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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/12/2024, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente, dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore, dott.ssa Giulia Orefice giudice, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1602 del 2023 R.G., assunta in riserva in data
29 novembre 2024, pendente tra nato a [...] in data [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Vincenzo Ciaccio ed elettivamente domiciliato in Catanzaro presso lo studio del medesimo difensore, e , nata a [...]_1
Terme (CZ) in data 10 dicembre 1992 (C.F. , C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Veneziano ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) presso lo studio del medesimo difensore;
nonché
Pubblico Ministero in sede intervenuto ex lege
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 29 dicembre 2023, e Parte_1 [...]
, nell'adire congiuntamente l'intestato Tribunale, hanno _1
chiesto la pronuncia cumulativa di separazione e di scioglimento del matrimonio e, a tal fine, hanno dedotto di avere contratto matrimonio in data
12 settembre 2020, nel comune di Nocera Terinese (CZ), e che dalla loro unione, in data 22 gennaio 2021, è nata la figlia Per_1
Gli atti del giudizio sono stati ritualmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Con sentenza non definitiva n. 109 del 2024, depositata in data 28 febbraio
2024, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e, con ordinanza depositata in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, verificata la decorrenza dei termini nonché la conferma delle condizioni già formulate nel ricorso introduttivo, venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
****
Alla stregua delle risultanze in atti, il collegio ritiene che la domanda di divorzio vada accolta in quanto: si è perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898; sono decorsi i termini di legge dalla sentenza di separazione n. 109 del 2024 depositata in data 28 febbraio 2024; la separazione è perdurata ininterrottamente.
I coniugi hanno chiesto l'accoglimento della domanda e la conferma delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo che di seguito si riportano:
“2. Confermare la dimora coniugale, di proprietà della sig.ra _1
, sita nel Comune di Vibo Valentia, Via San Pio da Pietralcina snc,
[...]
quale dimora della figlia nell'interesse della stessa figlia Per_1
minorenne ivi stabilmente convivente e fin tanto che la stessa non avrà raggiunto la maggiore età nonché l'autosufficienza economica. PIANO 2 GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE 3. Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente e pariteticamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, con tutti i diritti ed i doveri che la legge per essi prevede ed ordina.
4. Confermare che genitori dovranno consultarsi per qualsivoglia determinazione inerente la figlia nonché afferente all'impostazione del modello educativo della stessa, all'indirizzo scolastico, alla salute o, comunque, alle scelte tutte che appaiano determinanti per il suo futuro, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare che la figlia resterà collocata prevalentemente presso la dimora materna ed Per_1
il padre potrà esercitare il DIRITTO DI VISITA secondo le seguenti cadenze:
5/a) Le festività comandate (natalizie, pasquali etc.) saranno trascorse dalla minore con entrambi i genitori seguendo il criterio dell'alternanza e precisamente le parti convengono che ove il Natale (giorni 24-25 dicembre) venga trascorso con il padre, il Capodanno (31 dicembre - 1 gennaio) sia trascorso con la madre, e viceversa. 5/b) I genitori potranno di volta in volta modificare occasionalmente i giorni e gli orari in cui il papà potrà vedere la piccola compatibilmente con le esigenze lavorative di Per_1
entrambi e tenendo conto delle primarie necessità della minore. 5/c) Sino al compimento dei tre anni di età della figlia le parti convengono Per_1
che il diritto di visita da parte del padre avverrà in presenza della madre ovvero in sua assenza previo consenso di quest'ultima. 5/d) Successivamente al compimento dei tre anni di età della figlia il padre potrà Per_1
esercitare il proprio diritto di visita senza la presenza della madre. 5/e) I ricorrenti, sempre secondo il principio dell'alternanza, si accorderanno 3 anche sulle vacanze estive, tenuto conto dei periodi di ferie goduti e concordando, altresì, più flessibili modalità d'incontro sempre alla luce delle esigenze del minore. In ogni caso, sin da ora, gli stessi concordano che nelle vacanze estive il diritto di visita del padre possa essere esercitato, previo consenso della madre, con maggiore flessibilità con riferimento ai giorni ed alle fasce orarie stabilite. Successivamente al compimento dei tre anni della piccola il padre potrà trascorrere nel periodo di vacanze estive Per_1
compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno, almeno una settimana (delle due settimane concesse dal proprio datore di lavoro) da solo con la figlia, nel rispetto della volontà di quest'ultima. In ogni caso resta fermo il diritto della madre di interloquire telefonicamente con il sig. Pt_1
