Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
PROCEDURA N. 1204 /2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E X I V C I V I L E
r i u n i t o i n C a m e r a d i C o n s i g l i o e c o s ì c o m p o s t o :
d o t t . S t e f a n o C a r d i n a l i P r e s i d e n t e r e l .
d o t t . V i t t o r i o C a r l o m a g n o G i u d i c e d o t t . C l a u d i o T e d e s c h i G i u d i c e h a p r o n u n c i a t o l a s e g u e n t e
S E N T E N Z A
dichiarativa della liquidazione giudiziale della
[...]
, con sede in Roma, VIA SISTINA 121 (C.F. Controparte_1
). P.IVA_1
Letti i ricorsi depositati dalla e dalla CP_2 [...]
unitamente al suo legale rappresentante Controparte_3
, in proprio, volti a l l a dichiarazione di Controparte_4 apertura di liquidazione giudiziale nei confronti della predetta società resistente;
vista la memoria di costituzione depositata resistente, con la quale ha rappresentato di disporre di un attivo circolante (prevalentemente costituito da crediti da recuperare) sufficiente a soddisfare tutti i propri creditori, ivi compresi i ricorrenti, e si è dichiarata disponibile “ad effettuare un piano di rientro alla luce dei crediti già azionati per il recupero delle somme ad essa dovute”;
rilevato che, dopo la concessione di un termine per verificare le ipotesi transattive formulate dalla resistente, la Controparte_3
e hanno depositato un atto di
[...] Controparte_4 desistenza e rinuncia alla domanda, mentre la ha CP_2
1
vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
rilevato che, a norma dell'articolo 121 CCII, grava, sul resistente, l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) per non essere assoggettata alla postulata declaratoria e che la società convenuta ha espressamente confermato l'assenza di detti requisiti;
rilevato, in punto di riscontro della relativa legittimazione alla proposizione dello scrutinando ricorso, che parte ricorrente ha dedotto e documentato di essere creditrice della CP_2 convenuta dell'importo complessivo di € 1.242.122,13 in forza di due decreti ingiuntivi emessi da Tribunale di Roma, di cui uno confermato in sede di opposizione con sentenza appellata dalla debitrice;
rilevato che le contestazioni sollevate dalla resistente con le note autorizzate in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito, da un lato, a titolo di restituzione delle somme versate, come risulta dalle distinte dei bonifici prodotte, in esecuzione del contratto di associazione i partecipazione del 13/9/11 e della scrittura integrativa del 30/4/13 da ritenersi, in mancanza di qualsiasi allegazione e prova in senso contrario, divenuto improduttivo di effetti a seguito della risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. per inadempimento della convenuta, all'esito del trascorrere del termine assegnato con la diffida ad adempiere inviata al legale rappresentante della società con raccomandata A.R. del 27/9/18;
ritenuto che deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I., desumibile:
- dal protratto inadempimento dell'obbligazione restitutoria verso la creditrice istante;
- dalla circostanza che la debitrice non deposita bilanci dal 2013 ed è risultata irreperibile presso la sede, circostanze, queste che, quanto meno in via presuntiva, devono ritenersi sintomatiche della carenza di attività gestoria e della connessa mancata acquisizione di liquidità da destinare all'adempimento;
- dall'esito negativo della procedura esecutiva instaurata dalla parte creditrice;
- dalle risultanze dell'ultimo bilancio disponibile da cui emergono perdite di esercizio e una liquidità del tutto insufficiente a far fronte all'indebitamento;
2 - dalla mancata allegazione da parte della resistente di qualsiasi elemento da cui potersi desumere l'esistenza di liquidità sufficiente a far fronte all'indebitamento risultante dall'istruttoria espletata;
- dalla visura camerale prodotta in atti risulta che la società convenuta, con delibera assembleare del 20.09.2021 iscritta al registro delle imprese il 28.09.2021 ha deciso la propria liquidazione e scioglimento;
trattasi, pertanto, di compagine societaria la cui persistenza operativa si giustifica solamente in ragione della necessità di procedere al realizzo delle proprie attività con i cui proventi estinguere le debitorie e distribuire ai soci l'eventuale residuo e, pertanto, la verifica della ricorrenza di condizione di insolvenza deve rapportarsi alla idoneità degli elementi attivi del patrimonio al soddisfo della par condicio creditorum (ex plurimis Cass.
5.11.2020 n. 24660); tale verifica deve ritenersi definita in senso negativo atteso che, sebbene formalmente invitata, la debitrice non ha adempiuto il debito partecipatole da ultimo con il ricorso propulsivo del presente procedimento, né ha dato indicazione e prova -stante anche la sua assenza partecipativa al presente giudizio- della disponibilità di risorse di cui poter fare utilizzo solutorio;
dalla visura camerale in atti risulta, poi, che l'ultimo bilancio di cui ha curato la pubblicazione nel registro delle imprese risale all'anno 2018 il che preclude di avere una visione attuale della eventuale sussistenza di attivi utili all'adempimento;
rilevato che l'indebitamento complessivamente risultante dagli atti acquisiti anche ai sensi dell'art. 42 CCII risulta superiore alla soglia di € 30.000,00 indicata nell'ultimo comma dell'art. 49 CCII;
P.Q.M.
visto l'art. 43 C.C.I.I.,
DICHIARA
estinto il procedimento limitatamente alle domande proposte dalla e da Controparte_3 Controparte_4
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, con sede in Roma, VIA SISTINA 121 (C.F. Controparte_1
); P.IVA_1
NOMINA
3 giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Cardinali;
NOMINA
Curatore la dott.ssa ; Persona_1
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
STABILISCE
il giorno 9/5/25, alle ore 10, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
4 AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti necessari per la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8/1/25.
Il Presidente est.
dott. Stefano Cardinali
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