Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/03/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1353 / 2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ANNA COPPOLETTA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ANA CRISTINA SANDU, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18/11/2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato l'11/02/2024, ha adito il Tribunale chiedendo Parte_2
pronunciarsi la separazione dal coniuge , con il quale ha contratto CP_2
matrimonio a Catania in data 22/02/1975, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Catania al n. 411, parte II, serie A, Uff. 1, anno 1975. La ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione dal coniuge, deducendo il progressivo venir meno
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Si è costituito non opponendosi alla domanda di separazione e formulando CP_2
le proprie richieste.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo;
precisate le conclusioni la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Stante l'accordo raggiunto nel corso del giudizio, le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con la previsione della corresponsione, da parte del resistente, di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente di euro
150,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con la rivalutazione ISTAT e con l'impegno del resistente di estinguere e le obbligazioni debitorie relative ai tributi sull'immobile in comproprietà e a sopportare i costi di gestione dell'immobile a lui in uso.
Ritiene il Collegio che dette pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1353 / 2024 R.G., disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio a Catania in data 22/02/1975, trascritto nei
[...]
registri dello Stato Civile del Comune di Catania al n. 411, parte II, serie A, Uff. 1, anno
1975, alle condizioni specificate in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
2 Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 21.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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