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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12624/2022 R.G. avente ad oggetto anzianità di servizio pre ruolo e differenze retributive
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Americo, elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio, sito in Roma piazza delle Iris n. 18 nonché indirizzo pec:
, giusta procura in atti telematici Email_1
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc.: rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici siti in Catania, via
Vecchia Ognina n. 149, è elettivamente domiciliato
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate in atti telematici a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 22.12.2022 Parte_1
premesso di essere dipendente del in forza di Parte_2
contratto di lavoro a tempo indeterminato, attualmente in servizio presso l'
[...]
, con qualifica di tecnologo di III livello, collocato Controparte_2
in seconda fascia stipendiale, in estrema sintesi, ha dedotto:
- che, prima della immissione in ruolo, ha prestato servizio alle dipendenze del medesimo ente di ricerca in virtù di un contratto a tempo determinato, efficace dall'01.07.2014 al
31.12.2016, poi prorogato dal 30.06.2017 al 29.07.2020;
- che, nonostante lo stesso “abbia sempre svolto le medesime mansioni e/o mansioni equivalenti riconducibili al profilo professionale di tecnologo”, parte convenuta ha riconosciuto soltanto il servizio prestato dal 30.06.2017 al 29.07.2020 e non anche quello espletato dall'1.07.2014 al 31.12.2016 e ciò in spregio al disposto dell'art. 72, sezione II
(ricercatori e tecnologi), del CCNL Comparto Ricerca biennio economico 1998-2001 e dell'art. 17 del successivo CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 nonché dell'art. 7 del vigente CCNL;
- che la condotta dell'Amministrazione resistente gli ha determinato un danno economico e nella progressione di carriera, in quanto lo stesso “in base al servizio prestato a tempo determinato (complessivamente 5 anni e 7 mesi) avrebbe maturato il passaggio alla terza fascia stipendiale già dal mese di dicembre 2022; diversamente, in mancanza del riconoscimento del servizio prestato dal 01.07.2014 al 31.12.2016 dovrà attendere diversi anni prima di accedere alla terza fascia stipendiale”;
- che, peraltro, il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio relativa al periodo di lavoro a termine si pone in contrasto con la disciplina europea e, in particolare, con le prescrizioni contenute nell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/CE, in quanto discrimina i lavoratori a termine rispetto ai lavoratori assunti a tempo determinato, non potendo costituire una valida ragione oggettiva di un diverso trattamento la circostanza che il ricercatore a tempo determinato sia adibito ad uno specifico progetto rispetto al ricercatore a tempo indeterminato, né è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro, in quanto la diversità di trattamento può essere ammessa solo se sussistono elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro ed attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate;
Pagina 2 - che la contrattazione collettiva ha previsto, nell'ambito di un medesimo livello e profilo, le progressioni stipendiali determinate dalla mera anzianità lavorativa;
- che l'anzianità di servizio è un fatto costitutivo di diritti e non un diritto, sicché il suo verificarsi non attiva alcun termine prescrizionale distinto dai diritti che ne derivino, quale quello alla cd. ricostruzione di carriera, mentre restano assoggettate a prescrizione quinquennale le differenze retributive, per cui lo stesso ha diritto al versamento delle differenze maturate nei cinque anni antecedenti la notifica del ricorso.
Su tali premesse, il ricorrente ha testualmente chiesto di “1) … dichiarare il (suo) diritto …
a vedersi considerare, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato presso il
[...]
Contr
o per il diverso periodo ritenuto di giustizia;
2) condannare il a Controparte_1 riconoscer(gli) …l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato e rispettive proroghe stipulati con l' resistente precedentemente alla sua assunzione a CP_3
tempo indeterminato e per l'effetto a ricostruire la carriera della ricorrente adeguando la
Contr fascia stipendiale in relazione all'anzianità di servizio maturata;
3) condannare il a corrispondere le differenze retributive maturate e maturande oltre accessori nei termini della prescrizione quinquennale 4) Con vittoria di spese e competenze legali, da distrarre a favore del … procuratore antistatario”.
