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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 334/2023 RG di appello alla sentenza n. 2134/2023 pubblicata il 20.09.2023, pendente tra
domiciliato in RA AN (BR) presso lo studio dello Parte_1
Avv. Giovanni Iuspa dal quale è rappresentato e difeso;
appellante e
domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina CP_1
Lenoci dalla quale è rappresentato e difeso;
appellato
All'udienza del 4.04.2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con sentenza civile n. 24/89 resa dal Pretore di San Giorgio Jonico (TA)
e confermata in secondo grado dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 1090/99 era stata accolta l'azione di reintegrazione nel possesso promossa da nei Parte_1
confronti di , a seguito dell'abbattimento da parte del di un muro CP_1 CP_1
divisorio e sua ricostruzione con spessore (di 20 cm) inferiore a quello (di 50 cm) originario;
che in corso di esecuzione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi,
figlia di , aveva proposto opposizione di terzo quale Controparte_2 CP_1
litisconsorte necessario pretermesso, deducendo l'inopponibilità nei suoi confronti del precedente giudicato;
che l'opposizione era stata accolta con decisione del Tribunale di Grottaglie confermata anche in appello;
che, tuttavia, a dire dell'attore, il era CP_1
ancora tenuto al ripristino della situazione quo ante con la ricostruzione del muro comune abbattuto, con atto di citazione notificato il 26.06.2017 Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Taranto affinché, data l'onerosità del CP_1
ripristino dello stato dei luoghi, il fosse condannato al risarcimento del danno CP_1
per equivalente nella misura di € 20.000,00 oltre rivalutazione ed interessi, o della diversa somma determinata a mezzo di CTU.
Costituitosi tempestivamente, il eccepiva la decadenza dall'azione per il CP_1 decorso del termine annuale di cui all'art.1168 c. I c.c., eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e contestava comunque nel merito la fondatezza della domanda,
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata c.t.u., con la sentenza n.
2134/2023 il tribunale accoglieva le eccezioni di decadenza dall'azione e di prescrizione del diritto al risarcimento sollevate da parte convenuta, rigettandone la domanda.
Avverso tale decisione proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1
il 10.10.2023. Si costituiva il chiedendone il rigetto. CP_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale, per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che l'azione risarcitoria dei danni provocati al possesso dall'atto di spoglio, rientrando nel novero delle azioni possessorie, andasse proposta nel rispetto dello stesso termine di decadenza annuale decorrente dal compimento dell'atto lesivo.
L'appellante, a sostegno della sua tesi, pur non contestando la natura possessoria della domanda di risarcimento del danno, richiama l'orientamento a mente del quale la domanda di risarcimento, pur avendo contenuto possessorio, non è soggetta alla decadenza annuale di cui all'art. 1168 c.c., trovando invece applicazione in tema di illecito extracontrattuale il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.
(Cass. civ. sez. II 27.10.2005 n. 20875). Aggiunge il che i danni lamentati Pt_1 sarebbero da ritenersi “sostitutivi” del recupero del possesso per l'impossibilità di recuperare il bene oggetto di spoglio a causa della opposizione del terzo pretermesso e che essendo la domanda di risarcimento non nuova rispetto all'originaria azione di reintegrazione del possesso ma “implicitamente in essa contenuta”, non sarebbe decaduto dalla stessa.
