TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 21 maggio 2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4994/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso, presso il cui Parte_1 indirizzo telematico è elettivamente domiciliato ricorrente contro
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
i resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 27/05/2024, parte ricorrente ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' al recupero dell'indebito, comunicato dall' con CP_1 CP_1 nota in data 20.07.2018 per 3,77, somme asseritamene percepite senza sulla prestazione di CP_2
Eccepiva la ge iesta di recupero e la impossibilità di individuare i termini ed i motivi della obbligazione restitutoria anche in conseguenza del fatto di non essere mai venuto a conoscenza della cancellazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo. Eccepiva, inoltre, la infondatezza della pretesa, anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'Istituto. Si costituiva l' eccependo la correttezza del recupero, anche sotto il profilo del rituale CP_1 invio di tutti g prescritti, ivi compreso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro (presupposto dell'erogazione della indennità di disoccupazione) ed assumendo essere, la richiesta avanzata, soggiacente alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c. Specificava l'Istituto che il rapporto di lavoro presupposto dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione era stato disconosciuto con accertamento ispettivo eseguito in data 04.04.18, presso la società edile D.M.SRLs, (presunta) datrice di lavoro dell' odierno ricorrente, per tutto il periodo in contestazione. Gli accertamenti consentivano di verificare l'insussistenza del rapporto di lavoro.
1 Osserva
A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' , è onere del lavoratore CP_1 dimostrare – con prove precise e rigorose – tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro intrattenuto e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione.
Seppure così non fosse, l' ha dimostrato la natura fittizia dei rapporti di lavoro riguardanti CP_1
l'odierno ricorrente e, comunque, l'impossibilità di ricondurli allo schema della subordinazine.
L'Istituto ha versato in atti copia del verbale di accertamento ispettivo 2017017949/DDL effettuato dai Funzionari e in data 18-12-2017 presso la presunta CP_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5 datrice di Lavoro DM SRLS, corrente in San Severo ed esercente attività di costruzione edifici residenziali e non residenziali.
La compagine aveva quale socio unico tale Persona_1
Nel periodo in verifica la Società risulta avere denunciato le assunzioni dei soggetti indicati- negli anni 2014 e 2015- nelle tabelle a pg. 3 e segg. del verbale di accertamento;
tra costoro l'odierno ricorrente (9 settimane nel 2014; 13 settimane nel 2015). Parte_1
Anzitutto gli Ispettori hanno accertata la totale inadempienza contributiva della Società; tale circostanza, seppure non ancora di per sé sola decisiva, è un forte argomento di prova nella prospettiva della regola dell'automatismo della tutela previdenziale. Sentito dagli Ispettori in data 12-10-2017, (che si dichiarava bracciante agricolo Persona_1
e privo di alcuna esperienza lavorativa pregressa) ha fatto riferimento al ed a Parte_1
come soci (non pure dipendenti) della compagine, costituita per la realizzazione Parte_6 di un edificio in Foggia;
ha inoltre dichiarato- inverosimilmente- di non conoscere i soggetti assunti indicati nelle denunce, fatta salva la IG (denunciata per 18 settimane nel 2014 e Persona_2 5 settimane nel 2015), propria cugina e moglie dell'altro presunto socio Parte_6
La dichiarazione del laddove assume avere realizzato i lavori di costruzione di un Per_1 fabbricato solo con l'ausilio dei due soci (non trascurando che la compagine avrebbe avuto struttura unipersonale, unico socio il citato si pone in evidentissimo contrasto con le dichiarazioni Per_1 di assunzione evidentemente effettuate per finalità, illecita, facilmente intuibile. A pg. 4 e segg. del verbale, gli ispettori hanno evidenziato le incongruenze delle dichiarazioni rese dai signori , , , nonché Testimone_1 Testimone_2 Persona_3 Parte_6 dall'odierno ricorrente;
quest'ultimo- in particolare- dichiarava di avere lavorato da solo per circa tre o quattro mesi, senza ricevere direttive o controlli dal (presunto titolare della società Per_1 della quale sarebbe stato dipendente) . Ad ulteriore dimostrazione della natura fittizia dell'attività di costruzioni della società, veniva rilevato che- pur avendo il dichiarato di avere lavorato solo nella città di Foggia- una Per_1 della fatture esibite (su un totale di 5, una delle quali annullata) faceva riferimento a lavori effettuati nella città di Vasto;
nessuna movimentazione bancaria andava a suffragare le fatture né risultavano acquisiti di materiale da costruzione;
ancora la società era totalmente inadempiente quanto alle dichiarazioni IVA e dei redditi.