In data 31.08.2023 si è ritualmente costituito il Controparte_1
depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha dedotto:
- che, alla luce del tenore dell'art. 84 del CCNL 2016/2018, non è possibile valutare l'attività svolta come previsto dall'art. 4 CCNL per il conseguente riconoscimento della fascia stipendiale superiore in quanto il primo contratto di lavoro a tempo determinato si è risolto il
31.12.2016 e solo sei mesi dopo (30.06.2017) lo stesso ha stipulato un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza il 29.06.2018, prorogato fino al 31.07.2020, risolto anticipatamente per assunzione a tempo indeterminato con la procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 20 comma 1 d.lgs. 75/2017;
- che, nella specie, prima di essere assunto a tempo indeterminato, il ricorrente era in una condizione oggettivamente diversa rispetto a quella dei lavoratori a tempo indeterminato, stante la diversità delle mansioni svolte, la diversità dei requisiti e delle modalità di accesso all'attività lavorativa nonché la costituzione di un rapporto di lavoro nuovo a seguito della procedura di stabilizzazione;
- che, infatti, il ricorrente, quale ricercatore/tecnologo a tempo determinato, è stato assunto unicamente in funzione della realizzazione di uno specifico progetto di ricerca, laddove il
Pagina 3 ricercatore /tecnologo di ruolo è impegnato in diverse attività progettuali e si occupa di plurimi argomenti di studio e proprio la circostanza di aver collegato le mansioni proprie dei contratti a
Contr termine stipulati dal a specifici progetti, diretti essenzialmente alla realizzazione di un determinato obiettivo, risulta ontologicamente incompatibile con un contratto a tempo indeterminato, il quale, viceversa, facendo riferimento al solo inquadramento e profilo contrattuale, presuppone un'attività e un impegno del dipendente a largo spettro, non limitata al singolo progetto ovvero a compiti predeterminati o limitati a uno specifico argomento;
- che la stabilizzazione del rapporto di lavoro è avvenuta in virtù della valorizzazione dell'attività pregressa svolta dal ricorrente presso il CNR come requisito di accesso, senza che ciò implichi la prosecuzione \conversione del precedente rapporto di lavoro né può ritenersi consentito valorizzare nuovamente l'anzianità pregressa ai fini della progressione professionale nella stessa categoria di assunzione altrimenti si attuerebbe la violazione del principio di non discriminazione;
- che la diversità dei requisiti e della modalità di accesso al rapporto a termine rispetto al rapporto a tempo indeterminato costituisce un elemento aggiuntivo idoneo a legittimare un diverso trattamento tra i lavoratori, riflettendo la diversità di selezione degli stessi in base a specifici requisiti garanzia di una più elevata professionalità dei dipendenti così assunti;
- che la richiesta delle asserite differenze retributive è generica e in ogni caso inammissibile e comunque il passaggio alla posizione stipendiale successiva in conseguenza della maturata anzianità di servizio è subordinato all'esito positivo della verifica complessiva, da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, della regolarità dell'attività lavorativa prestata, con la conseguenza che in mancanza di tale positiva verifica, non è possibile per i lavoratori beneficiare degli avanzamenti stipendiali sulla base della mera anzianità di servizio.
Conseguentemente, l'Amministrazione resistente ha chiesto di “… rigettare il ricorso avversario … - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle deduzioni del ricorrente, si insiste per il solo accertamento dell'anzianità giuridica – fermo restando che la progressione economica a partire dal 2011 è preclusa, ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 21 del D.L. n. 78/2011 – relativa al servizio prestato nel contratto di lavoro a tempo determinato, con il rigetto di ogni pretesa economica precedente le verifiche per il passaggio di fascia previste dal CCNL e, comunque, il rigetto di ogni ulteriore pretesa asseritamente automatica relativa al riconoscimento di passaggi di fascia da subordinarsi a verifica da parte dell'Ente; con esclusione del cumulo accessorio tra interessi e rivalutazione monetaria, espressamente vietato dalla legge per i dipendenti del settore pubblico. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre in favore dell'Avvocatura dello Stato, distrattaria ex lege”.