e con la figlia 6. Confermare che il sig. verserà alla sig.ra Per_1 Pt_1
la somma di euro 250,00 mensili per il mantenimento della figlia _1
tramite accredito sul conto corrente intestato alla madre, sino al Per_1
raggiungimento della maggiore età, presso le seguenti coordinate bancarie
IBAN[...], intestato a , Controparte_1
presso BPER Agenzia di Vibo Valentia. Tale importo, sarà destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita della figlia minore e verrà versato in concomitanza dell'accredito dello stipendio mensile al ricorrente da parte del datore di lavoro e, comunque, entro e non oltre giorno 30 di ogni mese. Lo stesso importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. 7) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia, sempre documentate, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche urgenti, non richiedono il preventivo consensi dell'altro genitore.
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanza, 4 richiedono invece il preventivo consenso dell'altro genitore.
8. Confermare che l'Assegno Unico sia erogato in favore di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
9. Confermare che i ricorrenti siano esonerati reciprocamente dal versamento all'assegno di mantenimento, considerato che entrambi sono autosufficienti e godono di un autonomo reddito. 10. Confermare che ogni ulteriore rapporto economico tra gli stessi è stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione. 11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poterle porre a fondamento della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti per come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1602 del 2023 R.G., così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Nocera Terinese, in data 12 settembre 2020, tra e , Parte_1 Controparte_1
sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Nocera Terinese ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. per le annotazioni di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 e per le altre incombenze di legge
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Nocera
Terinese, anno 2020, parte II, serie C, n. 7);
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il giudice relatore Il presidente 5 dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente, dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore, dott.ssa Giulia Orefice giudice, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1602 del 2023 R.G., assunta in riserva in data
29 novembre 2024, pendente tra nato a [...] in data [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Vincenzo Ciaccio ed elettivamente domiciliato in Catanzaro presso lo studio del medesimo difensore, e , nata a [...]_1
Terme (CZ) in data 10 dicembre 1992 (C.F. , C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Veneziano ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) presso lo studio del medesimo difensore;
nonché
Pubblico Ministero in sede intervenuto ex lege
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 29 dicembre 2023, e Parte_1 [...]
, nell'adire congiuntamente l'intestato Tribunale, hanno _1
chiesto la pronuncia cumulativa di separazione e di scioglimento del matrimonio e, a tal fine, hanno dedotto di avere contratto matrimonio in data
12 settembre 2020, nel comune di Nocera Terinese (CZ), e che dalla loro unione, in data 22 gennaio 2021, è nata la figlia Per_1
Gli atti del giudizio sono stati ritualmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Con sentenza non definitiva n. 109 del 2024, depositata in data 28 febbraio
2024, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e, con ordinanza depositata in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, verificata la decorrenza dei termini nonché la conferma delle condizioni già formulate nel ricorso introduttivo, venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
****
Alla stregua delle risultanze in atti, il collegio ritiene che la domanda di divorzio vada accolta in quanto: si è perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898; sono decorsi i termini di legge dalla sentenza di separazione n. 109 del 2024 depositata in data 28 febbraio 2024; la separazione è perdurata ininterrottamente.
I coniugi hanno chiesto l'accoglimento della domanda e la conferma delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo che di seguito si riportano:
“2. Confermare la dimora coniugale, di proprietà della sig.ra _1
, sita nel Comune di Vibo Valentia, Via San Pio da Pietralcina snc,
[...]
quale dimora della figlia nell'interesse della stessa figlia Per_1
minorenne ivi stabilmente convivente e fin tanto che la stessa non avrà raggiunto la maggiore età nonché l'autosufficienza economica. PIANO 2 GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE 3. Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente e pariteticamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, con tutti i diritti ed i doveri che la legge per essi prevede ed ordina.
