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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2017/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione da on sede in Turi (Bari) Via Traversa Monopoli,1 –(C.F. Parte_1
e P.IVA )- in persona del legale rappresentante p.t. a, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall' Avv. Elisabetta Console
Appellante
contro
(C.F e P. IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p. t. difeso dall' Avv. Laura Fontana P.IVA_2
Appellata
Oggetto: Opposizione a precetto ( art.615 comma primo c.p.c.). Appello avverso la sentenza n. 346/22 pubblicata in data 20/9/2022 del Tribunale di Belluno
CONCLUSIONI
Per parte appellante Piaccia all' On. Corte adita, respinta ogni contraria istanza, provvedere come già richiesto in primo grado e poi come appresso: in via definitiva e nel merito : accogliere integralmente, per i motivi dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio, il proposto appello e, per l' effetto , in totale riforma della sentenza n.346/2022
,emessa il 6.9.2022 ,dalla dott.ssa Chiara Sandini giudice unico del tribunale di Belluno, nel procedimento n.992/2021 rg, depositata e pubblicata in data 20.9.2022,notificata il
21 settembre 2022, previa declaratoria di ammissibilità dell' opposizione ex art. 615 cpc proposta da nei confronti di – ivg di Belluno con atto Parte_1 CP_2
notificato il 6.10.2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che nuovamente si riportano: “ in via preliminare : sospendere immediatamente, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposto, per le causali innanzi esposte , concorrendo anche gravi motivi ed essendo l' opposizione fondata su prova scritta . in via definitiva e nel merito: dichiarare illegittima,inammissibile,nulla ed inefficace integralmente ovvero revocare in toto l' ordinanza emessa il 14.7.2021 dal tribunale di
Belluno,nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.18/2019 rge dell' anzidetto ufficio giudiziario,ex art.560 cpc, di liberazione dell' immobile adibito a struttura alberghiera e recettizia sito in comune di val di zoldo (Bl) sezione di Zoldo alto- fraz.Pecol,via pradel n.3 meglio e precisamente innanzi descritto per tutte le argomentazioni innanzi dedotte e di quelle rassegnate in primo grado che si richiamano per quanto di ragione e per l' effetto dichiarare nullo o inefficace integralmente l' atto di precetto opposto, notificato il 17.9.2021 da a ( e a hotel CP_2 Parte_1
Sporting srl ) perché fondato su ordinanza totalmente illegittima, inammissibile, nulla ed inefficace per i motivi su esposti.
Condannare l'opposta al pagamento, in favore dell' opponente, delle spese e dei compensi di questo giudizio “
e, conseguentemente, disattendere e rigettare tutte le eccezioni, istanze e conclusioni sollevate dall' odierna appellata in primo grado per tutti i motivi esposti in prime cure e proposti nel presente atto. e per l' effetto: condannare l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e compensi , oltre spese generali, iva e cap come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
pag. 2/9 Per parte appellata
Nel merito: rigettata ogni domanda formulata da controparte,
1) sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da ex art. Parte_1
348 bis C.P.C. in quanto lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
2) in mancanza di accoglimento della domanda di inammissibilità sopra formulata, sia rigettato il gravame proposto da perché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto per tutti i motivi esposti negli scritti in atti e sia conseguentemente confermata in toto la sentenza di primo grado n. 346/2022 del Tribunale di Belluno;
3) sia condannata l'appellante al pagamento delle spese legali sostenute dall'appellata, maggiorate del rimborso a forfait, CAP ed IVA come per legge, con riconoscimento dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e integrato dal D.M. Giustizia n. 147/2022 per fruizione facilitata dell'atto tramite collegamenti ipertestuali.