Pagina 4 Il giudizio che ci occupa è stato istruito mediante l'acquisizione di prove documentali;
quindi, all'udienza dell'11.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata
_________________________
In punto di fatto, è provato che, a seguito della selezione di cui al bando Parte_3
in forza della lettera di assunzione del 24.06.2024 prot. n.1907, il ricorrente ha stipulato
[...] con l'Amministrazione resistente un contratto di lavoro a tempo determinato, efficace dall'1.07.2014 al 30.06.2015, avente ad oggetto “attività di ricerca”, finanziata con Parte_4
2007/2013, percependo una retribuzione equiparata a quella prevista dal profilo
[...]
tecnologico di III livello professionale del CCNL vigente ratione temporis.
In particolare, dalla lettura del predetto bando si apprende che la selezione pubblica per titoli e colloquio era diretta all'assunzione di un tecnologo di livello III presso la UOS di Catania da adibire allo “svolgimento delle attività di studio e di analisi dei materiali a base polimerica idonei alla realizzazione di strutture altamente flessibili per sfruttare al massimo le sollecitazioni legate al moto ondoso, nell'ambito del progetto n.1381 dal titolo CO.S.P.EN …”, restando richiesti quali requisiti di ammissione il possesso di “diploma di laurea in ingegneria meccanica conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al DM
509/1999 oppure Laurea Magistrale o specialistica … esperienza documentata post laurea, di almeno tre anni in tecniche di prototipazione rapida, caratterizzazione meccanica e lavorabilità dei materiali polimerici, svolta presso università o enti pubblici di ricerca;
conoscenza della lingua inglese e dell'informatica … conoscenza della lingua italiana … costituirà titolo preferenziale il possesso dell'abilitazione di ingegnere e l'iscrizione all'albo degli ingegneri”.
Vi è riscontro documentale che tale contratto (avente prot. AMMCNT n.0048665 del
01/07/2014), con nota pos. 357.3380 è stato “prorogato fino al 31/01/2016 e trasformato dal
01/07/2015 da full-time a part-time 66%” e, con successive note, ulteriormente prorogato, prima, al 30.06.2016 e, poi, fino al 31.12.2016.
E' altresì provato che con bando n. IPCB-001-2017-CT è stata indetta la selezione “di n.1 unità di personale con profilo di tecnologo di III livello, a tempo parziale 30 % … per lo svolgimento delle attività di sviluppo e prototipazione di un dispositivo infusionale, nell'ambito del progetto: “sviluppo di materiali e dispositivi per il settore biomedicale””, stabilendo con esso che costituiscono requisiti di ammissione il “diploma di laurea in ingegneria meccanica
Pagina 5 conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al DM 509/1999 oppure Laurea Magistrale o specialistica … esperienza documentata post laurea, di almeno cinque anni in tecniche di prototipazione rapida, caratterizzazione meccanica e lavorabilità dei materiali polimerici, svolta presso enti pubblici di ricerca;
conoscenza della lingua inglese e dell'informatica … conoscenza della lingua italiana … costituirà titolo preferenziale il possesso dell'abilitazione di ingegnere e l'iscrizione all'albo degli ingegneri”.
E' documentato in atti che in data 26.06.2017 è stato concluso inter partes un contratto a tempo determinato avente ad oggetto “attività di ricerca”, efficace dal 30.06.2017 al
29.06.2018.
Successivamente, con nota del 20.06.2018 “il contratto a tempo determinato prot.
AMMCNT n.0048665 del 01/07/2014 di cui la S. V. è titolare, viene prorogato dal 30/06/2018 al 29/12/2018 in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del contratto medesimo e in seguito
Contr alle richieste del Direttore della struttura in indirizzo prot. AMMCNT n. 0040814 del
08/06/2018” e, con nota del 29.11.2018 “il contratto di lavoro a tempo determinato prot.
AMMCNT n. 0048665 del 01/07/2014 di cui la S. V. è titolare, viene prorogato dal 30/12/2018 al 31/12/2018 in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del contratto medesimo e in seguito Contr alle richieste del Direttore della struttura in indirizzo prot. AMMCNT n. 0076338 del
14/11/2018”.
Nei medesimi termini, ancora, è anche la proroga “dal 1/7/2019 al 31/12/2019” di cui alla nota del 19.06.2019 e la nota del 30.12.2019, con la quale il contratto a tempo determinato prot.