Il motivo di appello non è condivisibile. Posto che in generale l'azione per il risarcimento del danno ha natura possessoria quando il danno allegato consista nella sola lesione del possesso (c.d. azione risarcitoria
“sostitutiva”) e quindi soggiace alle regole dettate per quella tutela in ordine al termine di decadenza per proporla, mentre non ha natura possessoria e rientra nella previsione generale dell'art. 2043 c.c., sottraendosi quindi a quelle regole, quando si lamenti anche la lesione di altri e ulteriori diritti del possessore (c.d. azione risarcitoria “integrativa”), sicché la privazione del possesso non esaurisca il danno, ma si presenti come causa di altre lesioni patrimoniali subite in via derivativa dallo spogliato (Cass. civ. sez. II
5.12.2006 n. 25899; conformi Cass. civ. sez. II 23.03.1995 n. 3377, Cass. civ. sez. II
28.02.1989 n. 1093), ritenuto che, diversamente opinando, si consentirebbe al soggetto decaduto dalla azione di reintegrazione per il mancato rispetto del termine decadenziale annuale previsto dall'art. 1168 c.c. di eludere detto termine ricorrendo all'alternativo rimedio dell'azione di risarcimento per equivalente, seppur tardivamente esperita, ritenuto cioè per ragioni sistematiche che l'azione risarcitoria avente ad oggetto lo stesso oggetto di tutela dell'azione possessorie sia soggetta al medesimo termine di decadenza, considerato che nel caso in esame, come si desume dopo un attento esame della domanda introduttiva di lite, il danno allegato di cui si chiede il risarcimento è costituito dalla sola lesione (perdita) del possesso del muro (tanto da aver chiesto l'attore a titolo risarcitorio le sole somme necessarie al ripristino del muro oggetto di spoglio) non avendo l'appellante allegato e tanto meno provato gli ulteriori pregiudizi conseguiti in via derivativa dallo spoglio, l'azione risarcitoria “sostitutiva” proposta dal era Pt_1 soggetta al termine annuale di decadenza di cui all'art. 1168 c. I c.c., termine ampiamente decorso tra lo spoglio avvenuto nel 1987 e la proposizione di questo giudizio nel 2017.
E si rileva che il richiamo alla sentenza 27.10.2005 n. 20875 della Corte di Cassazione fatto dall'appellante per perorare la tesi della non applicabilità del termine annuale di decadenza non è pertinente in quanto detta pronuncia riguardava il danno da perdita patrimoniale per il protrarsi dello spoglio o della turbativa, cioè riguardava non la perdita in se del possesso (come nel caso in esame), ma il danno “aggiuntivo” ed ulteriore della perdita patrimoniale che è seguita alla perdita del possesso, un danno che andava al di là dello spoglio e che era pertanto soggetto al solo termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c. Né può attribuirsi efficacia interruttiva del termine di decadenza al precedente giudizio possessorio e al procedimento per l'attuazione della tutela possessoria (poi opposto con successo da instaurati dal (efficacia interruttiva a cui Controparte_2 Pt_1 sembra voler il alludere affermando nell'atto di appello che l'azione Pt_1
risarcitoria non sarebbe nuova e sarebbe implicitamente contenuta in quella di reintegrazione) posto che, a parte ogni considerazione riguardante l'idoneità o meno della pronuncia inutiliter data (per la mancata citazione in giudizio di CP_2
a produrre effetti giuridici anche nei confronti di coloro che siano stati parti nel
[...]
relativo processo (per Cass. civ. sez. II 9.01.2023 n. 1533 una sentenza inutiliter data per difetto di contraddittorio non è idonea a produrre alcun effetto, anche nei confronti di coloro che hanno partecipato al giudizio), ovvero dei soggetti diversi dal litisconsorte necessario pretermesso, l'applicabilità delle norme riguardanti l'interruzione e la sospensione della prescrizione (anche dell'art.2945 c. II c.c.) al diverso istituto della decadenza è escluso dall'art.2964 c.c.
Va perciò confermata la conclusione dell'inammissibilità dell'azione risarcitoria per superamento del termine di cui all'art.1168 c. I c.c.
Restano assorbiti ogni altro motivo di appello e ogni altra questione.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso alla controparte delle spese di lite di questo grado, liquidate nella misura prossima ai parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n. 55 non avendo comportato la causa la trattazione di questioni complesse, con distrazione a favore dell'avv. Maria Cristina Lenoci che ne ha fatto istanza (v. difese conclusive scritte).
Al rigetto del gravame consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Pt_1
pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c. 1quater,
d.p.r. 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2134/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di con atto di citazione Parte_1 CP_1
notificato il 10.10.2023, così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 CP_1
presente giudizio d'appello liquidate in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Maria Cristina Lenoci.