- in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte in questa sede in quanto superflue ed inconferenti.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con ordinanza di liberazione dell'immobile emessa ex art.560 c.p.c. dal GE del
Tribunale di Belluno, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare N.18/19 RGE veniva intimato all' Hotel Sporting s.r.l. quale proprietario dell' immobile, nonchè alla società per quanto di rispettiva competenza , di rilasciare libero Parte_1 da persone e cose, anche interposte, l' immobile sito in Comune di val di Zoldo (BL) sezione di Zoldo Alto-Fraz.Pecol,Via Pradel n.3, catastalmente identificato in NCEU catastalmente identificato in NCEU del Comune di Val di Zoldo ( BL) sezione di Zoldo
Alto al Fg.14,mapp.279 sub 3,Cat.F/1,area urbana di mq.40,00,P.T.e Fg.14,mapp.279 sub 4 ,cat D/2 ,RC €24.894,00,Piani S1-T-1-2-3,adibito a struttura alberghiera e recettizia” .
Su istanza di di Belluno, custode dell'immobile, l'ordinanza di Parte_2
liberazione veniva notificata in data 17.9.2021 unitamente al precetto di rilascio a conduttore dell'immobile in virtù di contratto di affitto di azienda. Parte_1
Giudizio di primo grado
pag. 3/9 Con atto di citazione notificato il 6.10.2021 , proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto fondato sull'ordinanza di liberazione dell'immobile emessa ex art.560 cpc dal GE del Tribunale di Belluno censurando l'illegittimità dell'ordinanza di liberazione dell'immobile stante l' opponibilità del contratto di affitto di azienda tra ed HOTEL NG Parte_1
RL (quest' ultima esecutata nella procedura esecutiva N.18/19 RG Tribunale di
Belluno), il cui canone non poteva essere ritenuto vile, come erroneamente ritenuto nella procedura, alla luce della dimessa documentazione consistente in altri contratti di affitto di azienda di alberghi ubicati nella stessa zona , risalenti ad analogo periodo e muniti di data certa.
Veniva inoltre eccepita la carenza di motivazione dell'ordinanza di liberazione ex art. 560 c.p.c. e contestata la stima in virtù della quale il canone corrisposto era stato considerato vile
Ritualmente costituita eccepiva l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione e, in ogni caso, la relativa infondatezza, chiedendone il rigetto .
Con la sentenza n.346/22, pubblicata in data 20/9/2022, il Tribunale di Belluno rigettava l'opposizione.
Il giudice di prime cure rilevava l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'ordine di liberazione ex art.560 c.p.c. in quanto il provvedimento risultava impugnabile con la sola opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. nei termini ivi previsti.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.346/22 del Tribunale di Belluno ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in Parte_1
primo grado.
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del Controparte_3
gravame con la conferma delle sentenze impugnate.
All'udienza del 26 novembre 2024 le parti costituite hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione pag. 4/9 L'appellante contesta la sentenza ove ha affermato l'impugnabilità dell'ordinanza di liberazione ex art.560 c.p.c. solo con l'opposizione ex art.617 c.p.c. deducendo che intendeva contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata e non anomalie relative alla regolarità del titolo e del precetto come previsto dall'art.617 c.p.c.. Ribadiva la proponibilità dell'opposizione ex art 615 c.p.c al fine di contestare l'opponibilità del contratto di affitto di azienda in quanto stipulato in data certa anteriore al pignoramento con previsione di un canone congruo.
L'appellante evidenziava come nessuna norma di legge imponeva il ricorso all'art.617
c.p.c. come unico mezzo d'impugnazione dell'ordine di liberazione, evidenziando che le modifiche introdotte all'articolo 560 c.p.c. da parte del dl 135/2018 non hanno indicato il mezzo d'impugnazione diversamente da quanto previsto nella precedente formulazione, ove risultava espressamente prevista l'impugnabilità ex art 617 c.p.c., e pertanto, come evidenziato in dottrina, il mezzo proponibile deve dunque individuarsi nell'opposizione ex art.615 c.p.c.
L'appellante ribadiva che la locazione era pacificamente opponibile alla procedura poiché avente data certa di registrazione antecedente al pignoramento e che il canone corrisposto al debitore esecutato in virtù di contratto di affitto di azienda non era vile né poteva considerarsi tale sulla base di una stima, disposta in sede di procedura esecutiva, non fondata su elementi obiettivi come dimostrato dalla documentazione dimessa in primo grado.
Secondo motivo di impugnazione.
