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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Volontaria Giurisdizione -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1601/2025 V.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (avv. Simonetta Geroldi) Parte_1 per l'adozione di nato a [...] il [...] Persona_1 con l'intervento del
Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «adozione di persona maggiore di età»
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha richiesto di adottare di stato libero, figlio di e Persona_1 Persona_2
Persona_3
Dai documenti prodotti risulta provata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 291
e ss c.c., in particolare con riguardo all'età dell'adottando e dell'adottante.
Il giudice delegato, all'udienza dell'11 giugno 2025, ha raccolto il consenso dell'adottante e dell'adottando. L'assenso dei genitori biologici dell'adottando è stato prestato per iscritto e documentato col ricorso.
Dai documenti prodotti risulta provato che l'adozione convenga all'adottando a norma dell'art. 312 c.c., come si rileva anche dalla informativa trasmessa dalla Questura di Brescia. L'adottato vorrebbe conservare inalterato il suo cognome. Questa richiesta non può essere accolta, poiché l'assunzione del cognome dell'adottante costituisce segno esteriore imprescindibile dell'adozione. Il giudice delle leggi si è pronunziato due volte, in tempi recenti, sul tema del cognome nell'adozione di maggiorenne (decisioni n. 135/2023 e n. 53/2025), ma la necessità, per l'adottato, di assumere il cognome dell'adottante è rimasta intatta.
Di conseguenza, l'adottando, a norma dell'art. 299 comma 1 c.c., assumerà il cognome
”, anteponendolo al proprio. Pt_1
Nulla sulle spese di lite, stante la natura di giurisdizione volontaria del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara l'adozione, a norma degli artt. 291 e ss. c.c., di da parte di Persona_1 [...]
Parte_1
2. dispone che l'adottato assuma il cognome ”, anteponendolo al proprio;
Pt_1
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di pubblicità a norma dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Volontaria Giurisdizione -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1601/2025 V.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (avv. Simonetta Geroldi) Parte_1 per l'adozione di nato a [...] il [...] Persona_1 con l'intervento del
Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «adozione di persona maggiore di età»
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha richiesto di adottare di stato libero, figlio di e Persona_1 Persona_2
Persona_3
Dai documenti prodotti risulta provata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 291
e ss c.c., in particolare con riguardo all'età dell'adottando e dell'adottante.
Il giudice delegato, all'udienza dell'11 giugno 2025, ha raccolto il consenso dell'adottante e dell'adottando. L'assenso dei genitori biologici dell'adottando è stato prestato per iscritto e documentato col ricorso.
Dai documenti prodotti risulta provato che l'adozione convenga all'adottando a norma dell'art. 312 c.c., come si rileva anche dalla informativa trasmessa dalla Questura di Brescia. L'adottato vorrebbe conservare inalterato il suo cognome. Questa richiesta non può essere accolta, poiché l'assunzione del cognome dell'adottante costituisce segno esteriore imprescindibile dell'adozione. Il giudice delle leggi si è pronunziato due volte, in tempi recenti, sul tema del cognome nell'adozione di maggiorenne (decisioni n. 135/2023 e n. 53/2025), ma la necessità, per l'adottato, di assumere il cognome dell'adottante è rimasta intatta.
Di conseguenza, l'adottando, a norma dell'art. 299 comma 1 c.c., assumerà il cognome
”, anteponendolo al proprio. Pt_1
Nulla sulle spese di lite, stante la natura di giurisdizione volontaria del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara l'adozione, a norma degli artt. 291 e ss. c.c., di da parte di Persona_1 [...]
Parte_1
2. dispone che l'adottato assuma il cognome ”, anteponendolo al proprio;
Pt_1
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di pubblicità a norma dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli