Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 5648 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. INGLIMA VINCENZO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
- SEDE LEGALE (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
All'udienza del 23.05.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 commi 1 e 2 disp. att.
c.p.c.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 6.06.2022, la ricorrente proponeva opposizione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
domanda di componenti del nucleo familiare con piena disponibilità di veicoli
aventi caratteristiche indicate nell'art. 2, co. 1, c), 1) L. 26/2019”, erano infondate. In particolare, precisava di avere comunicato nella DSU sopra richiamata il possesso del veicolo FN771ZM (cfr. copia libretto di circolazione), la targa del veicolo in questione veniva smarrita e, pertanto,
successivamente la vettura “veniva ri-targata con le cifre ZA335NW come
dimostra il NUOVO libretto di circolazione auto che si pone in allegato “ ( cfr.
ricorso e doc. allegato)
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1
ed evidenziando che la prestazione richiesta, inizialmente concessa, era stata poi
Part
“revocata su segnalazione dell' per possesso di un autoveicolo avente le
caratteristiche indicate all'art. 2 c.1 L. 26/2019. Per la precisione si tratta di un
autoveicolo di cilindrata superiore a 1600 cc immatricolato nei due anni
precedenti la domanda. Infatti, dall'esame della carta di circolazione prodotta
dal ricorrente si evince che l'auto targata Fn771zn è stata immatricolata per la
prima volta il 23/4/2018 (punto B) e che la cilindrata corrisponde a 2776 cc
(punto P.1)”.
Indi, istruita documentalmente e disposta ex art 421 c.p.c. l'assunzione di informazioni richiesta dall' mediante l'audizione del funzionario CP_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Parte la causa veniva rinviata all'odierna udienza di discussione e in pari data decisa.
Il ricorso va rigettato.
Ai fini del reddito di cittadinanza, deve prendersi in considerazione la lettera dell'art. 2 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta
Ufficiale -Serie generale -n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26:
“ Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al
momento della presentazione della domanda e per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti
di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio
deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte
dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della
presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio,
in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il
nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del
patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del
patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di
euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di
ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali
sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con
disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito
familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La
predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di
cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in
cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione
sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata “DSU”); c) con riferimento
al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve
essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli
immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di
autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata
superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi
gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in
favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun
componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena
disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171; 2. …”
Pertanto, per poter accedere al reddito di cittadinanza, la normativa in esame richiede che il nucleo familiare interessato sia in possesso – cumulativamente, al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del trattamento - del requisito afferente alla cittadinanza ed alla residenza, nonché in possesso del requisito reddituale e patrimoniale, come sopra puntualmente individuati.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Infine, è altresì necessario il possesso del requisito afferente al godimento dei beni durevoli, vale a dire l'assenza di titolarità o di piena disponibilità, da parte di ogni componente familiare, di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti l'istanza amministrativa, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, fatti i salvi i casi in cui per siffatti veicoli sia prevista una agevolazione di natura fiscale in favore delle persone con disabilità.
Del pari, nessun componente il nucleo familiare deve poi risultare titolare o avente la piena disponibilità di navi o imbarcazioni da diporto.
Senonché, dall'istruttoria svolta è emerso che, alla data di presentazione della predetta domanda, 12/03/2019, il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere al trattamento in esame, ed in particolare del requisito relativo alla carenza di titolarità o di piena disponibilità di autoveicoli di
cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc,
immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti” (art. 2, comma 1, lett. c).
Infatti, dall'esame della carta di circolazione prodotta dal ricorrente e dalle
Par dichiarazioni rese dal funzionario si evince che l'auto targata Fn771zn è stata immatricolata per la prima volta il 23/4/2018 (punto B) e che la cilindrata corrisponde a 2776 cc (punto P.1).
Per tale motivo il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla in ordine alle spese di lite in presenza di dichiarazione ex art. 152 commi 1 e
2 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 22/05/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 6 -
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro