunque, per il danno non patrimoniale va riconosciuta all'appellante la metà dell'intero (€
200.889,00), ossia la somma di € 100.444,50, ma posto che lo stesso ha già percepito il 40%
della succitata somma (ossia € 80.355,60), la Corte liquida soltanto l'ulteriore importo di €
20.088,90, come richiesto da parte appellante, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale. In relazione al danno patrimoniale, poi, deve riconoscersi il 50%
dell'esborso, pari a € 18,07 (spesa effettiva di € 36,15), provvedendo alla liquidazione solo dell'ulteriore importo di € 3,6, in ragione dell'avvenuta percezione già del 40% (€ 14.47) oltre
15 interessi dalla data del 24\2\2003 (in cui veniva emessa la fattura dal Centro Radiologico
Verrengia srl) alla data di pubblicazione dell'odierna sentenza.
D. Spese processuali.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Sicché, chiarisce la Cassazione che il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, potendo legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale,
senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole.
Di conseguenza, il riconoscimento della presunzione di pari responsabilità rende opportuna la compensazione per metà delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, con condanna della al pagamento della restante metà, come documentate e in ragione del Controparte_1
valore del decisum, in favore del con attribuzione in favore agli avv.ti Pt_1
Wladimiro Manzione e Gaetano Manzione per dichiarato anticipo.
Di contro, le spese di CTU, già liquidate in primo grado, vanno poste a definitivo carico dell'assicurazione appellata.
Per inciso, va rilevato che la cassazione della sentenza di appello n. 1064\2020 ha determinato la caducazione anche della parte relativa al riconoscimento dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ragion per cui nulla può decretarsi in questa sede.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da nei confronti della Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa così Controparte_1
provvede:
16 1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello in riassunzione e, per l'effetto, in
RIFORMA della sentenza n. 5582/2014 del Tribunale di Salerno del 24\11\2014,
- ACCERTA la pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, cc nella causazione del sinistro di e del conducente del veicolo rimasto ignoto;
Parte_1
- RIDETERMINA in € 100.444,50 all'attualità il danno non patrimoniale ed € 18,07 il danno patrimoniale spettante a posto a carico della Parte_1
Controparte_1
- CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma residua di € 20.088,90, a titolo di danno non patrimoniale, oltre
[...]
interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo, detratto l'acconto già ricevuto;
- CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della residua somma di € 3,6 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi
[...]
dall'esborso (24\2\2003) all'effettivo soddisfo;
2) COMPENSA per metà le spese processuali di tutti i gradi di giudizio;
3) CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della restante metà delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in €
[...]
7.000,00 per competenze professionali ed € 356,61 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione agli avv.ti Wladimiro Manzione e
Gaetano Manzione per dichiarato anticipo;
4) CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della metà delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00
[...]
per competenze professionali ed € 1.311,42 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Wladimiro Manzione e dell'avv.
Gaetano Manzione per dichiarato anticipo;
17 5) CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della metà delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.000,00 per
[...]
competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Wladimiro Manzione e dell'avv. Gaetano Manzione per dichiarato anticipo;
6) CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della metà delle spese del giudizio di rinvio, che liquida in € 2.000,00 per
[...]
competenze professionali ed € 1.165,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Wladimiro Manzione e dell'avv.
Gaetano Manzione per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Elena Del Forno –
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