Neppure la società risultava iscritta alla Cassa Edile. Pure condivisibile l'assunto ispettivo fondato sulla sproporzione tra i modestissimi introiti di cui alle citate fattura ed i costi di manodopera, compendiati nella tabella a pg. 6 del verbale.
Ad ulteriore riprova della costituzione fittizia della intera compagine, le dichiarazioni rese da (unico socio in periodo successivo a quello del il quale dichiarava di Persona_4 Per_1 essere camionista o di essersi occasionalmente dedicato alla raccolta del ferro; secondo questi, su richiesta di un amico, esso assunse- ma solo formalmente- la qualifica in questione (…..un Tes_1 amico mi ha chiesto mi mettere questa società a nome mio….me la sono intestata io perché me lo ha chiesto il mio amico che mi pare si chiami ..). Anche tali dichiarazioni sono Pt_6 Per_5 all'evidenza inverosimili e sintomatiche della natura fraudolenta dell'intera operazione.
Nelle dichiarazioni rese agli ispettori in data 19-10-2017, l'odierno ricorrente affermava di avere lavorato con il per effettuare lavori di muratura . Secondo gli accordi il Per_1 CP_3
2
[...] averebbe percepito una percentuale sui pagamenti dei lavori così effettuati;
precisava il dichiarante che il non gli aveva mai dato ordini o direttive in quanto non conosce il lavoro né mi ha Per_1 mai controllato.
Premesso che questa A:G. ritiene che l'attività della compagine sia totalmente inesistente, seppure si volesse dare credito a quanto riferito dal agli Ispettori, l'attività da questi svolta non Parte_1 avrebbe i caratteri della subordinazione e, pertanto, legittimamente è stata disconosciuta e legittimamente l' ha chiesto la restituzione dell'indennità di disoccupazione fraudolentemente CP_1 percepita dall'odierno ricorrente.
La domanda va in conclusione rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo: secondo la Suprema
Corte, “affinché sia applicabile l'art. 152 disp. att. cpc, per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” Corte di
Cassazione, Sez. Lavoro, n. 16676 del 04/08/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così Parte_1 dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida in € CP_1 2.697,00 oltre accessori di legge.
Foggia, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 21 maggio 2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4994/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso, presso il cui Parte_1 indirizzo telematico è elettivamente domiciliato ricorrente contro
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
i resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 27/05/2024, parte ricorrente ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' al recupero dell'indebito, comunicato dall' con CP_1 CP_1 nota in data 20.07.2018 per 3,77, somme asseritamene percepite senza sulla prestazione di CP_2
Eccepiva la ge iesta di recupero e la impossibilità di individuare i termini ed i motivi della obbligazione restitutoria anche in conseguenza del fatto di non essere mai venuto a conoscenza della cancellazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo. Eccepiva, inoltre, la infondatezza della pretesa, anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'Istituto. Si costituiva l' eccependo la correttezza del recupero, anche sotto il profilo del rituale CP_1 invio di tutti g prescritti, ivi compreso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro (presupposto dell'erogazione della indennità di disoccupazione) ed assumendo essere, la richiesta avanzata, soggiacente alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c. Specificava l'Istituto che il rapporto di lavoro presupposto dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione era stato disconosciuto con accertamento ispettivo eseguito in data 04.04.18, presso la società edile D.M.SRLs, (presunta) datrice di lavoro dell' odierno ricorrente, per tutto il periodo in contestazione. Gli accertamenti consentivano di verificare l'insussistenza del rapporto di lavoro.
1 Osserva
A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' , è onere del lavoratore CP_1 dimostrare – con prove precise e rigorose – tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro intrattenuto e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione.
Seppure così non fosse, l' ha dimostrato la natura fittizia dei rapporti di lavoro riguardanti CP_1
l'odierno ricorrente e, comunque, l'impossibilità di ricondurli allo schema della subordinazine.
L'Istituto ha versato in atti copia del verbale di accertamento ispettivo 2017017949/DDL effettuato dai Funzionari e in data 18-12-2017 presso la presunta CP_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5 datrice di Lavoro DM SRLS, corrente in San Severo ed esercente attività di costruzione edifici residenziali e non residenziali.