L'appellante contestava la condanna alle spese tenuto conto che in ragione del mutamento giurisprudenziale intervenuto in corso di giudizio si sarebbe dovuto disporre la compensazione
Ragioni della decisione
L'appello va rigettato
Quanto al primo motivo d'impugnazione va rilevato che l'appellante, quale affittuaria dell'immobile, ha proposto opposizione al precetto per rilascio notificatole dall'ingiungente (il custode) sulla base del titolo esecutivo costituito dall'ordine di liberazione ex art.560 c.p.c.
pag. 5/9 Tale ordine di liberazione ex art.560 c.p.c. è stato emesso dal GE in data 14.7.2021 nella procedura esecutiva n.18/2019 ( procedura instaurata da Cassa rurale ed artigiana di Cortina d'Ampezzo prevedendosi Controparte_4
espressamente la messa in esecuzione del provvedimento da parte del custode (IVG) con nomina del legale che “procederà alla notifica del titolo esecutivo e del precetto per rilascio ed agli adempimenti consequenziali (ivi compresa l'attività di rilascio)” e l'ordinanza veniva munita di formula esecutiva telematica e notificata unitamente all'atto di precetto ( cfr. doc. allegato all'atto di citazione).
Ebbene in relazione all'impugnabilità da parte del terzo occupante dell'ordine di rilascio dell'immobile, va osservato che nel periodo di vigenza dell'art. 560 cod. proc civ. nel testo modificato dal decreto legge n.35/05 (conv. con mod. nella legge n.80/2005),
l'ordine di liberazione andava eseguito nelle forme delle ordinarie esecuzioni in forma specifica in quanto formalmente qualificato titolo esecutivo (cfr. Cass. 15 aprile 2015,
n. 7656) e si riteneva che nei confronti dello stesso potessero opporsi il debitore (o il creditore) con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ 17/12/2010, n.
25654) ed il terzo (originariamente) estraneo al processo con l'opposizione all'esecuzione (Cass. civ. 30/06/2010, n. 15623).Successivamente, in ragione delle modifiche all'art.560 c.p.c. di cui al d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla I. 30 giugno 2016, n. 119, l'ordine di liberazione è stato configurato come atto diverso da un titolo esecutivo, suscettibile di attuazione deformalizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice che lo ha emesso e per tale ragione è stata esclusa l'azionabilità delle ordinarie forme delle esecuzioni per rilascio di immobile. Come evidenziato dalla Suprema Corte “ L'ordine di liberazione resta esclusivamente atto del processo di espropriazione immobiliare, idoneo a dispiegare i suoi effetti nei confronti di coloro che in esso sono coinvolti e, quindi, anche del terzo destinatario dell'ordine di liberazione e, come osservato dalla Suprema Corte, “gli uni e l'altro troveranno tutela delle loro ragioni davanti al giudice dell'esecuzione, ma ormai esclusivamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi avverso quel provvedimento” (cfr. Cass. Civ. n.9670/2024).
Tanto premesso nel caso di specie l'opponente ha contestato il precetto per rilascio facendo valere profili di illegittimità dell'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c..
pag. 6/9 Correttamente il giudice di prime cure ha rilevato l'inammissibilità dell'opposizione ex art.615 c.p.c. perché, come sopra evidenziato, l'ordine di liberazione ex art.560 c.p.c. può essere impugnato solo a mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi da proposta nel termine previsto dall'art.617 c.p.c..