AMMCNT n.0048665 dell'01.07.2014 viene prorogato dall'1.01.2020 al 30.06.2020 disponendo, al contempo, la trasformazione di esso da tempo parziale dal 30% al 80% che, in tali termini, con la nota del 26.06.2020 è stato ulteriormente prorogato dall'1.7.2020 al
31.07.2020.
Risulta ex actis che il contratto a tempo determinato in parola non giunge alla preventivata scadenza in quanto con efficacia dal 30.07.2020 è stato “assunto con contratto di Pt_1
lavoro a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, con profilo di tecnologo di III livello professionale, fascia 2 (oltre 1 mese di anzianità residua utile per il riconoscimento della successiva fascia stipendiale)” e che la stabilizzazione del rapporto di lavoro è avvenuta a norma dell'art. 20 comma 1 del d.lgs. n.75/2017, con decorrenza giuridica ed economica dal 30.07.2020.
Il ricorrente ha lamentato che l'Amministrazione resistente ha riconosciuto soltanto il periodo di servizio effettuato dal 30.06.2017 al 29.07.2020, escludendo di considerare l'attività lavorativa prestata dall'1.07.2014 al 31.12.2016.
Pagina 6 Contr In ordine al riconoscimento dell'anzianità maturata dai dipendenti del e di altri enti di ricerca sulla base dei contratti a termine, sia pure con riferimento alla stabilizzazione operata dalla l. n.296/2006, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “al lavoratore "deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della
P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo" (Cass. n. 15232/2020, Cass. n. 15231/2020, Cass. n.
4195/2020, Cass. n. 7112/2018, Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 21311/2020, in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell'Istituto di Astrofisica;
Cass. n.
118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica);
… il principio di diritto è stato affermato valorizzando la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, la quale, nelle pronunce successive agli arresti di questa Corte (Corte di Giustizia
20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios
Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16,
Montero Mateos), ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE ribadendo che: … la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
Rosado Santana);
… il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi art. 153,
n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento
Pagina 7 di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42) … le maggiorazioni retributive, che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
… a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
… la stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006, ha evidenziato che la clausola 4
"osta ad una normativa-nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C Per_2
- 152/14 ; Per_3
27. la Corte di Giustizia, sempre in relazione alle procedure di stabilizzazione ex lege n. 296 del 2006, ha esaminato anche la questione, prospettata dal giudice del rinvio, della necessità di evitare discriminazioni alla rovescia, ossia in danno degli assunti a tempo indeterminato, ed ha evidenziato che l'obiettivo, pur potendo costituire una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, "non può comunque giustificare una normativa
Pagina 8 nazionale sproporzionata come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione" (Corte di Giustizia Bertazzi, cit., punto 16);
28. i richiamati principi, come osservato da questa Corte nelle decisioni Cass. nn
9806, 9491, 7705, 7309 del 2020, sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia nella sentenza 20 settembre 2018 in causa C-466/17, con la quale si è, in sintesi, osservato che al fine di Per_4
"raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato" e di evitare "discriminazioni alla rovescia" è consentito, nel rispetto del principio del pro rata, tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo però restando che, al momento dell'assunzione come dipendente pubblico di ruolo, deve essere valorizzata ai fini dell'anzianità anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato. …” (Cass. 28.10.2021 n.30609; Cass. 28.10.2021 n.30568).
I principi di diritto che precedono, inoltre, devono ritenersi di portata generale: infatti, ripercorrendo i medesimi, i giudici di legittimità hanno già precisato che “Per costante giurisprudenza, in materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione (nei casi affrontati è venuta in rilievo quella prevista ex L. n. 296 del 2006, ma il principio ha valenza generale), deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la a cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo (Cass., Sez. L, n. 27950 del 23 novembre 2017).
Questo principio di diritto è stato affermato valorizzando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea la quale … chiamata a pronunciarsi in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione (prevista dalla L. n. 296 del 2006), ha evidenziato che la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in
Pagina 9 considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (CGUE del 4 settembre
2014, in causa C-152/14, CGUE del 18 ottobre 2012, in cause riunite da C-302/11 a Per_3
C-305/11, Valenza)” (Cass. 13.04.2023 n.9909; conf. tra le varie, Cass. 18.08.2022 n.24893).