La compagine aveva quale socio unico tale Persona_1
Nel periodo in verifica la Società risulta avere denunciato le assunzioni dei soggetti indicati- negli anni 2014 e 2015- nelle tabelle a pg. 3 e segg. del verbale di accertamento;
tra costoro l'odierno ricorrente (9 settimane nel 2014; 13 settimane nel 2015). Parte_1
Anzitutto gli Ispettori hanno accertata la totale inadempienza contributiva della Società; tale circostanza, seppure non ancora di per sé sola decisiva, è un forte argomento di prova nella prospettiva della regola dell'automatismo della tutela previdenziale. Sentito dagli Ispettori in data 12-10-2017, (che si dichiarava bracciante agricolo Persona_1
e privo di alcuna esperienza lavorativa pregressa) ha fatto riferimento al ed a Parte_1
come soci (non pure dipendenti) della compagine, costituita per la realizzazione Parte_6 di un edificio in Foggia;
ha inoltre dichiarato- inverosimilmente- di non conoscere i soggetti assunti indicati nelle denunce, fatta salva la IG (denunciata per 18 settimane nel 2014 e Persona_2 5 settimane nel 2015), propria cugina e moglie dell'altro presunto socio Parte_6
La dichiarazione del laddove assume avere realizzato i lavori di costruzione di un Per_1 fabbricato solo con l'ausilio dei due soci (non trascurando che la compagine avrebbe avuto struttura unipersonale, unico socio il citato si pone in evidentissimo contrasto con le dichiarazioni Per_1 di assunzione evidentemente effettuate per finalità, illecita, facilmente intuibile. A pg. 4 e segg. del verbale, gli ispettori hanno evidenziato le incongruenze delle dichiarazioni rese dai signori , , , nonché Testimone_1 Testimone_2 Persona_3 Parte_6 dall'odierno ricorrente;
quest'ultimo- in particolare- dichiarava di avere lavorato da solo per circa tre o quattro mesi, senza ricevere direttive o controlli dal (presunto titolare della società Per_1 della quale sarebbe stato dipendente) . Ad ulteriore dimostrazione della natura fittizia dell'attività di costruzioni della società, veniva rilevato che- pur avendo il dichiarato di avere lavorato solo nella città di Foggia- una Per_1 della fatture esibite (su un totale di 5, una delle quali annullata) faceva riferimento a lavori effettuati nella città di Vasto;
nessuna movimentazione bancaria andava a suffragare le fatture né risultavano acquisiti di materiale da costruzione;
ancora la società era totalmente inadempiente quanto alle dichiarazioni IVA e dei redditi.
Neppure la società risultava iscritta alla Cassa Edile. Pure condivisibile l'assunto ispettivo fondato sulla sproporzione tra i modestissimi introiti di cui alle citate fattura ed i costi di manodopera, compendiati nella tabella a pg. 6 del verbale.
Ad ulteriore riprova della costituzione fittizia della intera compagine, le dichiarazioni rese da (unico socio in periodo successivo a quello del il quale dichiarava di Persona_4 Per_1 essere camionista o di essersi occasionalmente dedicato alla raccolta del ferro; secondo questi, su richiesta di un amico, esso assunse- ma solo formalmente- la qualifica in questione (…..un Tes_1 amico mi ha chiesto mi mettere questa società a nome mio….me la sono intestata io perché me lo ha chiesto il mio amico che mi pare si chiami ..). Anche tali dichiarazioni sono Pt_6 Per_5 all'evidenza inverosimili e sintomatiche della natura fraudolenta dell'intera operazione.
Nelle dichiarazioni rese agli ispettori in data 19-10-2017, l'odierno ricorrente affermava di avere lavorato con il per effettuare lavori di muratura . Secondo gli accordi il Per_1 CP_3
2
[...] averebbe percepito una percentuale sui pagamenti dei lavori così effettuati;
precisava il dichiarante che il non gli aveva mai dato ordini o direttive in quanto non conosce il lavoro né mi ha Per_1 mai controllato.
Premesso che questa A:G. ritiene che l'attività della compagine sia totalmente inesistente, seppure si volesse dare credito a quanto riferito dal agli Ispettori, l'attività da questi svolta non Parte_1 avrebbe i caratteri della subordinazione e, pertanto, legittimamente è stata disconosciuta e legittimamente l' ha chiesto la restituzione dell'indennità di disoccupazione fraudolentemente CP_1 percepita dall'odierno ricorrente.
La domanda va in conclusione rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo: secondo la Suprema
Corte, “affinché sia applicabile l'art. 152 disp. att. cpc, per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” Corte di
Cassazione, Sez. Lavoro, n. 16676 del 04/08/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così Parte_1 dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida in € CP_1 2.697,00 oltre accessori di legge.
Foggia, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3