Né vale il riferimento svolto dall'appellante alla contestazione del diritto di procedere all'esecuzione per rilascio tenuto conto che non è stata svolta nessuna censura rispetto al precetto notificato o al diritto di procedere alla liberazione nei confronti dell'intimato secondo il titolo giudiziale fatto valere (ordine di liberazione) ma sono state proposte esclusivamente censure rispetto all'ordine di liberazione emesso dal GE, quale la contestata inopponibilità stante il contratto di affitto e l'inapplicabilità di quanto previsto dall'articolo 2923 comma 3 c.c.. Censure inammissibili perché possono essere proposte solo con l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. nel termine previsto ( con ricorso avanti al GE nei venti giorni dall'atto esecutivo – o dalla sua conoscibilità – nel caso di specie avvenuta al più tardi con la notifica del precetto )
Come evidenziato dalla Suprema Corte “È opportuno poi ricordare che la locazione "a canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento non è opponibile all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923, comma 3, cod. civ., ed è inopponibile anche alla procedura, e ai creditori che ad essa danno impulso, in ragione dell''interesse pubblicistico al rituale sviluppo del processo esecutivo, ovvero per un motivo di ordine pubblico processuale, che impone l'anticipazione degli effetti favorevoli dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia ultra partes di quest'ultimo; ne consegue che è pienamente legittima l'emanazione diretta, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'ordine di liberazione - con la successiva attuazione da parte del custode, senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva - avvalendosi delle stesse inopponibilità previste per l'aggiudicatario, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento trovare tutela delle loro ragioni nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 9877/2022, Cass. 12473/2023 e conf. .Cass civ n.28525/2024)
Tanto premesso va rigettato anche il secondo motivo d'impugnazione pag. 7/9 Rileva il Collegio come la condanna alle spese secondo soccombenza appare corretta tenuto conto che non vi è stato alcun recente mutamento giurisprudenziale come ritenuto dall'appellante..
L'art.560 c.p.c. secondo la formulazione post riforma BI (d.lgs. 10 ottobre 2022,
n.149) indica espressamente l'impugnabilità con l'opposizione ex art.617 c.p.c. recependo il costante orientamento giurisprudenziale sul punto. Come si legge nella relazione illustrativa “ l'opportuna integrazione di una espressa specificazione regime di impugnazione (opposizione agli atti esecutivi) dell'ordine di liberazione, anche qui senza valenza innovativa, ma meramente ricognitiva di quanto già statuito dall'art. 560
c.p.c. prima delle riforme del 2019 e di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di nomofilachia” ( cfr. relazione illustrativa al dlgs 10 ottobre 2022,
n.149 Gazzetta Ufficiale suppl. Straord. n.245 del 19 ottobre 2022)
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.346/2022, pubblicata in data 20/9/2022, del Tribunale di Belluno, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. a Parte_1
rifondere a in persona del Controparte_5
legale rappresentante p. t. le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
pag. 8/9 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t .
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2017/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione da on sede in Turi (Bari) Via Traversa Monopoli,1 –(C.F. Parte_1
e P.IVA )- in persona del legale rappresentante p.t. a, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall' Avv. Elisabetta Console
Appellante
contro
(C.F e P. IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p. t. difeso dall' Avv. Laura Fontana P.IVA_2
Appellata
Oggetto: Opposizione a precetto ( art.615 comma primo c.p.c.). Appello avverso la sentenza n. 346/22 pubblicata in data 20/9/2022 del Tribunale di Belluno
CONCLUSIONI
Per parte appellante Piaccia all' On. Corte adita, respinta ogni contraria istanza, provvedere come già richiesto in primo grado e poi come appresso: in via definitiva e nel merito : accogliere integralmente, per i motivi dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio, il proposto appello e, per l' effetto , in totale riforma della sentenza n.346/2022
,emessa il 6.9.2022 ,dalla dott.ssa Chiara Sandini giudice unico del tribunale di Belluno, nel procedimento n.992/2021 rg, depositata e pubblicata in data 20.9.2022,notificata il
21 settembre 2022, previa declaratoria di ammissibilità dell' opposizione ex art. 615 cpc proposta da nei confronti di – ivg di Belluno con atto Parte_1 CP_2
notificato il 6.10.2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che nuovamente si riportano: “ in via preliminare : sospendere immediatamente, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposto, per le causali innanzi esposte , concorrendo anche gravi motivi ed essendo l' opposizione fondata su prova scritta . in via definitiva e nel merito: dichiarare illegittima,inammissibile,nulla ed inefficace integralmente ovvero revocare in toto l' ordinanza emessa il 14.7.2021 dal tribunale di
Belluno,nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.18/2019 rge dell' anzidetto ufficio giudiziario,ex art.560 cpc, di liberazione dell' immobile adibito a struttura alberghiera e recettizia sito in comune di val di zoldo (Bl) sezione di Zoldo alto- fraz.Pecol,via pradel n.3 meglio e precisamente innanzi descritto per tutte le argomentazioni innanzi dedotte e di quelle rassegnate in primo grado che si richiamano per quanto di ragione e per l' effetto dichiarare nullo o inefficace integralmente l' atto di precetto opposto, notificato il 17.9.2021 da a ( e a hotel CP_2 Parte_1
Sporting srl ) perché fondato su ordinanza totalmente illegittima, inammissibile, nulla ed inefficace per i motivi su esposti.