4. Confermare che genitori dovranno consultarsi per qualsivoglia determinazione inerente la figlia nonché afferente all'impostazione del modello educativo della stessa, all'indirizzo scolastico, alla salute o, comunque, alle scelte tutte che appaiano determinanti per il suo futuro, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare che la figlia resterà collocata prevalentemente presso la dimora materna ed Per_1
il padre potrà esercitare il DIRITTO DI VISITA secondo le seguenti cadenze:
5/a) Le festività comandate (natalizie, pasquali etc.) saranno trascorse dalla minore con entrambi i genitori seguendo il criterio dell'alternanza e precisamente le parti convengono che ove il Natale (giorni 24-25 dicembre) venga trascorso con il padre, il Capodanno (31 dicembre - 1 gennaio) sia trascorso con la madre, e viceversa. 5/b) I genitori potranno di volta in volta modificare occasionalmente i giorni e gli orari in cui il papà potrà vedere la piccola compatibilmente con le esigenze lavorative di Per_1
entrambi e tenendo conto delle primarie necessità della minore. 5/c) Sino al compimento dei tre anni di età della figlia le parti convengono Per_1
che il diritto di visita da parte del padre avverrà in presenza della madre ovvero in sua assenza previo consenso di quest'ultima. 5/d) Successivamente al compimento dei tre anni di età della figlia il padre potrà Per_1
esercitare il proprio diritto di visita senza la presenza della madre. 5/e) I ricorrenti, sempre secondo il principio dell'alternanza, si accorderanno 3 anche sulle vacanze estive, tenuto conto dei periodi di ferie goduti e concordando, altresì, più flessibili modalità d'incontro sempre alla luce delle esigenze del minore. In ogni caso, sin da ora, gli stessi concordano che nelle vacanze estive il diritto di visita del padre possa essere esercitato, previo consenso della madre, con maggiore flessibilità con riferimento ai giorni ed alle fasce orarie stabilite. Successivamente al compimento dei tre anni della piccola il padre potrà trascorrere nel periodo di vacanze estive Per_1
compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno, almeno una settimana (delle due settimane concesse dal proprio datore di lavoro) da solo con la figlia, nel rispetto della volontà di quest'ultima. In ogni caso resta fermo il diritto della madre di interloquire telefonicamente con il sig. Pt_1
e con la figlia 6. Confermare che il sig. verserà alla sig.ra Per_1 Pt_1
la somma di euro 250,00 mensili per il mantenimento della figlia _1
tramite accredito sul conto corrente intestato alla madre, sino al Per_1
raggiungimento della maggiore età, presso le seguenti coordinate bancarie
IBAN[...], intestato a , Controparte_1
presso BPER Agenzia di Vibo Valentia. Tale importo, sarà destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita della figlia minore e verrà versato in concomitanza dell'accredito dello stipendio mensile al ricorrente da parte del datore di lavoro e, comunque, entro e non oltre giorno 30 di ogni mese. Lo stesso importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. 7) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia, sempre documentate, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche urgenti, non richiedono il preventivo consensi dell'altro genitore.
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanza, 4 richiedono invece il preventivo consenso dell'altro genitore.
8. Confermare che l'Assegno Unico sia erogato in favore di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
9. Confermare che i ricorrenti siano esonerati reciprocamente dal versamento all'assegno di mantenimento, considerato che entrambi sono autosufficienti e godono di un autonomo reddito. 10. Confermare che ogni ulteriore rapporto economico tra gli stessi è stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione. 11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poterle porre a fondamento della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti per come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1602 del 2023 R.G., così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Nocera Terinese, in data 12 settembre 2020, tra e , Parte_1 Controparte_1
sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Nocera Terinese ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. per le annotazioni di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 e per le altre incombenze di legge
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Nocera
Terinese, anno 2020, parte II, serie C, n. 7);
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il giudice relatore Il presidente 5 dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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