Muovendo dai rilievi che precedono, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “La precedente attività presso lo stesso Ente o presso centri qualificati di almeno tre anni, alla quale segua la valutazione finale al termine di ogni contratto a termine, come stabilito dal
D.Lgs. n. 127 del 2003, art. 20, comma 4, lett. a,) od il possesso del dottorato di ricerca, quindi, non possono integrare di per sé gli estremi di una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro menzionato poiché si tratta di requisiti che, in presenza di identità di funzioni svolte dai lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, non possono, in quanto tali, rispecchiare differenze di esperienza esistenti fra i primi ed i secondi fondate su ragioni oggettive ed idonee ad incidere sull'effettiva capacità di svolgimento delle mansioni richieste. In conclusione, non è sufficiente, una volta che il dipendente è stato assunto a tempo indeterminato, a giustificare il mancato riconoscimento, ai fini della sua anzianità di servizio, del precedente periodo di lavoro a tempo determinato, la pretesa formale diversità fra i requisiti di accesso al rapporto a termine e quelli imposti per la partecipazione alle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.
Sul punto, si è di recente affermato, altresì, il principio così massimato: "La clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall'altro, ad attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato. La sola circostanza che la progressione stipendiale presupponga anche la valutazione positiva non costituisce, peraltro, ragione oggettiva idonea
Pagina 10 a giustificare la diversità di trattamento fra assunto a tempo determinato e assunto a tempo indeterminato, secondo i criteri indicati dalla Corte di giustizia UE (causa C-652/19 del
17.3.2021, punto 60), e ad escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato;
in tal caso, poiché il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorge solo al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente prevista solo se la valutazione positiva in questione sia già avvenuta, anche se ad altri fini;
altrimenti, il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dipendente ad essere valutato" (Cass., Sez. L, n. 7584 dell'8 marzo 2022).
Si evidenzia, inoltre, che la S.C. (Cass., Sez. L, n. 705 del 18 gennaio 2021) ha chiarito che, in relazione agli obblighi che gravano sul datore ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, detta clausola è stata recepita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 25 che, nell'abrogare la previgente disciplina del contratto a tempo determinato, ha ribadito il principio di non discriminazione riferito all'intero "trattamento economico e normativo", fatta sempre salva l'obiettiva incompatibilità con la natura a termine del rapporto.
In tal modo, sul piano contrattuale è posta a carico del datore di lavoro una obbligazione, ossia quella di riservare all'assunto a tempo determinato le medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili, sicché l'onere probatorio, in caso di denunciato inadempimento, si ripartisce fra i contraenti sulla base della regola generale indicata da Cass.,
SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001 e, pertanto, spetterà al datore di lavoro dimostrare o di avere esattamente adempiuto la prestazione, assicurando l'uniformità imposta dal diritto nazionale ed Eurounitario, o di non essere tenuto a farlo per la sussistenza di ragioni oggettive che consentono di derogare alla regola generale. Queste ultime costituiscono un fatto impeditivo all'applicabilità del regime ordinario della necessaria equiparazione del rapporto a termine a quello a tempo indeterminato, con la conseguenza che l'onere della prova non può che gravare sul soggetto che lo allega, per sottrarsi all'adempimento. …” (così, in motivazione, ancora,
Cass. n.9909/2023).
Fermi i superiori rilievi, allora, la diversità del meccanismo di accesso alle dipendenze del
Contr
come le assunte professionalità presupposte e di utilizzo del ricercatore all'interno della struttura organizzativa dell'ente non costituiscono ragioni oggettive idonee a giustificare la
Pagina 11 diversità di trattamento, palesandosi al riguardo l'infondatezza delle argomentazioni avanzate dall'Amministrazione resistente a sostegno del mancato riconoscimento della pregressa anzianità di servizio.