Condannare l'opposta al pagamento, in favore dell' opponente, delle spese e dei compensi di questo giudizio “
e, conseguentemente, disattendere e rigettare tutte le eccezioni, istanze e conclusioni sollevate dall' odierna appellata in primo grado per tutti i motivi esposti in prime cure e proposti nel presente atto. e per l' effetto: condannare l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e compensi , oltre spese generali, iva e cap come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
pag. 2/9 Per parte appellata
Nel merito: rigettata ogni domanda formulata da controparte,
1) sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da ex art. Parte_1
348 bis C.P.C. in quanto lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
2) in mancanza di accoglimento della domanda di inammissibilità sopra formulata, sia rigettato il gravame proposto da perché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto per tutti i motivi esposti negli scritti in atti e sia conseguentemente confermata in toto la sentenza di primo grado n. 346/2022 del Tribunale di Belluno;
3) sia condannata l'appellante al pagamento delle spese legali sostenute dall'appellata, maggiorate del rimborso a forfait, CAP ed IVA come per legge, con riconoscimento dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e integrato dal D.M. Giustizia n. 147/2022 per fruizione facilitata dell'atto tramite collegamenti ipertestuali.
- in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte in questa sede in quanto superflue ed inconferenti.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con ordinanza di liberazione dell'immobile emessa ex art.560 c.p.c. dal GE del
Tribunale di Belluno, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare N.18/19 RGE veniva intimato all' Hotel Sporting s.r.l. quale proprietario dell' immobile, nonchè alla società per quanto di rispettiva competenza , di rilasciare libero Parte_1 da persone e cose, anche interposte, l' immobile sito in Comune di val di Zoldo (BL) sezione di Zoldo Alto-Fraz.Pecol,Via Pradel n.3, catastalmente identificato in NCEU catastalmente identificato in NCEU del Comune di Val di Zoldo ( BL) sezione di Zoldo
Alto al Fg.14,mapp.279 sub 3,Cat.F/1,area urbana di mq.40,00,P.T.e Fg.14,mapp.279 sub 4 ,cat D/2 ,RC €24.894,00,Piani S1-T-1-2-3,adibito a struttura alberghiera e recettizia” .
Su istanza di di Belluno, custode dell'immobile, l'ordinanza di Parte_2
liberazione veniva notificata in data 17.9.2021 unitamente al precetto di rilascio a conduttore dell'immobile in virtù di contratto di affitto di azienda. Parte_1
Giudizio di primo grado
pag. 3/9 Con atto di citazione notificato il 6.10.2021 , proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto fondato sull'ordinanza di liberazione dell'immobile emessa ex art.560 cpc dal GE del Tribunale di Belluno censurando l'illegittimità dell'ordinanza di liberazione dell'immobile stante l' opponibilità del contratto di affitto di azienda tra ed HOTEL NG Parte_1
RL (quest' ultima esecutata nella procedura esecutiva N.18/19 RG Tribunale di
Belluno), il cui canone non poteva essere ritenuto vile, come erroneamente ritenuto nella procedura, alla luce della dimessa documentazione consistente in altri contratti di affitto di azienda di alberghi ubicati nella stessa zona , risalenti ad analogo periodo e muniti di data certa.
Veniva inoltre eccepita la carenza di motivazione dell'ordinanza di liberazione ex art. 560 c.p.c. e contestata la stima in virtù della quale il canone corrisposto era stato considerato vile
Ritualmente costituita eccepiva l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione e, in ogni caso, la relativa infondatezza, chiedendone il rigetto .
Con la sentenza n.346/22, pubblicata in data 20/9/2022, il Tribunale di Belluno rigettava l'opposizione.
