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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/04/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 153 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 6/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 153 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 3/4/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PETRILLO Parte_1 C.F._1
ANTONIETTA DANIELA
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PORCU MICHELA Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/4/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in loiri Parte_1 Controparte_1
Porto San Paolo in data 19/12/2011. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2011, numero 2, parte I.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (2/10/2019), (13/2/2012) e Per_1 Per_2 Per_3
(16/10/2013).
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/4/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento dei figli, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di seguito indicate: Controparte_1
2 “
1. AFFIDAMENTO DEI FIGLI
I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
2. CASA CONIUGALE
La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi verrà assegnata alla signora con Pt_1
tutti gli arredi e corredi, che continuerà ad abitarvi unitamente ai propri figli;
il mutuo insistente sull'immobile contratto presso Ingdirect verrà ripartito in parti uguali tra i coniugi con versamento dell'importo sul conto corrente intestato ad entrambi i coniugi di appoggio al mutuo;
3. TEMPI DI PERMANENZA
Il padre terrà con sé i figli almeno tre pomeriggi a settimana dalle ore 17.30 alle ore 21.30 oltre a tutti i fine settimana alternativamente dalle ore 17.30 del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica. Durante i periodi di permanenza presso il padre questi si dovrà occupare di seguire i bambini negli impegni scolastici e sportivi.
4. VACANZE
Le vacanze natalizie, pasquali ed ogni altra vacanza (non escluse le vacanze estive) saranno divise tra i genitori in maniera paritaria con alternanza delle principali festività.
5. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il Sig. si impegna a versare mensilmente la somma € 200,00 per ciascun figlio minore CP_1
(totale € 600,00) entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sul conto corrente intestato alla madre, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
6. ASSEGNO UNICO
L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre. Parimenti la madre percepirà ogni altro emolumento erogato a favore dei minori.
7. SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ricreative) saranno divise al
50% tra i genitori. In ogni caso le spese verranno regolate secondo il protocollo CNF che si allega al presente atto.
8. MEDIAZIONE E PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÁ
I ricorrenti si obbligano a seguire un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità presso il Centro Servizi per la Famiglia di Loiri Porto San Paolo al fine di facilitare il dialogo tra le parti, non attualmente agevole e riaprire canali di comunicazione interrotti dal conflitto, soprattutto nell'interesse dei figli minori.
9. EFFICACIA ACCORDO
Si dà atto che il presente accordo ha efficacia dalla firma del presente atto.
3 Omissis”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 6/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 153 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 6/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 153 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 3/4/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PETRILLO Parte_1 C.F._1
ANTONIETTA DANIELA
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PORCU MICHELA Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/4/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in loiri Parte_1 Controparte_1
Porto San Paolo in data 19/12/2011. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2011, numero 2, parte I.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (2/10/2019), (13/2/2012) e Per_1 Per_2 Per_3
(16/10/2013).
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/4/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento dei figli, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di seguito indicate: Controparte_1
2 “
1. AFFIDAMENTO DEI FIGLI
I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
2. CASA CONIUGALE
La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi verrà assegnata alla signora con Pt_1
tutti gli arredi e corredi, che continuerà ad abitarvi unitamente ai propri figli;
il mutuo insistente sull'immobile contratto presso Ingdirect verrà ripartito in parti uguali tra i coniugi con versamento dell'importo sul conto corrente intestato ad entrambi i coniugi di appoggio al mutuo;
3. TEMPI DI PERMANENZA
Il padre terrà con sé i figli almeno tre pomeriggi a settimana dalle ore 17.30 alle ore 21.30 oltre a tutti i fine settimana alternativamente dalle ore 17.30 del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica. Durante i periodi di permanenza presso il padre questi si dovrà occupare di seguire i bambini negli impegni scolastici e sportivi.
4. VACANZE
Le vacanze natalizie, pasquali ed ogni altra vacanza (non escluse le vacanze estive) saranno divise tra i genitori in maniera paritaria con alternanza delle principali festività.
5. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il Sig. si impegna a versare mensilmente la somma € 200,00 per ciascun figlio minore CP_1
(totale € 600,00) entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sul conto corrente intestato alla madre, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
6. ASSEGNO UNICO
L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre. Parimenti la madre percepirà ogni altro emolumento erogato a favore dei minori.
7. SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ricreative) saranno divise al
50% tra i genitori. In ogni caso le spese verranno regolate secondo il protocollo CNF che si allega al presente atto.
8. MEDIAZIONE E PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÁ
I ricorrenti si obbligano a seguire un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità presso il Centro Servizi per la Famiglia di Loiri Porto San Paolo al fine di facilitare il dialogo tra le parti, non attualmente agevole e riaprire canali di comunicazione interrotti dal conflitto, soprattutto nell'interesse dei figli minori.
9. EFFICACIA ACCORDO
Si dà atto che il presente accordo ha efficacia dalla firma del presente atto.
3 Omissis”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 6/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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