Neanche la disparità di trattamento non può ritenersi giustificata dalle labiali deduzioni dell'Amministrazione convenuta secondo cui i ricercatori a tempo indeterminato possono essere i destinati “a diverse attività progettuali e … plurimi argomenti di studio” ciò
“presuppone(ndo) … un'attività e un impegno del dipendente a largo spettro, che non può certamente essere qualificato da un singolo progetto” per esser stato il contratto a termine ancorato allo sviluppo di un determinato progetto scientifico, in quanto, proprio nell'esaminare le siffatte difese, la Corte di legittimità ha già ribadito che “la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) … (e) Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"
(Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C - 152/14 …” (Cass. 28.10.2021 Per_3
n.30568. Ancora, ex multis, si rinvia a Cass. 23.11.2017 n.27950).
Nella fattispecie concreta, oltretutto, dalla comparazione dei requisiti di ammissione alla selezione per l'espletamento dell'attività di ricerca condotta da dall'1.07.2014 fino al Pt_1
31.12.2016 con i requisiti previsti dal bando emerge la piena Parte_5 sovrapponibilità di essi e la sostanziale uniformità ed unitarietà dell'attività di ricerca attuata dal nel tempo sempre nella veste di “tecnologo di III livello”: circostanza questa che, Pt_1
peraltro, resta sottolineata nella documentazione in atti, per il periodo lavorativo 30.06.2017-
29.07.2020 anche dall'operato richiamo al “contratto di lavoro a tempo determinato prot.
AMMCNT n. 0048665 del 01/07/2014”.
L'apparente formale autonomia dei singoli contratti a termine, dunque, alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, vincolante per il giudice nazionale, non è idonea a giustificare l'esclusione del periodo di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo dell'anzianità (Cass. 22.05.2020 n.9491; Cass.
1.03.2019 n.6146), risultando dalla documentazione in atti che il ricorrente, nel passaggio dal precariato alla stabilizzazione, ha continuato a svolgere le medesime mansioni di tecnologo di III livello prestate in forza della
Pagina 12 documentazione versata in atti, sicché l'unico elemento di differenziazione si configura nella natura, a termine e non a tempo indeterminato, del rapporto, tanto che l'esperienza specifica, almeno triennale, “anche non continuativa”, maturata negli ultimi otto anni con rapporti di lavoro a termine nello svolgimento delle attività di ricerca resta assunta dall'art 20 del d.lgs.
n.75/2017 costituisce requisito per l'instaurazione di rapporti di lavoro dei ricercatori a tempo Contr indeterminato del (come negli altri enti pubblici), ciò ulteriormente concorrendo a non legittimare un trattamento difforme dei predetti una volta assunti in ruolo in difetto di specifiche ragioni oggettive, nella specie non dedotte.
Nel contesto considerato, l'articolo 72 del CCNL 1998 – 2001, rubricato, “Aumenti della retribuzione base” stabilisce al comma 1 che “Gli stipendi dei Ricercatori e Tecnologi, come stabiliti dall'articolo 2, comma 2, del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), sono incrementati per ciascun livello e raggruppamento di fasce stipendiali degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella E, alle scadenze ivi previste” e precisando al comma 2 che “Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle F1
e F2…”.
Le indicate tabelle riportano gli stipendi, con i recepiti aumenti contrattuali, per le varie fasce stipendiali del I, II e III livello del CCNL del comparto ricerca.
Le fasce stipendiali previste dal CCNL 1998 - 2001 sono 0 - 4 anni, 5 - 8 anni, 9 - 12 anni,
13 - 16 anni, 17 - 22 anni, 23 - 30 anni, da 31 anni in poi.
Analoghe previsioni sono dettate dal CCNL del comparto ricerca 2006 - 2009 che, però, alla tabella F, riportante le nuove retribuzioni di Ricercatori e Tecnologi, apporta una piccola modifica alle fasce stipendiali prevedendole da 0 - 3 anni, da 4 - 7 anni, da 8 - 12 anni, da 13 -
16 anni, da 17 - 22 anni, da 23 - 30 anni, da 31 anni in poi.
In considerazione di quanto precede, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere al ricorrente l'anzianità di servizio che maturata in modo automatico nel periodo lavorativo ricompreso dall'1.07.2014 al 31.12.2016, tenendo conto dei medesimi criteri che valgono per gli assunti a tempo indeterminato, non apparendo superfluo ricordare che l'anzianità di servizio quale fatto giuridico non si prescrive ma costituisce il presupposto di fatto per l'attribuzione del diritto a contenuto patrimoniale relativo al conseguimento della progressione stipendiale, il quale, nella vicenda che ci occupa, è rimasto compromesso a causa della condotta tenuta dall'Amministrazione resistente in violazione al dovere di non discriminazione, la cui puntuale osservanza è funzionale al diligente adempimento del rapporto contrattuale.