Il giudice di prime cure rilevava l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'ordine di liberazione ex art.560 c.p.c. in quanto il provvedimento risultava impugnabile con la sola opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. nei termini ivi previsti.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.346/22 del Tribunale di Belluno ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in Parte_1
primo grado.
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del Controparte_3
gravame con la conferma delle sentenze impugnate.
All'udienza del 26 novembre 2024 le parti costituite hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione pag. 4/9 L'appellante contesta la sentenza ove ha affermato l'impugnabilità dell'ordinanza di liberazione ex art.560 c.p.c. solo con l'opposizione ex art.617 c.p.c. deducendo che intendeva contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata e non anomalie relative alla regolarità del titolo e del precetto come previsto dall'art.617 c.p.c.. Ribadiva la proponibilità dell'opposizione ex art 615 c.p.c al fine di contestare l'opponibilità del contratto di affitto di azienda in quanto stipulato in data certa anteriore al pignoramento con previsione di un canone congruo.
L'appellante evidenziava come nessuna norma di legge imponeva il ricorso all'art.617
c.p.c. come unico mezzo d'impugnazione dell'ordine di liberazione, evidenziando che le modifiche introdotte all'articolo 560 c.p.c. da parte del dl 135/2018 non hanno indicato il mezzo d'impugnazione diversamente da quanto previsto nella precedente formulazione, ove risultava espressamente prevista l'impugnabilità ex art 617 c.p.c., e pertanto, come evidenziato in dottrina, il mezzo proponibile deve dunque individuarsi nell'opposizione ex art.615 c.p.c.
L'appellante ribadiva che la locazione era pacificamente opponibile alla procedura poiché avente data certa di registrazione antecedente al pignoramento e che il canone corrisposto al debitore esecutato in virtù di contratto di affitto di azienda non era vile né poteva considerarsi tale sulla base di una stima, disposta in sede di procedura esecutiva, non fondata su elementi obiettivi come dimostrato dalla documentazione dimessa in primo grado.
Secondo motivo di impugnazione.
L'appellante contestava la condanna alle spese tenuto conto che in ragione del mutamento giurisprudenziale intervenuto in corso di giudizio si sarebbe dovuto disporre la compensazione
Ragioni della decisione
L'appello va rigettato
Quanto al primo motivo d'impugnazione va rilevato che l'appellante, quale affittuaria dell'immobile, ha proposto opposizione al precetto per rilascio notificatole dall'ingiungente (il custode) sulla base del titolo esecutivo costituito dall'ordine di liberazione ex art.560 c.p.c.
pag. 5/9 Tale ordine di liberazione ex art.560 c.p.c. è stato emesso dal GE in data 14.7.2021 nella procedura esecutiva n.18/2019 ( procedura instaurata da Cassa rurale ed artigiana di Cortina d'Ampezzo prevedendosi Controparte_4
espressamente la messa in esecuzione del provvedimento da parte del custode (IVG) con nomina del legale che “procederà alla notifica del titolo esecutivo e del precetto per rilascio ed agli adempimenti consequenziali (ivi compresa l'attività di rilascio)” e l'ordinanza veniva munita di formula esecutiva telematica e notificata unitamente all'atto di precetto ( cfr. doc. allegato all'atto di citazione).
Ebbene in relazione all'impugnabilità da parte del terzo occupante dell'ordine di rilascio dell'immobile, va osservato che nel periodo di vigenza dell'art. 560 cod. proc civ. nel testo modificato dal decreto legge n.35/05 (conv. con mod. nella legge n.80/2005),
l'ordine di liberazione andava eseguito nelle forme delle ordinarie esecuzioni in forma specifica in quanto formalmente qualificato titolo esecutivo (cfr. Cass. 15 aprile 2015,
n. 7656) e si riteneva che nei confronti dello stesso potessero opporsi il debitore (o il creditore) con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ 17/12/2010, n.