Sussistono i presupposti, ex art. 13 c. 1 quater d.p.r. 30.05.2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello versato per la stessa impugnazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 334/2023 RG di appello alla sentenza n. 2134/2023 pubblicata il 20.09.2023, pendente tra
domiciliato in RA AN (BR) presso lo studio dello Parte_1
Avv. Giovanni Iuspa dal quale è rappresentato e difeso;
appellante e
domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina CP_1
Lenoci dalla quale è rappresentato e difeso;
appellato
All'udienza del 4.04.2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con sentenza civile n. 24/89 resa dal Pretore di San Giorgio Jonico (TA)
e confermata in secondo grado dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 1090/99 era stata accolta l'azione di reintegrazione nel possesso promossa da nei Parte_1
confronti di , a seguito dell'abbattimento da parte del di un muro CP_1 CP_1
divisorio e sua ricostruzione con spessore (di 20 cm) inferiore a quello (di 50 cm) originario;
che in corso di esecuzione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi,
figlia di , aveva proposto opposizione di terzo quale Controparte_2 CP_1
litisconsorte necessario pretermesso, deducendo l'inopponibilità nei suoi confronti del precedente giudicato;
che l'opposizione era stata accolta con decisione del Tribunale di Grottaglie confermata anche in appello;
che, tuttavia, a dire dell'attore, il era CP_1
ancora tenuto al ripristino della situazione quo ante con la ricostruzione del muro comune abbattuto, con atto di citazione notificato il 26.06.2017 Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Taranto affinché, data l'onerosità del CP_1
ripristino dello stato dei luoghi, il fosse condannato al risarcimento del danno CP_1
per equivalente nella misura di € 20.000,00 oltre rivalutazione ed interessi, o della diversa somma determinata a mezzo di CTU.
Costituitosi tempestivamente, il eccepiva la decadenza dall'azione per il CP_1 decorso del termine annuale di cui all'art.1168 c. I c.c., eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e contestava comunque nel merito la fondatezza della domanda,
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata c.t.u., con la sentenza n.
2134/2023 il tribunale accoglieva le eccezioni di decadenza dall'azione e di prescrizione del diritto al risarcimento sollevate da parte convenuta, rigettandone la domanda.
Avverso tale decisione proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1
il 10.10.2023. Si costituiva il chiedendone il rigetto. CP_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale, per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che l'azione risarcitoria dei danni provocati al possesso dall'atto di spoglio, rientrando nel novero delle azioni possessorie, andasse proposta nel rispetto dello stesso termine di decadenza annuale decorrente dal compimento dell'atto lesivo.
L'appellante, a sostegno della sua tesi, pur non contestando la natura possessoria della domanda di risarcimento del danno, richiama l'orientamento a mente del quale la domanda di risarcimento, pur avendo contenuto possessorio, non è soggetta alla decadenza annuale di cui all'art. 1168 c.c., trovando invece applicazione in tema di illecito extracontrattuale il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.
(Cass. civ. sez. II 27.10.2005 n. 20875). Aggiunge il che i danni lamentati Pt_1 sarebbero da ritenersi “sostitutivi” del recupero del possesso per l'impossibilità di recuperare il bene oggetto di spoglio a causa della opposizione del terzo pretermesso e che essendo la domanda di risarcimento non nuova rispetto all'originaria azione di reintegrazione del possesso ma “implicitamente in essa contenuta”, non sarebbe decaduto dalla stessa.