Pagina 13 Del resto, costituisce principio di diritto quello secondo cui “L'anzianità del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (Cass.
27.02.2004 n. 4076 ).
La prescrizione quinquennale, come esattamente evidenziato dalle parti, riguarda le differenze retributive che maturano, mese per mese, in virtù del riconoscimento dell'anzianità pregressa e, nella specie, il decorso del termine prescrizionale resta interrotto dalla notifica del ricorso, perfezionatasi il 30.12.2022, per le eventuali differenze retributive che maturano in modo automatico in conseguenza del riconoscimento di essa.
Quanto alla pretesa spettanza da parte del alla fascia stipendiale superiore analoga a Pt_1
quella fruita dai ricercatori a tempo indeterminato, l'Amministrazione resistente ha dedotto in forza di quanto stabilito dall'art. 4 della Sezione II del CCNL 5 marzo 1998 che il passaggio alla posizione stipendiale successiva per effetto della maturata anzianità di servizio resta comunque subordinato per i ricercatori e i tecnologi all'esito positivo della verifica complessiva, da parte dell'Amministrazione, della regolarità dell'attività lavorativa prestata, con la conseguenza che, in mancanza di tale positiva verifica, non è possibile per i lavoratori beneficiare degli avanzamenti stipendiali sulla base dell'anzianità di servizio.
Ebbene, per quanto rileva in questa sede, l'art. 4 del richiamato CCNL stabilisce espressamente che “5. In corrispondenza dell'acquisizione di esperienza scientifico- professionale, conseguente al regolare svolgimento nel tempo dell'attività prevista per il livello professionale di appartenenza, ai ricercatori e tecnologi è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali previste dalla Tabella B.
6. Il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà essere acquisito, al termine dei periodi previsti dalla tabella B, sulla base dell'accertamento positivo, da parte dell'Ente, dell'attività svolta in tutto l'arco del periodo considerato. L'accertamento consiste nella verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati.
7. Gli Enti definiscono, previa informazione alle OO.SS. seguita, su loro richiesta, da esame, le modalità e le cadenze delle verifiche di cui al comma 5
e individuano gli organismi scientifici cui le stesse sono demandate.
8. Le verifiche di cui al comma 5 sono effettuate entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno e avranno per oggetto
Pagina 14 l'accertamento di cui al comma 6 relativamente ai ricercatori e tecnologi che nell'anno hanno maturato o matureranno il periodo necessario al passaggio di posizione stipendiale.
9. In caso di verifica positiva il passaggio alla posizione stipendiale superiore decorre dal 1° giorno del mese di compimento dell'anzianità prevista per il passaggio alla posizione stipendiale successiva. 10. Nel caso che la verifica risultasse negativa, la stessa sarà ripetuta nell'anno successivo. 11. Per l'anno 1997 la verifica di cui al comma 6 dovrà essere effettuata entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL e avrà per oggetto il periodo che decorre dal 1/1/97 alla data di maturazione dell'anzianità necessaria per il passaggio alla posizione stipendiale successiva. Nel caso in cui gli Enti non provvedano nei termini previsti, i ricercatori e tecnologi acquisiranno la posizione stipendiale successiva con decorrenza da primo giorno del mese di compimento dell'anzianità prevista per il passaggio alla medesima posizione. 12. In caso di passaggio dal terzo al secondo o al primo livello d'inquadramento viene riconosciuta l'anzianità effettiva di servizio nel terzo livello ridotta di un terzo. 13. Come già previsto dall'art. 22, comma 2, DPR 568/87, e confermato dall'art. 18, comma 10, DPR
171191, io caso di passaggio dal secondo al primo livello d'inquadramento viene riconosciuta l'anzianità effettiva di servizio maturata nel livello di provenienza ridotta di un terzo aggiungendo quella già ridotta nel passaggio dal terzo al secondo livello. 14. La differenza tra l'anzianità riconosciuta ai sensi dei commi 12 e 13, e l'anzianità immediatamente inferiore della fascia stipendiale di inquadramento prevista dalla tabella B è utile al fine dell'acquisizione della posizione retributiva successiva”.