25654) ed il terzo (originariamente) estraneo al processo con l'opposizione all'esecuzione (Cass. civ. 30/06/2010, n. 15623).Successivamente, in ragione delle modifiche all'art.560 c.p.c. di cui al d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla I. 30 giugno 2016, n. 119, l'ordine di liberazione è stato configurato come atto diverso da un titolo esecutivo, suscettibile di attuazione deformalizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice che lo ha emesso e per tale ragione è stata esclusa l'azionabilità delle ordinarie forme delle esecuzioni per rilascio di immobile. Come evidenziato dalla Suprema Corte “ L'ordine di liberazione resta esclusivamente atto del processo di espropriazione immobiliare, idoneo a dispiegare i suoi effetti nei confronti di coloro che in esso sono coinvolti e, quindi, anche del terzo destinatario dell'ordine di liberazione e, come osservato dalla Suprema Corte, “gli uni e l'altro troveranno tutela delle loro ragioni davanti al giudice dell'esecuzione, ma ormai esclusivamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi avverso quel provvedimento” (cfr. Cass. Civ. n.9670/2024).
Tanto premesso nel caso di specie l'opponente ha contestato il precetto per rilascio facendo valere profili di illegittimità dell'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c..
pag. 6/9 Correttamente il giudice di prime cure ha rilevato l'inammissibilità dell'opposizione ex art.615 c.p.c. perché, come sopra evidenziato, l'ordine di liberazione ex art.560 c.p.c. può essere impugnato solo a mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi da proposta nel termine previsto dall'art.617 c.p.c..
Né vale il riferimento svolto dall'appellante alla contestazione del diritto di procedere all'esecuzione per rilascio tenuto conto che non è stata svolta nessuna censura rispetto al precetto notificato o al diritto di procedere alla liberazione nei confronti dell'intimato secondo il titolo giudiziale fatto valere (ordine di liberazione) ma sono state proposte esclusivamente censure rispetto all'ordine di liberazione emesso dal GE, quale la contestata inopponibilità stante il contratto di affitto e l'inapplicabilità di quanto previsto dall'articolo 2923 comma 3 c.c.. Censure inammissibili perché possono essere proposte solo con l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. nel termine previsto ( con ricorso avanti al GE nei venti giorni dall'atto esecutivo – o dalla sua conoscibilità – nel caso di specie avvenuta al più tardi con la notifica del precetto )
Come evidenziato dalla Suprema Corte “È opportuno poi ricordare che la locazione "a canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento non è opponibile all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923, comma 3, cod. civ., ed è inopponibile anche alla procedura, e ai creditori che ad essa danno impulso, in ragione dell''interesse pubblicistico al rituale sviluppo del processo esecutivo, ovvero per un motivo di ordine pubblico processuale, che impone l'anticipazione degli effetti favorevoli dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia ultra partes di quest'ultimo; ne consegue che è pienamente legittima l'emanazione diretta, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'ordine di liberazione - con la successiva attuazione da parte del custode, senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva - avvalendosi delle stesse inopponibilità previste per l'aggiudicatario, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento trovare tutela delle loro ragioni nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 9877/2022, Cass. 12473/2023 e conf. .Cass civ n.28525/2024)
Tanto premesso va rigettato anche il secondo motivo d'impugnazione pag. 7/9 Rileva il Collegio come la condanna alle spese secondo soccombenza appare corretta tenuto conto che non vi è stato alcun recente mutamento giurisprudenziale come ritenuto dall'appellante..
L'art.560 c.p.c. secondo la formulazione post riforma BI (d.lgs. 10 ottobre 2022,
n.149) indica espressamente l'impugnabilità con l'opposizione ex art.617 c.p.c. recependo il costante orientamento giurisprudenziale sul punto. Come si legge nella relazione illustrativa “ l'opportuna integrazione di una espressa specificazione regime di impugnazione (opposizione agli atti esecutivi) dell'ordine di liberazione, anche qui senza valenza innovativa, ma meramente ricognitiva di quanto già statuito dall'art. 560
c.p.c. prima delle riforme del 2019 e di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di nomofilachia” ( cfr. relazione illustrativa al dlgs 10 ottobre 2022,
n.149 Gazzetta Ufficiale suppl. Straord. n.245 del 19 ottobre 2022)
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.346/2022, pubblicata in data 20/9/2022, del Tribunale di Belluno, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. a Parte_1
rifondere a in persona del Controparte_5
legale rappresentante p. t. le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
pag. 8/9 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t .
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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