Il motivo di appello non è condivisibile. Posto che in generale l'azione per il risarcimento del danno ha natura possessoria quando il danno allegato consista nella sola lesione del possesso (c.d. azione risarcitoria
“sostitutiva”) e quindi soggiace alle regole dettate per quella tutela in ordine al termine di decadenza per proporla, mentre non ha natura possessoria e rientra nella previsione generale dell'art. 2043 c.c., sottraendosi quindi a quelle regole, quando si lamenti anche la lesione di altri e ulteriori diritti del possessore (c.d. azione risarcitoria “integrativa”), sicché la privazione del possesso non esaurisca il danno, ma si presenti come causa di altre lesioni patrimoniali subite in via derivativa dallo spogliato (Cass. civ. sez. II
5.12.2006 n. 25899; conformi Cass. civ. sez. II 23.03.1995 n. 3377, Cass. civ. sez. II
28.02.1989 n. 1093), ritenuto che, diversamente opinando, si consentirebbe al soggetto decaduto dalla azione di reintegrazione per il mancato rispetto del termine decadenziale annuale previsto dall'art. 1168 c.c. di eludere detto termine ricorrendo all'alternativo rimedio dell'azione di risarcimento per equivalente, seppur tardivamente esperita, ritenuto cioè per ragioni sistematiche che l'azione risarcitoria avente ad oggetto lo stesso oggetto di tutela dell'azione possessorie sia soggetta al medesimo termine di decadenza, considerato che nel caso in esame, come si desume dopo un attento esame della domanda introduttiva di lite, il danno allegato di cui si chiede il risarcimento è costituito dalla sola lesione (perdita) del possesso del muro (tanto da aver chiesto l'attore a titolo risarcitorio le sole somme necessarie al ripristino del muro oggetto di spoglio) non avendo l'appellante allegato e tanto meno provato gli ulteriori pregiudizi conseguiti in via derivativa dallo spoglio, l'azione risarcitoria “sostitutiva” proposta dal era Pt_1 soggetta al termine annuale di decadenza di cui all'art. 1168 c. I c.c., termine ampiamente decorso tra lo spoglio avvenuto nel 1987 e la proposizione di questo giudizio nel 2017.
E si rileva che il richiamo alla sentenza 27.10.2005 n. 20875 della Corte di Cassazione fatto dall'appellante per perorare la tesi della non applicabilità del termine annuale di decadenza non è pertinente in quanto detta pronuncia riguardava il danno da perdita patrimoniale per il protrarsi dello spoglio o della turbativa, cioè riguardava non la perdita in se del possesso (come nel caso in esame), ma il danno “aggiuntivo” ed ulteriore della perdita patrimoniale che è seguita alla perdita del possesso, un danno che andava al di là dello spoglio e che era pertanto soggetto al solo termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c. Né può attribuirsi efficacia interruttiva del termine di decadenza al precedente giudizio possessorio e al procedimento per l'attuazione della tutela possessoria (poi opposto con successo da instaurati dal (efficacia interruttiva a cui Controparte_2 Pt_1 sembra voler il alludere affermando nell'atto di appello che l'azione Pt_1
risarcitoria non sarebbe nuova e sarebbe implicitamente contenuta in quella di reintegrazione) posto che, a parte ogni considerazione riguardante l'idoneità o meno della pronuncia inutiliter data (per la mancata citazione in giudizio di CP_2
a produrre effetti giuridici anche nei confronti di coloro che siano stati parti nel
[...]
relativo processo (per Cass. civ. sez. II 9.01.2023 n. 1533 una sentenza inutiliter data per difetto di contraddittorio non è idonea a produrre alcun effetto, anche nei confronti di coloro che hanno partecipato al giudizio), ovvero dei soggetti diversi dal litisconsorte necessario pretermesso, l'applicabilità delle norme riguardanti l'interruzione e la sospensione della prescrizione (anche dell'art.2945 c. II c.c.) al diverso istituto della decadenza è escluso dall'art.2964 c.c.
Va perciò confermata la conclusione dell'inammissibilità dell'azione risarcitoria per superamento del termine di cui all'art.1168 c. I c.c.
Restano assorbiti ogni altro motivo di appello e ogni altra questione.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso alla controparte delle spese di lite di questo grado, liquidate nella misura prossima ai parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n. 55 non avendo comportato la causa la trattazione di questioni complesse, con distrazione a favore dell'avv. Maria Cristina Lenoci che ne ha fatto istanza (v. difese conclusive scritte).
Al rigetto del gravame consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Pt_1
pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c. 1quater,
d.p.r. 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2134/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di con atto di citazione Parte_1 CP_1
notificato il 10.10.2023, così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 CP_1
presente giudizio d'appello liquidate in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Maria Cristina Lenoci.
Sussistono i presupposti, ex art. 13 c. 1 quater d.p.r. 30.05.2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello versato per la stessa impugnazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale d.ssa Anna Maria Marra