Come già detto, la Suprema Corte ha chiarito che la sola circostanza che la progressione stipendiale presupponga anche la valutazione positiva non costituisce ragione oggettiva idonea a giustificare la diversità di trattamento fra assunto a tempo determinato e assunto a tempo indeterminato, secondo i criteri indicati dalla Corte di giustizia UE e ad escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato;
“in tal caso, poiché il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorge solo al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, … il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dipendente ad essere valutato" (Cass., Sez. L, n. 7584 dell'8 marzo 2022)” (v., ancora, Cass.
n.9909/2023 cit.).
Di recente, nell'esaminare una vicenda analoga, è stato ulteriormente precisato che l'accertamento consistente nella verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata sulla
Pagina 15 base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati alla progressione stipendiale ha una portata ampia che ricomprende l'attività svolta nella sua globalità e non resta limitata alla bontà degli elaborati o progetti redatti nel corso della stessa. “Il fatto che ai ricercatori siano garantite (ex art. 13 del D.Lgs. n. 381/1999) libertà di ricerca e autonomia professionale non esclude che gli stessi siano tenuti a rispettare, come qualunque altro dipendente, le direttive dell'ente di appartenenza, a svolgere le attività nel rispetto delle stesse e dei programmi dell'ente, ad offrire ogni collaborazione al fine del buon andamento dell'ufficio” (emblematica,
Cass.
7.03.2025 n.6165; conf., sostanzialmente, Cass. n.30568/2021 cit.).
In atti, non vi sono elementi per poter riscontrare che il requisito della positiva valutazione che, unitamente a quello della anzianità, legittimerebbe al passaggio alla posizione Pt_1
stipendiale superiore, per cui va affermato che quest'ultimo ha diritto al computo dell'anzianità di servizio maturata anche in forza dell'attività lavorativa a termine dall'1.07.2014 al
31.12.20116 e per l'effetto che ha diritto ad essere sottoposto a verifica dell'attività svolta ai fini della attribuzione della posizione stipendiale relativa a tale complessiva anzianità con le forme, gli effetti e la decorrenza previsti per gli assunti a tempo indeterminato.
Le spese processuali seguono sono per un terzo compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso, mentre i restanti due terzi sono posti a carico della parte resistente in base al criterio della soccombenza e liquidate nella misura di cui in dispositivo tenendo conto della domanda di distrazione avanzata dal procuratore della parte ricorrente in ricorso e ribadita nelle note cartolari depositate il 26.05.2025 nonché dell'oggetto e del valore della causa, del mancato svolgimento della fase di cui all'art. 4 comma 5 lett. c), oltre a quanto previsto degli artt. 2 e 4 del DM n.55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa inter partes, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
DICHIARA sussistente il diritto di all'anzianità di servizio maturata nei Parte_1
periodi di lavoro prestato con contratti a termine alle dipendenze del Controparte_1
a far data dall'1.07.2014 e, per l'effetto,
[...]
CONDANNA il a pagare al ricorrente le eventuali Controparte_1
residue differenze stipendiali maturate in modo automatico a decorrere dal quinquennio antecedente alla data della notifica del ricorso, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94 dalle singole scadenze al soddisfo
Pagina 16 DICHIARA inoltre che ha diritto ad essere sottoposto a verifica da parte Parte_1
del per l'attività svolta anche sulla base dei contratti a Controparte_1 termine stipulati a far data dall'1.07.2014 ai fini dell'attribuzione della fascia stipendiale superiore relativa alla complessiva anzianità di servizio di spettanza secondo le forme, gli effetti e la decorrenza previsti per gli assunti a tempo indeterminato e alla ricostruzione di carriera in relazione all'anzianità di servizio effettivamente maturata
COMPENSA per un terzo le spese processuali
CONDANNA il a rifondere a parte ricorrente i restanti Controparte_1
due terzi spese processuali che si liquidano in complessivi euro 259,00 a titolo di spese vive ed in euro 2.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre il 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del relativo procuratore antistatario.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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