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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Bari
Procedimento n. 83/2025 V.G.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in persona del g.a. avv. Francesco Mele, ha pronunciato il seguente DECRETO
025 V.G. per equa riparazione ex l. 89/01 promosso da ( Avv. Bruno Perrini) Parte_1
<<<<<<<>>>>>>>
-letto il ricorso depositato il 20.01.2025, col quale il ricorrente ha chiesto l'indennizzo dei danni non patrimoniali per l'irragionevole durata del giudizio one a decreto ingiuntivo), da esso promosso nei confronti della innanzi al Tribunale di Bari–ex Sez. Distaccata di Putignano Controparte_1
469/2010) con atto di citazione notificato il 17/05/2010, e definito in appello con sentenza della Corte di Appello di Bari, n. 140/2024 del 31/01/2024, non notificata e non impugnata nei termini di legge e quindi passata in giudicato come da allegata attestazione del Cancelliere;
-esaminata la documentazione allegata e quella prodotta in ottemperanza al decreto di questa Corte del 27.02.2025;
-considerato che dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio presupposto al deposito della sentenza che lo ha definito, sono trascorsi anni 13, mesi 8 e giorni 14;
-rilevato, inoltre, che da tale periodo occorre espungere, per il calcolo della durata irragionevole del processo, un lasso temporale di gg. 14 per il rinvio congiuntamente richiesto dalle parti all'udienza del 18.01.2016, ed il periodo di gg. 14 per il rinvio disposto all'udienza del 01.02.2016 ex art. 309 c.p.c., nonché il periodo di mesi 7 e gg. 15, intercorso tra la pubblicazione della sentenza di primo grado (n. 459/2019 del 18/01/2019) e la notifica dell'appello (02/09/2019); il tutto per complessivi mesi 8 e gg. 13;
-osservato, pertanto, che la durata ragionevole dei due gradi di giudizio, pari ad anni 5, risulta in concreto superata nella misura di anni 8, e giorni 1;
-rilevato, altresì, che non risultano altri ritardi nella definizione del giudizio imputabili alla parte;
-ritenuta, di conseguenza, la fondatezza della domanda, non risultando dagli atti elementi che possono escludere la sussistenza del pregiudizio lamentato;
-considerato che, avuto riguardo all'esito finale del giudizio, positivo per il ricorrente, e tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, nonché del valore e della rilevanza della causa, stimasi equo ai sensi dell'art. 2056 c.c. liquidare il pregiudizio non patrimoniale subito nella misura di € 400,00 per ogni anno di ritardo esclusa la frazione temporale inferiore ai sei mesi, e quindi complessivamente la somma di € 3.200,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
INGIUNGE al a del Ministro pro tempore, l'immediato Controparte_2 pa della somma di € 3.200,00, oltre interessi Parte_1 legali dalla d ldo effettivo e le spese legali, che liquida in complessivi € 447,00, di cui € €. 27,00 per spese, ed € 420,00 per compenso, oltre IVA, C.A.P. e rimborso forfetario spese generali del 15%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Autorizza in mancanza la provvisoria esecuzione. Si comunichi immediatamente mediante PEC al difensore del ricorrente, il quale entro il termine di cui a 89/01 dovrà notificare il ricorso introduttivo ed il presente decreto al obbligato, a pena di inefficacia del decreto CP_2 medesimo in caso di in so del termine di trenta giorni dal suo deposito in cancelleria. Contro il decreto può essere proposta opposizione nei modi e termini di cui all'art.
5-ter l. 89/01. In caso di definitività, il decreto sarà comunicato dalla Cancelleria al Procuratore della Corte dei Conti Sezione Puglia e ai titolari dell'azione disciplinare. Così deciso in Bari il 04 Aprile 2025 Il G.A. designato avv. Francesco Mele
Procedimento n. 83/2025 V.G.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in persona del g.a. avv. Francesco Mele, ha pronunciato il seguente DECRETO
025 V.G. per equa riparazione ex l. 89/01 promosso da ( Avv. Bruno Perrini) Parte_1
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-letto il ricorso depositato il 20.01.2025, col quale il ricorrente ha chiesto l'indennizzo dei danni non patrimoniali per l'irragionevole durata del giudizio one a decreto ingiuntivo), da esso promosso nei confronti della innanzi al Tribunale di Bari–ex Sez. Distaccata di Putignano Controparte_1
469/2010) con atto di citazione notificato il 17/05/2010, e definito in appello con sentenza della Corte di Appello di Bari, n. 140/2024 del 31/01/2024, non notificata e non impugnata nei termini di legge e quindi passata in giudicato come da allegata attestazione del Cancelliere;
-esaminata la documentazione allegata e quella prodotta in ottemperanza al decreto di questa Corte del 27.02.2025;
-considerato che dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio presupposto al deposito della sentenza che lo ha definito, sono trascorsi anni 13, mesi 8 e giorni 14;
-rilevato, inoltre, che da tale periodo occorre espungere, per il calcolo della durata irragionevole del processo, un lasso temporale di gg. 14 per il rinvio congiuntamente richiesto dalle parti all'udienza del 18.01.2016, ed il periodo di gg. 14 per il rinvio disposto all'udienza del 01.02.2016 ex art. 309 c.p.c., nonché il periodo di mesi 7 e gg. 15, intercorso tra la pubblicazione della sentenza di primo grado (n. 459/2019 del 18/01/2019) e la notifica dell'appello (02/09/2019); il tutto per complessivi mesi 8 e gg. 13;
-osservato, pertanto, che la durata ragionevole dei due gradi di giudizio, pari ad anni 5, risulta in concreto superata nella misura di anni 8, e giorni 1;
-rilevato, altresì, che non risultano altri ritardi nella definizione del giudizio imputabili alla parte;
-ritenuta, di conseguenza, la fondatezza della domanda, non risultando dagli atti elementi che possono escludere la sussistenza del pregiudizio lamentato;
-considerato che, avuto riguardo all'esito finale del giudizio, positivo per il ricorrente, e tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, nonché del valore e della rilevanza della causa, stimasi equo ai sensi dell'art. 2056 c.c. liquidare il pregiudizio non patrimoniale subito nella misura di € 400,00 per ogni anno di ritardo esclusa la frazione temporale inferiore ai sei mesi, e quindi complessivamente la somma di € 3.200,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
INGIUNGE al a del Ministro pro tempore, l'immediato Controparte_2 pa della somma di € 3.200,00, oltre interessi Parte_1 legali dalla d ldo effettivo e le spese legali, che liquida in complessivi € 447,00, di cui € €. 27,00 per spese, ed € 420,00 per compenso, oltre IVA, C.A.P. e rimborso forfetario spese generali del 15%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Autorizza in mancanza la provvisoria esecuzione. Si comunichi immediatamente mediante PEC al difensore del ricorrente, il quale entro il termine di cui a 89/01 dovrà notificare il ricorso introduttivo ed il presente decreto al obbligato, a pena di inefficacia del decreto CP_2 medesimo in caso di in so del termine di trenta giorni dal suo deposito in cancelleria. Contro il decreto può essere proposta opposizione nei modi e termini di cui all'art.
5-ter l. 89/01. In caso di definitività, il decreto sarà comunicato dalla Cancelleria al Procuratore della Corte dei Conti Sezione Puglia e ai titolari dell'azione disciplinare. Così deciso in Bari il 04 Aprile 2025 Il G.A. designato avv. Francesco Mele